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processo esecutivo, opposizioni, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

opposizioni processo esecutivo

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 27/05/2019

francesca_perotti
francesca_perotti 🇮🇹

3 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica processo esecutivo, opposizioni e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Le opposizioni nel processo esecutivo in generale Quando si parla di opposizione nel processo esecutivo si fa riferimento a quelle parentesi di cognizione che sono occasionate dal processo di esecuzione forzata. Sul piano concettuale, il rapporto tra le opposizioni ed il processo esecutivo emerge come conseguenza di quella che si è definita efficacia incondizionata del titolo esecutivo ciò significa che è impossibile fermare l’esecuzione forzata senza aver tolto di mezzo il titolo esecutivo, contestandolo tramite il c.d. procedimento di opposizione all’esecuzione. L’efficacia incondizionata implica il controllo dell’organo esecutivo circa l’effettiva esistenza di un titolo per eseguire quel diritto, a favore di quel soggetto che chiede l’esecuzione e contro il soggetto contro cui l’esecuzione è richiesta. Al tempo stesso questa efficacia, proprio perché ferma un momento della rappresentazione della realtà giuridica , che viceversa continua ad evolversi, può condurre a conseguenze inique e contrarie ai fini dell’ordinamento (xes. un credito che nel frattempo è stato pagato). Per evitare queste conseguenze inique, senza compromettere quell’efficacia incondizionata del titolo, non c’è che una sola via: consentire di far valere quelle eventuali discordanze dalla realtà o quelle eventuali illegittimità, anziché nel processo esecutivo, in un’autonoma sede di cognizione, quella, appunto, delle opposizioni nel processo esecutivo. ▲ Sede autonoma: nel senso che postula un autonomo atto introduttivo di un giudizio che si svolge in modo autonomo, ad iniziativa del soggetto passivo dell’esecuzione (o di un terzo) che vuol far valere quella discordanza o illegittimità. Tale soggetto diverrà un vero e proprio attore, mentre convenuto risulta configurare il creditore, legittimato attivo dell’azione esecutiva. ▲ Sede di cognizione: poiché si tratta di far luogo ad un accertamento Configurerà dunque un processo AUTONOMO ma FUNZIONALMENTE COORDINATO col processo esecutivo: le opposizioni sono occasionate da un processo esecutivo iniziato o almeno preannunciato e proprio per questo motivo debbono poter influire su quel processo. L’opposizione opera: ♦ SUL TITOLO, togliendolo di mezzo quando si contesta il ‘SE dell’esecuzione (o più precisamente quella con la quale secondo l’articolo 615 c1 ‘si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata’) ♦ SUGLI ATTI DEL PROCESSO ESECUTIVO, quando si contesta il ‘COME’ dell’esecuzione L’eliminazione del titolo o la dichiarazione di illegittimità di determinati atti del processo esecutivi travolge o arresta questo processo. NB: Va rilevato che nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata NON si procede alla preventiva mediazione né alla negoziazione assistita da uno o più avvocati. L’opposizione all’esecuzione il capo 1° del titolo 5° del 3° libro del codice intitolato alle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all’esecuzione è ripartito in tre sezioni: • Opposizione all’esecuzione • Opposizione agli atti esecutivi • Opposizione in materia di lavoro di previdenza e di assistenza Il capo 2° si occupa delle opposizioni del terzo in senso proprio. Abbiamo già detto che l’opposizione all’esecuzione altro non è quell’opposizione che contesta il ‘SE’ dell’esecuzione. L’opposizione all’esecuzione va analizzata sotto un duplice profilo: ✓ profilo soggettivo: Essa può essere proposta da tutti coloro che in concreto subiscono l’esecuzione o il suo preannuncio ( con l’intimazione del precetto). Legittimata passivamente sarà invece ovviamente la parte istante nel processo di esecuzione. ✓ profilo oggettivo: consiste nel contestare il tipico effetto processuale del titolo attraverso ■ la negazione dell’esistenza di un titolo, fin dall’origine; ■ affermando nullità del giudizio a seguito del quale è stato pronunciato il provvedimento; ■ la negazione dell’idoneità soggettiva del titolo a fondare l’esecuzione ad opera di quel soggetto o contro quel soggetto (xes. negando la mia qualità di erede del debitore o la qualità di successore del creditore); ■ la negazione dell’idoneità del titolo a fondare quell’esecuzione; ■ negazione dell’esistenza