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Procedura civile, Balena, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Riassunto capitolo IV , procedimento di separazione dei coniugi e divorzio

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

In vendita dal 30/05/2019

labellavita199kore
labellavita199kore 🇮🇹

4.1

(15)

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Scarica Procedura civile, Balena e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! CAPITOLO IV I PROCESSI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO Sezione I Il processo di separazione personale dei coniugi • La competenza e la fase introduttiva. Le riforme del 2005-2006 hanno dato al processo di separazione un'autonoma regolamentazione anche se è analoga, se non identica, a quella del giudizio di scioglimento del matrimonio . Le peculiarità del giudizio di separazione personale dei coniugi riguardano l fase iniziale, caratterizzata dalla comparazione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale per l'esperimento di un tentativ di conciliazione, ed il raccordo con la fase successiva di trattazione ed istruzione della causa retta, invece, dalla disciplina ordinaria del processo di cognizione davanti al tribunale. Competente per territorio è il tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi o, in alternativa nel caso in cui quella sia ignota, si applica il criterio della residenza o del domicilio attuali del convenuto o, se il convenuto si trova all'estero, quelli dell'attore. Il giudizio si instaura con il deposito di un ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata e deve indicare l'esistenza o meno di figli. Nei 5 giorni successivi il presidente del tribunale fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, da tenersi non più tardi di 90 giorni dal deposito del ricorso, il termine entro cui il ricorrente deve far notificare il ricorso ed il decreto, nonché quello in cui il giudice convenuto può depositare una memoria difensiva ed eventuali documenti. Quest'ultime possono servirgli per contrastare allegazioni e le richieste dell'attore in vista dei provvedimenti presidenziali urgenti. I due coniugi devono anche presentare le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. • L'udienza presidenziale ed i conseguenti provvedimenti "temporanei ed urgenti". All'udienza dinanzi al presidente i coniugi devono compadire personalmente con l'assistenza di un difensore . Se il ricorrente omette di presentarsi oppure rinuncia al ricorso, la domanda di separazione resta priva di effetti. Se invece è il coniuge convenuto a non presentarsi, il presidente può discrezionalmente fissare una nuova data per l'udienza di comparizione, ordinando che sia reiterata la notificazione del ricorso e del nuovo decreto al convenuto medesimo. La comparizione personale delle parti è strumentale all'esperimento del tentativo di conciliazione, in vista del quale il giudice sentirà le parti prima separatamente e poi congiuntamente. Se il tentativo sortisce esito positivo, il presidente fa redigere processo verbale dell'avvenuta conciliazione; in caso contrario, pronuncia anche d'ufficio, con ordinanza dopo aver sentito le parti ed i rispettivi difensori, i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo, può essere revocata o modificata dal giudice istruttore e conserva la propria efficacia anche in caso di estinzione del processo, fino al momento in cui sia sostituita da un altro analogo provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore in un nuovo giudizio di separazione. Può essere oggetto di ricorso alla corte d'appello. • Il raccordo tra la fase presidenziale e quella davanti al giudice istruttore. L'ordinanza del presidente è comunicata al p.m. e, nel caso in cui il convenuto non sia comparso all'udienza presidenziale, deve essere a lui notificata, a cura dell'attore, entro il termine perentorio stabilito nello stesso provvedimento. Nel fissare l'udienza di prima comparizione davanti all'istruttore, inoltre, il presidente deve assegnare un primo termine al ricorrente, per il deposito in cancelleria di una memoria integrativa e un secondo termine al convenuto per la costituzione in giudizio e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. La circostanza che per la memoria integrativa dell'attore sono richiamati gli elementi dell'ordinaria citazione induce a ritenere che l'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso possa essere liberamente integrata nella suddetta memoria e possa anche condurre alla proposizione di domande nuove. Il coniuge convenuto può, a sua volta, utilizzare il termine a lui assegnato tanto per la vera e propria costituzione in giudizio, nel caso in cui non vi abbia già provveduto nella fase presidenziale, quanto per integrare la memoria difensiva e i documenti eventualmente prodotti in quella prima fase. • Il prosieguo della causa dinanzi al giudice istruttore. L'udienza dinanzi al giudice istruttore, definita di comparizione e trattazione è poi soggetta alla disciplina ordinaria della trattazione, anche se il giudice istruttore in questa fase iniziale della causa non può ordinare la comparizione personale dei coniugi per un ulteriore tentativo di conciliazione. Tuttavia può sempre revocare o modificare i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente. La