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procedimento penale davanti al giudice penale , Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

riassunto conso grevi aggiornato al 2016 riguardante il procedimento penale davanti al giudice di pace previsto dal d.lgs. 274/2000

Tipologia: Sintesi del corso

2016/2017

Caricato il 04/03/2017

Aristea83
Aristea83 🇮🇹

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Scarica procedimento penale davanti al giudice penale e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! PROCEDIMENTO PENALE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Allora per quanto riguarda il procedimento penale davanti al giudice di pace si può dire che figura è stata introdotta con legge 374 del 1991 e successivamente la disciplina del procedimento penale davanti al giudice di pace è stata prevista dal decreto legislativo 274/2000 + regolamento di esecuzione che consta di 24 articoli per colmare quelle che sono le lacune presenti nel decreto legislativo stesso. La competenza della giudice di pace in ambito penale è stata stabilita per quanto riguarda soprattutto fattispecie di reato per le quali non è prevista la pena detentiva e se si sia fatto ricorso a diversi nuovi protocolli sanzionatori che utilizzano come fine principale non solo quella pecuniaria ma anche le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità. Naturalmente la competenza del giudice di pace e quella soprattutto nella valorizzazione delle funzioni conciliative che consentirà la mediazione penale tra le parti. Per quanto riguarda gli organi giudiziari del procedimento penale davanti al giudice di pace si può dire che svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale: • il procuratore della Repubblica presso il tribunale e in cui ha sede il giudice di pace • e il giudice di pace. Si può dire che il giudice di pace è una figura che trova con fondamento all'articolo 106/2 costituzione che prevede la possibilità di nomina anche elettiva di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli diciamo che per ricoprire le funzioni di giudice di pace devono aver svolto funzioni giudiziarie anche onorarie per almeno 2 anni oppure funzioni notarili aver anche insegnato materie giuridiche nelle università. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace non è previsto un ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il giudice di pace infatti si parlerà di giudice di pace circondariale e manca lo snodo dell'udienza preliminare con le sue possibili episodi alternative a giudizio non vi sono misure cautelari da disporre ad eccezione di quelle reali e allo stesso modo non trova applicazione l'istituto dell'incidente probatorio quindi ai sensi dell'articolo 2 di questo decreto legislativo proprio per la funzione anche conciliativa che imposta il giudice di pace vi è appunto l'inapplicabilità di una serie di istituti soprattutto anche è preclusa l'utilizzazione dei procedimenti speciali previsti nel libro VI del codice di procedura penale. Nella prospettiva per ciò che riguarda le caratteristiche del procedimento in esame si parla anche per quanto riguarda l'istituto della sospensione con messa la prova introdotto con legge 67 del 2014 è un istituto rispetto la cui applicabilità davanti al giudice di pace il legislatore non ha fornito alcuna indicazione tuttavia però la causa estintiva conseguente a condotte Riparatorie espressamente prevista nell'articolo 35 del decreto legislativo parrebbe presentare comunque dei profili di analogia con la causa estintiva oggi disciplinata a livello procedimentale degli articoli del titolo quinto bis così che risulta non priva di un qualche fondamento la tesi per la quale se lo dovrebbe negare l'operatività in forza del rinvio alle norme codicistica di cui all'articolo 2/1. Molto importante è l'articolo 3 del decreto legislativo che appunto riguarda l'assunzione della qualità della qualità di imputato che nel procedimento davanti al giudice di pace assume la qualità di imputato la persona alla quale il reato è attribuito nella citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria o del decreto di convocazione delle parti e messo dal giudice di pace quindi non dalla iscrizione della notizia di reato come avviene nel procedimento ordinario. Per quanto riguarda la competenza per materia del giudice di pace possiamo appunto dire che nell'articolo 4del primo comma compaiono alcuni delitti del codice penale che costituiscono l'espressione tipica di una micro conflittualità Interindividuale ed in tal proposito si allude alle percosse, alle lesioni personali punibili a querela di parte, alle