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Consultorio Familiare: Funzioni, Matrimonio, Separazione, Divorzio, Mediazione, Schemi e mappe concettuali di Metodologia della ricerca

Il Consultorio Familiare, istituito dalla L. 405/1975, un servizio di assistenza alle famiglie e alla maternità. Vengono trattati temi come la contraccezione, assistenza alla gravidanza, IGV, adozioni nazionali e internazionali, problematiche della vita di coppia, andrologia, matrimonio, separazione legale, divorzio, mediazione familiare e violenza domestica. Vengono dettagliate le funzioni del consultorio, le condizioni per contrarre matrimonio, la separazione consensuale e giudiziale, il divorzio giudiziale, la mediazione familiare e i tipi di casi in cui proporre la mediazione, gli invianti e i procedimenti per l'interruzione volontaria di gravidanza.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2017/2018

Caricato il 04/06/2018

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martina-lamberti-1 🇮🇹

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Scarica Consultorio Familiare: Funzioni, Matrimonio, Separazione, Divorzio, Mediazione e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Metodologia della ricerca solo su Docsity! CAP 8: INTERVENTI PER DIFFICOLTA’ LEGATE A RAPPORTI DI COPPIA, GRAVIDANZA, NASCITA: Il consultorio familiare: è stato istituito dalla L 405/1975 “istituzione dei consultori familiari” ed è definito come un servizio di assistenza alle famiglie e alla maternità. Il consultorio è regolato anche dalle L 40/2004. Le funzioni del consultorio sono in capo alle ASL e gli operatori che svolgono le sue funzioni sono medici (ostetrici e ginecologi), infermieri, psicologi, assistenti sociali… Diversi sono gli ambiti di intervento: • La contraccezione • Assistenza alla gravidanza • IGV • Adozioni nazionali e internazionali • Problematiche della vita di coppia • Andrologia Matrimonio, separazione legale, divorzio: il matrimonio è un istituto giuridico idoneo a creare un vincolo stabile con esso si costituisce la famiglia legittima e sussiste solo in presenza di specifici presupposti. Matrimonio tra minorenni: a seguito di un’autorizzazione del Tribunali per i minorenni c’è la possibilità di contrarre matrimonio se almeno uno dei due membri della coppia abbia compiuto 16 anni diventano quindi minori emancipati. I servizi sociali possono fare un’indagine psico-sociale per comprendere i motivi di tale scelta e i progetti che ci sono alla base. Uno dei motivi ad esempio può essere quello di una gravidanza. L’indagine in particolare dovrà analizzare: • Le condizioni oggettive della coppia e delle relative famiglie • Gli elementi delle storie dei giovani e dei famigliari • Il livello di maturità dei giovani • Le varie criticità del progetto • Gli eventuali sostegni da parte dei servizi Separazione dei coniugi: è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile. La separazione incide solo su alcuni effetti del matrimonio: la comunione legale del bene, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione. Permangono invece altri obblighi, come ad esempio quello del mantenimento del coniuge più debole. Separazione di fatto: può anche succedere che i coniugi decidano di interrompere la gravidanza in modo non formale, marito e moglie in questo caso potranno vivere o meno insieme, ma ognuno si occuperà dei suoi affari. Questa separazione non produce nessun effetto sul piano giuridico. Separazione legale: questa separazione invece produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie. Si discuteranno diversi argomenti tra cui le questioni della comunione dei beni, il mantenimento/ alimenti per l’ex coniuge, affidamento dei figli… La separazione legale può essere di due tipi: 1. Consensuale i coniugi si accordano in merito alle condizioni della separazione. Il ricorso può essere presentato senza la presenza di un avvocato, si ritira la modulistica e si può eventualmente chiedere aiuto al consultorio. 2. Giudiziale comporta sempre l’assistenza di un avvocato In entrambi i casi ci si rivolge al tribunale ordinario. Assegno di mantenimento e diritto agli alimenti nella separazione: l’assegno di mantenimento serve nel momento in cui l’ex coniuge non ha adeguati redditi e serve a far godere lo stesso tenore di vita che questi aveva durante il matrimonio. In questi casi è obbligatorio versarlo. Il diritto agli alimenti invece è una somma di denaro che garantisce la sussistenza ed è versato se il coniuge si trova in uno stato di indigenza e povertà. Affidamento dei figli: esso è disciplinato dalle L 54/2006. In caso di separazione dei genitori il bambino ha diritto a mantenere una relazione stabile con i genitori e ricevere educazione, cura e istruzione. Il giudice quindi valuterà se effettuare un affidamento condiviso (minore affidato ugualmente a entrambi i genitori) che è quello preferito; è possibile effettuare anche un affidamento esclusivo in cui il giudice sceglie a quale genitore affidare il figlio. Questo avrà l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale. Obblighi per il genitore non affidatario: versare un assegno di mantenimento, partecipare alle spese straordinarie. Per i figli maggiorenni il giudice può stabilire la possibilità di un assegno di mantenimento in caso di mancanza di redditi. Separazione giudiziale: si fa ricorso a questa separazione nel caso di un mancato accordo tra coniugi. In questo caso è possibile richiedere l’addebito di separazione cioè l’accertamento della violazione degli obblighi conseguenti il matrimonio. Durante