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Procedimento legislativo: fase costitutiva, Appunti di Diritto Costituzionale

Procedimento legislativo: fase costitutiva,tre tipologie di procedimenti (ordinario,decentrato,misto)

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 01/07/2023

erica-dinolfo
erica-dinolfo 🇮🇹

36 documenti

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Scarica Procedimento legislativo: fase costitutiva e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! b) Il disegno di legge,per essere autorizzato affinché possa essere presentato alle due camere, dovrà essere autorizzato dal Presidente della Repubblica con decreto. c) Il disegno di legge viene presentato alle camere,per prassi costituzionale alcuni atti di iniziativa iniziano per un anno in Camera dei Deputati e l'anno dopo in Senato della Repubblica,ma questa è una regola interna non disciplinata dal nostro ordinamento costituzionale. Fase deliberativa/costitutiva: Organi collegiali : (composti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, così che entro essi ci sarà sempre quella stessa maggioranza che caratterizza l’aula). a) Commissioni: entrano in gioco ogni qual volta vengono messe in azione le funzioni del parlamento (funzione legislativa o di controllo sul Governo). b) Giunte: destinate a tutelare le prerogative parlamentari,menzionate nei regolamenti parlamentari “con un nome e cognome” ed esercitanti funzioni diverse rispetto a quelle legislative e di controllo: per l’esercizio di compiti di garanzia della corretta osservanza del regolamento (giunta per il regolamento) o per la verifica dell’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità (giunta per le elezioni). Le commissioni parlamentari sono organi collegiali che si incaricano di dare vita alle funzioni parlamentari. Si possono presentare secondo tipologie diverse: 1. Commissione permanente: individuate in modo stabile dai regolamenti di Camera e Senato,non sono frutto del caso ma rispecchiano l’organizzazione del Governo nel Parlamento. 2. Commissione speciale: istituita liberamente dal Parlamento,accompagna gli organi costituzionali Parlamento e Governo e può essere rivolta a qualsiasi materia. ESEMPIO: a) Commissione d’inchiesta b) Commissione per il federalismo fiscale c) Commissione per il federalismo amministrativo 65 (Alcune di tali commissioni sono di tipo bicamerale: composte un certo numero di deputati e senatori). Commissione permanente: Caratteri: 1. Nei regolamenti di Camera e Senato si trova scritto che il Parlamento funziona sulla base della disciplina regolamentare di alcuni organi interni (commissioni permanenti) che hanno una loro etichetta specifica, tratta dalla lettura dai regolamenti parlamentari (finanza, cultura ecc.…). 2. Ad ogni posizione governativa corrisponde una commissione, strutturata come riflesso dell’organizzazione del Governo nel Parlamento. 3. Le commissioni permanenti non sono frutto di una decisione parlamentare data da un regolamento e frutto del caso, ma sono esse stesse strutturate e pensate come il riflesso dell'organizzazione del Governo nel Parlamento. Le etichette date a queste commissioni sono idealmente collegate alla struttura della compagine dell’esecutivo:se il disegno di legge viene elaborato dal ministero della giustizia, a riguardo dovrà esprimersi la commissione di riferimento. NOTA BENE: Esistono dei ministeri che hanno un peso decisivo rispetto agli altri (come quello dell'economia e delle finanze) e ciò ha un riflesso anche nelle commissioni===> le commissioni filtro,la cui importanza dipende dal fatto che qualsiasi iniziativa legislativa verrà promossa, questa per poter proseguire il suo iter parlamentare deve sempre acquisire il parere tre commissioni: ➔ Affari costituzionali: in caso di modifica dei presupposti di costituzionalità ➔ Bilancio:in caso di modifica sui costi ➔ Lavoro:in caso di modifica di uno degli elementi principali della vita del paese, su cui si basa l’ordinamento costituzionale e democratico Le commissioni filtro ( in particolar modo affari costituzionali e bilancio) guarderanno tutti gli atti di iniziativa legislativa, perché non ci può essere nessun disegno di legge che prosegua il suo iter senza aver ricevuto il parere di queste commissioni. Pertanto, in queste ci sono deputati e senatori preparati, perchè da lì passa tutto. 