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PROCEDURA CIVILE - L'ESECUZIONE FORZATA - BALENA, Dispense di Diritto Processuale Civile

Riassunti della parte II del Manuale di procedura civile Balena, volume terzo. Riassunti chiari e precisi, scritti al pc.

Tipologia: Dispense

2019/2020
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Scarica PROCEDURA CIVILE - L'ESECUZIONE FORZATA - BALENA e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! DIRITTO PROCESSUALE CIVILE BALENA, Volume Terzo. PARTE SECONDA: L’ESECUZIONE FORZATA (Capitolo V a Capitolo X, pagg. 93 – 231) CAPITOLO V: I PRESUPPOSTI DELL’ESECUZIONE FORZATA. 45)Il Titolo Esecutivo: L’esecuzione forzata ha inizio se, necessariamente e sufficientemente, sussiste un titolo esecuti. L’unico elemento per definire il titolo esecutivo è quello formale: vi è titolo esecutivo solo se la legge definisce titolo esecutivo dei documenti. Infatti, l’art 474 cpc prende in considerazione tre diverse categorie di titoli esecutivi: 1) Sentenze, provvedimenti del giudice e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva, TITOLI GIUDIZIALI. Il riferimento “agli altri atti” probabilmente si allude al verbale di conciliazione, pienamente parificato ai provvedimenti del giudice, anche se al di fuori del processo di cognizione, o accordo frutto di una negoziazione assistita, nonché altri titoli esecutivi stragiudiziali previsti al di fuori del codice; 2) Scritture private autenticate e giudizialmente verificate per quanto riguarda somme di denaro, cambiali o altri titoli di credito con efficacia esecutiva, TITOLI STRAGIUDIZIALI, idonei a favorire solo esecuzioni per espropriazione forzata (esecuzione generica); 3)Atti ricevuti da notaio o altro atto pubblico ufficiale. L’atto pubblico può dar luogo, ex art 474 co3 cpc anche a esecuzione forzata in forma specifica per consegna o rilascio. Sempre in base all’articolo 474cpc, il diritto risultante dal titolo esecutivo deve essere CERTO – LIQUIDO – ESIGIBILE. LIQUIDA: diritti aventi ad oggetto dazioni in denaro o di cose fungibili, dovendo essere quantificati. Non di rado, i provvedimenti giudiziali di condanna, nei quali manca una quantificazione devono ottenerla facendo riferimento ad elementi esterni. Quindi, il provvedimento vale come titolo esecutivo solo se esso contenga al suo interno tutti gli elementi occorrenti per arrivare all’esatta quantificazione dovuta, anche tramite semplici operazioni aritmetiche. La recente giurisprudenza ritiene che tale quantificazione possa essere determinata anche utilizzando gli atti e i documenti del relativo processo. ESIGIBILITA’: il diritto non deve essere soggetto a termine o a condizione sospensiva. CERTEZZA: il diritto deve essere compiutamente determinabile nei suoi elementi soggettivi e oggettivi, in base al titolo esecutivo. L’esistenza di un titolo esecutivo è necessaria per dar luogo all’esecuzione forzata, ma anche per compierla, poiché il venir meno del titolo impedirebbe la prosecuzione dell’esecuzione. 46)Il Titolo Esecutivo Europeo per i crediti non contestati (cenni): Sebbene le sentenze straniere siano riconosciute virtualmente in modo automatico, la possibilità di attuarle coattivamente, essendo poste a fondamento di un procedimento di esecuzione forzata, presuppone il ricorso ad una specifica procedura di EXEQUATUR (..è una procedura giudiziaria che serve a far riconoscere in un determinato paese un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di un paese straniero..) di competenza della Corte d’Appello ex art 67 L 218/1995. Il Regolamento CE 805/2004 ha previsto che le decisioni giudiziarie formate nell’Ue relative a crediti non contestati sono riconosciuti dagli altri Stati membri senza dichiarazioni e senza possibilità di opporsi (art5). In questi casi, qyindi, il credito deve essere liquido, esigibile e NON CONTESTATO e si considera non contestato se, ex art 3, ricorra una di queste ipotesi: a) l debitore lo ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o transazione approvata o conclusa davanti al giudice; b)il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario; c)il debitore pur avendo inizialmente contestato, non è comparso,; sempre che tale comportamento, in quel determinato stato, equivalga ad un’ammissione tacita del credito; d)il debitore lo ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico. In questi casi l’exequatur è sostituito da un certificato redatto dallo Stato membro di origine su apposito modello, destinato a dimostrare che si tratti di un titolo esecutivo europeo, che ricorrono le condizioni previste da regolamento e che rispettino le garanzie minime del procedimento giudiziario. Una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguito nelle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello stato membro dell’esecuzione, che può essere rifiutata o sospesa solo nell’eccezione ex artt 21 -23 cpc. Il Reg. Ue 1215/2012 prevede che la decisione emessa in uno stato membro è esecutiva negli altri stati membri senza declaratoria di esecutività ex art 39cpc: quindi, l’applicazione del Reg Ue 805/04 è assai ridotta. 47) La spedizione del titolo in forma esecutiva: Sentenze, provvedimenti giudiziari, atti notarili a atti pubblici ufficiali idonei a valere come titolo esecutivo sono subordinati alla dicitura “Repubblica Italiana, in nome della legge” e dell’apposizione sul titolo della forma esecutiva che recita “ Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al PM di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, se legalmente richiesti (art475cpcp)”: questo perchè il creditore può solo servirsi di una copia autentica, volendosi evitare che possa utilizzare più copie. La cd. Spedizione in forma esecutiva è, infatti, di regola consentita una volta sola in favore di un’unica e determinata parte, sotto comminatoria di sanzione pecuniaria. Per “giusto motivo”, il rilascio di altre copie può essere richiesto dalla parte interessata al capo dell’ufficio cui è stato reso il provvedimento per titolo giudiziale, o presidente del tribunale nella cui circoscrizione è formulato l’atto. Per i titoli esecutivi di altro genere, l’apposizione della formula esecutiva non è prevista. agli artt 176 ss cpc e 186 ss cpc. Le differenze fra giudice dell’esecuzione e istruttore stannpo nel fatto che il giudice dell’esecuzione mira a porre in essere le varie attività necessarie a soddisfare il creditore e non a decidere su alcunché. L’art485 cpc sancisce che il giudice fissa l’udienza per l’audizione delle parti e degli interessati, solo se, il giudice stesso, lo ritenga necessario o sia prescritto dalla lege. Si è tradizionalmente pensato che il processo esecutivo difettasse di contraddittorio; tuttavia, tale