ingiurie, alle diffamazioni non commesse con il mezzo della stampa, alle minacce semplici, ai furti punibili a querela di parte, ed energia menti semplici. Sono comunque ricondotti nella competenza del giudice di pace anche reati previsti tra l'altro nel testo unico in materia di sicurezza, nel codice della navigazione nel testo unico delle leggi per l'elezione della camera dei deputati nel codice della strada diverse norme di attuazione delle direttive europee. Sono inoltre state recentemente attribuite alcune fattispecie penali che attengono alla disciplina dell'immigrazione. Per quanto riguarda invece la competenza per territorio prevista dall'articolo 5/1 si limita a stabilire che competente per il giudizio è il giudice di pace del luogo in cui il reato è stato consumato. nel comma 2 invece più che una competenza territoriale sembra preso in considerazione una competenza funzionale per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari riservate al giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente per ridurre i rischi di incompatibilità che potrebbero essere provocati dal coinvolgimento Del giudice del giudizio nell'attività predibattimentale. Per quanto riguarda l'attribuzione al giudice di pace della competenza per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e per altri reati in materia di espulsione dello straniero, la prima ipotesi contravvenzionali, che punisce con l’ammenda da 5000 a 10.000 € lo straniero che fa 1 ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione nonché di quelle di cui all'articolo uno della legge 68 del 2007. Si deve comunque anticipare come l'ampliamento della competenza penale del giudice di pace abbia provocato delle novità essendo disciplinato degli articoli 20 bis, 20 ter e32 bis un rito speciale che appariva nella sostanza concepito proprio per il procedimento avente ad oggetto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dello straniero reato per il quale si è altresì stabilito che il giudice di pace in caso di condanna potrà disporre la sanzione sostitutiva dell'espulsione. Per quanto riguarda il regime della connessione, della riunione della separazione dei processi ci sono delle differenze rispetto al regime ordinario in merito alla connessione detta eterogenea che concerne procedimenti attribuiti alla competenza per materia di giudici diversi. L'articolo 6/1 prevede che tra i procedimenti di competenza del giudice di pace ai procedimenti di competenza di altro giudice sia connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione e tali ipotesi se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace e altri alla competenza della corte d'assise del tribunale è competente per tutti il giudice superiore (comma 2). Ad ogni modo la connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi ( comma 3). Anche per la connessione detta omogenea articolo 7 è stata predisposta una disciplina derogatoria a quella codicistica: gli effetti sono ristretti alle ipotesi Dove ci sia connessione davanti al giudice di pace se il reato per cui si procede • stato commesso da più persone in concorso cooperazione fra di loro • oppure se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione. Ai sensi dell'articolo 8 il giudice territorialmente competente nel caso di connessione è il giudice del luogo in cui è stato commesso il primo reato o se non fosse possibile utilizzare tale criterio, il giudice del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi. La riunione dei processi potrà aversi nei casi di connessione omogenea prima di procedere all'udienza di comparizione se non pregiudica la rapida definizione degli stessi. Anche per l'ipotesi della separazione sono stabilite regole piuttosto elastiche: il giudice di pace prima dell'udienza e comunque prima dell'apertura del dibattimento dovrà ordinare la separazione dei processi se la riunione può pregiudicare il tentativo di conciliazione la rapida definizione di uno dei processi di riuniti ( art 9). Perciò che concerne le indagini preliminari si può dire che a contenuti sensibilmente diversi rispetto a quelli previsti per il procedimento ordinario dove prevede che per i reati attribuiti al giudice di pace l'attività di indagine deve essere di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria. Al pubblico ministero che ha il compito di formulare l'imputazione quindi sono stati riconosciuti spazi di intervento che gli consentono di svolgere un ruolo attivo nel corso delle indagini e quindi dove ritenga di non potersi limitare ad effettuare un controllo finale sulle indagini compiute dalla polizia giudiziaria. Vi è anche la