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Procedura civile, Balena, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Riassunto capitolo 5, sezione 2 LA GIURISDIZIONE, primo libro

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

In vendita dal 02/06/2019

labellavita199kore
labellavita199kore 🇮🇹

4.1

(15)

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Scarica Procedura civile, Balena e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! LA GIURISDIZIONE •I limiti della giurisdizione del giudice ordinario, in generale L'art.1 del cpc attribuisce l’esercizio della giurisdizione civile ai giudici ordinari; per questo è necessario capire quali sono i limiti alla giurisdizione del giudice ordinario. I limiti in questione attengono 1) Ai rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali 2) Ai rapporti tra giudice ordinario e pubblica amministrazione 3) All'estensione della giurisdizione italiana nel suo complesso • Segue: in particolare il rapporto tra giudice ordinario e giudice amministrativo Nell'ambito dei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali, critico è il rapporto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, disciplinato dalla legge 2248/1865. Questa legge mirava all'unità della giurisdizione abolendo i giudici speciali: prevedeva che fossero attribuite alla giurisdizione ordinaria tutte le questioni concernenti diritti civili o politici comunque vi fosse interessata la pubblica amministrazione e anche se fossero stati emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’autorità amministrativa. Quando la contestazione riguardava un diritto che si considerava leso da un atto dell’autorità amministrativa, i tribunali si limitavano a decidere gli effetti in relazione all'oggetto del giudizio. L'atto amministrativo non poteva essere revocato o modificato se non con ricorso alle competenti autorità amministrative , le quali si conformavano al giudicato dei tribunali per quanto riguardava il deciso. La giurisprudenza affermò che non era possibile continuare a reputare esistente un diritto se su di esso avesse inciso negativamente un provvedimento amministrativo, anche se illegittimo: il diritto e la giurisdizione del giudice ordinario venivano meno e rimaneva soltanto l’interesse legittimo ad ottenere la rimozione dell'atto viziato. Tale interesse, che poteva essere risolto solo tramite i rimedi interni alla p.a., creava in fuor i di giurisdizione per via del fatto che non esistevano altri giudici oltre alla giurisdizione ordinaria. Il legislatore del 1889, però, ha ripristinato una forma di giurisdizione amministrativa attribuendo al Consiglio di stato funzioni giurisdizionali, concernenti il controllo di legittimità degli atti amministrativi. Tuttavia la disciplina sul riparto giurisdizionale tra giudice ordinario e amministrativo era disciplinato dalla legge del 1865, fondata sulla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo. Quando si lamenta la lesione di un diritto ad opera di un provvedimento amministrativo, la posizione soggettiva dedotta in giudizio dovrebbe sempre qualificarsi in termini di interesse legittimo. • Segue Negli ultimi 15 anni sono intervenute però diverse novità. A) La sentenza 500/1999 della Cassazione ha ammesso la risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi. Tale decisione negò anche che l'azione risarcitorie fosse subordinata al preventivo annullamento dell'atto medesimo e quindi il titolare del diritto leso aveva la possibilità di scegliere tra la domanda di annullamento e l'azione diretta al risarcimento del danno. Infatti le controversie relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi o patrimoniali consequenziali, sono attribuite al solo giudice amministrativo; mentre la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi deve essere proposta entro 120 giorni dal giorno in cui si è verificato o dalla conoscenza del provvedimento, se è stata proposta l'azione di annullamento, la domanda risarcitorie può esser e formulata nel corso del giudizio sino a 130 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. B) Un’altra opzione del legislatore è stata quella di semplificare il problema del riparto di giurisdizione, utilizzando il principio della giurisdizione esclusiva che si fonda sulla materia della causa e prescinde dalla natura della posizione soggettiva prospettata. Tuttavia vi sono lo stesso degli inconveniente. La stessa Corte costituzionale ha escluso che il legislatore ordinario sia libero di creare a propria discrezione nuove ipotesi di giurisdizione amministrativa poiché questa riguarda solo particolari materie in cui la p.a. agisce come autorità, cioè come soggetto investito di un pubblico potere. • I rapporti tra giudice ordinario e p.a. Si parla di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa intendendo che il giudice ordinario non ha giurisdizione quando dovrebbe imporre alla p.a. un provvedimento o un comportamento che invece rientra nella sfera di competenza della p.a. • I limiti della giurisdizione Italiana La Convenzione di Bruxelles del 1968, che regalava i rapporti tra le varie giurisdizioni nazionali all'interno della CEE e si applicava tutte le volte che il convenuto fosse domiciliato nel territorio di uno stato membro, mise in risalto la difformità tra la disciplina italiana e quella internazionale. Il legislatore utilizza i criteri di collegamento per definire i limiti della giurisdizione Italiana. L'esistenza di uno di tali elementi è condizione necessaria e sufficiente perché il giudice italiano possa conoscere della controversia, a prescindere dalla cittadinanza dell’atto. I criteri di collegamento generali, cioè validi per ogni controversia, sono: il domicilio o la residenza del convenuto in Italia, l'esistenza in Italia di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio, l’accettazione della giurisdizione Italiana. I criteri di collegamento speciali sono disciplinati dalla convenzione di Bruxelles Nella giurisdizione volontaria la giurisdizione sussiste quando i criteri di competenza per territorio attribuiscono l'affare al giudice italiano, quando il provvedimento richiesto riguarda un cittadino italiano o una persona residente in Italia o riguarda rapporti in cui è applicabile la legge italiana. In materia cautelare vi è giurisdizione Italiana quando il giudice nazionale ha giurisdizione per il merito E quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia. •Il regime del difetto di giurisdizione L’eventuale difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto a un giudice speciale o alla p.a. è rilevabile anche d'ufficio, senza limiti temporali e in ogni stato e grado del processo. Nel caso in cui la causa assorbiti dai limiti della giurisdizione Italiana il vizio è rilevabile d'ufficio quando il convenuto è rimasto contumace; la controversia verrà su azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero; la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale. Se il convenuto si costituisce , sono lui può eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito, a meno che non abbia accettato la giurisdizione italiana espressamente o tacitamente. Si ha accettazione tacita quando il convenuto si costituisce senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. • Segue: l’eventuale tralatio iudicii tra giudice ordinario e giudice speciale La legge del 200° ha sancito il principio della possibile continuazione del processo dopo una sentenza declinatoria della giurisdizione, sempre che la giurisdizione appartenga ad una diversa giurisdizione italiana è siano rilevanti i rapporti tra giudice ordinario e speciale o tra diversi giudici speciali. La riforma obbliga il giudice che dichiari il proprio difetto di giurisdizione, ad indicare l’eventuale giudice nazionale
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