opinione pare poco persuasiva poiché non è in armonia con l’art 111 co2 Cost. che sancisce l’essenzialità del contraddittorio e impone una rilettura costituzionalmente orientata di tale disciplina. Tenuto conto che presupposto necessario e sufficiente all’azione esecutiva è l’esistenza di un titolo esecutivo ex art 474 cp , il contraddittorio riguarderà solo le questioni inerenti i provvedimenti del giudice. L’art 489 cpc per agevolare notificazioni e comunicazioni nei confronti dei creditori prevede che si eseguono nella residenza o domicilio eletto nella circoscrizione in cui ha sede il giudice dell’esecuzione oppure presso la cancelleria del giudice, analogamente ex art 492 co2 cpc per il debitore esecutato. Anche per l’espropriazione, vi è iscrizione a ruolo e formazione fascicolo d’ufficio, che avviene tramite deposito telematico da parte del procedente della nota di iscrizione a ruolo e copie conformi a titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento. Nel fascicolo, vi sono tutti gli atti del giudice, cancellieri, ufficiali giudiziari, parti e interessati. L’art 490 cpc enuncia le forme di pubblicità e prevede come modalità generali la pubblicazione di un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il Pubblico, in un’apposita area del Ministero della Giustizia denominato “Portale delle vendite pubbliche”. L’omissione di tale pubblicazione entro il termine fissato dal giudice è causa di estinzione del processo esecutivo, se imputabile ai creditori. 52)Il pignoramento generale: L’espropriazione forzata inizia con il pignoramento ex art 491 cpc che individua i beni del debitore assoggettati all’esecuzione e li vincola anche giuridicamente alla soddisfazione del creditore e di quelli intervenienti. Il pignoramento è un atto dell’ufficiale giudiziario e consiste, ex art 492 cpc, nell’ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato, i beni e i loro frutti pignorati. Altri elementi di forma-contenuto del pignoramento sono:  L’invito al debitore di effettuare, presso la cancelleria, dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, in uno dei comuni del giudice competente; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria; omissione di tale avvertimento impone di eseguire le notificazioni secondo le previsioni degli artt 137ss cpc;  L’avvertimento al debitore che, dopo il pignoramento, può chiedere conversione ex art 495 cpc, ossia la sostituzione delle cose o crediti pignorati in una somma di denaro; diverso dalla previsione di versare le somme nelle mani dell’ufficiale giudiziario per evitare il pignoramento ex art 494 cpc;  Avvertimento che l’eventuale opposizione all’esecuzione, ex art 615co2, è inammissibile se proposta dopo la disposizione della vendita o dell’assegnazione ex artt 530,552,569 cpc, salvo che sia fondata su sopravvenienza. L’avvenuta esecuzione del pignoramento non esclude pignoramenti successivi del medesimo bene ad istanza dello stesso creditore o di altri e tali pignoramenti producono effetti effetti autonomi e indipendenti. Il legislatore tende a far confluire i pignoramenti successivi nel procedimento avviato con il primo pignoramento, attribuendogli, quindi, i medesimi effetti. L’efficacia del pignoramento è limitata nel tempo e cessa se nei successivi 45 giorni no viene presentata istanza di assegnazione o vendita ex art 497 cpc. Tale termine resta sospeso ex lege nel caso in cui sia proposta opposizione agli atti esecutivi. 53)Segue. I poteri dell’ufficiale giudiziario nell’esecuzione del pignoramento: L’art 492 cpc attribuisce all’ufficiale giudiziario poteri piuttosto incisivi per individuare i beni idonei al pignoramento. Innanzitutto, se i beni appaiono insufficienti o la liquidazione si prevede piuttosto lunga, l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare altri beni utilmente pignorabili, nonché i luoghi in cui questi si trovano o le generalità del terzo debitore, avvertendo il debitore principale dell’eventuale sanzione ex art 388co6 cp se omette di rispondere entro 15 giorni o se compie falsa dichiarazione. La dichiarazione (positiva/valida) del debitore raccolta nel Processo Verbale fa scaturire diversi effetti sui beni. I beni mobili sono pignorati dal momento della dichiarazione ; se i beni sono del terzo debitore, il pignoramento è immediatamente perfezionato nei confronti del debitore che risulta divenire custode della somma o cosa qualora il terzo, non avendo ancora avuto notifica, paghi il suo debito originario nei confronti del debitore principale. Se si tratta di beni immobili, la questione segue la disciplina dei beni immobiliari ex artt 555ss cpc. Lo stesso invito può essere rivolto al debitore quando, in seguito all’intervento di nuovi creditori, i beni pignorati siano insufficienti. Se il debitore è imprenditore commerciale, l’ufficiale giudiziario può, su istanza del creditore, invitarlo a indicare il luogo in cui si trovino le scritture contabili. 54)Segue. La ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare: L’art492bis cpc, per agevolare l’individuazione dei beni pignorabili, prevede che il presidente del tribunale, dopo aver certificato il diritto a procedere a esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare. Di regola, l’istanza deve essere preceduta da notifica del precetto e presuppone che sia scaduto il termine di 10 giorni per adempiere, tranne quando vi sia pericolo di ritardo. Intervenuta l’autorizzazione, la ricerca viene effettuata dall’ufficiale giudiziario, tramite ricerca telematica diretta ai dati della PA, anagrafe tributaria, archivio rappresentanti finanziari per acquisire tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione dei beni pignorabili. Alla fine, l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale, nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. Se si rilevi una pluralità di beni mobili o crediti, il creditore indicherà quali sottoporre a esecuzione. 