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Processo esecutivo, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Ottimo riassunto del processo esecutivo.

Tipologia: Sintesi del corso

2011/2012

Caricato il 13/05/2012

caciopdp
caciopdp 🇮🇹

4.5

(11)

3 documenti

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Scarica Processo esecutivo e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! IL PROCESSO DI ESECUZIONE IN GENERALE Il processo esecutivo è diretto a soddisfare la pretesa del creditore, ossia la realizzazione coattiva di un risultato pratico equivalente a quello che avrebbe dovuto produrre un altro soggetto, in adempimento di un obbligo giuridico. Infatti il titolare di un diritto di credito, pur avendo ottenuto una sentenza favorevole a seguito di un ordinario processo di cognizione, non soddisfa il suo diritto se il debitore non la esegue spontaneamente. Per realizzare la soddisfazione del suo diritto, il creditore deve esperire l’azione esecutiva, per ottenere la materiale attuazione del suo diritto anche coattivamente (contro la volontà del debitore). Ex art.2740 cc infatti, il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni, presenti e futuri; se cioè non adempie il creditore, tramite il processo esecutivo, può realizzare il suo credito procedendo ad esecuzione forzata sui beni del suo debitore. Nel processo esecutivo manca del tutto la fase istruttoria ed ogni attività diretta alla acquisizione delle prove, ma vi si verificano solo modificazioni nel patrimonio del debitore predisposte all’atto finale di soddisfazione esecutiva. L’esigenza del contraddittorio è soddisfatta solo a posteriori mediante l’impugnazione degli atti che il debitore è ammesso a compiere. Le caratteristiche dell’azione esecutiva sono: • Uniteralità: non vi è contraddittorio e solo se si propone opposizione si apre un giudizio autonomo di cognizione. • Non esclusività: sullo stesso bene possono svolgersi molteplici azioni a parità di diritti. • Il presupposto di un requisito formale, cioè il Titolo Esecutivo. Secondo parte della dottrina nel processo esecutivo si distinguono tre fasi: 1) Preparatoria: attività di parte consistente nella notificazione del titolo esecutivo e del precetto 2) Istruttoria: diretta alla raccolta dei mezzi per il soddisfacimento del creditore (pignoramento) 3) Sattisfattoria: coloro cha hanno partecipato all’esecuzione soddisfano i loro crediti Nell’ambito del processo esecutivo possiamo distinguere tre specie fondamentali di azioni esecutive: a) Esecuzione forzata in forma generica : esecuzione diretta a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio ed a trasformarli, pure coattivamente in denaro per destinarlo alla soddisfazione generica del creditore. Si suddivide in: a)..a Espropriazione mobiliare presso il debitore (art.513-542 cpc) a)..b Espropriazione presso terzi (art.543-554 cpc) a)..c Espropriazione immobiliare (art.555-598 cpc) a)..d Espropriazione di beni indivisi (art.599-601 cpc) a)..e Espropriazione contro il terzo proprietario (art.602-604 cpc) b) Esecuzione per consegna o rilascio (Art.605-611 cpc): esecuzione diretta a far conseguire al creditore la materiale disponibilità di una determinata cosa mobile o immobile, oggetto della consegna o del rilascio. c) Esecuzione forzata do obblighi di fare o non fare (art.612-614bis cpc): esecuzione diretta a far conseguire al creditore la medesima specifica prestazione o la eliminazione di quanto fatto in violazione dell’obbligo di non fare. Atti preliminari all’esecuzione 1 Tali atti hanno la funzione di preannunciare al debitore il proposito del creditore di procedere alla esecuzione forzata, consentendogli la possibilità,da un lato, di adempiere spontaneamente la propria obbligazione evitando l’esecuzione e le relative spese e dall’altro, la possibilità di conoscere gli elementi della esecuzione preannunciata e di contestarne, eventualmente, la legittimità. Tali atti preliminari sono previsti dall’art.479 cpc “l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto”. Titolo esecutivo E’ il presupposto fondamentale del processo esecutivo per iniziare l’esecuzione forzata. L’art.474 cpc dispone infatti “l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile”. Esso è il documento con cui viene accertato o costituito il diritto del creditore da realizzarsi in via esecutiva e da cui risulti un credito: • certo: non vi siano dubbi sulla sua esistenza • liquido: determinato nel suo ammontare • esigibile: non sottoposto ne a condizione e ne a termine Senza titolo esecutivo non è possibile iniziare l’esecuzione, mentre con il titolo è possibile iniziarla senza bisogno di provare la sussistenza del diritto sottostante, fino a quando il titolo stesso non venga impugnato. Ex art.474 cpc sono titoli esecutivi: • le sentenze passate in giudicato • le sentenze di secondo grado (art.337 cpc) • le sentenze di primo grado dichiarate provvisoriamente esecutive • i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (decreti ingiuntivi, licenze e sfratti convalidati) • le cambiali (purchè in regola con il bollo) ed altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce efficacia (assegno bancario e assegno circolare) • atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (es.promessa di pagamento ex art.1988 cc) • le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. Il terzo comma dell’art.474 cpc prevede, inoltre, che l’esecuzione forzata per consegna o rilascio possa aver luogo solo in virtù dei titoli esecutivi giudiziali e degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato per legge a riceverli. Chi intende procedere all’esecuzione forzata deve essere in possesso del titolo. Tuttavia, mentre per le cambiali e gli altri titoli di credito il possessore può iniziare l’esecuzione, l’art.475 cpc dispone che le sentenze, gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, e gli atti ricevuti da notaio, per valere come titolo esecutivo, devono essere muniti della “formula esecutiva” salvo che la legge disponga altrimenti. La spedizione in forma esecutiva è la semplice attestazione fatta dal cancelliere o dal notaio di rilascio, su richiesta di parte, che avviene sull’originale dell’atto. La formula esecutiva “comandiamo a tutti gli uff.giudiziari di mettere a esecuzione il presente titolo” è apposta sulle copie che dovranno essere utilizzate per l’esecuzione insieme all’atto di precetto. Il titolo è esecutivo anche contro gli eredi della parte (ma non contro gli aventi causa a titolo particolare): tuttavia il precetto può essere loro notificato solo dopo 10gg dalla notifica del titolo. Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto (art.477 cpc). 2 • per i creditori intervenuti: si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda di intervento Secondo l’art.490 cpc, quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. Il giudice dispone inoltre che il medesimo avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locale aventi maggiore diffusione nella zona interessata o su quelli nazionali. Il Pignoramento: nozioni e caratteri L’espropriazione forzata inzia col pignoramento (art.491 cpc). L’unica eccezione riguarda le cose soggette a pegno o mobili registrati soggetti ad ipoteca: per esse l’esecuzione inizia direttamente con l’assegnazione o la vendita (art.502 cpc). Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che vi si assoggetano e i frutti di essi (art.492 cpc). Sotto il profilo soggettivo il pignoramento è dunque un atto dell’ufficiale giudiziario che lo pone in essere su istanza del creditore e previa esibizione da parte dello stesso del titolo esecutivo e del precetto ritualmente notificati. Sotto il profilo oggettivo invece, esso consiste in una ingiunzione fatta al debitore, eseguita previa l’esatta inidicazione del credito e dei beni che vengono assoggettati alla espropriazione. La funzione del pignoramento è quella di vincolare i beni da assoggettare all’esecuzione, ossia di sottrarli alla libera disponibilità del debitore: cioè assicurare determinati beni del debitore, dopo averli individuati alla soddisfazione del creditore. Tale vincolo giuridico produce l’effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti gli atti di alienazione o di disposizione compiuti dal debitore ed aventi oggetto i beni pignorati. Si tratta di inefficacia relativa, pichè l’atto di per sé è valido e non e produce effetti soltanto nei confronti dell’espropriante o degli intervenuti. Contro gli atti di disposizione materiale, la garanzia è fornita in due modi: • preventivamente: attraverso l’istituo della custodia • successivamente: attraverso l’impiego delle sanzioni previste dagli art.388-388bis c.p L’art.492 cpc prevede l’invito formulato al debitore ad indicare il luogo dove intende ricevere le notifiche o le comunicazioni relative alla procedura con l’avvertimento che in mancanza o in caso di irreperibilità, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuatate presso la cancelleria dello stesso giudice. Nel caso in cui i beni pignorati appaiano insufficienti o per essi appaia manifesta la lunga durata della liquidazione, l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare altri beni suscettibili di pignoramento ed i luoghi in cui si trovano o le generalità dei terzi debitori. In caso di risposta positiva (si redige verbale sottoscritto dal debitore), il pignoramento si estende anche ai diversi beni indicati. Al fine di responsabilizzare il debitore, il legislatore ha esteso la sanzione penale dell’art.388 cp (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento di condanna civile) al debitore che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, ometta di rispondere nel termine di 15gg o effettui una falsa dichiarazione. In ogni caso l’ufficiale giudiziario, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. 5 Se il debitore è un imprenditore commerciale, l’ufficiale giudiziario invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato per il loro esame al fine dell’individuazione di cose o crediti pignorabili. Il pignoramento non può essere compiuto prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e, in ogni caso, non prima che siano decorsi 10gg dalla notificazione dello stesso, salvo quanto disposto dall’art.482 cpc, in caso di pericolo nel ritardo. Il pignoramento inoltre, deve essere compiuto prima che siano decorsi 90gg dalla notifica del precetto, altrimenti diviene inefficace ed è necessario procedere ad una nuova notifica del precetto per potersi iniziare, decorsi i termini dell’art.482 cpc, l’esecuzione. Oggetto del pignoramento Il pignoramento può avere ad oggetto: • beni determinati scelti tra tutti i beni rientranti nel patrimonio del debitore secondo le regole di cui agli art.483 ss cpc • beni appartenenti a terzi quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore. Gli art.514-515-516 cpc disciplinano la non pignorabilità e l’incapacità di espropriazione di certi beni. Art.514 “cose assolutamente impignorabili” : beni demaniali,edifici destinati al culto, usufrutto legale, beni del fondo patrimoniale destinato ai bisogni della famiglia, anello nuziale, vestiti, scritti di famiglia, commestibili necessari per un mese al mantenimento della famiglia. Art.515 “cose relativamente impignorabili” : sono pignorabili solo in mancanza di altri mobili “le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo” Art.516 “beni pignorabili solo in particolari circostanze di tempo” : i frutti non ancora separati dal suolo se non nelle ultime 6 settimane anteriori al tempo ordinario per la maturazione. Procedimento per il pignoramento Il creditore può liberamente scegliere i singoli beni da pignorare, siano essi mobili o immobili. Unica eccezione è prevista quando egli sia titolare di pegno e ipoteca e in tal caso “egli non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone ad esecuzione i beni gravati da ipoteca, pegno o privilegi” art.2911 cc. Il pignoramento è un atto che l’ufficiale giudiziario competente compie su istanza del creditore procedente o di più creditori insieme perché ex art.493 cpc (Pignoramento su istanza di più creditori) più creditori possono, con un unico pignoramento, colpire il medesimo bene. Prima di procedere al pignoramento l’ufficiale giudiziario deve controllare: • se ricorrono le condizioni dell’azione esecutiva • se vi sono i presupposti del pignoramento In caso di esito negativo del controllo l’ufficiale giudiziario rifiuterà di compiere il pignoramento. In caso di esito positivo del controllo l’ufficiale giudiziario effettuerà il pignoramento. Facolta del debitore in relazione al pignoramento: Art 494 cpc. “Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario” Il debitore ha la facoltà di evitare il pignoramento, versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario l’importo del credito e delle spese o per consegnarlo al creditore o perché detta somma rimanga depositata come oggetto del pignoramento; in questo secondo caso l’importo del credito e delle spese va aumentato di 2/10. Il versamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario, della somma per cui si procede e delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore al fine di evitare il pignoramento ha contentuo e valore di pagamento e produce effetti liberatori immediati. 6 Art.495 cpc “Conversione del pignoramento” Il debitore può chiedere, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, la sostituzione delle cose pignorate con una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo degli interessi, del capitale e delle spese. In sostanza la norma dispone che: 1) Possibilità di sostituire a cose o crediti pignorati una somma di denaro comprensiva delle spese di esecuzione e dell’importo dovuto al creditore (pignorante e intervenuto) comprensivo di capitale, interessi e spese. 2) Unitamente all’istanza di conversione, il debitore deve versare in deposito, come cauzione, in cancellleria almeno una somma pari a 1/5 dell’importo dovuto. 3) Entro 30gg dal deposito della istanza di conversione, che può essere proposta anteriormente alla vendita, il giudice determina con ordinanza la somma da sostituire al bene pignorato 4) Se si tratta di beni immobili il giudice può disporre il pagamento rateale per 18 mesi 5) Se il debitore non versa l’importo o omette o ritarda di 15gg il versamento anche di una sola rata, il giudice dispone la vendita dei beni 6) Nel caso in cui la somma sia versata, con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che i beni siano liberati dal pignoramento 7) L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità. Il pignoramento, ai sensi dell’art.492 cpc, deve contenere l’avvertimento al debitore della possibilità appena prevista dall’art.495 cpc appena esaminato. NB L’istanza di conversione può essere presentata fino a che non sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati. La norma opera comunque ex post pignoramento a differenza del pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario (art.494 cpc) che avviene prima del pignoramento. Art.496 cpc “Riduzione del pignoramento” Il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti. Anche la riduzione è disposta dal giudice con ordinanza, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, anche d’ufficio. Affinchè possa essere disposta la riduzione è necessario che i beni pignorati siano almeno due oppure che si tratti di un bene divisibile in più parti. La riduzione non è applicabile nel caso in cui il debitore contesti l’entità della pretesa creditoria, in tal caso dovrà far valere le proprie ragioni con l’opposizione all’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 90gg senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita (art.497 cpc) Il termine di 90gg è perentorio e può essere sospeso: • automaticamente, in caso di opposizione agli atti esecutivi (art.628 cpc) • con un apposito provvedimento del giudice, in caso di opposizione all’esecuzione (art.623 ss cpc). Intervento dei creditori Nel processo esecutivo è ammesso l’intervento di altri creditori nel caso in cui più creditori intendano soddisfarsi nel corso di una stessa procedura. Il codice prevede principi generali riguardo all’intervento di più creditori: • sullo stesso bene è ammesso solo un processo di esecuzione • i creditori intervenuti, se muniti di titolo esecutivo, possono provocare i singoli atti espropriativi nell’inerzia del creditore procedente • in sede