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procedura civile - il processo esecutivo - riassunti ed. simone, Appunti di Diritto Processuale Civile

procedura civile - il processo esecutivo - riassunti ed. simone

Tipologia: Appunti

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Scarica procedura civile - il processo esecutivo - riassunti ed. simone e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! IL PROCESSO DI ESECUZIONE Questo si distingue dal processo a cognizione piena in quanto in esso non avviene l’accertamento di un diritto, ma riguarda invece la sua materiale attuazione coattiva. LA COMPETENZA DEL GIUDICE: occorre distinguere: • in relazione al valore del credito per cui si procede; • in relazione alla materia è sempre competente il Tribunale che giudica in composizione monocratica salvo i casi di cui all’art. 50 bis c.p.c.; • in relazione al territorio, è competente il giudice del luogo in cui si trovano i beni; il giudice dell’espropriazione forzata di crediti si stabilisce in base al luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede; se però il debitore rientra tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 413 cpc co. 5 è competente il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede; sull’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo in cui l’obbligo deve essere adempiuto; per l’esecuzione forzata di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. I TIPI DI ESECUZIONE FORZATA: Sul piano strutturale distinguiamo diverse forme in base al diritto azionato e in base alle concrete modalità di attuazione. Vi sono, infatti, casi in cui i diritti possono essere eseguiti coattivamente nella loro specificità ( es. diritto alla consegna di una cosa determinata) e casi in cui ciò non è possibile (es. per perimento della cosa da consegnare; nel caso di obblighi infungibili). Pertanto, in questi casi, al fine di rendere la pretesa eseguibile in concreto, l’ordinamento prevede la possibilità di trasformare la posizione giuridica rendendola generica e cioè prevede il diritto del creditore di ricevere l’equivalente in denaro del bene. Sulla base di tale premessa è possibile distinguere tra esecuzione in forma generica in cui è prevista la trasformazione del credito in denaro ed esecuzione in forma specifica in cui non avviene tale trasformazione. All’interno di tale categorie si distingue ulteriormente tra: 1. espropriazione (esecuzione in forma generica): è il procedimento diretto a sottrarre al debitore dei beni il cui valore soddisfa il credito vantato dal creditore, previa trasformazione degli stessi in denaro e mezzo di vendita coattiova. Al suo interno troviamo: • espr. Mobiliare presso il debitore artt. 513-542; • espr. Mobiliare presso terzi artt. 543-554; • espr. Immobiliare artt. 555-598; • espr. Di beni indivisi artt. 599-601; • espr. Contro il terzo proprietario artt. 602-604. 2. Esecuzione per consegna di cose mobili o rilascio di immobili (esecuzione in forma specifica): procedimento con cui il creditore entra nella disponibilità materiale di un bene mobile o immobile artt. 605-611 cpc: 3. Esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare (es. in forma specifica): procedimento con cui il creditore consegue l’esatta prestazione di fare o l’eliminazione di quanto fatto in violazione di un obbligo di non fare artt. 612-614 bis cpc;ù ATTI PREPARATORI ALL’ESECUZIONE Tra questi vi rientrano il titolo e il precetto e si dicono preparatori perché devono essere compiuti prima dell’inizio dell’esecuzione affinché questa abbia inizio. La loro funzione è quella di mettere al corrente il debitore dell’intenzione del creditore di procedere ad esecuzione, così da consentirgli anche l’adempimento spontaneo; ed inoltre quella di far conoscere al debitore gli elementi su cui si basa la pretesa del creditore al fine eventuale di proporre opposizione. IL TITOLO ESECUTIVO L’art. 474 cpc stabilisce che l’esecuzione forzata non può aver luogo se non in virtù di un titolo esecutivo. Quindi questo costituisce un presupposto formale senza il quale non vi è interesse ad agire. Il titolo esecutivo, infatti, è il documento che conferma l’accertamento di un diritto. L’art. 474 stabilisce che il titolo esecutivo deve riguardare un diritto certo (per cui non vi sono dubbi sull’esistenza del credito), liquido (riguarda la determinatezza del credito nel suo ammontare) ed esigibile (caratteristica che esclude che il credito possa essere sottoposto a condizione o a termine o qualora lo fosse, la condizione deve essersi già verificata e il termine già scaduto) TIPI DI TITOLO ESECUTIVI: • Giudiziali: relativi ad un accertamento svolto in sede di processo di cognizione; • Stragiudiziali: relativi ad un accertamento del diritto a cui si è giunti per via diversa da quella del giudizio di cognizione. Sono titoli esecutivi: 1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva. Le sentenze diventano esecutive con il passaggio in giudicato o quando dichiarate tali dalla legge. Sono provvisoriamente esecutive quelle pronunciate in secondo grado non ancora coperte da giudicato e ai sensi dell’art. 282 anche quelle di primo grado. Quanto agli altri provvedimenti giudiziali con efficacia esecutiva sono il decreto ingiuntivo non opposto o dichiarato provvisoriamente esecutivo, l’ordinanza di convalida di licenza o sfratto, l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione, le ordinanze di cui agli artt. 186 bis; 1896 ter e 186 quater; 2. Le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia; (la scrittura privata autenticata non costituisce titolo valido per agire per esecuzione forzata per consegna o rilascio). 