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Titoli esecutivi e pignoramento: certezza e regole di applicazione, Appunti di Diritto Processuale Civile

Una dettagliata analisi dei titoli esecutivi e del pignoramento, due strumenti importanti del diritto processuale italiano. Le diverse tipologie di titoli esecutivi, dalla espropriazione forzata alla mediazione civile, e il ruolo del notaio e del giudice nell'emissione e nell'applicazione di questi titoli. Inoltre, vengono discusse le modalità telematiche di ricerca dei beni da pignorare e le regole di risoluzione dei potentiali conflitti. La riflessione finale si concentra sulla ragione dietro l'operato del legislatore nella determinazione della efficacia di un titolo esecutivo specifico.

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 19/03/2024

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chiara_navi 🇮🇹

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Scarica Titoli esecutivi e pignoramento: certezza e regole di applicazione e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! PROCESSO ESECUTIVO 1) Perché? TUTELA GIUDIZIARIA CONTRO L’INADEMPIMENTO a) livello nazionale: - Art. 24, co. 1, Cost.: «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi» - Art. 2907 c.c. «alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte» -Divieto di fare ricorso alla c.d. «giustizia privata» (artt. 392-393 c.p.) N.B. Chiovenda: «TUTTO QUELLO E PROPRIO QUELLO»; ed infatti, con il processo esecutivo si attua CONCRETAMENTE il diritto! b) livello sovranazionale: - Art. 6 CEDU (diritto all’equo processo) Cosa si intende per inadempimento ai fini dell’instaurazione di un processo esecutivo? Violazione di un dovere di comportamento previsto a favore di un altro soggetto, per mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, purché l’avente diritto non possa autonomamente porre rimedio a questo inadempimento sul piano dei rapporti sostanziali Es.1 = mancata riparazione fornello del gas NO (infatti il creditore potrebbe rivolgersi ad un altro tecnico, senza scomodare un apposito processo esecutivo, salvo il diritto al risarcimento danni da ritardo nei confronti del primo tecnico) Es. 2 = mancato pagamento televisore SI (infatti, se il debitore non vuole pagare, il creditore non ha strumenti leciti sul piano del diritto sostanziale per ottenere ugualmente la prestazione) L’inadempimento può riguardare una prestazione: Esecuzione diretta Possibile tutte le volte in cui l'inerzia dell'obbligato è sostituibile dall'attività dell'ufficio esecutivo, il quale si attiva in luogo dell'inadempiente. Per il titolare del diritto è indifferente che la prestazione provenga dall'obbligato, oppure dal terzo: obbligo fungibile. ES.= rate del mutuo non corrisposte Esecuzione indiretta Quando si è in presenza di obblighi infungibili è invece necessario indurre l'obbligato ad adempiere. Ciò viene perseguito prevedendo che l'obbligato inadempiente vada incontro a conseguenze negative per lui più onerose dell'inadempimento ES. = Keith Jarrett all’Umbria Jazz 2) Quando? SUSSISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO (+ altri presupposti) *RINVIO* FUNGIBILE INFUNGIBILE ESECUZIONE DIRETTA ESECUZIONE INDIRETTA N.B. = mancata correlazione necessaria fra azione di cognizione e processo di esecuzione forzata!!! 3) Da chi? CREDITORE: colui che vanta nei confronti di un altro soggetto l’ottenimento di una prestazione, a fronte di una situazione giuridica soggettiva avente natura obbligatoria o reale. Es.= ottenere somma in denaro (mutuo), ricevere consegna di una cosa mobile (libro acquistato on line) o immobile (compravendita di un appartamento)…. IL CREDITORE È IL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE DI AVVIARE L’AZIONE ESECUTIVA (LEGITTIMATO ATTIVO) Problema: il creditore risultante dal titolo esecutivo potrebbe cambiare! Es.1 = successione universale mortis causa Es. 2 = successione a titolo particolare (inter vivos o mortis causa) In questi casi, viene estesa la legittimazione attiva, rispettivamente, all’erede universale o all’avente causa a titolo particolare (art. 475 c.p.c.) 4) Contro chi? DEBITORE: colui che è obbligato nei confronti di un altro soggetto ad effettuare una prestazione, a fronte di una situazione giuridica soggettiva avente natura obbligatoria o reale. Es.= restituire somma in denaro (mutuo), effettuare consegna di una cosa mobile (libro acquistato on line) o immobile (compravendita di un appartamento)…. IL DEBITORE È IL SOGGETTO CHE SUBISCE L’AZIONE ESECUTIVA (LEGITTIMATO PASSIVO) Problema: il debitore risultante dal titolo esecutivo potrebbe cambiare! Es.1 = successione universale mortis causa Es. 2 = successione a titolo particolare (inter vivos o mortis causa) In questi casi, viene estesa la legittimazione passiva all’erede universale (art. 477 c.p.c.); ma per analogia ciò vale anche per l’avente causa a titolo particolare (v. Luiso) AZIONE ESECUTIVA CONTRO IL TERZO (caso eccezionale): soltanto qualora egli sia responsabile per debito altrui (cfr. art. 602 c.p.c., artt. 2901 e 2929bis c.c.) 5) Come? ° Secondo le norme del Libro III c.p.c. ° nel rispetto di eventuali altre specifiche disposizioni di legge ° in armonia con i principi generali del Libro I c.p.c. (ove compatibili) ES. = Principio del contraddittorio? SI, con riferimento alle questioni rilevanti per il processo esecutivo, ovvero per il quomodo dell’esecuzione (es.