di distribuzione del prezzo tutti i creditori sono in condizioni di parità (par condicio creditorum) salvo coloro che godono di cause di prelazione (privilegi e ipoteche) rispetto ai creditori chirografari (art.2741 cc). L’intervento dei creditori può avvenire in due forme: 7 Il giudice competente fissa l’udienza per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione secondo i modi previsti per le singole procedure espropriative. Tale udienza segna il momento preclusivo per l’intervento tempestivo ed è limite ultimo entro il quale, a pena di decadenza devono essere fatte valere le opposizioni agli atti esecutivi (art.530,569 cpc). Nell’udienza fissata il giudice competente dispone, con ordinanza, la vendita o l’assegnazione. A) Si procede quindi alla vendita, che può essere: • all’incanto • senza incanto B) L’assegnazione consiste nell’attribuzione diretta del bene pignorato al creditore sulla base di un determinato valore, al fine di soddisfare il suo credito. Con l’assegnazione il bene viene trasferito al creditore per un valore che non può essere inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriori al credito dell’offerente (art.506 cpc). La dottrina è solita distinguere tra: • Assegnazione “sattisfattiva”: quando il bene è assegnato al creditore a tacitazione del suo credito. Il valore del bene è pari al credito ed alle spese sostenute; se invece il valore del bene assegnato è superiore al credito ed alle spese, il creditore è tenuto a pagare un conguaglio (art.162 disp.att). • Assegnazione “vendita”: il creditore assegnatario versa anche un importo ex art.506 cpc, paga quindi un prezzo non inferiore al valore dei crediti e delle spese. Anche l’assegnazione è forzata come la vendita in quanto assolve la funzione di liquidare i beni pignorati e porta immediatamente alla soddisfazione degli aventi diritto. Se sono intervenuti altri creditori, l’assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o più, d’accordo fra tutti (art.505 cpc) L’assegnazione è un atto concorrente con la vendita, i creditori lo possono scegliere, entro certi limiti: )a espropriazione mobiliare: )a.)A l’assegnazione può essere chiesta fin dall’inizio per i titoli di credito o per quei beni il cui valore risulti da listino di borsa o di mercato (art.529 cpc) )a.)B per tutti gli altri beni, invece, ad eccezione di oggetti d’oro e argento che, se restano invenduti, sono assegnati per il loro valore intrinseco ai creditori, l’assegnazione avveniva su istanza dopo l’esito negativo del primo incanto. Dal marzo 2006, l’esito negativo del primo incanto provoca la fissazione di un secondo incanto ad un prezzo inferiore di 1/5 rispetto a quello precedente (art.538 cpc) )b espropriazione immobiliare Ex art.588 cpc ogni creditore, nel termine di 10gg prima della data dell’incanto, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita all’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte, nel quale caso l’assegnazione concorre con l’amministrazione giudiziaria o con un nuovo incanto (art.591 cpc) 10 )c espropriazione mobiliare presso terzi L’assegnazione è l’unica forma sattisfattoria prevista quando il pignoramento riguarda somme di denaro immediatamente esigibili o esigibili in un termine non superiore ai 90gg (art.553 cpc) Le regole generali valide per ogni forma di assegnazione (eccezione per l’espropriazione presso terzi di crediti del debitore pignorato): • occorre l’istanza del creditore pignorante o di un intervenuto e l’accordo degli altri creditori intervenuti • al bene da assegnare va attribuito un valore non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritti a prelazione anteriori a quello dell’offerente: se il valore del bene eccede quello così indicato, sull’eccedenza concorrono l’offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione esistenti. • Ha luogo mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contenente l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione (art.507 cpc) Gli effetti della vendita e dell’assegnazione Quando il giudice emette il provvedimento si producono effetti: A) Sostanziali A)..a L’effetto traslativo (il bene passa nella proprietà dell’aggiudicatario), tale effetto si verifica, nella espropriazione mobiliare al momento del pagamento del prezzo e in quella immobiliare, al momento del decreto di trasferimento, ma retroagisce al momento dell’aggiudicazione. Secondo la giurisprudenza, l’acquisto di un bene da parte dell’aggiudicatario in sede di esecuzione forzata ha natura di acquisto a titolo derivativo traducendosi nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario. A)..b L’effetto estintivo (purgativo): col decreto che trasferisce il bene, il giudice ordina che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie. B) Processuali C) Nel caso di mancato versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario: • Nella vendita mobiliare all’incanto, l’organo esecutivo incaricato della vendita, dopo l’inefficacia della prima vendita, procede a nuovo incanto (art.540 cpc) • Nella vendita immobiliare con incanto il giudice, se il prezzo non è depositato nel termine, con decreto: • Dichiara la decadenza dell’aggiudicatario • Pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa • Dispone un nuovo incanto Nell’inadempienza dell’aggiudicatario a suo carico vanno: • le spese del nuovo incanto • perdita della cauzione • l’obbligo di pagare,come risarcimento danni, l’eventuale differenza in meno tra il prezzo ricavato dalla seconda vendita rispetto alla prima. Qualora il nuovo incanto vada deserto, gli oggetti d’oro e d’argento sono assegnati al creditore per il loro valore intrinseco e le altre cose per il prezzo di apertura del secondo incanto se il creditore lo chiede, altrimenti si passa al terzo incanto, dove è ammessa qualsiasi offerta. Per gli immobili si può procedere all’assegnazione su istanza del creditore oppure (se manca o non viene accolta l’istanza) si può procedere all’amministrazione giudiziale dell’immobile o ad un 11 nuovo incanto con diverse condizioni di vendita e con un prezzo base inferiore ad 1/5 di quello precedente (art.591 cpc) La distribuzione della somma ricavata E’ l’ultima fase del processo esecutivo e consiste nella ripartizione fra i creditori della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore, al fine di soddisfare i loro crediti. Occorre distinguere: • Creditori muniti di titolo:hanno diritto solo alla distribuzione o consegna(salvo opposizione) • Creditori senza titolo: non hanno alcun diritto, infatti basterà la contestazione del debitore per impedire loro la distribuzione della somma. La massa attiva (art.509 cpc) che deve essere distribuita comprende: • prezzo dei beni venduti • conguaglio per le cose assegnate, ossia la differenza fra il valore attribuito al bene e il credito dell’assegnatario • rendite e proventi ossia i frutti civili (interessi) dei beni pignorati • multe o somme dovute per risarcimento del danno da parte dell’aggiudicatario inadempiente. La distribuzione avviene secondo queste regole (art.510 cpc): • Se vi è un solo creditore pignorante, il giudice sentito il debitore, dispone in favore del creditore il pagamento di quanto gli spetta per capitale, spese e interessi. • Se vi sono più creditori il giudice procede ad un riparto dei vari crediti secondo le norme previste per le singole espropriazioni: •.)3Dopo aver sentito tutti i creditori viene formato un piano di riparto •.)4Se tale piano viene formato in via amichevole dagli stessi creditori il giudice si limita ad approvarlo •.)5Se manca l’accordo o l’approvazione del giudice, il piano di riparto è formato dallo stesso giudice. In ambedue le ipotesi occorre tenere in conto le cause legittime di prelazione. Si ricorda che il giudice effettua la distribuzione tra i creditori del ricavato previo accantonamento, per un termine massimo di 3 anni entro il quale dovranno munirsi di titolo esecutivo,delle somme che spetterebbero ai creditori privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati non siano stati riconosciuti in tutto o in parte dal debitore (art.510 cpc). Decorso il termine fissato, il giudice convoca il debitore e i creditori (non quelli già soddisfatti) e distribuisce la somma accantonata. In tema di rango di distribuzione si prevede: .a Prededuzione: le spese di giustizia devono gravare sui creditori e devono essere dedotte dalla massa attiva e la massa netta sarà distribuita tra loro stessi. .b Primo rango: creditori con diritto di prelazione .c Secondo rango : creditori chirografari tempestivi .d Terzo rango: creditori chirografari tardivi,ossia intervenuti dopo l’udienza di regolazione delle modalità di vendita o assegnazione. Essi concorrono nella somma eventualemente sopravanzata. .e Ultimo rango: la somma residua è consegnata al debitore o al terzo che ha subito l’esproprio. In sede di distribuzione possono sorgere controversie (art.512 cpc) fra creditori concorrenti o fra creditore ed esecutato in ordine alla sussistenza o dell’ammontare di uno o più crediti o in ordine alla presenza di cause di prelazione. 