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Processo di esecuzione, Appunti di Diritto Processuale Civile

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Tipologia: Appunti

2020/2021
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Caricato il 02/01/2021

francesco_di_sanzo
francesco_di_sanzo 🇮🇹

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Scarica Processo di esecuzione e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Processo di esecuzione Il processo esecutivo viene promosso in tutti quei casi il debitore non esegua spontaneamente l'obbligo risultante dal titolo esecutivo al fine di ottenere proprio la realizzazione della pretesa cristallizzata in quel titolo . Soggetti sono : -creditore (colui che promuove l'azione e le sue successive operazioni ) -debitore (che subisce il processo ,ma non ne è parte a meno che non proponga eventualmente opposizione . Infatti il processo esecutivo si connota per l'assenza di contraddittorio -ufficiale giudiziario (organo che esegue propriamente l'esecuzione) -giudice (sotto il controllo del quale il processo si svolge e che emanerà soltanto ordinanze e decreti) Quanto alla competenza del giudice, – in relazione alla materia è sempre competente il Tribunale – in relazione al valore,questo si determina dal credito per cui si procede – per le cause relative alle opposizioni proposte da terzi ,si determina dal valore dei beni controversi – in relazione al territorio la competenza spetta al giudice del luogo in cui si trovano i beni . Se l'immobile è compreso in piu circoscrizioni giudiziarie ,è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una porzione dell'immobile – per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza ,il domicilio ,la dimora o la sede – per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto – per l'esecuzione forzata su autoveicoli,motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha residenza il domicilio ,la dimora o la sede l'esecuzione forzata si distingue in esecuzione in forma generica che prevede una fase di trasformazione dei beni del debitore in denaro e in esecuzione in forma specifica ,che non prevede la fase di trasformazione in quanto il debitore vuole ottenere la disponibilità materiale di un determinato bene mobile o immobile ,un facere o un non facere Esecuzione in forma generica si suddivide al suo interno in a) espropriazione mobiliare presso il debitore b)espropriazione mobiliare presso terzi c)espropriazione immobiliare d)esprorpiazione di beni indivisi e)espropriazione contro il terzo proprietario Esecuzione in forma specifica invece ricomprende a)esecuzione per consegna di cose mobili o rilascio di beni immobili b)esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare L'azione è inizialmente unilaterale ,nel senso che vi è un contraddittorio atipico perchè il debitore non acquista la veste di convenuto e concerne solo le modalità di esecuzione,salvo se si versa nel campo delle opposizioni ,ossia della cognizione,e quindi il contradditorio assume nuovamente la sua tipica struttura dialettica ;in realtà quando lo ritenga necessario il giudice dell'esecuzione puo convocare le parti ,ma la convocazione non avviene per costituire un vero e proprio contraddittorio ,ma soltanto per il migliore esercizio della potestà ordinatoria: solo se il debitore o il creditore intervenuto propone opposizione si apre un giudizio di cognizione che ha ad oggetto l'esistenza del diritto di procedere esecutivamente ovvero le modalità con cui deve svolgersi l'esecuzione. La domanda all'organo esecutivo è posta verbalmente ed è preceduta da una serie di atti (notificazione del titolo esecutivo e del precetto) che stanno al di fuori del processo esecutivo vero e proprio e che servono soltanto a preannunciarlo. E' rimessa comunque alla parte la determinazione dell'oggetto dell'attività esecutiva. Salvo che la legge non disponga altrimenti,l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto (479 cpc) Tali atti hanno il compito di preannunciare al debitore il proposito del creditore di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un determinato titolo esecutivo per il conseguimento del diritto ivi menzionato. Da un lato cio consente al debitore di adempiere la propria obbligazione ,evitando la esecuzione e le relative spese ; dall'altro di conoscere gli elementi della esecuzione preannunciata e di contestarne la legittimità. TITOLO ESECUTIVO e PRECETTO Insieme sono atti preparatori al processo esecutivo in quanto devono essere compiuti prima dell'inizio dell'esecuzione al fine di mettere il debitore nella condizione di conoscere il proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata e di consentirgli di evitare il processo adempiendo spontaneamente all'obbligazione. Titolo esecutivo E' quel documento che conferma la posizione giuridica che il creditore intende far valere in via esecutiva e da cui risulti un diritto di credito che sia -certo -liquido (determinato nel suo ammontare) -esigibile (non sottoposto né a condizione ,ne a termine) L'art 374.2 cpc indica 3 gruppi di titoli esecutivi -1 gruppo fa riferimento a titoli giudiziarie poichè relativi ad accertamenti svolti in sede di processo di cognizione INEFFICACIA DEL PRECETTO Il precetto diventa inefficace ,se ne termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione. L'inutile decorso dei 90 giorni rende inefficace il precetto,inefficacia che non potrà peraltro essere rilevata d'ufficio. Ciò vuol dire che dovrà essere la parte debitrice. L'atto di precetto ha effetti per 90 giorni dalla data della sua notifica al debitore. 90 giorni è dunque il termine di scadenza finale del precetto. Ma poiché abbiamo visto che il prignoramento non puo mai avvenire prima di 10 giorni dalla notifica del precetto,si desumeche il precetto ha una efficacia di 80 giorni (90 da cui si sottraggono i primi dieci giorni concessi per l'adempimento) Se si esaurisce il termine di efficacia del precetto (90 giorni dalla data della sua notifica) senza che il creditore abbia agito ,questi non puo piu avviare un pignoramento. Cio però non significa che il creditore debba rinunciare al proprio credito. Se infatti nel frattempo non è intervenuta la prescrizione ,il creditore puo sempre notificare un nuovo precetto che sostituisca quello scaduto. In buona sostanza,nel momento in cui un precetto diventa inefficace,il creditore puo sempre rinotificare un nuovo e ulteriore precetto. In caso di opposizione all'esecuzione forzata o agli atti esecutivi da parte del debitore ,il termine di efficacia del precetto rimane sospeso e riprende a decorrere dal momento della riassunzione del processo esecutivo che deve avvenire (con ricorso ) entro 6 mesi dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione. Il precetto puo essere ripresentato piu volte senza limiti. Cosa che ovviamente lascia configurare l'impossibilità di rinotificare il precetto è la prescrizione del credito per il quale si agisce. La prescrizione è di norma di 10 anni : Stessa cosa vale per le sentenze,i decreti ingiuntivi,gli assegni e le cambiali,i contratti come i mutui. DI regola nella prassi quando di notifica un precetto è perchè si è prima ottenuto un provvedimento dal giudice,provvedimento che ha sempre una prescrizione di 10 anni. Inoltre è bene ricordare che la notifica di ogni precetto interrompe sempre il termine di prescrizione del credito e la fa decorrere nuovamente da capo. Espropriazione forzata- Struttura generale L'espropriazione forzata è una forma di esecuzione generica volta a sottrarre coattivamente i beni del debitore i quali per poter soddisfare le pretese del creditore devono essere trasformati in denaro. Il procedimento si struttura in varie fasi A)pignoramento B) intervento dei creditori C)vendita forzata o l'assegnazione D)la distribuzione della somma ricavata PIGNORAMENTO Il titolo esecutivo e il precetto sono atti preparatori all'esecuzione in quanto l'espropriazione forzata ha inizio con il pignoramento,ovvero l'atto posto in essere dall'ufficiale giudiziario avente la funzione di vincolare i beni espropriati per evitare che il debitore possa alienarli o disporne e di rendere dunque inefficaci nei confronti del creditore tali atti di disposizioni compiuti dal debitore dopo il pignoramento. Per il suo compimento è necessario che il creditore faccia apposita istanza all'ufficiale giudiziario recandosi presso le casse pignoramenti del tribunale esibendo l'originale del titolo esecutivo e del precetto ritualmente notificati. Deve scegliere quindi i beni da pignorare ,siano essi mobili,che immobili. Quando il creditore è titolare di pegno e di ipoteca ,egli puo pignorare anche gli altri beni del debitore,ma è necessario che sottoponga ad esecuzione quei beni gravati da ipoteca ,pegno o privilegio. Successivamente all'istanza l'ufficiale giudiziario si reca presso il debitore e così procede : -ingiunge formalmente al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre i beni alla garanzia del credito -lo invita a dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che in mancanza o in caso di irreperibilità ,le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria del giudice -lo avverte che puo chiedere la sostituzione delle cose o dei crediti pignorati con una somma di denaro pari all'importo dovuto,comprensivo del capitale ,degli interessi e delle spese,purchè ,prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione la relativa istanza sia depositata in cancelleria. -lo avverte inoltre che l'istanza di conversione deve essere accompagnata ,a pena di inammissibilità,dal deposito in cancelleria ,prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione ,di una somma di denaro non inferiore ad 1/5 del credito per cui è stato eseguito il pignoramento -lo avverte che l'opposizione all'esecuzione è inammissibile se proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione dei beni . Qualora i beni pignorati appaiano insufficienti per la soddisfazione del creditore ,l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare altri beni pignorabili ,i luoghi dove si trovano o le generalità dei terzi debitori. Di tutte le operazioni compiuti e delle eventuali dichiarazioni del debitore,l'ufficiale giudiziario redige verbale di pignoramento il quale va consegnato al creditore insieme con il titolo esecutivo e il precetto . Da questo momento iniziano a decorrere diversi termini . In particolare: -entro 15 giorni dalla consegna il creditore deve iscrivere telematicamente a ruolo il pignoramento depositando in via telematica la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi degli atti riconsegnati dall'ufficiale giudiziario ,la cui conformità è attestata dall'avvocato del creditore. -entro 45 giorni dal pignoramento ,successivamente all'iscrizione a ruolo o contestualmente,il creditore deve chiedere al giudice l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati,depositando telematicamente apposita istanza. Diversamente perde efficacia. Il termine è perentorio e puo essere sospeso automaticamente con opposizione agli atti esecutivi. Se invece ci si oppone all'esecuzione ,la sospensione dei 45giorni è decisa dal giudice competente . -entro 5 giorni dal pignoramento qualora vi siano altri creditori il cui diritto ad essere soddisfatti sui beni del debitore risulti da pubblici registri,il creditore procedente deve notificare a tali creditori un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante ,del credito per il quale si procede ,del titolo e delle cose pignorate. Prima della fissazione dell'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ,il debitore puo: a)chiedere con istanza scritta depositata presso la cancelleria la sostituzione delle cose e dei crediti pignorati in una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante comprensivo del capitale,degli interessi e delle spese anche di esecuzione b)chiedere con istanza la riduzione del pignoramento quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti c) evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario l'importo del credito e delle spese,o per consegnarlo al creditore,o perche detta somma rimanga depositata come oggetto del pignoramento.( ma in questo ultimo caso l'importo è aumentato di 2/10) Sempre prima dell'udienza di vendita o assegnazione : -i creditori che intendono intervenire A questo punto l'ufficiale ingiunge al debitore di non sottrarre le cose scelte alla garanzia del credito (ogni atto di disposizione del bene). Le cose pignorate vengono descritte nel verbale di pignoramento mediante rappresentazione fotografica o altro mezzo di ripresa audio visiva determinandone approssimativamente il valore di realizzo con l'assistenza eventuale di un esperto stimatore. Per la custodia dei beni pignorati l'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il denaro ,i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati . Per la conservazione delle altre cose,l'ufficiale giudiziario,solitamente nomina custode il debitore ,altrimenti su richiesta del creditore provede a trasportarle presso un luogo di pubblico deposito o provvede ad affidarle in custodia ad autorizzati . Se l'ufficiale giudiziario trova un pignoramento gia inziato da altro pubblico ufficiale ,continua le operazioni insieme con lui,redigendo un unico verbale . Se invece si rinviene un pignoramento gia compiuto l'ufficiale ne da atto nel verbale descrivendo i mobili gia pignorati e procede al pignoramento degli altri beni o constata nel verbale che non ve ne sono . Ultimate le operazioni di pignoramento,il processo verbale ,il titolo esecutivo ed il precetto ,devono essere depositati presso la cancelleria del tribunale entro le 24 h dal compimento delle operazioni . Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo PEC . -E' compito del creditore depositare presso la cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo corredata dalle copie conformi del verbale ,del titolo esecutivo e del precetto. IL deposito della nota deve avvenire entro 15 giorni dalla consegna e in difetto,il pignoramento perde efficacia. Se deposita tardivamente la nota, o non vi provvede affatto,il creditore entro 5 giorni dalla scadenza del termine,il creditore deve dichiarare al debitore o all'eventuale terzo ,che il pignoramento è divenuto inefficace. Gli obblighi del debitore a questo punto cessano di esistere,ma solo quando il giudice ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento ,o quando il creditore dichiara del pignoramento l'inefficacia. Al momento del deposito il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di efficacia di 45 giorni dal suo compimento senza che sia iniziata la vendita o l'assegnazione ,copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario per essere messa a disposizione del debitore. Ciò che occorre precisare è che : -a seguito del deposito dell'istanza il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti in cui queste possono fare osservazioni per quanto riguarda l'assegnazione,al tempo e alla modalità della vendita -le parti devono proporre a pena di decadenza l'opposizione agli atti esecutivi Se non vi sono opposizioni il giudice dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. Se invece vengono proposte opposizioni il giudice decide su di esse con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. Assegnazione L'assegnazione può essere richiesta si da subito per -i titoli di credito -gli oggetti di oro e di argento se restano invenduti,sono assegnati ai creditori ad un prezzo non inferiore al loro valore intrinseco . L'assegnazione degli altri beni è subordinata invece all'esito negativo di due successivi incanti ,il secondo dei quali deve essere fissato al prezzo inferiore di 1/5 rispetto al precedente . Vendita Il giudice puo disporre che avvenga con incanto o senza incanto . Le cose pignorate infatti devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie del circondario del luogo di residenza,domicilio,dimora del debitore, affinchè proceda alla vendita . Ovvero devono essere affidate ad altro soggetto specializzato (commissionario) Il giudice fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita . Se la vendita non avviene entro il termine di 1 mese dal provvedimento di autorizzazione ,il commissionario deve riconsegnare i beni . La somma che invece viene ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere e verrà distribuita secondo le regole dell'espropriazione forzata in generale. Piccola espropriazione : si ha allorquando il valore dei beni pignorati non superi i 20 mila euro. A questo punto se vi è un solo creditore ,il giudice provvede con decreto all'istanza di assegnazione o vendita ,senza la convocazione delle parti. Se invece vi sono altri creditori,questi possono intervenire tempestivamente non oltre la data di presentazione del ricorso per la vendita e l'assegnazione . Il giudice provvede sul ricorso con ordinanza ESPROPRIAZIONE mobiliare PRESSO TERZI L'espropriazione mobiliare presso terzi riguarda crediti che il debitore ha verso terzi o beni mobili che non sono nella disponibilità del debitore ,ma presso terzi. Pignoramento Deve essere iniziato consegnando all'ufficiale giudiziario affinche provveda alla notifica al debitore e al terzo ,di un atto complesso. Questo atto complesso deve essere formato sia dal creditore ,sia dall'ufficiale giudiziario e deve contenere : – ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all'espropriazione e a i frutti di essi – indicazione del credito per il quale si procede – titolo esecutivo e precetto – indicazione delle cose e delle somme dovute – intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice – dichiarazione di residenza o di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente – indicazione della PEC del creditore procedente – citazione del debitore a comparire davanti il giudice competente – l'invito al terzo a comunicare entro 10 gg la dichiarazione a mezzo raccomandata o con pec al fine di specificare di quali cose o somme è debitore o si trovi in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna ,i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le scissioni che gli sono state notificate o ha accettato,avvertendolo altresì che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione ,la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in apposita udienza e che qualora il terzo non compaia,o pur comparendo non renda la dichiarazione il credito pignorato o il possesso di cose appartenenti al debitore ,si considereranno non contestati e dunque si avranno per accertati Eseguita l'ultima notificazione l'ufficiale giudiziario riconsegna al creditore l'originale dell'atto di citazione ,il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore entro 30 gg dalla riconsegna,deve iscrivere a ruolo il pignoramento (pena l'inefficacia del pignoramento) ,depositando in via telematica la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi dell'atto di citazione ,del titolo esecutivo e del precetto,la cui conformità è attestata dall'avvocato del creditore. Dopo,il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio assegnando il numero di ruolo alla causa e trasmette il tutto al presidente del tribunale che provvederà a nominare il giudice dell'esecuzione incaricato della trattazione della causa. Solitamente il debitore è considerato custode dei beni pignorati ,salva la possibilità per il creditore pignorante di chiedere al giudice quale custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice inoltre se ritiene di non dover autorizzare il debitore a continuare ad abitare presso l'immobile,dispone la liberazione . La liberazione viene disposta con provvedimento impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc. Se nell'immobile pignorato da liberare sono presenti beni mobili che non devono essere consegnati o documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale il custode intima alla parte tenuta al rilascio del bene o al soggetto a cui i beni risultano appartenere di asportarli assegnando un termine non