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procedura penale 2, PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, Dispense di Diritto Processuale Penale

appunto per il corso, basato sul capitolo 10 (conso-grevi)

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 03/12/2019

AlbertoMaurichi
AlbertoMaurichi 🇮🇹

3.9

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Scarica procedura penale 2, PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! CAP.8 Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica Nell’attuale codice le previsioni che davano corpo alla diversità del procedimento sono state collocate in un libro apposito, il libro VIII, all’origine rubricato “Procedimento davanti al pretore” e successivamente intitolato “Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica”. Questo procedimento, sino al 2 gennaio 2000, risultava contraddistinto dall’assenza dell’udienza preliminare; e pertanto ben avrebbe potuto essere ricondotto tra i procedimenti speciali, visto il fatto che la detta qualifica si ricollega all’assenza di uno o più dei 3 segmenti che compongono l’iter ordinario. Tuttavia, sotto questo profilo la diversa scelta operata dai redattori del codice non F B 0 0appariva a atto meritevole di censura: la collocazione autonoma indubbiamente mirava a sottolineare la consistenza qualitativa e quantitativa tutt’altro che marginale delle fattispecie penali che potevano essere giudicate dall’organo giurisdizionale monocratico. F B 0 3Con l’approvazione della L.254/1997 si è delegato il governo a ristrutturare gli u ci giudiziari di F B 0 3primo grado secondo il modello del giudice unico: si è dunque soppresso sia l’u cio della procura della Repubblica presso la pretura, trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il F B 0 3tribunale, sia l’u cio del pretore, trasferendone la competenza al tribunale. Si era stabilito che il tribunale avrebbe trattato in composizione collegiale ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a 20 anni, per cui, in difetto di espressa previsione eccettuativa, risultavano devoluti alla cognizione del giudice monocratico anche i procedimenti aventi ad oggetto reati puniti con la pena massima di 20 anni di reclusione. La nuova articolazione del rito monocratico è ricompera negli artt. 549-559 c.p.p. e presenta svariati profili di autonomia rispetto alla disciplina previgente. Ad es. riduzione a 10 anni di reclusione il limite massimo dei delitti che possano essere di cognizione del giudice singolo, e i reati in materia di stupefacenti (che non prevedano pene pesanti). Sul piano della regolamentazione del procedimento si deve innanzitutto segnalare la previsione dell’udienza preliminare a fronte di tutte le ipotesi di reato che non possono essere oggetto della citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero. Di conseguenza risultano dunque predisposti 2 moduli processuali: • Il primo tendenzialmente omogeneo a quello ordinario stabilito per il tribunale collegiale •Il secondo che si connota in termini di specialità, determinata dall’assenza dell’udienza preliminare e dalla possibilità per il pubblico ministero di mandare direttamente l’imputato a giudizio senza alcuna verifica giurisdizionale. In apertura del Libro VIII è posta una disposizione di carattere generale, l’art. 549 c.p.p. , 468 secondo cui nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili. 2. Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica Dunque, la disciplina del procedimento ordinario, e cioè quello per i reati attribuiti al tribunale in composizione collegiale, potrà essere utilmente richiamata solo se risulteranno soddisfatte 2 condizioni: 1. In primis, importa che la materia non sia regolata negli artt. 550-559 c.p.p. od altrove; a tal proposito andranno senza dubbio considerate le disposizioni di attuazione relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica ed alle sezioni distaccate di tribunale, come pure le disposizioni in tema di organizzazione giudiziaria, tra le quali meritano specifica attenzione quelle riguardanti le figure del giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario, magistrati onorari cui possono essere assegnate funzioni di giudice o di pubblico ministero ai sensi del d.lgs. 116/2017. 