prospettiva della previsione di un'iniziativa riconosciuta alla persona offesa per instaurare il giudizio nel procedimento davanti al giudice di pace è prevista una forma di vocatio in iudicium in forza della quale la persona offesa ha la facoltà limitatamente ai reati perseguibili a querela di parte di ricorrere direttamente al giudice anche se rimane in capo al pubblico ministero la possibilità di formulare l'imputazione e quindi di esercitare l'azione penale. A) ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA Il legislatore per quanto riguarda le indagini preliminari propone una distinzione tra i casi in cui la notizia di reato viene acquisita dalla polizia giudiziaria e quelli in cui invece è il pubblico ministero a prendere direttamente la notizia ho da riceverla da privati, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Nel primo caso si prevede che la polizia giudiziaria compia di propria iniziativa tutti gli atti di indagine che sono necessari per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole per poi riferirne al pubblico ministero entro quattro mesi con una relazione scritta dove saranno indicati giorno ed ora di acquisizione della notizia di reato. Se questa risulta fondata la polizia giudiziaria enuncia il fatto in forma precisa e chiara e chiede di essere autorizzato a disporre la comparizione dell'indagato davanti al giudice di pace (art11). Mentre nell'articolo 347 cpp si impone alla polizia giudiziaria di riferire senza ritardo gli elementi essenziali del fatto E degli elementi raccolti con indicazione delle fonti. la differenza qui è costituita dalla circostanza che espressamente attribuito alla polizia giudiziaria il compito di svolgere un'attività investigativa completa che mette in condizione comunque il pubblico ministero di operare subito la scelta tra la richiesta di archiviazione o l'esercizio dell'azione penale. Il ruolo della polizia giudiziaria per quanto riguarda la fase investigativa è autonoma rimane comunque il fatto che per il compimento di accertamenti tecnici irripetibili riservati al pubblico ministero ovvero l'interrogatorio di confronti cui partecipi l'indagato, la polizia dovrà chiedere autorizzazione al pubblico ministero il quale sempre che ne sussistano i presupposti potrà accordarlo pure decidere di svolgere personalmente le indagini o singoli atti delle stesse. B) ATTIVITÀ DEL PM Quando la notizia di reato è ricevuta dal pm questi se non ritiene necessarie atti di indagine potrà chiedere l'archiviazione in caso di infondatezza della notizia ovvero formulare 2 In tali ipotesi verrà disposta la trasmissione degli atti al pm per l'ulteriore corso del procedimento nelle forme di cui all'articoli 11 e seguenti. Una disciplina diversa è stabilita per l'inammissibilità del ricorso derivante dall'incompetenza per materia del giudice di pace, inammissibilità riconducibile, quindi, alla presentazione dell'atto introduttivo fuori dei casi consentiti. Il giudice si limita a trasmettere il ricorso al pubblico ministero che a sua volta procederà nelle forme disciplinato nel codice di rito. Se invece l'incompetenza individuata è territoriale il giudice di pace lo dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che nel termine di 20 giorni a pena d’inammissibilità ha la facoltà di reiterare il ricorso davanti al giudice competente. L'articolo 27 esordisce stabilendo che se non deve provvedere ai sensi dell'articolo 26, il giudice di pace, entro 20 giorni dal deposito del ricorso, convocare parti in udienza con decreto. Anche in questa prospettiva non poteva ritenersi esercitata un'azione penale privata: il giudice sostituirsi al pm. Il giudice, entro 20 giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto per una data che non deve oltrepassare di più di 90 giorni quella del predetto deposito (art 27). Il decreto deve contenere: • l'indicazione del giudice che procede, il luogo, il giorno, l'ora della comparizione, le generalità dell'imputato, con l'invito a comparire e l'avvertimento che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia, l'avviso che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito dal difensore d'ufficio nominato nel decreto, la trascrizione dell'imputato e la data e la sottoscrizione del giudice dell'ausiliario che procede. Il legislatore si è dimenticato di adeguare la lettura della disposizione a quanto stabilito dalla legge 67 del 2014 che ha soppresso lo status di contumace e nel novellato articolo 419/1cpp ha modificato il contenuto dell'avvertimento all'imputato, al quale, oggi si comunica che qualora non compaia si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420 