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Processo esecutivo PROCEDURA CIVILE, Dispense di Diritto Processuale Civile

Un testo completamento riscritto del libro III del Codice di Procedura Civile, integrato con appunti del corso, testo Giovanni verde e ulteriori slide. Solo 26 pagine.

Tipologia: Dispense

2020/2021

In vendita dal 09/02/2021

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Scarica Processo esecutivo PROCEDURA CIVILE e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! PROCESSO DI ESECUZIONE -Il processo di esecuzione ha ad oggetto una lite da pretesa ormai accertata, differentemente dal processo di cognizione che ha ad oggetto una lite da pretesa meramente affermata. Questo presuppone sempre che sia stata emanata una sentenza di condanna, perché quelle di accertamento e costitutive sono già AUTOESECUTIVE, cioè producono da se la soddisfazione della parte vittoriosa nel merito. Le parti di un processo di esecuzione infatti, saranno sempre qualificati come debitore e creditore, e questo non si definisce come giudizio perché è un procedimento, ovvero una serie concatenata di eventi per il raggiungimento di un fine quale la soddisfazione materiale del creditore, in quanto il diritto è stato già accertato. I tipi di esecuzione si distinguono in ragione dell oggetto dell obbligo da eseguire. Distinguiamo infatti tre tipi di esecuzione: 1)ESECUZIONE PER ESPROPRIAZIONE, se l obbligo ha ad oggetto una somma di denaro. Ai sensi dell articolo 2910, il creditore per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile; 2)ESECUZIONE PER CONSEGNA O PER RILASCIO, se l obbligo ha ad oggetto la consegna di un bene mobile o il rilascio di un bene immobile. Ai sensi dell articolo 2930, se non è adempiuto l obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile. 3)ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FARE O NON FARE, quando l obbligo ha per oggetto un fare o non fare. Ai sensi dell articolo 2931 se non è adempiuto l obbligo di fare, l avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell obbligato nelle forme stabilite dal Codice. Ancora, ai sensi dell articolo 2933, se non è adempiuto un obbligo di non fare, l avente diritto può ottenere che sia distrutto, spese dell obbligato , ciò che è stato fatto in violazione dell obbligo. Prima di ogni tipo di esecuzione, debbono essere compiuti atti preliminari. Anzitutto deve essere notificato il titolo esecutivo al proprio debitore, cioè il documento che prova l esistenza del diritto, dunque rappresentativo del proprio credito. Siccome il processo esecutivo nasce appunto, da una pretesa già accertata questo certamente sarà già a disposizione del creditore. Il titolo esecutivo è documento necessario e sufficiente per iniziare l esecuzione: necessario perché senza questo l ufficiale giudiziario si rifiuterà di procedere all esecuzione stessa, sufficiente perché in ragione del titolo l ufficiale non potrà mai rifiutarsi. A riprova l articolo 474, il quale stabilisce che l esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Liquido, significa determinato nel suo ammontare o comunque liquidabile in virtù di una mera operazione aritmetica, esigibile vuol dire che non sarà soggetto a termine o condizione, la certezza è data dal titolo esecutivo stesso. Ai sensi dell articolo 474 sono TITOLO ESECUTIVI: 1)Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Da precisare che anche la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, e qualora in appello il giudice non decida di sospenderne l esecuzione o l efficacia esecutiva, sarà titolo esecutivo per poterla iniziare. Così come anche le ordinanze decisorie di cui all articolo 186bis(ordianza pagamento somme non contestate) e 186quater(ordinanza successiva alla chiusura fase istruttoria). 2)Le scritture private autenticate, relativamente ad obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, dunque quelle per cui il notaio od altro Pubblico ufficiale attesti che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza accertando previamente l identità di chi la sottoscrive; le cambiali nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia ; 3)Gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli In base alla certezza di tali titolo esecutivi è possibile definire una gerarchia di questi stessi: Quelli di cui al numero 1 dell articolo 474, sono necessari e sufficienti per tutti i tipi di esecuzione; Quelli di cui al numero 3, sono validi per i tipi di esecuzione per consegna o rilascio, nonché per quella di espropriazione; quelli di cui al numero 2, dunque i titoli privatistici invece, solo per l esecuzione per espropriazione, proprio perché cambiali ed assegni hanno ad oggetto solo somme di denaro, e per quanto concerne la scrittura privata è la stessa legge che ne limita l efficacia esecutiva relativamente a queste stesse. Ai sensi dell articolo 475, le sentenze e gli altri provvedimenti dell autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio ed altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo sufficiente all esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva , salvo che la legge disponga diversamente. Dunque il titolo deve essere spedito con copia in forma esecutiva da parte del cancelliere, notaio o altro pubblico ufficiale, all ufficiale giudiziario che procederà alla notifica. Ai sensi dello stesso articolo, consiste nell intestazione <Reppublica italiana- in nome della legge> o nell apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale , sull originale o sulla copia la formula : Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiale della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. Tale disposizione non si applica per i titoli privatistici, in quando questi non sono tenuti in pubblici registri ma dal solo creditore, dunque non vi è bisogna della copia in formula esecutiva. SECONDO ATTO PRELIMINARE: notifica del precetto. Ai sensi dell articolo 480, il precetto consiste nell intimazione di adempiere all obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10g salva l autorizzazione di cui all art 482(esecuzione imeddiata), con l avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullità l indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, nel caso in cui il titolo sia giudiziale o proveniente da notaio, altro pubblico ufficiale(1-3 articolo 474), perché questo è possibile notificarlo disgiuntamente o congiuntamente al titolo esecutivo. -la trascrizione integrale del titolo stesso quando è richiesto dalla legge, ovvero quando il titolo è di formazione privatistica. In quest ultimo caso l ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale, dunque sia l originale che la copia dell atto gli devono essere consegnate a questo stesso.Per tale motivo,la notificazione del titolo privatistico e del precetto avviene sempre congiuntamente, questo per evitare che il debitore possa disfarsi del titolo esecutivo notificatogli. A riprova l articolo 474, il quale stabilisce che il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2 del secondo comma(474). Il precetto deve altresì contenere l avvertimento che il debitore può, con l ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Dunque il giudice dell esecuzione valuterà se sia stato notificato il titolo esecutivo e il precetto, e che siano trascorsi 10 giorni da questa stessa per procedere all esecuzione. Può altresì, evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell ufficiale giudiziario luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all importo del credito, o crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.Questo è diverso dal caso disciplinato dal primo comma, perchè in questo il debitore paga estinguendo il suo debito nei confronti del creditore così da evitare il pignoramento. Da precisare che il pignoramento non priva il debitore del godimento del bene, ma se il creditore o creditori intervenuti, hanno timore che questo possa essere sottratto al pignoramento, con istanza possono proporre pignoramento con asporto, quando si tratta di cose mobili. (CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO)L articolo 495 stabilisce, che prima di essere disposta la vendita o l assegnazione a norma dell articolo 530,552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all importo dovuto al creditore pignorato e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. L istanza si propone con ricorso, e deve essere depositata in Cancelleria, a pena di inammissibilità, unitamente ad una somma di denaro non inferiore a un sesto dell importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati negli atti, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma verrà poi, depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice. Se il debitore non dovesse poi versare la restante somma perderebbe quanto già versato. Tale somma da sostituire al bene pignorato, è determinata con ordinanza del giudice dell esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre 30g dal deposito dell istanza di conversione. Quando le cose pignorate siano cose mobili o beni immobili, il giudice può disporre con la stessa ordinanza, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili tale importo, entro il termine massimo di 48 mesi, maggiorata degli interessi. Ogni sei mesi poi, il giudice provvede a norma dell articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore. Qualora il debitore ometta il versamento dell importo determinato dal giudice con ordinanza, o ometti/ritardi di oltre 30g il versamento di anhe solo una rata previste dal precedente comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice infatti, su richiesta del creditore nonchè quelli intervenuti, dispone senza indugio la vendita di questi stessi. Tale istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilita. Il giudice con la stessa ordinanza con la quale ammette la sostituzione, quando le cose pignorate siano beni mobili o immobili, dispone che queste pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell intera somma. Ai sensi dell articolo 496, su istanza del debitore o anche d ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all importo delle spese, e dei crediti di cui all articolo precedente, il giudice sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.. Dunque la differenza tra tale disposizione e quella dell articolo 483, è ravvisata nel fatto che quest ultimo disciplina l ipotesi in cui il creditore pignoranti cumuli i diversi tipi di espropriazione, mentre l articolo 497 si riferisca al caso in cui questo ne proponga esclusivamente un tipo di queste. Ai sensi dell articolo 497, il pignoramento perde efficacia quando al suo compimento sono trascorsi 45g senza che sia stata chiesta l assegnazione o la vendita. ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE Il creditore consegna il titolo esecutivo e precetto notificati al debitore, all ufficiale giudiziario, il quale ai sensi dell articolo 513, munito di questi stessi, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. Quando è necessario aprire porte, ripostigli e recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o dai terzi, oppure allontanare persone che disturbano l esecuzione del pignoramento, l ufficiale provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l assistenza della forza pubblica. Ai sensi dell articolo 517, il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all importo del credito precettato aumentato alla metà. In ogni caso dovrà preferire il denaro contante gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione. (ART 518) L ufficiale redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell ingiunzione di cui all art 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica o altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il debitore non è presente in casa, l ufficiale rivolge l ingiunzione alle persone indicate nell articolo 139, secondo comma(persona di famiglia o addetta alla casa, all uffcio o all azienda, purchè non minore di 14 anni e palesemente incapace, in mancanza al portiere dello stabile dovè l abitazione, l ufficio o l azienda, e quando anche questo manchi, ad un vicino che accetti di riceverla), e consegna loro un avviso dell ingiunzione stessa per il debitore, In mancanza di dette persone affigge l avviso alla porta dell immobile in cui ha eseguito il pignoramento. Compiute le operazioni, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Questo dovrà depositare in cancelleria del tribunale competente per l esecuzione, la nota di iscrizione al ruolo, con copie conformi degli atti di cui detto prima,entro quindici giorni dalla consegna. L inosservanza di tale termine comporta l inefficacia del pignoramento. Ai sensi dell articolo 519, il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori dalle ore indicate nell articolo 147( prima delle ore 7 e dopo le ore 21), salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del Tribunale, o un giudice da lui delegato. Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento. L ingiunzione di cui all articolo 492, non esclude che il debitore possa vendere il bene assoggettato al pignoramento perchè il codice prevede l asporto esclusivamente del denaro, titoli di credito e oggetti preziosi, ragion per cui il creditore quando tema ciò, può chiedere ai sensi del secondo comma dell articolo 520, che altre cose diverse da questi possano essere trasportati in un luogo di pubblico deposito o affidarle ad altro custode che non sia il debitore. Al termine di tali operazioni, l ufficiale giudiziario consega titolo esecutivo, precetto e processo verbale al cancelliere del giudice competente, il quale formerà il fascicolo dell esecuzione. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Ai sensi dell articol 555 il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore, e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile, per l individuazione dell immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l ingiunzione prevista dall articolo 492. Dunque a differenza del pignoramento mobiliare, qui è il creditore a redigere l atto, dunque indicando il bene immobile ipotecato, il quale poi consegnerà all ufficiale giudiziario e questo provvederà ad eseguire l ingiunzione nei confronti del debitore. Immediatamente dopo la notificazione, l ufficiale consegna copia autenticata dell atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l atto e gli restituisce una delle note. Tali attività possono essere eseguite anche dal creditore pignorante, e ciò nella pratica accade sempre, perché questo vuole evitare che il suo debitore possa tempestivamente vendere il bene oggetto del pignoramento, il cui acquisto se trascritto prima sarebbe del tutto valido. (ART 557)Nel caso in cui sia l ufficiale ad eseguire ciò, dopo l ultima notificazione, questo consegna senza ritardo al creditore l atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall avvocato del creditore. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l esecuzione, la nota di iscrizione al ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento, nota di trascrizione, entro 15g dalla consegna dell atto di pignoramento(dall ufficiale giudiziario). Nell ipotesi in ci sia il creditore a chiedere la trascrizione dell atto, deve depositare in cancelleria la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei pubblici registri immobiliari. Il cancelliere formerà il fascicolo dell esecuzione.Il pignoramento perde efficacia se la nota di iscrizione al ruolo, copie dell atto di pignoramento, titolo esecutivo e precetto sono depositate oltre il termine di 15 giorni dalla consegna al creditore.( atto trascritto dal conservatore). Ai sensi dell articolo 559, col pignoramento, il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Su istanza del creditore pignorante/intervenuto, il giudice sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa. Questo provvede d ufficio quando l immobile in questione non sia occupato dal debitore. ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI E il tipo di espropriazione più frequentemente scelto da un creditore, per la quale il terzo si qualifica come DEBITOR DEBITORIS. Ai sensi dell articolo 543, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante dal medesimo, successivamente al pignoramento. 3)Alienazione di universalità di mobili che non abbiamo data certa. 4) Alienazione di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento salvo che risultino da atto avente data certa. INTERVENTI CREDITORI L intervento dei creditori si qualifica come fase, ma può avvenire in qualsiasi momento del processo di esecuzione, dal momento in cui uno di questi prende conoscenza dello stesso, in qualsiasi modo perché ovviamente non esiste un vero e proprio metodo per sapere se un proprio debitore è assoggettato all esecuzione. i tipi di creditori che possono intervenire, sono meglio raggruppabili in tre categorie: 1)CREDITORI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE E NON 2)CREDITORI MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO E NON 3)CREDITORI TEMPESTIVI E TARDIVI 1)CREDITORI aventi diritto di prelazione e non: Come sappiamo i diritti di prelazione sono esclusivamente quelli discplinati dal Codice Civile, quali appunto, privilegio, pegno ed ipoteca. Il creditore che ha dato impulso al processo esecutivo, ed è dunque pigorante, non gli consente di essere preferito rispetto agli altri creditori, non ha dunque nessun diritto di prelazione in ragione del proprio titolo esecutivo. Tale distinzione però, è importante perché ai sensi dell articolo 498, è stabilito che debbono essere avvertiti dell espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. A tal fineè notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere all istanza di assegnazione o di vendita. 2)Creditori muniti di titolo esecutivo e non: Ai sensi dell articolo 499, possono intervenire nell esecuzione sia i creditori muniti di titolo esecutivo, come sappiamo, nonché quelli che al momento del pignoramento, 1) avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati; 2)avevano un diritto di pegno o di prelazione risultante dai pubblici registri; 3)erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all articolo 2214 del Codice civile. Dunque i creditori che non hanno un titolo esecutivo, potranno intervenire solo se appartenenti a tali categorie al momento del pignoramento. Sia i creditori muniti di titolo che quelli di tali categorie, intervengono depositando il proprio ricorso nella cancelleria del giudice dell esecuzione; l interventore però, sprovvisto di titolo esecutivo e appartenente alle suddette categorie deve depositare il proprio ricorso prima che sia tenuta l udienza in ci è disposta la vendita o l assegnazione. Deve contenere l indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza, o l elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l esecuzione. Se l intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili, al ricorso deve essere allegato l estratto autentico notarile delle medesime scritture , a pena di inammissibilità. -Tale creditore, deve notificare al debitore, entro dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell estratto autentico notarile. A fronte di tale intervento il giudice dell esecuzione fisserà l udienza di comparizione, nella quale gli eventuali creditori intervenuti, sprovvisti del titolo esecutivo, chiederanno al debitore il RICONOSCIMENTO del proprio credito.Se in tale udienza il debitore non compare, si intendono per riconosciuti, e l interventore munito di titolo sarà totalmente equiparato a quello sprovvisto di titolo. Se invece il debitore DISCONOSCE i crediti vantati da eventuali interventori senza titolo, questi potranno chiedere al giudice dell eseuczione l ACCANTONAMENTO delle somme dovutegli, a condizione che nei 30 giorni successivi a tale udienza di comparizione, inizino un processo di cosgnizione nei confronti del debitore, esercitando dunque azione di condanna, in