= art. 485 c.p.c.) Forme dell’esecuzione ESECUZIONE DIRETTA 1.L'espropriazione forzata (mobiliare presso il debitore, mobiliare presso terzi, immobiliare, su beni indivisi, contro il terzo proprietario) 2. L'esecuzione in forma specifica a) esecuzione per consegna di cosa mobile b) esecuzione per rilascio di bene immobile, c) esecuzione degli obblighi di fare fungibili Spedizione in formula esecutiva (art. 475, co. 1 e 3 cpc) Vale per: 1) Sentenza (art. 474, co. 2, n. 1) 2) altri provvedimenti (art. 474, co. 2, n. 1) 3) atti notaio o altro P.U. (art. 474, co. 2, n. 3) Serve per contraddistinguere «l’originale del titolo esecutivo»; l’originale del documento, invece, rimane sempre presso il depositario N.B. Sono esclusi quelli ex art. 474, co. 2, n. 2, perché c’è coincidenza fra chi forma il documento e chi lo detiene in originale ed il problema non sussiste (cambiale, assegno, scrittura privata autenticata, etc.) Efficacia verso terzi del T.E. Possono essere assoggettati ad esecuzione soggetti diversi rispetto a quelli individuati nel titolo esecutivo tutte le volte in cui si assiste ad una successione del diritto (rapporto di pregiudizialità-dipendenza): 1) art. 475, co. 2, c.p.c. = successione nel diritto (lato attivo) 2) art. 477 c.p.c. = successione nell'obbligo (lato passivo) L'art. 477 c.p.c. ha una formulazione restrittiva, ma per ragioni sistematiche è possibile estendere la disciplina della successione ereditaria a tutte ipotesi in cui si trasferisce un obbligo secondo lo schema della pregiudizialità dipendenza (successione a titolo particolare). È compatibile questo sistema con i principi costituzionali? SI! Efficacia verso terzi del Titolo esecutivo = provocatio ad probandum (ci si afferma successori, ma l’altra parte ha sempre il diritto di contestarlo!) ≠ Efficacia incontrovertibile della sentenza (contrasta con art. 24 Cost.) T.E….ed altri presupposti -GIURISDIZIONE -COMPETENZA:  dell’Ufficiale Giudiziario (art. 106 D.P.R. n. 1229 del 1959): competenza funzionale esclusiva nell’ambito della circoscrizione alla quale è addetto  del Giudice adito: - PER MATERIA in capo al Tribunale (fino al 31 ottobre 2021, quando dovrebbe entrare in vigore l’art. 15 bis c.p.c.) - PER TERRITORIO (v. artt. 26 e 26 bis c.p.c.) La competenza territoriale è inderogabile ex art. 28 c.p.c. ATTENZIONE: non vanno confuse le regole di competenza per l’instaurazione del processo esecutivo, da quelle applicabili per l’instaurazione di un processo di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi! LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE + PREVIA NOTIFICAZIONE T.E. E PRECETTO (c.d. presupposti speciali) L’inizio dell’esecuzione (atti preparatori) TITOLO ESECUTIVO ( ex art. 474) IN SENSO DOCUMENTALE ovvero il fatto «costitutivo» (es.= la sentenza, la cambiale, etc.) TITOLO ESECUTIVO IN SENSO SOSTANZIALE ovvero l’intera fattispecie (fatti mod., imp., est.) (es.= la sospensione ex art. 283 c.p.c.) Art. 479 c.p.c. (se la legge non dispone diversamente…es.= art. 677 c.p.c.) N.B. LA NOTIFICA DEL T.E. DEVE PRECEDERE QUELLA DEL PRECETTO, MA LA PARTE PUÒ SCEGLIERE EX ART. 479, ULT. COMMA, C.P.C., DI NOTIFICARE ENTRAMBI GLI ATTI ASSIEME (T.E. E PEDISSEQUO ATTO DI PRECETTO), MA A PATTO CHE CIÒ NON SIA ESPRESSAMENTE VIETATO DA SPECIALI DISPOSIZIONI DI LEGGE… Ipotesi di divieto notifica congiunta T.E. + precetto Secondo il disposto dell'art. 14, co. 1, D.L. n. 669/1996, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici hanno un termine di 120 giorni per completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva) che li obbligano al pagamento di somme di denaro, dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine, in base all'espresso divieto sancito dal 2° comma del medesimo articolo, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata e, dunque, allo stesso è impedita la notifica del precetto. Conseguentemente, alla P.A. debitrice, dovrà essere notificato il titolo esecutivo come dispone l'art. 479 c.p.c., ma non sarà possibile notificare contestualmente anche l’atto di precetto, il quale, a pena di nullità, dovrà essere notificato personalmente alla parte soltanto dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni (cfr. Cass. n. 590/2009). 1. Notifica titolo esecutivo Deve avvenire alla parte personalmente (art. 479, co. 2, c.p.c.) ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c. (ovvero tramite Ufficiale Giudiziario). Sul titolo esecutivo notificato deve essere apposta, ove previsto, la «formula esecutiva» (c.d. spedizione in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.). ECCEZIONE (art. 475, co. 1, c.p.c.): quando il T.E. è costituito da scrittura privata autenticata, cambiale o altro titolo esecutivo, accordi raggiunti in sede di mediazione o negoziazione assistita, va meramente trascritto il contenuto integrale del titolo esecutivo nell’atto di precetto notificato. 