12 Il processo verbale, depositato in cancelleria, è inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se il pignoramento successivo è stato compiuto prima dell’udienza fissata per l’assegnazione o la vendita ovvero prima della presentazione del ricorso ex art.529 cpc (istanza di assegnazione o vendita), qualori il valore dei beni pignorati non superi i 20.000 euro. In tal caso il cancelliere dà notizia della riunione al creditore pignorante del primo procedimento e l’esecuzione continua in un processo unico. Se invece il pignoramento successivo è compiuto dopo gli eventi di cui sopra (prima dell’udienza fissata per l’assegnazione o la vendita ovvero prima della presentazione del ricorso ex art.529 cpc (istanza di assegnazione o vendita)), ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento per cui il secondo creditore concorrerà alla distribuzione della sola somma sopravanzata dopo che siano stati soddisfatti il primo creditore pignorante e gli altri creditori tempestivi. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo un separato processo. Intervento dei creditori Secondo l’art.525 cpc l’intervento può essere effettuato da tutti i creditori che abbiano i requisiti dell’art.499 cpc : • I creditori muniti di titolo esecutivo e anche se il loro credito sia sorto dopo il pignoramento. • I creditori privi di titolo esecutivo vantanti un credito sorto prima del pignoramento i quali, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati o avevano un diritto di pegno o di prelazione risultante dai pubblici registri oppure erano titolari di un diritto di credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili (va allegato l’estratto autentico notarile). Tale intervento per essere tempestivo deve avvenire entro la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o dell’assegnazione. I creditori intervenuti tempestivamente partecipano all’espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti (art.526 cpc). Riguardo ai poteri dei creditori intervenuti e alla loro partecipazione alla distribuzione delle somma ricavata si applicano le norme generali dettate dagli art.498 ss cpc. L’intervento che ha luogo oltre l’udienza o la data di presentazione ex art.525 cpc, viene considerato tardivo. I creditori chirografari tardivamente intervenuti, purchè prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti prima (art.528 cpc). I creditori privilegiati, invece, anche se intervengono tardivamente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione. L’assegnazione e la vendita Trascorsi 10gg dal pignoramento il creditore pignorante o uno degli intervenuti munito di titolo esecutivo, possono chiedere con apposita istanza ex art.529 cpc: 1) la distribuzione del denaro 2) l’assegnazione dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulti dal listino di borsa o di mercato 3) la vendita degli altri beni Ex art.530 cpc, sull’istanza presentata il giudice dell’esecuzione convoca le parti e fissa l’udienza per la audizione delle parti stesse. All’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e il tempo e le modalità della vendita e devono, a pena di decadenza, proporre le opposizioni agli atti esecutivi che non siano già perente (scadute). Se non vi sono opposizioni, o su di esse si è raggiunto un accordo, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita. Se vi sono opposizioni, il giudice dell’esecuzione le decide con sentenza e con ordinanza dispone l’assegnazione o la vendita. 15 La vendita può avvenire in due modi: a) vendita senza incanto o a mezzo di commissionario (art.532-533 cpc): Il giudice dell’esecuzione, ex art.532 cpc, può disporre la vendita senza incanto o tramite un commissionario. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto di vendite giudiziarie, anche dietro cauzione, affinchè proceda alla vendita in qualità di commissionario. Nello stesso provvedimento il giudice, sentito eventualmente uno stimatore, fissa il prezzo minimo e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita. Il commissionario è tenuto a documentare ogni operazione di vendita mediante certificato, fattura in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere; nel caso la vendita senza incanto non avvenga entro un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario deve restituire i beni affinchè siano venduti all’incanto. Secondo l’art.533 cpc il commissionario non è tenuto a vendere necessariamente dietro pagamento in contanti e deve assicurare agli interessati la possibilità di esaminare le cose poste in vendita almeno 3gg prima della data fissata per l’esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli trasmette al giudice, alla fine di ogni semestre, un prospetto informativo riepilogativo delle stime e delle vendite eseguite. b) Vendita all’incanto (art.534-540 cpc): il giudice dell’esecuzione, col provvedimento di vendita, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo della vendita. La vendita può essere affidata al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o ad un istituto apposito. Il giudice stabilisce il prezzo di apertura dell’incanto oppure dispone che la vendita avvenga al miglior offerente senza determinare il prezzo minimo, se le circostanze lo consigliano (art.535 cpc). Se il giudice decide di fissare il prezzo base, questo è determinato così: • Se il valore delle cose risulta da listino, il prezzo di base è determinato dal minimo del listino del giorno precedente • Se si tratta di oggetti d’oro o d’argento il prezzo base non può essere inferiore al loro valore intrinseco • Negli altri casi il prezzo è fissato dal giudice con l’ordinanza di vendita (sentito uno stimatore se necessario). La modalità di vendita all’incanto è la seguente (art.536,537,540 cpc) : • Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l’incanto e deve fare, con il custode, la ricognizione degli oggetti da vendere confrontandoli con la descrizione contenuta nel verbale di pignoramento • Le cose da vendere si offrono singolarmente o a lotti • La prima offerta non può essere inferiore al prezzo base • Per le offerte successive, l’aggiudicazione si fa al maggior offerente • La vendita non si fa necessariamente per contanti • Delle operazioni è redatto processo verbale • Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di 1/5 rispetto a quello precedente (art.538 cpc). • Quando le cose pignorate risultano invendute dopo il secondo esperimento di vendita o quando la somma assegnata ex art.540,541,542 cpc, non è sufficiente a soddisfare i creditori, il giudice su istanza di uno di questi ordina l’”integrazione del pignoramento”(Art.540 bis cpc) In tal caso l’ufficiale giudiziario riprende le operazioni di ricerca dei beni. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza la necessità di nuova istanza. In caso contrario il giudice dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita. 16 La distribuzione della somma ricavata e la “piccola espropriazione mobiliare” Valgono le regole della distribuzione in generale, essa può essere: • distribuzione amichevole: quando il piano di ripartizione viene concordato dai creditori concorrenti ed il giudice, sentito il debitore lo approva, disponendo in conformità • distribuzione giudiziale: quando non è raggiunto l’accordo o il giudice non approva il piano di ripartizione sottopostogli dai creditori, viene disposta la distribuzione direttamente dal giudice. L’art.525 c.2 cpc disciplina la c.d “piccola espropriazione mobiliare” che si ha quando il valore dei beni pignorati non superi la somma di 20.000 euro. Si anticipano i tempi dell’intervento dei creditori che in questo caso è tempestivo non oltre la presentazione dell’istanza di assegnazione o vendita (invece che nell’udienza fissata per l’assegnazione o la vendita). Tale istituto mira ad accellerare i tempi del processo esecutivo quando il valore dei beni pignorati risulti insufficiente, sin da subito, per soddisfare un vasto numero di creditori impedendo a quest’ultimi di spiegare interventi che ingolferebbero lo svolgimento dell’espropriazione. L’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI Ha per oggetto beni mobili del debitore che sono in possesso di terzi o crediti del debitore che lui vanta nei confronti di terzi. Si tratta dunque di: • espropriazione dei crediti (obbligazioni) che il debitore ha verso terzi • espropriazione di mobili in possesso del terzo (di cui il debitore escusso non abbia la disponibilità) Sono necessari partecipi di tale forma di espropriazione: • il creditore procedente (parte attiva in senso sostanziale e processuale) • il debitore (parte passiva in senso sostanziale e processuale) • il terzo (parte solo ad effetti processuali) E’ necessaria dunque la collaborazione o comunque partecipazione da parte del terzo. Il pignoramento Il pignoramento presso terzi tende al duplice scopo di impedire al terzo di pagare o consegnare la cosa al debitore e di accertare che, in effetti, il credito del debitore o la cosa di proprietà dello stesso esistano. Le modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi sono previste ex art.543 cpc. Si esegue mediante un atto notificato personalemente al terzo e al debitore, che deve contenere: a) l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto b) l’indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute dal terzo al debitore c) l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o somme dovute al debitore d) l’ingiunzione al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni e) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente f) citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo affinchè faccia la “dichiarazione di quantità” delle cose o somme di cui è debitore nei 17 b) Trascrizione dell’atto che rende operante rispetto ai terzi il vincolo processuale cui i beni sono stati sottoposti. Secondo l’art.557 cpc spetta all’ufficiale giudiziario depositare nella cancelleria del Tribunale l’atto di pignoramento e, appena possibile, l’originale della nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore pignorante deve invece depositare il titolo esecutivo e il precetto entro 10gg dal pignoramento. L’art.559 cpc prevede che con il pignoramento, il debitore è costituito custode dei beni pignorati e degli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. La stessa norma prevede la possibilità che il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o intervenuto, e sentito il debitore, possa nominare custode una persona diversa dal debitore stesso mentre invece è obbligatoria una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dallo stesso debitore. L’inosservanza degli obblighi incombenti sul custode impone la sostituzione. Inoltre al fine di permettere un coordinamento tra le attività di vendita e di detenzione del bene, si prevede che nel momento in cui si pronuncia l’autorizzazione alla vendita o sia disposta la delega, la persona incaricata di dette operazioni o l’istituto autorizzato debba essere nominato custode, anche se in precedenza tale carica era ricoperta dal debitore. Tutti i provvedimenti di nomina e sostituzione e revoca del custode sono adottati con ordinanza non impugnabile dal giudice dell’esecuzione. L’art.560 cpc si occupa delle modalità con cui deve essere effettuata la liberazione dell’immobile pignorato quando il debitore non è autorizzato dal giudice dell’esecuzione ad abitarvi oppure vi sia stata la revoca dell’autorizzazione oppure quando lo stesso immobile è aggiudicato o assegnato. Il provvedimento che dispone la liberazione dell’immobile costituisce titolo esecutivo per il rilascio e non è impugnabile. Il custode può far eseguire il provvedimento di rilascio oppure l’assegnatario o l’aggiudicatario se esentano il custode dal farlo. Il custode non può dare in locazione l’immobile pignorato senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, autorizzazione necessaria anche per la stipula o tacita rinnovazione. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge per conseguirne la disponibilità (azione di rilascio alla scadenza del contratto di locazione). Al custode, il giudice, deve impartire le disposizioni necessarie per assicurare ai terzi, interessati a presentare l’offerta di vendita, la possibilità di esaminare l’immobile, inserendo il bene nel circuito delle compravendite. L’art.561 cpc disciplina il “pignoramento successivo”. Il conservatore dei Registri immobiliari se, nel trascrivere l’atto di pignoramento, trova sugli stessi beni un pignoramento eseguito, lo scrive nella nota di trascrizione che restituisce all’ufficiale giudiziario o al creditore pignorante al momento della richiesta di trascrizione dopo la notificazione al debitore dell’atto di pignoramento. Il pignoramento successivo ha diversi effetti: • se è compiuto anteriormente alla udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, esso è riunito agli altri pignoramenti e l’esecuzione si svolge in un unico processo • se è compiuto dopo l’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, allora ha il solo effetto di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. L’art.562 cpc afferma che il pignoramento diviene inefficace trascorsi 90gg senza che siano stati compiuti atti esecutivi (assegnazione o vendita) (art.497 cpc), in tal caso il processo si estingue e il giudice con la stessa ordinanza con cui dichiara l’estinzione del processo, dispone che sia cancellata la trascrizione dell’atto di pignoramento nei registri immobiliari. 20 L’intervento dei creditori Il concorso di azioni esecutive sullo stesso immobile è regolato dalle norme in generale così come le forme e l’intervento sono analoghi a quelle dell’intervento nell’espropriazione mobiliare. Ex art.564 cpc i creditori intervenuti tempestivamente, ossia non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti. L’art.565 cpc disciplina l’intervento tardivo dei creditori chirografari che intervengono dopo la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita ma prima di quella fissata per l’audizione dei creditori e la distribuzione della somma ricavata, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli già intervenuti tempestivamente. Tale limitazione non opera per i creditori iscritti a ipoteca e privilegiati che, anche se intervenuti tardivamente, sempre però prima dell’udineza fissata per la distribuzione, partecipano a quest’ultima in relazione ai loro diritti di prelazione. Art.566 cpc La vendita e l’assegnazione Art.567 cpc Trascorsi 10gg dalla notificazione del pignoramento (tempo minimo) ed entro 90gg (termine massimo per l’efficacia), il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo (possono compiere atti esecutivo d’impulso), possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato. Secondo la norma del 498 c.2 cpc la vendita deve essere preceduta dalla notifica, da parte del creditore pignorante, dell’avviso ai creditori che su quel bene hanno un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri: mancando la prova di tale avviso il giudice non può ordinare la vendita. L’art.567 c.2 cpc dispone che, chi richiede la vendita con ricorso (creditore), entro 120gg (prorogabili una sola volta per un max di altri 120gg per integrare la documentazione) deve provvedere ad allegare al ricorso: • estratto del catasto • certificati di iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato, effettuate nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento. La mancata allegazione di tali certificati (può essere anche sostituita da un certificato notarile) produce l’inefficacia relativa al pignoramento dell’immobile con conseguente