modo tale da procurarsi il titolo esecutivo, Ai sensi dell articolo 510, 3 comma , talle accantonamento non po' superare una durata di tre anni. Da ben capire, il giudizio di cognizione potrebbe durare molto di piu rispetto a tale termine, ragion per cui il creditore sprovvisto di titolo potrebbe perdere il su diritto e non essere soddisfatto sul ricavato della vendita in sede di esecuzione.Purtroppo però l unico rimedio a suo favore, è sollevare l illegittimità costituzionale di tale norma, in quando la ragionevole durata del processo non gli sia stata garantita, per i tempi ormai troppo lunghi che interessano un giudizio di cognizione. Esiste però una sorta di prelazione PROCESSUALE: Ai creditori chirografari, ovvero quelli che non vantano un diritto di prelazione, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha la facoltà di indicare, con atto notificato o all udienza in cui è disposta la vendita o l assegnazione, l esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, ed invitarli ad estendere il pignoramento se forniti di titolo esecutivo, o altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l estensione. Dunque se tali creditori chirografari non ottemperino a tali invito, è questo l unico caso in cui il creditore pignorante acquista una prelazione sui beni del debitore, ragion per cui sarà soddisfatto prima di questi, e ciò che resterà del ricavato solo eventualmente sarà distribuito anche a loro. Ovviamente sempre che vi siano altri beni su cui questi ultimi possano soddisfarsi, perché altrimenti in sede di distribuzione saranno comunque soddisfatti tutti in egual modo. A riprova l articolo 499, ultimo comma: se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di 30g, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. 3)Creditori tempestivi e creditori tardivi: Ai sensi dell articolo 500 l intervento , da diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, all espropriazione del bene pignorato e provocarne i singoli atti. Il creditore tempestivo si qualifica come tale, se ai sensi dell articolo 525, interviene non oltre la prima udienza fissata per l autorizzazione della vendita o assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da notizia al creditore pignorante. I creditori intervenuti a norma del precedente articolo, partecipano all espropriazione dei mobili pignorati e , se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti. (ART 526, di cui si applicheranno gli effetti solo se lintervento avviene a norma dell articolo 525, dunque sarà tempestivo) Ai sensi dell articolo 528, i creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini dell articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza. E questo il caso dell intervento TARDIVO del creditore. I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono tardivamente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione. Dunque la regola per cui l intervento tardivo del creditore, comporta che questo sarà soddisfatto solo con ciò che resterà dalla vendita od assegnazione, vale solo per i creditori chirografari. Ai sensi dell articolo 564, i creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l autorizzazione della vendita( tempestivi) partecipano all espropriazione dell immobile pignorato, e se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti. Anche i creditori iscritti e privilegiati che intervengono dopo tale udienza ma prima di quella dell articolo 596, se muniti di titolo esecutivo possono provocare atti dell espropriazione. Dunque i creditori che sono muniti di titolo esecutivo, tempestivo o tardivo, possono proporre l istanza di vendita assegnazione, mentre quelli sprovvisti delle categorie già dette, saranno parificati in sede di distribuzione rispetto ai primi, ma non possono provocarne gli atti di impulso. DOMANDA DA FARE: professore io non ho capito, il collegamento con la distinzione tra creditori tempestivi e tardivi. Cioè tutti possono compiere gli atti di impulso se sono tempestivi, solo quelli che hanno il titolo se sono esecutivi..punto di domanda. FASE ASSEGNAZIONE E VENDITA La vendita del bene pignorato consiste nel trasferimento di questo ad un terzo. Con l assegnazione invece, il trasfermento avviene favore del creditore. Ai sensi dell articolo 501, l istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l assegnazione e la vendita immediata. Tale istanza va comunque proposta non oltre 90 giorni dal pignormento, perch altrimenti questo perderebbe efficacia. DISPOSIZIONI IN GENERALE VENDITA E ASS. (articolo 503) La vendita può farsi con INCANTO o senza. L incanto però, può essere disposto soltanto quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità, abbia luogo ad un prezzo superiore della metà, rispetto al valore del bene ( a norma dell articolo 568-518-540bis). convenienza. Qualora invece, il giudice ritenga di doversi procedere alla vendita con incanto, stabilità, sentito quando occorre un esperto 1) se la vendita deve farsi in un o più lotti, 2)il prezzo