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Procedimento Parlamentare: Ordinario, Decentrato e Misto, Appunti di Diritto

Legislatura e legislazione in ItaliaDiritto costituzionale italianoProcedimenti parlamentari

Il procedimento parlamentare ordinario, decentrato e misto in italia. Il procedimento ordinario prevede l'esame e l'approvazione di una legge articolo per articolo dalla camera e dall'assemblea, mentre il procedimento decentrato consente alle commissioni legislative di approvare le leggi. Il procedimento misto suddivide i lavori tra la commissione e l'assemblea. La fase costitutiva comprende l'approvazione finale della legge da entrambe le camere, la promulgazione da parte del presidente della repubblica e la pubblicazione. Se il presidente della repubblica ritiene che la legge contenga errori costituzionali, può richiedere una nuova deliberazione delle camere.

Cosa imparerai

  • Quali tipi di disegni di legge richiedono il procedimento ordinario?
  • Che fasi comprende la fase costitutiva del procedimento parlamentare?
  • Come funziona il procedimento decentrato?

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 16/05/2022

maria-002
maria-002 🇮🇹

4.8

(11)

16 documenti

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Scarica Procedimento Parlamentare: Ordinario, Decentrato e Misto e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity! PROCEDIMENTO ORDINARIO (commissione in sede referente)L’art. 72, comma I stabilisce che “ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale”.1) il progetto di legge viene prima esaminato da una commissione legislativa competente nella materia a cui il progetto si riferisce. In questo caso, la commissione svolgerà il suo lavoro in sede referente. La commissione può anche proporre modifiche al testo originario e redigere, qualora siano presentati più progetti di legge su uno stesso oggetto, un testo unificato.2) la commissione trasmette all’Assemblea il progetto di legge, accompagnandolo con una o più relazioni.3) il progetto viene discusso nelle sue linee generali dall’Assemblea, per capire se l’assemblea sia o meno favorevole allo stesso e la discussione generale si chiude con la presentazione e la votazione di ordini del giorno.4) se l’assemblea si è dimostrata favorevole al progetto, passano alla discussione e all’approvazione dello stesso articolo per articolo5) approvati tutti gli articoli, si sottopone il progetto nel suo complesso alla votazione finale, per la quale e richiesto lo scrutinio palese. Il procedimento ordinario deve essere sempre adottato (art. 72, comma 4): • Per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale; • Per i disegni di legge di delegazione legislativa; • Per i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Questi possono essere esaminati e approvati soltanto col procedimento ordinario. • Per i disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi. Questi non possono essere abrogati mediante referendum. • Per i disegni di legge di conversione di decreti-legge (non previsti nell’art. 72) • Per i disegni di legge rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione. PROCEDIMENTO DECENTRATO (o per commissioni) (commissione in sede deliberante. Nel procedimento decentrato, le commissioni legislative svolgono i loro lavori in sede deliberante: non si limitano ad esaminare il progetto, ma lo approvano. Per questo motivo, tale procedimento viene definito decentrato: perché non si svolge davanti all’intera assemblea, ma in sede decentrata, ovvero davanti alla commissione legislativa competente per materia. L’assegnazione del progetto alla commissione in sede deliberante è proposta alla Camera dal suo Presidente e deve essere approvata dall’intera Assemblea. Al Senato è decisa dal suo presidente che ne dà comunicazione all'assemblea. Il procedimento decentrato non può essere adottato per tutti quei progetti di legge elencati nel comma 4 dell’art. 72. l sistema si è prestato spesso ad abusi: infatti risulta che la maggior parte delle leggi approvate in commissioni sono settoriali (le cosiddette leggine) e non di interesse generale. Questo abuso si spiega facilmente se si pensa che questo tipo di leggi ha maggiore probabilità di essere approvate in commissione dove, per il ridotto numero dei componenti, è più facile raggiungere il compromesso tra maggioranza ed opposizione. L'articolo 72 comma 3 ammette il procedimento decentrato solo nei casi e nelle forme stabiliti dal regolamento delle Camere, ma anche quando lo ammette prevede la rimessione in aula del progetto, affinchè venga discusso e approvato in assemblea. Un criterio generale per assegnare i progetti alle commissioni in sede deliberante esiste solo alla Camera: essi possono essere assegnati alle commissioni solo quando riguardano questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale. Al Senato, invece, l'assegnazione avviene senza nessun criterio direttivo, in quanto il presidente dell'assemblea ha un illimitato potere di scelta e deve limitarsi a darne comunicazione all'assemblea. IL PROCEDIMENTO MISTO (commissione in sede redigente)questo procedimento è stato introdotto dai regolamenti parlamentari. Nel procedimento misto, i lavori vengono suddivisi tra la commissione e l’assemblea. La commissione provvede alla stesura del testo e alla discussione e votazione dello stesso, mentre l'assemblea approva i singoli articoli senza dichiarazione di voto e la legge nel suo complesso con dichiarazione di voto. CAMERA:- l’assemblea incarica la commissione competente, permanente o speciale, di elaborare e votare i singoli articoli del progetto di legge.- L’Assemblea poi voterà i singoli articoli senza dichiarazione di voto e procederà all’approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto. SENATO:- il presidente del senato può assegnare in sede redigente alle commissioni permanenti o speciali progetti di legge per la deliberazione dei singoli articoli- l’assemblea procederà alla votazione finale con dichiarazioni di voto. In entrambe le camere, il procedimento misto non può essere adottato per i progetti di legge previsti dall’art. 72, comma 4. CONSIDERAZIONI SULLA FASE COSTITUTIVA CONSIDERAZIONI SULLA FASE COSTITUTIVA. .LE CAMERE DEVONO APPROVARE IL PROGETTO DI LEGGE NEL MEDESIMO TESTO: se una camera apporta al progetto già approvato dall'altra degli emendamenti, il progetto dovrà tornare alla Camera che lo ha approvato per prima perchè anche questa approvi a sua volta gli emendamenti (cosiddette navette). . I REGOLAMENTI DELLE CAMERE STABILISCONO CHE I PRESIDENTI DELLE CAMERE POSSONO DISPORRE CHE SU UN PROGETTO DI LEGGE ASSEGNATO ADUNA COMMISSIONE SIA SENTITO IL PARERE DI UN'ALTRA COMMISSIONE (cosiddette commissioni filtro). . IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ADOTTATO DA UNA CAMERA NON VINCOLA ANCHE L'ALTRA (per esempio una camera può usare il procedimento ordinario, l'altro il procedimento decentrato)4. Quando l'approvazione di una legge ha avuto un iter molto travagliato, è NECESSARIO IL SUO COORDINAMENTO FORMALE, che è affidato alla Camera al suo presidente, al Senato all'assemblea. . Il presidente dell'assemblea può richiedere il parere di un'altra commissione,di organi o enti estranei al Parlamento su un progetto di legge da lui assegnato ad una commissione.3^ fase: Fase integrativa dell'efficacia arrivati qui la legge sarà un atto perfetto, cioè completo di tutti i suoi elementi. Questa fase si divide a sua volta in due sotto-fasi: LA PROMULGAZIONE La legge approvata da entrambe le camere viene trasmessa a cura del presidente della camera che l’ha approvata per ultima, al Presidente della Repubblica per la promulgazione. La promulgazione delle leggi deve avvenire entro 30 gg dall’approvazione, con la controfirma del presidente del consiglio (salvo in casi d’urgenza: in questo caso le Camere stabiliscono un termine inferiore).Essa consiste in un decreto del Presidente della Repubblica con il quale egli: • Attesta che la legge è stata approvata dalle due camere
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