2. Notifica atto di precetto …ma che cos’è l’atto di precetto? Il precetto (art. 480 c.p.c.) consiste nell'intimazione ad adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo in un termine non inferiore a dieci giorni (salva l’autorizzazione all’inizio immediato dell’esecuzione ex art. 482 c.p.c.). Il precetto ha una funzione analoga alla domanda giudiziale in quanto: a) impedisce la decadenza; b) interrompe/sospende la prescrizione. Il precetto individua il diritto di cui si richiede la tutela esecutiva ed ATTUALIZZA quanto risultante dal titolo esecutivo (es.= adempimento parziale). Peculiarità: potrebbe non seguire alla proposizione della domanda la richiesta di intervento dell’ufficio esecutivo! Atto di precetto Art. 480 c.p.c.: «Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve 1) Notifica titolo esecutivo 2) notifica atto di precetto certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti». Notifica precetto L’atto di precetto, redatto e sottoscritto da parte del difensore munito di procura o ad opera della parte personalmente, va NOTIFICATO ALLA PARTE DEBITRICE PERSONALMENTE. La notifica dell’atto di precetto è di regola effettuata dall’Ufficiale Giudiziario ed integra una fattispecie distinta – seppur strumentale – rispetto all’atto di precetto stesso. Anche l’avvocato può procedere alla notifica del precetto via PEC (ai sensi della Legge n. 53/1994), ma non può mai sostituirsi all’Ufficiale Giudiziario nella certificazione prevista ex art. 480, co. 2, c.p.c. N.B. = art. 481 c.p.c. Il precetto diventa inefficace se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione (salvi i casi in cui avverso il precetto è proposta opposizione)! Osservazione di carattere generale n. 1) PROCESSO DI COGNIZIONE O ALTRI PROCEDIMENTI n. 2) SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, CAMBIALE O ALTRO TITOLO DI CREDITO Sentenze, provvedimenti e/o altri atti n. 3) ATTO PUBBLICO TITOLI ESECUTIVI GIUDIZIALI TITOLI ESECUTIVI STRAGIUDIZIALI Adempimento spontaneo del debitore Inadempimento protratto del debitore OK ATTI PRELIMINARI ESECUZIONE (spedizione titolo in forma esecutiva + precetto) Adempimento spontaneo del debitore Debitore ancora inadempiente OK Esecuzione INDIRETTA Esecuzione DIRETTA Espropriazione forzata per (per nn. 1, 2 e 3) Esecuzione in forma specifica Esecuzione in forma specifica - Obblighi di fare (infungibili) - Obblighi di non fare + Art. 614 bis c.p.c. [generalizzato] - Per consegna (solo per nn. 1 e 3) - Per rilascio (solo per nn. 1 e 3) - Obblighi di fare fungibili (solo per n. 1) - Mobiliare presso il debitore - Presso terzi - immobiliare Art. 492, 5° comma, c.p.c.: «Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti». Lo stesso fenomeno dell’estensione del pignoramento su dichiarazione del debitore avviene quando i beni pignorati diventano insufficienti a causa dell’intervento nel processo di espropriazione forzata di altri creditori (6° comma) Art. 492, 6° comma, c.p.c.: «Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma» Sono inoltre previste speciali forme di ispezione delle scritture contabili quando il debitore è un imprenditore commerciale (8° comma) Art. 492, 8° comma, c.p.c.: «se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicate nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore». Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492 bis c.p.c.) L’art. 492 bis c.p.c. è una disposizione introdotta dall’art. 19, comma 1, lett. d), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, e successivamente oggetto di modifica ad opera dell’art. 13, comma 1, let. f), n. 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. Problema da risolvere: infruttuosità del pignoramento DISCIPLINA (in sintesi): - Istanza del creditore procedente o di altro creditore munito di titolo esecutivo rivolta al Presidente del Tribunale - Autorizzazione del Presidente del Tribunale (se sussiste il diritto a procedere ad esecuzione forzata) rilasciata a favore dell’Ufficiale Giudiziario - Ricerca dell’Ufficiale Giudiziario dei beni da pignorare con modalità telematiche (Es.= anagrafe tributaria, banche dati P.A., registri immobiliari, PRA, etc.) - Quando i beni trovati sono molteplici e dal valore superiore rispetto al credito per cui si procede, il creditore può scegliere quali sottoporre a pignoramento Se sussistono problemi tecnici dell’Ufficio le informazioni possono essere ottenute direttamente dal creditore (art. 155 quinques disp. att. c.p.c.) Le singole forme di pignoramento (disciplina che si accompagna, a seconda del tipo specifico di pignoramento, al contenuto generale del pignoramento previsto ex art. 492 c.p.c.) PIGNORAMENTO MOBILIARE (ART. 513 C.P.C.) Quando l’Ufficiale Giudiziario procede al pignoramento vige di regola il principio dell’appartenenza, sulla base della disponibilità materiale dei beni in capo al debitore. In questi casi, l’effettivo proprietario potrà successivamente opporsi ex art. 619 c.p.c. (opposizione di terzo) per far valere i propri diritti. PIGNORAMENTO DI VEICOLI (ART. 521BIS C.P.C.) L’Ufficiale Giudiziario lo porta a compimento tramite trascrizione negli appositi registri dell’atto di pignoramento debitamente notificato; non è necessaria l’apprensione materiale del bene per ottenere il pignoramento! Vige però l’obbligo del debitore di