inferiore a 30 giorni. In caso di mancato asporto nel termine assegnato i beni e i documenti si considerano abbandonati,e il custode puo disporre lo smaltimento o la distruzione. Il pignoramento diventa inefficace se decorsi 45 giorni non siano stati compiuti gli atti esecutivi . In tal caso il processo si estingue e il giudice con la stessa ordinanza con cui dichiara l'estinzione dispone,sentite le parti ,che sia cancellata la trascrizione. I creditori possono intervenire nella procedura secondo le regole generali fissate per l'esecuzione forzata ,gia analizzate. Dopo 10 giorni dalla notificazione del pignoramento ,il creditore pignorante e i creditori eventualmente intervenuti possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato ,depositando ricorso presso la cancelleria del giudice competente . Entro 60 giorni dal deposito del ricorso il creditore dovrà depositare altresi: -l'estratto del catasto -certificati di iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato Il giudice entro 15 giorni dal deposito della documentazione nomina l'esperto ,che dopo aver prestato giuramento,deve inviare al debitore e ai creditori almeno 45 giorni prima dell'udienza di comparizione copia della relazione di stima. La relazione verrà poi presentata al giudice in udienza. In udienza le parti potranno fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e dovranno proporre a pena di decadenza le opposizioni agli atti esecutivi ex articolo 617 cpc. Vendita e assegnazione Senza incanto Solitamente il giudice dispone con ordinanza la vendita forzata senza incanto stabilendo le modalità del suo svolgimento Dell'ordine di vendita senza incanto viene dato pubblico avviso contonente il valore dell'immobile ,del sito internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima ,del nome e del recapito telefonico del custode e l'avvertimento che maggiori informazioni ,possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale. A seguito dell'avviso possono essere presentate le offerte di acquisto personalmente o tramite difensore eccetto il debitore. L'offerente dovrà dunque presentare nella cancelleria una dichiarazione in busta chiusa ,con la quale indicherà il prezzo ,il tempo e il modo del pagamento . Nel caso in cui non vi sono offerte ogni creditore,entro 10 giorni prima della data fissata per la vendita ,puo presentare istanza di assegnazione del bene ,a se o a favore di un terzo . Se viene presentata una sola offerta,qualora la stessa sia pari o superiore al valore dell'immobile prestabilito nell'ordinanza di vendita ,l'offerta è accolta Se il prezzo è invece inferiore ,allora il giudice puo dar luogo alla vendita se ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con un nuova vendita . Se vi sono piu offerte il giudice invita ad una gara all'offerta piu alta. Vendita con incanto Dispone invece la vendita con incanto solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa avvenire ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene. Se la vendita senza incanto dia esito negativo ,il giudice con ordinanza puo disporre la vendita con incanto stabilendo se: – la vendita debba farsi in uno o piu lotti, – il prezzo base ,il giorno e l'ora dell'incanto , – il termine che deve decorrere tra il momento della pubblicità e l'incanto, – l'ammontare della cauzione, – la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte , – il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato , – modalità del deposito. All'incanto puo partecipare chiunque personalmente o a mezzo di difensore ,tranne il debitore,prestando idonea cauzione L'incanto ha luogo in udienza davanti al giudice. L'immobile verrà aggiudicata dall'ultimo offerente che abbia presentato un'offerta superiore al prezzo base trascorsi 3 minuti dalla sua offerta senza che nessuno ne abbia eseguita una maggiore . Tale aggiudicazione non è definitiva perche altre offerte possono essere fatte anche entro il termine di 10 giorni,purche il prezzo offerto superi di 1/5 di quello raggiunto nell'incanto. Colui che si aggiudica il bene deve versare il prezzo e consegnare al cancelliere il documento comprovante il versamento . Successivamente il giudice pronuncerà con decreto il trasferimento del bene espropriato all'aggiudicatario,ingiungendo al debitore e al custode di rilasciare l'immobile venduto. Se la vendita senza incanto ha esito negativo per mancanza di offerte,si puo procedere all'assegnazione. Qualora il creditore nel termine di 10 giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita abbia presentato istanza di assegnazione per se o per un terzo. Se non vi sono domande di assegnazione o decide di non accoglierle,il giudice dell'esecuzione ,puo: 1)disporre l'amministrazione giudiziaria per max 3 anni :misura che serve ad evitare che la vendita del bene avvenga ad un valore troppo svantaggioso 2)disporre con ordinanza la vendita all'incanto sempre se la vendita possa aver luogo ad un prezzo superiore alla metà rispetto al valore del bene Procederà con nuova ordinanza di vendita fissando un termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 entro il quale potranno essere presentate nuove offerte. Se al secondo tentativo non vi sono offerte,il giudice procede all'assegnazione al creditore o ai creditori richiedenti,che abbiano versato il conguaglio. Forme speciali di espropriazione. Espropriazione contro il terzo proprietario. E' una forma speciale di espropriazione che trova applicazione in tutti i casi in cui il proprietario del bene espropriato ,pur essendo estraneo al rapporto debitorio,è gravato da responsabilità da debito altrui. Cio avviene quando : -il terzo ha concesso che su un proprio bene fosse costituita un ipoteca o diritto di pegno per un debito altrui -se il terzo ha acquistato beni gravati da ipoteca o case date in pegno -se la vendita del bene da parte del debitore è stata revocata per frode ex 2091 cc Disciplinata agli artt. 2901 – 2904 del codice civile è un’azione giudiziaria con il quale il creditore – leso da atti di alienazione del patrimonio compiuti dal suo debitore – chiede al Tribunale di dichiararne l’inefficacia; la sentenza di accoglimento della domanda avrà come conseguenza quella di consentire al creditore di espropriare i beni alienati dal suo debitore. I requisiti per poter esperire l’azione revocatoria ordinaria sono innanzitutto il pregiudizio arrecato dal debitore con l’atto dispositivo, la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio stesso e, OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO Con l’opposizione il debitore o un terzo lamentano la lesione di un loro diritto direttamente derivante dal processo esecutivo. Opposizione all’esecuzione. (615) E’ volta a contestare il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Con essa vengono contestati : -vizi sostanziali dell’esecuzione -inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo -l’inidoneità a fondare l’esecuzione del titolo esecutivo -difetto di legittimazione attiva o passiva dei soggetti dell’esecuzione (si nega la qualità di debitore -l’impignorabilità dei beni esecutati (ad esempio viene sottoposto ad esecuzione un bene impignorabile. Per la proposizione del’opposizione non è fissato alcun termine. Tuttavia si seguono diverse modalità a seconda che A) l’opposizione prima dell’inizio dell’esecuzione. B) dopo l’inizio dell’esecuzione. A) Nel primo caso l’opposizione si propone con atto di citazione dinanzi al giudice competente per materia ,valore e territorio . Il procedimento segue le regole del giudizio ordinario di cognizione. L’opposizione si propone con opposizione al precetto,mediante citazione proposta davanti al giudice . La competenza è determinata sulla base delle regole generali della competenza. Al giudice dell’opposizione è attribuito il potere di sospendere con ordinanza (su istanza di parte e concorrendo gravi motivi )l’efficacia del titolo esecutivo notificato ex 479. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente ,il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. Il procedimento di opposizione si chiude con sentenza impugnabile con i mezzi ordinari. B)l’opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione ,il quale fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a se ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. -Se l’esecuzione è in forma specifica ,l’opposizione è liberamente proponibile in qualunque momento della procedura -in caso di esecuzione per espropriazione ,invece ,l’opposizione è inammissibile se viene proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione ,a meno che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile . All’esito dell’udienza di comparizione il giudice dell’esecuzione decide sulla istanza di sospensione del processo esecutivo La sospensione può essere concessa su istanza di parte qualora concorrano gravi motivi . Il giudice dell’esecuzione,qualora sia competente per la causa l’ufficio giudiziario cui egli appartiene ,fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito,previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata ed osservati i termini a comparire ex 163 bis,o rimette la causa dinanzi all’ufficiale giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. IL giudizio di opposizione così instaurato si chiude con sentenza impugnabile con i mezzi ordinari. L’opposizione all’esecuzione successiva ,dunque ,è strutturata mediante una netta scissione tra la fase deputata alla deliberazione dell’istanza di sospensione e quella concernente il merito vero e proprio della controversia . La sentenza può essere di rigetto o di accoglimento -Se la sentenza rigetta l’opposizione il processo riprende il suo corso e potrà condannare l’opponente che abbia resistito all’esecuzione con mala fede o colpa grave con il risarcimento del danno -se la sentenza è di accoglimento essa 1. Accerta negativamente il diritto di procedere all’esecuzione,ossia l’illegittimità di questa nei confronti dell’opponente. 2. Diventano illegittimi tutti i singoli atti esecutivi compiuti e ne cessano gli effetti 3. Se però l’opposizione è stata proposta dopo la vendita o l’assegnazione del bene per causa non imputabile all’opponente tardivo, l’atto resta valido e i suoi effetti non cessano d’essere . Il debitore potrà dunque perseguire solo la somma ricavata dalla vendita ,e in caso di malafede ,chiedere i danni al creditore pignorante. Opposizione agli atti esecutivi Consiste nella contestazione da parte del debitore della regolarità formale del titolo esecutivo,del precetto o degli altri atti del procedimento di esecuzione . Con questa opposizione si impugna uno specifico atto esecutivo di cui si sostiene irregolarità. SI parla di atti preliminari all’esecuzione,oltre che dei singoli atti dell’esecuzione. Non si contesta quindi il diritto di procedere,ma il modo di procedere del creditore. Nel concetto di irregolarità di forma non bisogna intendere solamente i vizi che investono la forma dell’atto esecutivo ,ma ogni vizio,dalla validità sino all’opportunità di compierlo in un certo modo Esempio: un pignoramento eseguito dopo 90 giorni dalla notifica del precetto,oppure a ipotesi di nullità del precetto. L’oggetto dell’opposizione non è l’esecuzione in sé,ma il singolo atto esecutivo ,del quale si postula l’invalidità. E’ necessario che l’intervento del giudice ,sia necessario per evitare che l’atto irregolare comporti una lesione al proprio diritto e cioè un danno non altrimenti evitabile se non con l’opposizione. L’opposizione in questione puo essere diretta a contestare la regolarità formale: A)del titolo esecutivo e del precetto Al precetto ci si oppone quando lo stesso non presenti i requisiti minimi necessari per raggiungere lo scopo di mettere in mora il debitore ,o per l’inosservanza delle disposizioni che individuano la persona alla quale il precetto deve essere notificato. b)della notificazione del titolo e del precetto C)dei singoli atti di esecuzione Atti esecutivi sono tutti quegli atti che promanano dal giudice con cui il giudice si limita soltanto a risolvere mere difficoltà di esecuzione .un L’opposizione di terzo crea litisconsorzio necessario tra -terzo opponente, -creditore procedente - debitore esecutato ,il quale deve essere chiamato a partecipare al giudizio fin dall’inizio. L’opposizione può essere proposta dal momento in cui il bene viene colpito dall’azione esecutiva . Ciò avviene : a) Nel caso di espropriazione forzata ,con il pignoramento b) negli altri casi di esecuzione diritta ,in cui manca il pignoramento ,con il primo atto che segna l’inizio dell’esecuzione. Termine finale Se l’opposizione è proposta prima della vendita o dell’assegnazione ,essa può proporsi fino al momento in cui la vendita o l’assegnazione è compiuta e perfetta,cioè fino al trasferimento del bene. Se l’opposizione è proposta dopo la vendita o l’assegnazione per cause non imputabili al soggetto che stia subendo una lesione dall’esecuzione,i diritti del terzo potranno farsi valere sulla somma ricavata,fino a che la somma stessa non sia stata distribuita tra i creditori. PROCEDIMENTO: Presuppone l’avvenuto inizio dell’esecuzione,in quanto solo con il pignoramento si concretizza l’interesse a non vedere pregiudicato un proprio diritto in conseguenza di una procedura esecutiva,che ovviamente non si svolge verso di lui ,ma verso un altro e che intacca il suo bene o