Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Procedura Penale- riassunto del Tonini, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Documento sufficiente per superare a pieni voti la prima parte dell'esame di Procedura Penale. Soggetti e parti (giudice, pm, polizia giudiziaria, persona sottoposta alle indagini e imputato, difensore, offeso dal reato, parte civile, responsabile civile); atti; invalidità (nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza); diritto delle prove (disposizioni generali, mezzi di prova e di ricerca della prova); misure cautelari personali e reali. Misure precautelari e giudice di pace.

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

In vendita dal 05/01/2022

Benedetta263
Benedetta263 🇮🇹

4.3

(10)

5 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Procedura Penale- riassunto del Tonini e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! RIASSUNTO PROCEDURA PENALE - TONINI PARTE PRIMA: Evoluzione storica del processo penale - le fonti O CAPI: SISTEMA INQUISITORIO, ACCUSATORIO E MISTO 1. Diritto penale e diritto processuale penale La legge penale definisce i “tipi di fatto” che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li commettono. La legge processuale penale regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato, se l'imputato ne è l’autore e, in caso positivo, quale pena debba essergli applicata. Il diritto processuale funge da strumento per applicare il diritto penale sostanziale (ma non solo, in realtà è molto di più, vedi ad esempio patteggiamento, in cui diritto processuale “supera” il diritto sostanziale) => in vero siamo in un rapporto di complementarità + regola l’attività del giudice e delle parti. Pertanto, il diritto penale sostanziale vieta determinati fatti mediante la minaccia di una pena e i suoi precetti si rivolgono a tutti i cittadini; il diritto processuale penale, invece, regola l'accertamento di una responsabilità penale e prescrive i comportamenti processuali da tenere, laddove coloro a cui si rivolge saranno il giudice, il pm e gli altri soggetti del procedimento. 2. La protezione della società e la difesa dell'imputato Il processo penale, nell’applicare la legge sostanziale, deve perseguire contemporaneamente la funzione di tutelare la società contro la delinquenza e di difendere l’accusato dal pericolo di una condanna ingiusta, esigenze che hanno pari importanza. Coordinare queste due esigenze è molto difficile e inevitabilmente si sceglie di sacrificarne una. 3. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio Si tratta di sistemi processuali già presenti in epoca medioevale. Il sistema inquisitorio prevedeva che il giudice inquisitore si potesse attivare d'ufficio per perseguire i reati ed acquisirne le prove. Il sistema accusatorio voleva che l'avvio del processo, il suo svolgimento e la ricerca delle prove spettassero alle parti, in particolare all’accusatore e, in risposta, all’accusato. Con il tempo sempre più sistemi sono diventati “misti”, prendendo talvolta caratteristiche di uno, talvolta dell'altro. Determinare se un sistema sia inquisitorio o accusatorio non è così facile; alcuni studiosi sostengono che ciò che distingue i due sistemi sia il contrasto tra oralità e scrittura, ma ciò non sembra sufficiente agli occhi dei più. 4. Sistema inquisitorio e principio di autorità Il sistema inquisitorio si basa sul principio di autorità, secondo il quale più potere viene dato al soggetto inquirente, tanto meglio la verità viene accertata. In lui trovano sede tutte le funzioni processuali: egli opera al tempo stesso come giudice, come accusatore e come difensore dell'imputato => pieni poteri sia per quanto riguarda l'iniziativa del processo, sia la formazione della prova. Non serve che il giudice sia indipendente, anzi: quanto più stretto è il suo legame col potere politico, tanto meglio egli potrà svolgere la sua opera e tanto più vicina alla verità sarà la sua decisione. Al tempo stesso si tende a non riconoscere alcun potere alle parti; l’offeso e l'imputato sono meri “oggetti” del giudizio poiché tutti i poteri risiedono nel giudice. Caratteristiche del sistema: a) Iniziativa d'ufficio: il giudice, infatti, viene visto come depositario del vero e del giusto e la verità non può essere affidata all'eventuale inattività delle parti. Per mettere in moto il sistema è sufficiente una denuncia anonima. b) Iniziativa probatoria d'ufficio: il giudice è in grado di ricercare le prove con pieni poteri coercitivi e cioè arrestando imputati e testimoni e compiendo perquisizioni. Nessuna barriera deve essere frapposta alla sua autorità. c) Segreto: nonsi fa ricorso alla contrapposizione dialettica tra le parti. L'inquisitore assume le deposizioni in segreto e non cerca il/ non ha bisogno del confronto. d) Scrittura: l’inquisitore compone un verbale con l’interpretazione che egli dà alle frasi pronunciate => l'insieme dei verbali redatti è il materiale sul quale si basa la decisione. “Quod non est in actis, non est in hoc mundo”. e) No limiti all'’ammissibilità delle prove: ogni modalità attraverso la quale si ricercano le prove è ammessa, compresa la tortura, fisica o psicologica che sia. f) Presunzione di reità: dal momento che giunge una denuncia anonima o se vengono raggruppati alcuni indizi, l'imputato deve discolparsi, deve dimostrare la sua innocenza. g) Carcerazione preventiva in mancanza di prove di innocenza. L'imputato rimane in carcere fino alla decisione senza venire a conoscenza dell'accusa e delle prove raccolte. h) Molteplicità di impugnazioni: le parti possono presentare impugnazione e pronunciarsi sarà un giudice d'appello. Se anche la sentenza di appello dovesse essere impugnata, le parti possono rivolgersi al consiglio del re o ad un analogo organo al vertice. In ultima istanza al re - o un organo analogo- è concesso di dare la grazia. 5. Sistema accusatorio e principio dialettico Si basa sulla convinzione che nessuno sia depositario del vero e del giusto e che la verità si accerti meglio quando le funzioni processuali siano ripartite tra soggetti che hanno interessi antagonisti. Il giudice deve essere indipendente ed imparziale e deve decidere sulla base delle prove prodotte dall'accusa e dalla difesa => lo scontro tra le tesi sostenute dalle parti consente di valutare la fondatezza degli argomenti. Caratteristiche: a) Iniziativa di parte: il giudice non può procedere di ufficio perché sarebbe parziale. L'iniziativa spetta alle parti. b) Iniziativa probatoria di parte: colui che accusa ha l'onere di ricercare le prove e di convincere il giudice della reità dell'imputato; allo stesso tempo la difesa deve poter ricercare prove per convincere il giudice che l'imputato non sia colpevole. Il giudice deve decidere se ammettere o meno il mezzo di prova. c) Contraddittorio: mezzo attraverso il quale la parte interessata può sostenere le proprie ragioni. Tale strumento tutela i diritti di ciascuna parte e costituisce una tecnica di accertamento dei fatti. d) Oralità: permette di valutare in modo pieno la credibilità e l'attendibilità di un testimone. e) Limiti di ammissibilità delle prove: necessario che il metodo messo in pratica per giungere a una prova sia consono. f) Presunzione di innocenza: l'accusa deve dimostrare che l'altra parte sia colpevole. Vige il principio della presunzione di innocenza. g) Limiti alla custodia cautelare: proprio perché vige il principio della presunzione di innocenza, la sanzione penale non può essere anticipata in via provvisoria; si può fare ricorso solo a una misura cautelare, laddove ve ne fosse la necessità (pericolo di inquinamento della prova o pericolo di fuga, ad esempio). h) Limiti alle impugnazioni: le impugnazioni nel sistema accusatorio hanno soprattutto lo scopo di controllare se in primo grado sono stati rispettati i diritti delle parti e il diritto alla prova. Se vi fosse una violazione, il dibattimento dovrebbe essere svolto nuovamente davanti a giudice diverso. 6. Sistema processuale e regime politico Regime politico e sistema processuale vanno a braccetto: strumentale ad accrescere ancora di più il potere politico di un sistema totalitario sarà il processo inquisitorio, che vede il giudice lontano dall'essere indipendente, terzo e imparziale. In un regime totalitario il processo penale funzione come strumento di controllo sociale, come mezzo per indottrinare le masse. In un regime politico garantista, sarà naturale la presenza di un sistema processuale di tipo accusatorio. 7. Sistema processuale ed efficacia Il sistema inquisitorio sarebbe il più efficace se l’obiettivo fosse quello di debellare le più agguerrite bande criminali, ma l'inconveniente è che non garantisce a sufficienza contro il rischio che sia condannato un innocente. Se l'obiettivo è tutelare la libertà politica e la persona umana, il sistema accusatorio è più rispettoso dei diritti fondamentale e rende più difficile al potere politico manipolare i fatti e costruire verità di stato. - Giudizio direttissimo: con arresto in flagranza/confessione durante l'interrogatorio => pm può condurre direttamente davanti al giudice in dibattimento; - Procedimento per decreto: per i reati meno gravi, il pm può presentare al gip richiesta motivata di emissione di un decreto penale di condanna ad una pena pecuniaria. 5. Le modifiche successive al 1989 Con il codice del 1989 si passa da un sistema misto a un sistema accusatorio. Vi sono stati parecchi problemi di assestamento dovuti al fatto che il legislatore abbia delineato questo passaggio in modo netto. Pagg. 35-38 6. La costituzionalizzazione dei principi del “giusto processo” Articolo che, così com'è, risale al 2000. Art. 111 Cost: La giurisdizione si attua mediante il giusto processo* regolato dalla legge. = riserva di legge. Soltanto il legislatore può regolare lo svolgimento del processo; non possono farlo né organi amministrativi né giurisdizionali. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, si tratta del principio dell’“audita altera parte”, tale per cui il soggetto che subirà gli effetti di un provvedimento giurisdizionale, deve essere messo in grado di esporre le sue difese prima che il provvedimento stesso sia emanato. Si parla di contraddittorio debole o “sulla prova”: consiste nel diritto di argomentare su una prova già formata in condizioni di parità nel processo penale la parità consiste nell’equilibrio dei poteri e può esserci qualche asimmetria dovuta alla posizione istituzionale del pmee alle esigenze di una corretta amministrazione della giustizia. Nel processo civile si può attuare invece una piena parità tra le parti, davanti a giudice terzo = che non cumuli altre funzioni processuali e imparziale =non vi devono essere legami tra giudice e parti. La legge ne assicura la ragionevole durata ovviamente tale principio non può compromettere le garanzie dell'imputato e la qualità dell'accertamento processuale: anche per questo si parla di “ragionevole”. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato ci si chiede se si stia facendo riferimento al soggetto sottoposto alle indagini o all’imputato; razionalmente bisognerebbe attribuire il significato che sia coerente con il tipo di diritto riconosciuto sia, nel più breve tempo possibile = non appena l'avviso dell’indagato è compatibile con l’esigenza di genuinità e di efficacia delle indagini, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare non viene specificato da chi, dunque è compreso anche l'esame condotto dal giudice. Si parla in questo caso di contradditt în senso soggettivo = possibilità di confrontarsi con l’accusatore le persone che rendono dichiarazioni a suo carico =diritto di confrontarsi con l’accusatore, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore = diritto alla prova in capo all'imputato; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo a differenza di quanto avviene nella Convenzione europea, non si fa accenno alla gratuità. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova a differenza del contraddittorio ex comma 2, qui si fa riferimento al contraddittorio “forte”, cioè al contraddittorio “per la prova”, poiché il contraddittorio opera nel momento in cui la prova si forma. Lo strumento cui si fa implicito riferimento è l'esame incrociato. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore anche in questo caso si parla di contraddittorio in senso soggettivo: le dichiarazioni di chi poi elude il contraddittorio sono inutilizzabili. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Eccezione rispetto alla regola ex comma 4. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2, 14 c.2, 15 c.2, 21 c.3]. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3, VI c.2]. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. i ritengono che si faccia riferimento ai principi sanciti nei commi redo che ci si riferisca a un concetto ideale di Giustizi; riconosciuti ex art. 2 Cost, il cui contenuto è ricavabili dai patti internazionali cui l’Italia aderisce. 7. L'attuazione dei nuovi principi costituzionali Con la |. 63/2001, il Parlamento ha cercato di dare attuazione all'art. 111 Cost: - Prevedendo una riduzione dell’area del diritto al silenzio => anche se il legislatore è stato troppo timido: esistono ancora “zone franche” che permettono di continuare a tacere a mentire. - Modificando la normativa di dichiarazioni raccolte unilateralmente nel corso delle indagini, affermando che di regola sono inutilizzabili in dibattimento => pare che la soluzione sia troppo radicale e che talvolta vada a discapito del fine del processo penale, cioè l'accertamento dei fatti. NB: vige il principio del “nessun diritto è tiranno” => tutti i principi, anche quelli fondamentali, devono essere oggetto di un bilanciamento reciproco. Proporzionalità tra sacrificio imposto e fine perseguito. 8. Cenni sulla successione delle norme processuali nel tempo Problema: in più occasioni il Parlamento ha apportato modifiche alle norme del codice di procedura penale. La nuova legge può dettare: - Norme intertemporali: indicano il criterio in base al quale si individua la disciplina per il caso concreto, sono norme che disciplinano l'applicazione di altre norme. Indicano quali casi saranno regolati dalla nuova disciplina e quali dalla disciplina precedente. - Disposizioni transitorie: regolano le situazioni giuridiche coinvolte nella successione di leggi e recano una disciplina speciale per il caso concreto, di solito intermedia tra quella contenuta nella nuova legge e quella della normativa abrogata. Laddove invece la nuova legge non recasse alcuna previsione circa i rapporti giuridici pendenti al momento dell'entrata in vigore, vale il principio dell’irretroattività. Secondo il principio “tempus regit actum”, gli atti processuali ancora da compiere saranno regolati dalla nuova disciplina, gli atti processuali istantanei già compiuti (=con effetti esauriti) restano regolati dalla vecchia normativa e gli atti processuali già compiuti, i cui effetti devono essere sottoposti a controllo in tempi successivi, vedranno tali effetti regolati dalla nuova disciplina. 9. Le fonti internazionali del diritto processuale penale Premesse: a) Il Parlamento ha vincolato il Governo ad adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale; b) Nella materia dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere il codice sancisce il principio della prevalenza delle Convenzioni e del diritto internazionale generale sulle norme previste dal libro undicesimo. Fonti: 1) Diritto consuetudinario internazionale. L'art. 10 Cost. afferma che “l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” ; la norma prende il nome di “trasformatore permanente” in quanto adatta automaticamente il diritto interno al diritto internazionale consuetudinario, rispettando, però, i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale. 2) Diritto dell'UE, in generale si fa un passo indietro davanti alle organizzazioni che tendono al mantenimento della pace e della giustizia tra gli Stati. L'art. 11, Cost stabilisce che “l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni”. - Se una fattispecie è regolata dal diritto dell’Unione: se la norma europea ha efficacia diretta, il giudice italiano disapplica la norma interna (eccezione: controlimiti); se la norma europea non ha efficacia diretta, il giudice italiano deve sollevare giudizio incidentale di costituzionalità per violazione degli artt. 11 e 117 comma 1 Cost. - Se la fattispecie è regolata dalla sola norma italiana, il giudice non deve disapplicare la norma nazionale. 3) Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea 4) Le norme internazionali pattizie comuni: le norme contenute nei Trattati assumono la denominazione e la natura di norme interposte, con un rango inferiore alla Costituzione e superiore al livello della legge ordinaria. Il giudice deve interpretare la norma nazionale in modo conforme alla norma internazionale nel limite massimo consentito dal testo della legge nazionale + se la legge nazionale e quelle internazionale sono in contrasto bisogna rivolgersi alla Corte Cost. 5) La convenzione europea dei diritti dell’uomo: non si limita a stabilire obblighi tra gli Stati contraenti, si rende responsabile della costruzione di un vero e proprio “ordine pubblico europeo”, in cui gli obblighi hanno natura oggettiva e i diritti sono tutelati da una garanzia collettiva. La Convenzione riconosce formalmente la titolarità dei diritti in capo alle singole persone e attribuisce alle medesime la legittimazione attiva al ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, una volta esaurite le vie di ricorso interno. Il giudice italiano deve interpretare la norma nazionale in modo conforme alla CEDU, nel limite del testo della norma interna; se comunque sussiste il contrasto, il giudice italiano deve appellarsi alla Corte Cost. Dal 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona, con il quale l'Unione Europea ha acquisito la competenza ad aderire alla CEDU. Vi è anche stato un esplicito riconoscimento della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, che ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati. 10. Effetti delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo Gli stati che fanno parte della Convenzione si devono conformare alle sentenze della Corta europea emesse nei loro confronti. Laddove vi fosse una violazione e se il diritto interno non consente di rimuovere del tutto le conseguenze della violazione, la Corte accorda un'equa soddisfazione ($$$) alla parte lesa e lo stato condannato ha comunque l'obbligo giuridico di adottare le misure generali e/o individuali necessarie. Lo stato contravventore deve mettere in atto una restitutio in integrum, una restituzione in ripristino tale per cui il ricorrente deve trovarsi in una situazione equivalente a quelle in cui si troverebbe se non vi fosse stata un'inosservanza della Convenzione. La Corte europea ritiene che il rimedio più idoneo ad assicurare la restituzione sia la riapertura del processo in condizioni che consentano il recupero delle garanzie in precedenza negate. Condizione imprescindibile per presentare ricorso: esaurimento dei rimedi interni, cioè la pronuncia di una decisione irrevocabile. Con la sentenza 113/2011, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 630 cpp nella parte in cui non contempla un caso di revisione ulteriore rispetto a quelli già previsti, volto a consentire la riapertura del processo per conformarsi a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Sentenze pilota: sentenze i cui effetti vincolanti sono destinati ad andare oltre il caso di specie. Se lo stato responsabile della violazione strutturale adotta le misure generali necessarie, la Corte cancella gli altri ricorsi relativi alla medesima questione, altrimenti ne riprende l'esame. PARTE SECONDA: Profili generali del procedimento penale 1. Procedimento e processo Il procedimento penale accerta: - Se una determinata persona ha commesso un reato: si verifica che il fatto commesso costituisca reato; - Quale sia la personalità dell'autore del reato: la sanzione panale infatti è proporzionata alla personalità dell'autore del fatto illecito, oltre che alla gravità del bene offeso. Diversamente, la sanzione civile è proporzionata al danno da risarcire e la sanzione amministrativa all'interesse pubblico leso; - Quali siano le sanzioni che devono essere applicate: la pena oltre ad avere funzione retributiva esperisce anche una funzione rieducativa, per tanto bisogna anche di volta in volta valutare quali misure alternative alla sanzione detentiva siano applicabili. => pesa il grado di risocializzazione manifestato dal condannato. Chiariamo ora il significato di alcune espressioni: Procedimento penale: serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una decisione penale (sentenza di condanna o di proscioglimento se si arriva fino alla fine; decreto di archiviazione se il procedimento si arresta prima che venga formulata un’imputazione), ciascuno dei quali, in quanto validamente compiuto, fa sorgere O Giudice di pace: giudice monocratico che svolge la funzione a tempo determinato. Si occupa per la maggior parte di reati che siano espressione di microconflittualità individuale => tenuità della sanzione e semplicità dell’accertamento. O Tribunale: oltre ad avere competenza residuale (competente a giudicare cosa non giudica corte d’assise e giudice di pace), ha competenza a giudicare reati previsti in norme di legge che presuppongono che il magistrato conosca materie tecniche o di una certa complessità. - Composizione collegiale: 3 giudici. Si occupa dei reati che prevedano una pena superiore nel massimo a dieci anni, ma inferiore a ventiquattro, purché non siano competenza della corte d’assise. Appartengono alla cognizione del tribunale collegiale quasi tutti i reati riconducibili all'associazione per delinquere, allo scambio elettorale politico mafioso, i delitti concernenti le armi, i reati in materia di aborto e l'usura. - Composizione monocratica: delitti di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, salvo che siano contestate le aggravanti disciplinate dall'art. 80 del dpr 309/1990 + reati puniti con pena definitica fino a dieci anni nel massimo, purchè non siano di competenza del giudice di pace = reati che presentano un notevole tasso di pericolosità sociale. Es: delitti contro l'incolumità pubblica, rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, adulterazione o contraffazione di cose in danno alla salute pubblica. Per i reati commessi da adulti, la competenza per materia è ripartita in prima battuta tra corte di assise e giudice di pace; il tribunale di regola ha competenza residuale. La competenza funzionale è la competenza a svolgere determinati procedimenti o particolari fasi o gradi di un procedimento o a compiere determinati atti. Esempio: nei procedimenti per reati di competenza della corte d'assise o del tribunale, gli atti giurisdizionali, che devono essere compiuti nella fase delle indagini preliminari, sono attribuiti alla competenza funzionale del gip presso il tribunale. Gip, gup, giudice per il dibattimento. d) La competenza per territorio La competenza per territorio è determinata dal luogo nel quale il reato è stato consumato. Si ha consumazione quando il reato è giunto al massimo grado di gravità, nel senso che in concreto sono presenti tutti gli elementi costitutivi della norma incriminatrice nella massima gravità. Si parla di celebrazione del processo nel “locus commissi delicti”. Ratio: assicurare un effettivo controllo sociale + rendere più agevole e rapida la raccolta delle prove + ridurre i disagi per le parti e per i testi + rispettare la tradizione tale per cui il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati. Ex. Art. 8, commi 2, 3 e 4, sono sancite alcune eccezioni alla regola: Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione. Se si tratta di reato permanente [158 c.p.], è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. Se si tratta di delitto tentato [56 c.p.], è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto. Art. 9 cpp: Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335. Art. 11 cpp: | procedimenti in cui unmagistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero 10 attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1. Ratio: assicurare l’imparzialità dell'organo giudicante. e) Competenza per connessione - riunione e separazione dei procedimenti Quando tra i reati vi è connessione, i relativi procedimenti sono tutti di competenza di un unico organo giurisdizionale. Vi è connessione in tre casi: 1) Ilreato è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; 2) Una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione o con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso; 3) Piùreati, commessi per eseguire o occultare gli altri. Regole in caso di connessione (artt. 15 e 16): - Incaso di connessione, tra i giudici competenti per materia, la corte d’assise prevale sul tribunale; - se più giudici sono egualmente competenti per materia, ed hanno una diversa competenza per territorio, prevale il giudice competente per il reato più grave; - in caso di pari gravità, prevale il giudice competente per il reato commesso per primo; - se tra i procedimenti connessi, alcuni appartengono al tribunale monocratico e altri al collegiale, tutti vengono attribuiti alla cognizione del tribunale collegiale. Deroghe alla connessione: gli imputati minorenni devono essere sempre e comunque giudicati dal tribunale per i minorenni. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni. Riunione dei procedimenti: di regola quando i procedimenti sono connessi, sono anche riuniti e dunque vengono trattati congiuntamente in un unico procedimento ad opera di un unico organo giudicante. Ratio: - economia di atti; es: un testimone che riferisce su più imputati è sottoposto a un unico esame; - maggiore chiarezza e completezza. NON è detto che in presenza di connessione i procedimenti siano riuniti; ciò che la legge impone è che vi sia un unico giudice competente per materia e territorio. REQUISITI necessari per la riunione: 1) i procedimenti devono essere pendenti nella stessa fase e nello stesso grado; 2) i procedimenti devono essere di competenza dello stesso giudice; 3) i procedimenti devono essere connessi oppure se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza (art. 371 comma 7, lett. b). 4) la riunione non deve determinare un ritardo nella definizione dei procedimenti. (In piccolo) Si ha separazione obbligatoria quando: - nel corso dell'udienza preliminare è possibile decidere subito la posizione di un imputato; - per un imputato si debba sospendere il procedimento; 11 -. un imputato non è comparso in dibattimento ed occorra rinnovare la citazione nei suoi confronti; -. uno o più difensori di imputati non sono comparsi in dibattimento per motivi legittimi; -. per un imputato l'istruzione dibattimentale è già stata conclusa, mentre per gli altri ha tempi ancora lunghi; - stiano per scadere i termini di custodia cautelare in relazione a reati di criminalità organizzata e ipotesi assimilate ed occorra definire con urgenza la fase o il grado per evitare la scarcerazione automatica. Anche in queste ipotesi, il giudice può ritenere la riunione necessaria => ordinanza solo quando siano state sentite le parti. Si ha separazione facoltativa quando su accordo delle parti, il giudice lo ritenga utile ai fini della speditezza del processo. î Art. 25 Cost: Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Da questo articolo si ricavano quattro sottoprincipi: 1) Inmateria di competenza vige una riserva assoluta di legge; 2) Lenorme che regolano la competenza non possono conferire un potere di scelta discrezionale; 3) Le norme concernenti la competenza possono essere applicate solo a fatti di reato che siano stati commessi dopo la loro entrata in vigore; 4) Naturalità: secondo i più il giudice naturale è colui che l'ordinamento considera più idoneo ad accertare il fatto di reato. Ne consegue che la sua identificazione non può prescindere dal collegamento con il luogo nel quale è stato commesso il reato. Abbiamo già visto come la naturalità può cedere di fronte ad interessi superiori (art. 111 Cost, art 11 cpp). 8) conflitti di giurisdizione e di competenza I conflitti di giurisdizione si verificano tra un giudice ordinario e un giudice speciale. I conflitti di competenza si verificano tra giudici ordinari. O Conflitto positivo: due o più giudici contemporaneamente prendono cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. O Conflitto negativo: due o più giudici contemporaneamente rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona, ritenendo la propria incompetenza. Ex art. 28, il conflitto può sorgere in ogni stato e grado del processo. Art. 30 cpp, proposizione del conflitto: Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori [31 c.p.p.]. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso [31 c.p.p.] La decisione della corte di cassazione è vincolante, salvo che risultino nuovi fatti che determinino la competenza di un giudice superiore. h) Ladichiarazione di incompetenza L'inosservanza delle disposizioni che regolano la competenza comporta che il giudice dichiari la propria incompetenza. Le prove acquisite restano efficaci, mentre le dichiarazioni, se ancora ripetibili, diventano utilizzabili in giudizio soltanto con il meccanismo delle contestazioni probatorie. Le misure cautelari conservano un'efficacia provvisoria: entro 20 giorni il giudice competente deve disporre, se lo ritiene necessario, una nuova misura cautelare. 12 richiesta [344 c.p.p.] o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere [343c.p.p.] non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice. Incompatibilità per ragioni di parentela: Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado. p) Astensione e ricusazione del giudice Rimedi che funzionano ex post e consentono di rimuovere un giudice, già designato in relazione ad un determinato procedimento, in presenza di situazioni che ne compromettono l’'imparzialità. Astensione: istituto tale per cui il magistrato deve essere sollevato dallo svolgere le sue funzioni di giudice quando non può essere imparziale. Art. 36, astensione: Il giudice ha l'obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto [307 c.p.] di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso [90c.p.p.] o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario; h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della Corte di appello; su quella del presidente della Corte di appello decide il presidente della corte di cassazione. Art. 37, ricusazione: Il giudice può essere ricusato dalle parti: a) nei casi previsti dall'articolo 36comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g); b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. Le circostanze che possono dare origine alla ricusazione sono tassative. Art. 40: Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione. Nel caso in cui concorrano una dichiarazione di ricusazione e una di astensione, l'accoglimento dell’astensione fa considerare come non proposta la ricusazione. q) La rimessione del processo 15 Se è pregiudicata l’imparzialità dell'intero ufficio giudicante territorialmente, a prescindere da situazioni che riguardino il singolo magistrato, la competenza viene spostata verso un altro organo giurisdizionale. Art. 45 cpp: In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali deve trattarsi di un’obiettiva situazione di fatto, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo es: giudici popolari o testimoni intimiditi da associazioni mafiose, ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica guerriglia urbana che si è manifestata in Italia tra gli anni 70 e gli anni 80 0 determinano motivi di legittimo sospetto =grave e oggettiva situazione locale idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, laddove per imparzialità si fa riferimento a un’imparzialità sostanziale e non astratta, la corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato [60-61 c.p.p.], rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11. Richiesta di rimessione, art. 46: La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale [122 c.p.p.]. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta. Effetti della richiesta, art. 47: In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'art. 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti. In caso di sospensione del processo si applicano l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304. La rimessione determina, pertanto, uno spostamento della sola competenza per territorio. Il giudice provvede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente alla rimessione quando è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è diventata impossibile la ripetizione. Laddove la cassazione rigetti o dichiari inammissibile la richiesta delle parti private, queste possono essere condannate al pagamento di una somma da 1k euro a 5k euro. r) Questioni pregiudi; La questione pregiudiziale è una questione che fa da antecedente logico-giuridico per pervenire alla decisione => per arrivare alla decisione sull’imputazione bisogna prima risolvere una controversia non appartenente alla diretta cognizione del giudice procedente. Es: per dichiarare la responsabilità dell'imputato per ricettazione, occorre accertare che la cosa acquistata sia oggetto di un furto. Il giudice penale ha il potere di risolvere ogni questione da cui dipenda la sua decisione, salvo che una norma di legge disponga diversamente = principio di autosufficienza della giu! ione penale. Il giudice penale risolve la questione in via incidentale: la pronuncia del giudice penale sulla questione pregiudiziale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo. 16 Nel risolvere la questione pregiudiziale, il giudice non è vincolato ai limiti di prova stabiliti dalle leggi civili => ratio: accorciare i tempi del procedimento. Eccezioni a questa regola: questioni pregiudiziali sullo stato di famiglia e cittadinanza, in presenza delle quali il giudice penale deve osservare i limiti della prova stabiliti dalle leggi civili. Per quanto riguarda le questioni pregiudiziali penali, il giudice penale gode di una totale autosufficienza. Es: l'eventuale sentenza irrevocabile sull’esistenza del furto non ha efficacia di giudicato nel processo per ricettazione, ma può essere utilizzata come prova documentale in presenza di riscontri e salvo prova contraria. A sua volta, la risoluzione della questione pregiudiziale sulla qualità di cosa rubata, quale antecedente logico, non vincola altro giudice. Eccezioni alla giurisdizione del giudice penale su controversie non direttamente attribuite alla propria cognizione: 1) Controversie circa la restituzione delle cose sequestrate o confiscate sono attribuite al giudice civile territorialmente competente; 2) Controversie sullo stato di famiglia o sulla cittadinanza: se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione [478, 479 c.p.p]; 3) Le questioni pregiudiziali relative a una controversia civile o amministrativa possono determinare la sospensione del processo penale laddove siano di particolare complessità e laddove il procedimento extra penale sia già in corso; 4) Le questioni relative alla compatibilità con la Cost devono essere sollevate innanzi alla Corte cost.; 5) Le questioni interpretative del diritto comunitario vanno deferite alla Corte di Giustizia. Il pm è quel complesso di uffici che rappresentano nel procedimento penale l'interesse generale dello Stato alla repressione dei reati. Non è un organo unitario, ma frazionato in tanti uffici che svolge le sue funzioni di regola soltanto davanti all'organo giudiziario presso cui è costituito. a) Funzioni del pm: 1) Veglia sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello stato, sulle persone giuridiche e sugli incapaci; 2) Promuovela repressione dei reati = svolge le indagini per decidere tra rinvio a giudizio e archiviazione; 3) Esercita l’azione penale quando non richieda l'archiviazione, Art. 112 Cost; 4) Fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. Art. 112 Cost: il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l’azione penale quando viene a conoscenza di fatti «qualificabili come reato». È la PARTE PUBBLICA. Ricordiamo che il pm fa parte della magistratura, ordine autonomo e indipendente. IL PM È INDIPENDENTE DA QUALSIASI POTERE, tanto meno dal potere esecutivo (non dipende dal ministero della giustizia!). Il ministero però ha potere di vigilanza sull'operato dei giudici (il ministero può ordinare un'ispezione per esempio). b) Irapporti con il potere politico Regimi totalitaristi: pm espressione del potere politico, dunque del re, del dittatore, del partito unico. Regimi garantisti: pm come rappresentante della società (molti stati USA), o come rappresentante del potere esecutivo (Francia consolare e imperiale) o come rappresentante della legge (Italia). c) Irapporti all’interno dell'ufficio Il pm si distingue dal giudice anche perché è collocato in un ufficio che dipende da un capo, sia pure soltanto per gli aspetti organizzativi della sua attività. 17 La struttura tradizionale degli uffici del pubblico ministero provocava difficoltà agli inquirenti che conducevano indagini sui delitti di criminalità organizzata mafiosa => necessario far ricorso al coordinamento tra gli uffici del pm impegnati in indagini collegate. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate: a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12; b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza; c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte. In queste ipotesi, gli uffici hanno l'obbligo di coordinarsi: devono scambiarsi gli atti e le informazioni e devono comunicarsi reciprocamente le direttive impartite alla polizia giudiziaria. La violazione dell'obbligo di coordinamento nelle ipotesi di indagini per delitti di criminalità organizzata mafiosa e non mafiosa è sanzionata con l’avocazione. Per delitti di criminalità organizzata mafiosa e assimilati, delitti con finalità di terrorismo, delitti in materia di pedopornografia, reati informatici, di intercettazione abusiva, la procura distrettuale svolge le indagini preliminari ed esercita le funzioni di accusa pubblica nell'udienza preliminare e nel dibattimento entro l'ambito territoriale del distretto di corte d'appello. Ragionamento retrostante: ridurre il numero di procure legittimate a svolgere indagini in materia di ass. a delinquere mafiosa per procedimenti più snelli e che riescano a cogliere il quadro generale. All’interno della procura distrettuale è costituita una direzione distrettuale antimafia (DDA), gruppo di magistrati che si occupano esclusivamente dei procedimenti attinenti alla criminalità organizzata mafiosa. => obbligo di coordinarsi tra loro. Procura nazionale antimafia e antiterrorismo: ufficio con sede a Roma. A capo vi è il procuratore nazionale, nominato dal CSM in seguito ad accordo con il ministro della Giustizia. Funzioni: - Compiti di controllo che gli permettono di verificare se sia effettivo il coordinamento tra i singoli uffici del pubblico ministero che stanno compiendo indagini per i delitti di criminalità organizzata mafiosa e terroristica; - Poteri di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali e di controllo sull'attività degli organi centralizzati di pg; È sotto la sorveglianza del proc gen presso la corte di cassazione e del CSM. È un soggetto del processo, disciplina ex art 55 ss. C.p.p. Art 109 Cost: PM dispone direttamente della polizia giudiziaria che lo coadiuva nello svolgimento delle indagini > titolare di funzioni autonome e complementari rispetto a quelle di PM preordinate al promovimento di azione penale. Non è un corpo a sé di polizia, ma è una funzione attributiva ad appartenenti alle forze dell'ordine: art 55: soggetti investiti di questa funzione devono prendere notizia di reati ecc. anche di propria iniziativa. > discrimine è notizia di reato. Distinzione: - Polizia giudiziaria: svolge attività che presuppongono indizi relativi alla commissione di un reato e si collocano a partire dal momento di acquisizione, anche di propria iniziativa, della notizia di reato; - Polizia di sicurezza: interviene ante delictum (attività di prevenzione) allo scopo di assicurare l'ordine pubblico e prevenire la commissione d'’illeciti penali e amministrativi (la direzione spetta al Prefetto o al Questore a livello locale). Differenza: una si occupa della repressione dei reati, l’altra della prevenzione degli stessi. 