la procedura, per le decisioni in merito ai minori il giudice può disporre una consulenza tecnica d’ufficio con esperti del campo della psicologia oppure una indagine psico-sociale da parte dei servizi sociali. Se il conflitto tra gli ex coniugi può essere pregiudizievole per il minore può essere disposto un affidamento al servizio sociale ciò vuol dire che è al servizio sociale che compete disciplinare gli incontri con il genitore e proporre al giudice disciplinare le decisione in merito alla salute, al percorso scolastico…. Divorzio: esso permette lo scioglimento del divorzio e la cessazione degli effetti civili. Ci sono due tipi di divorzio: 1. Divorzio congiunto c’è accordo tra i coniugi, il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi. 2. Divorzio giudiziale il ricorso può essere presentato da un solo coniuge in quanto non c’è accordo sulle condizioni. Con il divorzio i coniugi possono contrarre nuove nozze Le famiglie di fatto: sono disciplinate dalle l 219/2012 e dal D.lgs 154/2013. Anche in questo caso il tribunale competente è il Tribunale Ordinarie La mediazione familiare: la mediazione è un processo che avviene nel momento in cui due parti si rivolgono ad un terzo neutrale per ridurre eventuali conflitti, questo avviene aprendo canali di comunicazione che si erano bloccati. Il mediatore è una figura che accompagna, non è giudicante. Diverse sono le tipologie di mediazione: penale, di comunità, assistenziale (quando le parti non sono d’accordo in merito all’assistenza di una persona non autosufficiente) e familiare. La partecipazione alla mediazione familiare è assolutamente volontaria, se cosi non fosse, potrebbe scaturire peggiori effetti. Cosa la mediazione familiare non è: • La violenza si potrae nel tempo • Esistono vincoli di parentela o prossimità tra l’aggressore e la vittima • La vittima ha una rete di relazioni molto povera Violenza fisica: uso di atti volti a far male o a spaventare la vittima (spingere, strattonare, tenere la persona forzatamente sveglia, picchiare….) La violenza fisica si traduce in diversi reati nel penale: • Violenza privata • Lesioni personali • Percosse • Maltrattamento in famiglia o verso i bambini • Abuso di mezzi di correzione • Omicidio o tentato omicidio Violenza psicologica: atteggiamenti intimidatori (spaventare con gesti, minacciare di violenza fisica e morte…) minacciosi, denigratori (ricatti, insulti verbali, umiliazione pubblica e privata, svalutazioni…) tattiche per isolare la vittima. La violenza psicologica si configura come un’insieme di strategie lesive con conseguente insicurezza e paura. In questa violenza la vittima cerca di far fronte alle richieste della vittima, per evitare il peggioramento della situazione (anche questo può ledere psicologicamente la vittima). Violenza economica: atteggiamenti volti a impedire che la vittima possa diventare economicamente indipendente, al fine di poter esercitare su di essa un controllo diretto (es. impedire la ricerca di un lavoro, controllare come la vittima spende lo stipendio….). Violenza sessuale nei rapporti di coppia: si manifesta con l’imposizione di rapporti indesiderati, sotto minacce oppure rapporti che implichino il far male alla vittima. Le vittime spesso non trovano il coraggio di denunciare la violenza, a causa di radicate rappresentazioni dei doveri coniugali; inoltre è anche difficile da dimostrare. Misure di protezione delle vittime previste dalla L.154/2001: questa legge tratta delle misure di protezione contro la violenza nelle relazioni familiari. Essa prevede due tipi di interventi diversi: • In ambito penale: la misura cautelare che viene adottata è l’allontanamento dalla casa familiare. Viene richiesta dal pubblico ministero e consiste nel prescrivere al soggetto violento di lasciare la casa; divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati dalla famiglia, prevede anche per il soggetto allontanato di fare un assegno a favore delle persone conviventi che si trovano senza mezzi. • Im ambito penale: la vittima di violenza può richiedere un decreto di protezione al giudice anche senza che il familiare violento sia denunciato in sede penale. Con questo decreto il giudice può ordinare al soggetto violento le 3 stesse situazioni che vengono proposte in ambito penale (vedi sopra), tuttavia può anche disporre l’intervento dei servizi sociali. L’ordine di protezione non può superare i 6 mesi. L’intervento dei servizi sociali: essi possono mettere in atto azioni per il sostegno delle vittime oppure accompagnare il soggetto abusante a servizi volti al recupero di eventuali disagi di cui è portatore. L’azione dell’assistente sociale è comunque importate in tutte le fasi di protezione: • Fase di conoscenza e di accompagnamento della vittima ad esempio l’utilizzo di colloqui per descrivere cosa le sta accadendo per non sottovalutare la portata del problema. La “presa di coscienza” è un momento spesso delicato per la persona perché è anche colpita da senso di colpa per l’ipotetica denuncia al soggetto violento • Fase di accompagnamento alla decisione di denuncia • Fase di accompagnamento agli uffici della questura • Fase di applicazione delle misure di protezione • Fase successiva alla protezione aiuto per la vittima con l’obiettivo del raggiungimento progressivo di autonomia Misure di protezione delle vittime minorenni, previste dalla L. 149/2001: questa legge da la possibilità al Tribunale per i minorenni la possibilità di imporre l’allontamento del genitore che maltratta dalla casa familiare.
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