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Procedimento legislativo, Appunti di Diritto Costituzionale

lezione sul procedimento legislativo

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 23/10/2017

camilla.cozzi
camilla.cozzi 🇮🇹

4.8

(5)

6 documenti

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Scarica Procedimento legislativo e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! PROCEDIMENTO LEGISLATIVO. Il procedimento legislativo è la procedura attraverso la quale il parlamento approva una legge. Quella di formulare nuove leggi e farle promulgare è una funzione propria del parlamento. Premessa: Nel linguaggio giuridico la legge del parlamento è legge ordinaria, solo quella del parlamento e da esso approvata. Diverse accezioni: legge formale, legge materiale. La legge formale, o legge intesa in senso formale, è ogni atto normativo adottato approvato da organi ai quali la costituzione attribuisce la potestà legislativa (più ampio rispetto a quello del parlamento, esempio una legge approvata da consiglio regionale è una legge in senso formale, valgono allo stesso modo e hanno la stessa forza giuridica); la legge formale quindi non è solo quella del parlamento ma anche quella adottata da organi con funzione legislativa. La legge materiale fa riferimento al contenuto dell’atto: ogni atto giuridico con contenuto di tipo normativo, che contiene norme generali, applicabili cioè a tutti, e astratte, applicabili a numero indeterminato e indeterminabile di situazioni, prescindendo da esse (atto normativo vale per tutti, erga omnes, amministrativo per regolare determinate situazioni, molto più circoscritto, esempio un’ordinanza di un sindaco). Legge in senso materiale = qualsiasi atto che abbia contenuto normativo. Parliamo leggi ordinarie ora: la costituzione regola il procedimento negli articoli che vanno da 70 a 74. Si compone di tre fasi: • Iniziativa • Deliberativa • Integrativa dell’efficacia a sua volta composta di tre fasi: promulgazione, pubblicazione e l’entrata in vigore. INIZIATIVA: fase in cui si presenta la proposta di legge, il progetto. Deve essere esaminato, discusso e si pronuncerà fase DELIBERATIVA; una volta approvato dovrà entrare in vigore e dovranno esplicare una EFFICACIA GIURIDICA ovvero capacità di produrre effetti giuridici sui destinatari della norma; le norme valgono per tutta la collettività. Ogni volta che è stata approvato un provvedimento, questo deve produrre effetti giuridici, cioè deve essere efficace i soggetti vengono sanzionati se non rispettano, la norma è vincolante per tutti. Vediamo queste fasi più in dettaglio: 1)INIZIATIVA: presentazione progetto di legge (quando è il governo a presentarlo si chiama disegno di legge, quando è parlamento o cittadini si dice progetto di legge) a una delle due camere, indifferentemente, fatto salvo il caso in cui sia un parlamentare a presentarlo, un senatore presenta a senato; se in entrambe viene presentato lo stesso progetto, viene sospeso il progetto che è stato presentato dopo. Si compone di un testo, suddiviso in articoli e deve avere una relazione accompagnatoria che ne illustra le caratteristiche e gli scopi. I titolari del potere di iniziativa, secondo l’articolo 71 possono essere il governo, i membri delle camere, organi ed enti come consigli regionali, comunali e Cnel; nel comma secondo di questo articolo si aggiunge il popolo con firme di 50 mila elettori. Ci sono comunque dei limiti: consigli comunali possono solo per le istituzione di nuove province o mutazioni di quelle presenti; il parlamento ha vincoli per materia, cioè non può per quelle materie che riguardano governo, esempio la ratifica trattati internazionali ecc. Art.71 “L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.” Una volta presentato progetto comunque non c’è obbligo da parte delle camere di prenderlo in considerazione, non c’è vincolo della deliberazione, infatti spesso si verifica fenomeno dell’insabbiamento, proprio perchè la scelta di prenderla in considerazione è libera. 2)DELIBERATIVA: ha luogo una discussione; il presidente della camera in cui si è presentato il progetto decide di assegnare l’esame del progetto ad una commissione parlamentare permanete, competente per materia, stabilendo la procedura di analisiart.72: nessun progetto può essere approvato direttamente dall’assemblea, prima deve essere approvato dalla commissione. Art.72 “Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera e', secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali e' dichiarata l'urgenza. Puo' altresi' stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e' rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicita' dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera e' sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.” Tre sono quindi le possibili procedure: • Prima procedura: procerdura ordinaria o in sede referente è quella stabilita dal primo comma 72 e ha tre fasi d’esame da parte della commissione: discussione in via generale, esame articolo per articolo. Il testo viene poi inviato all’assemblea e lì avviene la discussione in aula e vengono votati i singoli articoli, possibili sono gli emendamenti, poi parlamentari fanno dichiarazione di voto e avviene così la votazione. Vediamo che procedimento ordinario, detto anche in sede referente, esamina il progetto che poi riferisce all’assemblea, la commissione non propone modifiche, solo l’assemblea può farle. Quindi in sede referente la commissione riferisce e l’assemblea emenda e approva. Questo è il procedimento più lungo. • Secondo procedimento: redigente, previsto dal regolamento parlamentare, ammesso dal secondo comma dell’articolo 72 : i regolamenti stabiliscono ulteriori procedure tra cui quella redigente: la commissione oltre a svolgere un esame articolo per articolo del progetto può apportare modifiche, dopodiché il progetto viene mandato all’assemblea che a quel punto vota: l’assemblea non propone più gli emendamenti, vota direttamente.
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