55)Segue. Gli effetti del pignoramento: Ex art 2913 ss cc, non hanno effetto, nei confronti dei creditori pignoranti e intervenuti, gli atti di alienazione, dispositivi sui beni pignorati che potrebbero vanificare il soddisfacimento dei creditori. Il debitore può, senz’altro, disporre dei beni pignorati, ma tali disposizioni avranno efficacia solo tra le parti e non sono opponibili ai pignoranti, i quali possono proseguire nell’esecuzione. La circostanza non è trascurabile, soprattutto in virtù del fatto che è assolutamente plausibile che il procedimento esecutivo si estingua o risulti, comunque, nullo, facendo in modo che l’atto di disposizione dispieghi i suoi effettivi di nuovo erga omnes. Visto che gli effetti valgono sia per il creditore pignorante che per l’interveniente si parla di pignoramento come vincolo a porta aperta. Nel valutare l’inefficacia di tali atti è necessario considerare la natura dei beni sui quali ricade e questo, ad esempio, perché ex art 2913 cc per quanto riguarda i beni mobili non registrati, si fanno salvi i beni acquistati in buona fede che attribuiscono l’acquisto della proprietà a titolo originario ed è opponibile anche nei confronti dei creditori che partecipano all’espropriazione. L’art 2914 cc prevede che siano inefficaci nei confronti dei creditori atti succesivi al pignoramento:  Alienazione di beni mobili o mobili registrati la cui trascrizione risulta successiva al pignoramento;  Alienazione di beni mobili o universalità di mobili che non abbiano data certa anteriore al pignoramento;  Cessione di credito notificata al debitore e accettata successivamente al pignoramento. L’art 2929bis cc, invece, sancisce l’inefficacia anche di quegli atti a titolo gratuito effettuati entro l’anno antecedente al pignoramento: questi atti sono inefficaci IPSO IURE nei confronti dei creditori che possono aggredire ugualmente il terzo acquirente. Debitore, terzo o qualunque interessato possono contestare tramite l’opposizione all’esecuzione, la quale andrebbe a contestare l’eventus damni (cioè che il fatto abbia effettivamente provocato danno al creditore) e la scienta damni da parte del debitore ex art 2901 cc che sono appunto condizioni per l’ammissibilità dell’azione revocatoria. L’art 2916 cc prevede che nella distribuzione del ricavato non si tiene conto dei diritti di prelazione ricavati da ipoteca. 56)La conversione e la riduzione del pignoramento: L’art495 cpc consente al debitore esecutato di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro corrispondente al totale dei crediti del procedente e degli intervenuti, incluse le spese(conversione). La richiesta può essere fatta non più di una volta e il debitore, a dimostrazione di serietà, dovrà depositare in cancelleria un importo pari a 1/6 del totale. L’importo globale è determinato con ordinanza, previa audizione delle parti, entro 30 giorni dal deposito della richiesta e se il pignoramento riguarda beni mobili e ricorrano giustificati motivi, il giudice potrà disporne rateizzazione per un massimo di 48 mesi con tasso convenzionale o legale. Laddove il debitore ometta o ritardi un pagamento, il giudice, su istanza del creditore munito di titolo esecutivo, dispone vendita o assegnazione delle cose pignorate. Altro istituto è la Riduzione del pignoramento che il giudice può disporre anche d’ufficio, laddove il valore dei beni pignorati è superiore all’importo dei crediti e delle spese ex art 496cpc. L’art 483 cpc consente al creditore di servirsi cumulativamente dei vari mezzi di impugnazione ex lege, prevede, però, che il giudice dell’esecuzione, su opposizione del debitore, possa, con ordinanza non impugnabile, limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore o il giudice determina. 57)L’intervento dei creditori: i presupposti: Il creditore pignorante ha un modestissimo privilegio sui beni mobili pignorati relativo alle spese ex art2755 cc ma nessun altro privilegio rispetto ai creditori intervenuti. La riforma del 2005 ha circoscritto le categorie dei creditori che possono intervenire: dell’importo del credito soddisfatto con l’assegnazione, analogamente che per i terzi titolari di altri diritti reali sui beni pignorati (art2926cc). Conflitti fra soggetti acquirenti en terzi titolari sullo stesso bene possono determinare diversi effetti su vendita e assegnazione. L’art 2929cc enuncia che la nullità degli atti esecutivi prima della vendita o assegnazione non hanno effetto su acquirente e assegnatario a meno che non si tratti di ipotesi di collusione con creditore procedente; gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto ricevuto. Il legislator attribuisce stabilità alla vendita o assegnazione escludendo che possano risentire di vizi formali, ma tale disposizione non si applica per quanto riguarda i vizi direttamente incidenti sulla vendita o sugli atti che ne costituiscono immediato presupposto se fatti tempestivamente valere. In più, l’opinione prevalente ritiene che neanche il diritto di credito controverso e viziato può essere invocato una volta effettuata la vendita o l’assegnazione, come motivo di annullamento. 61)La distribuzione del ricavato e le possibili controversie ad esse relative: L’ultima fase dell’espropriazione consiste nella distribuzione del ricavato che è formato da prezzo o conguaglio delle cose vendute e da frutti, rendite, proventi o risarcimento ex art 508 cpc. Questa fase è semplice se vi è un solo creditore o la somma pignorata è tale da soddisfare tutti i creditori, riconsegnando il residuo al debitore. In caso contrario, invece, si provvede a stilare un piano o progetto di riparto e quando si ha riguardo a beni mobili può essere concordato tra le parti ex art 541 cpc e deve tener conto delle cause di prelazione e dei creditori chirografari. Altra complicazione, la si ha nei confronti dei creditori privi di titolo esecutivo: la somma loro eventualmente spettante viene accantonata se questi dimostrano di aver fatto istanza e di aver dato inizio alle azioni occorrenti per munirsi di titolo esecutivo entro 3 anni, oltre i quali il giudice dell’esecuzione provvede a redistribuire la somma accantonata tra i creditori che siano riusciti ad ottenere titolo esecutivo ex art 510 co3 cpc. In sede di distribuzione può sorgere controversia tra i creditori concorrenti o tra creditori e debitori o terzo debitore sulla sussistenza di un credito o sulla prelazione. Il giudice decide con ordinanza impugnabile e come rimedio si apre cognizione piena che termina con sentenza inappellabile in un unico grado. Ciascun creditore può contestare un credito, un titolo esecutivo o la prelazione a condizione che il credito contestato sia pari o maggiore al suo sì da incidere negativamente sulla sua posizione. La contestazione potrebbe riguardare specifiche condizioni ex art 499 cpc e in questi casi potrebbe riguardare anche crediti riconosciuti dal debitore. Il debitore può contestare l’esistenza di un credito, per quanto riguarda crediti privi di titolo esecutivo può limitarsi a disconoscerli. Sia ordinanza che sentenza vertono sulla possibilità del creditore di partecipare alla distribuzione con effetti limitati al processo esecutivo e non sull’accertamento. Per quanto riguardo la stabilità della distribuzione si distingue tra i rapporti meramente processuali, tra i creditori si crea una situazione immodificabile, più complicati sono i rapporti tra creditori e debitore. Sezione II. L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE. 62)L’individuazione dei beni da