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Processo esecutivo aggiornamento, Dispense di Diritto Civile

pignoramento nuove forme

Tipologia: Dispense

2015/2016

Caricato il 26/01/2016

Utente sconosciuto
Utente sconosciuto 🇮🇹

4.7

(3)

4 documenti

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Scarica Processo esecutivo aggiornamento e più Dispense in PDF di Diritto Civile solo su Docsity! 1 CATTEDRA DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Prof. Roberto Martino COMPENDIO DELLE ULTIME RIFORME DEL PROCESSO CIVILE D.L. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014 D.L. n. 83/2015, conv. in L. n. 132/2015 DISPENSA N. 4 – MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO (a cura del prof. Roberto Martino e del dott. Mirko Abbamonte) SOMMARIO [1] COMPETENZA DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE (vedi il par. 234 del Manuale di Picardi, il par. 47, il III° vol. di Balena 2014, il par. 48 del III° vol. di Balena 2015) [2] CONTENUTO DELL’ATTO DI PRECETTO: IL NUOVO AVVERTIMENTO DELL’INSOLVENTE (vedi il par. 480 del Manuale di Picardi, il par. 45 del III° vol. di Balena 2014, il par. 46 del III° vol. di Balena 2015) [3] RIDUZIONE DEL TERMINE DI EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO (vedi il par. 243 del Manuale di Picardi, i parr. 48 e 54 del III° vol. di Balena 2014, i parr. 49 e 56 del III° vol. di Balena 2015) [4] RICERCA CON MODALITA’ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (vedi il par. 244 del Manuale di Picardi, il par. 49 del III° vol. di Balena 2014, il par. 51 del III° vol. di Balena 2015) [5] L’ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO E LA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DELL’ESECUZIONE FORZATA (vedi i parr. 250-251-252 del Manuale di Picardi, i parr. 47-58-63-67 del III° vol. di Balena 2014, i par. 48-60-66-70 del III° vol. di Balena 2015) [6] RATEIZZAZIONE IN CASO DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO (vedi il par. 244.2 del Manuale di Picardi, il par. 51 del III° vol. di Balena 2014, il par. 53 del III° vol. di Balena 2015) [7] IL NUOVO PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E 2 RIMORCHI (vedi il par. 250 del Manuale di Picardi, i parr. 57-58-59 del III° vol. di Balena 2014, il par. 62 del III° vol. di Balena 2015) [8] L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI (vedi il par. 251 del Manuale di Picardi, i parr. 62-63-64 del III° vol. di Balena 2014, i parr. 65-66-67-69 del III° vol. di Balena 2015) [9] PIGNORAMENTO DEI CREDITI IMPIGNORABILI DEPOSITATI SUL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE (vedi il par. 251 del Manuale di Picardi, il par. 62 del III° vol. di Balena 2014, il par. 65 del III° di Balena 2015) [10] PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE (vedi il par. 243 del Manuale di Picardi, i parr. 61-66-70 del III° vol. di Balena 2014, i parr. 64-69-73 del III° di Balena 2015) [11] MODALITA’ DELLA VENDITA FORZATA DEI BENI PIGNORATI (vedi i parr. 246 e 252 del Manuale di Picardi, i parr. 54-70 del III° vol. di Balena 2014, i parr. 56-76 del III° di Balena 2015) [12] LA VENDITA NELLA ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE (vedi il par. 250 del Manuale di Picardi, il par. 61 del III° vol. di Balena 2014, il par. 64 del III° di Balena 2015) [13] LA VENDITA NELLA ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (vedi il par. 252 del Manuale di Picardi, i par. 67-70-71-73 del III° vol. di Balena 2014, i parr. 73-74- 75-76 del III° di Balena 2015) [14] DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA (vedi i parr. 250 e 252 del Manuale di Picardi, i parr. 61-74 del III° vol. di Balena 2014, i parr. 64-67 del III° di Balena 2015) [15] INFRUTTUOSITA’ DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA (vedi il par. 263 del Manuale di Picardi, il par. 94 del III° vol. di Balena 2014, i parr. 56-97 del III° di Balena 2015) [16] ESPROPRIAZIONE DI BENI OGGETTO DI VINCOLI DI INDISPONIBILITA’ O DI ALIENAZIONI A TITOLO GRATUITO (vedi il par. 254 del Manuale di Picardi, i parr. 76-77 del III° vol. di Balena 2014, i parr. 79-80 del III° di Balena 2015) [17] ESECUZIONE INDIRETTA (vedi il par. 257 del Manuale di Picardi, il par. 84 del III° vol. di Balena 2014, il par. 87 del III° di Balena 2015) [1] COMPETENZA DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE (vedi il par. 234 del Manuale di Picardi, il par. 47, il III° vol. di Balena 2014, il par. 48 del III° vol. di Balena 2015) La nozione dei presupposti processuali esaminata con riferimento al processo di cognizione, può essere adattata anche al processo esecutivo. Occorre però distinguere i presupposti generali, ossia comuni al processo di cognizione (ad es., giurisdizione, competenza, capacità processuale delle parti, ecc.), dai presupposti speciali, specifici del processo esecutivo (in specie, la previa notificazione del precetto e del titolo esecutivo). Tra i presupposti generali, la competenza nel processo esecutivo è disciplinata anch’essa nel primo libro del codice di procedura civile. 5 nominato dal giudice – porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore (c.d. saldo e stralcio e/o di rateizzazione del debito o dei pagamenti). Trattasi di procedure concorsuali – applicabili a soggetti non assoggettabili alle procedure previste dalla legge fallimentare – regolate dagli artt. da 6 a 16 del d.lgs. n. 3 del 2012. Deve ritenersi che tale avvertimento possa essere omesso allorquando tali procedure siano inapplicabili, come nel caso di esecuzione in forma specifica. La mancata indicazione dell’avvertimento d’altronde, non essendo prescritta a pena di nullità, né essendo un elemento essenziale al raggiungimento dello scopo, non costituisce causa di nullità del precetto. Si potrebbe immaginare che il debitore possa far dichiarare la inefficacia del pignoramento eseguito in virtù della successiva proposizione della domanda di ammissione alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Secondo un diverso orientamento, l’omesso avvertimento potrebbe essere fatto valere con l’opposizione all’esecuzione, ove il debitore dimostri che, se avvertito, avrebbe fatto ricorso alle procedure di composizione della crisi. [3] RIDUZIONE DEL TERMINE DI EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO (vedi il par. 243 del Manuale di Picardi, i parr. 48 e 54 del III° vol. di Balena 2014, i parr. 49 e 56 del III° vol. di Balena 2015) La riforma del 2015 ha dimezzato il termini di cessazione dell’efficacia pignoramento. In forza del nuovo art. 497 c.p.c. il creditore procedente deve chiedere l’assegnazione o la vendita forzata entro il termine di 45 giorni (non più 90). Decorso il termine di almeno 10 giorni concesso al debitore per adempiere, ma entro 45 giorni, dunque, il creditore può: - iniziare