cancellazione della trascrizione ed estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati. L’art.568 cpc prevede la possibilità di far ricorso ad un esperto per la determinazione del valore dell’immobile con diritto ad un compenso dopo aver redatto e depositato presso il Tribunale una relazione contenente la descrizione del bene (identificazione catastale,descrizione formale,esistenza di vincoli). Ciò per garantire ai terzi la massima trasparenza circa la natura del bene per evitare brutte sorprese in caso di aggiudicazione del bene stesso. L’art.569 cpc riguarda il “provvedimento per l’autorizzazione della vendita” Al momento del deposito dell’istanza della vendita, il giudice dell’esecuzione, entro 30gg dal deposito dei certificati sopra descritti e non oltre 120gg , fissa l’udienza per l’audizione delle parti e dei creditori muniti di diritto di prelazione sui beni pignorati che non siano intervenuti. Entro il termine di 30gg dalla data del deposito il giudice nomina anche un esperto (sotto giuramento) e almeno 45 prima dell’udienza fissata per la comparizione delle parti e dei creditori, l’esperto invia ai creditori procedenti la copia della relazione sul bene ed in creditori potranno, all’udienza, depositare note critiche sull’operato peritale che lo stessò esaminerà fornendo chiarimenti a riguardo. 21 Tale udienza fissata per l’audizione delle parti e dei creditori rappresenta il termine ultimo: • per l’intervento tempestivo dei creditori • per fare osservazioni circa le modalità e il tempo della vendita • per proporre opposizioni agli atti esecutivi ancora proponibili Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo, il giudice ordina la “vendita senza incanto” ex art.571 cpc, assegnando per le offerte, un termine minimo di 90gg e massimo di 120gg. Con lo stesso provvedimento stabilisce le modalità per il versamento della cauzione e fissa, per il giorno successivo alla scedenza del termine per le offerte, l’udienza per decidere sull’offerta e per la gara tra più offerenti e dispone la “vendita con incanto” ex art.576 cpc in caso di assenza di offerte o se queste siano inefficaci, oppure nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi ragione. Vendita senza incanto (art.570-575 cpc) Ha inizio con la pubblicazione dell’avviso di vendita ex art.490 cpc (pubblicità degli avvisi), che deve contenere: • gli estremi richiesti dal c.c per l’individuazione dell’immobile oggetto di vendita • l’indicazione del valore dell’immobile, determinato ex art.568 cpc (stima dell’esperto) • pubblicazione del sito dove è contenuta la relazione di stima dell’esperto Nell’offerta di acquisto (chiunque può farla, non il debitore), presentata in busta chiusa con il nome del depositario al cancelliere, deve essere indicato art.571 cpc: • il prezzo offerto • il tempo e il modo di pagamento • ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta L’offerta va depositata in cancelleria a mezzo di dichiarazione scritta. L’offerta è inefficace quando: • è presentata oltre 120gg (termine fissato con l’ordinanza di vendita) • il prezzo offerto è inferiore al valore dell’immobile stimato ex art.568 cpc • non è presentata una cauzione almeno pari a 1/10 del prezzo offerto. Lo svolgimento della vendita è diverso se vi è unica offerta o se vi sono più offerte: • se l’offerta è unica il giudice convoca le parti e i creditori iscritti non intervenuti per sentirli in ordine all’offerta. Se supera di 1/5 il prezzo fissato sarà accolta, ma se non supera tale limite il giudice non dispone la vendita,in caso di opposizione del creditore procedente, se ritiene che vi siano possibilità per una vendita a migliori condizioni all’incanto (art.572 cpc) • se vi sono più offerte il giudice invita gli offerenti ad una gara sull’offerta più alta, se la gara non ha luogo per mancate adesioni, il giudice può vendere il bene al maggior offerente oppure ordinare l’incanto (art.573 cpc) La fase conclusiva della vendita è caratterizzata da due decreti: • Decreto di Vendita: il giudice dispone il modo ed il termine del versamento del prezzo. • Decreto di Trasferimento: dopo l’aggiudicazione il versamento del prezzo, il giudice trasferisce la proprietà del bene ex art.586 cpc, perfezionando l’effetto traslativo del bene venduto all’aggiudicatario. Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di vendita, il giudice dichiara la decadenza dell’aggiudicatario e adotta gli atri provvedimenti dall’art.587 cpc (perdita della cauzione a titolo di multa per l’aggiudicatario inadempiente) 22 Allo scadere del termine di 3 anni, l’amministrazione cessa e viene quindi disposto un nuovo incanto, salvo che il giudice, su richiesta delle parti, non conceda proroghe per prolungare l’amministrazione oltre i 3 anni. art.595 cpc 3) Nuovo incanto (art.591 c.2 cpc) E’ analogo all’incanto disposto in via normale, tranne la riduzione del prezzo di ¼ . Distribuzione della somma ricavata Art.596 cpc Il giudice (o il professionista delegato), entro 30gg dal versamento del prezzo, forma il progetto contenente la graduazione dei creditori e lo deposita in cancelleria affinchè possa essere consultato dai creditori e dal debitore con la fissazione di una udienza per la audizione delle parti: la mancata comparizione di uno o più creditori implica l’approvazione del progetto. Se, comparendo, non sorgono contestazioni o vengono risolte, se ne dà atto nel processo verbale ed il giudice (o il professionista delegato) ordina il pagamento delle singole quote. In sede di distribuzione possono sorgere controversie (art.512 cpc) fra creditori concorrenti o fra creditore ed esecutato in ordine alla sussistenza o dell’ammontare di uno o più crediti o in ordine alla presenza di cause di prelazione. Se sorgono controversie tra creditori concorrenti o tra creditori e debitore o terzo espropriato, qualunque valore esse abbiano, devono essere definite con ordinanza del giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti. L’ordinanza è impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi. Con la stessa ordinanza il giudice può sospendere la concreta distribuzione delle somme in vista dell’eventuale impugnativa. FORME SPECIALI DI ESPROPRIAZIONE Sono previste dagli art.599-604 cpc. Esse sono: • Espropriazione di beni indivisi quando oggetto di espropriazione è la quota ideale di un bene indiviso: l’art.599 cpc consente il pignoramento di beni di cui il debitore sia titolare in comunione con altre persone. Oggetto dell’espropriazione è solo la quota ideale appartenente al debitore, non potendo essere violati i diritti dei comproprietari. Deve essere notificato avviso del pignoramento, a cura del creditore procedente, ai comproprietari non debitori ai quali è fatto divieto di lasciar separare dal debitore la sua quota senza ordine del giudice. Il giudice, sentiti gli interessati ha 3 possibilità (art.600 cpc): 1. provvedere alla separazione della quota in natura spettante al debitore, lasciando indiviso il bene per le altre quote. 2. ordinare la vendita della quota (cessione della qualità di comproprietario) così all’originario contitolare si sostituisce l’acquirente della quota. 