66 presidente del Consiglio dei Ministri rassegnerà le sue dimissioni al Capo dello Stato. La questione di fiducia deve essere decisa dal Governo e deve inoltre essere comunicata dal Governo al presidente della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica attraverso il ministro per i rapporti del parlamento. I regolamenti prevedono che la questione di fiducia può essere posta solo su singoli articoli (in virtù di ciò i singoli articoli, piuttosto che essere brevi, si presentano più corposi,quasi come se dentro ci fosse una legge). Quando il Governo pone in votazione un articolo con la questione di fiducia,il presidente dell’aula mette in votazione l’articolo per come lo sta ponendo il Governo e non mette in votazione gli emendamenti dei singoli, cosicché se l’articolo passa la fiducia nella struttura proposta dal Governo, gli altri emendamenti non verranno mai esaminati dall’aula. Per giocare con tutta questa vicenda il Governo pone la fiducia su maxiemendamenti di riscrittura del disegno di legge apportata dal Governo. Per maxiemendamento si intende un articolo con tanti commi,la riscrittura del disegno di legge operata dal Governo (in quanto organo costituzionale può anch’esso apportare emendamenti). Viene qualificato come “maxi” perché la questione di fiducia può essere apportata solo su un singolo articolo e non su tutti gli articoli del disegno di legge. CONCLUSIONE: Inizialmente pare che il Governo stia un po’ violentando il Parlamento,in quanto l’esecutivo manovra la dinamica legislativa secondo la sua volontà; In realtà l'iter legislativo ha una sorta di convenzione/consuetudine parlamentare attraverso la quale chiede che il Governo scriva nel maxiemendamento solo emendamenti di cui il Parlamento ha già discusso: in tal modo quella preoccupazione di ‘violenza’ del Governo sul Parlamento si attenua,perché nel maxiemendamento è presentata una disciplina che è stata discussa e merita ai sensi del Governo di essere raccolta. NOTA BENE: Nel maxiemendamento si recepiscono anche pezzettini del dibattito parlamentare che vengono da una forza politica che ha la minoranza e che non sostiene l’azione dell’esecutivo (quindi dell’opposizione). 69 Lezione 28/11/22 Tipologie di procedimenti legislativi SI RITORNA ALLA RIFLESSIONE SULL ’ART. 72: Tale articolo è una disposizione che si indirizza alla fase costitutiva del procedimento legislativo, cioè la fase in cui il Parlamento approva, ed è una procedura che immagina una dialettica tra la commissione e l’aula. Il comma 1 dell’art 72 afferma che il procedimento legislativo è disciplinato dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari, ai quali spetta il compito di definire il rapporto tra la commissione e l’aula. Osservando i regolamenti di Camera e Senato, ci si accorge che la fase costitutiva/deliberativa del Parlamento può avvenire secondo tre diverse modalità: a) procedimento legislativo ordinario, con la commissione che opera in sede referente; b) procedimento legislativo decentrato, con la commissione che opera in sede legislativa/deliberante; c) procedimento legislativo misto, con la commissione che opera in sede redigente. Il comma 4 dell’art 72 della afferma che il procedimento legislativo ordinario con la commissione in sede referente è sempre eseguito per i disegni di legge aventi le seguenti materie: 1. Disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale 2. Disegni di legge di delegazione legislativa 3. Disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali 4. Disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi Quando si tratta di una di queste materie bisogna attivare sempre la procedura cosiddetta "ordinaria" con la commissione in sede referente. I disegni di legge proposti e introitati dal Parlamento attraverso iniziative, vengono assegnati ad una commissione competente per la materia di tale disegno di legge. Questa assegnazione viene fatta direttamente dal presidente della camera, con minimi elementi di differenziazione tra Camera e Senato. PROBLEMA: Quando il disegno di legge tocca più materie possono sorgere dei micro conflitti sulle competenze:sarà la prevalenza dell’oggetto a segnare l’attribuzione. 70 Modalità di lavoro delle commissioni e proseguo del procedimento legislativo ordinario: Commissione in sede referente: commissione che dovrà svolgere un'attività istruttoria e,al suo compimento, dovrà riferire all’aula sui contenuti di questa attività istruttoria, facendo sì che l’aula discuta,modifichi e approvi il disegno di legge. NOTA BENE: Le attività parlamentari sono oggi caratterizzate da regole molto precise che attengono allo svolgimento dei lavori parlamentari: vengono individuati i tempi, i giorni, momenti in cui le attività vanno svolte, e questi tempi e queste modalità devono essere rispettate; la commissione ricevente di questo disegno di legge,deve attivare le procedure nel rispetto della tempistica segnata dal Parlamento. 1. La commissione,ai fini del suo stesso lavoro,cercherà di ottenere il parere delle commissioni filtro parlamentari (affari costituzionali e bilancio), che esprimeranno tale parere su: ➔ Commissione affari costituzionali: parere sulla costituzionalità del disegno di legge (se esso pone qualche profilo di illegittimità costituzionale). ➔ Commissione bilancio:valutazione in termini economici e finanziari del disegno di legge. 