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Processo esecutivo luiso 2023, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Riassunto processo esecutivo luiso edizione 2023

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

In vendita dal 04/06/2024

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Scarica Processo esecutivo luiso 2023 e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! FRANCESCO LUISO IL PROCESSO ESECUTIVO Diritto processuale civile Benedetta Marsili 2023/2024 L’ESECUZIONE FORZATA NEL QUADRO DELL’ORDINAMENTO Nel nostro ordinamento alcune situazioni sostanziali protette si attuano mediante l’imposizione di doveri di astensione a tutti i soggetti altri rispetto al titolare del bene garantito (situazioni finali). Tuttavia, non tutte le situazioni trovano soddisfazione in tal modo, nelle situazioni strumentali è necessario un comportamento attivo di un altro soggetto, affinché il titolare del diritto venga soddisfatto. I doveri di comportamento possono essere primari ovvero secondari (derivano da un illecito). Esempio: diritto al risarcimento del danno per fatto illecito. La norma X stabilisce di non ledere il diritto altrui, se questo dovere primario viene violato, dall’illecito nascerà un obbligo risarcitorio, il quale è secondario, poiché nasce dalla violazione di un dovere primario. Quando ci troviamo di fronte alla violazione di un dovere di comportamento, l’ordinamento deve far si che l’avente diritto riceva l’utilità, la quale deriva dall’adempimento dell’obbligo. > per conseguire tale soddisfazione la tutela dichiarativa risulta insufficiente, in quanto anche una volta accertato l’inadempimento, questo permanga. Possiamo allora distinguere due situazioni: 1. A fronte dell’inadempimento, lo stesso avente diritto può sostituirsi con la propria attività, sul piano del diritto sostanziale, e ottenere il risultato che l’ordinamento gli garantisce . Esempio: Tizio appalta a Caio la costruzione di un edificio. Caio rimane inadempiente. Tizio può affidare la costruzione a Sempronio. 2. A fronte dell’inadempimento non è possibile alcuna attività sostitutiva dell’avente diritto.  l’esecuzione forzata è quindi lo strumento attraverso il quale l’avente diritto può avere soddisfazione. Presupposto dell’esecuzione forzata è il possesso di un titolo esecutivo (atti di notaio, titoli di credito, accordi raggiunti in sede di mediazione) >> il processo dichiarativo, di conseguenza, non è necessario al fine dell’ottenimento della tutela esecutiva, è necessario solo quando non esista già un titolo esecutivo stragiudiziale. L’ESECUZIONE DIRETTA E L’ESECUZIONE INDIRETTA Copertura costituzionale dell’esecuzione forzata è data dall’art 24 cost. il quale garantisce il diritto ad una tutela giurisdizionale efficace, che si esplica in questo caso quando ci si trova di fronte ad obblighi di comportamento disattesi, i quali sono funzionali per la soddisfazione del titolare dell’interesse protetto. + art 6 CEDU comprende la tutela esecutiva. 1 IL TITOLO ESECUTIVO Art 474 cpc >> l’esecuzione forzata non può aver luogo se non in virtù di un titolo esecutivo. Il titolo esecutivo è la fattispecie da cui nasce un effetto giuridico, ossia la tutelabilità esecutiva del diritto sostanziale. È la condizione necessaria. Il titolo esecutivo deve esistere dall’inizio alla fine del processo esecutivo. Diritto alla tutela esecutiva ≠ Diritto oggetto della tutela esecutiva  il diritto oggetto è dato dal diritto sostanziale (pretesa da eseguire), mentre il diritto alla tutela è dato dal diritto processuale a che l’ufficio esecutivo si metta in moto (pretesa ad eseguire). Esempio: contratto di locazione, il locatore aveva consegnato il bene al conduttore, il rapporto cessa, nasce il diritto alla restituzione del bene consegnato (diritto oggetto della tutela). Non è sufficiente la nascita di tale diritto per accedere alla tutela esecutiva, ma è necessario un provvedimento di condanna del conduttore al rilascio del bene > titolo esecutivo. L'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. a. Diritto certo > la certezza consiste nell'individuazione del bene oggetto dell'intervento esecutivo e del fare che deve essere compiuto. Si riferisce: - all'esecuzione per consegna o rilascio : l'individuazione è tipizzata, si tratta sempre del trasferimento di un bene mobile o immobile. - all'esecuzione però obblighi di fare : l'individuazione non è tipizzata; quindi, il titolo esecutivo deve contenere l'individuazione del bene su cui si deve operare, e del tipo di intervento necessario. - all'esecuzione indiretta . b. Diritto liquido > si riferisce ai crediti relativi a somme di denaro ed è l'equivalente della certezza. Il credito che spetta deve essere quantificato numericamente, direttamente nel titolo esecutivo, oppure quantificabile con operazioni matematiche. c. Diritto esigibile > significa non sottoposto a termine o condizione. L'esigibilità fa riferimento al momento dell'esecuzione forzata e non a quello della formazione del titolo. Nell’art 478 cpc viene prevista un’ipotesi di non esigibilità dell’efficacia esecutiva: nel caso in cui il giudice subordini l’efficacia del titolo esecutivo alla prestazione di una cauzione, non si può iniziare l’azione forzata. Cauzione >> prestazione in denaro o in natura che si versa a garanzia dell'adempimento di un obbligo eseguita mediante consegna da un soggetto ad altro soggetto. Tipi di titolo esecutivo: 4 1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva = con sentenze si fa riferimento alle sentenze di condanna (no di mero accertamento). Troviamo poi le ordinanze es. sfratto e i decreti es. decreto ingiuntivo. 2. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia = con riferimento alle scritture private autenticate, esse costituiscono titolo esecutivo solo nell’ambito delle obbligazioni di somme di denaro, le s.p. sono titoli esecutivi solo con riferimento all’espropriazione. Esempio: contratto di compravendita stipulato nella forma di s.p. autenticata, solo l’obbligo del compratore di pagare il prezzo è titolo esecutivo, e non anche l’obbligo del venditore di consegnare il bene. Anche gli atti unilaterali come le promesse di pagamento sono T.E. Titolo di credito come la cambiale e l’assegno sono titoli esecutivi solo se sono in regola con il bollo. 3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli = l’atto pubblico costituisce titolo esecutivo anche in relazione all’esecuzione per consegna o rilascio. Esempio: se il contratto di compravendita viene stipulato nella forma di atto pubblico, costituisce titolo esecutivo sia a favore del venditore che dell’acquirente. La legge individua poi altri titoli esecutivi all’interno di leggi speciali. Esempi: a. conciliazione stragiudiziale = il verbale, autenticato dai legali delle parti, dell’accordo stipulato in sede di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Ratio: favorire il tentativo di accordo tra le parti. b. Diffida del personale delle direzioni provinciali del lavoro = la diffida al pagamento di una somma di denaro, emanata in caso di inosservanza da parte del datore di lavoro, di disposizioni dalla quali nasce un diritto di credito in capo al lavoratore; costituisce titolo esecutivo quando siano passati 30 gg infruttuosamente dall’emanazione della diffida. Perché alcuni atti sono titoli esecutivi e altri no? Inizialmente la dottrina riteneva che alcuni atti costituissero titoli esecutivi in virtù dell’efficacia dell’accertamento del diritto in essa contenuto. Il criterio è quello della certezza del diritto. MA questa tesi non è condivisibile perché mentre è vero che i titoli esecutivi indicati nell’art 474 cpc accertano l’esistenza del diritto, lo stesso non si può dire per i titoli esecutivi che derivano da altri atti. > impostazione non condivisa. Ciò che veramente conta ai fini dell’attribuzione di efficacia esecutiva è data piuttosto dalla meritevolezza di tutela esecutiva di una certa situazione sostanziale. Diversi sono gli elementi presi in considerazione dal legislatore (tra cui anche la certezza del diritto), ma essi sono numerosi e disomogenei. Il riconoscimento di diversi titoli esecuti stragiudiziali ha anche una funzione di deflazione del processo di cognizione, il quale viene spesso “abusato” perché utilizzato al solo fine di ottenere un T.E. 5 IL TITOLO ESECUTIVO IN SENSO SOSTANZIALE E IN SENSO DOCUMENTALE Titolo esecutivo è il diritto processuale alla tutela esecutiva del diritto sostanziale. Oggetto della tutela è appunto il diritto sostanziale e non il diritto esecutivo. Questa precisazione è importante perché la struttura del processo esecutivo si adatta sulla base del diritto sostanziale da tutelare e non in base al tipo di titolo esecutivo. <> se il titolo esecutivo cambia, ma il diritto sostanziale è sempre lo stesso, avremo in tutti i casi la stessa tutela, MA non è vero il contrario. Il possesso del titolo esecutivo è l’unica condizione necessaria affinché si possa ottenere la tutela esecutiva; l’ufficio esecutivo ha il dovere di porre in essere la propria attività quando viene presentato il T.E. MA non è sufficiente il solo titolo esecutivo affinché l’attività dell’ufficio esecutivo sia lecita. Può accadere infatti che si possa fruire della tutela esecutiva e allo stesso tempo essere condannati al risarcimento dei danni, se non sussiste il diritto, di cui è stata chiesta la tutela.  L’attività esecutiva è lecita quando è effettiva l’esistenza del diritto da tutelare. Emerge quindi la possibilità di una utilizzazione illecita della tutela esecutiva. Titolo esecutivo in senso sostanziale >>> si intende l'intera fattispecie da cui sorge l'effetto giuridico di rendere tutelabile in via esecutiva una situazione sostanziale protetta. È composto dagli elementi: costitutivi dell'effetto giuridico (solo se la fattispecie costitutiva è completata allora si produrrà l'effetto), dagli elementi impeditivi, modificativi e estintivi (in presenza dei quali l'effetto giuridico non sorge oppure si modifica o si estingue) Esempio: la sentenza di condanna emessa in primo grado è esecutiva. Se questa sentenza viene rigettata in appello, si verifica un effetto estintivo. Titolo esecutivo in senso documentale >>> è un documento che rappresenta in modo non completo la fattispecie del diritto a procedere ad esecuzione forzata. È una rappresentazione parziale della fattispecie perché: può mancare un fatto costitutivo (es. decorso del termine), ovvero possono mancare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto di procedere ad esecuzione forzata. Nella sentenza di primo grado sono documentati solo i fatti costitutivi del diritto di procedere ad esecuzione, l'eventuale sospensione dell'esecuzione da parte del giudice di appello, oppure la riforma della sentenza di primo grado, sono elementi successivi che non possono essere rappresentati nel titolo esecutivo in senso documentale; MA sono rilevanti per l'esistenza del titolo esecutivo. 