3. Gli atti ricevuti da notaio o da altro p.u. autorizzato dalla legge a riceverli: in questo caso la certezza del diritto è garantita dalla partecipazione di un p.u. alla redazione dell’atto. Solo i titoli di cui al n. 1 e 3 sono validi per l’ esecuzione forzata per consegna o rilascio ex art. 474 co. 3 cpc. LA SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA: l’art. 475 cpc dispone che gli atti di cui sopra, per valere come titolo ai fini dell’esecuzione, devono essere muniti di formula esecutiva. La spedizione in forma esecutiva è quindi una condizione che riguarda la copia dell’atto e può farsi solo alla parte a favore della quale viene pronunciato il provvedimento o è stata stipulata l’obbligazione o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona a cui è spedita. In concreto questa consiste nell’apposizione sul titolo, da parte del cancellerie, della formula prevista dall’art. 475 cpc. Tale copia esecutiva non può essere spedita più Altro modo per venire a conoscenza dei beni pignorabili è costituito dalla ricerca con modalità telematiche previsto dall’art. 492 bis cpc. questa viene effettuata dal creditore tramite istanza da presentare al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Il presidente autorizza la ricerca previa verifica del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata. In questo modo avviene la consultazione dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche al fine di verificare i beni del debitore utilmente pignorabili. Se, inoltre, il debitore è un imprenditore commerciale, l’ufficiale giud. Previa istanza del creditore, invita il debitore a indicare il luogo in cui sono tenute le scritture contabili e nomina un professionista per il loro esame al fine di individuare cose e crediti pignorabili. Art. 494 cpc il debitore può evitare il pignoramento pagando nelle mani dell’ufficiale g., la somma per cui si procede oltre le spese, oppure, può evitare il pignoramento di cose depositando nelle mani dell’ufficiale g., in luogo di esse una somma di denaro di eguale valore aumentato di 2/10. Una volta eseguito il pignoramento e prima della vendita o l’assegnazione, il debitore ha ancora due facoltà: 1. Conversione del pignoramento (art. 495 cpc) il debitore può presentare in cancelleria un’istanza con cui può chiedere di sostituire le cose o i crediti pignorati con una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, oltre alle spese. Unitamente all’istanza deve depositare una somma non inferiore ad 1/5 dell’importo del credito. Il giudice sentite le parti provvede con ordinanza. 2. Riduzione del pignoramento (art. 496 cpc) quando il valore dei beni pignorati è superiore rispetto all’importo delle spese e dei crediti, su istanza del debitore o d’ufficio, il giudice, sentiti il creditore procedente e gli intervenuti, può disporre che il pignoramento sia ridotto. Il pignoramento perde efficacia se entro 45 giorni dal suo compimento non viene richiesta l’assegnazione o la vendita. L’INTERVENTO DEI CREDITORI È regolato dal principio della par condicio creditorum in base al quale tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, unica deroga è costituita dalle cause di prelazione (privilegi, pegni e ipoteche) che assicurano al creditore titolare di essere soddisfatto prima degli altri. Al fine di consentire la partecipazione dei creditori titolari di un diritto di prelazione, l’art. 498 cpc prevede che il creditore pignorante, entro 5 gg dal pignoramento, deve notificare a questi un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, il credito, il titolo e le cose pignorate. Se non viene effettuata tale notifica, il giudice non può provvedere sull’istanza di assegnazione o vendita. Vi sono due forme di intervento: 1. Partecipazione nell’atto di pignoramento ed è il caso in cui vi siano più creditori pignoranti contemporaneamente o quello del creditore pignorante successivo sul medesimo bene (meno frequente); 2. Partecipazione alla somma ricavata (Più frequente) in cui possono intervenire i creditori muniti di titolo esecutivo, quelli che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, coloro aventi un diritto di pegno o di prelazione risultante da pubblici registri, o coloro titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili. L’intervento deve essere effettuato prima dell’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione, mediante deposito del ricorso contenente l’indicazione del credito, del titolo, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza od i domicilio (se l’espropriazione concerne un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile. I creditori privi di titolo esecutivo devono notificare al debitore, entro 10 gg successivi al deposito, copia del ricorso. Questo al fine di rendere edotto il debitore della loro pretesa prima dell’udienza di comparizione in cui questi dichiarerà quali crediti riconosce. Se il debitore non compare allora si danno per riconosciuti tutti i crediti. I creditori intervenuti i cui crediti non siano stati riconosciuti dal debitore partecipano alla distribuzione limitatamente alla parte riconosciuta; mentre i creditori titolari di crediti disconosciuti dal debitore hanno diritto solo all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, purché facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei 30 gg successivi all’udienza, l’azione necessaria per munirsi di titolo esecutivo. L’intervento si dice tempestivo quando il ricorso è depositato prima dell’udienza di vendita o assegnazione e questo dà diritto al creditore di partecipare al ricavato dell’espropriazione e di provocare i singoli atti della stessa. quando