2. In secondo luogo, si deve verificare la compatibilità delle previsioni de quibus con la struttura del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. Per cui non si possono applicare le disposizioni in tema di udienza preliminare per tutti i procedimenti per cui si procede a citazione diretta a giudizio. Mentre al contrario potranno applicarsi le disposizioni sui riti speciali, per i reati azionati davanti al giudice monocratico a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, dal momento che essa prevede l’udienza preliminare che è la fase in cui si concreta il rito. Va quindi condivisa la scelta operata in sede di riforma, laddove si è ritenuto di non dover F B0 0e ettuare alcun esplicito richiamo alle disposizioni ordinarie, con l’unica eccezione dell’indicazione dell’applicabilità dell’art. 415-bis c.p.p. per i procedimenti nei quali il pubblico ministero esercita l’azione penale con la citazione diretta (art. 550 c.p.p.). La fase elle indagini preliminari Nessuno degli articoli del Libro VIII si occupa direttamente di regolare la fase delle indagini preliminari, per la quale, quindi, acquisterà il massimo significato la disposizione generale di rinvio F B 0 0ex art. 549 c.p.p. Ne consegue che rispetto a tale fase non sono riscontrabili di erenze tra i procedimenti attribuiti al tribunale collegiale e monocratico, in considerazione del fatto che non sembra delinearsi alcun caso di inapplicabilità delle disposizioni dettate dall’art. 326 c.p.p. all’art. F B 0 3415 bis. Anche all’interno della disciplina della durata delle I.P nei procedimenti a dati al giudice monocratico si individuano profili di diversità rispetto a quella stabilita nel libroV. Questa considerazione, peraltro, valeva in particolare per la disciplina originariamente stabilita, nella quale il Pm doveva compiere le indagini in 4 mesi (non 6) dalla data dell’iscrizione ex art. 335, le proroghe potevano essere concesse 2 volte nella misura di 4 mesi ciascuna, sulla srichiesta di proroga il giudice decideva senza instaurazione del contraddittorio. Oggi anche davanti al tribunale in composizione monocratica si deve osservare il termine ordinario di durata delle indagini, fissato in 6 mesi nell’art. 405 c.p.p. c. 2 3 e 4, ove si determina altresì la decorrenza del termine in presenza di fattispecie perseguibili a querela, ad istanza od a richiesta di procedimento e la sospensione dello stesso termine in caso di necessità dell’autorizzazione a procedere, dal momento della richiesta a quello in cui questa perviene al pubblico ministero. In secondo luogo, è divenuta ancor meno proponibile di quanto già non lo fosse al momento dell’entrata in vigore del codice, una legittimazione della diminuzione delle garanzie procedimentali fondata sulla pretesa minore complessità delle indagini riguardanti le fattispecie per le quali non è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare; per l’appunto, l’omologazione della disciplina delle indagini preliminari decisa dal legislatore sembra rappresentare un segnale F B 0 3su cientemente inequivoco dell’impossibilità di operare una distinzione aprioristica tra i reati rispetto all’esigenza di maggiori o minori approfondimenti investigativi. Riconosciuta l’operatività dell’art. 415-bis c.p.p. nei casi di citazione diretta, pertanto, la mancanza dell’udienza preliminare, invece che costituire un dato normativo da cui poter eventualmente desumere l’incompatibilità dei contenuti garantistici rinvenibili nell’art. 415-bis c.p.p. con la disciplina di detti procedimenti, finisce per sottolineare l’importanza degli spazi di intervento in tal modo riconosciuti alla persona sottoposta alle indagini, proprio perché non vi sarà in un momento successivo il controllo giurisdizionale sulle indagini del pubblico ministero. F B 0 0Prima di emettere il decreto di citazione a giudizio, il pubblico ministero dovrà altresì e ettuare la richiesta al presidente del tribunale di determinazione della data dell’udienza dibattimentale. Fino al momento in cui tale data non è inserita nel decreto, questo non può dirsi completo, e, di conseguenza, non potrà determinare l’interruzione della prescrizione. Non sono previsti termini acceleratori per l’emissione del decreto, eccezion fatta per l’ipotesi in cui si proceda per i reati di lesione personale colposa grave o gravissima di cui all’art. 590, 3° comma c.p. ed all’art. 590-bis c.p. Con la L-102/2006 sono stati inseriti nell’art. 552 c.p.p. i commi 1-bis e 1-ter in forza dei quali il pubblico ministero deve emettere il decreto di citazione a giudizio entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari, fissando altresì’ la data di comparizione non oltre 90 giorni dall’emissione del decreto. I casi di citazione diretta a giudizio Quanto ai casi per cui potrà aversi la citazione diretta a giudizio dell’imputato, l’art. 550, 1° comma c.p.p. sancisce che il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, pena che andrà determinata sulla base delle regole espresse dall’art. 4 c.p.p. La citazione diretta, peraltro, interesserà anche una serie di fattispecie elencate al 550 c.2. per cui è invece prevista una pena edittale più severa: F B 0 3• violenza o minaccia a un pubblico u ciale prevista dall'articolo 336 del codice penale; F B 0 3• resistenza a un pubblico u ciale prevista dall'articolo 337 del codice