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procedura civile mezzi di impugnazione, Slide di Diritto Processuale Civile

schemi su i mezzi di procedura civile

Tipologia: Slide

2012/2013

Caricato il 26/08/2013

luroxy90
luroxy90 🇮🇹

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Scarica procedura civile mezzi di impugnazione e più Slide in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Seminario di diritto processuale civile I MEZZI DI IMPUGNAZIONE Milano, 24 novemb re 2006 2 I mezzi di impugnazione contemperano due esigenze contrastanti:  non accontentarsi di un unico grado di giudizio, che potrebbe essere viziato da errori  Conseguire lo scopo fondamentale del giudizio di cognizione, ossia la certezza Milano, 24 novemb re 2006 5 L’ART. 324 C.P.C. PREVEDE, PERTANTO, UNA SERIE LIMITATA DI MEZZI DI IMPUGNAZIONE ATTRAVERSO L’ESERCIZIO EFFETTIVO DELLA SERIE DI IMPUGNAZIONI O ATTRAVERSO L’IMPLICITA ACCETTAZIONE DELLA PRONUNCIA A SEGUITO DEL MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE DI IMPUGNAZIONE (decorso dei termini) SI CONSEGUE L’INCONTROVERTIBILITA’ DELLA PRONUNCIA STESSA Milano, 24 novemb re 2006 6 L’incontrovertibilita’ della sentenza: “COSA GIUDICATA FORMALE”(formale = processuale) se la sentenza non riguarda solo il rito + “COSA GIUDICATA SOSTANZIALE” Milano, 24 novemb re 2006 7 IL GIUDICATO  COSA GIUDICATA FORMALE: SITUAZIONE IN FORZA DELLA QUALE NESSUN GIUDICE PUO’ PRONUNCIARSI SUL DIRITTO SUL QUALE E’ GIA’ INTERVENUTA UNA PRONUNCIA CHE ABBIA ESAURITO LA SERIE DEI POSSIBILI RIESAMI ( o MEZZI DI IMPUGNAZIONE ORDINARI) L’ACCERTAMENTO PASSATO IN GIUDICATO FA STATO AD OGNI EFFETTO TRA LE PARTI, I LORO EREDI E I LORO AVENTI CAUSA  COSA GIUDICATA SOSTANZIALE Art. 324 c.p.c. Art. 2909 c.c. Milano, 24 novemb re 2006 10 IL GIUDICATO  INTERNO: giudicato formatosi nello stesso processo tutte le sentenze producono il giudicato interno (anche le sentenze di rito sono vincolanti all’interno dello stesso processo)  ESTERNO giudicato formatosi in un processo diverso solo le sentenze di merito e le pronunce di rito della Cassazione su giurisdizione e competenza producono un giudicato esterno Milano, 24 novemb re 2006 11 OGGETTO DEL GIUDICATO Tendenzialmente l’oggetto del giudicato coincide con l’oggetto della domanda e con l’oggetto del processo. La non coincidenza può essere secundum ius contra ius per esempio nelle ipotesi di pluralità di domande tra loro alternative o condizionate (il giudice affronta e decide la seconda domanda a seconda dell’esito della prima) errore del giudice ai fini del giudicato rileva il quid decisum (cioè l’oggetto della sentenza) e non il quid disputatum (cioè l’oggetto della domanda) nel nostro ordinamento, a differenza del sistema formulare romano, non esiste alcuna preclusione da res in iudicium deducta Milano, 24 novemb re 2006 12 Oggetto di impugnazione sono le sentenze Gli altri provvedimenti del giudice, in particolare le ordinanze, non sono autonomamente impugnabili, poiché refluiscono nella sentenza. Il giudice con la sentenza ha il potere di riesaminare le questioni risolte con ordinanza. Art. 177 c.p.c. : EFFETTI E REVOCA DELLE ORDINANZE “Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Salvo quanto disposto dal comma seguente, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate. Milano, 24 novemb re 2006 15 Principio di CONSUMAZIONE dell’impugnazione L’impugnazione dichiarata INAMMISSIBILE (per difetto delle condizioni dell’impugnazione, per decorrenza del termine, per inosservanza dell’ordine del giudice di integrazione del contraddittorio...) NON PUO’ ESSERE RIPROPOSTA, anche se non ancora decorso il termine previsto dalla legge Milano, 24 novemb re 2006 16 TERMINI per la proposizione delle impugnazioni  TERMINE BREVE (art. 325 c.p.c.)  TERMINE LUNGO (art. 327 c.p.c.) Applicabile, solo per le impugnazioni ordinarie, quando non decorre il termine breve o quando quest’ultimo non sia ancora scaduto Milano, 24 novemb re 2006 17 TERMINI BREVI per le IMPUGNAZIONI (art. 325 c.p.c.)  30 GIORNI x proporre appello, revocazione e opposizione di terzo di cui all’art. 404, II comma cpc  60 GIORNI per proporre il ricorso per cassazione e per la revocazione delle sentenze della Cassazione – art. 391 bis TERMINI PERENTORI Milano, 24 novemb re 2006 20 DECORRENZA dei TERMINI BREVI CONTRO gli EREDI della PARTE DEFUNTA (art. 328 c.p.c.)  