diritto su un bene. Il procedimento inizia con ricorso presentato dall’opponente al giudice dell’esecuzione,il quale con decreto fissa l’udienza di comparizione delle parti ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Il giudice procederà a sospendere l’esecuzione con decreto (ricorda che il decreto è un atto che serve da propulsione al processo ) All’udienza di comparizione il giudice dell’esecuzione ,sentite le parti,puo confermare ,modificare o revocare l’eventuale provvedimento di sospensione reso con decreto e/o può disporre la sospensione all’esecuzione (reclamabile ) Se in questa sede le parti raggiungono un accordo ,il giudice ne da atto con ordinanza adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare ,se del caso ,la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo statuendo in quest’ultimo caso anche sulle spese. Altrimenti se le parti non raggiungono nessun accordo il giudice assume i provvedimenti per introdurre il processo di cognizione tenuto conto della competenza per valore . Il processo si conclude con sentenza impugnabile nei modi ordinari. Se l’opposizione è accolta e riguarda tutti i beni,l’esecuzione si arresta definitivamente. Se l’opposizione è accolta solo per alcuni beni,viene separato solo il bene su cui ricade il diritto del terzo,mentre l’esecuzione procede per gli altri beni. SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO. La sospensione del processo si configura in relazione alle opposizione sorte nel corso del processo. La decisione viene presa discrezionalmente dal giudice ,in quanto lo stesso dovrà verificare se la richiesta sia fondata o meno. Se il diritto è contestato solo parzialmente,il giudice procede solo a sospendere l’efficacia esecutiva del titolo solo in relazione alla parte contestata. Il processo di esecuzione può essere sospeso in caso di : -opposizione al precetto -opposizione all’esecuzione, -opposizione di terzo all’esecuzione e agli atti esecutivi. -nel caso di accordo tra le parti a sospendere il processo esecutivo per max 24 mesi -se il giudice deve provvedere a suddividere il bene L’esecuzione forzata non può essere sospesa se non con provvedimento del giudice dell’esecuzione ,salvo che la sospensione non sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo. Sospensione giudiziale: è sempre facoltativa. La sospensione deve essere richiesta nella forma di ricorso ,anche verbale e viene disposta con ordinanza ,dopo l’audizione delle parti interessate. Nei casi urgenti il giudice dispone la sospensione con decreto e con lo stesso decreto fissa l’udienza per la comparizione delle parti,nella quale può confermare ,modificare o revocare il provvedimento adottato. Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo nel termine di 15 giorni dalla pronuncia in udienza. Se l’ordinanza non è reclamata o viene confermata in sede di reclamo (nel senso che il reclamo viene avanzato) e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione per l’instaurazione del giudizio di merito ,il giudice dell’esecuzione dichiara anche d’ufficio,con ordinanza ,l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Questa ulteriore ordinanza con cui il giudice dichiara estinto il processo è impugnabile nel termine di 20 gg. Una volta che viene meno la causa di sospensione del processo ,il processo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice e in ogni caso ,non oltre 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione . ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO. Normalmente l’estinzione del processo esecutivo corrisponde con il raggiungimento del suo scopo ,ossia il compimento dell’atto finale di soddisfacimento del diritto del creditore. La legge però prevede forme anormali di estinzione del processo. a) Rinuncia : si verifica se prima dell’aggiudicazione o l’assegnazione ,il creditore pignorante e quelli intervenuti (muniti di titolo esecutivo)rinunciano agli atti. Esso si estingue anche nel caso in cui ,dopo la vendita,rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti . b) Inattività delle parti: si verifica invece ,oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge,quando le parti non proseguono o non riassumono il processo esecutivo nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice dell’esecuzione. L’estinzione puo aversi anche per mancata comparizione delle parti all’udienza per due volte consecutive ,fatta eccezione per l’udienza in cui ha luogo la vendita. L’estinzione è dichiarata dal giudice con ordinanza che puo essere oggetto di reclamo da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo esecutivo. La recente riforma del processo del 2015 ha introdotto un’ulteriore ipotesi di estinzione,che è quella di omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche. Tale omissione non comporta l’estinzione nel caso in cui la pubblicità non sia stata effettuata a causa di malfunzionamento del sistema informatico. Effetti dell’estinzione Con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione,il giudice dispone sempre anche la cancellazione della trascrizione del pignoramento . Inoltre egli provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti,se ne viene fatta richiesta,e dei compensi dovuti all’eventuale delegato alle operazioni di vendita. Se l’estinzione avviene prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione,allora gli atti compiuti fino a quel momento perdono efficacia. Se invece l’estinzione avviene dopo ,la somma ricavata verrà restituita al debitore. Con l’estinzione del processo esecutivo ,infine il custode dei beni pignoati rende al debitore il conto ,che viene discusso e chiuso innanzi al giudice ,mentre le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. In presenza di queste condizioni ,il giudice competente,su domanda del creditore ,pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna. Ovviamente il creditore deve dare prova scritta . Formano prova scritta (634 cpc) -le polizze e le promesse unilaterali per scrittura privata -telegrammi, -estratti autentici delle scritture contabili -crediti aventi ad oggetto onorari o rimborsi ad avvocati ,notai, In presenza di queste condizioni il creditore deve procedere ad iscrivere telematicamente il ricorso per decreto ingiuntivo allegando i documenti che costituiscono la prova scritta del credito . In particolare,il ricorso va depositato presso la cancelleria telematica del giudice di pace,o del tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Entro 30 g dal deposito della domanda di ricorso ,il giudice deve accogliere o rigettare la domanda,il tutto in audita altera parte ,ovvero senza integrare il contradditorio con il debitore. Nello specifico il