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Procedura civile 1 (balena), Dispense di Diritto Processuale Civile

Riassunto capitolo x capitolo procedura civile 1 balena

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 04/07/2019

fcesarano2
fcesarano2 🇮🇹

4.5

(4)

8 documenti

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Scarica Procedura civile 1 (balena) e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Capitolo 1 Il diritto processuale è la branca del diritto che disciplina l’insieme dei procedimenti attraverso i quali si esercita la giurisdizione; che costituisce, in virtù della teoria della tripartizione dei poteri, una delle funzioni essenziali dello Stato, accanto a quella legislativa e amministrativa. Il diritto processuale ha la funzione di disciplinare l’intervento del giudice qualora lo stesso risulti necessario a rendere concreto ed effettivo l’assetto d’interessi delineato dal legislatore sostanziale il quale mira a regolare in astratto tutti i possibili conflitti d’interessi attraverso l’attribuzione di posizioni di vantaggio(diritti, facoltà, poteri…) e di svantaggio (doveri, obblighi…).Il codice di procedura civile riconduce alla giurisdizione 2 fenomeni decisamente eterogenei ossia giurisdizione contenziosa e giurisdizione c.d. volontaria. • Giurisdizione contenziosa: Iniziamo col dire che generalmente la funzione dell’attività giurisdizionale è quello di assicurare l’attuazione del diritto sostanziale quando ciò si renda necessario a causa del sorgere di un conflitto intersoggettivo ed il diritto sostanziale attribuisce in astratto posizioni di vantaggio e corrispondenti posizioni di svantaggio in presenza di determinati presupposti di fatto. Nella maggior parte dei casi questa regolamentazione che potremmo definire statica è in grado di regolare ogni possibile conflitto d’interessi dato che il titolare del diritto (pos.attiva) riesce a realizzare il proprio diritto grazie al comportamento del soggetto obbligato (pos.passiva). In alcune situazioni ciò non accade a causa del sorgere di un contrasto circa l’individuazione, l’applicazione o l’interpretazione della norma da applicare al caso verificandosi quella che in dottrina viene definita come crisi di cooperazione da parte del soggetto obbligato che omette di tenere quel comportamento dovuto necessario alla realizzazione dell’interesse del detentore del diritto. La giurisdizione interviene qualora il titolare del diritto chieda all’ordinamento di assicurargli il soddisfacimento del proprio interesse mediante il concreto conseguimento della posizione di vantaggio facendo a meno della cooperazione dell’obbligato. In tali situazioni è necessario ricorrere al processo nel quali il giudice, garanzia di autonomia, indipendenza ed imparzialità, che dopo aver accertato il verificarsi dei presupposti che determinano il sorgere del diritto stesso provvederà a garantirne l’attuazione. Pertanto, tale giurisdizione è definita contenziosa poiché presuppone l’esistenza di un conflitto intersoggettivo e ha lo scopo di garantire la risoluzione dello stesso o di condurre ad un’attività di condurre a un auto-risoluzione. -Diritto d’azione: La funzione della giurisdizione contenziosa e dunque secondaria e strumentale rispetto al diritto sostanziale ma allo stesso tempo essenziale e irrinunciabile. Si è spesso sottolineato Infatti come la ragione d' essere della giurisdizione debba individuarsi nel divieto di autotutela ossia la giurisdizione al compito essenziale di garantire e tutelare i diritti garantiti dal diritto sostanziale mediante la predisposizione di strumenti atti a conseguirli e tale 'essenzialità trovo un esplicito riconoscimento dell'art 24.1Cost Secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi mentre per ciò che concerne il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione si ricade nella disciplina dell'art 113 Cost. In tal modo la nostra carta fondamentale ha inteso consacrare l'esistenza di un autonomo diritto, il c.d. diritto d' azione che ha per l'appunto natura strumentale rispetto e diritti attribuiti dal diritto sostanziale Ma che a differenza di questi ultimi non potrebbe essere escluso dal legislatore ordinario e Ciò significa che ogni qualvolta vi sia l'attribuzione di un diritto dalla parte della legge via anche il riconoscimento del diritto di adire l'autorità giudiziaria per ottenerne tutela (c.d. atipicità del diritto d'azione). Ha detto ciò è Importante sottolineare comunque come il diritto di ricorrere al giudice possa essere subordinato a condizioni o limitazioni più o meno incisive (ipotesi di c.d. giurisdizione condizionata) ma solo se dettate da valutazioni concernenti la ragionevolezza della limitazione sì, anche il rapporto ad altri principi di Rango costituzionale primo fra tutti quello di uguaglianza sostanziale Art 3 Cost.
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