6 Contenuto del precetto = indicazione delle parti, se diverse rispetto a quelle indicate nel TE d. deve essere specificato chi sono i soggetti. > attualizzazione. Anche dal punto di vista oggettivo il precetto costituisce un’attualizzazione del TE. Esempio: se è stato compiuto un parziale adempimento del diritto cui il TE, il precetto deve essere fatto per la differenza. Con riferimento all’individuazione dei beni sottoposti ad esecuzione, bisogna distinguere in base a se si tratti di: - e. per consegna o rilascio, o obblighi di fare/non fare: vanni individuati i beni. - espropriazione: va individuato il credito tutelato e non i beni che saranno pignorati. Il precetto deve poi indicare la data di notificazione del TE; la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante (nel comune in cui ha la sede il giudice competente); l’avvertimento al debitore della possibilità di ricorrere a strumenti in caso di sovraindebitamento; sottoscrizione del precetto da parte del creditore. Con riferimento ai TE utilizzati in originale (scrittura privata autenticata, accordi negoziali, titoli di credito), il legislatore prevede che tale notificazione sia effettuata mediante trascrizione del TE nel precetto. TE e precetto sono equiparati agli altri atti del processo >> il precetto è un atto anteriore all’inizio dell’e.f. > il p. esecutivo inizia prima dell’e.f..  il precetto ha funzione di domanda giudiziale = produce gli stessi effetti sostanziali: impedimento della decadenza, interruzione e sospensione della prescrizione ecc… Una volta scaduto il termine per adempiere dato dal precetto, si può chiedere all’U.E. il suo intervento. Perenzione del precetto = se entro 90 gg dalla notifica l’e.f. non è iniziata, il precetto perde efficacia. L’opposizione contro il precetto non sospende il p. esecutivo: il creditore può comunque procedere ad e.f., assumendosi la responsabilità dei danni per esecuzione ingiusta. Il creditore può decidere anche di aspettare l’esito del processo di opposizione, in tal caso il precetto non perderà efficacia. LA STRUTTURA GENERALE DEL PROCESSO ESECUTIVO Lo scopo dell’e.f. è quella di soddisfare diritti correlati ad obblighi non adempiuti. Una delle caratteristiche che distinguono il pe dal pd, è che per il primo non si forma il giudicato > la possibilità di ridiscutere riguarda che nel processo vi sia stata una statuizione circa i diritti e gli obblighi delle parti, cosa che nel p esecutivo non accade (si concede o non la misura). 9 Cognizione dell’U.E. > prima di procedere con la propria attività l’U.E. deve procedere con l’accertamento dei presupposti, da tale accertamento è esclusa ogni cognizione relativa all’effettiva esistenza del diritto da tutelare (il quale si presume esistere). La ricognizione è lo strumento per stabilire se emettere o meno la misura esecutiva. Nel processo esecutivo le risposte al precetto del creditore sono due: - concedere la misura esecutiva > l’ufficio si convince dell’esistenza delle condizioni per accogliere la domanda ed emette un provvedimento. La misura viene concessa nella forma prescritta dalla legge es. pignoramento, ordinanza di vendita. - Rifiuta di concedere la misura esecutiva > qualunque sia la motivazione il rifiuto ha sempre gli stessi effetti. Viene adotto un provvedimento di rifiuto a compiere l’atto richiesto. Questioni di rito > se l’interessato ritiene che la misura sia stata illegittimamente rifiutata o concessa, dovrà essere aperto un p di cognizione incidentale. Presupposti processuali > le condizioni per poter emettere la me sono le stesse per poter decidere nel merito nel p dichiarativo: competenza e giurisdizione dell’U.E., le parti devono essere capaci, legittimate e rappresentate tecnicamente. I vizi dei presupposti processuali sono rilevabili anche d’ufficio, senza preclusione alcuna.  regola generale. Eccezione  norme che ristringono la rilevabilità in quanto a soggetti e/o fasi del processo. In alcuni casi viene individuata la prima udienza come momento utile per sollevare certi vizi (es. incompetenza). 1. Espropriazione forzata : la prima udienza è quella in cui si decide circa la vendita o assegnazione del bene. 2. Esecuzione per obblighi di fare o non fare : udienza fissata a seguito della presentazione del ricorso ex art 612 cpc. 3. Esecuzione per consegna e rilascio : le preclusioni riferite alla prima udienza non operano (perché non ci sono udienze). Nullità formali > nel caso di carenza di presupposti processuali si produce la nullità di tutti gli atti del processo. Nel caso di nullità dei singoli atti del processo, tali nullità sono rilevabili dall’ufficio solo quando previsto dalla legge, inoltre la nullità può essere posta a fondamento di un rifiuto di provvedere solo se la legge prevede che la nullità sia rilevabile d’ufficio, oppure se sia tempestivamente eccepita dalla parte. Opposizione agli atti esecutivi > Nel processo esecutivo le questioni vengono delibate (parallelo di decise nel pd). Contro le delibazioni si può proporre opposizione agli atti del pe, viene instaurato un pd dove si accerta la validità dell’atto esecutivo. 10 L’esecutato non può sollevare questioni durante il pe, se vuole contestare l’esistenza del diritto lo deve fare proponendo opposizione ex art 615 cpc (o. all’esecuzione). L’ufficio esecutivo deve accertare la sussistenza del TE s.? Salvo le eccezioni previste dalla legge, l’U.E. non ha potere di rilevare l’inesistenza del TE s. > soluzione preferibile. 1. Rilevabilità d’ufficio per la sopravvenuta carenza del TE s. > il creditore potrebbe contestare la decisione tramite opposizione agli atti esecutivi; l’esecutato può proporre opposizione all’esecuzione. 2. Sopravvenuta carenza del TE s. non rilevabile d’ufficio > l’ufficio concede la misura, l’esecutato può proporre opposizione all’esecuzione.  La giurisprudenza appoggia la prima tesi: prevede la rilevabilità d’ufficio della carenza del TE, il giudice dell’esecuzione potrebbe fermare il pe e avverso questo provvedimento il creditore può proporre opposizione agli atti esecutivi. Se il giudice non ferma il pe, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione. MA la carenza del TE o è motivo di opposizione all’esecuzione o è motivo di opposizione agli atti esecutivi. Si applica il p del contraddittorio nel pe? Due sono i principali orientamenti: 1. Il p del contraddittorio non si applica > il pe è immune dalla trattazione delle questioni attinenti all’esistenza della situazione sostanziale. In questo caso si vede il p del contraddittorio nella sua dimensione ontologica, esso trova espressione quando si discute per accertare l’esistenza del diritto.  