base dell incanto a norma dell articolo 568, 3)giorno e ora dell incanto, 4)il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l incanto, nonchè le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norm dell articolo 490, ultimo comma, 5)l ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d asta, e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti , 6) la misura minima dell aumento da apportarsi alle offerte, 7)il termine, non superiore a 60g dall aggiudicazione ento il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito. L ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.Ognuno è ammesso a fare offerte all incanto, eccetto il debitore. L incanto ha luogo davanti al giuice dell esecuzione, nell sala delle udienze pubbliche. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l offerta precedente nella misura indicate nelle condizioni di vendita. Allorchè siano trascorsi 3 minuti dall ultima offerta, senza che ne segua un altra maggiore, l immobili è aggiudicato all ultimo offerente. Precisando però che tale aggiudicazione risulta essere provvisoria, perchè ai sensi dell articolo 384, avvenuto l incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di 10g, ma esse non sono efficaci però, se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell incanto. Il giudice verifica la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere da pubblico avviso a norma dell articolo 570, e comunicazione all aggiudicato, fissando il temine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte. (584) a tale gara possono partecipare oltre che gli offerenti, e l aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto, che entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione (nella misura di cui al 2 comma di tale articolo). Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa a tale gara, l aggiudicazione diventa DEFINITIVA, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti, alvo che ricorra un documentato e giustificat motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dell esecuzione. (585)L aggiudicatario allora dovrà versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall ordinanza che dispone la vendita a norma dell articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l avvenuto versamento.(586) Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. Questo accade quando relativamente ad n bene immobile,vi siano pochissime offerte di un valore che nè il giudice nè i creditori si aspettavano, e dunque si rileva che tale vendita potesse essere stata compromessa. Oppure il giudice, con decreto pronuncia il trasferimento all aggiudicato del bene espropriayto, ripetendo la descrizione contenuta nell ordinanza che dispone la vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie. Il giudice con decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. Il decreto contiene altresì l ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l immobile venduto. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio. Dunque è da tale momento che l aggiudicatario diviene proprietario del bene immobile. Ai sensi dell articolo 2919 del Codice civile, la vendita forzata trasferisce all acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l espropriazione, salvi, gli effetti del possesso di buona fede. non sono però opponibili all acquirente diritti acquisiti da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti. (587) Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice con decreto dichiara la decadenza dell aggiudicatario, pronuncia l perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. Per il nuovo incanto si procede a norma degli artt. 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta essere inferiore a quello dell'incanto precedente, l aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza. Tale vendita forzata prodrrà altresì L EFFETTO PURGATIVO. ASSEGNAZIONE: è l attribuzione diretta del bene al creditore. - Con l espropriazione mobiliare, l assegnazione si ha soltanto riguardo ai titoli di credito e beni che hanno un prezzo determinato da un listino di borsa o di mercato. Nell espropriazione immobiliare invece, l assegnazione ha funziona residuale, poiché può essere chiesta soltanto nel caso in cui la vendita con incanto non abbia luogo per mancanz di offerte. (articolo 588) Ogni creditore nel termine, di dieci giorni prima della data dell udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell articolo 589, per il caso in cui la vendita non abbia luogo. Nell espropriazione immobiliare l assegnazione può essere di due tipi: 1)ASSEGNAZIONE IN PAGMENTO, anche definita come datio in solutum, si ha quando il creditore procedente è unico dunque non ne intervengono altri. In questo caso possono verificarsi tre situazioni. Una per la quale l unico creditore vanti un diritto di credito il cui valore coincide con quello del bene; o il suo credito risulta essere di un valore superiore rispetto a quello del bene e allora dovrà soddisfarsi su ulteriori beni del