l’esecuzione forzata; - chiedere al tribunale di autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare. L’inosservanza del termine stabilito dall’art. 497 c.p.c. per il deposito dell’istanza di vendita determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. [4] RICERCA CON MODALITA’ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (vedi il par. 244 del Manuale di Picardi, il par. 49 del III° vol. di Balena 2014, il par. 51 del III° vol. di Balena 2015) La riforma del 2014 ha introdotto alcune disposizioni atte ad accrescere le prospettive di successo del pignoramento, che rappresenta l’atto iniziale dell’espropriazione forzata diretto a creare su uno o più beni del debitore un vincolo di destinazione, assoggettando così quei beni all’espropriazione. Oltre al nuovo art. 521 bis c.p.c. – che disciplina in forme nuove il pignoramento di 6 autoveicoli (v., infra, par. 7) – va segnalata l’introduzione dell’art. 492 bis, sempre ad opera del recente d.l. 132/2014, convertito dalla l. 162/2014, che consente all’ufficiale giudiziario di ricercare i beni da pignorare attraverso modalità telematiche. Le disposizioni introdotte sono state in parte modificate dalla riforma del 2015. La norma generale che disciplina il pignoramento (art. 492 c.p.c.), già profondamente innovata dalla riforma del 2006, è stata nuovamente modificata. Con l’introduzione dell’art. 492 bis, il legislatore ha, infatti, abrogato il comma 7 dell’art. 492 che, in precedenza, disciplinava il potere dell’ufficiale giudiziario di utilizzare, su richiesta del creditore procedente, l’anagrafe tributaria e altre banche dati pubbliche, ma “solo quando non avesse individuato beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati indicati dal debitore apparissero insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti”. Da questo presupposto oggi prescindono, invece, i meccanismi predisposti dall’art. 492 bis. Questa rappresenta la prima novità di rilevo della nuova disciplina: l’accesso alle banche dati pubbliche precede il pignoramento e non costituisce più soltanto una eventualità successiva all’esito non positivo o non satisfattivo di un precedente pignoramento. L’anticipazione del momento in cui è consentita la consultazione delle banche dati pubbliche, implicando il vantaggio di ridurre i tempi di ricerca dei beni da pignorare, consente al creditore procedente di rispettare più agevolmente il termine previsto dall’art. 481, comma 1, c.p.c., secondo cui il precetto perde efficacia se, entro 90 giorni dalla sua notificazione, non viene effettuato il pignoramento. Dopo la recente riforma, infatti, il creditore può agire con maggiore facilità in via esecutiva entro i 90 giorni successivi alla notifica del precetto, senza dover invece tentare pignoramenti, anche in forma diversa, come avveniva sulla base della normativa precedente, nell’incertezza dell’esito e con il rischio di poter superare il suddetto termine e di dovere, quindi, anche procedere alla rinnovazione mediante notificazione di un nuovo atto di precetto a causa della sopravvenuta inefficacia del primo, con conseguente aumento dei costi e dei tempi di soddisfacimento del credito. Il comma 1 dell’art. 492 bis c.p.c. prevede che su istanza del creditore, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, possa autorizzare l’ufficiale giudiziario a procedere alla ricerca di beni da pignorare con modalità telematiche, vale a dire mediante collegamento telematico diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, all’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari e alle banche dati degli enti previdenziali. Ciò al fine di acquisire “tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”. Il presidente, a seguito di apposita istanza, concede l’autorizzazione dopo aver «verificato il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata». Sembra, quindi, che il presidente debba effettuare un controllo formale diretto ad accertare: a) la competenza territoriale del tribunale e dell’ufficiale giudiziario adìto; 7 b) l’esistenza e la regolarità formale del titolo esecutivo; c) l’apposizione della formula esecutiva sul titolo; d) la corretta individuazione dei soggetti destinatari delle ricerche richieste (in particolare, nel caso in cui l’azione esecutiva deve essere intentata nei confronti di soggetti diversi da colui che, in base al titolo esecutivo, risulti essere il debitore: si pensi, ad es., ai suoi eredi o successori a titolo particolare); e) il rispetto del temine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo nel caso in cui si intenda procedere nei confronti di una P.A. (v. l’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997); f) l’avvenuta notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto; g) l’efficacia del precetto ai sensi dell’art. 481 c.p.c. (il quale prescrive un termine di efficacia di 90 giorni). In caso di rigetto della istanza da parte del presidente, non sembra possibile esperire alcun rimedio di tipo impugnatorio, non avendo il legislatore, volutamente, previsto un mezzo di impugnazione. Sarà tuttavia possibile per l’istante presentare una motivata richiesta di revoca o modifica del decreto di rigetto precedentemente emesso. La riforma del 2015 ha aggiunto nell’art. 492 bis una nuova disposizione con la quale ha voluto specificare che l’istanza non può essere proposta prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione del precetto al debitore. Tuttavia, se vi è pericolo nel ritardo, il Presidente del Tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto. Il pericolo nel ritardo può aversi nel caso in cui si agisca per un credito di natura alimentare o quando sussista il pericolo che il debitori occulti i propri beni suscettibili di essere pignorati. Al termine delle operazioni di consultazione delle banche dati, l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale, nel quale indica tutte le banche dati interrogate e gli esiti (comma 2). Quindi, a seconda degli esiti della consultazione, procede nei modi specificamente indicati nei successivi commi dal 3° al 7° dell’art. 492 bis. La riforma del 2015 ha precisato che l’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia del fascicolo informatico. Ai sensi dell’art. 492 bis, commi 6 e 7, c.p.c., quando l’accesso alle banche dati ha consentito di individuare più crediti o cose del debitore, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. A seguito di apposita comunicazione fatta dall’ufficiale giudiziario e riportata nel verbale di cui sopra, il creditore dovrà, a pena di inefficacia, comunicare entro 10 giorni dalla predetta comunicazione i beni da sottoporre ad esecuzione (art. 155 ter, comma 2, disp. att. c.p.c.). I commi 3, 4 e 5 dell’art. 492 bis introducono, in determinate ipotesi, una importante novità: il c.d. pignoramento