nozione troppo ristretta, non convince. 2. Il p del contraddittorio si applica > il p del contradditorio deve essere applicato anche nel pe perché i soggetti verranno incisi dagli effetti della misura giurisdizionale >> le parti hanno diritto a partecipare (in condizione di parità) alla fase di ricognizione dei presupposti per stabilire se applicare la misura, devono poter collaborare a raccogliere ciò che è rilevante a tal fine. Quali sono le attività nell’ambito delle quali trova applicazione il p del contraddittorio? Grazie all’audizione delle parti, l’U.E. sente le parti prima di emettere la misura, instaurando il contraddittorio circa le modalità in cui il pe deve svolgersi. Le parti possono liberamente convincere il giudice ad emettere oppure non emettere la me, ovvero a darle un certo contenuto piuttosto che un altro. L’audizione si svolge nella prima udienza fissata dal giudice, se una delle parti per cause terze non prende parte all’udienza, il giudice fissa una nuova data. Le domande delle parti si propongono con ricorso da depositare in cancelleria o oralmente, nel verbale di udienza. Art 487 cpc > i provvedimenti del giudice dell'esecuzione hanno la forma dell'ordinanza, che può essere modificata o revocata fino a che non ha avuto esecuzione. Composizione dell'ufficio esecutivo > competente per l'esecuzione forzata è sempre il tribunale. Territorialmente competente per: 11 3° comma  “Il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione. L’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.” 4° comma  “Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, […].” 5° comma  “Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.” 6° comma  “Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.” Art 492 bis ricerca telematica dei beni da pignorare > il creditore procedente, notificate il precetto e decorso il termine, può rivolgersi all'ufficiale giudiziario per chiedergli di procedere alla ricerca telematica dei beni da pignorare. Prima della notificazione del precetto il creditore deve munirsi dell'autorizzazione del presidente del tribunale, presentando una istanza ed esibendo un titolo esecutivo. Il tribunale deve verificare il diritto della parte istante attraverso l'esame del TE d. Dal momento in cui viene presentata l'istanza, il termine di 90 gg, decorrente dalla notificazione del precetto ed entro il quale deve essere eseguito il pignoramento, rimane sospeso fino al momento in cui il sub procedimento si conclude. Una volta individuati gli elementi attivi, l'ufficiale giudiziario può procedere immediatamente al pignoramento degli stessi oppure indicarli al creditore affinché scelga tra i diversi elementi. PIGNORAMENTO MOBILIARE Il creditore chiede all'ufficiale giudiziario (in forma libera) di effettuare il pignoramento mobiliare. Oggetto del pignoramento sono i diritti che sul bene appartengono al debitore: diritto di proprietà e qualunque altro diritto reale minore trasferibile. Non è necessario accertare che il debitore abbia la proprietà del bene (per una questione di semplificazione) > se viene pignorato un bene che non è di proprietà del debitore, il vero proprietario può far valere il suo diritto di proprietà opponendosi art 619 cpc. 14 Quello che rileva ai fini del pignoramento mobiliare è l’APPARTENENZA = i beni mobili devono essere collocati in beni immobili di cui il debitore abbia la disponibilità. Oggetto dell'esecuzione è il diritto sostanziali trasferibile sul bene pignorato. Oggetto del processo esecutivo è l'appartenenza del bene. L'art 513 cpc indica i beni che possono essere pignorati: a. sono pignorabili i beni che si trovino in un immobile appartenente (si intende la disponibilità materiale) al debitore. b. Sul ricorso del creditore, il giudice può autorizzare il pignoramento mobiliare anche con riferimento a beni che si trovano in luoghi ai quali il debitore può disporre direttamente, senza l'intervento del proprietario dell'immobile. c. Possono essere pignorate le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli. Il terzo chi ha ad es. in locazione un bene di cui è proprietario il debitore, né può consentire il pignoramento, se rifiuta il pignoramento diretto, si dovrà ricorrere al pignoramento presso terzi. Limiti al pignoramento = art 514 beni assolutamente impignorabili (cose sacre, anello nunziale, i vestiti, gli animali ecc…), art 515 beni relativamente impignorabili (strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione o mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di 1/5 del loro valore), art 516 beni pignorabili in particolari circostanze di tempo (frutti non ancora raccolti). Art 517 cpc > l'ufficiale giudiziario deve scegliere quali beni pignorare in base a quelli che hanno in maggior valore, che sono di più sicura realizzazione, o possono essere più facilmente liquidabili. La quantità di beni pignorati deve corrispondere ad un presumibile valore di realizzo pari all'entità del credito indicato nel precetto, aumentato della metà. L'ufficiale giudiziario una volta individuati i beni effettua un pignoramento provvisorio, viene poi effettuata una stima dei beni, e sulla scorta di quest'ultima si procede al pignoramento definitivo. Il creditore entro il termine per il deposito dell'istanza di vendita può ottenere un riesame delle valutazioni effettuate. All'esito della vendita, se la somma ricavata non risulti sufficiente, il giudice su istanza di uno dei creditori ordina l'integrazione del pignoramento. Una volta redatto