2. Acquisiti questi due elementi istruttori, la commissione inizia a discutere al suo interno il disegno di legge; Non è una discussione teorica, ma la commissione discute del disegno di legge prendendo in considerazione singoli articoli di questo, assegnando ai componenti della commissione un tempo entro il quale possono presentare emendamenti, discute gli eventuali emendamenti proposti all’interno della commissione, li approva o li respinge. NOTA BENE: Il Governo non è estraneo ai lavori della commissione, in quanto ogni membro del Governo ha il diritto di assistere ai lavori parlamentari della commissione, e questo obiettivo il Governo lo realizza attraverso la partecipazione ai lavori della commissione o del ministro competente in materia, o di un sottosegretario che è incaricato di sentire i lavori della commissione. La partecipazione del Governo ai lavori della commissione non è di poco conto. 3. Quando il presidente deve mettere in votazione gli emendamenti proposti, prima di mettere in votazione l’emendamento egli chiede formalmente che il Governo esprima il suo parere sugli emendamenti; 71 Differenze tra Camera e Senato: ➔ Camera dei Deputati: il Presidente chiede all’assemblea di pronunciarsi sulla procedura da adottare; ➔ Senato della Repubblica:il Presidente assegna la sede ed eventualmente l’aula potrebbe aprire un dibattito su tale assegnazione da parte del Presidente. DOMANDA: Quante leggi vengono approvate con la commissione in sede deliberante/legislativa? Molte poche, e soprattutto nessuna di esse è di grande impatto sociale. La prassi dice che questa procedura viene seguita per quelle che in gergo parlamentare si chiamano ‘’leggine’’: interventi piccoli, settoriali, che risolvono un problema specifico, posto dalla successione di fonti, da problemi interpretativi, leggi di carattere anche provvedimentale. Dunque tendenzialmente questo iter che potrebbe essere visto come uno strumento di grande semplificazione e velocizzazione dei lavori parlamentari prende in esame quelle che chiamiamo leggine, micro interventi di legislazione di scarso impatto economico-sociale per il Paese. DOMANDA: Ma il fatto che il disegno di legge sia stato assegnato dal Presidente di una camera alla commissione in sede deliberante esclude che l’aula se ne possa far carico? Fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera se tali soggetti richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto: 1) il Governo 2) 1/10 dei componenti della Camera 3) ⅕ della commissione NOTA BENE: Il decentramento della funzione legislativa dall’aula alla commissione deliberante non comporta che l’aula è stata violata dalle sue prerogative costituzionali,non è stato violato art. 70 "La funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due Camere" in quanto l'art 72 afferma che fino al momento dell’approvazione finale (già sono stati approvati articolo per articolo) l’aula può tornare in corsa,attraverso la richiesta esposta dai soggetti in precedenza indicati. 74 Quindi l’assegnazione del disegno di legge in sede legislativa decentrata non è mai una sottrazione definitiva delle competenze dell’aula, in quanto l’aula può tornare in corsa se lo chiede il Governo, o un certo numero di deputati o senatori, o un certo numero di componenti della commissione. CONCLUSIONE: Da questo meccanismo si comprende il perché questa procedura non è adottata per le grandi riforme di impatto socio-economico, anche perché in tali casi di grandi riforme si vuole una tribuna politica ampia,auspicando che il dibattito si presenti nella sua complessità ai cittadini, che ad un certo punto saranno chiamati a votare, ad esprimere il loro punto di vista rispetto all’indirizzo che le forze politiche avranno determinato nelle loro decisioni. Procedimento legislativo misto: Commissione in sede redigente:la commissione istruisce, discute e vota articolo per articolo; successivamente il lavoro passa all’assemblea, che con voto finale ha solo la possibilità di approvare o respingere, non può riaprire il dibattito sui singoli articoli. DOMANDA: A che serve questo procedimento? Come ha scritto Andrea Manzella, illustre costituzionalista: ci si trova di fronte ad una ipotesi di "artigianato legislativo": si tratta di coinvolgere delle persone competenti, verificare le basi scientifiche di alcuni interventi, rimettendosi ai risultati scientifici che su alcune materie segnano inevitabilmente la nostra vita. Ecco che quindi questo procedimento viene messo in campo tutte le volte in cui ci troviamo di fronte ad una esigenza di artigianato legislativo: quando si ha la necessità di confezionare un articolato ben strutturato che non contenga errori o eccezioni, elementi che potrebbero far fallire l’intervento del Parlamento che vuole normare questa determinata materia. I casi in questione non si prestano ad un dibattito esasperato in Parlamento, in quanto si ha la necessità di avere una visione organica, sistematica, della materia di cui ci si sta occupando; in questi casi ricorre questo procedimento legislativo, in cui in commissione si affina la struttura dell’articolato, e poi l’assemblea, senza attivare nuovamente il dibattito parlamentare sulle singole disposizioni oggetto della decisione parlamentare, potrà dire sì o no. 75
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