fase istruttoria del giudizio di separazione non diverge da quella del processo ordinario, salvo che per il potere del giudice di disporre anche d'ufficio mezzi di prova, per gli aspetti che rilevano in vista dell'emanazione dei provvedimenti concernenti i figli., nonché per il previsto ascolto del figlio minore che abbia compiuto 12 ann8 o anche di età minore ove capace di discernimento. Anche quando manchi un accordo tra i genitori relativo all'affidamento dei figli il giudice può soprassedere dall'ascolto del minore dandone atto con provvedimento motivato, quando ritenga tale adempimento in contrasto con l'interesse del minore stesso oppure manifestamente superfluo. Laddove il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale è tenuto a pronunciare sentenza non definitiva di separazione. L'appello poi è deciso in camera di consiglio, il che sta a significare che esso è integralmente soggetto al rito camerale, a cominciare dalla forma dell'atto introduttivo, nel senso che va proposto con ricorso anziché con citazione. • La separazione consensuale. Il procedimento di separazione consensuale inizia con il ricorso di entrambi i coniugi e il presidente del tribunale deve sentire in un'udienza dinanzi a sé i coniugi per tentarne la conciliazione negli stessi modi previsti per la separazione giudiziale. Se il ricorso è presentato da uno soltanto dei coniugi, allora il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale sono poi notificati all'altro coniuge. Per il caso di fallimento del tentativo di conciliazione, si da atto nel verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole ma almeno fino a questo momento ciascuno dei coniugi può revocare il consenso inizialmente manifestato, con l'effetto di impedire la omologazione della separazione. L'omologazione consiste nel provvedimento con cui il tribunale conferisce efficacia al predetto accordo, dopo aver verificato che esso, per la parte relativa all'affidamento e al mantenimento dei figli, non contrasti con l'interesse di quest'ultimi. L'unica impugnazione vera e propria prevista nei confronti del decretodi omologazione è rappresentata dal reclamo alla corte d'appello. L'opinione prevalente, tuttavia, ritiene esperibili i rimedi di natura sostanziale previsti per i vizi del consenso e della capacità. • Il procedimento per la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione. L'art. 710 prevede che le parti, dopo la conclusione del giudizio di separazione, possano sempre chiedere la modificazione dei provvedimenti in esso pronunciati con riguardo ai coniugi stessi oppure alla prole. In realtà la modificazione e la revoca sono consentite solo per giustificati motivi sopravvenuti, al contrario dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e la misura o le modalità del contributo al loro mantenimento, la cui revisione può essere fomandata in ogni tempo. Quanto alla decisione, infine, si ritiene che essa debba rivestire la forma del decreto motivato. Qualche dubbio, tuttavia, riguarda l'impugnabilità del decreto reso dalla corte d'appello in sede di reclamo, discutendosi se esso sia o no ricorribile per cassazione in forza dell'art.111 Cost. Fino a qualche tempo fa, infatti, si riteneva che il ricorso potesse ammettersi solo per i provvedimenti concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi e non contro quelli concernenti l'affidamento dei figli o l'esercizio della potestà su di essi. Questa distinzione non è giustificata perché anche ai provvedimenti che incidono sui rapporti personali tra genitori e figli deve riconoscersi una natuta contenziosa e perché l'ammissibilità del ricorso cd. straordinario per cassazione non può essere esclusa dall'eventuale modificabilità e revocabilità del provvedimento in un successivo processo. • Cenni sulla negoziazione assistita in materia di separazione o divorzio sugli accordi stipulabili dinanzi al sindaco. Una cospicua novità introdotta dal d.l. 2014 è rappresentata dalla possibilità di pervenirr alla separazione o al divorzio senza l'intervento del tribunale, attraverso un accordo stipulato in virtù di una convenzione di negoziazione assistita oppure concluso dinanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile. Entrambe le strade sono percorribili per conseguire la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio oppure la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio anteriormente fissate. L'accordo dinanzi al sindaco però non è utilizzabile in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Le due possibilità sono: A) L'accordo raggiunto in seguito a negoziazione assistita. Anche in questo caso il legislatore menziona separatamente la convenzione di n.a. e l'accorro raggiunto a seguito di tale convenzione. Ciò che rileva è l'eventuale accordo, cui le parti potrebbero pervenire senza passare attraverso una preventiva formalizzazione della suddetta convenzione, accordo che è soggetto ad annotazione, iscrizione e trascrizione negli atti e negli archivi dello stato civile. Sotto il profilo formale è richiesto solo che ciascuno dei coniugi sia assistito da un proprio avvocato e che nell'accordo si dia atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le partu e le hanno informate
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