pignorare e i relativi limiti: Nell’espropriazione mobiliare, la ricerca e l’individuazione dei beni si attua presso il debitore ed è di competenza dell’ufficiale giudiziario che gode di specifici poteri coercitivi. Quindi, l’ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo e di precetto, effettua la ricerca direttamente in casa del debitore o negli altri luoghi appartenenti al debitore, anche sulla persona del debitore, potendo ricorrere, se necessario, alla forza pubblica ex art 513 cpc. Su autorizzazione del presidente del tribunale, l’u.g. può pignorare beni che non si trovino nei luoghi del debitore, ma dei quali questo può liberamente disporre o il terzo proprietario del luogo in cui si trovino tali beni accetti di esibirli direttamente. L’individuazione delle cose da assoggettare a espropriazione incontrano alcuni limiti miranti a salvaguardare decoro e dignità del debitore. Si parla di impignorabilità assoluta ex art 514 cpc con riguardo ad una serie di beni che sono sottratti all’espropriazione per la loro destinazione o perché indisponibili; si parla, invece, di impignorabilità relativa ex artt 515 – 516 cpc con riguardo a determinati beni che possono essere pignorati solo se ricorrono determinate circostanze. La scelta dei beni da pignorare è discrezionale, anche si preferiscono sempre somme di denaro o beni di facile e pronta liquidazione. 63)Le modalità di pignoramento: Per iniziare il pignoramento è necessaria la richiesta del creditore che fornisce all’u.g. titolo esecutivo e atto di precetto. Il creditore può voler partecipare o farsi rappresentare nelle operazioni. Il pignoramento avviene sempre nei giorni feriali e si attua in forma orale, essendo redatto processo verbale ex artt 518 – 519 cpc e nel rispetto delle formalità ex art 492 cpc. E’ prevista rappresentazione fotografica o audiovisiva dei beni; la stima approssimativa, invece, attiene al presumibile valore di realizzo e può essere effettuata da un estimatore scelto che presta giuramento e lavora sotto compenso. L’u.g. può anche fare in un primo momento processo verbale, rimandando le operazioni di stima entro il termine perentorio di 30 giorni. Il creditore, entro 45 giorni, può contestare il valore attribuito alle cose pignorate e il giudice può integrare il valore di realizzo e l’u.g., senza indugio, deve riprendere le operazioni. Nel verbale vengono indicate le disposizioni di custodia e conservazione dei beni. Se il debitore non sia presente, l’ingiunzione è rivolta ai soggetti previsti dall’art 139cpc e, in assenza di questi ultimi, viene affisso avviso alla porta dell’immobile. Terminate le operazioni, l’u.g., senza ritardo, deve consegnare titolo esecutivo, atto di precetto e verbale di pignoramento al creditore; quest’ultimo, entro 15 giorni, deve depositare nota di iscrizione a ruolo e copie conformi dei documenti per formare fascicolo d’esecuzione. In mancanza di tale deposito, si produce inefficacia del pignoramento e obbliga il creditore a comunicarlo al debitore. Se l’espropriazione riguarda beni mobili registrati, l’atto deve essere trascritto ex art 2963 cc e sia opponibile ai terzi. Disposizioni speciali, vi sono per i beni mobili immateriali come diritti patrimoniali di proprietà industriale che prevedono pignoramento con atto notificato al debitore entro 8 giorni a pena di inefficacia; o quelli di quote di partecipazione s.r.l., ad esempio, che prevedono ex art 2471 cc notifica al debitore, alla società e iscrizione nel registro delle imprese. 64)La custodia di beni pignorati: Articoli 520 ss cpc disciplinano la custodia dei beni pignorati e designazione del custode. Denaro, titoli di credito vanno consegnati al cancelliere. L’art 520 cpc dispone che l’u.g., se il creditore lo richiede, provvede a trasportarli in un pubblico deposito o li affida al custode e può essere e può essere autorizzato a lasciarli nell’immobile del debitore. In caso di urgenza, l’u.g. affida la custodia ad uno degli istituti autorizzati alla vendita giudiziaria. Sono previste specifiche disposizioni per la scelta del custode che nel caso in cui sia il debitore senza il consenso del creditore o il creditore senza che vi sia il consenso del debitore. Il custode non può usare le cose pignorate senza autorizzazione e rende conto della disposizione dei beni nella gestione. La nomina del custode viene effettuata al momento del pignoramento e dura finché non venga depositata istanza di vendita. Entro 30 giorni, l’istituto provvede al trasporto dei beni pignorati a meno che non ottenga autorizzazione ad effettuare custodia nel luogo stesso. Il custode non ha diritto a compenso, a meno che non gli sia stato riconosciuto al momento della nomina. 65)Le disposizioni speciali per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (cenni): Ex art 521cpc, sono previste particolari disposizioni per auto, moto e rimorchi. Il pignoramento può eseguirsi nelle forme ordinarie tramite notifica al debitore e successiva trascrizione di un atto contenenti gli estremi identificativi dei beni e l’ingiunzione, intimazione a consegnare il veicolo entro 10 giorni e i relativi documenti di proprietà e uso all’istituto autorizzato di vendite giudiziarie. Già con la notifica, il debitore diventa custode. Trascorsi 10 giorni, se la polizia ne accerta la circolazione o la trova, ritirano libretto di circolazione e gli altri documenti e consegnano il bene all’istituto. Questo ne assume custodia e lo comunica al creditore anche a mezzo PEC. Il creditore in 30 giorni deve, a pena di inefficacia, depositare iscrizione a ruolo e relativa nota. In eroga all’art 487 cpc, il termine dei 45 giorni decorre dal deposito di iscrizione a ruolo. 66)L’intervento dei creditori: Tale disciplina è quella generale e l’intervento deve avvenire non oltre la prima udienza per autorizzare la vendita o assegnazione, dopo si parlerà di intervento tardivo. L’art525 co2 cpc anticipa l’intervento per le cd. Piccole espropriazioni sui beni con valore inferiore a 20000€, facendo riferimento alla data di presentazione ricorso ex art 529 cpc. 67)L’assegnazione o la vendita dei beni (cenni) e la distribuzione del ricavato: Su ricorso del pignorante o del creditore munito di titolo esecutivo, proponibile una volta decorso il termine dilatorio ex art 501 cpc, il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per l’audizione delle parti al fine di decidere circa la vendita o assegnazione. Tale udienza è l’ultima occasione per proporre opposizione agli atti esecutivi nei confronti degli atti anteriori all’udienza. Se non vi siano opposizioni, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza, l’assegnazione o la vendita, altrimenti decide sull’opposizione con sentenza. Per le piccole espropriazioni ex art 525 co2 cpc, il giudice provvede con decreto, senza fissare l’udienza se non intervengono altri creditori; altrimenti provvede con ordinanza. La regola per le modalità di vendita di solito è rappresentata dalla vendita senza incanto e dalla vendita tramite commissionario ex art 532 cpc. Il giudice con il provvedimento autorizzativo della vendita fissa il prezzo minimo, l’importo globale dinanzi a cui la vendita deve arrestarsi, il numero complessivo degli esperimenti di vendita (mai più di 3), i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito delle somme e il termine finale, che non supera mai i 6 mesi, alla cui scadenza, in caso di insuccesso, il soggetto incaricato deve restituire gli atti in cancelleria. In base all’art 530cpc, il giudice deve stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento delle gare e il pagamento siano effettuati telematicamente, salvo che tale modalità possa recare pregiudizio al creditore. I beni pignorati sono affidati all’istituto vendite giudiziarie con provvedimento affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario ex art 532  Attraverso dichiarazione esplicita del terzo che si definisce debitor debitoris, tale dichiarazione deve contenere, per essere corretta, la somma del debito, quando intende pagare e deve specificare se esistono sequestri o pignoramenti anteriori. La dichiarazione del terzo, positiva e non contestata, da inizio alla fase satisfattiva. Se, invece, viene contestata, sarà necessaria preventivo accertamento dell’esistenza del bene o del credito pignorato;  Inerzia del terzo: se il creditore afferma di non aver ricevuto dichiarazione, il giudice fissa un’udienza successiva, con ordinanza; se neanche dopo quest’ultimo sollecito, il terzo compare, il credito si ritiene non contestato e si inizia l’esecuzione solo se l’allegazione del titolo consente idonea quantificazione del credito o dei beni; in caso contrario sarà necessario accertare l’esistenza del credito o del bene pignorato. Il terzo che non abbia avuto tempestiva conoscenza dell’ordinanza per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore, potrà far valere le sue contestazioni anche in un momento successivo, ossia quando il creditore assegnatario a lui per ottenere l’adempimento;  Una parentesi di cognizione è prevista per accertare l’esistenza del credito o bene pignorato. L’art549 cpc prevede che sia lo stesso giudice, su istanza di parte, a compiere necessario accertamento provvedendo con ordinanza, che può essere impugnata con l’opposizione agli atti. Tanto l’ordinanza che la sentenza devono solo accertare l’esistenza del credito pignorato ai fini della possibile assegnazione ed esaurisce le sue funzioni nel processo esecutivo senza fare stato. 71)L’intervento dei creditori: L’intervento dei creditori segue la stessa disciplina dell’espropriazione mobiliare; tenendo presente che si considera intervenuto tempestivamente, il creditore che interviene in prima udienza di comparizione tra le parti, indicata nell’atto di pignoramento destinato al terzo. 72)L’assegnazione o la vendita: Se il credito è esigibile immediatamente o entro un termine inferiore a 90 giorni, il giudice assegna il pagamento, salvo esenzioni, ai creditori concorrenti. Se il termine di esigibilità è superiore ai 90 giorni o si tratta di cose o rendite perpetue/temporali è necessario vendere il credito con modalità analoghe alla vendita forzata di cose mobili. L’assegnazione del credito in pagamento avviene pro solvendo, il debito si estingue con l’effettivo pagamento di quanto dovuto dal terzo (art2928cc), nulla, prima di ciò, impedirebbe all’assegnatario di aprire nuovo procedimento innanzi al debitore originario. L’art 548 cpc lascia intendere che il provvedimento di assegnazione è titolo esecutivo e determina solo trasferimento coattivo, senza fare stato sull’esistenza del credito, fermo restando che questa potrebbe derivare dalle ordinanze o sentenze che abbiano risolto le eventuali contestazioni precedenti, ex art 549 cpc, ma anche dalla dichiarazione del terzo. Sezione IV. L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE. 73)Il pignoramento: Ex art 555 cpc, il pignoramento dei beni immobili si esegue con notificazione e successiva trascrizione di un atto, sottoscritto da pignorante contenete esatta indicazione del bene, estremi catastali ex art 2826 cc e ingiunzione ex art 492 cpc. La giurisprudenza ritiene che la paternità dell’ingiunzione possa essere assunta dall’u.g. tramite mera notificazione dell’atto di pignoramento. Il perfezionamento del pignoramento presuppone la trascrizione, senza la quali non potrà disporsi la vendita. Dopo la notifica di pignoramento, l’u.g., senza ritardo, consegna l’atto di pignoramento originale al creditore e questo deposita in cancelleria nota di iscrizione a ruolo, copie conformi del titolo esecutivo, precetto, pignoramento e trascrizione e il cancelliere forma fascicolo di esecuzione. Omesso deposito, rende inefficace il pignoramento. L’art 556 cpc consente al creditore di pignorare beni immobili e mobili al suo interno, mentre l’u.g. compie atti separati che, comunque, deposita insieme. 74)L’intervento dei creditori: L’intervento dei creditori è tempestivo se lo fanno al momento della prima udienza prima di autorizzare la vendita; quello tardivo ex artt565 – 566 cpc, invece, è quello che ha luogo prima dell’udienza per la discussione del progetto di distribuzione ex art 596 cpc. Tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, anche se intervenuti in ritardo, possono compiere atti di impulso al procedimento. 75)La custodia dei beni pignorati: Le disposizioni inerenti alla custodia dei beni pignorati mirano ad assicurarne la conservazione e a facilitarne la vendita. Su istanza del creditore, il giudice può nominare un custode diverso dal debitore e può farlo d’ufficio qualora l’immobile non sia occupato. Il custode può essere sostituito anche con ordinanza non impugnabile in caso di inosservanza degli obblighi attribuiti al custode. La ratio di tale disposizione la si può individuare nel fatto che il custode diventi punto di riferimento per i soggetti interessati all’acquisti e ben può immaginarsi perché il debitore non sia interessato ad adempiere a tali obblighi. Ex art 560 cpc, debitori e conviventi conserveranno il possesso finché non venga pronunciato decreto di trasferimento. Il debitore non può locare l’immobile senza autorizzazione del giudice e ha l’obbligo di consentire la visita ai possibili acquirenti. Il giudice, infatti, può anticipare il trasferimento di proprietà, se la visita dei possibili acquirenti è ostacolata, o non ci viva nessuno, o l’immobile, per dolo o colpa, non venga adeguatamente conservato. Sia il custode che il debitore devono presentare rendiconto della gestione ex art 593 cpc. 76)Autorizzazione della vendita: La disciplina della vendita immobiliare è più articolata di quella mobiliare.  Creditore proponente ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni con possibile proroga di altri 60 giorni e, su richiesta del giudice, di altri 60 giorni, alla produzione dell’estratto catastale immobiliare, certificati di iscrizioni e trascrizioni degli ultimi 20 anni per accertare la situazione giuridica del bene che può essere rimpiazzato da un certificato notarile. In caso di inadempienza, vi è inefficacia del pignoramento disposto dal giudice con ordinanza e seguito da cancellazione della trascrizione.  Se tempestivamente prodotta la documentazione, entro 15 giorni si provvede alla nomina di un esperto e si fissa udienza di comparizione delle parti e dei creditori non intervenuti, con diritto di prelazione registrato (Art569 cpc). Tale esperto redige una relazione di stima di valore di mercato che contiene elementi diretti ad agevolare controllo e valutazione del giudice delle parti e degli interessati.  L’esperto trasmette relazione alle parti, 30 giorni prima, tramite pec, telefax o posta e le parti possono presentare in udienza delle note relative alla relazione, purché preventivamente trasmesse all’esperto, almeno 15 giorni prima dell’udienza, e l’esperto interviene chiarendo eventuali dubbi sorti da tali note. Se non vi sono opposizioni, nella medesima udienza il giudice dispone la vendita; al contrario, in caso di opposizioni, il tribunale decide su queste con sentenza.  Il contenuto del provvedimento autorizzativo della vendita ex art 569 cpc di regola è senza incanto e se vengono indicate più offerte, viene indicata successiva data di gara tra gli stessi offerenti. L’ordinanza di vendita indica: a) Vendita unica o più lotti; b) Termini di almeno 90 giorni e massimo 120 giorni in cui si propongono altre offerte di acquisto; c) Offerta minima deve partire dal 75% del prezzo base; d) Indica le modalità di cauzione; e) Il giorno in cui si pronuncia delibera sull’unica offerta o gara; f) Termini entro cui l’ordinanza è notificata. La vendita all’incanto si dispone solo se si ritenga possa guadagnarsi più della metà oltre al prezzo base. L’art 569 co4 cpc, stabilisce che l’ordinanza di vendita stabilisce che il versamento della cauzione, presentazione delle offerte, svolgimento gara, eventuale incanto e pagamento sono effettuati telematicamente. Il provvedimento di vendita è soggetto alle forme di pubblicità ex art 490 cpc e inserisce apposito avviso sul portale vendite giudiziarie del ministero della giustizia, più copia ordinanza e relazione di stima, almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine fissato per proporre offerte o dalla data d’incanto. Il giudice può anche disporre pubblicazione sui quotidiani informativi. 77)Le modalità della vendita senza incanto: Chiunque, tranne il debitore, può avanzare offerte e gli avvocati possono farlo anche per persone da nominare ex art 579 cpc. L’offerta deve includere dichiarazione di prezzo, tempo e modo di pagamento e ogni altro elemento utile; la consegna deve avvenire tramite busta chiusa in cancelleria, a pena di inefficacia, entro il termine disposto dal provvedimento e rispettandone modalità di cauzione. L’art173 quinqueis disp.att. prevede che il giudice con ordinanza di vendita può autorizzare offerte anche con mezzi di pagamento tramite circuiti bancari. L’offerta non può essere revocata prima che siano trascorsi 120 giorni, a meno che non si disponga vendita all’incanto. L’esame delle offerte avviene in udienza fissata nell’ordinanza di vendita e la mancanza di offerte tempestiva, dà luogo ala vendita con incanto. Se l’offerta è pari al prezzo base è accolta, nel caso in cui non si raggiunga tale importo ma non sia inferiore al 75% e non sia intervenuto alcun creditore e il giudice ritenga di non poter ottenere di più, allora l’offerta è accolta. Se le offerte sono più di una, il giudice invita, nella stessa udienza, gli offerenti in gara partendo dall’offerta più alta come base. Possono verificarsi tre ipotesi:  Se non vi sono istanze di assegnazione, si aggiudica al miglior offerente; presupposto per l’applicazione art 602 cpc è che l’acquisto del terzo sia anteriore al pignoramento e alla trascrizione. 83)La disciplina specifica: Il terzo ha diritto, se responsabile per un debito altrui, di partecipare al processo esecutivo con poteri analoghi al debitore e, in più, ha la possibilità di fare offerte. La partecipazione del terzo è assicurata dal fatto che titolo esecutivo e precetto siano stati notificati anche a lui. Sezione VI. L’ESPROPRIAZIONE DEI BENI INDIVISI. 84)La funzione e i presupposti: Ex art 599 cpc, il creditore ha il diritto di espropriare anche i beni pro indiviso a soggetti non direttamente obbligati, né responsabili. Occorre procedere alla divisione della quota e coinvolgere nel processo esecutivo tutti i comproprietari del bene indiviso; parte della dottrina include anche ipotesi ex art189 co2 cc. 85)La disciplina specifica: In questi casi l’espropriazione è solo nei confronti del debitore per la quota di pertinenza. Il pignoramento avviene nelle forme ordinarie, con la peculiarità che il suo compimento sia notificato ai comproprietari. La sua omissione consentirebbe i comproprietari di procedere alla divisione nonostante il pignoramento. I comproprietari devono essere invitati a comparire e il giudice procede alla separazione secondo norme del codice civile. Il processo esecutivo resta sospesa finché non intervenga un accordo sulla divisione o una sentenza passata in giudicato. Dopo la divisione, vendita o assegnazione seguono la disciplina ordinaria. Capitolo VII. L’ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO. 86)Le disposizioni comuni: Lo schema di esecuzione per consegna o rilascio è piuttosto semplice. Per quanto riguarda la prima ipotesi, si ha per oggetto la consegna di determinati beni e si ricerca la cosa a cui si riferisce il titolo esecutivo. L’unica complicazione può emergere laddove l’u.g. trovi le cose già pignorate e la parte istante dovrebbe far valere il suo diritto di proprietà facendo opposizione. La seconda ipotesi prevede che il rilascio di un immobile si realizzi coattivamente. Necessario è il titolo esecutivo giudiziale o un verbale di conciliazione anche in forza di un atto pubblico. Le disposizioni a riguardo sono art 605 cpc, la quale indica che l’atto di precetto deve contenere gli elementi ex art 480 cpc, la descrizione sommaria del bene e, se è stabilito un certo termine, anche quello. L’art 608 cpc estende la possibilità di estinzione per rinuncia. L’art 610 cpc sancisce che ciascuna parte ha facoltà di richiedere al giudice i provvedimenti temporanei occorrenti ma non possono avere ad oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata. L’art 611 cpc prevede che la liquidazione delle spese sia fatta dal giudice con decreto a carico dell’esecutato. In assenza di disposizioni ad hoc, tale provvedimento ha natura monitoria di decreto ingiuntivo ed è impugnabile dinanzi allo stesso giudice ex art 633 cpc. 87)In particolare, l’esecuzione per il rilascio dell’immobile: L’esecuzione ha inizio con preavviso e l’u.g. notifica almeno 10 giorni prima data e ora in cui ammette la parte istante nel possesso dell’immobile. Tali operazioni possono anche non eseguirsi tutte in un unico giorno, è ben possibile, quindi, che l’u.g. accede più volte all’immobile senza essere tenuto a reiterare l’avviso ogni volta. Una complicazione può riguardare i beni mobili all’interno dell’immobile. Se l’istante lo richieda, possono essere venduti o smaltiti, fermo restando che il debitore può richiedere la restituzione fino a quel momento, previo pagamento delle spese. Se si tratta di documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o di cose sequestrate o pignorate, vi sono delle discipline specifiche. Nell’ultimo caso, l’u.g. deve dare immediata notizia del rilascio al creditore istante di sequestro e al giudice che nomina nuovo custode. Capitolo VIII. L’ESECUZIONE DI OBBLIGHI DI FARE E NON FARE. 88)Rilievi introduttivi: L’obbligo di non fare non è suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica e in caso di inosservanza si configura in una condanna a disfare. Spesso il confine tra obblighi fungibili e infungibili è labile e incerto. Si discute di sentenza di condanna per violazione di obblighi di fare o non fare perché questa forma di esecuzione forzata è ammessa solo in presenza di titolo esecutivo giudiziale, sul presupposto che la fungibilità dell’obbligo deve essere valutata dal giudice di cognizione. 89)Il pignoramento: Il procedimento inizia con ricorso al giudice dell’esecuzione nel quale si chiede che siano determinate le concrete modalità dell’esecuzione. In questi casi, il titolo esecutivo si limita ad indicare l’obiettivo del creditore senza stabilire come debba essere raggiunto, anche se l’opinione prevalente ritiene che il giudice possa specificare e integrare il comando contenuto nel titolo esecutivo. Il problema sta nel delimitare i poteri del giudice che decide con ordinanza o con decreto su istanza dell’u.g. ; in entrambi i casi, comunque, sarà possibile effettuare opposizione. Quando il giudice travalica i limiti del titolo esecutiva, il provvedimento ha natura decisoria poiché investe il diritto stesso a procedere a esecuzione forzata, anche se un diverso orientamento gli attribuisce natura sommaria non autonomamente impugnabile e con rimedio rimesso al giudizio di merito ex art 616 cpc. 90)Le misure coercitive per l’attuazione di condanna non avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro: L’art 614 cpc ha introdotto una misura coercitiva (esecuzione indiretta) di natura civilistica avente ad oggetto obblighi di fare e non fare. Il dl 83/2015 ne ha esteso la portata e tutti gli obblighi. L’art 614bis cpc prevede che il giudice con provvedimento di condanna fissi, su richiesta, salvo che sia manifestamente iniqua, una somma di denaro dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo: la somma viene determinata tenendo conto del valore della controversia. Il provvedimento è titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute. E’ una somma coercitiva civile di carattere giuridico e la sua applicazione compete solo al giudice di cognizione e l’imposizione avviene con lo stesso provvedimento di condanna. Il capo della misura coercitiva consiste in una misura accessoria rispetto alla condanna principale. I problemi e le incognite sono, comunque, molteplici:  L’ambito di applicazione dell’art614bis cpc è escluso per quanto riguarda il lavoro subordinato, privato, pubblico o rapporti co.co.co.; non è escluso, invece, per i lavori autonomi o professionali;  Altro limite interno riguarda il fatto che tale misura si esclude se manifestamente iniqua, infatti, è esperibile solo se le modalità di esecuzione diretta o , comunque, l’adempimento del diritto non trovi piena soddisfazione con i comuni strumenti di esecuzione. L’imposizione della misura è negata in due ipotesi: a) Implichi penalizzazioni eccessive per il debitore; b) Quando il facere si configura con una prestazione strettamente personale o di natura meramente patrimoniale;  La misura coercitiva ha efficacia di titolo esecutivo per le somme dovute in caso di violazione o inosservanza e agisce come una sorta di condanna in futuro, e, seppure il debitore possa proporre opposizione, questo non lo ripara da un arbitrario rischio di pignoramento dell’an e del quantum fondata sulle affermazioni del creditore. Pare che per gli obblighi di non facere, la misura si applichi solo nei casi di violazione e inosservanza, e non di ritardo.  L’istanza diretta all’applicazione dell’art 614bis cpc costituisce una vera e propria domanda accessoria, parallelamente la situazione che impone la misura coercitiva costituisce un capo autonomo di sentenza comunque accessoria alla condanna di adempimento dell’obbligo suscettibile di azione inibitoria in sede di impugnazione. L’inibitoria della causa principale esclude la possibilità di applicare le sanzioni avvenute medio tempore.  L’ampliamento dell’art 614bis cpc induce a pensare che sia applicabile anche alla tutela cautelare ogni volta che abbia ad oggetto obblighi di fare, non fare, consegnare o rilasciare. Capitolo IX. LE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEI TERZI. 91)Il sistema dei rimedi nei confronti dell’esecuzione forzata ingiusta o illegittima: L’esecuzione può essere ingiusta poiché il titolo è estinto o mai esistito o illegittima perché non avrebbe dovuto iniziare o perché viziata. In questi casi, il legislatore prevede che tutte le doglianze possono introdursi in opposizione che introduce giudizio di cognizione collegato al processo esecutivo, ma provvisto anche di una sua autonomia, soprattutto quando ha ad oggetto inesistenza del diritto. L’opposizione mira ad ottenere la sospensione; le opposizioni disciplinate dal codice sono tre: - Opposizione all’esecuzione ex art 615 cpc, senza limiti temporali, - Opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc esperibile prima o durante l’esecuzione, ma sempre entro un termine perentorio breve; - Opposizione del terzo all’esecuzione ex art 619 cpc esperibile solo una volta eseguito il pignoramento. L’art 615 cpc contesta il diritto o fa valere impignorabilità dei beni colpiti e investe l’an (se). L’art 617 cpc riguarda irregolarità formali del titolo esecutivo o del precetto o illegittimità dei singoli atti di esecuzione, inclusi quelli provenienti dal giudice e investe il quantum. opposizione pare esperibile solo nei confronti dell’espropriazione e si deve distinguere se il terzo intende contestare il diritto del creditore o rimetta in discussione la legittimità del titolo esecutivo.  Opposizione all’esecuzione ex art 615 cpc  Impugnazione ex art 404 cpc. Il titolo esecutivo potrebbe non essere una sentenza e nemmeno un titolo giudiziale e sarebbe esclusa a priori opposizione ex art 404 cpc e l’unico rimedio sarebbe opposizione all’esecuzione, se il terzo vanti un diritto autonomo. La necessità di avvalersi dell’opposizione ordinaria si circoscrive alle ipotesi in cui la contestazione del terzo miri ad ottenere la riforma tra le parti. Capitolo X. LA SOSPENSIONE O L’ESTINSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO. 96) Rilievi introduttivi sulla sospensione del processo esecutivo: La sospensione mira a coordinare il processo esecutivo con le parentesi di cognizione e ad evitare un’esecuzione ingiusta o illegittima. Proprio perché è preordinata a fronteggiare il periculum dell’esecuzione, svolge una funzione cautelare. Altre ipotesi di sospensione sono discrezionali e riguardano l’espropriazione forzata:  Fase di distribuzione del ricavato in caso di controversia distributiva ex art 512 cpc;  Art 624bis cpc, posa sulla volontà concorde dei creditori. Sussistono anche ipotesi di sospensione ex lege o, comunque, desumibili. La sospensione può derivare da un provvedimento del giudice dell’esecuzione o dal giudice innanzi al quale è stato impugnato. In questa ipotesi, è possibile ottenere in via preventiva la sospensione dell’efficacia esecutiva. 97)La sospensione a un’opposizione dell’esecuzione o agli atti esecutivi: La sospensione presuppone opposizione all’esecuzione e che ricorrano gravi motivi. Dagli artt 618 co2 cpc e 624 ult.co. si evince che può scaturire anche da opposizione agli atti esecutivi, svincolato da gravi motivi e rimessa alla discrezionalità del giudice. Il giudice provvede con ordinanza soggetta a reclamo dinanzi al collegio ex art 669 terdecies cpc. L’opinione prevalente ritiene che il reclamo si estenda anche ai casi di opposizione al precetto avendo medesima natura di provvedimento. Il provvedimento di sospensione, se nessuna parte si dimostra interessata, può condurre all’estinzione del processo. L’art 624co3 cpc prevede che nel caso di sospensione se l’ordinanza è confermata e il giudizio di merito non è stato introdotto, il giudice dell’esecuzione dichiara d’ufficio l’estinzione del processo esecutivo e provvede alle spese. La medesima disciplina trova applicazione, per quanto compatibile, ex art 618cpc per opposizione agli atti esecutivi. Se il giudizio di opposizione non è coltivato, il provvedimento di sospensione lascia impregiudicata ogni questione e non esclude che potrebbe riproporsi successivamente reiterazione dell’azione esecutiva. 98)La sospensione su istanza dei creditori: Per l’espropriazione forzata ex art 624bis, il giudice esecutivo, su istanza dei creditori muniti di titolo esecutivo e dopo aver sentito il debitore, può discrezionalmente sospendere il processo esecutivo una volta per massimo 24 mesi, riprendendolo entro 10 giorni dalla conclusione della sospensione. L’istanza è soggetta a precisi limiti temporali, diversi a seconda del tipo di espropriazione: l’ordinanza è rilevabile in ogni momento anche su istanza di un creditore, dopo aver sentito il debitore. 99)La disciplina comune alle ipotesi di sospensione: Per istanza di sospensione non sono previste particolari forme e il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza e nei casi urgenti con decreto inaudita altera parte, fissando udienza da terminare con ordinanza. L’ordinanza di sospensione è reclamabile ex art624cpc e revocabile e modificabile ex art487cpc. Gli effetti della sospensione ex art 626 cpc sono analoghi al processo di cognizione ex art 287 cpc, risolvendosi in un divieto di alcuni atti esecutivi o diversa disposizione del giudice. La ripresa si effettua con ricorso entro il termine perentorio eventualmente fissato o entro 6mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 100)L’estinzione del processo esecutivo: Nel processo esecutivo, come in quello di cognizione, l’estinzione può derivare dalla rinuncia agli atti o dall’iniziativa delle parti. Per la rinuncia agli atti, l’art 629cpc distingue:  Se avviene prima dell’aggiudicazione/assegnazione, la rinuncia proviene da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo;  Dopo la vendita occorre rinuncia di tutti i creditori concorrenti. Gli effetti della rinuncia prescindono dall’accettazione del debitore e la rinuncia può aversi anche nei processi di esecuzione forzata diversi dall’espropriazione ex art608bis cpc. L’estinzione per INATTIVITA’ si verifica:  Quando le parti omettono di proseguire o riassumere il processo entro il termine perentorio ex art 630 cpc;  Quando nel corso del processo, le parti omettono di comparire a due udienze consecutive ex art 631 cpc;  In altre ipotesi, specificamente previste dalla legge. Sull’estinzione il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza soggetta a reclamo dinanzi al collegio entro 20 giorni dalla pronuncia in udienza o comunicazione e il successivo procedimento, ex art 178co4-5 cpc, è definito in camera di consiglio con sentenza impugnabile nei modi ordinari. Il reclamo è previsto per tutte le ipotesi. Vi sono poi fattispecie di estinzione cd. atipiche, di origine giurisprudenziale, per le quali il rimedio utilizzabile è l’opposizione agli atti esecutivi. Gli effetti dell’estinzione sono diversi a seconda del momento in cui intervengono:  Prima dell’aggiudicazione/assegnazione, l’estinzione rende inefficaci tutti gli atti compiuti;  In caso contrario, l’assegnazione/aggiudicazione non ne vengono travolte e l’estinzione implica solo il diritto del debitore alla consegna della somma che ne è stata ricavata. Con l’ordinanza di estinzione, il giudice dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento e provvede alla liquidazione del compenso spettante al soggetto cui erano delegate le operazioni di vendita e, se richiesto, alla liquidazione spese sostenute dalle parti. L’art 632 ult.co. cpc richiama l’art 310 cpc, per cui le spese del processo estinto per inattività vanno a carico di coloro che le avevano anticipate e il diritto dei creditori al ristoro delle spese, può derivare solo da accordo col debitore in sede di rinuncia agli atti.
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