consegnarlo entro 10 giorni, per consentirne la vendita forzata (se il debitore non collabora intervengono d’ufficio gli organi di polizia). PIGNORAMENTO IMMOBILIARE (ART. 555 C.P.C.) Oggetto del pignoramento è il diritto che il debitore vanta sull’immobile, purché esso sia suscettibile di trasferimento (altrimenti la vendita forzata non può avere luogo) Es.1 = diritto di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi SI Es.2 = diritto d’uso, d’abitazione e mera servitù del fondo NO L’Ufficiale Giudiziario perfeziona la fattispecie tramite trascrizione negli appositi registri dell’atto di pignoramento debitamente notificato. Per far ciò, occorre che il creditore fornisca specifica indicazione dei beni immobili oggetto del pignoramento. Il debitore che sia già nel possesso dell’immobile diviene automaticamente CUSTODE dal momento della notifica del pignoramento. Se invece l’immobile è nel possesso di soggetti terzi, spetta al giudice nominare un «custode giudiziale» con ordinanza non impugnabile PIGNORAMENTO DI CREDITI (ART. 543 C.P.C.) Il pignoramento [fattispecie a formazione progressiva] si inizia notificando al debitore esecutato e al terzo debitore (es. = istituto di credito) un atto che deve contenere, oltre all’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c.: - Indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto - Indicazione almeno generica delle somme o delle cose dovute dal terzo debitore al debitore esecutato (es. = rapporti di c/c, buoni fruttiferi, etc.) con l’intimazione rivolta al terzo di non disporne senza ordine del giudice [IL TERZO DIVENTA CUSTODE EX ART. 546 C.P.C.!] - La citazione dinanzi al tribunale dell’esecuzione competente del debitore esecutato all’udienza appositamente fissata dal creditore procedente (nel rispetto dei termini previsti all’art. 501 c.p.c.) - L’elezione di domicilio e l’indicazione dell’indirizzo PEC del difensore del creditore procedente - L’invito rivolto al terzo debitore di rendere al difensore del creditore procedente la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., con a/r o tramite PEC, nel termine di 10 giorni dalla ricevuta notifica del pignoramento (con avvertimento delle conseguenze negative della sua eventuale inerzia) A) IL TERZO RENDE LA DICHIARAZIONE Il documento sarà prodotto in gli effetti provvisori del pignoramento vengono meno Udienza ed il processo andrà avanti B) IL TERZO NON RENDE LA DICHIARAZIONE Il creditore lo dichiara in udienza ed il giudice fissa con ordinanza un’udienza successiva (che va notificata al terzo almeno 10 gg prima). vedi sopra sub a) « il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal POSITIVA NEGATIVA Il terzo rende la dichiarazione Il terzo NON rende la dichiarazione creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione» Effetti del pignoramento La disciplina generale degli effetti del pignoramento è contenuta nel codice civile dagli artt. 2912 - 2918 c.c. l’intera disciplina è informata dalla funzione preminente di impedire che la circolazione del diritto pignorato pregiudichi il creditore che effettua il pignoramento e quelli eventualmente intervenuti (l’intervallo di tempo intercorrente fra il pignoramento e la vendita forzata non deve andare a danno dei creditori) Estensione del pignoramento (art. 2912 cc) «il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata» I frutti debbono essere intesi sia come frutti civili (es. = interessi sul capitale) sia come frutti naturali (es. = pignoramento di piantagione di mele) Al termine dell’espropriazione, il soggetto nominato custode dei beni pignorati dovrà rendere il conto dei frutti maturati, che saranno trasformati in denaro (ove necessario) e ricompresi nella distribuzione finale del ricavato. N.B.= potrebbe essere nominato custode lo stesso debitore (es.=pignoramento della casa familiare, pignoramento di beni mobili presenti nell’abitazione, etc.), il quale continuerà a mantenere la disponibilità materiale del bene anche a seguito dello SPOSSESSAMENTO. Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato (art. 2913 c.c.) «non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri» N.B. L'atto di alienazione è valido sul piano sostanziale, ma sul piano processuale risulta inefficace: difatti, nonostante il trasferimento del diritto il creditore pignorante e gli eventuali creditori intervenuti possono proseguire l'azione esecutiva anche nei confronti del nuovo avente causa (si tratta di un’ipotesi di INEFFICACIA RELATIVA SUL PIANO PROCESSUALE). Eccezione = art. 1153 c.c. (possesso di buona fede vale titolo); in questo caso prevale l’acquisto del terzo in quanto avviene a titolo originario. L’unica garanzia è data dal fatto che il custode in queste ipotesi va incontro a sanzioni di carattere penale [art. 388 c.p.]. Problemi 1) Ai sensi dell’art. 2919 c.c., la vendita forzata trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione. Ma nelle ipotesi di alienazione avvenuta dopo il pignoramento chi è colui che subisce l’espropriazione? L’acquirente oppure il debitore esecutato originario? Oggetto dell’espropriazione rimane sempre il diritto originario del debitore esecutato, in quanto l’effetto del pignoramento deve essere conservativo e non innovativo/modificativo! 