d’ufficio. In particolare, se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti 10 digitale, gli standard di comunicazione e le regole tecniche cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la predetta cooperazione applicativa, l’accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la privacy. Il Ministero della giustizia, inoltre, pubblicherà sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c. In seguito a queste modifiche, i creditori dovranno attendere che l’Agenzia per l’Italia Digitale definisca gli standard di comunicazione e le regole tecniche cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi per mettere i dati a disposizione degli ufficiali giudiziari ovvero, in alternativa, dovranno attendere che venga stipulata la convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la privacy. Oggi, quindi, per effetto della riforma del 2015, l’accesso tramite gestori ex art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. è consentito in via provvisoria accedendo a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse sul portale dei servizi telematici]. Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’art. 155 sexies disp. att. c.p.c stabilisce che “le disposizioni in materia di ricerca con modalita' telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui”. [5] L’ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO E LA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DELL’ESECUZIONE FORZATA (vedi i parr. 250-251-252 del Manuale di Picardi, i parr. 47-58-63-67 del III° vol. di Balena 2014, i par. 48-60- 66-70 del III° vol. di Balena 2015) L’art. 18 della L. 10 novembre 2014, n. 162, apporta una importante novità al processo di esecuzione forzata, introducendo l'onere di iscrizione a ruolo dei processi esecutivi a carico del creditore procedente. La ratio di tale norma, secondo la Relazione di accompagnamento al decreto, risiede nel fatto che la formazione dei fascicoli dei processi esecutivi, sia mobiliari che immobiliari, costituisce il primo grande rallentamento all'attività dei tribunali. Le cancellerie dovevano, fino a poco tempo fa, provvedere alla automatica iscrizione a ruolo delle procedure esecutive. La novità legislativa si pone l’obiettivo di evitare la pendenza di tutti quei processi 11 esecutivi che il creditore non abbia alcun interesse a portare avanti (ad es., quando il pignoramento effettuato dall’ufficiale giudiziario risulta negativo o comunque tale da non coprire nemmeno le spese del processo esecutivo), subordinando, quindi, alla volontà del creditore, la prosecuzione del procedimento esecutivo. L'ambito applicativo delle novità sull'iscrizione a ruolo non comprende l'esecuzione per consegna o rilascio e quella degli obblighi di fare e non fare. Il d.l. 132/2014, conv. in legge 162/2014, introduce dunque l'obbligo del creditore di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo, prevedendo (art. 159 bis disp. att. c.p.c.) gli elementi che la stessa deve contenere, così come avviene per il giudizio di cognizione (artt. 71 e 72 disp. att. c.p.c.). Vengono altresì modificati gli artt. 518, 543 e 557 del c.p.c. che, nell'ambito rispettivamente della disciplina dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, dell'espropriazione presso terzi e dell'espropriazione immobiliare, disciplinano gli adempimenti precedenti la formazione del fascicolo dell'esecuzione. Tutte le disposizioni richiamate, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, prevedevano che, compiuto il pignoramento, l'ufficiale giudiziario dovesse depositarne gli atti in cancelleria e che, a seguito ditale deposito, la cancelleria procedesse alla formazione del fascicolo. La normativa attualmente in vigore prevede, in tutte e tre le procedure, invece: 1) che l'ufficiale giudiziario debba consegnare al creditore gli atti di pignoramento, il titolo esecutivo ed il precetto; 2) che il creditore debba depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e copia degli atti ricevuti dall’ufficiale giudiziario entro un termine perentorio (meglio specificato più avanti) che decorre dalla data della consegna, pena la perdita d'efficacia del pignoramento; 3) che solo a seguito dell'iniziativa del creditore la cancelleria debba procedere alla formazione del fascicolo dell’esecuzione. Dunque la nuova legge, modificando le disposizioni che prevedevano la trasmissione in cancelleria dell’atto di pignoramento direttamente ad opera dell'ufficiale giudiziario procedente, prescrive che quest'ultimo provveda a consegnare l'atto al creditore procedente, chiamato a predisporre la nota di iscrizione a ruolo e a presentarla unitamente al pignoramento, al titolo esecutivo e al precetto. Al fine di agevolare la conoscenza da parte del debitore dei dati contenuti nel pignoramento e funzionali all'esercizio di rilevanti poteri processuali a quest'ultimo riservati (presentazione di istanza di riduzione del pignoramento o di conversione, ecc.) è previsto che sino al deposito dell'istanza di vendita l'ufficiale giudiziario procedente conservi una nota di pignoramento a disposizione dell'esecutato. Per rendere efficace la novità legislativa si prevede, come detto, che la non tempestiva iscrizione a ruolo dell'esecuzione ad opera del creditore procedente determina l'inefficacia del pignoramento. Il termine assegnato al creditore procedente è di 15 giorni per l'espropriazione mobiliare presso il debitore e l'espropriazione immobiliare; mentre è di 30 giorni per 12 l'espropriazione presso terzi, e ciò al fine di consentire al creditore procedente di apprendere il contenuto della dichiarazione del terzo pignorato prima di valutare se procedere all'iscrizione a ruolo della procedura. La conformità all'originale delle copie del titolo esecutivo e del precetto è, ai soli fini del deposito della nota di iscrizione a ruolo, attestata dall'avvocato del creditore. Ogni obbligo del debitore e del terzo cessa se la nota di iscrizione a ruolo non è depositata nei termini sopra indicati. Il creditore dovrà comunque notificare al debitore e al terzo, entro 5 giorni dalla scadenza del termine per il deposito, la dichiarazione di non aver proceduto al deposito stesso (art. 164 ter, comma 1, disp. att. c.p.c.). Ove si determini l’inefficacia de qua, in caso di pignoramento immobiliare e di pignoramento di veicoli la cancellazione della trascrizione del pignoramento viene eseguita dietro apposito ordine del giudice ovvero quando il creditore pignorante dichiara, con atto notificato al debitore, di non aver provveduto al deposito della nota di iscrizione a ruolo (art. 164 ter, comma 2, disp. att. c.p.c.). La riforma del 2015 ha introdotto l’art. 159 ter disp. att. c.p.c. per disciplinare l’ipotesi della iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore. Vi si prevede che chiunque depositi un