attuale del diritto per la cui attuazione si procede ad esecuzione forzata, contestando la situazione sostanziale attraverso l’allegazione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti ■ sostenendo che le condizioni dell’azione esecutiva determinate da fatti sopravvenuti alla notifica del precetto non sussistessero al momento di tale notifica. Gli ultimi due casi sopraindicati rientrano nei casi di opposizione di merito all’esecuzione, il cui margine di contestazione da parte del debitore è diverso a seconda che il titolo sua di natura giudiziale o stragiudiziale. a. Se il titolo ha natura GIUDIZIALE allora le contestazioni di merito incontrano il limite generale e assoluto determinato dal giudicato che copre il dedotto ed il deducibile e sana i vizi processuali : per questo motivo le contestazioni possono fondarsi solo su fatti estintivi ed impeditivi successivi alla formazione del giudicato. Inoltre le contestazioni incontrano il limite determinato dalla litispendenza o dalle preclusioni eventualmente verificatesi, nel senso che le eccezioni e contestazioni di merito costituiscono già oggetto del giudizio di impugnazione e non possono essere sollevate se non in quella sede (salvi solo i vizi di inesistenza) b. Se il titolo ha natura STRAGIUDIZIALE i limiti di cui abbiamo appena accennato non esistono, pur potendo esistere limiti di altro genere. Come si propone l’opposizione all’esecuzione: poiché si tratta di un GIUDIZIO DI COGNIZIONE, l’iter normale per la sua instaurazione sarebbe quello della notificazione di un atto di citazione davanti al giudice competente. Tuttavia occorre distinguere: ♦ Opposizione preventiva : l’esecuzione contro la quale ci si oppone non è ancora iniziata in questo caso si procederà alla notifica dell’atto di citazione. Perché qualcuno dovrebbe opporsi ad una esecuzione non ancora iniziata? È bene ricordare che l’esecuzione forzata è sempre preceduta dal precetto, che a sua volta, è preceduto dalla notificazione del titolo. Soltanto dopo il compimento di questi atti ha inizio l’esecuzione forzata o il processo esecutivo. Se da un lato appare evidente che la notificazione del precetto è sufficiente per prospettare come imminente l’inizio di un’esecuzione, dall’altro il non ancora avvenuto inizio di tale esecuzione escluderebbe la necessità di un collegamento tra opposizione e processo esecutivo. Perciò l’opposizione (propriamente un’opposizione al precetto) si instaura col normale atto di citazione davanti al giudice competente. A questo punto il giudice per tutelare il debitore (che teme le conseguenze del possibile inizio dell’esecuzione), concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice provvede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. Si svolgerà dunque su iniziativa del debitore un normale giudizio di cognizione la cui sentenza tenderà a negare o riaffermare l’esistenza dell’azione esecutiva. ♦ Opposizione contestuale o repressiva: l’esecuzione contro la quale ci si oppone è già iniziata in questo caso il legislatore impone un diverso modus procedendi e cioè un iter che assicuri nella fase iniziale una maggior coordinazione con il processo esecutivo. Sarà infatti necessario da un lato evitare che venga attuato un diritto che si assume inesistente, dall’altro il fatto stesso che risulti pendente il processo esecutivo permette la possibilità di poter agire sull’esecuzione stessa. Poiché la pendenza dell’esecuzione implica la già avvenuta designazione del giudice dell’esecuzione allora sarà presente anche l’organo al quale rivolgersi per chiedere una sia pure provvisoria sospensione dell’esecuzione. Queste sono le ragioni per le quali il codice all’articolo 615 c2 dispone che, ad esecuzione già iniziata, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, il quale fissa con decreto in calce al ricorso stesso, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé ed un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza così fissata il giudice dell’esecuzione si pronuncia sull’eventuale istanza di sospensione dell’esecuzione, concedendo tale sospensione qualora sussistano gravi motivi. Ciò avviene con ordinanza reclamabile. Giunti a questo punto il giudizio di opposizione si svolgerà in modo autonomo secondo le consuete regole del giudizio di cognizione, comprese quelle sulla posizione della parti rispetto all’onere dell’allegazione e della prova e quelle sulla competenza. ▲ Se competente per la causa sia l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione, questi ai sensi
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