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Procedimento legislativo - Appunti - Diritto costituzionale , Appunti di Diritto Costituzionale

procedimento legilslativo

Tipologia: Appunti

2012/2013
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Caricato il 29/04/2013

mattiagianluca
mattiagianluca 🇮🇹

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Scarica Procedimento legislativo - Appunti - Diritto costituzionale e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! LE LEGGI ORDINARIE DELLO STATO: IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO L’attività di produzione delle leggi ha natura procedimentale. Il procedimento è una serie coordinata di atti finalizzata all’emanazione di un atto finale, che nel nostro caso è la legge. Gli atti di cui si compone il procedimento legislativo sono: • l’iniziativa legislativa; • la deliberazione legislativa delle Camere; • la promulgazione. La fase di iniziativa legislativa è attivata con la presentazione di una proposta o disegno di legge scritto e redatto in articoli ad una delle Camere. Il regolamento della Camera dei deputati distingue tra disegno di legge, per indicare il progetto di legge di iniziativa governativa, e proposta di legge, per quelli sottoposti da altri soggetti. Al Senato invece si usa il termine disegno di legge per tutte le iniziative legislative. Secondo il combinato disposto degli arti. 71, 99 e 121 Cost., sono titolari del potere di iniziativa legislativa: il Governo, i singoli parlamentari, il popolo, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i consigli regionali, nonché gli altri organi ed enti « ai quali [l'iniziativa legislativa] sia conferita da leggi costituzionali ». L'iniziativa governativa è di gran lunga la più rilevante, se non da un punto di vista quantitativo certamente sul piano qualitativo, poiché il Governo, da un lato ha la responsabilità dell'attuazione dell'indirizzo politico - il che esige l'emanazione delle leggi ricomprese nel programma esposto al Parlamento e sulla base del quale gli è stata concessa la fiducia - dall'altro è l'organo che dispone dei più qualificati mezzi di informazione per valutare ed apprezzare i bisogni collettivi e, conseguentemente, approntare i provvedimenti atti a soddisfarli. La Costituzione, inoltre, riserva al Governo l’iniziativa di alcune leggi, come quelle di approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo (art. 81 Cost.) e di conversione dei decreti-legge (art. 77 Cost.). alcuni autori includono nelle iniziative riservate anche le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di approvazione delle intese e dei concordati con le confessioni religiose, in considerazione del fatto che è il Governo a condurre i negoziati in politica estera e con le confessioni religiose. L’iniziativa parlamentare (art. 71 Cost.). Ciascun deputato o senatore può presentare progetti di legge alla Camera cui appartiene; nella prassi è frequente che tali iniziative siano collettive, cioè sottoscritte da più deputati o senatori oppure presentate a nome di un gruppo parlamentare. Nessuna limitazione è prevista dal testo costituzionale, salvo quella relativa alle materie riservate all’iniziativa governativa. L’iniziativa popolare. L’art. 71.2 Cost. prevede che il popolo possa esercitare l'iniziativa legislativa mediante presentazione di un progetto di legge sottoscritto da almeno 50.000 elettori, le cui firme di essere autenticate e accompagnate dai certificati che attestino l'iscrizione nelle liste elettorali. L’iniziativa regionale. L'art. 121.2 Cost. attribuisce ai Consigli regionali il potere di presentare progetti di legge alle Camere. Gli Statuti speciali di quattro regioni (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Trentino alto Adige), peraltro, restringono il potere di proposta dei Consigli alle sole “materie di interesse regionale”, formula talmente vaga da non costituire un vero limite all'iniziativa di tali Regioni. L’iniziativa del CNEL (Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro), che ha un’iniziativa legislativa piena in tutte le materie (art. 99.3 Cost.). C'art. 10 della legge istitutiva (L. 33/1957) limitava tale potere alle sole materie concernenti l'economia e il lavoro; la successiva legge di riforma (L. 936/1986) non prevede alcun tipo di restrizione. L’iniziativa legislativa non crea mai un obbligo per la Camera di deliberare. Il progetto di legge presentato è stampato e distribuito ai membri della Camera, a cui il presidente dà notizia: ma che la sua discussione sia inserita nei programmi di lavoro della Camera dipende dalla valutazione politica della Conferenza dei capigruppo, cui spetta il potere di selezionare gli argomenti da trattare. L’APPROVAZIONE DELLE LEGGI La seconda fase del procedimento legislativo, detta “deliberativa” o “costitutiva”, prevede l'assegnazione da parte del Presidente della camera, cui è pervenuto il progetto di legge, alla commissione parlamentare competente “ratione materiae” (ovvero per materia). L’art. 72.1 Cost., infatti, vieta che un progetto di legge sia discusso direttamente dalla Camera: prima deve essere esaminato dalla commissione permanente competente. Ma le funzioni che la commissione è chiamata a svolgere sono diverse a seconda della “sede” in cui è chiamata ad esaminare il progetto: in relazione alla diversa “sede” in cui lavora la commissione, diverse sono anche le funzioni che è chiamata a svolgere l'assemblea (detta anche “aula”). In