atto o una istanza, prima che il creditore abbia provveduto alla iscrizione del procedimento di espropriazione, deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell’atto di pignoramento. Questa norma interessa per esempio il debitore esecutato che vuole proporre opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. ovvero chiedere la riduzione o la conversione del procedimento ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 c.p.c. Si precisa che al deposito della nota di iscrizione a ruolo procedano i difensori delle parti precedentemente costituite e ai soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Dubbi: chi sono i difensori delle parti precedentemente costituite se il titolo esecutivo ha natura stragiudiziale e non vi è stato un giudizio di merito precedente? Che succede se il debitore esecutato dopo la condanna vuole cambiare difensore? Secondo la nuova disposizione se l’espropriazione mobiliare presso il debitore ha ad oggetto denaro, titoli di credito od oggetti preziosi e l’ufficiale giudiziario consegni tali beni al cancelliere affinché provveda al deposito (v. art. 520, comma 1, c.p.c.), il cancelliere stesso provvede all’iscrizione a ruolo d’ufficio. In ogni caso, il creditore deve provvede al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni (nei termini di cui agli artt. 518, 521 bis, 543, 557 c.p.c.) a pena di inefficacia del pignoramento e in applicazione dell’art. 164 ter disp. att. c.p.c. (che prevede la chiusura anticipata del procedimento in caso di infruttuosità dell’espropriazione). [6] RATEIZZAZIONE IN CASO DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO (vedi il par. 244.2 del Manuale di Picardi, il par. 51 del III° vol. di Balena 2014, il par. 53 del III° vol. di Balena 2015) 15 risultanze del pubblico registro automobilistico. Se dunque la consegna non avviene, entro 90 giorni dal pignoramento il creditore è costretto a decidere se dare comunque impulso alla procedura, sperando che a breve la polizia o l’istituto vendite giudiziarie “intercettino” il bene, oppure lasciar perdere. Il problema della mancata consegna del veicolo, oltretutto, si acuisce nella fase finale della procedura, al momento della vendita o dell’assegnazione, essendo a quel punto improrogabile la sua identificazione materiale e la sua consegna al nuovo proprietario. Il comma 3 dell’art. 521 bis c.p.c. prevede che “al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile”. 2) Dopo la notifica, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda appunto alla trascrizione (art. 521 bis c.p.c., comma 5). 3) Trascrizione al P.R.A. A seguito della notifica il pignoramento va trascritto al p.r.a., così da rendere inefficaci eventuali atti successivi compiuti dal debitore (art. 2693 c.c.) e così da informare altri creditori interessati all’intervento nella procedura esecutiva. 4) Deposito in cancelleria nota di iscrizione a ruolo entro trenta giorni; Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La stessa disposizione, al fine di semplificare gli adempimenti burocratici, aggiunge opportunamente che la conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore, in linea con quanto previsto dalla recente L. n. 114 del 2014 sui poteri di autentica del difensore. Sempre secondo l’art. 521 bis c.p.c. il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti sono depositate oltre il suddetto termine di 30 giorni. Come se ciò non bastasse, l’art. 164 ter disp. att. c.p.c., introdotto anch’esso con la L. n. 162 del 2014, stabilisce in generale che quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. La medesima norma precisa che, in ogni caso, ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge. Con riferimento alla espropriazione di veicoli assume poi rilievo il comma secondo dell’art. 164 ter disp. att. c.p.c.: “la cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito". 16 5) Istanza di assegnazione o di vendita; La riforma del 2015 ha aggiunto un nuovo comma 7 il quale, derogando alla disposizione di cui all’art. 497 (termine di efficacia del pignoramento), prevede che l’istanza di assegnazione o di vendita deve essere depositata entro 45 giorni non dal pignoramento ma dal momento del deposito dell’iscrizione a ruolo, a cura del creditore o di un terzo, perché solo in tale momento si avrà la certezza che la procedura potrà proseguire utilmente, dato che il bene è stato rinvenuto e consegnato all’istituto vendite giudiziarie. L’art. 521 bis c.p.c. si chiude precisando che si applicano, in quanto compatibili, “le disposizioni del presente capo”. Ciò significa che per il resto l’espropriazione forzata di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è disciplinata dalle norme sulla espropriazione mobiliare presso il debitore (artt. 513 ss. c.p.c.). Sotto questo profilo appare utile ricordare che in questo tipo di esecuzione, quando il valore del bene pignorato risulta da listino di mercato, il creditore può chiedere direttamente l’assegnazione, senza dover prima tentare la vendita (art. 529 comma secondo c.p.c.). Tale norma rileva proprio nel caso dei veicoli, il cui valore risulta da listini commerciali, in quanto un’automobile, un furgone o un motociclo rientrano tra i rari beni mobili pignorabili che i creditori possono avere interesse ad acquisire. In tal senso la giurisprudenza ha appunto affermato che, poiché i prezzi medi di compravendita di autovetture usate sono pubblicati su varie riviste, il creditore procedente può chiedere, in alternativa alla vendita, l'assegnazione dell'autovettura pignorata senza dover prima attendere l'esito negativo dell'incanto. [8] L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI (vedi il par. 251 del Manuale di Picardi, i parr. 62-63-64 del III° vol. di Balena 2014, i parr. 65-66-67- 69 del III° vol. di Balena 2015) L’espropriazione presso terzi ha ad oggetto: 1) crediti del debitore verso un terzo (ad es., conti correnti accesi dal debitore presso una banca ovvero somme dovute al lavoratore a titolo di stipendio); 2) cose di proprietà del debitore in possesso di terzi (ad es. beni mobili concessi in locazione o comodato) [e non anche le cose mobili ubicate in luoghi non appartenenti al debitore ma di cui egli può direttamente disporre , che l’art. 513, comma 2, c.p.c. riconduce nell’alveo della espropriazione mobiliare]. In questo tipo di espropriazione la procedura è diversa per due ragioni fondamentali: 1. da un lato, è necessaria la collaborazione del terzo affinché i crediti possano essere individuati, valutati e vincolati; 2. dall’altro lato, l’acquisizione di cose mobili dà luogo ad una intromissione nella sfera giuridica del terzo che non può avvenire senza la collaborazione o la partecipazione del terzo. 