penale; • oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; • violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; • rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; • lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale; • furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; • ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale F B 0 0Il carattere tassativo dell’elencazione così e ettuata non sembra lasciar spazio alla riconduzione nella stessa di fattispecie non espressamente richiamate. In larga misura si tratta delle ipotesi di reato che rientravano nella competenza pretorile, per i cui procedimenti, di conseguenza, già non era prevista l’udienza preliminare. Quanto all’inosservanza delle disposizioni ora esaminate sull’individuazione delle fattispecie di reato che possono essere trattate nelle forme di cui agli artt. 550 ss. c.p.p., questa può essere apprezzata nelle 2 opposte situazioni, della fissazione di un’udienza preliminare per un reato per il quale si deve procedere con citazione diretta a giudizio e della fissazione di un dibattimento a seguito dell’esercizio dell’azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare. La prima situazione viene considerata nell’art. 33-sexies c.p.p. : il giudice dell’udienza 469 F B 0 3preliminare pronuncia, d’u cio o su eccezione di parte, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’emissione del decreto di citazione a norma dell’art. 552 c.p.p. La seconda è disciplinata nell’art. 550, 3° comma c.p.p.: il giudice del dibattimento dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero, perchè richieda il rinvio a giudizio sempre che la relativa eccezione sia stata proposta entro il termine di cui all’art. 491, 1° comma c.p.p., termine da considerarsi stabilito a pena di decadenza. Si deve quindi constatare come solo nell’ipotesi in cui l’irregolare esercizio dell’azione penale abbia comportato una perdita di garanzie per l’imputato, il giudice non sia messo in condizioni di intervenire sua sponte, risultando subordinata l’emissione del provvedimento con il quale si restituisce l’udienza preliminare a chi ne aveva diritto, ad una tempestiva eccezione dell’interessato. Per contro, l’eventuale eccesso di garanzie, conseguente alla celebrazione dell’udienza preliminare per un reato che invece rientrava tra i casi di citazione diretta, legittima l’intervento del giudice a prescindere dall’iniziativa delle parti. Si dovrà infine ricordare che le funzioni di giudice dibattimentale potranno essere svolte nei procedimenti ex art. 550 c.p.p. da giudici onorari di pace, nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. 116/2017, per cui il numero dei procedimenti assegnati a ciascun giudice onorario di pace non potrà essere superiore ad 1/3 del numero medio nazionale dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale. Procedimenti connessi e citazione diretta a giudizio In una prospettiva di valorizzazione della garanzia dell’udienza preliminare si colloca l’art. 551, in forza di cui nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta è ammessa 470 soltanto per alcuni di essi, il pubblico ministero deve esercitare l’azione penale per tutti attraverso la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio. Tale criterio è il medesimo applicabile in caso di connessione tra procedimenti appartenenti a competenze distinte. La vis attractiva sul reato di spettanza del tribunale monocratico di un criterio originario ed autonomo di individuazione della competenza, si esprime sin dal momento dell’esercizio dell’azione penale, per cui è inevitabile concludere nel senso che il procedimento da seguire sia per tutti i reati quello che postula la fissazione dell’udienza preliminare. Quanto poi agli effetti della connessione sulla composizione del giudice si è stabilito che trovassero applicazione le disposizioni sul procedimento davanti al tribunale collegiale. Nel caso considerato dall’art. 551 c.p.p., quindi, si deve ritenere che i procedimenti connessi non solo appartengano alla competenza del tribunale, ma siano anche attribuiti a tale giudice nella composizione monocratica: l’esigenza di trattazione unitaria emerge solo perchè vi sono 2 moduli distinti di gestione processuale davanti a detto organo giurisdizionale, un rito a citazione diretta ed un rito che prevede la richiesta di rinvio a giudizio e la fissazione dell’udienza preliminare. Dal momento che per dette fattispecie processuali ben potrebbe essere disposta la riunione davanti al tribunale in composizione monocratica, si è pertanto opportunamente ritenuto che le modalità di elaborazione pre-dibattimentale dovessero essere le medesime, in modo da evitare l’eventualità di F B 0 0una riunione tra situazioni giudiziarie che avevano raggiunto un livello di erenziato di maturazione in conseguenza del diverso atteggiarsi del processo