2) Ma come si fa a capire quando l’alienazione avviene dopo il pignoramento? La risposta è contenuta nell’art. 2914 c.c., che costituisce applicazione concreta della regola generale dell’art. 2913 c.c. Alienazioni anteriori al pignoramento (art. 2914 c.c.) Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: 1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento (cfr. art. 2644 c.c.) 2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento (cfr. 1265 c.c.) 3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa (regola generale: prevalenza dell'atto avente data certa anteriore) 4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento (cfr. art. 1155 c.c.), salvo che risultino da atto avente data certa (es. alienazione senza trasferimento contestuale del possesso) Ai sensi dell’art. 499 c.p.c. possono intervenire i creditori: a) in possesso del titolo esecutivo (anche qualora sia intervenuto successivamente rispetto al pignoramento); b) che, al momento del pignoramento, hanno un credito garantito da pegno, da prelazione iscritta o da sequestro; c) che, al momento del pignoramento, possono vantare un credito sulla base delle scritture contabili ex art. 2214 c.c. Modalità dell’intervento (art. 499, comma 2, c.p.c.) Per intervenire occorre depositare un ricorso nella cancelleria del Giudice dell’Esecuzione, nel quale occorre indicare il credito vantato ed il titolo da cui deriva, nonché proporre la domanda per partecipare alla distribuzione del ricavato. Se l’intervento è proposto per un credito in denaro risultante dalle scritture contabili, va allegato al ricorso a pena di inammissibilità anche l’estratto autentico notarile delle medesime scritture. La verificazione dei crediti non sorretti da titolo esecutivo a) il creditore non munito di titolo esecutivo, ma che può intervenire nell'esecuzione, deve notificare al debitore l'atto di intervento e copia autentica delle scritture contabili, se l'intervento ha luogo in virtù di esse. b) In questi casi, nell’ordinanza che dispone la vendita o l’assegnazione, il giudice fissa apposita udienza alla quale debbono partecipare sia il debitore che i creditori intervenuti privi di titolo esecutivo c) In detta udienza si realizza una sorta di verificazione del credito per coloro che non sono in possesso di titolo esecutivo, secondo la tecnica della «provocatio» alla contestazione UDIENZA DI VERIFICAZIONE (art. 499, commi 5 e 6, c.p.c.) Gli effetti dell'intervento (art. 500 c.p.c.) a) diritto di partecipare attivamente al processo esecutivo (es. = proporre istanza di vendita) b) diritto di prendere parte alla distribuzione del ricavato Per il creditore munito di titolo esecutivo valgono entrambi incondizionatamente! Per il creditore non munito di titolo esecutivo: - non vale mai a) - se il credito è riconosciuto, vale b) Quindi, dopo la vendita forzata, la distinzione tra i creditori muniti di titolo esecutivo e creditori sforniti di titolo esecutivo non ha più alcun rilievo (cfr. art. 629 c.p.c.) ! Ma ciò non vuol anche dire che la fase successiva alla vendita forzata sia di carattere sostanziale: siamo sempre all’interno di un processo (cfr. art. 632 c.p.c.) I creditori privilegiati (art. 498 c.p.c.) I creditori muniti di un diritto di prelazione risultante da pubblici registri devono essere avvertiti che è stato pignorato il bene su cui hanno il diritto di prelazione. L'avvertimento: IL DEBITORE NON COMPARE IL DEBITORE COMPARE I CREDITI SI INTENDONO RIONOSCIUTI RICONOSCERE (IN TUTTO O IN PARTE) I CREDITI DISCONOSCERE I CREDITI I creditori partecipano ala distribuzione della somma ricavata nei limiti della somma riconosciuta. N.B. in ogni caso il riconoscimento rileva ai soli effetti dell’esecuzione Sono onerati di avviare entro 30 gg dall’udienza l’azione necessaria per conseguire il titolo esecutivo; in tal caso, per 3 anni le somme ricavate restano accantonate in loro favore a) è un istituto a garanzia del creditore munito di prelazione, nel rispetto del c.d. «effetto purgativo» della vendita forzata; b) non è necessario quando sussistono dei privilegi (es. = per crediti dell’avvocato) e pegno), perché comunque la liquidazione processuale non produce un effetto diverso da quello che si produrrebbe nel campo del diritto sostanziale; c) non è necessario quando sussistono dei pegni, anche se in questo caso la liquidazione processuale comporta l’estinzione del diritto in deroga alle regole di diritto sostanziale (ma nella prassi il creditore pignoratizio lo viene a sapere…) 2) LA LIQUIDAZIONE LA LIQUIDAZIONE La vendita e l'assegnazione in generale Il termine dilatorio per presentare l'istanza di assegnazione o vendita, tranne che per le cose deteriorabili, è di 10 giorni dal pignoramento (art. 501 c.p.c.), MA occorre considerare che dopo 45 dall’effettuazione ed in assenza dell’istanza di vendita, il pignoramento perde efficacia (art. 497 c.p.c.). ERGO Il creditore può chiedere la vendita dall’undicesimo giorno al quarantacinquesimo (35 giorni di tempo)! SOLO CREDITORE PROCEDENTE ED INTERVENUTI MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO POSSONO PROPORRE ISTANZA DI VENDITA O ASSEGNAZIONE! La vendita Se beni mobili: - tramite un commissionario, che procede ad una trattativa privata (art. 532 e 533 c.p.c.); - tramite l'incanto (art. 534 e 537 c.p.c.), sulla base del rilancio al maggior offerente. Se beni immobili: - senza incanto, con offerta in busta chiusa vincolante all'acquisto - con incanto, mediante svalutazioni e rilanci d'asta. La vendita è aperta a tutti (creditori inclusi) TRANNE IL DEBITORE (art. 579 c.p.c.) L’assegnazione Nell'assegnazione il diritto pignorato viene trasferito in capo ad uno dei creditori. 