17 Fasi del pignoramento: 1° passaggio: L’iniziativa è assunta dal creditore procedente il quale incomincia col predisporre l’atto di pignoramento in discorso anche nella parte che fa capo all’ufficiale giudiziario, consegnandola a quest’ultimo, il quale vi aggiunge l’ingiunzione di non sottrarre il bene pignorato alla garanzia del credito 2° passaggio: L’atto di pignoramento va notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. La riforma del 2014 ha sancito che tale notificazione non debba avvenire più “personalmente”. Di conseguenza, sarà oggi possibile anche la notificazione a mezzo posta, senza necessità di rivolgersi all’ufficiale giudiziario del comune di residenza del destinatario. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; 4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, nonché l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. Nell’atto di pignoramento deve essere inserito l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. La non contestazione si realizza quando, a seguito del mancato invio della comunicazione, il giudice abbia convocato il terzo in udienza e quest’ultimo non sia comparso o, sebbene comparso, si sia rifiutato di rendere la dichiarazione. Da sottolineare, inoltre, che la contestazione avrà efficacia meramente endoprocedimentale, ossia limitata al solo procedimento esecutivo in corso e non in altri eventuali giudizi. [Per quanto concerne la disciplina dell’invito del terzo vi è stata una evoluzione significativa nel tempo: - Nel codice del 1940 il terzo era sempre invitato a comparire in udienza affinché rendesse la dichiarazione in udienza. 20 misura non superiore al quinto, e in caso di concorso, mai in misura superiore alla metà. N.B. Per quanto gli stipendi dei pubblici dipendenti la Corte costituzionale, attraverso due diverse pronunce (una del 1987 e l’altra del 1988), ha eliminato quelle disposizione che escludevano la pignorabilità e la sequestrabilità con riguardo ai dipendenti dello Stato e degli altri enti diversi dallo Stato. - comma 6: Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. Il decreto legge n. 83 del 2015 (convertito il legge n. 132 del 2015) ha adeguato il sistema normativo introducendo tre nuovi commi all’art. 545 c.p.c. (commi 7, 8 e 9), nonché un nuovo periodo alla fine del successivo art. 546 c.p.c. Analizziamo più in dettaglio le novità. PRIMA NOVITA’ – art. 545, comma 7: la nuova disposizione si pone sulla scia della sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 2002 che (nell’intento di condurre, da un lato, alla equiparazione del trattamento delle pensioni dei dipendenti del settore privato al trattamento delle pensioni dei dipendenti del settore pubblico, e, dall’altro lato, al superamento del principio della impignorabilità delle pensioni), aveva sancito il definitivo superamento della totale impignorabilità della pensione a favore di una impignorabilità limitata alla “sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita”, mentre il residuo importo dell’assegno mensile netto ritenersi pignorabile “nei limiti del quinto”. Per la determinazione di quella quota impignorabile di pensione idonea ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, la Corte invocava però l’intervento del legislatore. In questi tredici anni di assenza di un intervento legislativo sul punto, la quantificazione della quota di pensione impignorabile è stata rimessa alle decisioni dei giudici di merito i quali, tuttavia, nel determinare in concreto la quota, facevano riferimento a criteri non univoci. Finalmente il nuovo art. 545, comma 7, ha colmato la lacuna legislativa introducendo un criterio uguale per tutti. Si prevede infatti che le somme dovute a titolo di pensione “non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà”, mentre la parte eccedente “è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”. L’importo dell’assegno sociale per l’anno 2015 è quantificato in tredici mensilità da 448,51 euro. Ciò significa che, in concreto, la quota impignorabile è pari a euro 672,77 (importo dell’assegno sociale aumentato della metà), mentre la restante parte della pensione può essere pignorata nei limiti di 1/5 (salva l’ipotesi in cui si agisca per crediti alimentari e salva l’ipotesi in cui concorrano simultaneamente diverse cause di credito). 21 SECONDA NOVITA’ – Art. 545, commi 8 e 9: il nuovo comma introduce nuovi limiti al pignoramento di conti correnti bancari e postali sui quali vengano accreditati stipendi o pensioni. Prima della riforma la giurisprudenza maggioritaria escludeva la possibilità di configurare una impignorabilità anche parziale del saldo del conto corrente sul quale confluissero somme a titolo di stipendio o pensioni. Si sosteneva che i limiti alla pignorabilità degli stipendi e delle pensioni attenessero al credito, piuttosto che alle somme in sé, per cui tali limiti erano da considerarsi inoperanti in caso di avvenuta riscossione perché entravano a far parte del patrimonio del lavoratore o del pensionato (cfr. Cass. 9 ottobre 2012, n. 17178). Una parte della giurisprudenza di merito, tuttavia, ammetteva una parziale impignorabilità dei saldi di conto corrente laddove fosse dimostrato che su tale rapporto confluissero solo somme derivanti da stipendi o pensioni. A queste pronunce si affiancavano anche alcune aperture legislative su specifiche ipotesi di pignoramento: il d.P.R. 602/73, infatti, in tema di riscossione esattoriale, prevede che nel caso di accredito su conto corrente delle somme derivanti da crediti di lavoro o di pensione “gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”. A questa situazione si sono poi aggiunte altre due importanti circostanze: a) l’introduzione con l’art. 12 d.l. n. 201/2011 (convertito in l. n 214/2011) dell’obbligo di versare su conto corrente il pagamento di redditi da lavoro o da pensione superiori all’importo mensile di mille euro ha eliminato radicalmente la possibilità di pagamento in contanti nelle mani dell’avente diritto; b) la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2015 che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale del citato art. 12 d.l. n. 201/2011, aveva tuttavia auspicato un intervento legislativo introducendo “un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al pensionato”. Cogliendo tempestivamente l’invito della Corte, il legislatore ha introdotto un nuovo comma 8 all’art. 545 che sostanzialmente prevede un doppio regime di pignorabilità dei crediti da lavoro e pensionistici accreditati su un conto corrente bancario o postale riassumibile in questi termini: 1) per le somme accreditate anteriormente al pignoramento “possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale”. 