penale. L’eventuale violazione della regola esposta nell’art. 551 c.p.p. dovrà essere considerata alla stregua dell’art. 550, 3° comma c.p.p., dove si prevede che la parte interessata possa eccepire entro il termine di cui all’art. 491 c.p.p. l’avvenuto esercizio dell’azione penale nelle forme della citazione diretta per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, e questo vale anche per i casi in cui F B 0 0tale udienza è doverosa in conseguenza degli e etti della connessione tra più procedimenti. I contenuti del decreto di citazione a giudizio Nell’individuazione dei requisiti del decreto di citazione a giudizio, l’art. 552, 1° comma c.p.p. 471 riproduce in parte il contenuto dell’art. 429 c.p.p., dove viene disciplinato il decreto con cui il giudice dispone il giudizio all’esito dell’udienza preliminare. Così, sostanzialmente uguali a quelle dell’art. 429 c.p.p. sono le previsioni espresse nelle lett. a, b, c, d, ed h. in tema di: individuazione delle pari private e persona offesa enunciazione del fatto in forma chiara e precisa individuazione del giudice competente indicazione luogo giorno e ora della comparizione data e sottoscrizione del decreto. Si ritengono invece richiamati gli articolo 420bis e ss. sino alla relativa trasmissione, unitamente al fascicolo per il dibattimento, al giudice del dibattimento stesso. La possibilità di ricorrere all’incidente probatorio per i casi di citazione diretta viene a coprire l’intero iter pre-dibattimentale: nelle indagini preliminari ex 392, nella fase successiva al decreto di citazione a giudizio troverà applicazione prima l’ art 554 e poi, dopo la trasmissione del fascicolo dibattimentale al giudice, l’art. 467 grazie al rinvio ex 549. F B 0 0Attraverso il richiamo all’art. 467 c.p.p e ettuato nell’art. 554 c.p.p., si individuano le tipologie degli atti che possono essere assunti e le forme che devono essere all’uopo utilizzate. Si dovrà quindi trattare di quegli atti che nel corso delle indagini preliminari possono consentire il ricorso all’incidente probatorio, per la cui assunzione devono rispettarsi le forme previste per il dibattimento. Quanto invece alla competenza funzionale espressamente riconosciuta al Gip per i provvedimenti sulle misure cautelari dall’art. 554 o meglio dal giudice procedente, vale a dire il giudice che è competente ad esercitare i poteri giurisdizionali.ex art. 279. Udienza di comparizione a seguito di citazione diretta Il titolo II del libro VIII dedicato alla disciplina del procedimento con citazione diretta a giudizio, si conclude con la disposizione sull’udienza di comparizione, che è un’udienza dibattimentale a tutti F B 0 0gli e etti, come si ricava dall’art. 555 c.p.p. in cui si stabilisce che per ciò che non èespressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili. Le particolarità di questa udienza riflettono per lo più l’assenza dell’udienza preliminare. Peraltro, prima di inserire i contenuti specifici dell’udienza di comparizione, il legislatore ha ritenuto di dover riprodurre quasi integralmente nel 1° comma dell’art. 555 c.p.p. le previsioni dell’art. 468 c.p.p. a proposito dell’onere che incombe sulle parti che intendono chiedere l’esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonchè delle persone indicate nell’art. 210 c.p.p., di depositare le relative liste, a pena di inammissibilità, almeno 7 giorni prima della data fissata per l’udienza. Nessun riferimento invece viene fatto all’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame. Le conseguenze di questa omissione possono e essere rilevanti sia perché verrebbe la lista non potrebbe essere dichiarata inammissibile a causa della mancata indicazione delle circostanze, ma anche perché sarebbe compromessa una finalità del 468 di garantire a ciascuna parte la possibilità di poter conoscere tempestivamente le prove che l’altra parte vorrebbe assumere in dibattimento, per poter opporre una propria linea di difesa e dedurre eventualmente prova contraria, per evitare simili conseguenze si dovrà sforzare molto il rinvio al libro 7 . Contenuti specifici dell’udienza di comparizione sono invece quelli relativi alla possibilità riconosciuta all’imputato ed al pubblico ministero di presentare la richiesta prevista ex art. 444 c.p.p. ed al solo imputato di chiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione, in tutti i casi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, non necessariamente per la prima volta. Anche per la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’imputato deve attivarsi nel rispetto di tale termine. Per l’appunto, l’assenza dell’udienza preliminare fa sì che l’udienza di comparizione diventi la sede in cui viene operata la scelta dei riti alternativi alla celebrazione del dibattimento. Nella medesima prospettiva si è introdotto nell’art. 555c.3 un tentativo