il verbale del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede ad asportare i beni per collocarli in un deposito; viene quindi nominato un custode non può essere nominato il creditore o il suo coniuge, né il debitore o familiari con lui conviventi. Art 512 bis pignoramento degli autoveicoli > gli autoveicoli sono beni mobili registrati non è necessaria l'apprensione materiale del bene per il perfezionarsi del pignoramento, l'apprensione diventa necessaria quando deve essere effettuata la vendita. L'esecutato deve consegnare 15 l'autoveicolo entro 10 giorni dal pignoramento, se non lo consegna, gli organi di polizia che individuano un autoveicolo pignorato lo portano via. PIGNORAMENTO IMMOBILIARE Oggetto dell'esecuzione forzata è il diritto che il debitore esecutato ha sull’immobile, il diritto deve essere suscettibile di trasferimento: proprietà, usufrutto, non da proprietà, diritto di superficie, enfiteusi. Non sono pignorabili il diritto d'uso ed abitazione (non trasferibili) e le servitù. L'appartenenza si determina dalla semplice affermazione, da parte del creditore, che il debitore ha un diritto trasferibile su un certo immobile > l'atto di pignoramento di un bene immobile deve essere sottoscritto dal creditore che si assume la responsabilità della sua affermazione. Il diritto viene individuato sulla base della descrizione del creditore. Il creditore chiede all'ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento dell'immobile, in forma scritta; l'ufficiale aggiunge la sua ingiunzione e notifica il tutto al debitore, dopodiché trascrive l'atto di pignoramento nel registro immobiliare. Fin dal momento della notificazione del pignoramento, a prescindere dalla trascrizione, l'esecutato diviene custode del bene fino al deposito della documentazione, entro 15 giorni dal deposito il giudice nomina un custode giudiziario (tale nomina non comporta la perdita da parte dell'esecutato del possesso). Eccezione => quando l'esame dei beni da parte dei potenziali acquirenti può avvenire anche senza la collaborazione del custode, la sostituzione del debitore con il custode è ritenuta inutile. Il custode giudiziario prevede, previa autorizzazione del giudice, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. Una volta che il giudice dispone la liberazione il custode provvede utilizzando poteri autoritativi propri del suo ufficio esecutivo, e quando necessario con l'ausilio della forza pubblica. PIGNORAMENTO DEI CREDITI Il pignoramento si effettua notificando al debitore esecutato e al terzo debitore un atto che deve contenere: l'indicazione del credito per il quale si procede (anche indicativa), il TE e il precetto con l'indicazione delle somme o cose dovute dal terzo debitore al debitore esecutato + deve essere fissata l'udienza. La posizione del terzo debitore, dal momento in cui viene notificato il pignoramento, è quella di custode > egli non deve più adempiere nei confronti del debitore esecutato, l'eventuale adempimento è inopponibile al creditore procedente. 16 L'art 2913 cc estendi l'inopponibilità degli atti di disposizione del bene pignorato anche ai creditori che intervengono nell'esecuzione. Gli effetti del pignoramento vanno a vantaggio di tutti coloro che intervengono nel processo esecutivo, anche se l'intervento ha luogo dopo che il bene è stato alienato. > l’oggetto del processo non viene ampliato. Oggetto dell’esecuzione dopo l’atto di disposizione rimane il diritto in capo al debitore (e non quello dell’acquirente). Art 2914 cc alienazioni anteriori al pignoramento, la norma risolve i conflitti tra creditore procedente e avente causa (coloro che hanno acquistato diritti) del debitore. “Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: 1. le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento. > prevalenza di chi per primo ha trascritto. 2. le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento. > il creditore procedente è equiparato ad un avente causa, prevale chi notifica prima la cessione o a chi è stata accettata per primo la cessione con atto avente data certa. 3. le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa. > prevale chi ha un atto di data certa anteriore. 4. le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa. Punto 4. > colui che ha acquistato il bene del debitore prevale sul creditore in due casi: 1. se ha conseguito in buona fede il possesso del bene prima del pignoramento, 2. se il suo acquisto risulta da un atto di data certa anteriore al pignoramento. Art 1155 cc doppia alienazione = a. una delle parti ha acquisito in buona fede il possesso e allora è preferita all’altra; b. se nessuno degli acquirenti acquisisce in buona fede il possesso del bene mobile, vale il criterio dell’atto di data certa anteriore. Nel caso 1. si applica l'art 1155 cc. Nel caso 2. > il venditore (debitore) non ha trasmesso il possesso del bene mobile all'acquirente e lo ha conservato presso di sé, consentendo per questo il pignoramento. Dato che il pignoramento non fa acquistare al creditore il possesso del bene pignorato, l’art 1155 cc non trova applicazione perché né l’avente causa né il creditore hanno il possesso. Con la vendita forzata l'aggiudicatario acquisisce il possesso, e in base all'art 1155 cc questo titolo prevale 19 sempre sul l'avente causa. > Questa disciplina potrebbe consentire al debitore manovre fraudolente. Art 2915 cc Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati > Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento. > se il vincolo è trascritto prima prevale sull’atto di acquisto. Nel caso di beni mobili o universalità di beni è rilevante l’atto certo di data anteriore. Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento. > equipara creditori agli aventi causa per la disciplina dell'efficacia delle sentenze pronunciate contro l'esecutato. Caso 1) T attore in rivendicazione verso C. /M pignorante contro C.* T domanda di rivendicazione trascritta prima del pignoramento >> 1. effetti processuali > la sentenza (pc avviato da T) che accerta la proprietà è efficace verso C e verso M. In caso di vendita forzata la sentenza è efficace verso l’acquirente. 2. Effetti sostanziali > il creditore del convenuto non può contestare il contenuto. Caso 2) * M pignoramento iscritto prima della rivendicazione >> 1. Effetti processuali > la sentenza non è vincolante nei confronti di M né di un possibile acquirente. Se T vuole ottenere una sentenza efficace nei confronti di M deve instaurare il contraddittorio nei confronti di quest’ultimo. MA l’attore non può instaurare un processo ordinario di cognizione contro l’esecuzione forzata, dovrà proporre domanda all’interno del pe attraverso l’art 619 cpc. 2. Effetti sostanziali > quando l’attore è equiparato all’avente causa, acquista una situazione sostanziale prevalente su quella dell’attore. L’opposizione se proposta viene rigettata.  Gli effetti sostanziali si producono nelle ipotesi previste nell’art 2652 cc. Art 2916 cc Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto: delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento; dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento; dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento. > il pignoramento congela le ragioni di prelazione dei vari creditori, nella distribuzione del ricavato; si tiene conto solo delle ragioni di prelazione esistente alla data del pignoramento. Il pignoramento non effettua il blocco dei crediti, se il credito sorto dopo il pignoramento è privilegiato, la ragione di prelazione non ha efficacia, però il creditore può intervenire come chirografario. Art 2917 cc Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che 20 intervengono nell'esecuzione. > gli effetti del pignoramento del credito sono l'inopponibilità all'esecuzione forzata degli atti di disposizione compiuti dopo il pignoramento titolare del diritto di credito pignorato. Il pignoramento rende indisponibile il credito in capo al debitore esecutato. I fatti estintivi del credito quando si sono prodotti anteriormente al pignoramento, oppure non dipendono da atti di disposizione dell'esecutato, o da comportamenti volontari del terzo debitore, sono opponibili al creditore. LE VICENDE ANOMALE RELATIVE AL PIGNORAMENTO Pignoramento congiunto > unica istanza di pignoramento e unico atto di pignoramento a tutela di più creditori, anche sulla base di titoli esecutivi diversi. Le eventuali nullità inerente alla fase del pignoramento si verificano per tutti. Unione di pignoramenti > più uffici giudiziari si trovano congiuntamente ad effettuare un pignoramento mobiliare. Pignoramento successivo > Sempronio interviene semplicemente nell’esecuzione iniziata da Tizio, se non ci sono vizi lamentati Sempronio parteciperà alla distribuzione del ricavato dalla vendita. MA se si dovessero sollevare dei vizi del pignoramento avviato da Tizio e il processo per questo si arrestasse, Sempronio subirà la stessa sorte di Tizio. > sempronio potrà instaurare un nuovo giudizio. MA se nel frattempo Caio abbia alienato il bene pignorato Sempronio verrebbe pregiudicato anche sostanzialmente perché non potrebbe instaurare un nuovo pe sullo stesso bene. Il pignoramento successivo consente di evitare questi pregiudizi: nel caso in cui il pignoramento avviato da Tizio dovesse essere caducato Sempronio può proseguire con l’esecuzione. Dal punto di vista sostanziale eventuali pregiudizi potrebbero riguardare il lasso di tempo tra il primo pignoramento e il secondo, egli sarà protetto verso gli atti di disposizione del debitore dal momento dell’intervento. Il secondo pignoramento non apre un nuovo processo esecutivo, ma viene unito a quello già in corso e vale come intervento. Titolo esecutivo del creditore procedente viene a meno successivamente > le sezioni unite hanno affermato che le vicende che producono sopravvenuta inefficacia del TE non impediscono la prosecuzione del pe da parte del creditore intervenuto munito di TE. Lo stesso vale in caso di inesistenza del diritto sostanziale del c procedente.  Non possono aver luogo processi esecutivi diversi per lo stesso bene pignorato nei confronti dello stesso debitore. => perché non si possono avere più trasferimenti dello stesso bene. 21 la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata. > l’intervento tardivo è sempre possibile. 3° comma = Il creditore privo di titolo esecutivo deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso. 4° comma = Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare l'esistenza di altri beni del debitore pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. > ciò in previsione del fatto che i beni inizialmente pignorati divengono insufficienti con l’intervento di nuovi creditori. 