relazione alle diverse funzioni che svolgono la commissione e l’aula si distinguono tre procedimenti principali: 1. procedimento ordinario (per commissione referente); 2. procedimento per commissione deliberante (o legislativa); 3. procedimento per commissione redigente. Procedimento ordinario (per commissione referente). Nel procedimento ordinario compito della commissione, che opera in sede referente, è quello di svolgere attività istruttoria esaminando e “riferendo” sui disegni di legge con una relazione finale. La relazione è sempre obbligatoria per la commissione ma non vincolante per l'Assemblea. In pratica, in commissione il progetto di legge è esaminato, discusso ed eventualmente modificato con l'aggiunta di articoli o la presentazione di emendamenti agli articoli già esistenti. Al termine dell'esame si vota un testo da presentare all'assemblea e si prepara una relazione. Nella generalità dei casi le relazioni sono più di una: a quella della maggioranza, infatti, si può aggiungere un relazione di minoranza con la quale si sottolineano i punti di dissenso rispetto al testo esaminato. Infine si procede alla nomina del relatore che ha il compito di illustrare in aula il progetto di legge e il lavoro svolto in commissione: anche in questo caso è possibile prevedere un relatore di minoranza. Esaurita la fase dell'esame in commissione si passa all'esame dell'aula seguendo il sistema delle tre letture: La prima “lettura” è introdotta dai relatori della maggioranza ed, eventualmente, di quelli di minoranza e consiste nella discussione generale, e può chiudersi con il voto di un “ordine del giorno di non passaggio agli articoli” che decreterebbe la conclusione (negativa) del procedimento. Chiusa la discussione di carattere generale, la seconda lettura prevede la discussione dei singoli articoli, degli eventuali emendamenti e la votazione del testo definitivo di ogni articolo: sull’ordine di votazione degli emendamenti, che è deciso dal presidente della Camera, vi sono molte regole, tese a garantire la votazione del maggior numero di emendamenti. Per questo motivo sono prima votati gli emendamenti agli articoli, partendo da quelli che più si allontanano dal testo originario (come gli emendamenti soppressivi dell'articolo, poi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi), poi gli articoli così come modificati. Completata l’approvazione dei singoli articoli, l’aula procede alla terza “lettura”, che consiste nell’approvazione finale dell’intero testo della legge per accertare se la maggioranza che si è formata di volta in volta sul singolo articolo sussista anche per l’approvazione del progetto nel suo complesso. La votazione avviene, di norma, a scrutinio palese mediante procedimento elettronico; la maggioranza richiesta è quella semplice o relativa. Procedimento per commissione deliberante (o legislativa) Previsto dall’art. 72.3 Cost., il procedimento per commissione deliberante consente alla commissione non solo di esaminare il progetto ma anche di approvarlo in via definitiva, senza che vi sia un voto finale da parte dell’Assemblea. Il procedimento deliberante non è mai ammesso per i disegni di legge per i quali la costituzione prevede una riserva di assemblea. L’art. 72.4 Cost., infatti, prescrive il procedimento ordinario per le proposte di legge costituzionale, per le leggi in materia elettorale, per le leggi di delegazione legislativa (ex art. 76), per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali (ex art. 80), per le leggi di approvazione di bilanci e consuntivi (ex art. 81), per le leggi riapprovate a seguito di rinvio da parte del Presidente della Repubblica. Gli stessi regolamenti parlamentari aggiungono infine alcune ipotesi di riserva di assemblea: così, per esempio, il regolamento della Camera riserva all'esame in commissione referente il disegno di legge di conversione dei decreti-legge e per l’approvazione della "legge comunitaria". Per la composizione della commissione deliberante l’art. 72.3 Cost. dispone che sia seguito il criterio della rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari. Quanto alla assegnazione della proposta alla commissione, nel Senato la decisione spetta al Presidente e non è opponibile; alla Camera invece il regolamento prevede che il Presidente abbia solo un potere di proposta, che si considera accettata se nessun deputato chiede di sottoporla al voto dell’assemblea. E’ comunque sempre riconosciuta, al Governo, ad un decimo dei componenti di ciascuna Camera o a un quinto dei componenti la Commissione la facoltà di chiedere che il progetto sia rimesso all'Assemblea plenaria, per la sola votazione finale, o anche per la votazione e discussione dei singoli articoli. Tale potere può essere esercitato finché non sia intervenuta l'approvazione definitiva da parte della commissione. Procedimento per commissione redigente Il procedimento per commissione redigente, detto anche “misto”, è una via di mezzo tra quello ordinario e quello deliberante: non è previsto dalla Costituzione, ma dai regolamenti parlamentari, con significative differenze tra Camera e Senato, anche se il criterio di fondo è quello di sgravare l’assemblea dalla discussione e approvazione degli emendamenti, decentrandoli in commissione e riservando all’aula l’approvazione finale. Anche il procedimento redigente è escluso per le materie rientranti nella riserva di assemblea prevista dall’art. 72.4 Cost.
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