invece l’intervento è tardivo, quindi dopo tale udienza, esso da diritto solo a partecipare a quella parte di ricavato che residua dalla soddisfazione del creditore pignorante, di quelli privilegiati e di quelli intervenuti tempestivamente. La vendita forzata e l’assegnazione: il pignoramento perde efficacia se entro 45 gg dal suo compimento non viene presentata istanza di assegnazione o vendita. L’istanza però non può essere depositata prima che siano trascorsi 10 gg dal pignoramento. A seguito del deposito di questa, il giudice stabilisce le modalità con cui avverrà la vendita forzata dei beni o la loro assegnazione. • La vendita forzata ha lo scopo di trasformare in denaro i beni pignorati e questa operazione può avvenire con incanto (cd. asta) o senza incanto (questo può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene). • L’assegnazione consiste nel conferimento diretto del bene pignorato al creditore. Se il valore del bene è superiore rispetto al credito, il creditore è tenuto a versare in parte il valore della cosa assegnata. La distribuzione della somma ricavata: questa avviene sulla base di diverse modalità a seconda che vi sia un solo creditore da soddisfare o più creditori. • Se vi è un solo creditore: il giudice, sentito il debitore, dispone a favore di questi il pagamento di quanto a lui spettante per capitale, interessi e spese; • Se vi sono più creditori viene redatto un progetto di distribuzione tenendo conto dei privilegi e della cause di prelazione e previo accantonamento della somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte disconosciuti dal debitore. Il progetto può essere fatto su accordo dei creditori o in caso contrario viene fatto giudizialmente dal giudice. Quanto ai criteri di riparto, viene data priorità assoluta alle spese di giustizia, poi si passa ai creditori con diritto di prelazione, a quelli chirografari tempestivi ed infine ai chirografari tardivi. L’ ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE Il pignoramento mobiliare: riguarda crediti di denaro o beni mobili rinvenibili nei luoghi appartenenti al debitore. Vi sono diverse fasi: 1. prima fase, quella di ricerca, infatti l’art. 513 cpc stabilisce che l’ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo e precetto può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti e quando occorre può richiedere l’uso della forza pubblica. 2. Fase della scelta, una volta individuati i beni, l’ufficiale g., deve scegliere, per assoggettarle a pignoramento, quelle di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato (aumentato della metà); 3. Fase dell’ingiunzione, l’ufficiale g., rivolge al debitore l’ingiunzione di cui all’art. 492 e cioè di non sottrarre le cose pignorate a garanzia del credito; 4. Fase dell’apprensione, l’ufficiale g., redige verbale delle operazioni svolte nel quale dà atto dell’ingiunzione, descrive le cose pignorate e il loro valore; 5. Quanto alla custodia dei beni, l’ufficiale consegna al cancelliere il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati; gli altri beni, invece, su richiesta del creditore vengono trasportati in un luogo di pubblico deposito oppure affidati ad un custode diverso dal debitore. 6. Il d.l. 132/2014 ha introdotto una disciplina specifica per il pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi in base alla quale, in riferimento a questi beni, occorre notificare al debitore e trascrivere successivamente un atto in cui vengono indicati i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione e contenente l’ingiunzione di cui all’art. 492 cpc. 7. Quanto alla competenza in materia di esecuzione forzata di cose mobili, a partire dal 2021 sarà competente il giudice di pace (disposto con il nuovo art. 15 bis cpc introdotto con il d.lgs. 116/2017). I beni pignorabili e non pignorabili: a. Cose impignorabili art. 514 cpc: cose sacre e inerenti al culto; le armi e gli oggetti posseduti per l’adempimento di un pubblico servizio; le lettere, i registri e le lettere di famiglia; b. Cose m., relativamente pignorabili art. 515 cpc in assenza di altri beni: cose che per la coltivazione del fondo; gli strumenti inerenti allo svolgimento della professione nei limiti di 1/5; c. Cose pignorabili in alcune circostanze di tempo art. 516 cpc: i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorate separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime 6 settimane anteriori alla loro maturazione; i bachi da seta quando non sono sui rami per formare il bozzolo. L’intervento dei creditori: valgono le regole generali descritte sopra di cui agli art. 498 e ss cpc. La vendita e l’assegnazione: decorsi 10 gg dal pignoramento può essere richiesta la distribuzione del denaro e la vendita di tutti gli altri beni. A seguito dell’istanza, il giudice fissa l’udienza di audizione delle parti in cui queste possono fare osservazioni e a pena di decadenza devono proporre le opposizioni agli atti esecutivi. Se non vi sono opposizioni il giudice dispone l’assegnazione o la vendita con ordinanza; se vi sono opposizione, il giudice decide su di esse con sentenza e poi dispone l’assegnazione o la vendita con ordinanza. Quanto alla vendita, si può procedere con incanto o senza incanto (o a mezzo di commissionario). Nella seconda ipotesi, le cose pignorate vengono affidate all’istituto vendite giudiziarie o ad altro soggetto specializzato affinché proceda alla vendita. Il commissionario deve documentare le operazioni di vendita e se non avviene la vendita entro un mese dal provvedimento di autorizzazioni, le cose devono essere restituite per la vendita all’incanto.
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