5° comma = Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione il giudice fissa udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo. 6° comma = se il debitore non compare o, comparendo, riconosce l'esistenza in tutto o in parte dei crediti, questi acquisiscono il diritto di essere soddisfatti. Se i crediti sono in tutto in parte contestati, il creditore ha l'onere di proporre entro 30 gg una domanda idonea a munirlo di un titolo esecutivo, in tal caso ha diritto all'accantonamento delle somme. Effetti dell’intervento  i creditori che intervengono muniti di titolo esecutivo hanno diritto di prendere parte alla distribuzione del ricavato, ed acquistano il diritto di partecipare attivamente al processo esecutivo. Gli atti di impulso possono essere compiuti oltre che dal creditore procedente anche dal creditore intervenuto munito di titolo esecutivo > ciò consente di evitare l'estinzione del processo. I creditori che intervengono senza titolo possono prendere parte alla distribuzione del ricavato solo se si verificano le condizioni previste nell'art 499.6 cpc, inoltre non hanno il potere di compiere gli atti di impulso. La distinzione tra creditori con e senza titolo esecutivo vale fino al momento in cui viene effettuata la vendita dei beni. Secondo parte della dottrina ciò implicherebbe una distinzione dell’'espropriazione in due momenti: il primo di aggressione del patrimonio del debitore e il secondo di distribuzione del ricavato, il quale non farebbe parte del pe. Tuttavia, questa tesi non è condivisibile: anche dopo la vendita il processo esecutivo continua. I creditori con diritto di prelazione che risulta da pubblici registri, devono essere avvertiti della pendenza del processo esecutivo dal creditore procedente, in relazione al bene pignorato su cui hanno diritto di prelazione. Perché solo loro devo essere avvertiti? - per i creditori privilegiati la vendita forzata ha gli stessi effetti della vendita di diritto comune. Visto che la vendita di diritto comune è valida ed efficace anche se i creditori privilegiati non sono avvertiti, ne consegue che anche la vendita forzata può essere effettuata senza il bisogno di avvertire tali creditori. 24 - Nel caso di diritti reali di garanzia non iscritti la vendita forzata ha effetto estintivo sulla prelazione. Ma nel caso del pegno il bene è sottratto al debitore ed esso è in possesso del creditore o di un terzo, di conseguenza: se il bene è in possesso del creditore egli ne viene a conoscenza necessariamente, se il bene è in possesso del terzo, egli è obbligato ad avvertire il creditore pignoratizio. - residuano i creditori con diritto reali di garanzia iscritto nei pubblici registri. Il giudice può emettere la sentenza solo se tali creditori vengano notificati, nel caso improbabile in cui non venissero notificati, avrebbero diritto al risarcimento dei danni. Momento dell’intervento = a. I creditori con prelazione, in qualunque momento intervengano, sono soddisfatti secondo l'ordine delle prelazioni previsto dal Codice civile. Ovviamente con il termine ultimo per intervenire della distribuzione del ricavato. b. Con riferimento ai creditori chirografari bisogna distinguere a seconda che intervengano: - Tempestivamente > la tempestività è data dall'intervento entro la prima udienza fissata per stabilire le modalità di assegnazione o di vendita. - Tardivamente > i creditori che intervengano dopo tale udienza sono soddisfatti sul residuo che eventualmente avanza dalla distribuzione dei crediti (privilegiati, chirografari tempestivi) nella percentuale del loro credito. Piccola l'espropriazione immobiliare > la tempestività dell'intervento è misurata sull'istanza con cui il creditore chiede che sia fissata l'udienza per determinare le modalità della liquidazione. Espropriazione di crediti > è rilevante l'udienza di comparizione delle parti, l'intervento tardivo è possibile solo se la dichiarazione del terzo è omessa o contestata. LA VENDITA E L’ASSEGNAZIONE IN GENERALE Da 10 gg dopo il pignoramento a massimo 45 gg dopo deve essere proposta la domanda di assegnazione/vendita. Il termine dilatatorio di 10 gg consente al debitore di reagire al pignoramento e da la possibilità ad altri creditori di intervenire tempestivamente. o VENDITA = il soggetto che diventa titolare del diritto pignorato può essere qualunque soggetto, tranne il debitore. o ASSEGNAZIONE = il diritto pignorato viene trasferito a uno dei creditori. Per evitare che l'assegnazione avvenga ad un prezzo di favore (accordo tra creditori) viene stabilito un valore minimo che si applica nel caso *. Ci sono due configurazioni di assegnazione: - Satisfattiva = con un unico atto viene prodotto l'effetto traslativo del diritto pignorato dal debitore al creditore, e l'effetto estintivo (totale o parziale) del credito dell'assegnatario verso il debitore. Non c’è la fase della distribuzione. - Vendita = il creditore assegnatario paga una somma di denaro. Non c'è la soddisfazione del credito, la somma versata sarà oggetto di distribuzione. 25 Rapporti tra vendita e assegnazione:  ci sono beni che debbono essere assegnati senza un previo tentativo di vendita: crediti pignorati che siano scaduti o che scadano entro 90 gg.  Assegnazione coattiva.  Beni che possono essere assegnati senza un previo tentativo di vendita: titoli di credito, tutte le cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato.  Assegnazione volontaria.  Beni che debbono essere assegnati dopo un tentativo di vendita fallito: gli oggetti d'oro ed argento.  Assegnazione coattiva.  Beni che possono essere assegnati dopo un primo tentativo di vendita fallito*: se nel tentativo di vendita non si era raggiunto il prezzo di stima del bene, il creditore può chiedere l'assegnazione per il valore di stima.  Assegnazione volontaria. Sulla base dell'istanza di assegnazione/vendita, il giudice deve fissare l'udienza per l'audizione delle parti, nella quale quest'ultime possono fare osservazioni circa l'assegnazione, il tempo e le modalità di vendita. Se all'udienza, non è ancora decorso il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi pregressi, le parti debbono proporre a pena di decadenza le opposizioni agli atti esecutivi.  L'udienza di assegnazione/vendita rappresenta uno sbarramento nella proposizione dell'opposizione e nella rilevanza delle nullità processuali intervenute fino a quel momento.  Opposizioni proposte in udienza.  