giudice rigetta il ricorso o perche la domanda non è accoglibile (difetto di un presupposto processuale ,di una condizione dell’azione ,di un requisito concernente un diritto azionato,o perche non è stata fornita sufficiente prova scritta per il credto.) In questo caso il giudice dovrebbe invitare il ricorrente a provvedere alla prova . Ad ogni modo il provvedimento di rigetto non pregiudica la possibilità per il creditore di riproporre la domanda anche in via ordinaria . Se accoglie il ricorso il giudice pronuncia decreto ingiuntivo con il quale ingiunge il debitore di pagare la somma o di consegnare la cosa richiesta nel termine di 40 gg dalla notificazione con l’espresso avvertimento che nello stesso termine puo fare opposizione e che in mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata . Ciò significa che di norma il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva in seguito alla scadenza del termine per proporre opposizione senza che questa sia stata proposta con l’apposizione della cosidetta formula esecutiva . Tuttavia vi sono delle ipotesi in cui il decreto ingiuntivo puo essere dotato di immediata efficacia ,esecutiva e provvisoria . Precisamente ,se il credito è fondato su cambiale,assegno ,certificato di borsa ,atto ricevuto dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato e se vi è grave pericolo di pregiudizio nel ritardo ,oppure il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere . A questo punto ,il creditore deve notificare al debitore copia autentica del ricorso e del decreto ingiuntivo entro 60 giorni dalla pronuncia . -Ricevuto il ricorso e il decreto il debitore ingiunto può scegliere se eseguire la prestazione o subire gli effetti dell’esecuzione forzata ,oppure presentare opposizione entro 40 gg introducendo il rito ordinario di cognizione. OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO L’opposizione va proposta dal debitore entro 40 giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo ,con atto di citazione notificato al creditore presso il domicilio eletto nel ricorso e successivamente iscritto presso la cancelleria del ruolo generale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo . In questo giudizio la parte che si oppone al decreto ingiuntivo pur essendo formalmente attore,è in sostanza convenuto. Pertanto l’onere di provare l’esistenza del credito spetta all’opposto convenuto in senso formale ,ma attore in senso sostanziale. Il procedimento segue le forme del giudizio di cognizione e viene comunque fissata l’udienza di prima comparizione e trattazione della causa. In questa sede se l’opposizione non è fondata su prova scritta,o di pronta soluzione ,il giudice deve concedere con ordinanza esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto . Allo stesso modo procede limitatamente alle somme contestate . Sempre in prima udienza e con ordinanza non impugnabile ,il giudice se ricorrono gravi motivi su richiesta dell’opponente,puo anche disporre la sospensione dell’esecuzione provvisoria concessa al momento della pronuncia del decreto ingiuntivo. Il giudizio di opposizione termina con sentenza,la quale può essere: -rigetto dell’opposizione e dunque di conferma del decreto ingiuntivo (per inammissibilità dell’opposizione perche proposta dopo la scadenza del termine o per incompetenza funzionale del giudice adito ,perche diverso da quello che ha emesso il decreto ,oppure per ragioni di merito ,per sussistenza del diritto azionato) -accoglimento parziale dell’opposizione e quindi di revoca del decreto ingiuntivo quando il credito azionato esiste solo in parte. ( ragioni di rito o di merito per infondatezza della domanda proposta con il procedimento monitorio per insussistenza dei fatti costitutivi del credito vantato ) Scaduto al termine di 40 gg il decreto ingiuntivo non opposto diventa esecutivo . Nello specifico il creditore deve chiedere depositando un’apposita istanza telematica che il giudice dichiari esecutivo il decreto ingiuntivo apponendovi la formula esecutiva . PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO. E’ previsto in relazione a diverse fattispecie . A)In rapporto a contratti di locazione il cui termine finale non è ancora scaduto e indipendentemente da un fatto idoneo alla risoluzione del medesimo,il locatore che intende evitare la rinnovazione tacita del contratto alla scadenza del termine ,può intimare al conduttore la disdetta o la licenza per finita locazione prima della scadenza del contratto chiedendone contestualmente la convalida al giudice . Il diritto soggettivo che il locatore fa valere è il diritto di credito avente ad oggetto il rilascio dell’immobile il qual non è ancora attuale ,poichè il termine finale apposto al contratto non è ancora scaduto ,né si è verificato un fatto idoneo alla risoluzione ,come ad esempio l’inadempimento del conduttore . L’atto introduttivo del giudizio che assume la forma dell’atto di citazione ha pertanto la duplice funzione di convenire il conduttore dinanzi al giudice e di manifestare la volontà del locatore di porre fine al rapporto di locazione evitandone così il tacito rinnovo. B)Nell’ambito di un contratto di locazione il cui termine finale è gia scaduto e nell’ambito del quale non opera la tacita rinnovazione il locatore che intende ritornare in possesso del bene locato,puo intimare al conduttore lo sfratto dopo la scadenza del contratto chiedendone contestualmente la convalida al giudice. Anche qui il diritto soggettivo fatto valere dal locatore,è il diritto al rilascio il quale tuttavia è gia attuale,in quanto il termine finale apposto al contratto è gia scaduto e il rapporto non si è tacitamente rinnovato . L’atto introduttivo del giudizio che assume anche qui la forma di atto di citazione svolge l’unica funzione di convenire in giudizio il conduttore . C)Nell’ambito di un rapporto di locazione in cui si è verificato un fatto idoneo alla risoluzione ,consistente nell’inadempimento del conduttore all’obbligo del pagamento del canone il locatore che intende ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento ,la conseguente condanna al rilascio dell’immobile e l’ulteriore condanna del pagamento dei canoni scadti ,puo intimare al conduttore lo sfratto per morosità con contestuale richiesta di provvedimento di ingiunzione per il pagamento dei canoni scaduti . In questa ultima ipotesi il locatore fa valere tre diversi diritti soggettivi : 1. il diritto potestativo alla risoluzione del contratto , 2. il diritto di credito al rilascio del bene il quale consegue alla risoluzione per pronuncia giudiziale 3. il diritto di credito al pagamento dei canoni scaduti per i quali viene richiesto apposito decreto ingiuntivo