bis, ter, quater, quinquies. La nullità della vocatio in iudicium si avrà solo se l’imputato non è identificato in modo certo oppure se manco insufficiente uno dei requisiti appena ricordati. E onere del ricorrente notificare il decreto unitamente al ricorso al pm, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno 20 giorni prima dell'udienza. LA PRESENTAZIONE IMMEDIATA A GIUDIZIO DELL'IMPUTATO E LA CITAZIONE CONTESTUALE DELLO STESSO IN UDIENZA Abbiamo visto che la funzione conciliativa e riparatoria del procedimento davanti al giudice di pace cozzava con l'applicazione dei riti speciali però non sono mancati gli strumenti che possono favorire un epilogo anticipato della vicenda procedimentale. Non è facile quindi giustificare sul piano sistematico l'introduzione degli articoli 20 bis, 20 ter inseriti con l'articolo 1/17 lett B della legge 94 del 2009, di un procedimento speciale che si affianca a quelli della citazione a giudizio del ricorso immediato della persona offesa, volto a consentire la presentazione immediata giudizio dell'imputato per il reato è procedibile ufficio, in caso di flagranza ovvero quando la prova è evidente. Il nuovo modello processuale assume due versioni quella ordinaria regolata nell'articolo 20 bis e quella speciale caratterizzata da una più accentuata rapidità di accesso la fase dibattimentale disciplinata dall'articolo 20 Ter. Per la nozione di flagranza guardare l'articolo 382 Cpp il quale dispone che è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia, della persona offesa o da altra persona ovvero è sorpreso con tracce delle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Il richiamo all'evidenza della prova invece parrebbe evocare le problematiche interpretative che hanno interessato la locuzione riguardo l'instaurazione del giudizio immediato. Tornando al discorso in esame per quanto riguarda la flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente la polizia giudiziaria chiede al pm l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio davanti al giudice di pace previa fissazione dell'udienza dibattimentale. Tale richiesta è da depositare presso la segreteria del PM e dovrà contenere. • le generalità dell'imputato e del suo difensore, l'indicazione delle persone offese del reato, la descrizione informati aree precisa del fatto che si addebita l'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta nonché le generalità dei testimoni dei consulenti tecnici con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame (art20bis/2). A fronte della richiesta della polizia giudiziaria il pm ove non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale autorizzando la presentazione immediata nei 15 giorni successivi e indicando data e ora del giudizio davanti al giudice di pace con la nomina di un difensore d'ufficio all'imputato che ne sia privo. Conseguentemente il pm o svolgerà in prima persona le indagini ai sensi dell'articolo 11 ho le darà incarico la polizia giudiziaria articolo 12 mentre per l'ipotesi dell'incompetenza trasmettere gli atti al pm presso il giudice ritenuto competente articolo 54cpp. 5 In caso di autorizzazione alla presentazione immediata l'ufficiale giudiziario notificherà senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta della polizia giudiziaria e dell'autorizzazione del pm. Tale autorizzazione deve contenere l'avviso all'imputato Che se non comparirà sarà giudicato in contumacia ciò anche in questo caso il legislatore non ha modificato la disposizione con la legge 67 del 2014. La sequenza appena descritta può essere ulteriormente velocizzata se ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza nei 15 giorni successivi alla richiesta della polizia giudiziaria, ovvero se l'imputato si trova sottoposto a misure di limitazione della libertà personale. In tali casi la polizia giudiziaria formula richiesta di citazione contestuale per l'udienza articolo 20 Ter ed è il pm sei presupposti sono sussistenti rinvio direttamente l'imputato dinanzi al giudice di pace per l'udienza. Nell'art29 del decreto viene disciplinato il giudizio davanti al giudice di pace. L'udienza di comparizione si avrà almeno sette giorni prima della quale il pm, in caso di citazione a giudizio della polizia giudiziaria o la persona offesa in caso di decreto di convocazione delle parti devono depositare l’atto di vocatio in iudicium con le relative notifiche così da mettere in condizioni il giudice di verificare se ci sono vizi e di conoscere l'oggetto del processo, anche al fine di attivare i propri poteri in ordine alla riunione dei processi. Il mancato rispetto del termine non è sancito a pena di inammissibilità cosicché sarà costretto a fissare un'altra udienza di comparizione questa volta però a pena di inammissibilità. L'art 29/2 L'unica ipotesi di inammissibilità espresso rispetto la quale il richiamo agli articoli le 20 e 21 serve solamente per una diversa determinazione del momento in cui pubblico ministero persona offesa devono attivarsi. Art 29/4 il giudice prima di aprire il dibattimento ha il compito di promuovere la conciliazione tra le parti. A tal fine può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e se occorre può valersi dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. Per evitare che le dichiarazioni rese dalle parti possono confluire nel materiale probatorio è stato stabilito che esse non possono essere utilizzate ai fini della deliberazione. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento potrà inoltre essere presentata la domanda di oblazione che è ammissibile per tutte le contravvenzioni rientranti nella competenza penale del giudice di pace. Se non si è arrivati ad una definizione anticipata del procedimento l'udienza di comparizione prosegue con i provvedimenti sull'ammissione delle prove come stabilito dall'articolo 555 cpp ma solamente se è possibile procedere a giudizio. Il giudice di pace potrà negare l'ingresso a prove vietate dalla legge e da prove che risultino superflue o irrilevanti sia in modo non manifesto essendosi ritenuto che un potere di intervento più incisivo si giustifica anche il fine della semplificazione della procedura. Nei giudizi a presentazione immediata articoli 20 bis e ter sono invece stabilite le regole particolari per l'introduzione della prova testimoniale infatti analogamente a quanto previsto per il giudizio direttissimo la persona offesa e di testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nonché in caso di giudizio citazione contestuale dalla polizia giudiziaria ( art 32bis/2). E sempre in linea con la disciplina del rito direttissimo il pm, l'imputato e la parte civile possono presentare direttamente all'udienza ai propri testimoni e consulenti tecnici ( art 32bis/3). Il bisogno di una regolamentazione specifica è invece avvertito per l'ipotesi in cui l'udienza di comparizione abbia fatto seguito al ricorso al giudice da parte della persona offesa. Si è stabilito che l'ingiustificata assenza all'udienza del ricorrente o di un suo procuratore speciale comporta l'improcedibilità del ricorso salvo che l'imputato o la persona offesa intervenuta che abbia presentato querela chi da chi si procede ugualmente a giudizio. E con l'ordinanza con cui si dichiara improcedibilità il giudice di pace potrà condannare il ricorrente anche alla rifusione delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni a favore dell'imputato che ne abbia fatto domanda( art 30). In caso di emissione dell'ordinanza prevista nell'articolo 30 il ricorrente potrà presentare davanti al giudice di pace istanza di fissazione di una nuova udienza, provando che la mancata comparizione era dovuta a caso fortuito o forza maggiore. (Art 32) DiBATTIMENTO Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, periti e consulenti tecnici può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pm e dei difensori, mentre Nell'articolo 559/3 cpp tale eventualità oltre ad essere collocato in una prospettiva di derogatorie rispetto la regola dello svolgimento dell'esame ad opera delle parti è subordinato ad una concorde richiesta delle parti: la Diversa dizione potrebbe consentire al giudice di procedere all'esame diretto sulla base di un consenso anche tacitamente prestato. Si prevede che la motivazione della sentenza sia redatto in forma abbreviata e se non dettata direttamente a verbale depositato nel termine di 15 giorni dalla lettura del dispositivo. Una notevole particolarità interessa invece la fase successiva alla pronuncia della sentenza di condanna e infatti l'esecuzione continuativa della permanenza domiciliare e la pena del lavoro di pubblica utilità trovano applicazione solo se l'imputato lo richiede. 6 Perciò che concerne le definizioni alternative del procedimento possiamo fare riferimento all'articolo 34 che prevede l'esclusione della procedibilità nei casi: • di particolare tenuità del fatto • e articolo 35 che prevede l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie. Queste consentono al giudice di pace di escludere la procedibilità nei casi di particolare tenuità e di dichiarare l'estinzione del reato a fronte di determinate condotte riparatorie. Per quanto riguarda la prima ipotesi il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se risulta la tenuità dello stesso e l'occasionalità del comportamento nell’ ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore. Per particolare tenuità del fatto si deve intendere l'esiguità del danno del pericolo che ne è derivato nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale. L'articolo 34 allude ad una causa di improcedibilità rappresentato spesso dalla carenza di interesse della persona offesa all'accertamento processuale. Difatti nel corso delle indagini preliminari il giudice dichiara l'archiviazione ai sensi dell'articolo 34 solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. Dopo l'esercizio dell'azione penale la particolare tenuità del fatto potrebbe essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e alla persona offesa non si oppongono. Decisamente è collegata la finalità conciliativa e l'ipotesi di estinzione del reato prevista dall'articolo 35. Infatti sentite le parti e l'eventuale persona offesa dichiara con sentenza estinto il reato, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o risarcimento e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. La declaratoria di estinzione potrà essere pronunciata solo se le condotte riparatorie sono idonea soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Inoltre se l'imputato dimostra di non aver potuto soddisfare tali esigenze precedentemente il giudice di pace può disporre la sospensione del processo per un periodo non superiore a tre mesi affinché vi provveda. Nella successiva udienza il giudice sentite le parti ed eventuale persona offesa dichiara con sentenza estinto il reato se ciò ha avuto esecuzione. IMPUGNAZIONI Nell'articolo 36 si riconosce sempre al pm il potere di appellare le sentenze di condanna del giudice di pace che hanno applicato una pena diversa da quella pecuniaria. Con legge 46 del 2006 è stata abrogata invece la previsione dello stesso articolo 36 che consentiva l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa. Relativamente all'imputato nell'articolo 37 si riconosce soltanto l'appellabilità delle sentenze di condanna che applicano una pena diversa da quella pecuniaria nonché delle sentenze che applicano quest'ultima pena se viene impugnato il capo relativo alla condanna anche generica di risarcimento del danno. Tanto l'imputato che il pm possono ricorrere in cassazione avverso le sentenze non appellabili. Ai sensi dell'articolo 38 il particolare ruolo riconosciuto al ricorrente per l'instaurazione del procedimento penale attraverso la richiesta di citazione a giudizio ai sensi dell'articolo 21 si traduce nella legittimazione ad impugnare anche agli effetti penali della sentenza di proscioglimento negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione del pm. Se l’ impugnazione viene rigettata dichiarata inammissibile, il ricorrente viene condannato alla rifusione delle spese in caso di colpa grave al risarcimento dei danni in favore dell'imputato e del responsabile civile. Mancando ogni accenno all'impugnazione della parte civile si troverà integrale applicazione nel disposto 576 cpp. Competente per il giudizio d'appello è il tribunale in composizione monocratica del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE Il giudice dell'esecuzione è il giudice che ha messo il provvedimento o in caso di pluralità di provvedimenti adottati da più giudici di pace, il giudice del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, nell'articolo 40 si stabilisce che se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace o da altro giudice ordinario la competenza per l'esecuzione spetta sempre a quest'ultimo. Al fine di rendere più celere l'iter procedimentale, l'interessato non deve proporre ricorso in cassazione, ma ricorso al tribunale in composizione monocratica del circondario, sempre per motivi di legittimità. L'articolo 42 è stato abrogato con d.p.r. 115 del 2002 infatti sembra aver determinato l'attribuzione al magistrato di sorveglianza delle attività che erano di spettanza del giudice di pace. Per l'esecuzione delle pene della permanenza domiciliare del lavoro di pubblica utilità a, è stato strutturato un procedimento ad Hoc , Nel quale si prevede la trasmissione al pm competente per l'esecuzione dell'estratto della sentenza penale irrevocabile, dove sono stabilite le modalità di esecuzione della sanzione. A sua volta, il pm, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette, unitamente all'estratto della sentenza all'organo di polizia. Spetta a quest'ultimo il compito di consegnare tale provvedimento il condannato con le relative prescrizioni in esso contenute (art43). 7
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