20 La distinzione ha finalità garantistiche: quando svolge la funzione di prevenire i reati, la polizia di regola non gode di poteri coercitivi; viceversa, quando giunge la notizia che è stato commesso un reato, viene esercitata la funzione di pg con l’uso dei poteri coercitivi. Es: pattuglia svolge la funzione di polizia di sicurezza; quando scorge uno scippatore in azione opera in funzione di Pg. La pg è soggetta a una duplice dipendenza: 1) Dal punto di vista organico dipende dal potere esecutivo: per le promozioni e la carriera il singolo ufficiale dipende dal corpo di appartenenza e dal ministro presso cui è incardinato il corpo medesimo; 2) Dal punto di vista funzionale dipende dall’autorità giudiziaria: le sue funzioni sono svolte sotto la direzione del pme sotto la sorveglianza del procuratore generale presso la corte d'appello. Vi è il pericolo che le direttive dell'autorità giudiziaria siano ostacolate da direttive in senso contrario provenienti dagli organi del potere esecutivo. Per evitare ciò, sono previsti vari strumenti che rafforzano la direzione funzionale spettante all'autorità giudiziaria. Il codice distingue tre strutture che svolgono funzioni di pg; esse si caratterizzano per il diverso grado di dipendenza funzionale dall'autorità giudiziari 1) Sezioni di polizia giudiziaria: maggior grado di dipendenza. Sono organi costituiti presso gli uffici del pm formati da ufficiali e agenti della polizia di stato, dei carabinieri e della guardia di finanza. Svolgono esclusivamente funzioni di PG sotto la dipendenza del procuratore della Repubblica. Il pm dispone direttamente del personale della sezione: incarica delle indagini un ufficiale di pg con possibilità di delega ad altri uffici di polizia. 2) Servizi di pg: sono costituiti presso i corpi di appartenenza. Si considerano tali tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni di Pg. Minor grado di dipendenza: il pm dà un incarico non personalmente ad un ufficiale di pg, bensì impersonalmente all'ufficio. 3). Altri uffici di pg: coloro che non sono compresi nelle sezioni o nei servizi, in attuazione del principio secondo il quale “gli ufficiali e gli agenti di pg sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati” dall'autorità giudiziaria. Potere disciplinare: è azionabile dal procuratore generale presso la corte d'appello. La decisione spetta ad un organo composto da due giudici e da un ufficiale di pg. FUNZIONI: ex art. 55 c.p. i formativa: prendere notizia dei reati, anche di propria iniziativa - Eunzione assicurativa: impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale - Funzione investigativa: ricercare gli autori dei reati e svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria Si aggiungono attribuzioni eventuali di carattere coadiutorio (es. assistere agli atti del PM curandone la documentazione o eseguire le notificazioni) Alcune norme importanti (PM + polizia giudiziaria): art. 330 c.p.p.: PM e POL. GIUD. ricevono o prendono notizia dei reati di propria iniziativa. art. 326 c.p.p.: PM e POL. GIUD svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell’azione penale art. 348 c.p.p. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole c) Ufficiali e agenti di pg - Pgcon competenza generale (es. dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti capo appartenenti alla Polizia di Stato, ufficiali superiori e inferiori e sottoufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza ai quali l’ord. riconosce tale qualità, sovrintendenti e ispettori della polizia penitenziaria, il Sindaco in alcuni casi) - Pgcon competenza limitata: per godere di tale qualifica, è sufficiente che una legge o un regolamento attribuisca le funzioni di pg ad una determinata persona. 21 a) Distinzione tra imputato e indagato Quando si sporge denuncia, molto spesso non si riesce a indicare il responsabile del fatto => denuncia contro ignoti. Svolte le indagini, può essere che il quadro si faccia più chiaro: a quel punto insieme all'indicazione della denuncia viene iscritto anche il nome del soggetto al quale il reato è attribuito. Il soggetto sottoposto a indagini preliminari è l’indagato. L'imputato è la persona alla quale è attribuito il reato nell’imputazione formulata dal pm con la richiesta di rinvio a giudizio o con un atto simile per il procedimento speciale. Art. 60 cpp: Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo. Perchè sussiste questa differenziazione? Perché il pm può prendere -ed è bene che prenda- una posizione definitiva solo quando siano terminate le indagini preliminari e vi sia una consistente base probatoria e perché il codice tende ad usare un termine il più neutro possibile (persona sottoposta a indagini preliminari =indagato). Il codice distingue tra imputato e indagato a fini prevalentemente garantistici. b) L’interrogatorio Art. 64: La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare [284, 285, 286 c.p.p.] o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio [294, 375, 388, 391c.p.p.], salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze [188, 474 c.p.p., 22 disp. att.]. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; ha l'obbligo di rispondere secondo verità circa la sua identità personale. c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197e le garanzie di cui all'articolo 197 bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone Art. 65: L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale [136, 480 c.p.p.]. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona. L'indagato può tacere o può rispondere. Egli non ha l'obbligo penalmente sanzionato di dire la verità, ma il difensore consiglia solitamente di tacere piuttosto che mentire, per evitare di non essere presi poi sul serio. L'obbligo non è penalmente punito in quanto: il delitto di falsa testimonianza e di false informazioni al pm riguardano solo il testimone + vige la causa di non punibilità ex art. 384, tale per cui la punibilità viene meno se si 22 Il difensore è una persona che ha particolare competenza tecnico-giuridica. La rappresentanza tecnica è il potere conferito al difensore di compiere atti processuali per conto/nell’interesse del cliente = compiere per conto del cliente tutti gli atti che il codice riferisce a quella parte, a condizione che la legge non li riservi alla parte. La rappresentanza tecnica è conferita mediante una procura ad litem: la dichiarazione può essere resa oralmente o per atto scritto. Quando è necessario compiere un atto personale e il soggetto non può essere presente, è richiesto il conferimento di rappresentanza volontaria al difensore o ad altra persona di fiducia => atto in nome del rappresentato. La procura speciale deve essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Vi sono atti personalissimi per i quali non vi può essere rappresentanza volontaria (rendere interrogatorio). Il rapporto cliente-difensore ha natura fiduciaria: il difensore può rifiutare la nomina + una volta accettato il mandato, può anche rinunciare allo stesso (la rinuncia ha effetto solo quando la parte risulti assistita da un nuovo difensore, trascorso il termine concesso a quest'ultimo non inferiore a sette giorni). Il rapporto assume la forma dell'assistenza: l'imputato può sempre compiere personalmente gli atti che non siano per legge riservati al difensore = la difesa tecnica non può escludere quel tipo di autodifesa che spetta all’imputato. Il diritto di autodifesa prevale su quello alla difesa tecnica: l'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione allo stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice. Il difensore deve rispettare il dovere di correttezza, ma non ha l’obbligo di ricercare e introdurre nel processo gli elementi sfavorevoli alla parte assistita (persegue un interesse PRIVATO, non pubblico come il pm). b) Difensore di fiducia e difensore d'ufficio Art. 96 cpp: L'imputato [61 c.p.p.] ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata [307, 384 c.p.p.], arrestata [380, 381 c. ] o in custodia cautelare [284, 285, 286 c.p.p.], finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2. Il difensore d'ufficio, art. 97: L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio. Principio della necessità e irrinunciabilità della difesa tecnica in favore dell'imputato. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. | Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. 25 La difesa d'ufficio non ha funzione di assistenza sociale, ma di attuare il contradditorio in un processo basato sul principio dialettico => minimo di eguaglianza delle armi. L'imputato ha piena libertà di scelta della linea difensiva. Il difensore ha diritto ad essere retribuito e ha diritto a nominare un sostituto nelle forme dell'art. 96 comma 2. Il potere di sostituzione del difensore incontra limitazioni tutte le volte cui debbano essere compiuti atti per i quali è necessaria la procura (salvo che x facoltà sia stata espressamente conferita nella procura/ danneggiato sia presente all'udienza di costituzione). c) Il difensore della persona offesa L'offeso può nominare il difensore nelle medesime forme semplificate che sono previste per il difensore dell'imputato. Art. 90: La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge [101, 341, 360, 369, 394, 398, 401, 408, 409, 410, 413, 419, 428 , 429, 456, 572 c.p.p.], in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie [121, 123, 367 c.p.p.] e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova. L'offeso, a differenza dell'imputato, non può togliere effetto ad un atto proprio del difensore; l’unico modo che ha per evitare una difesa tecnica è revocare la nomina del difensore e nominarne un altro. d) Difensore delle parti private diverse dall’imputato Art. 100: La parte civile [74-82 c.p.p.], il responsabile civile [83-88c.p.p.] e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89c.p.p.] stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale [122 c.p.p.] conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile [78 c.p.p.], del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione [84c.p.p.] o di intervento [85 c.p.p.] del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere. Per far sì che il difensore possa compiere atti che incidono sulla situazione giuridica sostanziale del rappresentato e agire in nome, oltre che per conto, dello stesso, è necessaria un'ulteriore procura speciale => si parla in questo caso di rappresentanza volontaria. e) Il patrocinio per i non abbienti La |. 217/1990 ha istituito il patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone con reddito annuo non superiore a 11746,68 euro. La difesa viene garantita sia per delitti sia per contravvenzioni, sia per l’azione risarcitoria per i danni derivanti dai medesimi delitti. Il non abbiente nomina un difensore che sia ricompreso in appositi registri. Il rapporto tra difensore e cliente è di tipo privato, anche se l’onorario è pagato dallo Stato. Al difensore il giudice applica le tariffe professionali in modo che non siano superati i “valori medi”. La legge consente che l'assistito nomini un consulente tecnico anche fuori dei casi di perizia + il difensore può nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato. 26 Oltre ai non abbienti, si è deciso di pagare il patrocinio anche a persone meritevoli di tutela: a) Persone offese dai reati di violenza familiare o di genere; b) Orfani di crimini domestici; c) Persona che è stata prosciolta dall’imputazione di omicidio verificatosi in presenza di legittima difesa domiciliare. f) L’incompatibilità del difensore Art. 106: Salva la disposizione del comma 4 bis la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. incompatibile= vi è un nesso di interdipendenza in base al quale un imputato ha interesse a sostenere una tesi difensiva sfavorevole ad un altro imputato. L'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla. Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 97. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 120 collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3e 4. Ratio: evitare che il difensore si renda veicolo di uno scambio di informazioni tra imputati che hanno reso dichiarazioni sul fatto altrui e in tal modo possa indurli a confermare rispettive dichiarazioni. L'incompatibilità, ex art. 107, può essere eliminata con rinuncia o con revoca. ifiuto della difesa 8) L'abbandono e il Art. 105: Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio [97]. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice. Da questa disposizione si evince l'indipendenza dell’ordine forense rispetto all'ordine giudiziario. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio 0, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e di probità nonché del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato [74ss.], della persona offesa [90-95], degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza. h) Le garanzie per il libero esercizio dell’attività difensiva Il legislatore si è mosso per assicurare al difensore di svolgere la sua attività senza condizionamenti. Tra le garanzie che sono state istituite vi è quella del segreto professionale, che fa sì che i difensori non possano essere “obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero”. Ex art. 24 Cost sappiamo che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento => fondamentale garantire la libertà nella predisposizione delle garanzie difensive. Art. 103, garanzie di libertà del difensore: Le ispezioni [244 c.p.p.] e le perquisizioni [247 c.p.p.] negli uffici dei difensori sono consentite solo: a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati [60, 61c. ], limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate. 27 Art. 78 cpp: La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo [66 c.p.p.]; c) ilnome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura [100 c.p.p.]; d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda [163 n. 4 c.p.c.]; e) la sottoscrizione del difensore. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione [85 c.p.p.]. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile. Termine per la costituzione di parte civile, art. 79: La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare [416 c.p.p.] e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 [441]. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza [173 c.p.p.]. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti [220 c.p.p. ss.] o consulenti tecnici. NB: la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo => la parte civile non ha necessità di rinnovare la costituzione nelle successive fasi o nei successivi gradi del processo, finché la sentenza non sia diventata irrevocabile. Se non esistono i presupposti sostanziali o i requisiti formali per la costituzione di parte civile, il giudice, con ordinanza, ne dispone l'esclusione su richiesta motivata del pm, dell'imputato o del responsabile civile ovvero d'ufficio. L'ordinanza di esclusione non è impugnabile. Revoca ex art. 82. Oltre a costituirsi parte civile, il danneggiato può: - Esercitare l’azione di danno davanti a un giudice civile: ha il vantaggio che un'eventuale assoluzione in sede penale non vincola il giudice civile e non gli impedisce di condannare l'imputato al risarcimento del danno. - Restare inerte ed esercitare l’azione in nessuna delle due sedi: si corre il rischio che il giudice penale assolva l'imputato con una formula ampia. In conclusione, l'orientamento prevalente vuole che: processo penale e processo civile, in tema di danno derivante da reato, si svolgano separatamente. c) Offeso e danneggiato nel codice del 1988 Alla persona offesa, il codice ha riconosciuto un ruolo meramente penalistico (interesse ad ottenere soltanto la condanna del responsabile del reato); al danneggiato che si sia costituito parte civile, il codice ha voluto riconoscere un ruolo meramente “civilistico”, e cioè ha inteso tutelarne soltanto l'interesse ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal reato. Ratio: si vuole che i due processi si svolgano separatamente, per evitare che il problema del risarcimento del danno condizioni l'accertamento della responsabilità penale e per non alterare l'equilibrio delle parti nel processo, ove il ruolo dell'accusa è già assunto dal pm. 30 Al tempo stesso, per ragioni di equità, il codice del 1988 ha conservato l'istituto della parte civile poiché esso assicura al danneggiato dal reato una spesa contenuta nell'esercizio dei suoi diritti. 8. ALTRI SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE a) Gli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato Soggetto che si può qualificare come “persona offesa di creazione politica”. Art. 91: Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge =PRIMO REQUISITO, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato =SECONDO REQUISITO: l'ente deve essere rappresentativo, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà [505, 511, 572 c.p.p.] attribuiti alla persona offesa dal reato. Oltre ai due requisiti (+ no scopo di lucro nell’incipit) in articolo, ve n'è un altro ex art. 92: è necessario il consenso della persona offesa dal reato, se tale persona è identificabile. Ella può prestare consenso a non più di un ente + può revocarlo però poi non può più esprimerlo nei confronti di nessuno. Esempio: Consob oppure associazioni che tutelano gli animali e sono individuate con decreto ministeriale. L'ente è un soggetto del procedimento e non una parte. Si colloca come accusatore a fianco del pm senza poter esercitare né l’azione penale, né l’azione civile di danno. Art. 505 cpp: Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell'articolo 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti [220 ss.], ai consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili all'accertamento dei fatti. b) Il responsabile civile Il responsabile civile è il soggetto obbligato a risarcire il danno causato dall'autore del reato => egli NON ha partecipato al compimento dell'illecito. Può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile o può intervenire volontariamente quando vi è stata costituzione di parte civile. Interviene volontariamente per chiedere l'ammissione di prove che lo liberino da responsabilità o per dimostrare l'innocenza dell'imputato. Se il danneggiato esercita nel processo penale l’azione civile risarcitoria contro l'imputato, egli può anche scegliere di chiedere la condanna del responsabile civile; in tal caso deve domandare al giudice di essere autorizzato a citare il responsabile civile al più tardi per il dibattimento. Parte eventuale: bisogna che il danneggiato si sia costituito parte civile e che il responsabile civile sia stato citato o sia intervenuto volontariamente. La citazione del responsabile civile e l'intervento volontario del medesimo perdono efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della medesima. c) La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria Parte eventuale: è citata a richiesta del pm o dell'imputato. La responsabi i attiva quando l’autore del reato, che sia stato condannato e sottoposto a esecuzione per una pena pecuniaria, sia insolvibile. Art. 196 cp: Nei reati commessi da chi è soggetto alla altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente. 31 Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136 (=conversione della pena). Art. 197 cp: Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136. La responsabilità, dunque, è civile, ma la fonte è la condanna penale alla multa o all’ammenda. d) Gli enti responsabili in via amministrativa per i reati commessi da loro rappresentanti o dirigenti Responsabilità attribuita alle persone giuridiche ed alle società e associazioni in relazione ai reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente medesimo o che ne assumono, anche di fatto, la gestione e il controllo; o ancora, da persone in posizione subordinata in caso di omesso controllo da parte dei soggetti in posizione apicale. Si tratta di reati espressamente elencati dalla legge. O CAPII:GLI ATTI 1. Gli atti del procedimento penale a) Considerazioni generali Trattati nel libro secondo del codice. Def: atto che è compiuto da uno dei soggetti del procedimento e che è finalizzato alla pronuncia di un provvedimento penale. Viene inteso sia come attività, sia, nella prassi, come risultato permanente dell'attività. Si fa riferimento sia agli atti delle indagini preliminari, sia agli atti dell'udienza preliminare e del giudizio. Il primo atto del procedimento penale è quello che segue la ricezione della notizia di reato da parte della pg o del pm. Distinguiamo: - Atti a forma vincolata: sono quegli atti che devono rispettare i modelli legali previsti dal codice. Gli atti più importanti del procedimento hanno forma vincolata. Per citarne uno, art. 125 comma 1: “la legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto”. - Atti a forma libera: quando il codice non impone una forma vincolata, l’atto ha una forma libera. Es, ex art. 471: sono dati oralmente e senza formalità i provvedimenti relativi all'accesso del pubblico all’udienza dibattimentale. La lingua degli atti, art. 109 cpp: Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua [Cost. 6] e il relativo verbale [134 ss.] è redatto anche in tale lingua [64, 65, 208, 294, 350, 351, 388, 421, 422]. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità [177-186]. Sottoscrizione degli atti, art. 110: Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto [137, 142, 168, 171, 333], se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura. 32 Art. 132: L'accompagnamento coattivo [376, 399, 490] è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore L’accompagnamento concerne il procedimento per qualsiasi reato, ma non per questo può diventare una misura cautelare camuffata: - L'accompagnamento adempie allo scopo di condurre una persona davanti al giudice per prendere possibile l'acquisizione di un contenuto probatorio; - La misura cautelare tende a far fronte al pericolo di inquinamento della prova, al pericolo di fuga o di reiterazione del reato. Art. 133: Se il testimone [194], il perito [221], la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall’imputato, il consulente tecnico[225, 233], l'interprete [143] o il custode di cose sequestrate [259], regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132. c) Gliatti delle parti Nel libro secondo vengono enunciati solo due modelli generali di atti delle parti, richieste e memorie, mentre dal libro quinto in avanti ne compaiono molti altri (conclusioni, consenso, accettazione, rinuncia, revoca, impugnazione). - Richieste: ogni tipo di domanda che le parti rivolgono al giudice al fine di ottenere una decisione. Es: richiesta di procedere a incidente probatorio. Il giudice deve provvedere senza ritardo, entro 15 giorni; se non adempie, la parte può presentare formale istanza e a questo punto il giudice deve decidere entro 30 giorni; se ancora non lo fa, vi possono essere gli estremi del diniego di Giustizia, fonte di responsabilità civile. - Memorie: ha un contenuto argomentativo teso ad illustrare questioni in fatto o in diritto. Es: memorie che la persona offesa può presentare in ogni stato e grado del procedimento. d) Il procedimento in camera di consiglio NB: l’espressione “camera di consiglio” può assumere due eccezioni diverse: - Luogo in cui il giudice si ritira per formare il proprio convincimento sulla singola questione da decidere - Modalità di svolgimento di un'attività giurisdizionale alla quale le parti e le altre persone interessate hanno diritto di partecipare. Ci occupiamo di questa accezione. Art. 127 cpp: Quando si deve procedere in camera di consiglio il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato [148 ss.] almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie [121, 123] in cancelleria. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta [123], deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. si parla di contradditorio eventuale perché la partecipazione delle parti, degli interessati e dei loro difensori è facoltativa. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato [485] o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità [178]. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione [606]. 35 Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato [588]. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2 [134 3, 420 5] La procedura in camera di consiglio non viene osservata quando il giudice emette un provvedimento senza formalità, de plano. e) La documentazione degli atti Gli atti del procedimento penale devono essere documentati perchè se ne possa conservare traccia. Il codice prevede che a tale documentazione si provveda mediante verbale, che viene redatto dall’ausiliario che assiste il giudice o il pm. Contenuto del verbale, art. 136: Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario [126] ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione [499, 501]. Il verbale non è esso stesso fonte di prova: ha la funzione di documentare gli atti e attestare quello che è avvenuto in presenza dell’ausiliario. Il giudice, quindi, è libero di valutare il significato probatorio del contenuto del verbale e chiedersi se le dichiarazioni sono vere o false e se il pubblico ufficiale ha fatto una descrizione corretta. Modalità: - verbale in forma integrale: con la stenotipia, con altro strumento meccanico o con scrittura manuale; - verbale in forma riassuntiva con riproduzione fonografica: il giudice deve verificare che la parte essenziale delle dichiarazioni sia riprodotta in modo genuino; - verbale in forma riassuntiva senza riproduzione fonografica: quando vi sia una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici o anche quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza; - riproduzione audiovisiva: 5 discrezionale quando l'autorità ritiene insufficienti le modalità di documentazione ordinarie sopra precisate e ritiene indispensabile la riproduzione audiovisiva; 9 consentita quando si tratta di dichiarazioni rese dalla persona in condizioni di particolare vulnerabilità; 5 obbligatoria, in alternativa alla riproduzione soltanto fonografica, quando al di fuori dell'udienza si deve svolgere l'interrogatorio di una persona detenuta. f) Lanotificazione È lo strumento previsto dalla legge per rendere noto al destinatario un atto o un'attività del procedimento. È eseguita di regola attraverso la consegna al destinatario della copia dell'atto stesso. Può trattarsi di un atto del procedimento o l'avviso di un'attività già compiuta o da compiere. Art. 148: Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. È un ausiliario del giudice. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale. 36 L'atto è notificato per intero [171], salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto‘. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione [ 151]. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie. Una volta adempiute queste formalità, scatta la presunzione legale di avvenuta conoscenza. Relazione di notificazione, art. 168: Salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione [171 lett. c]. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione. Soggetti legittimate a disporle: O Notificazioni disposte dal giudice: di regola se ne occupa l'ufficiale giudiziario o talvolta la polizia penitenziaria. In caso di urgenza possono avvenire al telefono + sono possibili forme atipiche di notificazione alle persone diverse dall’imputato. O Notificazioni disposte dal pm: si ricorre anche in questo caso all'ufficiale giudiziario o alla polizia giudiziaria. Forme equipollenti a quella ordinaria: consegna di copia dell'atto da parte della segreteria e la lettura di provvedimenti e avvisi in presenza di interessati. O Notificazioni chieste dalle parti private: possono rivolgersi all'ufficiale giudiziario oppure far inviare una copia dell'atto dal difensore mediante raccomandata con avviso di ricevimento. | destinatari: O PM, art. 153 cpp: Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta. O Difensore: possono avvenire nel modo ordinario. Concessa forma ordinaria se disposta dal giudice o dal pm; O Imputato detenuto: consegnata nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. Se questa si rifiuta di riceverla, viene consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. O Imputato non detenuto: viene richiesto all’imputato di procedere con la dichiarazione e l'elezione del domicilio. Dichiarazione del domicilio= imputato deve dichiarare il luogo in cui gli atti devono essergli notificati; elezione del domicilio= indicazione di un domiciliatario, differente dall’imputato, che riceve copia dell’atto da notificare => consegnato l’atto al domiciliatario, si ritiene che questo sia conosciuto dall’imputato. Prima notificazione all’imputato non detenuto, art. 157 cpp: Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non 37 ® Atto invalido: le cause di invalidità sono quattro e operano tassativamente: inammissibilità, decadenza, nullità e inutilizzabilità. Inammi à Impedisce al giudice di esaminare nel merito una richiesta avanzata da una parte effettiva o potenziale del procedimento, quando la richiesta non ha i requisiti stabiliti dalla legge a pena di inammissibilità. Viene rilevata dal giudice su eccezione di parte o anche d'ufficio e quando ciò accade il giudice dichiara l’inammissibilità della domanda e non decide sul merito della stessa. Il giudice può dichiarare la domanda inammissibile fino a che la domanda non diventi irrevocabili, salvo che non sia previsto espressamente un termine anteriore. Decadenza perdita del potere di porre in essere un atto a causa del mancato compimento dello stesso entro un termine perentorio. L'atto eventualmente compiuto oltre il termine è invalido. Dal punto di vista soggettivo, si perde il potere di compiere un atto valido; dal punto di vista oggettivo, l'atto sarà dichiarato inammissibile e non potrà essere valutato. | termini possono essere: O Perentori: prescrivono il compimento di un atto entro e non oltre un determinato periodo di tempo; se tale periodo viene superato, il soggetto decade dal potere di compierlo validamente. Data la gravità delle conseguenze, i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge. Non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti. O Ordinatori: dal superamento della loro scadenza non deriva alcuna conseguenza processuale. L'atto è validamente compiuto anche se realizzato dopo il decorso del termine, ma il soggetto potrebbe avere conseguenze disciplinari se il superamento del termine non ha valida giustificazione. E ancora, i termini possono essere: O Dilatori: fanno sì che un atto non si possa compiere prima del loro decorso. Ratio: garantire che il/i soggetto/i processuale/i abbia il tempo necessario per prepararsi al compimento di un determinato atto. Es: art. 429 comma 3. O Acceleratori: fanno sì che un atto non si possa compiere dopo il loro decorso. Ratio: procedimento celere => ragionevole durata del processo. Il termine dilatorio o acceleratorio può essere definito perentorio; in mancanza di una speci genere, il termine si deve ritenere ordinatorio. icazione di tal A proposito di decadenza, non possiamo non citare la restituzione nel termine. La restituzione nel termine è un rimedio di carattere eccezionale, destinato a riassegnare alle parti la possibilità di esercitare un potere che si era estinto per l'inutile decorso di un termine processuale previsto a pena di decadenza. Art. 175 cpp: Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore [670]. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. in questo caso si parla di restituzione în ter tipo generale. Si tratta di eventi naturali o fatti umani che concretano un impedimento non vincibile. L'onere della prova incombe su colui che chiede il beneficio. L'imputato condannato con decreto penale il procedimento per decreto è un rito speciale previsto allo scopo di evitare la fase dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. Rimedio speciale. Per far sì che il decreto penale sia aggredibile con la restituzione del termine, il decreto deve avere il carattere dell’irrevocabilità. Per essere irrevocabile, il titolo esecutivo deve essersi formato validamente. Ciò che l'imputato ottiene dalla decisione, che concede la restituzione, è la possibilità di presentare opposizione contro il decreto penale di condanna; pertanto, in tale sede egli ha l'onere di esercitare i propri diritti. Il decreto non è annullato bensì ne viene eliminato il carattere di irrevocabilità. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento. 40 Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Eccezioni a quanto appena detto: Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari [328]. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione [585] può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione = può essere impugnata solo insieme alla sentenza che viene emessa nel relativo procedimento. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione [606]. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine [670]. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione. Il giudice nel decidere se concederla o meno provvede “de plano”, cioè senza contraddittorio. Nullità Causa di invalidità che colpisce un atto del procedimento che è stato compiuto senza l'osservanza di quelle disposizioni che sono imposte dalla legge appunto a pena di “nullità”. Siamo in regime di tassatività, dunque è esclusa la nullità per analogia => art. 177 cpp “l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge”. In base alla modalità di previsione dell’inosservanza, distinguiamo tra: © Nullità speciali: previste per una determinata inosservanza precisata nella species. Es: art. 109 comma 3. O Nullità generali: previste per ampie categorie di inosservanze, sono indicate nell’art. 178: È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti: a) le condizioni di capacità del giudice [33] e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario; b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento; c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante. In base al regime giuridico, distinguiamo tra: O Nullità assoluta: riguarda i soggetti necessari del procedimento. Ex art. 179 cpp: Sono insanabili si possono ritenere sanate soltanto dalla irrevocabilità della sentenza e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a) =condizioni di capacità del giudice = capacità generica all'esercizio della funzione (es: non avere laurea in giuri - non si fa riferimento alle disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni) + numero dei giudici, quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale = mancato promovimento dell’azione penale/ invalido promovimento dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato necessari sia il decreto di citazione a giudizio o la sua comunicazione all’imputato mediante notificazione 0 dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza è obbligatoria nelle udienze dibattimentali e nelle altre occasioni nelle quali è prescritta espressamente (ud. Preliminare, interrogatorio di garanzia, ecc...) [485]. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge [525]. O Nullità intermedia: nullità generali, art. 178 cpp, che non sono comprese dall'art. 179 cpp. Ex art. 180: Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado [525 ss., 567] ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. 41 Vi rientrano: le inosservanze delle disposizioni attinenti alla partecipazione del pm al procedimento (lett b, art. 178), l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante (lett c). nel concetto di “intervento” è ricompresa la difesa personale: dà luogo a nullità intermedia l'aver omesso la informazione di garanzia nei confronti dell'indagato. © Nullità relative: inosservanze che costituiscono nullità speciale e che non sono previste tra quelle assolute ed intermedie. Ex art. 181: Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte parte interessata. Il giudice NON può rilevarle d'ufficio. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari[326-415] e quelli compiuti nell'incidente probatorio [392] e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare [416] devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio [429] ovvero gli atti preliminari al dibattimento [465- 469] devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere [425], devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza. Limiti di deducibilità: istituti che, come ambito di applicabilità, hanno le nullità intermedie e relative. Danno luogo a un difetto di legittimazione della parte di modo che quest’ultima trova un ostacolo ad eccepire la nullità. Ex art. 182: Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4. 1 termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza [173]. Le sanatorie: fatti giuridici ulteriori e successivi rispetto all'atto viziato, che affiancati a quest’ultimo lo rendono equivalente all'atto valido. Possono essere: - Generali, art. 183: Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate: a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto; b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato. => possono essere applicate alle nullità di tipo intermedio o relativo; non si applicano a quelle assolute. - Speciali, art. 184: La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire. La comparizione deve essere personale e volontaria, ma non occorre che sia accompagnata dalla consapevolezza del vizio che si è verificato. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429. Estensione della nullità, art. 185 cpp: La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. Occorre che l’atto nullo sia una condizione necessaria del valido compimento dell’atto successivo. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito [604]. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove. Il termine indica sia il vizio da cui può essere affetto un atto, sia il regime giuridico al quale l'atto viziato è sottoposto. Ha la caratteristica di colpire non l’atto in sé, bensì il suo valore probatorio. 42 3. Il ragionamento inferenziale: prova e indizio Il termine “prova” può essere riferito a: - Fonte di prova: persone, cose e luoghi dai quali si può trarre un elemento di prova. -. Mezzo di prova: strumento con il quale si acquisisce al processo un elemento che serve per la decisione. Es: testimonianza. - Elemento di prova: informazione che si ricava dalla fonte di prova, quando ancora non è stata valutata dal giudice. Questi valuta la credibilità della fonte e l'attendibilità dell'elemento ottenuto, ricavandone un risultato probatorio. -. Risultato probatorio: elemento di prova valutato dal giudice in base ai criteri della credibilità e della attendibilità. Mediante i risultati dei mezzi di prova assunti, il giudice ricostruisce il fatto storico di reato. Ragionamento inferenziale: viene definito tale poiché da un fatto di oggi ricava l'esistenza di un fatto passato. Il fatto storico di reato è un fatto non ripetibile che può essere conosciuto soltanto attraverso le tracce che ha lasciato nel mondo reale o nella memoria degli uomini. Da tali tracce il giudice ricava l’esistenza del fatto passato. Strumenti: prove. Art. 187 cpp, oggetto di prova: Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza‘. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali. Se vi è costituzione di parte civile [Z6], sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato [185 c.p.]. Distinguiamo tra: - Prova rappresentativa: ragionamento che dal fatto noto (testimonianza) ricava, per rappresentazione, l'esistenza del fatto da provare. Es: tizio dice di aver visto caio sparare => fatto noto: dichiarazione di Tizio; il fatto storico è ricavabile in via diretta dalla dichiarazione perché è rappresentato dalle parole pronunciate dal testimone, di cui va valutata l'affidabilità. Alla base vi è una valutazione razionale di credibilità e di attendibilità, che solitamente avviene attraverso l'esame incrociato (domande e contestazioni) => il giudice deve valutare quanto della rappresentazione fornita è accettabile razionalmente. Al termine del processo, valutati tutti i risultati derivanti dagli elementi di prova acquisiti, il giudice nella motivazione ricostruisce il fatto storico, indicando in base a quali criteri ritiene attendibili le prove poste a supporto della decisione e per quali ragioni ritiene non attendibili le prove contrarie. - Prova indiziaria/Indizio/prova critica: ragionamento che da un fatto provato (cd circostanza indiziante) ricava l’esistenza di un ulteriore fatto da provare => il collegamento tra circostanza indiziante e fatto da provare è dato da una massima di esperienza o da una legge scientifica. Es pag 231. I due differiscono non per l'oggetto da provare, bensì per la struttura del procedimento logico: nella prova rappresentativa il fatto è provato mediante la rappresentazione che di esso fa la fonte; nella prova indiziaria il fatto è indotto da un altro fatto mediante l'applicazione di una regola scientifica o di esperienza. 1) La massima di esperienza è una regola di comportamento che esprime quello che avviene nella maggior parte dei casi. È ricavabile da casi simili al fatto noto (circostanza indiziante). Non appartiene al mondo dei fatti: dà luogo ad un giudizio di probabilità e non di certezza. Metodo di elaborazione della regola di esperienza: il giudice applica un ragionamento di tipo induttivo quando esamina casi simili alla circostanza indiziante e formula una regola di esperienza => da casi particolari ricava l'esistenza di una regola generale. Dopodiché ragionamento deduttivo: applica alla circostanza indiziante la regola generale che ha ricavato in precedenza. Il giudice deve formulare le regole in base alla migliore esperienza e non in base a scelte personali arbitrarie o all'opinione dell'uomo medio + decidere quale tra più massime di esperienza è applicabile al caso concreto. Nb: ricorda che il giudice nella motivazione deve dare conto dei risultati acquisiti e dei criteri (massime d'esperienza) adottati. 