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Procedimento penale davanti al giudice di pace, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

procedimento penale davanti al giudice di pace penale

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

Caricato il 09/08/2018

rosalbacannata
rosalbacannata 🇮🇹

3.9

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Scarica Procedimento penale davanti al giudice di pace e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Regolato dal D.lsg. 274/2000. È stato introdotto al fine di affidargli la cognizione dei reati considerati di minore gravità. La legge prevede un rito semplificato ispirato al favor conciliationis, cioè il giudice di pace in tutto il corso del procedimento deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti. COMPETENZA: per materia individuata all’art. 4 fornisce un cospicuo elenco di reati connotati sia dalla facilità di accertamento che da sanzioni non eccessivamente elevate, comunque reati di minore gravità (percosse, lesioni personali perseguibili a querela di parte, lesioni personali colpose, ingiuria, diffamazione, minaccia, usurpazione, invasioni di terreni ed edifici; somministrazione di bevande alcoliche; atti contrari alla pubblica decenza). Per territorio art. 5 è competente il GDP del luogo in cui il reato è stato consumato. Nei casi in cui più reati connessi sono stati commessi in luoghi diversi, la competenza per territorio appartiene per tutti al GDP del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Per connessione art. 6 prevede la c.d. competenza eterogenea: in presenza di procedimenti di competenza del GDP e procedimenti di competenza del giudice togato, la competenza è per tutti i reati del giudice superiore; c.d. connessione omogenea: che riguarda i rapporti fra i procedimenti che sono tutti di competenza del GDP; in tal caso scatta la connessione se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro; se una persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione. RIUNIONE Art. 7 ordina la riunione dei processi quando: • I reati sonno commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre o quando più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento; • Quando una persona è imputata di più reati commessi con più azioni o omissioni • Nei casi di connessione Il giudice può ordinare la separazione dei processi, qualora ritenga che la riunione possa pregiudicare il tentativo di conciliazione, ovvero la rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti. PECULIARITA’ DEL PROCEDIMENTO: 1. Indagini preliminari Il legislatore non ha istituito la figura del GIP. Per cui competente per gli atti da compiere in questa fase è il GDP. L’attività investigativa è totalmente svolta dalla PG, la quale procede di propria iniziativa all’acquisto della notizia di reato e al compimento di atti di indagine necessari per ricostruzione del fatto e per l’individuazione del colpevole. Se la PG deve procedere al compimento di peculiari atti, quali accertamenti tecnici irripetibili, interrogatori, perquisizioni o sequestri per il compimento di questi atti è sempre necessaria l’autorizzazione del PM. Nel caso in cui la notizia di reato sia stata acquisita direttamente dal PM, laddove questi ne abbia preso diretta conoscenza ovvero l’abbia ricevuta da privati, se non ritiene di disporre l’immediata archiviazione, il PM dovrà trasmettere la notizia alla PG, affinchè proceda ai sensi dell’art. 11. Tuttavia se non ritiene necessari atti di indagine, poiché ritiene fondata la notizia di reato, formulerà direttamente l’imputazione, autorizzando la PG alla citazione in giudizio dell’imputato. Le indagini della PG devono concludersi entro 4 mesi dall’acquisizione della notizia di reato; infatti, entro tale termine dovrà essere inviata al PM una relazione scritta volto a renderlo edotto dei risultati delle indagini stesse. Se risulta accertata e fondata la notizia di reato, la relazione dovrà contenere l’enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, con gli articoli di legge violati e la richiesta al PM affinchè autorizzi la PG a disporre la comparizione della persona sottoposta alle indagini davanti al GDP. Il ricevimento della comunicazione/relazione comporta che il PM provvede all’ iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro, ed eserciterà l’azione penale (laddove non ritenga ci siano i presupposti per l’archiviazione) formulando l’imputazione e autorizzando la citazione dell’imputato. In alternativa, se il PM ritiene necessario compiere altre indagini provvederà personalmente o si potrà avvalere della PG, impartendo direttive. Durata massima delle indagini preliminari: 4 mesi (dall’iscrizione della notizia di reato nel registro) + 2 mesi, poi si ha chiusura delle indagini preliminari. Gli atti compiuti oltre il termine di chiusura delle indagini sono inutilizzabili. L’archiviazione è presentata dal PM quando: la notizia di reato è infondata; nei casi previsti dell’art. 411 cpp, ossia quando manca una condizione di procedibilità; nei casi di particolare tenuità del fatto. Con la richiesta di archiviazione è trasmesso il fascicolo contente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali compiuti davanti al giudice. Copia della richiesta di archiviazione è notificata alla persona che ha chiesto di essere informata circa l’archiviazione. Il giudice se accoglie la richiesta del PM dispone con decreto l’archiviazione. Nel caso contrario restituisce gli atti al PM per lo svolgimento di ulteriore indagini oppure dispone che entro 10 gg il PM formuli l’imputazione (coattiva). Dato che non è prevista la figura del GIP, per evitare che il GDP del dibattimento potesse in qualche modo formarsi un pregiudizio nel corso delle indagini, al competenza a provvedere sulle richieste avanzate dalla PG o dal PM nel corso delle indagini preliminari è assegnata al GDP del luogo dove ha sede il Tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente. 2. Esercizio dell’azione penale L’azione penale davanti al GDP può avvenire in 3 modalità diverse: • Citazione a giudizio disposta dal PM (art. 20) • Presentazione immediata a giudizio dell’imputato da parte della PG., previamente autorizzata dal PM • Decreto di convocazione delle parti emesso dal GDP ai sensi dell’art. 27, in seguito alla presentazione del ricorso da parte della persona offesa. 3. Citazione a giudizio Citazione a giudizio disposta dal PM Una volta chiuse le indagini preliminari, il PM esercita l’azione penale facendo notificare un atto di citazione all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno 30 gg prima della data dell’udienza. L’atto di citazione deve contenere, a pena di nullità, le generalità dell’imputato, l’indicazione della persona offesa, imputazione formulata dal PM e indicazione delle prove di cui si chiede l’ammissione, indicazione del giudice competente per il giudizio, avviso che l’imputato ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia, avviso che il fascicolo delle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del PM. Presentazione immediata dell’imputato art. 20-bis. In casi peculiari, ossia per i reati procedibili d’ufficio, in flagranza di reato, o la sussistenza di una prova evidente, la PG può chiedere al PM l’autorizzazione a presentare direttamente l’imputato innanzi al GDP. Ricevuta la richiesta, il PM può agire: dispone l’immediata archiviazione Esprimere parere contrario alla citazione diretta, altrimenti formula l’imputazione confermando o modificando l’addebito contenuto nel ricorso Accoglie la richiesta della PG, autorizza la presentazione immediata nei 15 gg successivi, indicando la data e l’ora del giudizio innanzi al GDP e nominando un difensore d’ufficio all’imputato che ne è privo. L’art. 20-ter disciplina il caso in cui la PG formula al PM una richiesta di citazione contestuale per l’udienza: ciò avviene quando oltre alle condizioni previste dall’art. 20-bis co1 (reati procedibili d’ufficio, stato di flagranza, evidenza della prova), sussista alternativamente le gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell’udienza da parte del PM oppure che l’imputato si trovi a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale.
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