3. disporre la divisione, se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile. In tal caso l’espropriazione è sospesa finchè non si sia proceduto alla divisione, in via consensuale (accordo tra le parti) o in via giudiziale (dallo stesso giudice dell’esecuzione) che da luogo ad un giudizio incidentale al termine del quale deve essere riassunto il processo esecutivo. Avvenuta la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore hanno luogo secondo le norme vigenti in tema di espropriazione in generale. • Espropriazione contro il terzo proprietario (art.602-603-604 cpc) Trova applicazione in tutti i casi in cui il proprietario del bene espropriato, pur essendo estraneo al rapporto debitorio, è gravato da responsabilità per debito altrui. Ciò avviene nei seguenti casi: • Quando il terzo ha concesso che su un proprio bene fosse costituito, per un debito altrui, un’ipoteca (datore di ipoteca) o di un diritto di pegno (datore di pegno) • Quando il terzo ha acquistato beni gravati da ipoteca o cose date in pegno 25 • Quando l’alienazione del bene da parte del debitore è stata revocata per frode ex art.2901 cc (azione revocatoria) In tutti questi casi l’espropriazione colpisce un soggetto diverso dal debitore. LE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO DI ESECUZIONE L’opposizione è il rimedio esperibile da ldebitore o dal terzo nel caso in cui questi si dolgano di aver subito la lesione di un loro diritto in conseguenza di un atto di esecuzione che ritengono ingiusto. La opposizione proposta dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, che si inserisce nell’ambito del processo di esecuzione in via incidentale. Il processo di cognizione che nasce è autonomo rispetto al processo esecutivo in cui si inserisce in quanto esige un autonomo atto introduttivo al giudizio. Il giudizio di opposizione e il processo esecutivo sono in rapporto di autonomia strutturale e di coordinamento funzionale. Esso infatti è occasionato da un processo esecutivo iniziato o almeno notificato con il titolo esecutivo o col precetto, e influisce, sia pur indirettamente sul processo esecutivo. Si distinguono due tipi di opposizione: • opposizioni proponibili dall’esecutato (debitore e terzo assoggettato a opposizione) e comprende: .1 opposizione all’esecuzione (art.615,616 cpc) .2 opposizione agli atti esecutivi (art.617,618 cpc) L’opposizione all’esecuzione riguarda il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni, è soggetta al termine di 10 anni di prescrizione. Involge quindi una questione di merito e implica un controllo sulla legittimità sostanziale dell’azione esecutiva. Dà luogo ad un giudizio di cognizione autonomo, soggetto alle regole ordinarie sulla competenza e sui rimedi di impugnazione ordinari. Riguarda il “se” l’esecuzione deve essere compiuta. L’opposizione agli atti esecutivi, invece,soggetta al termine di decadenza di 20gg, consiste nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva attraverso il processo: la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all’azione esecutiva, come il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notifica di essi. Ci sarà un controllo di legittimità sugli atti dell’esecuzione da parte del giudice a tutela del soggetto minacciato, affinchè subisca l’esecuzione solo con l’osservanza delle forme legali. Riguarda il “come” l’esecuzione deve essere compiuta. • Opposizioni di terzi, estranei all’esecuzione, ma che vantano diritti sui beni esecutati (art.619-622 cpc) Le opposizione anche caratteristiche comuni: • Si fondano sulla pretesa illegittimità dell’esecuzione nella sostanza (contro l’esecuzione nel suo complesso) o nella forma (contro i singoli atti esecutivi) • Operano solo su istanza di parte • Danno luogo a giudizi di cognizione, che possono provocare la sospensione del processo esecutivo fino alla decisione sull’opposizione. 26 LE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE Le opposizion proponibili dal debitore o dal terzo assoggettato all’esecuzione sono di due tipi: 1. L’opposizione all’esecuzione : si contesta il diritto della parte istante a procedere alla esecuzione forzata 2. L’opposizione agli atti esecutivi : si contesta la regolarità formale dei singoli atti esecutivi L’opposizione all’esecuzione Consiste nella contestazione, da parte del debitore, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Consiste nell’impugnare l’azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l’ingiustizia dell’esecuzione perché senza titolo esecutivo o contro di esso per difetto di titolo, oppure relativa a determinati beni dei quali il debitore affermi la impignorabilità. Con l’opp. all’esecuzione, si contesta, in sostanza, la presenza di condizioni per l’azione esecutiva. Tali condizioni, che possono essere contestate, possono riguardare: • Il fondamento dell’azione esecutiva: cioè l’esistenza del titolo esecutivo dal quale risulti il diritto da realizzare esecutivamente. • Le persone: si contesta la legittimazione attiva e passiva all’esecuzione • L’oggetto: si contesta la pignorabilità del bene La contestazione del titolo esecutivo L’opposizione è diretta contro il titolo (attaccando il titolo si attacca il diritto). In particolare, per quanto riguarda: • Titoli Giudiziali: l’opposizione non può riguardare la formazione degli stessi (coperta dal giudicato del processo dichiarativo), ma solo la loro efficacia. Ciò vuol dire che quando la legge stabilisce un certo mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso con l’opposizione (es. quando è possibile l’appello contro una sentenza, non si può far valere con l’opposizione un motivo che si deve far valere con l’appello). Non è ammesso dedurre con l’opposizione certi motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo dichiarativo in cui si è formato il titolo giudiziale esecutivo. Quindi la contestazione è possibile solo per fatti posteriori alla formazione del titolo, si tratta di fatti che, pur non inficiando il titolo esecutivo nella sua formazione, dimostrano l’inefficacia del titolo in quanto il diritto consacrato in esso è già stato soddisfatto. • Titoli Stragiudiziali: le contestazioni sono possibili anche in ordine alla formazione degli stessi; di fronte a tali titoli il debitore può far valere tutte le eccezioni e difese che avrebbe potuto far valere in sede cognizione. Ciò vale senza limitazione per gli atti pubblici; mentre per le cambiali, occorre tenere presente le limitazioni degli art.21 e 65 della legge cambiaria. • Mancanza dei requisiti essenziali del titolo, tali da rendere inesistente il titolo stesso. La mancanza del titolo esecutivo, ancorchè sopravvenuta, può essere dedotta in ogni stato e grado ed è rilevabile anche d’ufficio. Il giudice, in sede d’opposizione all’esecuzione, deve d’ufficio esaminare se il titolo in forza del quale si è intimato il precetto abbia i requisiti necessari e sufficienti per una procedura esecutiva. Il titolo esecutivo può essere preso in esame ma non nel suo contenuto intrinseco quale fonte di diritto già accertato (con il processo di cognizione) bensì nella sua attuale e valida esistenza in rapporto all’esecuzione medesima, per stabilire, in caso di contestazione, se l’esecuzione manchi del titolo o se il titolo, sebbene originariamente esistente, sia venuto poi a mancare per fatti posteriori alla sua formazione. La mancanza del requisito della esecutorietà del titolo provoca il venir meno del diritto di procedere all’esecuzione forzata. Il procedimento dovrà ritenersi estinto dal momento della 27 Consiste nella contestazione da parte del debitore della regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o degli altri atti del procedimento di esecuzione. Essa è quindi diretta a sollevare una questione puramente processuale, impugnandosi con essa il singolo atto esecutivo, di cui si sostiene l’invalidità. Per questo, oggetto dell’opposizione, non è l’esecuzione in se ma il singolo atto esecutivo, del quale si postula l’invalidità. L’irregolarità formale comprende tutte quelle ipotesi di divergenza dalla fattispecie legale non previste espressamente dalla legge come nullità e non consistenti in difetti di requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto. L’opposizione in parola può essere diretta a contestare: • la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (art.617 cpc) • la regolarità formale della notificazione del titolo e del precetto • la regolarità formale dei singoli atti di esecuzione (art.617 cpc) Sono legittimati attivi il debitore ed il terzo proprietario assoggettato all’esecuzione; il creditore pignorante e gli intervenuti; i terzi che si trovano ad essere coinvolti nel processo esecutivo (es.terzi detentori di cose del debitore,l’aggiudicatario provvisorio). Non è invece ammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo acquirente del bene pignorato. E’ legittimato passivamente il soggetto che ha compiuto l’atto al quale ci si oppone. L’opposizione deve essere proposta entro il termine perentorio di 20gg dal momento in cui è stato compiuto l’atto contro il quale essa si dirige (art.617 c.2 cpc). La decadenza processuale conseguente all’inosservanza del termine perentorio di 20gg è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Competente è il giudice cui spetta la competenza in sede