2) le somme accreditate successivamente al pignoramento sono pignorabili secondo le regole proprie dei crediti di lavoro e pensionistici. Cosa succede se si assoggetta a pignoramento una somma eccedente i limiti indicati? La sanzione prevista dal nuovo comma 9 del’art. 545 c.p.c. consiste nella inefficacia parziale del pignoramento (parziale nel senso che l’inefficacia colpisce solo la parte eccedente i limiti) rilevabile d’ufficio dal giudice. 22 TERZA NOVITA’ – art. 546, comma 1: si precisa che ai fini del c.d. “arresto del credito”, che si produce fin dal momento della notificazione dell’atto di pignoramento al terzo, in misura pari all’importo del credito precettato aumentato della metà, l’obbligo di custodia del terzo (in questo caso l’istituto bancario): a) non opera per un importo pari al triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito dello stipendio, della pensione ecc. è avvenuto anteriormente al pignoramento; b) opera nei limiti dell’art. 545 c.p.c., quando l’accredito dello stipendio, della pensione ecc. è avvenuto successivamente al pignoramento. [10] PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE (vedi il par. 243 del Manuale di Picardi, i parr. 61-66-70 del III° vol. di Balena 2014, i parr. 64-69-73 del III° di Balena 2015) Il sistema di pubblicità dell’avviso di vendita nell’esecuzione forzata immobiliare è stato significativamente modificato nel 2015. La riforma ha modificato l’art. 490 c.p.c., rubricato “Pubblicità degli avvisi”. Nella versione ante riforma il primo comma dell’art. 490 c.p.c. era così formulato: “Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo”. È evidente che la forma dell’affissione era anacronistica e incapace ad assolvere adeguatamente la funzione di pubblicità. Molto opportunamente il legislatore del 2015 ha sostituito questo sistema prevedendo la realizzazione di un “Portale delle vendite pubbliche” in cui inserire tutti gli atti esecutivi cui dare pubblica notizia, ossia: - l’ordinanza che dispone la vendita all’incanto dei beni mobili (art. 534 c.p.c.); - l’ordinanza che dispone la vendita con (art. 576 c.p.c.) o senza incanto dei beni immobili (art. 570 c.p.c.); - l’ordinanza che indice la gara dopo la presentazione di offerte dopo l’incanto (art. 584 c.p.c.); Secondo la Relazione illustrativa, il Portale mira ad assicurare “la massima informazione sulle procedure esecutive, aumentando la trasparenza delle vendite giudiziarie e quindi il tasso di efficacia e quindi la tutela dei creditori e dei debitori”. Attraverso questo sistema i soggetti interessati potranno reperire su un unico portale nazionale tutte le informazioni rilevanti per le procedure di vendita nell’ambito dell’esecuzione forzata, eliminando in tal modo la “frammentazione” della pubblicità sul sito scelto da ciascun ufficio giudiziario. La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, dal creditore procedente (art. 161 quater disp. att. c.p.c.). Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il 25 riferimento all’art. per ultimo citato, la riforma del 2015 ha eliminato il criterio di individuazione del prezzo fondato sulla base dei dati catastali dell’immobile: il giudice ora deve sempre aver riguardo “al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto”). Tale novità è confermata nell’art. 569, comma 3, c.p.c., che disciplina il regime dell’ordinanza che fissa le modalità della vendita nella espropriazione immobiliare. [12] LA VENDITA NELLA ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE (vedi il par. 250 del Manuale di Picardi, il par. 61 del III° vol. di Balena 2014, il par. 64 del III° di Balena 2015) La riforma del 2015 ha apportato alcune modifiche alla fase di vendita nella espropriazione di beni mobili preso il debitore. Prima del 2015, una volta depositata l’istanza di vendita, il giudice dell’esecuzione poteva disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati ovvero con incanto. Oggi, invece, il giudice non ha più potere di scelta perché è tenuto a disporre con ordinanza la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati (v. il nuovo art. 532, comma 1, c.p.c.). I beni pignorati devono essere affidati all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza (inserito in un apposito elenco curato da ogni tribunale ai sensi dell’art. 169 sexies disp. att. c.p.c.). Nella medesima ordinanza il giudice dopo aver sentito, se necessario, uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. La recente riforma prescrive anche che il giudice indichi anche il numero (non inferiori a tre) dei tentativi di vendita, i criteri per determinare i ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata e il termine finale (non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno) alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria (fornendo prova dell’attività svolta e di aver effettuato la pubblicità disposta dal giudice). In questo caso, se non vi sono istanze ex art. 540 bis c.p.c., il giudice dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo anche quando non sussistono i presupposti di cui all’art. 164 bis disp. att. c.p.c., cioè per “Infruttosità dell’espropriazione forzata”). Rateizzazioni nella vendita forzata mobiliare Per effetto della riforma del 2015 il giudice, in presenza di giustificati motivi, può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a 12 mesi, salvo che il valore dei beni mobili pignorati sia inferiore a 20.000 euro (art. 530 c.p.c.). Tale facoltà è concessa anche nel campo delle espropriazioni immobiliari, infatti, l’art. 530 c.p.c. rinvia ad alcune disposizioni specifiche dettate per la rateizzazione in caso di aggiudicazione di beni immobili (v., infra, par. 13). Si veda in particolare l’art. 587, 26 comma 1, terzo periodo, secondo cui il mancato pagamento di una sola rata entro 10 giorni dalla scadenza fissata il giudice dichiara con decreto la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione e delle rate già versate a titolo di multa e dispone una nuova vendita. [13] LA VENDITA NELLA ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (vedi il par. 252 del Manuale di Picardi, i par. 67-70-71-73 del III° vol. di Balena 2014, i parr. 73-74-75-76 del III° di Balena 2015) Se viene venduto un immobile il regime di pubblicità (cioè il sistema delle trascrizioni per tutti gli atti e le domande giudiziali relative all’immobile nonché relative alle iscrizioni delle ipoteche) impone ai fini della vendita di acquisire sia la documentazione catastale (per individuare esattamente l’immobile) sia la documentazione che si trae dalla conservatoria dei registri immobiliari per quanto riguarda le trascrizioni e le iscrizioni relative all’immobile. Analizziamo sinteticamente i vari passaggi successivi alla notifica del titolo esecutivo e del precetto alla luce delle modifiche apportate dalla riforma del 2015: 1° passaggio: il creditore predispone e sottoscrive l’atto di pignoramento nel quale individua i beni e i diritti immobiliari che intende sottoporre ad esecuzione ex art. 555 c.p.c.; l’ufficiale vi aggiunge l’ingiunzione ex art. 492 e provvede alla notifica e alla trascrizione dell’atto di pignoramento. 