Se durante la decorrenza del termine breve si verifica uno degli eventi interruttivi di cui all’art. 299 c.p.c. (morte, perdita della capacità di stare in giudizio – es. x fallimento- di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza) il termine stesso è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della RINNOVAZIONE della NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA. La rinnovazione può essere effettuata agli EREDI collettivamente ed impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto. N.B. la Corte Cost. ha dichiarato l’art. 328 illegittimo nella parte in cui non prevede l’interruzione del termine anche per eventi che colpiscano il procuratore costituito (morte, radiazione o sospensione dall’albo) Milano, 24 novemb re 2006 21 DECORRENZA del TERMINE LUNGO per le IMPUGNAZIONI ORDINARIE (art. 327 c.p.c.)  Indipendentemente dalla notificazione della sentenza , l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4) e 5) dell’art. 395 non possono proporsi decorso il termine di UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione – art. 164 - o della notificazione di essa – art. 160 – e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292 Milano, 24 novemb re 2006 22 DECORRENZA del TERMINE LUNGO CONTRO gli EREDI della PARTE DEFUNTA (art. 328 c.p.c., terzo comma)  Se uno degli eventi interruttivi di cui all’art. 299 cpc si verifica dopo i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, il termine lungo è prorogato per tutte le parti di altri 6 mesi dal giorno dell’evento Milano, 24 novemb re 2006 25  Errores in iudicando: I vizi della sentenza: INGIUSTIZIA Difformità della decisione rispetto alle conclusioni che avrebbero dovuto essere tratte da una corretta valutazione delle prove e/o dall’esatta applicazione delle norme sostanziali pertinenti alla fattispecie Milano, 24 novemb re 2006 26 CLASSIFICAZIONI dei mezzi di impugnazione delle sentenze  mezzi di impugnazione straordinari  mezzi di gravame o impugnazioni sostitutive  mezzi di impugnazione in senso stretto o impugnzioni rescindenti  mezzi di impugnazion e ordinari Milano, 24 novemb re 2006 27 CLASSIFICAZIONI dei mezzi di impugnazione delle sentenze  mezzi di impugnazione a critica vincolata (es. ricorso per cassazione)  m. di i. innanzi a giudice diverso da quello che ha emanato il provvedimento impugnato (es. appello e ricorso per cassazione)  m. di i. innanzi a stesso giudice che ha emanato il provvedimento impugnato (es. revocazione e opposizione di terzo)  mezzi di impugnazione a critica libera (es. appello) Milano, 24 novemb re 2006 30 MEZZI DI IMPUGNAZIONE STRAORDINARI IMPUGNAZIONI CHE NON INTERFERISCONO CON IL PASSIGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA e che, d’altra parte, sono esperibili anche contro una sentenza formalmente passata in giudicato Si ricollegano a vizi che potrebbero emergere in un momento successivo alla pubblicazione della sentenza (revocazione), oppure a soggetti che sono rimasti estranei al processo (opposizione di terzo) VIZI OCCULTI dies a quo INCERTO: la scoperta del vizio Milano, 24 novemb re 2006 31 MEZZI DI IMPUGNAZIONE STRAORDINARI  OPPOSIZIONE DI TERZO: - cd. ORDINARIA, art. 404 c.p.c., 1° COMMA - cd. REVOCATORIA, art. 404 c.p.c., 2° COMMA  REVOCAZIONE cd. STRAORDINARIA di cui ai n. 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 e art. 397 c.p.c.: Milano, 24 novemb re 2006 32 MEZZI DI IMPUGNAZIONE A CRITICA VINCOLATA  IMPUGNAZIONI AMMESSE SOLO PER VIZI PREDETERMINATI DALLA LEGGE Es.:RICORSO PER CASSAZIONE (v. art. 360), REVOCAZIONE (v. artt. 395 e 397) e OPPOSIZIONI DI TERZO cd. REVOCATORIA (v. art. 404, II comma) Milano, 24 novemb re 2006 35 MEZZI DI IMPUGNAZIONE IN SENSO STRETTO o IMPUGNAZIONI RESCINDENTI  La parte soccombente ha il potere di investire il giudice non del potere di ridecidere, ma del potere di verificare l’esistenza di un vizio (fase rescindente) La sentenza impugnata sarà annullata solo in caso di accoglimento dell’impugnazione. Dopo l’annullamento, infatti, seguirà, innanzi allo stesso o altro giudice, la cd. fase rescissoria Milano, 24 novemb re 2006 36 PERDITA DEL POTERE DI IMPUGNARE  DECORSO DEI TERMINI - Termine cd. breve (artt. 325 - 326) - Termine cd. lungo (art. 327)  ACQUIESCENZA (art. 329) N.B. l’opposizione di terzo ordinaria (art. 404, I comma) è l’unico mezzo di impugnazione non soggetto a termini Milano, 24 novemb re 2006 37 Art. 329 c.p.c.: ACQUIESCENZA TOTALE O PARZIALE “Salvi i casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità. L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate” Milano, 24 novemb re 2006 40 Seconda categoria di acquiescenza: 2. art. 329 II comma: ACQUIESCENZA TACITA QUALIFICATA Se una sentenza è costituita da più capi e solo alcuni di essi sono oggetto di impugnazione, i capi non impugnati passano in giudicato (SALVO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 336, I comma) Milano, 24 novemb re 2006 41 L’IMPUGNAZIONE nei PROCESSI CON PLURALITA’ di PARTI  Art. 331 cpc: INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI  Art. 332 cpc: NOTIFICAZIONE DELL’ IMPUGNAZIONE RELATIVA A CAUSE SCINDIBILI Milano, 24 novemb re 2006 42 Art. 331 cpc “Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione. L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato” Milano, 24 novemb re 2006 45 CAUSA INSCINDIBILE - ipotesi di LITISCONSORZIO cd. UNITARIO: cumulo di domande (tra parti diverse) connesse per identità dell’oggetto e del titolo, in quanto relative ad un rapporto giuridico sostanziale unico rispetto a più contitolari - ipotesi di INTERVENTO (volontario o coatto) di un terzo titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del giudizio (intervento adesivo dipendente) Milano, 24 novemb re 2006 46 Art. 332 cpc “ Se la impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se necessario, l’udienza di comparizione. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma” Milano, 24 novemb re 2006 47 Se al litisconsorzio corrisponde una pluralità di cause scindibili non è necessario che la sentenza venga impugnata nei confronti di tutte le parti, ma è sufficiente evitare che si abbiano più impugnazioni separate e dunque più giudizi d’impugnazione Milano, 24 novemb re 2006 50 Art. 335 cpc: RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI SEPARATE “Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio in un solo processo” Milano, 24 novemb re 2006 51 DIVIETO di REFORMATIO IN PEIUS Dall’inscindibilità delle posizioni processuali deriva il principio per cui, fatta eccezione per le ipotesi di estensione soggettiva previsti dagli art. 331-332, l’impugnazione può giovare esclusivamente a chi l’ha proposta Se vi sono PIÙ PARTI SOCCOMBENTI o una SOCCOMBENZA PARZIALE RECIPROCA, non è possibile che l’impugnante veda riformare la sentenza in senso a sé sfavorevole salvo che tale sia conseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione proposta da un’altra parte Milano, 24 novemb re 2006 52 DIVIETO di REFORMATIO IN PEIUS Es. se il convenuto impugna la sentenza che lo ha condannato a pagare 50 e l’attore, che ne aveva chiesto la condanna al pagamento di 100, non impugna a sua volta, il giudice dell’impugnazione non può condannare l’impugnante al pagamento di un importo maggiore di 50 Milano, 24 novemb re 2006 55 IMPUGNAZIONI INCIDENTALI – Art. 333 cpc La parte che impugna per prima deve rispettare le forme prescritte per l’impugnazione principale (es. atto di citazione per l’appello, ricorso per il ricorso in cassazione..), mentre le parti che abbiano già ricevuto la notifica dell’impugnazione principale o una delle notifiche previste dagli artt. 331 e 332 (notifica dell’integrazione del contraddittorio o notifica della litis denuntiatio), se anch’esse soccombenti devono rispettare le forme e i termini prescritti per le impugnazioni incidentali (es. art. 343: l’appello incidentale va proposto a pena dei decadenza nella comparsa di costituzione e risposta depositata almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto introduttivo; artt. 370-371: il ricorso incidentale per cassazione si propone con il controricorso nel termine previsto per quest’ultimo) Milano, 24 novemb re 2006 56 IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA L’impugnazione incidentale deve, a pena di inammissibilità, essere proposta entro il termine “breve” decorrente dalla notifica della sentenza o quello annuale decorrente dalla pubblicazione (se scadono prima di quelli relativi all’impugnazione incidentale stessa DEROGA: ART. 334 CPC Milano, 24 novemb re 2006 57 ART. 334 cpc: IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA “Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde efficacia” Milano, 24 novemb re 2006 60 EFFETTI della PRONUNCIA di IMPUGNAZIONE Di regola, gli effetti della pronuncia del giudice dell’impugnazione, sostitutiva o rescindente, investono solo le parti della sentenza effettivamente impugnate Eccezione: art. 336 cpc Milano, 24 novemb re 2006 61 EFFETTO ESPANSIVO cd. INTERNO  Art. 336, I comma: la riforma o la cassazione (= pronuncia meramente rescindente) parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata (es. condanna alle spese, situazione pregiudiziale...) se il capo di sentenza non impugnato è dipendente da quello impugnato, non opera, dunque, l’art. 329 II comma (acquiescenza tacita qualificata) Milano, 24 novemb re 2006 62 EFFETTO ESPANSIVO cd. ESTERNO  Art. 336, II comma: la riforma o la cassazione (= pronuncia meramente rescindente) estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (es. sentenze non definitive, sentenze di condanna generica, sentenze parzialmente definitive...)
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