1) Assegnazione-satisfattiva = il creditore soddisfa in tutto o in parte il suo credito mediante attribuzione diretta del bene (con un unico atto si produce sia l’effetto traslativo del diritto, che quello estintivo del credito). 2) Assegnazione-vendita = il creditore al quale viene attribuito il bene deve corrispondere una somma di denaro, che sarà distribuita in armonia con i principi della par condicio creditorum. L'assegnazione è riferita solo ai creditori (procedenti e/o intervenuti) 1) Vi sono beni che debbono essere assegnati senza un previo tentativo di vendita (cfr. art. 553, comma 1, c.p.c.) 2) vi sono beni che possono essere assegnati senza un previo tentativo di vendita (cfr. art. 529 c.p.c.) 3) Vi sono beni che debbono essere assegnati dopo un tentativo di vendita (cfr. art. 539 c.p.c.) 4) Tutti gli altri beni possono essere assegnati dopo un tentativo di vendita L’assegnazione per i nn. 1 e 3 è coattiva; per i nn. 2 e 4 è volontaria. Il valore minimo di assegnazione (art. 507 c.p.c.) - ESEMPIO - TRAMITE VENDITA TRAMITE ASSEGNAZIONE Assegnazione assegnazione satisfattiva vendita N.B. fase non necessaria se il bene pignorato è già una somma di denaro! Il valore del bene è 1.000; le spese di giustizia sono 100; Tizio è creditore ipotecario per 500; Caio è creditore privilegiato per 700; Sempronio è creditore chirografario per 1.000. Se Tizio vuole rendersi assegnatario, deve pagare la somma maggiore tra 1.000 (valore del bene) e i crediti anteriori al suo più le spese. Le spese sono 100, davanti a lui non ha creditori, quindi tra 100 e 1.000 il maggiore è 1.000: questo è il valore di assegnazione. Tizio si trattiene 500 e paga le 500 residue di cui 100 sono le spese, e 400 è la somma che, in sede di distribuzione, sarà assegnata a Caio. Caio, se si vuole rendere assegnatario, davanti a sé ha 100 (spese) e 500 (credito ipotecario), che fanno 600; il valore del bene è 1.000; poiché tra 600 e 1.000 il valore maggiore è 1.000, anche questa volta il valore dell’assegnazione viene stabilito con riferimento al valore del bene. Caio versa dunque 100 per le spese, 500 per il creditore ipotecario, e per lui restano 400 a parziale estinzione del diritto di credito. Sempronio ha davanti a sé 100 (spese), più 500 (credito ipotecario), più 700 (credito privilegiato), cioè in tutto 1.300; il valore del bene è 1.000, ed il maggiore fra questi valori è 1.300. Se, quindi, egli si volesse rendere assegnatario, dovrebbe versare una somma maggiore del valore di stima del bene (che è 1.000). Ovviamente non lo farà perché gli converrà partecipare alla vendita forzata, cercando di acquistarlo a 1.000. Effetti Sostanziali Di Vendita E Assegnazione L’aggiudicatario della vendita forzata effettua un acquisto a titolo derivativo, con il vantaggio che ad egli non sono opponibili gli atti che non sarebbero opponibili al creditore pignorante (art. 2919 c.c.) 3) LA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO Art. 510 cpc La fase finale di distribuzione (eventuale) ha luogo: a) se è stato possibile liquidare il diritto; b) se il diritto non è stato assegnato senza conguaglio ad un creditore. L’ordine di distribuzione Se vi è un solo creditore, c'è l'assegnazione diretta Se vi è stato l'intervento di altri creditori il giudice dovrà predisporre un progetto di riparto tenendo conto delle cause legittime di prelazione (sostanziali, ma in talune specifiche ipotesi anche processuali) Le prelazioni processuali a) per effetto del tardivo intervento dei creditori chirografari (art. 528 c.p.c.; art. 551 c.p.c. art. 565 c.p. c.), che generalmente coincide con l'inizio della fase di liquidazione b) per effetto del mancato accoglimento dell'invito del creditore procedente, rivolto ai creditori chirografari tempestivamente intervenuti, ad estendere (o anticipare le somme se non muniti di titolo esecutivo) il pignoramento (art. 499, comma 4, c.p.c.) qualora esso risulti insufficiente a soddisfare tutti e risultino individuati altri beni del debitore. In entrambe le ipotesi il creditore è postergato, e si produce conseguentemente un “vantaggio” di natura processuale Le «controversie» in sede di distribuzione (art. 512 c.p.c.) Soggetti: a) tra i creditori concorrenti; b) tra creditore e debitore; c) tra creditore e terzo assoggettato all'espropriazione; Oggetto: I) sussistenza o ammontare di uno o più crediti; II) sussistenza diritti di prelazione. Competenza: «Giudice dell'esecuzione» (Tribunale) Rito: «sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti» Provvedimento: «ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, secondo comma» TRAMITE VENDITA TRAMITE ASSEGNAZIONE Assegnazione assegnazione satisfattiva vendita N.B. fase non necessaria