2° passaggio: il creditore deve depositare l’istanza di vendita o di assegnazione entro 45 giorni (non più 90 giorni) dal pignoramento ex art. 497 c.p.c. (su tale modifica v. il par. 3); 3° passaggio: il creditore deve depositare la documentazione ipocatastale (ai sensi dell’art. 567 c.p.c.): entro 60 giorni (non più 120) dal deposito della istanza di vendita; in caso di proroga del termine o richiesta di integrazione della documentazione l’ulteriore terme è sempre di 60 giorni (non più 120). *Conseguenze in caso di mancato rispetto di tali termini: il giudice, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti, e il giudice dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento (se non vi sono altri beni da pignorare il giudice dichiara anche l’estinzione del processo esecutivo). 4° passaggio: dal deposito della documentazione il giudice deve entro 15 giorni (non più 30): - nominare l’esperto che deve procedere alla determinazione del valore dell’immobile, che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione; - fissare l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori che non siano intervenuti di cui all’art. 498 c.p.c. (art. 569 c.p.c.); 5° passaggio: l’udienza per l’autorizzazione alla vendita deve essere fissata entro 90 giorni (non più 120) dalla nomina dell’esperto (art. 569 c.p.c.); in tale arco di tempo l’esperto nominato dal giudice deve inviare la relazione di stima alle parti entro 30 27 giorni (non più 45) prima dell’udienza e le parti possono presentare note entro 15 giorni prima dell’udienza. 6° passaggio: All’udienza le parti possono fare osservazioni circa le modalità di vendita e proporre a pena di decadenza le opposizioni agli atti esecutivi ancora proponibili (art. 569, comma 2, c.p.c.). Il giudice dispone con un’unica ordinanza le modalità della vendita con e senza incanto (v. art. 569, comma 3, c.p.c.). Vendita senza incanto Il sistema della vendita senza incanto è strutturato sul principio del migliore offerente, cioè sull’offerta di chiunque (tranne il debitore) in busta chiusa entro un determinato termine col versamento di una cauzione pari a 1\10 del prezzo fissato dal giudice dell’esecuzione. Alla scadenza del termine fissato il giudice dell’esecuzione va a verificare le offerte. A questo punto però bisogna distinguere: 1) se c’è stata un’unica offerta, questa non è efficace se: a) non è stata proposta entro i termini fissati dal giudice nell’ordinanza, b) non è stata prestata cauzione secondo le modalità previste, c) è inferiore di oltre ¼ al prezzo stabilito nell’ordinanza. Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta. Se l’offerta è inferiore in misura non superiore ad ¼, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione (art. 572 c.p.c.). N.B. Queste disposizioni, modificate dalla riforma del 2015, consentono la possibilità di avanzare anche offerte inferiori rispetto al prezzo stabilito (purché di non oltre ¼). Ciò consente di evitare le lungaggini che discendono dalla necessità di procedere ad una nuova vendita a prezzo ridotto, nel caso in cui la prima vendita sia andata deserta. 2) Se ci sono più offerte, il giudice invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull’offerta più alta. Tuttavia, se sono state presentate offerte di assegnazione e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza, il giudice non fa luogo alla vendita e procede alla assegnazione (art. 573, comma 2 c.p.c., come modificato dalla riforma del 2015). La riforma del 2015 ha inoltre voluto agevolare anche l’aggiudicatario prevedendo due novità (art. 574 c.p.c.): (1) il giudice nell’ordinanza che dispone la vendita può prevedere il versamento rateale del prezzo da parte dell’aggiudicatario. Il giudice è tenuto però a dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario, pronunciare la perdita della cauzione e delle somme già versate a titolo di multa e disporre un nuovo incanto, se non viene versata anche una sola rata entro 10 giorni dalla scadenza del termine. (2) con il decreto con il quale definisce il modo del versamento del prezzo e il termine, può autorizzare l’aggiudicatario che ne faccia richiesta ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia fatta fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, per un importo pari ad almeno il 30% del prezzo di vendita. In 30 non subire la vendita dei propri beni pignorati a prezzi particolarmente bassi; dall’altro, ad evitare di tenere in vita processi esecutivi, che, per varie ragioni obiettive, si rivelino di scarsa utilità per i creditori. Il nuovo art. 164 bis disp. att. c.p.c. prevede che alla chiusura anticipata per infruttuosità si proceda (anche d’ufficio), quando risulti “che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori”. Il giudice deve tenere in tal caso conto: a) dei costi necessari per la prosecuzione della procedura; b) delle probabilità di liquidazione del bene pignorato; c) del presumibile valore di realizzo del bene pignorato. Va sottolineato che l’interesse idoneo a giustificare la prosecuzione della procedura esecutiva non può rinvenirsi soltanto ed esclusivamente nel recupero delle spese processuali anticipate dal creditore procedente, essendo necessario valutare l’attività delle vendite da indire anche e principalmente con riguardo alla prospettiva di assicurare ad almeno uno soltanto dei creditori intervenuti una significativa percentuale di soddisfacimento del proprio credito. Anche se non espressamente previsto, deve ricavarsi, data l’ampiezza della norma, la possibilità del giudice di disporre la chiusura della procedura esecutiva anche prima della vendita del compendio pignorato e quindi anche prima della emissione dell’ordinanza di vendita. È, peraltro, presumibile che, nella maggior parte dei casi, l’infruttuosità della procedura esecutiva potrà sopraggiungere in un momento successivo, soprattutto a causa di successivi, plurimi, ribassi del prezzo di vendita rispetto al valore di stima (nel caso in cui i tentativi di vendita non dovessero andare a buon fine per mancanza di offerte). La disposizione in esame evita di qualificare la nuova ipotesi di chiusura anticipata quale (nuova) causa di estinzione del processo esecutivo ovvero quale causa di improcedibilità della procedura. Né prevede alcun rimedio avverso la pronuncia con cui il giudice dell’esecuzione dichiara la chiusura anticipata. Resta fermo che il provvedimento debba essere adottato nel contraddittorio delle parti, considerata l’ampia discrezionalità lasciata al giudice in ordine alla valutazione dei suoi presupposti, e debba quindi rivestire la forma dell’ordinanza. Ciò posto, se si ritiene che il provvedimento di chiusura anticipata determini l’estinzione del processo esecutivo, l’impugnazione esperibile contro di esso sarà il reclamo al collegio, previsto dall’art. 630 c.p.c. contro tutti i provvedimenti che dichiarano l’estinzione del processo esecutivo. Se, invece, si ritiene che il provvedimento in esame determini l’improcedibilità della procedura, il rimedio sarà rappresentato dall’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Sembra, tuttavia, preferibile optare per la tesi dell’estinzione, soprattutto perché il codice di rito sembra ricondurre le diverse forme di chiusura anticipata del processo esecutivo alla fattispecie dell’estinzione e non dell’improcedibilità, ricollegando altresì al solo provvedimento di estinzione la cancellazione della trascrizione del pignoramento (immobiliare e di veicoli a motore) (art. 632 c.p.c.). 31 [16] ESPROPRIAZIONE DI BENI OGGETTO DI VINCOLI DI INDISPONIBILITA’ O DI ALIENAZIONI A TITOLO GRATUITO (vedi il par. 254 del Manuale di Picardi, i parr. 76-77 del III° vol. di Balena 2014, i parr. 79-80 del III° di Balena 2015) Con il decreto legge n. 83 del 2015 (convertito in legge n. 132 del 2015) il Governo ha introdotto nel codice civile l’art. 2929 bis. Il nuovo articolo viene collocato in una nuova sezione ad hoc (sez. I bis) del Capo secondo (Dell’esecuzione forzata) del Titolo quarto (Della tutela giurisdizionale). La disposizione costituisce una deroga alla necessità del previo esperimento dell’azione revocatoria per agire in via esecutiva su beni che sono usciti dal patrimonio del debitore esecutato. Essa dunque rappresenta una norma di carattere eccezionale che – nonostante la collocazione tra le disposizioni generali in tema di esecuzione forzata – non può trovare applicazione al di fuori dei casi previsti. Per comprendere come opera questa nuova disposizione occorre riprendere brevemente alcuni concetti di carattere generale. Come noto, la disciplina descritta dagli artt. 2740, 2741 e 2910 c.c. attribuiscono a ciascun creditore la possibilità di soddisfarsi sul ricavato della liquidazione forzata dei beni che concorrono a formare il patrimonio del debitore, che è costituito dai “suoi beni presenti e futuri” ma non anche quelli “passati” (ossia quelli già usciti dalla sua sfera patrimoniale). Tale principio generale incontra una eccezione nell’art. 2901 ss. c.c. (azione revocatoria) a mente del quale il creditore può soddisfarsi sui beni che non sono più nel patrimonio del debitore se dimostra che: 1) l’atto di disposizione arreca un pregiudizio ai creditori (perché rende il patrimonio incapiente o perché gli altri beni possono essere liquidati meno facilmente); 2) tale pregiudizio era conosciuto dal debitore, se l’atto di disposizione è avvenuto dopo il sorgere del credito. Se sussistono questi presupposti il creditore può ottenere dal giudice un provvedimento che dichiara l’inefficacia dell’atto di disposizione in questione compiuti dal debitore in pregiudizio, appunto, dei creditori. In questo contesto la portata innovativa dell’art. 2929 bis consiste nel consentire al creditore di pignorare direttamente il bene uscito dal patrimonio del suo debitore sollevandolo dall’onere di previa celebrazione del processo a cognizione piena di revocatoria, in presenza delle seguenti condizioni: 1) il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo da cui risulti la data certa ex art. 2704 c.c. (perché la stessa deve essere opposta al terzo avente causa). 2) l’atto di disposizione deve essere a titolo gratuito oppure si deve trattare di un bene oggetto di un vincolo di indisponibilità (si pensi alla costituzione di un fondo patrimoniale, alla costituzione del trust o alla costituzione di un patrimonio societario separato); 3) avere ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati; 32 4) essere stato trascritto da non oltre un anno da quando è trascritto il pignoramento; 5) il debitore deve essere a conoscenza del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni creditorie. Cosa si può fare, dunque, se sussistono tali presupposti? Il creditore può pignorare il bene entrato nel patrimonio del terzo nelle forme della espropriazione presso il terzo proprietario ex artt. 602 ss. c.p.c., attraverso cioè la notificazione del titolo esecutivo e del precetto (nel quale, ai sensi dell’art. 603 c.p.c., deve farsi espressa menzione del bene del terzo che si intende pignorare) non solo al debitore esecutato, ma anche al terzo proprietario. Il comma 2 dell’art. 2929 bis si cura inoltre di precisare che il creditore, il terzo proprietario e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo sono legittimati a proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. se intendono contestare la sussistenza dei presupposti sopra indicati. Nel processo esecutivo contro il terzo proprietario potrebbe però verificarsi l’intervento di altri creditori. In tal caso l’ultimo periodo del comma 1 specifica che se un creditore munito di titolo esecutivo, avente ad oggetto un credito avente data certa anteriore all’atto di disposizione a titolo gratuito compiuto dal suo debitore, può intervenire nell’espropriazione e così concorrere con il creditore procedente e gli altri creditori. In conclusione, l’obiettivo che si è posto il legislatore è sostanzialmente quello di agevolare la tutela esecutiva del creditore che reagisce tempestivamente alla mancata soddisfazione del proprio credito. Viene così eliminato, in tali circostanze, il preventivo esperimento dell'azione revocatoria che, prima della novella, costituiva presupposto indefettibile alla reazione del creditore danneggiato. Ciò determina, due conseguenze importanti: A) Dal lato del creditore, è evidente come la norma in esame determini, in pratica, una inversione dell'onere della prova. Se, infatti, in sede di revocatoria, è il creditore che deve dimostrare il danno patito e quindi ottenere la conseguenziale declaratoria di inefficacia relativa dell'atto posto in essere, qui, invece, il creditore può direttamente agire in esecuzione, alla sola condizione di disporre di un titolo esecutivo, senza dover dimostrare il danno patito, e alla ulteriore condizione di trascrivere il pignoramento nel termine di un anno dalla trascrizione dell'atto lesivo. B) Dal lato del debitore, a differenza di quanto avviene in caso di esperimento dell’azione revocatoria, egli rischia che l’immobile eventualmente oggetto di disposizione venga venduto all’asta o debba essere liberato già nelle more del giudizio di opposizione, se il giudice non dispone la sospensione dell’esecuzione. [17] ESECUZIONE INDIRETTA (vedi il par. 257 del Manuale di Picardi, il par. 84 del III° vol. di Balena 2014, il par. 87 del III° di Balena 2015) Con la riforma del 2015 il legislatore è intervenuto anche sull’istituto della esecuzione
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