Opposizioni proposte prima dell’udienza: - Le parti raggiungono un accordo che consente di procedere. - Le parti non raggiungono un accordo, allora il giudice deve decidere l’opposizione prima di poter disporre la vendita/assegnazione. Nel processo esecutivo non è possibile l'accantonamento delle questioni di rito, in attesa del provvedimento finale, perché non tutti gli atti sono preparatori di un atto finale, ce ne sono due in particolare che hanno effetti extra processuali: la vendita forzata e la distribuzione del ricavato. Ratio > evitare che si proceda alla vendita o alla distribuzione quando ancora è incerta la validità del processo esecutivo. L'opposizione hai gli atti esecutivi viene decisa con sentenza, solo successivamente può essere pronunciata l'ordinanza di vendita o assegnazione > secondo la ricostruzione più corretta sembra necessario aspettare che si formi il giudicato riguardo la si intensa che decida sull'opposizione, prima di poter pronunciare l'ordinanza di vendita o assegnazione. Una volta risolte tutte le opposizioni, il giudice dispone con ordinanza la vendita forzata, andando a determinare il valore del bene che è stato pignorato, prima di questo momento vi era stata solo una determinazione provvisoria del valore del bene pignorato. 26 Vendita con incanto > la vendita inizia con un bando al quale possono partecipare gli stessi soggetti della vendita senza incanto. Una volta che è stata effettuata la vendita, prima che diventi definitiva, devono passare 10 gg entro i quali possono essere fatte delle offerte in aumento di almeno 1/5 del prezzo raggiunto nell'aggiudicazione. Se vengono proposte più offerte in aumento il giudice convoca gli offerenti e l'aggiudicatario per la gara. Decreto di trasferimento > se l'offerente non versa il prezzo nel termine stabilito, viene effettuato un nuovo incanto. Se il versamento viene effettuato viene emanato un decreto di trasferimento, il quale costituisce un titolo esecutivo per il rilascio del bene acquistato. Il decreto contiene anche l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile. Vendita fallita > se la vendita è fallita ciascun creditore può chiedere l'assegnazione del bene immobile. L'istanza di assegnazione deve essere avanzata almeno 10 gg prima della data fissata per l'incanto, nell'ipotesi in cui esso vada fallito. Se non si provvede all'assegnazione il giudice può provvedere in due modi: - dispone l'amministrazione giudiziaria del bene immobile: il bene viene affidato al custode, che gestisce e prende i frutti, i quali possono essere distribuiti ai creditori. Se con i frutti si soddisfano tutti i creditori il bene viene restituito al debitore, ma se ciò non si verifica entro tre anni bisogna procedere ad un'ulteriore vendita del bene. L’amministrazione giudiziaria può essere disposta anche nel caso in cui il mercato immobiliare si trovi in un momento di scarse offerte d’acquisto. - dispone una nuova vendita: può fissare condizioni nuove oppure fissare un prezzo inferiore fino al massimo di un quarto del precedente. Delega al professionista > il giudice può affidare a professionisti la vendita dei mobili registrati e dei beni immobili. Il professionista provvede a determinare il prezzo della vendita, a dare pubblicità alla stessa, effettuare la vendita senza incanto ed eventualmente quella successiva all'incanto. Infruttuosità dell’espropriazione forzata > nel caso in cui non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, tenendo anche conto dei costi per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazioni e del presumibile valore di realizzo , può essere disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo. I creditori possono comunque chiedere l'assegnazione dei beni pignorati al prezzo di stima. GLI EFFETTI SOSTANZIALI DELLA VENDITA E DELL’ASSEGNAZIONE Art 2919 cc La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subìto l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. > acquisto a titolo 29 derivativo, quindi se colui che ha subito l’espropriazione non era proprietario del diritto pignorato, l’acquirente in vendita forzata non acquista niente. Non sono però opponibili all'acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione . > quello che acquista l’aggiudicatario è quello che colui che ha subito l’espropriazione aveva al momento del pignoramento. Quindi se l’atto di disposizione viene compiuto dopo il pignoramento tali atti saranno inopponibili tanto al creditore procedente quanto all’acquirente. Inoltre, non sono opponibili nemmeno i diritti opponibili al creditore procedente se nel processo sono intervenuti altri creditori, e almeno per uno di essi l’atto era inopponibile. Art 2812 cc distingue due categorie di terzi acquirenti di diritti sulla cosa ipotecata: 1. terzi titolari di diritti reali maggiori = dopo l’ipoteca il debitore costituisce sul bene ipotecato un diritto reale maggiore, il creditore ipotecario può far espropriare il bene, ma deve notificare il TE e il precetto al terzo acquirente > pignoramento contro il terzo. Il passaggio del bene ipotecato in varie non pregiudica il creditore: l’ipoteca attribuisce diritto di sequela. 2. terzi titolari di diritti reali minori = sono opponibili solo i diritti iscritti prima dell’ipoteca/pignoramento. Esempio: 1) A iscrive ipoteca del bene X contro B; 2) B trascrive servitù X C; 3) D ipoteca X B; 4) B usufrutto X E; 5) F pignoramento X B; 6) B aliena X G; 7) vendita forzata X a H. G non può opporre il diritto di acquistato a H perché è intervenuto prima il pignoramento di F: a. interviene solo D: usufrutto non opponibile, servitù opponibile, b. interviene A e D/ interviene: servitù e usufrutto non opponibili, c. non interviene ne A ne D: il bene è acquistato con servitù e usufrutto. L’espropriazione nel caso 1. Va effettuata contro i titolari del diritto, nell’ipotesi 2. Va effettuata ignorando tali diritti. Ma perché? TOT 318- 162 =156 30
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