con domanda con domanda contenuta nel medesimo atto introduttivo del All’udienza il giudice con ordinanza conferma modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto . L’eventuale provvedimento di accoglimento ha natura provvisoria in quanto la sua efficacia è subordinata all’introduzione del giudizio di merito entro 60 gg decorrente dalla pronuncia dell’ordinanza o dalla sua comunicazione. Controllo sul provvedimento cautelare Il provv. Cautelare puo essere soggetto a revoca o modifica nel caso in cui vi siano mutamenti nelle circostanze o si alleghino fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare . Questo procedimento di revoca o di modifica a luogo nel corso del giudizio di merito su istanza di parte che deposita ricorso in cancelleria Il giudice ,verificata la sussistenza dei suddetti presupposti si pronuncia con ordinanza Le ordinanza con cui è stato concesso o negato il provvedimento cautelare possono essere anche sottoposte a reclamo (un mezzo di impugnazione a critica libera) con il quale si contesta l’originaria ammissibilità del provvedimento . Esso va proposto entro 15 gg dalla pronuncia in udienza ,o dalla comunicazione o notificazione ,se anteriore. I provvedimenti aventi ad oggetto forme di denaro sono attuati secondo le regole del pignoramento I pignoramenti aventi ad oggetto obblighi di consegna ,rilascio,fare o non fare sono eseguiti sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare nel quale determina anche le modalità di attuazione. SEQUESTRI I sequestri sono le tipiche misure cautelari a carattere conservativo le quali si distinguono A) sequestro giudiziale strumentale all’esecuzione diretta o al sequestro di beni Fa riferimento a beni di cui è controversa la proprietà o il possesso Il giudice autorizza questa misura quando ritiene opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporana. B) Sequestro giudiziario relativo a prove,aventi ad oggetto libri,documenti,campioni, ecc quando è controverso il diritto all’esibizione o alla comunicazione. Il giudice autorizza questa misura quando ritiene opportuno provvedere alla loro custodia temporanea in vista di futuri eventuali provvedimenti giurisdizionali. C) Sequestro conservativo avente ad oggetto beni mobili e immobili,cose del creditore,qando sussiste il fondato timore di perdere la garanzia del credito . In questo caso il debitore non perde la disponibilità dei beni sequestrati ,ma qualsiasi atto di disposizione da egli compiuto è inefficace nei confronti del creditore D) Sequestro liberatorio : che il debitore ha offerto o messo a disposizione del creditore per la sua liberazione quando è controverso l’obbligo del pagamento della consegna ,o l’inidoneità della cosa. Il procedimento per ottenere il sequestro,segue le regole generali previste per i procedimenti cautelari . Ma il giudice nel disporre i sequestri giudiziario,nomina il custode stabilendo i limiti e criteri dell’amministrazione dei beni sequestrati. La fase di attuazione Si esegue mediante le regole per rilascio ,applicabili omessa la notificazione del precetto Il sequestro sui beni mobili e sui crediti si esegue mediante le regole del pignoramento presso il debitore o terzi. PROCEDIMENTI POSSESSORI Sono azioni poste a tutela del possesso in quanto hanno ad oggetto la reintregazione e di manutenzione del possesso . Azione di reintegrazione: chi è stato violentemente e ingiustamente spogliato del possesso del bene puo chiedere entro l’anno dal sofferto spoglio,di recuperare i beni sottratti e di esservi reintegrato Azione di manutenzione: chi è stato molestato nel posseso di immobili di un diritto reale su immobili entro un anno dalla turbativa,puo ottenere dal giudice la manutenzione delle molestie o delle turbative. I procedimenti possessori ex 703 cpc sono disciplinati dalle norme dei procedimenti cautelari e si articolano in due fasi: a) prima fase a carattere sommario che segue le regole generali ed finalizzata all’emissione di un provvedimento immediato nella forma dell’ordinanza ,reclamabile. Si propone con ricorso al giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto denunciato o deve è stata relaziizata la condotta umana. b) Seconda fase a cognizione piena eventuale è condizionata dalla richiesta di una delle due parti da formulare entro 60 gg dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo, o in difetto dal provvedimento che ha deciso sull’azione possessoria. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE. A differenza del suo nomen iuris ,è un procedimento a cognizione piena,in cui la sommarietà riguarda soltanto l’istruzione della causa,e non la cognizione. E’ un procedimento avente a carattere accelleratorio a garanzia di una celere risoluzione delle controversie che presentano un basso grado di complessità che sono per lo piu documentali. Puo essere attivato solo nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica , si instaura con ricorso ex 702 bis. Il ricorso deve contenere gli elementi dell’articolo 163,compreso l’avvertimento al numero 7 dell’articolo 163,con la sola omissione della data d’udienza. Il ricorso va depositato presso la cancelleria del ruolo generale . Dopo il ricorso il cancelliere forma il fascicolo e lo trasmette al presidente del tribunale il quale designa il magistrata competente. Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti assegnado il termine per la costituzione del convenuto che deve avvenire 10 giorni prima dell’udienza. Il ricorrente dovrà notificare il ricorso al convenuto almeno 30 gg prima della data fissata per la sua costituzione. Il convenuto si costituisce depositando presso la cancelleria la comparsa di risposta. Valgono anche qui le decadenze fissate per le eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio. Nella prima udienza il giudice procede nelle forme che ritiene piu opportuno agli atti di istruzione che ritiene piu rilevanti . Solitamente in questo procedimento ,l’istruttoria è documentale,cioè il giudice decide la causa allo stato degli atti,cioe sulla base della sola documentazione prodotta dalle parti,senza necessità di ammettere prove o nominare consulenti tecnici. Ed è in questo che sta la sommarietà del processo. Il giudice decide con ordinanza che ha provvisorietà esecutiva. L’ordinanza puo essere appellata entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione presentando atto di citazione . Come previsto per il rito ordinario vige il divieto delle nuove domande. Possono però essere proposti per la prima volta i mezzi di prova che la parte dimostri di non aver potuto fornire nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.
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