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Procedura civile processo esecutivo, Appunti di Diritto Processuale Civile

Appunti sul processo esecutivo

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 27/05/2024

frances33
frances33 🇮🇹

3 documenti

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Scarica Procedura civile processo esecutivo e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Siamo partiti dall’art.24 cost. che assicura a tutti la tutela che si esplica in tutela giurisdizionale dei diritti e in tre diversi tipi: -cognitiva/dichiarativa, -esecutiva, -cautelare. Abbiamo posto al centro la tutela cognitiva, che dà luogo al processo di cognizione, volto alla risoluzione di una controversia, e all’adozione di un provvedimento con il quale si andrà a stabilire una nuova regola da applicare al caso concreto, e che si sostituisce alle regole astratte e generali. Il sistema prevede che il provvedimento emesso in I grado può essere impugnato, i mezzi di impugnazione sono tipici e sono disciplinati dall’art.323 c.p.c., sicché quando sono stati esperiti questi mezzi o sono scaduti i termini per poterli esperire, la sentenza passa in giudicato, quindi si stabilizza, si forma il giudicato in senso formale e in senso sostanziale, che sono facce delle stessa medaglia. Tra i mezzi di impugnazione ritroviamo il regolamento di competenza con cui far valere la violazione delle regole in merito alla competenza per materia, valore, o territorio, e che si propone dinanzi alla Corte di Cassazione. Abbiamo poi l’appello e il ricorso per Cassazione, di norma è questo l’ordine, l’impugnazione è proposta dalla parte soccombente che può chiedere al giudice dell’appello di riguardare i punti controversi, per cui bisogna filtrare l’appello attraverso i motivi. Il giudice dell’appello quindi valuterà gli eventuali errori segnalati sia sotto il profilo di fatto che di diritto, quindi non si tratta di un nuovo giudizio. C’è poi la possibilità di ricorrere in Cassazione, dove si va solo per uno specifico motivo individuato dall’art.65 dell’ordinamento giudiziario, quando cioè si lamenta un errore di diritto, che passa poi attraverso l’individuazione di 5 motivi precisi di cui all’art.360 c.p.c. che individua i motivi del ricorso per Cassazione ordinario. Accanto a quest’ultimo c’è poi quello straordinario, non previsto nel c.p.c., ma è disciplinato nella costituzione all’art.111 7 comma, e rappresenta una valvola di sicurezza del sistema. Tra i due modelli ciò che cambia non è la funzione della Corte, ma il canale di accesso. La disposizione di cui al comma 7 dell’art.111 prevede che “contro sentenze e provvedimenti pronunciati da organi giurisdizionali e speciali, è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge”, per individuare questo accesso l’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale ha stabilito che tale ricorso può essere utilizzato solo se il provvedimento abbia carattere decisorio e definitivo, perché se ho la possibilità di fare appello, procederò secondo l’iter ordinario. L’appello e il ricorso in Cassazione sono dati alle parti che hanno fatto parte del processo, dall’altro lato ci sono altri due mezzi di impugnazione di cui all’art.323 c.p.c. la revocazione e l’opposizione di terzo. Per comprendere questi due ulteriori mezzi dobbiamo far riferimento all’art.324 c.p.c. prevede che “si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art.395”, quindi la revocazione straordinaria e l’opposizione di terzo possono essere esperiti anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con la differenza che la revocazione è proposta dalla parte, mentre l’opposizione è proposta da chi non è stato parte del processo. L’art.360 c.p.c. disciplina i motivi del ricorso per Cassazione ordinario prevedendo che “Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L’art.395 c.p.c. disciplina casi di revocazione “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato. Questi mezzi di impugnazione si definiscono a critica vincolata, cioè non possono essere proposti sempre, ma solo nei casi previsti dalle relative disposizioni che li disciplinano. Con il ricorso in Cassazione si contesta un errore di diritto, mentre con la revocazione si contesta un errore di fatto, possono infatti, essere proposti contemporaneamente. L’art.404 c.p.c. disciplina i casi di opposizione di terzo “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno”, quindi si prevedono due diverse ipotesi, quella ordinaria (comma 1) che può essere fatta da qualsiasi terzo rispetto al processo e per far valere qualsiasi pregiudizio ad esempio il litisconsorte pretermesso, invece, il l’ipotesi di opposizione revocatoria (2 comma) che possono proporre aventi causa o creditori di una delle due parti e dovranno dimostrare che la sentenza sia effetto di dolo o collusione a loro danno ad esempio nel caso della sublocazione. Tutti i mezzi di impugnazione danno la possibilità di sospendere l’esecutività del provvedimento impugnato. Trattiamo ora il processo esecutivo disciplinato dagli artt.474 e ss. nel libro terzo del c.p.c., per cui possiamo immaginare che si è svolto un processo di cognizione in primo grado al termine del quale è stato emesso un provvedimento provvisoriamente esecutivo, nonostante questo il debitore continua a non pagare, oppure possiamo avere uno strumento che il legislatore equipara al provvedimento ottenuto in sede cognitiva, per cui salto il processo di cognizione e vado direttamente al processo esecutivo. E’ necessario per poter accedere al processo esecutivo possedere un titolo esecutivo che può essere giudiziale, prodotto attraverso un processo svoltosi dinanzi al giudice, o stragiudiziale. Una volta notificato il titolo esecutivo al debitore, il sistema prevede una sorta di filtro di accesso in quanto è necessario dare un ultimo avvertimento, avvisando la parte nei cui confronti si intende attivare la forza esecutiva dello Stato, di dover procedere altrimenti si provvederà tramite la tutela esecutiva. Sono questi atti prodromici in quanto precedenti all’inizio del processo esecutivo, quindi a tutti i tipi di esecuzione. Titolo II libro III è rubricato dell’espropriazione forzata, mentre titolo III dell’esecuzione per consegna o rilascio, ancora il titolo IV dell’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare: abbiamo un tipo di esecuzione generica che è l’espropriazione forzata, mentre l’esecuzione in forma specifica è quella per consegna o rilascio e l’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare; la differenza è che nell’espropriazione il processo è più lungo perché bisogna trasformare i beni del debitore in somma di denaro, l’art.2740 c.c. rubricato responsabilità patrimoniale stabilisce che “il debitore risponderà dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, è in virtù di tale disposizione che si procede all’espropriazione forzata. Diversa è l’esecuzione per consegna (bene mobili) o rilascio (beni immobili) o esecuzione di obblighi di fare e di non fare che hanno ad oggetto determinati beni, per questo è specifica. Nel Titolo II sono disciplinate le 3 fasi dell’espropriazione forzata: -pignoramento con cui si blocca il bene, si impone un vincolo; -vendita del bene oppure assegnazione; -ricavo si distribuisce ai creditori e l’avanzo si dà al debitore. Nella sezione III è disciplinato l’intervento dei creditori, cioè se il processo è iniziato da uno solo dei creditori, gli altri si potranno inserire nel processo esecutivo, intervenendo. Dobbiamo capire quali sono i titoli esecutivi per poter entrare nel processo esecutivo, facendo riferimento all’art.474 c.p.c. in cui si prevede che “l’esecuzione forzata non può avere luogo se non in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (il diritto deve essere pronto, quantificato). Sono titoli esecutivi: -sentenze, provvedimenti e altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutive (ad es. le ordinanze esecutive o il decreto ingiuntivo); -scritture private autenticate (autenticata vuol dire che passa attraverso il pubblico ufficiale), relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; -atti ricevuti dal notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”. Il 2 comma prevede che “per l’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli
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