di conciliazione obbligatorio espletato dal giudice, quando il reato è perseguibile a querela di parte; si dovrà verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione. Tale possibilità di definire il processo a seguito di remissione è stata di molto allargata da una pronuncia della cassazione dove si è affermato che integra remissione tacita della querela la mancata comparizione del querelante in udienza dibattimentale quando questi era stato previamente avvisato di questo effetto dal giudice. Nel caso in cui le ipotesi di epilogo anticipato non siano state sfruttate, l’udienza di comparizione prosegue come una normale udienza dibattimentale. Il 4° comma prevede che le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva. La disposizione sull’udienza di comparizione non menziona direttamente nessun’altra attività successiva. Il regime dei procedimenti speciali trova oggi sede autonoma nel titolo III, intitolato, per l’appunto, “Procedimenti speciali”. La disciplina rimane pressochè immutata davanti alle due composizioni collegiale o monocratica. In particolare: il rito abbreviato: per le ipotesi comprensive di udienza preliminare il legislatore richiama la disciplina ex 438- 443 eliminando l’ipotesi di potervi fare richiesta durante le indagini preliminari . per quanto riguarda la citazione diretta a giudizio l’imputato potrà fare richiesta di abbreviato prima della apertura del dibattimento. Il patteggiamento, le determinazioni possono essere assunte dal procuratore onorario dei procedimenti relativi ai reati per i quali l’azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ex 550 c.1 Il procedimento per decreto viene fatto richiamo anche qui al libro 5° Diverse particolarità invece riguardano il giudizio direttissimo nel suo aspetto procedurale: il vice procuratore onorario può svolgere le funzioni di Pm nell’udienza di convalida dell’arresto tranne che nelle ipotesi di reato ex 589 590cp. Anche qui potrà procedervi sia in caso di arresto in flagranza sia in caso di confessione. Per quanto riguarda le differenze procedurali qui sono gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto in flagranza o hanno ricevuto in consegna l’arrestato a condurlo davanti al giudice del dibattimento. Sempre la polizia giudiziaria si occuperà di citare i testimoni, avvertire dell’udienza il difensore di fiducia, o in mancanza quello d’ufficio. Laddove il giudice non tenga udienza, il giudizio dovrà tenersi entro 48 ore dall’arresto. È prevista ex 558 c. 3 una relazione orale autorizzata dal giudice per acquisire le premesse necessarie per svolgere il procedimento di convalida. L’iniziativa della presentazione dell’arrestato in flagranza direttamente da parte del Pm è prevista solo nel caso in cui il magistrato abbia richiesto che questi sia posto a sua disposizione. Per quello che riguarda invece la custodia dell’arrestato in attesa dell’udienza di convalida essa avviene ex c. 4bis presso il domicilio solo quando questi non abbia un domicilio idoneo o emerga una pericolosità incompatibile con gli arresti domiciliari il Pm dispone che sia custodito presso idonee strutture presso la polizia giudiziaria o se ciò non è possibile presso una casa circondariale. Il dibattimento Anche la disciplina della fase dibattimentale riceve oggi una collocazione autonoma nel titolo IV del libro VIII, che consta di un unico articolo: l’art. 559 c.p.p. F B 0 0Per il dibattimento davanti al tribunale monocratico non sono previste di erenze tra i vari procedimenti, come riflesso della presenza o meno dell’udienza preliminare. L’art. 559 c.p.p. si caratterizza per una serie di deroghe non secondarie alla regolamentazione ordinaria del dibattimento: • Le modalità di verbalizzazione: il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale. • Circa lo sviluppo dell’udienza dibattimentale è previsto che su concorde richiesta delle parti, l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori. Il giudice non è obbligato a condurre l’esame anche se le parti lo richiedano, percui ove ciò non gli asicuri una adeguata comprensione della fattispecie egli “restituira” la conduzione dell’esame alle parti. Tale possibilità infatti è possibile ove la semplicità del caso lo consenta. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione,tra cui in questo caso anche la morte. Non emerge dalla lettura dell’art. 559 c.p.p., peraltro, una delle peculiarità più significative del dibattimento che si tiene davanti al tribunale in composizione monocratica. Invero, nei procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il vice procuratore onorario può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite dal magistrato professionale che ne coordina l’attività, le funzioni di pubblico ministero nell’udienza dibattimentale.
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