45 Occorre che venga costruita con un metodo corretto, che si avvicini a quello scientifico: necessario non scambiare per massima d'esperienza un pregiudizio comune. Non sono sperimentabili in quanto il reato è un fatto umano non riproducibile a comando. Non sono controllabili perché non ci sono tecnici del diritto che siano in grado di seguire il nascere di una regola di esperienza ed il suo livello di generalità. Non sono generali perché le regole del comportamento umano ammettono eccezioni. 2) La legge scientifica universale: leggi che esprimono una relazione certa o statisticamente significativa tra due fatti della natura. In materie che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, il giudice deve affidarsi a persone che hanno conoscenze specialistiche in quella determinata disciplina. Queste persone valutano quale legge della natura è applicabile ad un determinato fatto, al fine di individuarne le cause. È vero che la legge scientifica per un lato dà certezza, ma allo stesso tempo non è facile scegliere la legge scientifica che deve essere applicata al caso di specie, valutare in quale modo deve essere applicata e individuare i fatti ai quali applicarla. Sono sperimentali: il fenomeno scientifico deve essere riconducibile ad esperimenti misurabili quantitativamente. Sono generali: non ammettono eccezioni o comunque il margine d'errore è conosciuto e se si verificano eccezioni, la legge viene modificata o controllata. Sono controllabili: la loro formulazione è sottoposta alla critica della comunità degli esperti. Valutazione degli indizi: l'indizio è idoneo ad accertare l’esistenza di un fatto storico di reato soltanto quando sono presenti altre prove che escludono una diversa ricostruzione dell'accaduto. Ex art. 192 comma 2: L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. = un solo indizio non è mai sufficiente. Indizi gravi: quelli resistenti alle obiezioni e che hanno un'elevata persuasività. Indizi precisi: quando la circostanza indiziante è stata ampiamente provata. Es: coincidenza tra profili genetici risultante dall'esame del DNA. Indizi concordanti: quando convergono tutti verso la medesima conclusione. Non devono esserci elementi contrastanti e se questi residuano occorre poter escludere ogni altra ricostruzione prospettabile. Viceversa, se l'oggetto della prova è un fatto incompatibile con la ricostruzione del fatto storico, operata nell’imputazione, allora è sufficiente anche solo un indizio. L’alibi è quel ragionamento attraverso il quale si dimostra che l'imputato non poteva essere a quell'ora sul luogo del delitto perché nel medesimo momento si trovava altrove. Il fatto provato è che l'imputato nell'ora in cui il reato è stato commesso si trovava altrove e la massima di esperienza che si applica consiste nella regola in base alla quale la stessa persona non può trovarsi contemporaneamente in due luoghi differenti. L’alibi è una prova critica negativa: mira a dimostrare l'inesistenza dei fatti affermati dall'accusa. Leggi scientifiche probabilistiche: diverse dalle leggi scientifiche universali perché hanno un grado di predizione non elevato. Possono servire ad accertare un fatto quando si può escludere ogni ricostruzione alternativa del medesimo. Probabilità statistica e probabilità logica: non vi è nessuna autorità scientifica che può determinare quale è il livello sufficiente di probabilità che serve per risolvere un caso concreto. La probabilità logica consiste nel giudizio circa l'idoneità di una o più leggi scientifiche a spiegare il singolo caso concreto sottoposto all'attenzione del giudice. Anche qualora la prova si basi su massime d'esperienza, per condannare occorre una forte probabilità logica. 4. Il procedimento probatorio e il diritto alla prova L'espressione “diritto alla prova” comprende il potere di: a) Ricercare le fonti di prova: spetta esclusivamente alle parti, in primo luogo al pm, sul quale incombe l'onere della prova, cioè l’onere di convincere il giudice della reità dell'imputato. AI fine di confutare l'accusa, tale diritto spetta all'imputato per cercare di convincere il giudice. Il diritto di indagare è concesso alle parti in tutto il corso del procedimento e costituisce un aspetto fondamentale per la realizzazione del contradditorio. 46 b) Chiedere l'ammissione del relativo mezzo dalle parti al giudic criteri: O Pertinenza: deve dimostrare l'esistenza del fatto storico enunciato nell'imputazione o di uno dei fatti indicati ex art. 187 cpp O Nondeveessere vietata dalla legge O Nondeve essere superflua: non deve tendere ad acquisire lo stesso risultato di altri mezzi di prova. O Rilevanza: la prova deve essere utile per l'accertamento. Non occorre la certezza del rispetto dei quattro criteri, è sufficiente dimostrare la probabile rilevanza o la probabile non superfluità => il quantum di prova imposto alla parte è abbastanza basso. Il giudice deve provvedere sulla richiesta di ammissione senza ritardo con ordinanza = deve motivare l'eventuale rigetto e deve provvedere immediatamente. Il codice e la Costituzione all'art. 111 comma 3 prevedono espressamente il dimostrazione contraria può essere data anche con un mezzo di prova differente. Limiti al diritto di ammissione della prova dichiarativa, art. 190-bis: O L'imputazione ha ad oggetto delitti di associazione mafiosa o assimilati; O L'imputazione ha ad oggetto alcuni reati in materia di violenza sessuale e pedofilia, se l'esame riguarda un minore di anni 18; O Sel’esametestimoniale riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità. | giudice ammette la prova in base a quattro . la o alla prova contrari: Solo in casi particolari il giudice può introdurre un mezzo di prova d'ufficio (art. 190). Il giudice ha un potere di supplenza dell’inerzia delle parti. c) Partecipare alla sua assunzione: l'assunzione avviene attraverso a formulazione diretta delle domande al dichiarante. L'imputato ha diritto a confrontarsi con colui che lo accusa, art. 111 Cost: “Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore”. L'esame incrociato è comunemente ritenuto il miglior strumento che permette di valutare se il dichiarante risponde secondo verità. Non possono essere utilizzati, nemmeno con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o di valutare i fatti. “Acquisizione della prova”: in senso stretto indica l'ammissione della prova precostituita, in senso lato ricomprende anche l'ammissione e l'assunzione della prova non precostituita. d) Ottenere una valutazione dell'elemento di prova: le parti hanno il diritto di offrire a giudice la propria valutazione degli elementi di prova = potere di argomentare. Il dovere corrispondente del giudice è quello di valutare l'elemento di prova raccolto => egli valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. NB: obbligo di motivazione! Il giudice nella sentenza deve indicare i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati enunciando le ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. In concomitanza con l'obbligo di motivazione, vige il principio del libero convincimento, che deve consistere in una valutazione razionale delle prove e in una ricostruzione del fatto conforme ai canoni della logica e aderente alle risultanze processuali; il tutto deve trovare riscontro nella motivazione della sentenza. A differenza di quanto avviene nel processo civile, non esiste l'istituto della prova legale; anche la confessione è liberamente valutabile dal giudice. e) La formulazione della migliore ipotesi ed il tentativo di smentita Verificatosi un fatto di reato, l'investigatore ha la necessità di formulare un'ipotesi ricostruttiva su come si è svolta la vicenda. In questa fase le leggi scientifiche e le massime di esperienza vengono utilizzate a ritroso (dall'effetto B alla causa A); per trovare la causa A l'investigatore stila tutte le ipotesi e sceglie quella che appare la più probabile in riferimento al caso concreto. Formulata un'ipotesi, che ricostruisce lo svolgimento dei fatti, l'investigatore va a verificare se questa trova effettivamente conferma nella realtà. 47 Le leggi scientifiche sono regole che si ricavano dall’accadere dei fatti, le leggi penali sono regole di produzione dei fatti. Es: omicidio, decomposizione (=legge scientifica), reclusione (=legge penale). Il fondamento della legge scientifica sta nell'esprimere una relazione tra fatti della natura, quello della legge penale sta nei valori sui quali si basa la società civile. 11. Evoluzione del concetto di scienza Pagg 268-271 12. Un aspetto applicativo: la prova del rapporto di causalità Art. 40 cp: nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. = il giudice deve accertare il rapporto di causalità, ma tale accertamento non sempre è facile! Per accertare il nesso di causalità, la giurisprudenza quasi unanime ha accolto la teoria della condicio sine qua non, tale per cui una condotta è causa di un evento se eliminando mentalmente quella condotta viene meno anche quell'evento => se la condotta non ci fosse stata, l'evento si sarebbe verificato? Tale metodo non sempre è risolutivo perché in alcuni casi le leggi scientifiche non dimostrano con certezza il rapporto di causalità. Per questo motivo, dal 1990 al 2002, la giurisprudenza ha accolto la teoria della condicio sine qua non con l'integrazione di leggi scientifiche di copertura, come era stato prospettato in dottrina => procedimento di sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura (modello nomologico-deduttivo). Facendo ciò, la giurisprudenza finisce per commettere un altro errore: sottrae al giudice ogni margine di valutazione. Inoltre, se per le leggi universali non vi è alcun problema, più problematica è la questione delle leggi probabilistiche, in merito alle quali si sono formati due orientamenti: -. Il rapporto di causalità esiste se vi sono serie ed apprezzabili probabilità che l'evento sia conseguenza dell’azione; - Il nesso causale esiste se la legge scientifica ha un coefficiente di probabilità vicino al 100%. Nel settembre 2002, viene pronunciata la sentenza Franzese, dalla quale si ricava che è possibile condannare soltanto se l'esistenza del fatto e la responsabilità dell'autore risultano provate oltre ogni ragionevole dubbio => di alta probabilità logica. oluzione di questa sentenza: scientifica applicabile esprima una probabilità vicina alla certezza. Di contro, il giudice può ritenere che esista il rapporto di causalità anche qualora venga in gioco una legge scientifica a bassa predittività. giudice può ritenere inesistente il nesso causale nonostante che la legge Modello causale bifasico: nella prima fase si ricerca in astratto la legge scientifica applicabile al caso, dopodiché si controlla se il fenomeno verificatosi in concreto può essere spiegato alla luce di quella legge. © CAPIV:1MEZZI DI PROVA 1. Mezzidi prova tipici e atipici Il mezzo di prova è lo strumento processuale che permette di acquisire un elemento di prova. Mezzi di prova tipici: testimonianza, esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, perizia affiancata dalla consulenza tecnica di parte e i documenti. L'atipicità consiste nell’utilizzare componenti non tipiche all'interno di un mezzo tipico. Es: ricognizione di una persona o di una cosa mediante un cane addestrato anziché ad opera di una persona umana. Prove non disciplinate dalla legge, art. 189 cpp: Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti [187] e non pregiudica la libertà morale della persona deve lasciare integra la facoltà di determinarsi liberamente rispetto agli stimoli; si ritiene che nel processo penale non si possano usare narcoanalisi, ipnosi e macchina della verità, anche se vi è il consenso dell’interessato [642, 188]. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova. ovviamente l'ordinanza del giudice, che accoglie o respinge la richiesta, è controllabile mediante l’impugnazione della sentenza. 50 A prescindere che la prova sia tipica o atipica, in ogni caso viene rispettato il principio di legalità della prova (=la prova è uno strumento di conoscenza disciplinato dalla legge). Discussa è la ricognizione informale dell'imputato: il pm usa chiedere in dibattimento al testimone se è presente in aula l’autore del reato. La giurisprudenza ammette tale strumento, la dottrina storce il naso e cita il principio di non sostituibilità tra metodi probatori. 2. La testimonianza a. Considerazioni preliminari La qualità di testimone può essere assunta dalla persona che ha conoscenza dei fatti oggetto di prova, ma che al tempo stesso non riveste una delle qualifiche alle quali il codice riconduce l’incompatibilità a testimoniare. La persona così delineata diventa testimone soltanto se e quando su richiesta di parte è chiamata a deporre davanti ad un giudice nel procedimento penale. Gli obblighi del testimone, art. 198 cpp: Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice se non si presenta senza un legittimo impedimento, il giudice può ordinare il suo accompagnamento coattivo a mezzo della pg e può condannarlo al pagamento di una somma che può andare da 51 a 116 euro, nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte [497 2]. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale [63; 372, 384 c.p.]. Ha anche l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Art. 191 comma 2-bis: le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale. b. La deposizione: oggetto e forma La deposizione viene resa in dibattimento con le forme dell'esame incrociato. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova e le domande devono essere pertinenti e devono avere ad oggetto fatti determinati (=il testimone di regola non può esprimere valutazioni né apprezzamenti personali). Art. 498: Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande!?.. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanzache la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis). Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette. Art. 499: 1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici [194]. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte. 51 Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti [501 2, 5142]. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni. c. La testimonianza indiretta Il testimone ha una conoscenza: - Diretta -. Indiretta quando ha appreso il fatto da una rappresentazione che altri ha riferito a voce, per scritto o con altro mezzo. La persona da cui si è “sentito dire” è comunemente indicata come “teste di riferimento”, che a sua vita può aver percepito personalmente il fatto oppure può averlo sentito dire da un’altra parte. oni: Art. 195 comma 7: Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona individuare non significa identificare: non bisogna darne le generalità; basta per esempio dire che frequenta un determinato luogo 0 la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame [200 3, 234 3] la mancata individuazione della fonte impedisce di valutare la credibilità e l'attendibilità di quanto è stato riferito. 2) Art. 195 comma 1: Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre. Eccezione, comma 3: la testimonianza indiretta è utilizzabile quando l'esame del testimone diretto risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità. Con Valutazione della testimonianza indiretta: la t.i. deve essere valutata con particolare cura. Il codice permette al giudice di disporre d'ufficio la citazione del testimone diretto se essa non è stata richiesta da alcuna delle parti (non vi è obbligato). È vietato assumere deposizioni su fatti appresi da persone vincolate da segreto professionale o d'ufficio, salvo che queste abbiano comunque divulgato tali fatti. Vige un divieto di testimonianza indiretta sulle dichiarazioni dell’imputato. ??? pag 294 Art. 62 cpp: Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza [195, 228 c.p.p.]. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori. Ratio: garantire l'efficacia del trattamento di recupero + tutelare la serenità del paziente. Scopo della norma è evitare che il diritto dell'imputato/persona sottoposta ad indagini a non rendere dichiarazioni, o comunque, al suo silenzio ex art. 63 venga eluso tramite le dichiarazioni effettuate con la testimonianza de relato. In ordine alle predette dichiarazioni è necessario vi siano fonti il più possibile attendibili, preferibilmente tramite dichiarazioni scritte, a cui si può ricorrere nei limiti e nelle forme previste dalla legge. Ex art. 195 comma 4, gli ufficiali e gli agenti di pg non possono deporre sul contenuto né delle sommarie informazioni assunte da testimoni o imputati connessi, né delle denunce, querele o istanze, né delle informazioni e delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato. Ratio: principio del contraddittorio => le dichiarazioni rese in segreto durante e indagini non sono utilizzabili. Eccezioni: la polizia può testimoniare indirettamente quando ha ricevuto determinate dichiarazioni fuori dall’esercizio delle sue funzioni oppure quando ha percepito le dichiarazioni nel corso di attività tipiche come identificazioni, ricognizioni informali, sequestri, o atipiche quali appostamenti o pedinamenti. Ci si è chiesti se fosse consentita la deposizione indiretta sulle informazioni non verbalizzate; la Corte costituzionale ha affermato che non è consentita quando la verbalizzazione non è stata fatta e sarebbe stato possibile farla e invece è consentita quando, data la situazione di eccezionalità e urgenza, non era permesso verbalizzare. 52 Quando però il medico assiste il responsabile di un reato, egli non ha l'obbligo di referto perché esso esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Art 622 cp: Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa = tra le giuste cause: il dovere di rispondere nel processo penale, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento(4), con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30a euro 516. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Il codice distingue tra professionisti qualificati e professionisti comuni: i primi possono non rispondere, gli altri quando sono chiamati nel processo penale sono obbligati a farlo anche se la risposta comporta la violazione del segreto professionale. i. Il segreto d'ufficio e di stato; gli informatori di polizia. Il segreto d’ufficio vincola il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio. Costoro non possono mentere segreti quei fatti che concernono reati procedibili d'ufficio. Il segreto di stato copre gli atti, documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. Art. 202 cpp: | pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, i all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento. ibisce Informatori della polizia e dei servizi di sicurezza, art. 203 cpp: Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate [191, 195 7]. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni. | segreti d'ufficio, di stato o di polizia non possono essere opposti per fatti concernenti reati diretti all’eversione dell'ordinamento costituzionale nonché i delitti previsti dagli artt. 285, 416-bis, 416-ter e 422 del cp. 3. L'esame delle parti 55 a. Considerazioni generali È il mezzo di prova mediante il quale le parti private possono contribuire all'accertamento dei fatti nel processo penale. Regole generali: 1) Il dichiarante non ha l'obbligo di dire la verità né di essere completo nel narrare i fatti + ha la facoltà di non rispondere alle domande. 2) Ledichiarazioni sono rese secondo le norme sull'esame incrociato; dunque le domande sono formulate dal pm e dai difensori delle parti private. b. L’esame dell'imputato L'esame ha luogo soltanto su richiesta o consenso dell’interessato. Non è legato all'obbligo di rispondere secondo verità. Nel corso dell'esame può rifiutarsi di rispondere ad una qualsiasi domanda e di ciò deve esserne fatta menzione nel verbale => il silenzio dell'imputato può essere valutato come argomento di prova (=l'imputato può essere ritenuto non credibile). L'imputato inoltre può dire di aver “sentito dire”, senza essere obbligato a indicare la fonte. c. Le parti private diverse dall’imputato Ci riferiamo a responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria e alla parte civile (quando non è chiamata a testimoniare). 1) Sono esaminati soltanto se richiedono il proprio esame o se vi consentono; 2) Possono non rispondere alle domande; 3) Non rispondono di falsa testimonianza; 4) Se affermano di aver sentito dire => art 195. d. Il contributo probatorio dell'imputato tra diritto al silenzio e diritto a confrontarsi con l’accusatore Pag. 319 e. L’esame di persone imputate in procedimenti connessi L'imputato connesso o collegato può contribuire all'accertamento dei fatti con quattro diversi strumenti di prova: 1) Esame degli imputati concorrenti nel medesimo reato e situazioni assimilate; 2) Esame degli imputati collegati o connessi teleologicamente; 3) Testimonianza assistita prima della sentenza irrevocabile; 4) Testimonianza assistita degli imputati giudicati. Possiamo definire imputato connesso o collegato l'imputato di quel procedimento che ha, rispetto al procedimento principale, un rapporto di connessione o di collegamento probatorio. Imputati connessi o collegati, art. 210 cpp: Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone [18], sono esaminate a richiesta di parte [190 1], ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio [190 2}®. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo [132]. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia [26] è designato un difensore di ufficio [97]. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere [653]. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non 56 rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197 bis e 497. Casi di connessione, art. 12: Si ha connessione di procedimenti [17, 197 c.p.p.]: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione [110 c.p. e ss.] fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento [113 c.p.]; l'imputato concorrente è incompatibile con la qualifica di testimone. b) se una persona è imputata [60-61 c.p.p.] di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso [423 c.p.p.; 81 c.p.](1); c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri (2)(3) [o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità]. f. Il riscontro delle dichiarazioni rese dall’imputato connesso o collegato Il riscontro in tali casi è particolarmente accurato. Laddove per riscontro si intende quell’elemento di prova che serve a confermare la attendibilità di una dichiarazione. Il riscontro deve essere individualizzante e cioè deve dimostrare la attendibilità della dichiarazione nella parte in cui addebita la responsabilità di un reato all'imputato connesso o collegato. Ex art. 192 comma 3, si stabilisce che, in questi casi, le dichiarazioni sono valutate unitamente (nel senso che oltre al controllo estrinseco è fondamentale procedere anche con quello intrinseco => precisione, costanza, spontaneità, coerenza, credibilità del dichiarante) agli altri (=devono essere estrinseci rispetto alla dichiarazione stessa) elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Ratio di tale norma: l'imputato è la persona che ha di regola l'interesse più forte in relazione all’esito del procedimento penale e dunque le sue dichiarazioni potrebbero essere finalizzate ad alleggerire la propria posizione. Una volta che il riscontro abbia avuto esito positivo, il giudice dovrà verificare se la dichiarazione può essere utile a ricostruire il fatto storico. g. La testimonianza assistita In caso di testimonianza assistita, l'imputato è sentito con l'assistenza obbligatoria del proprio difensore di fiducia o d'ufficio, in ragione del collegamento tra il reato, che gli è addebitato, e quello che è oggetto del procedimento nel quale è chiamato a deporre. Premessa: ai testimoni assistiti si applicano le norme sulla testimonianza, salvo se derogate espressamente o implicitamente dalle regole contenute dall'art. 197-bis. Art. 197-bis: L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 120 di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c). = se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197 bis Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna e in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette. 57 Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di svolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti [134 4]. Quando occorre procedere alla ricognizione di una cosa, si osservano modalità analoghe a quelle esposte: il giudice dispone che siano procurati almeno due oggetti simili a quello da riconoscere. d. L'esperimento giudiziale Art. 218 cpp: L'esperimento giudiziale è ammesso [392 1 lett. f)] quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso. Scopo dell'esperimento è valutare la verosimiglianza della ricostruzione riproducendone le modalità di svolgimento. È diverso dall’ispezione, che ha ad oggetto una percezione statica della situazione attuale di una cosa o di una persona. Con l'esperimento si riproduce un fatto già avvenuto, mettendo in movimento cose e persone. Può essere disposto in dibattimento, ma può essere condotta anche durante le indagini preliminari con l'incidente probatorio. La sua attendibilità è subordinata alla possibilità di riprodurre esattamente e a posteriori tutte le condizioni nelle quali si afferma essere avvenuto il fatto da ricostruire e che abbiano ragionevolmente influito sulla dinamica dello stesso. e la consulenza tecnica di parte inari: prova scientifica e contraddittorio La prova scientifica è quella prova che, partendo da un fatto dimostrato, utilizza una legge scientifica per accertare l'esistenza di un ulteriore fatto da provare. b. La configurazione della prova per esperti Nel sistema inquisitorio il perito era configurato come l’ausiliario di un giudice che aveva l'iniziativa probatoria; nel sistema prevalentemente accusatorio del codice del 1988 la perizia è diventata un mezzo di prova che si svolge in contraddittorio. a. c. La pei La perizia è un mezzo di prova finalizzato ad integrare le conoscenze del giudice con quelle di un esperto. Art. 220 cpp: La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. =sono ammesse sull’imputato soltanto quelle perizie che tendono ad accertare una malattia mentale o una situazione a questa assimilata. Ratio: tutelare la presunzione di innocenza dell’imputato. Il potere di compiere l'accertamento e di valutarne gli esiti compete al perito; perciò, le parti potranno soltanto cercare di dimostrare al giudice l’erroneità o la lacunosità della perizia. Di regola la perizia è disposta a richiesta di parte, ma può essere disposta anche d’ufficio nel dibattimento perché il giudice può avvertire la necessità di motivare la sentenza sulla base di un sapere specialistico. Art. 221: Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito. 60 Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36. Art. 222: Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità [144, 177-186]: a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [289; 69disp. att.; 28 c.p.] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte [290; 69 disp. att.; 30, 35 c.p.]; c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [215 c.p.] o a misure di prevenzione; d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone [194] o di interprete [143]; e) chi è stato nominato consulente tecnico [225, 233, 360] nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [12]. Il perito deve presentarsi in udienza ed impegnarsi ad adempiere al proprio ufficio secondo verità. Art. 228: Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento [431]. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti [208] e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato [62], alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale [191]. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse. Il prodotto finale della perizia è la relazione che il perito dovrebbe svolgere oralmente o, su autorizzazione del giudice, per iscritto (in questo caso spesso le parti sottopongono il perito a esame incrociato). Il giudice non è vincolato dalla perizia perché può disattenderne le conclusioni dando adeguata motivazione. d. Il consulente tecnico di parte all’interno della perizia Pare che l'oggetto della consulenza tecnica sia il medesimo della perizia: svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Art. 225 cpp: Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato [98]. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d). Art. 230: |consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali. Differenza con il perito: non è previsto l'obbligo di far conoscere la verità. e. Il consulente tecnico di parte fuori dei casi di perizia 61 Art. 233 cpp: Quando non è stata disposta perizia [359], ciascuna parte =da riferirsi anche alla persona offesa e indagato può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225comma 1. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3. Il pm può nominare consulenti tecnici sia nel caso di perizia, sia fuori dei casi di perizia. Singolarità: il pm nomina il consulente tecnico scegliendo una persona iscritta negli albi dei periti. f. La valutazione della perizia e della consulenza tecnica di parte La prova deve essere valutata con i controlli che si applicano alle altre prove + motivazione del giudice sui seguenti punti: - Specifica idoneità ad espletare l’incarico o meno; - Se la teoria cui ha fatto riferimento sia stata verificata mediante esperimenti e abbia subito un tentativo di smentirla; - Sela teoria sia stata oggetto di pubblicazione scientifica ed esaminata da altri esperti; - Seè conosciuto il coefficiente di errore relativo alla teoria proposta; - Sela teoria prospettata sia sempre attuale oppure abbia subito nel tempo revisioni o aggiornamenti. g. Riepilogo a pag. 360. h. La perizia che richiede atti idonei a incidere sulla libertà personale Es: prelievi di campioni biologici finalizzati all'estrazione del profilo del DNA. Prelievi con il consenso dell’interessato: in questo caso gli accertamenti possono essere effettuati nel corso delle comuni attività peritali senza particolari formalità e requisiti. Unico limite: l'individuo non può consentire ad atti che comportino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o psichica o che ledano la propria dignità. Art. 224 cpp: Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione nel massimo a tre anni, per i delitti di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene a pena di nullità: a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla; b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto; c) l'indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti; d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia; e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6; f) l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora stabiliti per il compimento dell’atto e delle modalità di compimento. 62 Art. 240 commi 2, 3, 4 e 5: Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti = documenti predisposti attraverso attività di spionaggio. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni =dossieraggio illecito. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti la funzione primaria del verbale è quella di costituire una prova sostitutiva del corpo de reato. Limite: divieto di far riferimento alle informazioni contenute nel documento illecito. © CAPV:1MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA 1. Profili generali Sono mezzi di ricerca della prova le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri e le intercettazioni di comunicazioi I mezzi di prova si caratterizzano per l'attitudine ad offrire al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione; i mezzi di ricerca della prova non sono di per sé fonte di convincimento, ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria. Inoltre, l'elemento probatorio si forma attraverso l'esperimento del mezzo di prova. Infine, i mezzi di prova possono essere assunti soltanto davanti al giudice nel dibattimento o nell'incidente probatorio; viceversa, i mezzi di ricerca possono essere disposti già durante le indagini, oltre che dal giudice, anche dal pm e, in alcuni casi, anche dalla pg. I mezzi di ricerca della prova informatica devono rispettare cinque garanzie: - Il dovere di conservare inalterato il dato informatico originale nella sua genuinità; - Il dovere di impedire l'alterazione successiva del dato originale; - Il dovere di formare una copia che assicuri la conformità del dato informatico acquisito rispetto a quello originale; - Il dovere di assicurare la non modificabilità della copia del documento informatico; - La garanzia dell’installazione di sigilli informatici sui documenti acquisiti. 2. Le ispezioni L’ispezione consiste nell’osservare e descrivere persone, luoghi e cose allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Art. 244: L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, 65 curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica [359], anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. Se necessario, l'ispezione si svolge con l'impiego di poteri coercitivi. Sia il giudice, sia il pm possono disporre l'intervento della pg e, se necessario, della forza pubblica => vanno però rispettate determinate formalità e l'ispezione è disposta con decreto motivato. = L’ispezione personale ha ad oggetto il corpo di un essere umano vivente o parti di esso: può trattarsi di parti del corpo sa normalmente visibili, sia celate alla vista altrui. Art. 245: Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni. = L’ispezione di luoghi o cose. Art. 246: All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore [131, 378] Nelle fasi dell'udienza preliminare o del dibattimento, l'ispezione di persone, di luoghi o di cose è disposta dal giudice. Durante le indagini preliminari, l'ispezione è compiuta dalla polizia di propria iniziativa in situazione di urgenza sotto la forma di accertamenti e rilievi. Art. 364: Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio [64, 65, 375, 388], ovvero a ispezione [244], a individuazione di persone o confronto [211] cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore [96] è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio [97], ma che può nominarne uno di fiducia. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione, a individuazione di persone o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità [177-186], i motivi della deroga e le modalità dell'avviso. È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale [136]. 3. Le perquisizioni La perquisizione consiste nel ricercare una cosa da assicurare al procedimento o una persona da arrestare. 66 Art. 247: Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato [253], è disposta perquisizione personale [249]. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso[385c.p.], è disposta perquisizione locale [250]. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. =perquisizione informatica. La perquisizione è disposta con decreto motivato [343 2, 365, 352]. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto. Laddove la cosa fosse determinata, è prevista una modalità meno invasiva della perquisizione: l'autorità giudiziaria può limitarsi ad invitare taluno a consegnare la cosa => se l'invito è accolto, non si fa luogo a perquisizione, salvo che sia utile procedervi per la completezza delle indagini. Perquisizioni personali, art 249: Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto‘. Perquisizioni locali, art. 250: Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato [253]. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto [103, 131, 378]. Le cose rinvenute nel corso della perquisizione, se costituiscono corpo del reato o sono pertinenti al reato, sono sottoposte a sequestro. Nelle fasi dell'udienza preliminare e del dibattimento, la perquisizione è disposta dal giudice. Nel corso delle indagini preliminari la perquisizione è ordinata dal pm, che vi provvede personalmente o delegandola ad un ufficiale di pg. Sempre nel corso delle indagini preliminari, la pg può procedere di propria iniziativa a perquisizione personale o locale, ma soltanto in flagranza di reato o nel caso di evasione. La pg deve trasmettere il verbale delle operazioni senza ritardo al pm del luogo nel quale la perquisizione è stata eseguita. Il magistrato convalida la perquisizione nelle 48 ore successive, se ne ricorrono i presupposti. 4. Sequestro probatorio Il codice disciplina tre forme di processo: probatorio (mezzo di ricerca), preventivo (misura cautelare), conservativo (misura cautelare). In comune hanno che si crea un vincolo di indisponibilità su una cosa mobile o immobile, attraverso uno spossessamento coattivo della medesima. Il sequestro probatorio serve per conservare immutate le caratteristiche della cosa, al fine dell’accertamento dei fatti. Esso presuppone l'individuazione di un fatto costituente reato, individuato nei suoi tratti essenziali di tempo, luogo e azione. Art. 253: L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato [103, 354] il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti [187]. 67 - procedimento esecutivo ordinario: il pm deve chiedere al gip l'autorizzazione a disporre le intercettazioni + deve trasmettergli gli atti che possano dimostrare la sussistenza dei presupposti delle medesime. L'autorizzazione è concessa dal giudice con decreto motivato. - Procedimento esecutivo di urgenza: nei casi di urgenza, in presenza dei presupposti già menzionati, l'intercettazione è disposta dal pm, che deve comunicare ciò al giudice entro 24 ore dal proprio provvedimento. Il giudice entro le 48 ore successive decide sulla convalida. Dopo che il giudice ha dato la sua autorizzazione, il pm emana un decreto con cui regola le modalità e la durata delle operazioni. Le operazioni sono così distribuite: - La captazione è compiuta presso l'operatore telefonico; - La registrazione è svolta presso la procura della Repubblica; - L'ascolto è effettuato presso gli uffici della pg. Sono intercettabili sia le utenze riferibili agli indagati, sia quelle riferibili ai testimoni, sia le utenze riferibili a persone estranee ai fatti, quando queste ultime possono essere destinatarie di comunicazioni provenienti da indagati o da testimoni. Le intercettazioni inutilizzal Art. 271 comma 1: | risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati [191](1) qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 intercettazioni compiute non rispettando i presupposti e le forme dei provvedimenti di autorizzazione e di esecuzione e 268 commi 1 e 3 intercettazioni compiute senza registrare la comunicazione e senza redigere il verbale sommario delle operazioni; oppure compiute al di fuori degli impianti istallati nella procura della Repubblica, laddove non vi siano nemmeno ragioni di urgenza. Le intercettazioni non ostensil Vi sono ipotesi per le quali vige un divieto di intercettazione. In questi casi il pm deve svolgere un primo controllo, in seguito al quale la procedura è regolata da discipline speciali: 1) Presidente della Repubblica: dalla Costituzione è ricavabile il principio della riservatezza delle conversazioni e comunicazioni del Capo dello Stato => divieto di utilizzo, anche qualora siano captate in modo indiretto o casuale. Tali conversazioni devono essere distrutte dal giudice su richiesta del pm senza contraddittorio per le parti private. 2) Le comunicazioni di appartenenti ai servizi segreti: il pm deve disporre l'immediata segretazione e custodia di documenti, supporti ed atti in luogo protetto; deve chiedere al pres del consiglio se le informazioni sono coperte da segreto di Stato e se la risposta è positiva, l'autorità giudiziaria non può utilizzare le notizie coperte dal segreto. d. La normativa sulle NUOVE intercettazioni La riforma Orlando, promuovendo una selezione a monte delle dichiarazioni non rilevanti ad opera della pg, aveva come scopo quello di tutelare l'efficienza delle indagini e la riservatezza delle persone intercettate occasionalmente e dei destinatari delle intercettazioni quando fossero state captate conversazioni relative a fatti privati non rilevanti. Difetti: poca praticità + il controllo era sostanzialmente ad appannaggio della pg e non del pm + nel tempo concesso al giudice per valutare la rilevanza, potevano proliferare eventuali scoop grazie a fughe di notizie. Esecuzione delle operazioni, art. 268: Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale [134]. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, 70 il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche [266 bis], il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4. 1 verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. vedi udienza di stralcio. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima. Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini viene consacrata la prassi che vigeva per i vecchi procedimenti. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo. registrazioni che ritengono rilevanti, irrilevanti o inutilizzabili. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7 intro il termine fissato dal pm, i difensore possono indicare i verbali e le Sul materiale oggetto dell’intercettazione vige un divieto di pubblicazione, seppur il materiale stesso sia conosciuto o conoscibile dai difensori. Le nuove regole nel procedimento cautelare Il pm, quando presenta al gip la richiesta di una misura cautelare e questa si fonda su verbali di intercettazioni, deve riprodurne nella richiesta, se è necessario, soltanto i brani essenziali. Ratio: ridurre al minimo la lesione della riservatezza. Il giudice, dopo aver emanato l'ordinanza cautelare, deve restituire al pm gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute non rilevanti o inutilizzabili, le quali sono destinate ad essere conservare nell'archivio digitale. Il difensore ha il diritto di esaminare ed estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute rilevanti ai fini della decisione circa l'emissione della custodia cautelare. Le nuove norme sul captatore informatico Il captatore informatico è un virus trojan inoculato occultamente nel sistema operativo di apparati informatici (pc, smartphone, tablet) che, con comandi attivati a distanza, acquisisce i dati più vari indirizzandoli verso il server cui è collegato; è in grado di attivare il microfono del supporto informatico e di farlo funzionare come una microspia idonea ad eseguire intercettazioni tra presenti. 71 Ricordiamo la pronuncia delle Sezioni unite nel 1991: hanno affermato che l’uso del captatore era consentito per i delitti di criminalità organizzata anche nei luoghi di privata dimora. Per utilizzare il captatore: In caso di delitto comune: - Vi devono essere gravi indizi di reato + intercettazione assolutamente indispensabile; - Il giudice deve indicare perché non sono sufficienti le intercettazioni tradizionali; - Il decreto del giudice deve indicare i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono. In caso di delitto di criminalità organizzata e assimilati: - Devono esservi sufficienti indizi di reato + intercettazione necessaria; - Il giudice deve indicare perché non sono sufficienti le intercettazioni tradizionali; - Seidelitti sono quelli ex art 51, commi 3-bis e 3-quater, l’intercettazione è sempre consentita anche nei luoghi domiciliari; - Seidelitti sono compiuti da pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblico servizio con la pa, l'intercettazione è consentita, ma bisogna indicare le ragioni che ne giustificano l'utilizzo nei luoghi domiciliari. Nei casi di urgenza (per delitti di criminalità org o assimilati), il pm può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione mediante il captatore, ma deve indicare le ragioni di urgenza che rendono impossibile il provvedimento del giudice. Invalidità: la sanzione è quella dell’inutilizzabilità per i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e per i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo. L’uso delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'autorizzazione Di regola, i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le medesime sono state disposte, salvo che appaiano indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Secondo le Sezioni unite, deve trattarsi di un reato compiuto per nascondere un precedente, oppure di un reato attribuito ad una persona che ha agito in concorso con l'autore del reato indagato, o infine di un reato riconducibile al medesimo disegno criminoso. Per i procedimenti successivi al 31 agosto 2020, il limite non è più quello dell’obbligo dell'arresto in flagranza: possono essere usate intercettazioni di diversi procedimenti anche per l'accertamento dei reati comuni intercettabili, il cui elenco è stato esteso dalla legge di conversione. Sempre grazie alla nuova legge, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall’art. 266 comma 2-bis (reati comuni). e. Intercettazioni nei confronti dei parlamentari - Dirette: sono sottoposti a intercettazione utenze o luoghi appartenenti al parlamentare o nella sua disponibilità; - Indirette: le utenze interessate sono intestate a soggetti differenti che possono ritenersi interlocutori abituali del parlamentare / coinvolgono luoghi non appartenenti al parlamentare, ma che possono presumersi frequentati dallo stesso. 5. In questi due casi: autorizzazione delle camere di appartenenza, pena inutilizzabilità. - Casuali: l'intercettazione non è disposta su utenze riferibili al parlamentare e l'ingresso dello stesso è del tutto accidentale. L'autorizzazione per ovvie ragioni non può essere preventiva. Laddove le info fossero rilevanti, bisogna chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza; laddove le info fossero irrilevanti, si procede con la distruzione. 72 ® Verificandosi questo presupposto che esige uno strettissimo nesso temporale tra la condotta illecita e la percezione di essa da parte di terzi, l'arresto può essere obbligatorio o facoltativo. Obbligo o facoltà che spettano alla polizia giudiziaria, in quanto longa manus dello Stato L'arresto è obbligatorio nei casi tassativi nei quali si pongono speciali esigenze di tutela della collettività. Art. 380 c.p.p., arresto obbligatorio: Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Co.2 = individua le fattispecie di obbligatorietà dell’arresto in flagranza ricorrendo a categorie di reato o al singolo nomen iuris => reati qualitativamente espressivi di pericolosità sociale. Co.3 Se si tratta di delitto perseguibile a querela l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. La misura precautelare dell'arresto nei casi dell'art. 380 può anche essere rimessa alla valutazione discrezionale di colui che interviene a tutela della legalità violata: l'arresto in flagranza da parte del privato è facoltativo nei casi in cui è obbligatorio per la polizia giudiziaria perché si sia in presenza di delitti perseguibili d'ufficio. Fuori dei casi dell'art. 380 l'arresto in flagranza non è consentito => deroga: solo se è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto. Chiamata a questa valutazione è la polizia giudiziaria che deve farsi carico di esaminare se, in aggiunta alla particolare evidenza dell'illecito, sussistono concrete e qualificate esigenze di tutela della collettività. Art. 381 c.p.p.: Arresto facoltativo in flagranza Co.1 Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Co.2 Elencazione tassativa di fattispecie quasi tutte già rientranti nel criterio quantitativo del co.1 (= la polizia deve limitarsi a valutare la gravità del fatto e la pericolosità dell'autore). Del tutto eccezionale è l'arresto facoltativo “anche fuori dei casi di flagranza” di chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 285 c.p. (eversione). Disciplina comune arresto obbligatorio e arresto facoltativo: 9 Fuori dai casi dell'art. 380 e 381 l'arresto è vietato. I soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto sono sottoposti a prelievo di campioni biologici. Sia per i casi di arresto obbligatorio che per quelli di arresto facoltativo vale il divieto di arresto in determinate circostanze, quando il fatto appare compiuto in presenza di talune cause di giustificazione o di una causa di non punibilità. Custodia dell’arrestato = non perde la natura di provvedimento provvisorio e che non è da confondere con la misura coercitiva degli arresti domiciliari (art. 284). Un regime speciale è dettato per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica: - P.m. dispone che l'arrestato in flagranza sia custodito in uno dei luoghi di cui all'art. 284, co.1, in attesa dell'udienza di convalida - Incaso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di luoghi predetti, la custodia avvenga presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato Il p.m.: = Puòprocedere all'interrogatorio dell’arrestato con le garanzie difensive = È legittimato all’arresto dell'autore dei reati commessi in udienza nei casi consentiti 75 = È vietato l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione = L'arresto facoltativo in flagranza di chi rende false informazioni al p.m. è espressamente vietato. La volontà di porre in tempi brevissimi l'arresto nella disponibilità della magistratura giustifica la previsione di una causa estintiva ope legis se non sono osservati i termini previsti del comma 3 dell'art. 386. - Perdita di efficacia del provvedimento in caso di arresto messo a disposizione del p.m. o nel caso di verbale trasmesso dopo le 24 ore dell'arresto. = La regola non vale se il p.m., prima della scadenza del termine, autorizza una dilazione maggiore per la trasmissione del verbale. Il p.m. può ordinare la liberazione dell’arrestato anche fuori dai casi previsti nell'art. 389 “quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive”. La liberazione, da chiunque disposta, per mancanza dei presupposti o inefficacia dell'arresto, rende superfluo il procedimento di convalida. ® FERMODIINDIZIATO DI DELITTO Art. 384 c.p.p. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero (prima che tale magistrato abbia assunto la direzione delle indagini) dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero. Caso particolare = art. 307, co.4 che legittima la polizia giudiziaria a fermare lo scarcerato per decorrenza dei termini che stia per darsi alla fuga sottraendosi alle prescrizioni impostegli. Nonè prevista alcuna competenza sostitutiva del privato cittadino. Presupposto per il fermo è la presenza congiunta dei seguenti requisiti: a) Gravi indizi di colpevolezza b) La gravità del delitto per il quale esistono gli indizi a carico c) Il pericolo concreto di fuga d) Non è richiesto lo stato di flagranza ma, ove flagranza vi sia, può esservi sovrapposizione tra la disciplina del fermo e quella dell'arresto perché non vi è dubbio che il pericolo di fuga sia specificatamente rinvenibile nei confronti di chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria. ® Arresto facoltativo ma fermo obbligatorio La disciplina del fermo è la stessa prevista per l'arresto quanto: - All’omissione/ritardo nell'adozione del provvedimento - Divieto di fermo in determinate circostanze - Doveri della polizia giudiziaria in caso di fermo - Caducazione ope legis... I provvedimenti consequenziali: controllo giurisdizionale fermo e arresto = la RATIO dei provvedimenti provvisori (arresto e fermo) è quella di consentire l'intervento del giudice senza che il tempo necessario per tale incombente venga a pregiudicare la tutela della collettività: la garanzia della libertà personale impone che detto intervento avvenga in tempi brevissimi predeterminati per legge, pena la caducazione automatica. Entro 48 ore il p.m. deve richiedere la convalida del provvedimento provvisorio, pena l’inefficacia dello stesso. Entro 48 ore dalla richiesta il giudice fissa l'udienza di convalida. O La parte pubblica si può limitare all'invio di richieste motivate, senza l'obbligo di presenziare. > > » In una fase del procedimento coperta dal segreto il p.m. deve indicare i motivi dell’arresto/fermo e deve altresì trasmettere gli elementi su cui si fondano le richieste in ordine alla libertà personale. > Il p.m. deve presentare anche tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. » In udienza in camera di consiglio partecipa necessariamente il difensore, l'arrestato/fermato >» Il giudice deve accertare se l'arresto o il fermo sia stato eseguito legittimamente e se non siano sopravvenute cause di caducazione delle misure precautelari. >» In caso di convalida con ordinanza il riconoscimento che l'intervento “provvisorio” è avvenuto secundum legem non implica di necessità il permanere dello stato privativo della libertà, così come la mancata convalida per inesistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti non impedisce il portarsi della restrizione della libertà personale. O Chiamato adaccertare se vi siano ancora i presupposti per una misura coercitiva >» L'ordinanza che decide sulla convalida è ricorribile per cassazione dal p.m. o dall’arrestato/fermato. O L'ordinanza sull’applicazione delle misure coercitive è impugnabile avanti al tribunale del riesame. © CAPVI: LE MISURE CAUTELARI 1. 1principi generali delle misure cautelari a. Definizione di provvedimento cautelare Tra l’inizio del procedimento penale ed il momento in cui la sentenza diviene irrevocabile passa del tempo. Si può far ricorso in questo periodo alle misure cautelari, che sono dei provvedimenti provvisori immediatamente esecutivi, finalizzati ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare uno dei seguenti pericoli: - Pericolo per l'accertamento del fatto storico; - Pericolo per l'esecuzione della sentenza; - Pericolo che si aggravino le conseguenze del reato o che venga agevolata la commissione di ulteriori reati. Comportano la limitazione di alcune libertà fondamentali: libertà personale, libertà di circolazione, libertà di disporre di beni mobili e immobili. Caratteristiche: 1) Strumentalità: rispetto alla sentenza che sarà emessa al termine del processo. Basta guardare i tre pericoli sopra elencati. 2) Urgenza: dibattuta è la questione della conciliazione presunzione di innocenza-misure cautelari. Per far sì che non vi sia incompatibilità, le misure di sicurezza devono essere nettamente differenziate rispetto alla pena e possono essere giustificate soltanto dall'esistenza di un pericolo per il procedimento penale. 3) Prognosi di colpevolezza allo stato degli atti: presupposto per l'applicazione di misure cautelari è l'accertamento di gravi indizi di colpevolezza basato sugli elementi di prova che l'accusa è riuscita a raccogliere sin dall'inizio delle indagini. L'accertamento non deve essere sommario, ma fondato su elementi di fatto adeguatamente motivato. l'esecutività implica che il provvedimento sia idoneo ad essere attuato coattivamente anche contro la volontà della persona interessata. 5) Provvisorietà: perché da un lato non condiziona la decisione definitiva, dall'altro è revocabile o modificabile in attesa della sentenza definitiva. 6) Previsione per legge: proprio perché vanno a intaccare libertà fondamentali garantite dalla Costituzione. 7) Giurisdizionalità: sono disposte con un provvedimento emanato dal giudice. Di regola, il pm e la pg non hanno il potere di disporre di misure cautelari. La riserva di giurisdizione non è assoluta: i provvedimenti temporanei possono essere disposti dal pm e dalla 4) 8) ità: possibile sia impugnazione in cassazione sia impugnazione di merito. 9) Proporzionalità b. Misure cautelari e sistema processuale Pagg. 443-445 c. La riserva di legge e di giu jone Riserva di legge: le libertà personali possono essere ristrette solo nei casi e modi previsti dalla legge. 77 Arresti domiciliari, art. 284 cpp: Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato(3). La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente(4). Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa [283 4](5). Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare [285]. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie. Braccialetto elettronico: non è una misura cautelare, ma una modalità di esecuzione dell'arresto domiciliare o dell’allontanamento dalla casa familiare. Definito come una procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. La sua applicazione è subordinata al consenso dell’indagato. Quando il giudice non lo applica, deve motivare la sua scelta. Prima di decidere sulla richiesta di arresto domiciliare, inoltre, deve accertare presso la pg la disponibilità concreta del congegno elettronico. Se questo è indisponibile, il giudice deve valutare le misure alternative e non consegue automaticamente né l'applicazione della carcerazione cautelare, né l'applicazione dell'arresto domiciliare tradizionale. Custodia in carcere, art. 285 cpp: Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione [722] ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'articolo 11 del codice penale. Misura coercitiva più grave. L'imputato dovrebbe essere tenuto separato dai detenuti che stanno scontando una pena definitiva, ma il sovraffollamento/struttura delle carceri non consente l'applicazione di tale norma. Custodia cautelare in luogo di cura, art. 286: Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga [73]. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3. Secondo la giurisprudenza, non si tratta di una misura autonoma, bensì di una modalità di esecuzione della custodia in carcere. INTERDITTIVE = Applicazione provvisoria a scopo cautelare di determinati divieti. Possono essere applicate, di regola, solo in ordine ai delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. - Sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale: - Sospensione dell’esercizio di un pubblico ufficio: la misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura elettorale. - Divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi. MISURE DI SICUREZZA APPLICATE PROVVISORIAMENTE. - Ricovero in un ospedale psichiatrico giud io per l'imputato che sia affetto da vizio di mente totale; - Ricovero inunacasa di cura e custodia per l'imputato semi infermo di mente; - Libertà vigilata. Per le misure di sicurezza, sono necessari i seguenti presupposti: gravi indizi di commissione del fatto + imputato socialmente pericoloso + non applicabili le cause di giustificazione, di non punibilità o di estinzione del reato. Applicabili a chi sia ritenuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Diritto UE: si può trasferire in un altro Stato dell’Unione, la sorveglianza sulle più importanti misure alternative alla detenzione cautelare a carico di un imputato che risiede in tale stato. b. Condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali 1) Gravità del delitto, art. 280: Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni [391 5, 476, 714]. La custodia cautelare in carcere [285] può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Ne deduciamo che le misure coercitive ed interdittive non siano applicabili per le contravvenzioni, nel cui caso si può ricorrere soltanto alle misure cautelari reali. Per determinare la pena, il codice impone di considerare la pena detentiva prevista in astratto nel massimo per il singolo delitto consumato o tentato, senza tenere conto della continuazione, della recidiva o delle circostanze comuni del reato, ma tenendo conto dell’aggravante dell’aver profittato di situazioni di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa e dell’attenuanti del danno o del lucro di speciale tenuità. Su tal base, devono essere operati gli aumenti o le diminuzioni di pena previsti per le circostanze indipendenti o per quelle ad effetto speciale. 2) Punibilità in concreto, art. 273 comma 2: nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata. 3) Gravi indizi di reità: laddove “indizi” sta a significare un elemento conoscitivo acquisito durante le indagini. Il pm presenta al giudice una richiesta di applicazione che è accompagnata dagli elementi sui quali la medesima di fonda. Il legislatore compie un richiamo espresso ad alcune disposizione del libro III sulla prova rendendole applicabili al giudizio sui “gravi indizi”, ma tale richiamo non implica che tutte le altre disposizioni sulla prova siano inapplicabili, bensì sta a significare che quelle espressamente richiamate siano necessarie. Vengono richiamate le seguenti norme: - Obbligatorii riscontri per le dichiarazioni di imputati connessi o collegati; - Deve essere indicata la fonte delle dichiarazioni per “sentito dire”; - Non possono essere utilizzate le dichiarazioni che la pg ha ricevuto da suoi informatori a meno che essi non siano sentiti; - Vietata l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni eseguite illegittimamente. c. Le esigenze cautelari Vige un ulteriore requisito: le misure personali possono essere applicate soltanto quando esiste in concreto almeno una delle esigenze cautelari indicate ex art. 274. Art. 274 cpp: Le misure cautelari sono disposte: 81 a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova [292, 301], fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio [292]. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti ‘’; = pericolo di inquinamento della prova b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione ®. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede; c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede ‘. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare [284, 285, 286] sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. d. Icriteri di scelta delle misure cautelari personali Il giudice, dopo aver accertato che esistono sia i gravi indizi di reità, sia almeno una delle esigenze cautelari, dispone la misura con ordinanza. Tuttavia, è vincolato a limiti: - Di natura formale: il giudice non può disporre una misura più grave di quella richiesta dal pm. - Di natura sostanziale: il giudice ha il potere-dovere di scegliere la misura cautelare in base ai criteri che sono espressamente idicati ex art. 275 = discrezionalità vincolata. Art. 275 cpp: Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari [274] da soddisfare nel caso concreto. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c). Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. =PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423 bis, 572, 612 bis, 612 ter e 624 bis del codice penale, nonché all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole. La custodia cautelare in carcere [285] può essere disposta soltanto se le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente viene data al giudice la possibilità di cumulare le misure coercitive diverse dal carcere per offrire più vasto numero di alternative, risultino inadeguate =PRINCIPIO DELLA PLURALITÀ GRADUATA. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270 bis e 416 bis del codice penale =associazione sovversiva, terroristica e mafiosa, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari siamo in presenza della cd presunzione assoluta di adeguatezza della carcerazione 82 allo stesso il 2) Sostituzione in melius: quando le esigenze cautelari, pur non essendo venute meno, risultano attenuate, o quando la misura non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere inflitta. La sostituzione in melius può consistere anche nell’applicazione cumulativa di più misure meno gravi. 3) Sostituzione in pelius: disposta dal giudice solo su richiesta del pm, quando le esigenze cautelari risultano essersi aggravate o quando l'imputato abbia trasgredito alle prescrizioni che concernono la misura. Il procedimento per applicare misure più gravi è segreto e la misura può essere disposta “ a sorpresa”. Revoca e sostituzione in melius possono essere disposte dal giudice a richiesta dell'imputato o del pm, eccezionalmente d'ufficio. Prima di emanare il provvedimento, il giudice deve sentire il pm. Il giudice può disporre l'interrogatorio prima di decidere in ordine alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare. L'interrogatorio diventa obbligatorio quando lo abbia chiesto l'indagato e la sua istanza di revoca o di sostituzione sia basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati. La persona offesa da delitti commessi con violenza, in caso di scarcerazione, evasione o situazioni analoghe viene informata. b. Le cause di estinzione delle misure cautelari personali Due modi di estinzione: - In seguito a provvedimento del giudice che accerta il modificarsi dei presupposti applicativi; - Didiritto, per perdita di efficacia dovuta al verificarsi di determinati eventi previsti dalla legge. Ricordiamo alcuni casi: © Quandointervenga un provvedimento che esclude l'addebito (decreto/ordinanza di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, sentenza di proscioglimento). O Quandosia decorso il termine massimo di durata della singola misura cautelare* prima della definizione del procedimento con sentenza di condanna irrevocabile. © Quandouna misura disposta per esigenze probatorie non sia rinnovata entro il termine fissato dal giudice nel provvedimento; © Quando, disposta la misura cautelare coercitiva o interdittiva, l'imputato non sia stato interrogato dal giudice nel termine indicato dalla legge. O Quandola misura, disposta dal giudice dichiaratosi incompetente, non è confermata dal giudice competente entro 20 gg; © Quandoa seguito di condanna la pena irrogata è stata dichiarata estinta o è stata condizionalmente sospesa. Quando accerta la caducazione automatica della misura cautelare per uno dei motivi appena elencati, il giudice adotta i provvedimenti necessari per la immediata cessazione della misura stessa e, se si tratta di custodia cautelare, dispone l'immediata liberazione della persona interessata, se non detenuta per altra causa. c. ltermini di durata massima delle misure cautelari personal Tale regola è stata introdotta per rispettare due principi costituzionali, espressi dall'articolo 13 comma 5, in cui si dice che la legge deve stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva, e dall'art. 27 comma 2, in cui si vieta di anticipare la sanzione penale prima della condanna definitiva. I termini massimi di custodia cautelare coprono il periodo di tempo che va dall'esecuzione della misura coercitiva o dal fermo o dall’arresto, fino a quando la sentenza di condanna diventa irrevocabile. indicano la durata della misura per ciascuna fase del procedimento; hanno la caratteristica di essere autonomi tra loro e cioè operano soltanto in quella determinata fase del procedimento. Una volta conclusa la fase in questione, decorrere il successivo termine. Vedi pag. 485 per i termini. complessivi indicano il limite totale di durata di una misura cautelare, che prescinde dalla durata dei singoli termini intermedi; entro tale termine deve intervenire la sentenza irrevocabile di condanna, pena il venire meno della misura disposta. Per i delitti più gravi: 6 anni. 85 I termini finali di fase (massimo dei massimi) sono i termini della durata della misura quando intervenga una causa di sospensione dei termini intermedi. In questi casi la durata della custodia non può superare il doppio dei termini intermedi o il termine complessivo aumentato della metà. Reati più gravi: 9 anni. Il termine sussidiario opera soltanto se più favorevole rispetto ai termini finali. È pari a 2/3 del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. Nel caso in cui operi l'estinzione della custodia, questa può essere ripristinata se l'imputato ha trasgredito le prescrizioni della nuova misura cautelare o se è stata emessa sentenza di condanna in primo o secondo grado e vi è pericolo di fuga. Le misure obbligatorie sono vincolate a termini intermedi e complessivi pari al doppio di quanto è previsto per la custodia cautelare. Le misure interdittive di regola non possono avere durata superiore a 12 mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. Le contestazioni a catena sono quelle ipotesi, patologiche, nelle quali in tempi successivi il pm chieda ed ottenga l’emissione di più ordinanze applicative della custodia cautelare nei confronti del medesimo imputato in relazione al medesimo fatto o a fatti comunque già noti ab initio all'autorità giudiziaria. Il pm si comporta in questo modo per spostare in avanti l’inizio della decorrenza dei termini di custodia cautelare, così da prolungare la durata della misura ed aggirare i limiti stabiliti dalla legge. È stato introdotto un correttivo: i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati alla imputazione più grave. d. La sospensione del decorso dei termini Le ipotesi che determinano sospensione sono tassative Recupera pag 490 e. La sospensione dei termini massimi di custodia cautelare nell’emergenza sanitaria I giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza dei dichiaranti citati per deporre quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario. Ciò comporta che, per un periodo di tempo pari a quello stabilito per il correlato giudizio penale, siano sospesi i termini di fase delle misure cautelari custodiali. Si tiene conto anche dei predetti periodi di sospensione per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare. 5. Le impugnazioni contro le misure cautelari personali a. Considerazioni preliminari Il codice prevede tre mezzi di impugnazione: il riesame, l'appello e il ricorso per cassazione. L'impugnazione contro una misura cautelare costituisce un procedimento incidentale, che si sviluppa parallelamente allo svolgersi del procedimento principale. b. Il riesame Impugnazione completamente devolutiva che permette all’imputato di ottenere il controllo giurisdizionale sulla legittimità e sul merito del provvedimento che applica una misura coercitiva ab initio, cioè per la prima volta. Completamente devolutivo significa che il tribunale ha il potere di valutare la legittimità ed il merito della misura coercitiva senza essere vincolato né dagli eventuali motivi del ricorso dell'imputato, né dalla motivazione del provvedimento che ha applicato la misura. Il procedimento innescato dal riesame è veloce, in quanto i termini sono brevi e perentori a pena della perdita di efficacia della misura coercitiva. La richiesta deve essere presentata dall’imputato o dal suo difensore entro 10 gg, pena inammissibilità. Può essere motivata, ma non vige obbligo di motivazione. L'imputato, entro due giorni dalla notificazione dell'avviso di udienza, può chiedere personalmente per giustificati motivi al tribunale di differire la data dell'udienza da un minimo di cinque a un massimo di dieci giorni. 86 L'udienza si svolge in camera di consiglio e cioè con un contraddittorio facoltativo. Il tribunale ha un potere cognitivo limitato: non può decidere sulla base di tutti gli atti di indagine raccolti fino a quel momento, ma solo sulla base di quelli effettivamente presentati dal pm e dal difensore. 4 ipotesi di decision 1) Inammissibilità della richiesta; 2) Riformare il provvedimento in senso favorevole all’imputato; 3) Confermare il provvedimento impugnato per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento e confermarlo per ragioni uguali? 4) Annullare il provvedimento impugnato sia per i motivi tradizionali, sia per quelli nuovi. Annullamento tradizionale quando l’ordinanza non presenti uno degli elementi essenziali ex art. 292. Annullamento “nuovo” quando la motivazione manca non soltanto come segno grafico, ma anche quando l'argomentazione logica è apparente e non effettiva. + annullamento anche quando non la motivazione non contiene l’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. c. L'appello Impugnazione limitatamente devolutiva che permette di controllare tutti quei provvedimenti presi dal giudice in tema di misure cautelari personali, che non sono sottoponibili a riesame = riguarda tutte quelle ordinanze che non applicano per la prima volta una misura coercitiva. Ambito di applicazione (esempi): - Sottoponibili ad appello i provvedimenti che applicano per la prima volta una misura interdittiva; - Pmche presenta appello quando il giudice ha applicato una misura coercitiva meno grave; - Appello contro l'ordinanza che ha concesso la revoca o la sostituzione della misura su richiesta dell'imputato. Competente a decidere sull’appello è il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice che ha disposto la misura. I termini previsti per la decisione del tribunale sono ordinatori e non perentori; il loro eventuale superamento non comporta l’inefficacia della misura cautelare impugnata. Deve essere proposto, pena inammissibilità, entro 10 gg dall'esecuzione o notificazione del provvedimento. Procedimento simile al riesame. Tra le differenze: nella dichiarazione vanno espressi i motivi per i quali il soggetto interessato ritiene che il provvedimento debba essere annullato o modificato. Parzialmente devolutivo: il controllo esercitabile dal tribunale è limitato a quei punti del provvedimento che sono oggetto dei motivi di doglianza esposti nella dichiarazione di impugnazione dall'impugnato o dal pubblico ministero. d. Il ricorso per cassazione impugnazione esperibile contro le decisioni che il tribunale della libertà ha pronunciato sulla richiesta di riesame o sull’appello. Deve essere proposto entro 10 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento che viene impugnato. Legittimati a proporre ricorso: difensore dell'imputato, pm che ha richiesto l'applicazione della misura, pm presso il tribunale della libertà. La corte non può pronunciarsi sul merito (attendibilità e credibilità dell'elemento di prova), ma possono essere contestate solo la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione del provvedimento impugnato e anche il travisamento della prova e cioè quando un dato probatorio è stato omesso, inventato o male interpretato. Possibile anche il ricorso per cassazione per saltum: il difensore invece di presentare richiesta di riesame al tribunale della libertà, ricorre direttamente alla cassazione contro l'ordinanza che applica per la prima volta una misura coercitiva. | motivi possono riguardare soltanto la violazione di legge. 87 attendere il provvedimento del gip, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pm. Prima del suo intervento, in caso di urgenza procedono gli ufficiali di pg, i quali trasmettono il verbale al pm. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca [240 c.p.]. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo | del titolo Il del libro secondo del Codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito [ 386]. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Ha una finalità prettamente penalistica e impone vere e proprie inibitorie. Comporta obblighi di fare e di non fare. Esempio: sequestro di un macchinario sul quale non siano stati installati gli strumenti prescritti dalla normativa contro gli infortuni sul lavoro => sequestro condizionato all'adozione delle cautele imposte dalle disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori. In passato la giurisprudenza si accontentava della mera coincidenza tra fattispecie legale addebitata e fattispecie concreta; dal 2006 la giurisprudenza pretende che vi sia un minimo di prova degli elementi oggettivi del reato => fumus commissi delicti. Inoltre, ogni qual volta il sequestro preventivo trovi applicazione, il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva. Il periculum in mora consiste nell’attitudine della cosa ad essere strumentalmente ed oggettivamente collegata all’aggravarsi o al protrarsi di un illecito già realizzato o alla perpetrazione di altri fatti criminosi collegati al precedente. È disposto dal giudice su richiesta del pm; il giudice valuta l’esistenza dei presupposti senza sentire il possessore della cosa. L'esecuzione: - Sui beni mobili e sui crediti, il sequestro preventivo si esegue secondo le forme prescritte dal cpc per il pignoramento presso il debitore o presso terzi; - Sui beni immobili o mobili registrati, si esegue con la necessaria trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; - Sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese; - Sulle azioni e sulle quote sociali, con relativa annotazione nei libri sociali ed iscrizione nel registro delle imprese; - Sugli strumenti finanziari dematerializzati, con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall'intermediario. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto: il provvedimento è immediatamente esecutivo. 90 Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice, possono presentare richiesta di riesame l'imputato, il difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Sulla richiesta decide il tribunale del riesame del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. L'ordinanza di diniego del sequestro preventivo e l'ordinanza che respinge l'istanza di revoca proposta dall'imputato sono sottoponibili ad appello di fronte al tribunale del capoluogo di provincia. Contro le ordinanze emesse dal tribunale del riesame, il pm, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. PARTE QUARTA O CAP III: IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE 1. Considerazioni introduttive Fondamento: art 106 comma 2 Cost => “La legge sull'ordinamento giudiziario [cfr. art. 108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”. Ratio: diminuire il carico di lavoro del giudice professionale. Requisiti: superare l'esame da avvocato o, in sostituzione, l'aver svolto funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno due anni, o funzioni notarili, o, infine, aver insegnato materie giuridiche nelle università o svolto funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e all’ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. Il giudice di pace può irrogare quattro specie di pene: multa, ammenda, obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità. Non è mai ammessa la sospensione condizionale della pena => principio di effettività. Non sono contemplati nel procedimento presso il giudice di pace: - Arresto in flagranza e fermo; - Misure cautelari personali; - Proroga del termine per le indagini; - Udienza preliminare e gip => al loro posto giudice di pace circondariale. - Giudizio abbreviato; - Applicazione della pena su richiesta; - Giudizio direttissimo; - Giudizio immediato; - Decreto penale di condanna; - Incidente probatorio. Meno poteri al pm, a favore invece di quelli attribuiti alla pg, cui viene affidata attività investigativa tendenzialmente completa. Persona offesa ha più poteri. O Competenza per materia: tenuità della sanzione e semplicità dell'accertamento. O Competenza per territorio: luogo nel quale il reato è stato consumato; in caso di più luoghi, si fa riferimento al luogo in cui è stato commesso il primo reato. O Competenza per connessione: principio di tendenziale irrilevanza della connessione tra procedimenti. 2. Le indagini preliminari 91 Le funzioni di pm sono solte dal procuratore della repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace = non viene istituito un apposito ufficio del pm. Caso in cui ad acquisire la notizia di reato sia la pg... La pg, acquisita la notizia di reato, svolge direttamente le indagini di propria iniziativa e di regola compie autonomamente i propri atti di indagine. Eccezioni: quando bisogna compiere accertamenti tecnici irripetibili, interrogatori o confronti ai quali partecipa l'indagato o perquisizioni e sequestri fuori dai casi di flagranza o urgenza, è necessaria l'autorizzazione del pm. Il pm a questo punto può limitarsi a concedere o a negare l'autorizzazione; può compiere personalmente il singolo atto, può trattenere le indagini. Caso in cui ad acquisire la notizia di reato sia direttamente il pm... Se il magistrato non ritiene necessari atti di indagine, può immediatamente esercitare l’azione penale o chiedere l'archiviazione. In caso contrario, non può procedere alle indagini, ma deve trasmettere la notizia di reato alla pg. Per quanto riguarda le prove non rinviabili, esse possono essere assunte dal giudice di pace. L'assunzione avviene nel pieno contraddittorio delle parti, secondo le forme previste per il dibattimento. 3. Conclusione delle indagini preliminari La pg ha 4 mesi per svolgere le indagini dalla acquisizione della notizia di reato, dopodiché deve trasmettere la relazione al pm. Il pm, ricevuta la relazione, provvede all’iscrizione nel registro delle notizie di reato e ha quattro opzioni: 1) Dispone ulteriori indagini: esse possono essere affidate alla pg o essere svolge personalmente dal pm. La pg ha 4 mesi dall'iscrizione della notizia di reato (non sono i 4 mesi che decorrono dalla acquisizione della notizia). È concessa una proroga fino a 2 mesi per portare a termine le indagini. Se le indagini non vengono completate entro i termini, sono inutilizzabili. 2) Chiede l’archiviazione al giudice: quando la notizia di reato è infondata, quando mancano i presupposti di diritto e nel caso di particolare tenuità del fatto. Dispone l'archiviazione il giudice di pace circondariale. Entro 10 giorni dalla notifica dell’archiviazione, l'offeso può presentare al giudice di pace una richiesta di prosecuzione delle indagini, che deve essere corredata degli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta di archiviazione o le ulteriori indagini da compiere. 3) Decide diesercitare l’azione penale formulando l'imputazione e disponendo la citazione a giudizio dell'imputato: assume la qualità di imputato la persona alla quale il reato è attribuito nella citazione. In caso di reato procedibile d'ufficio, di flagranza di reato, di prova evidente o di reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, è previsto che l'imputato si presenti immediatamente dinnanzi al giudice di pace. Due alternativi - La pg chiede al pm l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio. Il pm a questo punto può: chiedere l'archiviazione, autorizzare la presentazione immediata, esprimere parere contrario alla citazione. - In caso di urgenza o laddove l'imputato fosse sottoposto a misure di limitazione, la pg può presentare al pm anche la richiesta di citazione contestuale per l'udienza. 4. Lacitazione a giudizio su ricorso della persona offesa Per tutti i reati che sono di competenza del giudice di pace e che sono procedibili a querela, è ammesso l'istituto della citazione a giudizio su ricorso della persona offesa. L'offeso chiede con ricorso al giudice di pace la fissazione dell'udienza. | termini sono di tre mesi. Il ricorso prima viene comunicato al pm, poi deve essere depositato presso la cancelleria del giudice di pace e infine, se il giudice di pace ne dispone la convocazione, viene la notifica raggiunge la persona citata. Il pm entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso può trasmettere al giudice di pace parere contrario alla citazione, ma non si tratta di un parere vincolante: il giudice di pace è libero di prendere la decisione che ritiene più opportuna. 92
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved