Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Procedimento legislativo , Appunti di Diritto Costituzionale

Piccolo riassunto sulle fasi del procedimento legislativo

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 15/09/2017

GM97
GM97 🇮🇹

5

(3)

2 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Procedimento legislativo e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! FASE DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (RIASSUNTO) Esso è composto da una serie di atti volti alla formazione di leggi, e nello specifico: 1)Iniziativa legislativa: si esercita con la presentazione di un progetto di legge ad una delle camere. Nel linguaggio tecnico i progetti di legge, si chiamano disegni di legge se presentati dal governo, e proposte di legge negli altri casi. Un progetto di legge consta di 2 parti: -testo dell’articolato che il proponente sottopone all’esame della camera, nella speranza che venga trasformato in legge; -relazione che accompagna l’articolato e che ne illustra gli scopi e le caratteristiche. L’iniziativa legislativa è riservata a: a)governo: è l’unico soggetto che ha potere di iniziativa su tutte le materie. b)parlamentari: Ogni parlamentare può presentare progetti di legge alla camera cui appartiene; c)popolo: che può esercitare l’iniziativa legislativa: (71.2 cost.) il progetto di legge può essere proposto da parte di 50.000 elettori; d)consigli regionali:L’art.121.2 cost. riconosce ai consigli regionali(cioè alle assemblee elettive delle regioni)il potere di presentare progetti di legge alle camere. Per queste iniziative non è indicato alcun limite particolare; e)CNEL: l’art. 90cost. attribuisce al CNEL l’iniziativa legislativa senza stabilire dei limiti. L’iniziativa legislativa si esercita tramite disegni di legge deliberati dal consiglio dei ministri e su autorizzazione del presidente della repubblica. Essa non crea mai un obbligo per la camera di deliberare. L’insabbiamento è quindi il risultato del disinteresse che i capigruppo parlamentari dimostrano nei confronti della proposta. 2)Approvazione delle leggi: l’art 72.1 vieta che un progetto sia discusso direttamente dalla Camera: prima deve essere esaminato dalla commissione permanente competente. Ma le funzioni che la commissione è chiamata a svolgere sono diverse a seconda della “sede” in cui è chiamata ad esaminare il progetto: in relazione alla diversa “sede” in cui lavora la commissione, diverse sono anche le funzioni che è chiamata a svolgere l’assemblea, detta anche “aula”. In relazione alle diverse funzioni che svolgono la commissione e l’aula, si distinguono 3 procedimenti principali: A)ordinario: è sempre obbligatorio per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione di ratifica dei trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. E’ facoltativo per tutti gli altri progetti di legge. Si attua con le seguenti fasi: -esame preparatorio da parte della commissione competente; -discussione in aula delle relazioni preparate dalle commissioni; -discussione e votazione degli articoli, salva la possibilità di apportare emendamenti; -votazione finale: ultima l’approvazione dei singoli articoli, si sottopone la legge nel suo complesso al voto finale. B)per commissione deliberante: è particolarità del nostro ordinamento ereditata dal fascismo. Per l’art.72.3cost i regolamenti parlamentari possono stabilire in quali casi e forme l’approvazione dei disegni di legge sono definiti interamente alle commissioni. In tale procedimento la commissione legislativa competente procede a: -esame preliminare dell’oggetto; -alla sua discussione che non avviene in assemblea; -votazione dei singoli articoli; -votazione finale e approvazione della legge. C)per commissione redigente: questo procedimento è detto anche misto, perché comporta una collaborazione delle assemblee e delle commissioni.. Esso serve a sgravare l’assemblea dalla discussione e approvazione degli emendamenti, decentrandoli in commissione e riservando all’aula l’approvazione finale. 3)Promulgazione della legge: una volta approvata dalla camere, la legge è perfetta, ma non ancora efficace, per diventare tale deve superare la fase dell’integrazione dell’efficacia, costituita dalla promulgazione ad opera del presidente delle repubblica. Se il presidente della repubb ritiene viziata la legge, può rifiutarsi di promulgarla e di rinvialrla alle camere, motivando la sua decisione. Se però una legge rinviata dal presidente della repubb è riapprovata, allora deve essere obbligatoriamente promulgata. Alla promulgazione segue la pubblicazione nella gazzetta ufficiale, che è l’atto con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei suoi destinatario. Iniziativa legislativa, ovvero si propone una legge. L'iniziativa può essere del governo, di ciascun parlamentare, dei consigli regionali o del consiglio nazionale. 2- Discussione e approvazione, cioè la proposta di legge entra nella commisione competente, viene discussa e, se necessario, modificata, poi passa in aula (es. camera dei deputati),dove viene discussa e votata. successivamente la legge passa all'altra camera (es. al senato) e viene anche qui votata. Se la legge è approvata con lo stesso testo da entrambe le camere, allora passa al presidente della Repubblica. 3- Promulgazione. Il pres. della Repubblica dichiara, con la promulgazione, la regolarità della legge. Il presidente può anche applicare il veto sospensivo, cioè può rimandare la legge alle camere. Il veto può essere applicato una sola volta: successivamente il presidente è costretto a promulgare la legge.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved