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procedimento penale ( introduzione al procedimento penale ), Appunti di Diritto Processuale Penale

procedimento penale ( introduzione dettagliata al procedimento penale )

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 11/06/2019

lovale1
lovale1 🇮🇹

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Scarica procedimento penale ( introduzione al procedimento penale ) e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! - Cos’è un procedimento penale? Il procedimento penale ha come obbiettivo quello di ricostruire un fatto penalmente rilevante, ricostruirlo, cioè, nella sua fenomenologia, nella sua storicità e di individuare l’autore del fatto penalmente rilevante. Si tratta di ricostruire un fatto del passato, un fatto che non c’è più. Noi abbiamo una serie infinita di reati, ad esempio una rapina, ma quando prende avvio un procedimento penale quel fatto si è già consumato. Arriva presso una procura della repubblica una notizia di reato e parte il procedimento penale di un fatto già consumato; per questo la difficoltà consiste nel ricostruire questi fatti, nell’accertare questi fatti. Per essere precisi non si accerta nulla, perché l’accertamento prevede una constatazione ma nessuno dei giudici, degli avvocati quel fatto ha percepito. Nel presente abbiamo i segni del fatto di reato, abbiamo le “vestigiafacti”, cioè abbiamo quelle prove, quei dati del presente che ci permettono di ricostruire il fatto di reato: es. il testimone che ha assistito al fatto di reato; l’intercettazione telefonica; la perquisizione che ci permette di sequestrare il corpo del reato come la pistola utilizzata per commettere un omicidio. Abbiamo, quindi, le prove cioè i fatti del presente e quindi i fatti del reato già consumato che ci permettono di ricostruire il fatto del passato. Proprio perché questo è un percorso retrospettivo che non accerta nulla, accerta con formula imprecisa, sconta in modo irrimediabile un tasso di errore: è impossibile verificare che il fatto così ricostruito è identico al fatto storicamente verificatosi. Non vi è certezza del fatto commesso: l’unico che ha certezza dei fatti è l’imputato, se è vero che sia colpevole. È inevitabile in ogni ricostruzione l’esistenza di un errore perché le prove non ci rappresentano il fatto, ce lo fanno desumere in vie inferenziale, attraverso un percorso logico. È necessario eseguire un percorso logico, di carattere inferenziale, deduttivo per ricostruire il fatto di reato. Ogni mezzo di prova, es. dna, testimonia un fatto noto nel luogo del delitto presupponendo che si sia verificato un delitto ma senza averne assoluta certezza. La prova, attraverso un percorso inferenziale, permette di arrivare alla verità del fatto ignoto ma non sempre questa è attendibile. Ma questo percorso inferenziale o si basa su prove rappresentative, cioè la testimonianza di Tizio che ha visto Caio (anche questa è una prova fallibile perché il testimone può essere inattendibile o se non addirittura un falso testimone). Ogni percorso inferenziale che si avvale di prove indiziarie non può essere basato su un solo inidizio, quindi una sola prova indiziale, è necessario che queste siano quanto più precise possibili per la ricostruzione del fatto. Ci devono essere più indizi: gravi, precisi e concordanti. Il processo penale prevede tanti elementi del presente che attraverso ragionamenti logici consentono di risalire ad un fatto del passato: che questo sia penalmente rilevante o che il fatto non sussista o che il fatto sia penalmente irrilevante; si può anche accertare che il fatto sia penalmente rilevante ma che non sia colpevole l’imputato, cioè il fatto esiste è penalmente rilevante ma non è colpevole quell’imputato (assoluzione dell’imputato). Il procedimento penale serve, quindi, a ricostruire un fatto del passato. - Come inizia un procedimento penale? Abbiamo procedimenti ordinari e procedimenti che seguono dei protocolli differenziati. Tra questi ultimi possiamo distinguere tra: un procedimento penale svolto dinanzi a tribunale monocratico (con un procedimento più semplificato e per reati meno gravi) e tanti procedimenti cosiddetti speciali, cioè, riti speciali questi hanno l’obbiettivo di accelerare, semplificare l’iter processuale. Poi vi è un procedimento penale che si svolge per i reati di scarsa gravità dinanzi al giudice di pace. Il giudice di pace dopo aver avuto per anni una competenza solo civilistica dal 2000, grazie al decreto leg. 274, ha anche una competenza penale (per i reati di micro conflittualità penale: es. ingiurie, minacce, lesioni). Dal 2001, esiste anche il processo contro gli enti, contro le società per effetto del decreto leg. 231/2001. Procedimento ordinario: Come inizia? Inizia quando emerge una notizia di reato (detta anche notizia criminis), cioè, la notizia su un fatto, o meglio l’informazione su un fatto in ipotesi penalmente rilevante. Nel momento in cui la notizia arriva o al pubblico ministero, che è il magistrato che svolge le indagini, o alla polizia giudiziaria, che coagula il P.M. nello svolgimento delle indagini, inizia il procedimento penale. L’informazione ovviamente deve essere credibile: la notizia di per se, una volta arrivata ai destinatari, già può attivare delle indagini ma va distinto un ordine concettuale: l’avvio delle indagini in concreto dall’avvio formale del procedimento. Finché la notizia non arriva al pubblico ministero e finché il procuratore, o chi per lui, non la iscrive nel registro delle notizie di reato, formalmente il procedimento non è ancora iniziato. Solo da quando si iscrive la notizia di reato nel registro iniziano a decorrere i termini di durata massima delle indagini. Le indagini non sono a tempo indeterminato, hanno un tempo, oltre il quale non si può più indagare. Scaduti i termini per indagare, il P.M. deve orientarsi o formulare le conclusioni, le sue richieste che sono: o la richiesta di archiviazione se si rende conto che la notizia di reato è infondata, oppure deve esercitare l’azione penale per chiedere il rinvio al giudizio dell’imputato che da indagato diviene imputato. In omaggio all’art.112 della costituzione deve esercitare obbligatoriamente l’azione penale. Quindi, se la notizia di reato è infondata si chiederà l’archiviazione, se la notizia è fondata si deve necessariamente esercitare l’azione penale (rinvio a giudizio, indagato diventa imputato). Il rocedimento penale si distingue in fasi: 1. Fase delle indagini -> inizia con la notizia di reato e termina o con l’archiviazione (quindi, il procedimento penale termina lì) o con l’ esercizio dell’azione penale, cioè con la richiesta di rinvio a giudizio. A quel punto la persona indagata diventa imputata e si apre la fase dell’udienza preliminare. La fase delle indagini è di dominio del pubblico ministero, che è un magistrato come il giudice (svolge funzioni giudicanti), che a differenza del giudice svolge funzioni inquirenti. Tanto i pubblici ministeri tanto i giudici appartengono all’ordine autonomo e indipendente che è la magistratura, cioè l’ordine giudiziario. Le indagini sono condotte dal P.M. che è coadiuvato dalla polizia giudiziaria, es. carabinieri, polizia di stato (tutti coloro che possono svolgere funzione di “accertamento” dei fatti penalmente rilevanti). Chiusa la fase delle indagini con la richiesta dell’invio a giudizio, si passa alla fase dell’udienza preliminare. 2. Fase dell’udienza preliminare - Ora si ha una imputazione, il P.M. ha chiesto il rinvio a giudizio formulando l’imputazione, cioè la notizia di reato si è cristallizzata all’esito delle indagini in una imputazione. La fase dell’udienza preliminare ha l’obiettivo di verificare che quell’imputazione sia azzardata, cioè se merita un approfondimento. Se l’imputazione, in questa fase, non regge si concluderà con una sentenza di non luogo a procedere. Se, invece, l’imputazione è consistente, cioè gli elementi di prova sono consistenti a supporto del l’imputazione, il giudice dell’udienza preliminare emetterà un decreto che dispone di Tizio. A quel punto si passerà alla fase del giudizio. Quindi, l’udienza preliminare può avere un epilogo alternativo: sentenza di non luogo a procedere se l’imputazione è infondata, perché il giudice non condivide il pensiero del P.M.; se condivide l’imputazione disporrà il rinvio al giudizio, emetterà un decreto che dispone in giudizio. A questo punto si passerà alla fase del giudizio. 3. Fase del giudizio - questa fase ha nel dibattimento la sua forza. Mentre la fase del giudizio si compone di atti che preparano al dibattimento, la fase del giudizio si compone del dibattimento, che è il cuore del giudizio, e gli atti successivi al dibattimento cioè la sua decisione, la sua pubblicazione e la sua redazione. Il giudizio può essere: di primo grado; di appello o di legittimità. Abbiamo tre gradi di giudizio: - primo grado: appello e ricorso per cassazione, che è un giudizio di pure legittimità. Cioè in cassazione non si accertano i fatti, si accerta se hai fatti già ricostruiti si sono applicate
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