d’esecuzione ex art.480 cpc: se è impugnato il precetto o la regolarità formale del titolo esecutivo, è competente il giudice della residenza dichiarata o del domicilio eletto nel precetto; in mancanza, il giudice del luogo ove il precetto è stato notificato. Riguardo al procedimento: • se l’opposizione è proposta prima dell’inizio dell’esecuzione (impugnazione relativa alla regolarità formale del titolo o del precetto), dovrà farsi con citazione davanti al giudice competente (da notificarsi entro 20gg dalla notificazione del titolo o del precetto) • se l’opposizione è proposta dopo l’inizio dell’esecuzione, deve aver forma del ricorso (anche orale) al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di 20gg dal primo atto di esecuzione, se riguarda il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti; il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti col termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All’udienza il giudice dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili, ovvero, sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, osservati i termini a comparire di cui all’art.163bis, o altri se previsti, ridotti alla metà. Il giudizio di merito è trattato da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione (art.186bis disp.att cpc). La causa è decisa con sentenza non impugnabile. La non impugnabilità della sentenza pronunciata sull’opposizione agli atti esecutivi trova la sua ratio nell’intento di limitare in un unico grado di giudizio l’esercizio di poteri cognitivi di controllo concernenti atti del processo esecutivo. Tale sentenza, pur essendo esplicitamente sottratta al regime delle impugnazioni previsto dall’art.323 cpc, conserva contenuto decisorio e, pertanto, sarà ricorribile per cassazione ex art.111 Cost. 30 Riguardo alla distinzione tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi bisognerà far ricorso alla qualifica fatta dal giudice dell’opposizione, anche se fosse sbagliata. La distinzione appare rilevante in quanto: • opposizione all’esecuzione: la sentenza è impugnabile con gli ordinari rimedi (appello,ricorso in Cassazione) • opposizione agli atti esecutivi : la sentenza è impugnabile solo con ricorso in Cassazione ma non con Appello. LE OPPOSIZIONI DI TERZO Sono quelle opposizioni che possono essere proposte dal terzo che “pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati” (art.619 cpc) Il diritto che il terzo può vantare, può consistere: • nella piena proprietà del bene • in un diritto reale di godimento su cosa altrui • nel diritto di pegno: il creditore pignoratizio può tutelare il suo diritto nei confronti del pignorante • in un diritto su cose incorporali (diritto all’immagine, al marchio) • nel possesso: opposizione di un terzo che voglia impedire l’affidamento della cosa ad un custode. Secondo parte della dottrina si ritiene che “può agire in opposizione di terzo chiunque sui beni in esecuzione abbia un diritto prevalente rispetto a quello del creditore”. In sostanza si ritiene che l’opposizione di terzi si possa fondare sul criterio della prevalenza del diritto del terzo in confronto al diritto su cui il creditore procedente ha fondato la promossa esecuzione. Il terzo può addurre alla base della sua opposizione: • qualunque rapporto di diritto materiale in cui il terzo si trovi con l’escutendo (rapporto obbligatorio) o in generale con tutti gli uomini (rapporto reale) avente ad oggetto la stessa cosa o lo stesso atto a cui si riferisce l’esecuzione pendente. • Il rapporto tra terzo e escutendo deve essere prevalente di fronte a quello in cui si trovi l’istante in esecuzione. In altri termini, l’opposizione di terzo ex art.619 cpc consiste essenzialmente in un’azione di accertamento della illegittimità dell’esecuzione, in rapporto al suo oggetto, di fronte al diritto del terzo. Legittimazione e termini Legittimati attivamente all’opposizione sono i terzi che vantino proprietà o altri diritti reali sui beni. A tali soggetti si aggiungono i terzi presso i quali si trovino cose mobili del debitore delle quali questi può liberamente disporre e i terzi possessori di cose del debitore che consentano di esibirle all’ufficiale giudiziario. L’opposizione di terzo crea un litisconsorzio necessario fra terzo opponente, creditore procedente e debitore esecutato, il quale deve essere chiamato a partecipare al giudizio fin dall’inizio. La domanda di opposizione ex art.619 cpc dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione autonomo in cui l’onere di provare la titolarità del diritto del diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all’esecuzione attiene al fatto costitutivo della pretesa, ed è quindi a carico dell’attore. Legittimati passivamente sono (liticonsorti necessari): • il creditore pignorante o procedente • il debitore o il terzo assoggettato all’esecuzione 31 L’opposizione di terzo può essere proposta dal momento in cui il bene viene colpito dall’azione esecutiva, alcuni sostengono che il termine iniziale dell’opposizione decorre dall’esistenza di una minaccia specifica di esecuzione. Ciò avviene: • nel caso di espropriazione forzata, con il pignoramento • negli altri casi di esecuzione diretta, in cui manca il pignoramento, con il precetto. Per il termine finale per la proponibilità dell’opposizione di terzo occorre distinguere: • Opposizione tempestiva: se proposta prima della vendita o dell’assegnazione (fino al trasferimento del bene). • Opposizione tardiva: se proposta successivamente al tasferimento del bene, in tal caso i diritti del terzo potranno farsi valere sulla somma ricavata, fino a che la somma ricavata non sia stata distribuita tra i creditori (art.620 cpc) Tuttavia: • Se la cosa mobile è stata acquistata in malafede, il terzo può perseguirla anche di fronte all’acquirente con azione autonoma • Se si tratta di beni immobili, il terzo proprietario può sempre rivendicare il bene nei confronti dell’aggiudicatario (art.2921 cc) • Se la cosa mobile è stata assegnata, il terzo può, entro 60 gg, rivolgersi all’assegnatario in buona fede per ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l’assegnazione (art.2926 cc). Procedimento L’opposizione di terzo, salve l’ipotesi prevista ex art.502 cpc( beni in pegno), presuppone l’avvenuto inizio dell’esecuzione, in quanto solo col pignoramento si concretizza l’interesse a non vedere pregiudicato un proprio diritto in conseguenza di una procedura esecutiva che si deve svolgere tra altri soggetti. Il procedimento inizia con un ricorso presentato dall’opponente al giudice dell’esecuzione, il quale con decreto fissa l’udienza di comparizione delle parti ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto (per l’udienza), nonché, con o senza cauzione, può “inaudita altera parte” sospendere l’intrapresa esecuzione. Art.625 cpc L’art.185 disp att. Cpc richiama per l’udienza di comparizione dinanzi al giudice dell’esecuzione, l’applicazione delle norme del procedimento camerale ex art.737 ss cpc. All’udienza di comparizione il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, può confermare, modificare o revocare l’eventuale provvedimento di sospensione reso con decreto e/o può disporre la sospensione dell’esecuzione. L’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è reclamabile ex art.669 terdecies cpc (art.624 c.2 cpc) Nei casi di sospensione del processo esecutivo, il giudice che l’ha sospeso dichiara con ordinanza non impugnabile l’estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell’opponente alternativa all’instaurazione del giudizio di merito sull’opposizione. Ex art.619 c.3 cpc se all’udienza le parti raggiungono un accordo (tentativo di conciliazione esperito in udienza) il giudice ne dà atto con ordinanza adottando ogni altra decisione ad assicurare la prosecuzione del processo esecutivo o ad estinguerlo, statuendo in tal caso anche sulle spese. In mancanza di accordo tra le parti in udienza, il giudice procede ex art.616 cpc,ovvero: se competente per la causa è l’ufficio al quale appartiene, provvede alla fissazione di un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le ragioni previste per la materia e il rito (es.rito del lavoro). 32
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