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Procedimento legislativo, Appunti di Diritto Costituzionale

procedimento legilsativo

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 24/11/2011

jako92tp
jako92tp 🇮🇹

3.5

(2)

9 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Procedimento legislativo e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! Procedimento legislativo Il termine iter legis è il corrispettivo latino dell'italiano procedimento legislativo e definisce il procedimento formale che porta all'approvazione di una legge.Il procedimento legislativo statale per le leggi ordinarie è disciplinato nella parte II della Costituzione al titolo I, sez II dagli artt. 71-74 della Costituzione e dai regolamenti parlamentari. Questo procedimento consta di tre fasi: • Fase dell'iniziativa • Fase della discussione e della votazione • Fase della promulgazione e della pubblicazione Fase dell'iniziativa La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti del potere di sottoporre progetti di legge ad una camera I progetti di legge si chiamano disegni di legge, ma solo se presentati dal governo proposte di legge.La Costituzione riconosce tale potere: • al Governo(iniziativa governativa). Il governo utilizza il suo diritto di iniziativa per sviluppare il suo programma operativo, può essere titolare di questa sua funzione solo in sede collegiale, inoltre ogni sua proposta di legge prima di passare al Parlamento deve essere autorizzata dal Presidente della Repubblica. Il governo(art 71.1) è l’unico soggetto che ha potere d’iniziativa legislative su tutte le materie: su alcune materie(quelle protette da riserva di legge formale) l’iniziativa è anzi riservata al Governo. I casi sono espressamente indicati nella Costituzione(77.2 e 81(bilancio dello stato) che anzi pone un obbligo d’iniziativa (iniziativa doverosa o vincolata) a carico del Governo. • ai membri del Parlamento(iniziativa parlamentare). Sia i gruppi parlamentari che il singolo deputato o senatore possono sviluppare proposte di legge di modo da essere titolari appieno di questa funzione aderendo alle proprie idee e progetti di partito. Nella prassi le iniziative parlamentari sono collettive. • al corpo elettorale (iniziativa popolare.L’artn71.2 prevede che il progetto di legge possa essere proposto da parte di 50.000 elettori. Le firme devono essere raccolte entro 6 mesi. Non vi sono limiti all’iniziativa popolare salvo sempre le materie riservate all’iniziativa governativa. • ai Consigli Regionali(iniziativa regionale)L’art. 121.2 riconosce ai Consigli Regionali cioè alle assemblee elettive delle regioni il potere di presentare progetti di legge alle Camere.Non è indicato alcun limite particolare. • al CNEL (iniziativa del CNEL)generalmente questo consiglio svolge una funzione consultiva ma la legge gli attribuisce la facoltà di proporre leggi. A seguito della legge 936/1986 non ha più limiti normativi ,ma solo quelli derivanti dalla scarsa funzionalità dell’organo. • agli organi ed enti cui sia conferito suddetto potere da legge costituzionale. L’iniziativa legislativa non crea mai un obbligo per la Camera di deliberare.Il progetto di legge presentato è distribuito a tutti i membri della camera, ma poi il suo inserimento nei programmi di lavoro della camera dipende dalla Conferenza dei Capogruppo, cui spetta decidere gli argomenti da trattare. Il mancato inserimento nei programmi di lavoro,il c.d insabbiamento, è frutto del disinteresse che i gruppi parlamentari dimostrano nei confronti della proposta. Fase deliberativa L’art.72.1 vieta che un progetto di legge sia discusso direttamente dalla Camera:prima deve essere esaminato dalla commissione permanente competente.Ma le funzioni che la commissione è chiamata a svolgere sono diverse a seconda della “sede” in cui è chiamata ad esaminare il progetto. Diversa è la sede, diversa è la funzione della commissione.La commissione parlamentare opera diversamente a seconda della "sede" in cui viene autorizzata a operare. Si distinguono tre tipi di commissioni principali: • Commissione referente: Si tratta della sede in cui le commissioni operano seguendo il cosiddetto "procedimento legislativo ordinario"; è sempre obbligatorio (art.72,4° comma,Cost.) per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi; è facoltativo per tutti gli altri progetti di legge. In esso si prevede una discussione sul testo nel suo complesso seguita da una discussione del testo articolo per articolo. Alla discussione segue un voto sul progetto di legge. La commissione ha in tale sede il compito di preparare i documenti (testo del progetto di legge e relazioni) su cui lavorerà poi più accuratamente prima una e poi l'altra camera del Parlamento. • Commissione deliberante(o legislativa):è stata ereditata dal fascismo. la commissione che opera in sede legislativa (si tratta di un procedimento speciale) si occupa della discussione, della votazione e della approvazione del progetto di legge estromettendo completamente il Parlamento dai lavori. È sempre ammessa durante i lavori della commissione la domanda di "rimessione in assemblea" del progetto di legge. Data la particolarità del procedimento molte sono le garanzie di cui è circondato: • Alcune materi sono escluse. L’art. 71.4 prescrive il procedimento ordinario perleggi in materia elettorale, per le leggi di delegazione legislativa, per le leggi di autorizzazione e ratifica dei trattati internazionali, per le leggi di approvazioni dei bilanci.Per queste materie vi è dunque una riserva di assemblea. • Per la composizione della commissione deliberante l’art 72.3 dispone che sia seguito il criterio della rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari. • Quanto all’assegnazione della proposta alla commissionr, il Senato prevede che la decisione del Presidente non sia opponibile, mentre aalla Camera il regolamento invece propone che il Presidente abbia solo un potere di proposta, che si considera accettata solo se nessun deputato chiede di metterla ai voti dell’assemblea. • Commissione redigente(o procendimento misto):è un po diverso tra Camera e Senato. è una via di mezzo tra tra i due precedenti. Non è previsto dalla Costituzione ma dai regolamenti Parlamentari.Serve a sgravare l’assemblea dalla discussione e approvazione degli emendamenti, decentrandoli in commissione e lasciando l’approvazione all’assemblea. Valgono per questo procedimento le garanzie che coinvolgono la commissione deliberante, le materie coperte da riserva d’assemblea il progetto è rimesso all’aula.
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