se il b n pignorato è già un ma di enaro! N.B . Titolo esecutivo solo ex art. 474, co. 2, n.1 c.p.c. (non soltanto le sentenze di condanna come espressamente indicato nell’art. 612 c.p.c.; ma ad es. anche i verbali di conciliazione giudiziale). Procedimento (art. 612-614 c.p.c.): decorsi 10 giorni dalla notificazione del precetto, il creditore ricorre al giudice dell'esecuzione perché determini le modalità dell'esecuzione. Il giudice convocherà l'esecutato, stabilisce con ordinanza le modalità dell'esecuzione, nomina l‘Ufficiale Giudiziario che deve sovraintendere e colui che materialmente deve compiere l'opera. Ciò, ovviamente, può avvenire nei limiti in cui la prestazione sia fungibile, ovverosia quando la sostituzione dell'obbligato realizza comunque la soddisfazione del creditore. Es.1 = far completare i lavori ad una ditta appaltatrice (esecuzione di un fare per inadempimento di obbligo di fare) Es.2 = far demolire una costruzione (esecuzione di un disfare per inadempimento di obbligo originario di non fare) Quando inizia l’esecuzione? con il provvedimento del Giudice dell’Esecuzione ex art. 612 c.p.c. (ma la GIURISPRUDENZA anticipa l’inizio al momento dal deposito del ricorso) Esecuzione obblighi di fare infungibili o di non fare QUI SI ENTRA NEL CAMPO DELL’ESECUZIONE INDIRETTA L'infungibilità dell’obbligo di fare può derivare da due cause: a) perché l'obbligo assunto è intuitu personae, cioè l'avente diritto voleva proprio la prestazione personale da quel certo soggetto (es. = un cantante lirico). b) oppure perché l'obbligato si trova in una situazione di monopolio, di fatto o di diritto, e quindi la prestazione potrebbe, in astratto, essere fornita da chiunque, ma, in concreto, la soddisfazione può essere data solo da un certo soggetto. Deve essere considerato infungibile dal punto di vista processuale anche l'obbligo di non fare, che deve essere tenuto proprio ed esclusivamente dal soggetto obbligato (es. = divieto di commercializzare un prodotto in una determinata zona). La misura coercitiva per l'esecuzione indiretta degli obblighi infungibili Le possibili soluzioni teoriche al problema sono tre: a) misure coercitive penali b) misure coercitive civili consistenti nel pagamento di una somma di denaro a favore dello Stato c) misure coercitive civili consistenti nel pagamento di una somma di denaro a favore del creditore La legge n. 69/2009 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento all’art. 614 bis c.p.c. una generalizzata misura coercitiva civile a contenuto pecuniario secondo lo schema delineato sub c). Originariamente, l’art. 614 bis c.p.c. poteva essere utilizzato come strumento di convincimento del debitore nei casi di obblighi infungibili («…il giudice…fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta per l’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento»). Art. 614 bis c.p.c. A seguito della legge 6 agosto 2015, n.132 la disposizione è stata modificata ed inserita all’interno di un apposito TITOLO IV BIS a) può essere riferita al provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro b) la condanna è posta, ovviamente, in favore del beneficiario del provvedimento di condanna; c) si tratta di una ipotesi di condanna «in futuro» al fine di evitare che l'avente diritto alla prestazione sia costretto a promuovere un altro e successivo giudizio volto all'accertamento della violazione; d) ed, infatti, il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni inadempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro; e) SCOMPARE DUNQUE LA CORRELAZIONE NECESSARIA FRA ART. 614 BIS ED ESECUZIONE INDIRETTA PER OBBLIGHI INFUNGIBILI. Presupposti per la pronuncia della misura coercitiva ex art. 614 bis c.p.c 1. La richiesta dovrà essere avanzata dalla parte nel corso del giudizio di cognizione ed avrà ad oggetto una domanda di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme in denaro; dunque la competenza è del giudice ordinario e non del giudice dell'esecuzione; 2. Non è chiaro tuttavia il criterio a cui debba ispirarsi il giudice nella determinazione dell'ammontare della prestazione pecuniaria, in quanto non appare sufficientemente chiaro il parametro della «manifesta iniquità» (ma il Manuale è favorevole a questa scelta legislativa); 3. La misura coercitiva non può trovare applicazione nelle controversie di lavoro subordinato, pubblico e privato, né in quelle sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c.; tale esclusione appare irragionevole e discriminatoria; 4. L’ammontare è stabilito dal giudice tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile (forbice assai generica). LE OPPOSIZIONI AL PROCESSO ESECUTIVO 1) OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE 2) OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI 3) OPPOSIZIONE DEL TERZO 1) L'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) Oggetto: la contestazione del « diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata » Si ritiene generalmente che venga riconosciuta la possibilità di contestare: a) il diritto ad ottenere la tutela esecutiva (diritto processuale) - inefficacia originaria del titolo esecutivo (es. = sentenza mero accertamento) -inefficacia sopravvenuta (es. = sospensione ex art. 283 c.p.c.) -per l’espropriazione, l’impignorabilità dei beni b) il diritto da tutelare in via esecutiva (diritto sostanziale) N.B. occorre però definire preliminarmente il rapporto tra l'efficacia preclusiva del titolo esecutivo ed il ventaglio di contestazioni che possono essere mosse in sede di opposizione all'esecuzione Il rapporto a ) per i titoli giudiziali: occorre applicare la regola circa l’efficacia preclusiva della sentenza, dei provvedimenti e degli altri atti (art. 474, co. 2, n. 1, c.p.c.). Dunque, sarà è spendibile in sede di opposizione all’esecuzione ciò che non è ancora precluso dai limiti propri di ciascun titolo. Es.1 = per sentenza passata in giudicato si possono far valere fatti sopravvenuti (in ipotesi, l’adempimento successivo) Es.2 = per sentenza non ancora passata in giudicato si incontra il limite del principio di assorbimento dei vizi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, co. 1, c.p.c.) Ma è sempre fatta salva la possibilità di opporsi all’esecuzione sostenendo la «inesistenza» della sentenza ai sensi del secondo comma del medesimo art. 161 c.p.c. b) per i titoli stragiudiziali: l'opposizione diviene un vero e proprio processo di cognizione ordinario nel quale deve essere accertata la sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata. Le parti e l'onere probatorio Legittimazione attiva: l'esecutato, sia esso il debitore o il terzo proprietario assoggettato ad esecuzione (terzo datore di ipoteca o ex art. 2901 c.c.); si ammette inoltre anche la possibilità di surroga ex art. 2900 c.c. Legittimazione passiva: per il Manuale è «il creditore che chiede l’esecuzione» ed inoltre il terzo debitore (nei casi di espropriazione presso terzi) quando contesta la sussistenza della sua situazione Onere probatorio: ordinario processo di cognizione in cui si realizza un'inversione dell'iniziativa processuale: ● l'opponente è attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale Opposizione c.d. al precetto (art. 615, comma 1°, c.p.c.) Prima dell'inizio dell'esecuzione!  Con «atto di citazione» avanti al giudice competente: - per materia e valore con riferimento al diritto sostanziale del quale si richiede la tutela esecutiva; - mentre per territorio con riferimento al giudice del luogo che sarà competente per l'esecuzione. Per contestare: a) la mancanza del diritto alla tutela esecutiva (inefficacia originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo) b) l’insussistenza del diritto da tutelare in via esecutiva N.B. la parte può richiedere la sospensione in via cautelare l’efficacia del titolo esecutivo. Opposizione dopo l'inizio dell'esecuzione (art. 615 co. 2° c.p.c.) ♠ Dopo l’inizio dell’esecuzione ♠ Con ricorso al giudice dell'esecuzione ♠ Per contestare: a) la mancanza del diritto alla tutela (inefficacia originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo) b) l’insussistenza del diritto da tutelare c) l'impignorabilità dei beni, cioè che il bene non è ricompreso nella garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. (es. = 514 c.p.c.) N.B. Davanti al G.E. si svolge soltanto la primissima fase dell’opposizione (con le modalità di cui all’art. 185 disp. att. c.p.c.), principalmente deputata alla pronuncia della sospensione dell'esecuzione, qualora essa sia richiesta in via cautelare dall’opponente. Dopodiché, all’esito di detta udienza, il G.E. dovrà concedere un termine perentorio per introdurre / riassumere il giudizio di merito. Termine per proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. Sebbene si ritenesse che l’opposizione all’esecuzione, siccome tesa a contestare il diritto a procedere all’esecuzione forzata, potesse essere avanzata in ogni momento di qualunque processo esecutivo, a seguito della riforma dell’art. 615, co. 2, c.p.c. avutasi nel 2015, si è invece stabilito che «nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è prorogata dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile» N.B. = ricorda che di questo motivo di inammissibilità deve essere dato avvertimento al debitore mediante l’atto di pignoramento ex art. 492, comma 3 (secondo periodo) c.p.c.! (segue) gli effetti della sentenza Di rigetto: accerta l'esistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata in relazione a quel determinato profilo dedotto come motivo dell’opposizione. Di accoglimento: nega l'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata e viene dunque impedita la prosecuzione del processo esecutivo; di regola, gli atti compiuti sono invalidati (ma se l’accoglimento avviene dopo la vendita o l’assegnazione non c’è effetto caducatorio, e l'esecutato ha soltanto il diritto ad ottenere il ricavato). Per l'accoglimento, la portata precettiva della pronuncia varia a seconda del motivo stesso di accoglimento: 1) se dichiara l'impignorabilità = libera il bene, ma prosegue su altri 2) se dichiara l'inefficacia del titolo = esecuzione estinta, ma possibilità per il creditore di avviare un nuovo processo esecutivo 3) se dichiara l'inesistenza del diritto sostanziale = art. 2909 c.c. Il regime della sentenza che decide l’opposizione all’esecuzione
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