debitore, con ulteriore esecuzione; o il valore del suo credito è inferiore e dunque dovrà pagarne la differenza al debitore. A riprova l articolo 589, il qule stabilisce che se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all articolo 498 e se non sono intervenuti altri oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese. 2)ASSEGNAZIONE VENDITA.Questa avviene quando vi siano più creditori, e uno di questi propone il pagamento come fosse un verio e proprio acquirente, quando ne ha una convenienza economica. Però ai sensi dell articolo 506, l assegnazione in questo caso po' essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell offerente. Se il valore eccede questo, sull eccedente concorrono l offerente e gli altri creditori, osservatele cause di prelazione che li assistono. (590) Se la vendita all incanto non h luogo per mancanza di offerte, e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l assegnatario deve versare l eventuale conguaglio.Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell articolo 586. Da tale momento, si produrrà l effetto traslativo della vendita forzata, cioè il creditore acquirente acquisterà i diritti che sul bene spettavano al debitore.Dunque acquista il bene così com era nel patrimonio del debitore, ma non gli saranno opponibili gli atti di disposizione compiuti dal debitore dopo il pignoramento e se si tratta di immobile dopo la sua trascrizione.Sempre salvo gli effetti dell acquisto in buona fede, che varranno ahimè anche contro il creditore acquirente, ragion per cui prima della vendita, ne chiederà l asporto. Un altro effetto che si produrrà è quello purgativo, nel momento in cui il giudice dell esecuzione, nel disporre il trasferimento ordina che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie sia anteriori che successive al pignoramento. Da ben capire, tale regola va connessa con quella dell articolo 586, per il quale è stabilito che coloro che vantano sul bene oggetto di pignoramento dritti di prelazione dovranno essere avvisati, in modo tale che questi possano intervenire; ragion per cui se ciò non avviene, questi avrebbero dovuto sapere che il loro diritto sarebbe andato perso. ASSEGNAZIONE/VENDITA ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL TERZO -(ARTICOLO 552)Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell esecuzione, sentite le parti, provvede per l assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma dell articolo 529 e seguenti, o per l assegnazione dei crediti a norma dell articolo 553. Questo stabilisce che se il terzo dichiara o è dichiarato debitore di somme esegibili immediatamente o in termine non maggiore di 90g, il giudice dell esec, le assegna in pagamento, salvo esazione ai creditori concorrenti. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d accorso l assegnazione, si applicano le regole dell art 552 per la vendita di cose mobili. Ovviamente è un caso raro che i creditori scelgano di vendere i diritti di credito come fossero cose mobili, anche perché altrettanto caso raro è che qualcuno possa acquistarli, ragion per cui preferiranno attendere il pagamento. DISTRIBUZIONE(ULTIMA FASE) -L ultima fase è appunta quella della distribuzione. Ai sensi dell articolo 510, è stabilito che se viè un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell esecuzione, sentito il debitore,dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese. In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei seguenti capi, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati riconosciuti in tutto o in parte dal debitore. Nel caso di espropriazione mobiliare presso il debitore, ai sensi dell articolo 541, se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell esecuzione, sentito il debitore, provvederà in conformità.(542) Se i creditori non raggiungono l accordo, o il giudice non l approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata. Questo, sentite le parti, distribuisce le somme a norma degli articolo 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote. Nel caso invece, di espropriazione immobiliare, non è prevista distribuzione amichevole. Di fatti l articolo 596, stabilisce che il giudice dell esecuzione o il professionista delegato, non più tardi di 30g dal versamento del prezzo, provveda a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in Ai sensi dell articolo 603, il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo. Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.Questo a differenza di quanto è stabilito negli altri casi, in cui il precetto non cotiene tale indicazone perché al momento della sua redazione il creditore non avrà ancora scelto il tipo di espropriazione. Il pignoramento e in generali gli atti de espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore. Una sola regola che vale per il debitore, non si applicherà anche nei confronti del terzo proprietario: il divieto di cui all articolo 579, per cui il debitore non può partecipare alla vendita con incanto e acquistare il bene oggetto di pignoramento; ciò invece, è concesso al terzo, in quanto tale rispetto al rapporto sostanziale.Ogni volta che deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo. Da precisare inoltre,che nei cadi di fideiussione del terzo nei confronti del debitore del creditore pignorante, qui non viene in capo l espropriazione contro il terzo proprietario, per la quale il terzo sia obbligato a soddisfare debito altrui. Con la fideiussione, il terzo è coobbligato solidale del debitore, e quindi si applicheranno le regole proprie dell espropriazione mobiliare o immobiliare che sia. Di fatti questo, non solo risponderà del pignoramento con il bene oggetto di fideiussione ma anche con tutti i suoi beni, salvo ovviamente la possibilità per questo di esercitare azione di regresso nei confronti del debitore a cui ha fatto da garante! ESECUZIONI IN FORMA SPECIFICA -Esecuzione per consegna e rilascio(competente il giudice del Tribnale del luogo dove deve avvenire la consegna o il rilascio) Si definiscono in forma specifica, perché il bene oggetto dell esecuzione è gia appunto, specificato nel titolo esecutivo; mentre gli altri tipi di esecuzione che abbiamo visto di sefiniscono in forma generica, perché solo successivamente sarà individuato il bene oggetto di pignoramento. L esecuzione per consegna o rilascio riguarda l ipotesi in cui il titolo esecutivo obbliga il debitore alla cosegna di un bene mobile o al rilascio di un bene immobile. I titolo esecutivi valdi per tale tipo di esecuzione, sono solo quelli giudiziali e di formazione notarile, dunque non anche i titoli privatistici perché questi riguardono solo obblighi relativi al pagamento di somme di denaro. Ai sensi dell articolo 605, il precetto per consegna di beni mobili o il rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi. Il creditore notificherà poi, titolo e precetto al debitore, e consegnati all ufficiale. Decorso il termine indicato in tal precetto(10g), l ufficiale giudiziario ,munito di titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell articolo 513, quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata. Questo per quanto riguarda i beni mobili. Mentre ai sensi dell articolo 608,dopo aver notificato al debitore titolo e precetto e consegnati all ufficiale, l esecuzione per rilascio, inizia con la notifica dell avviso con il quale l ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l immobile, il giorno e l ora in cui procederà.Nel giorno e nell ora stabiliti, l ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo e precetto , si reca sul luogo dell esecuzione , e facendo uso quando occorre dei suoi poteri consentiti a norma dell articolo 513, immette la parte istante o una persona da lui designata nel possesso dell immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore. Se nel corso dell esecuzione(610_) sorgono difficoltà, che non ammettono dilazione ciascuna parte può chiedere al giudice dell esecuzione, anche verbalmente i provvedimenti temporanei occorrenti. Ed e questo l unico caso in cui, viene il rilievo il compito di tal giudice. ESECUZIONE DELL OBBLIGO DI FARE O NON FARE Titolo esecutiv validi per tale tipo di esecuzione, è solo quello giudiziale, in particolare una sentenza di condanna.Anche il tal caso il debitore dovrà notificare titolo e precetto al debitore, e consegnarli all ufficiale giudiziario. Ai sensi dell articolo 612, chi intende ottenere l esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare e non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell esecuzione che siano determinate le modalità di questa stessa.Competente sarà il giudice del Tribunale del luogo dove deve essere adempiuto l obbligo. Il giudice provvede, sentita la parte obbligata.Nella sua ordinanza designa l ufficiale giudiziario che deve procedere all esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.(precisare che con il ricorso si richiedono le modalità di esecuzione, non che il debitora adempi all obbligo, perché questo è già contenuto nella sentenza di condanna). (613) L ufficiale giudiziario, può farsi assistere dalla forza pubblica, e deve chiedere al giudice dell esecuzione le opportune disposizioni per elimanre le difficoltà che sorgono nel corso dell esecuzione. Il giudice provvederà con decreto. Dunque il giudice, col ricorso fissa l udienza, sente le parti, con ordinanza dette le modalità di esecuzione, designa l ufficiale giudiziario e nomina l impresa che deve provvedere al compimento dell opera. Tutto a spese del debitore, Se l obbligo è infungibile cè è solo il risarcimento del danno, in ragione dell ipotesi tutelata dal nostro ordinamento solo recentemente, de c.d DANNO PUNITIVO.Ovvero con la sentenza di condanna relativa all obblido di un fare, il giudice nel giudizio di cognizione, fissa la somma di denaro dovuta dall obbligato per ogni violazione o inosservanza, ritardo nell eseguire l obbligo.Dunque il tal caso il creditore potrebbe o proporre l esecuzione in forma specifica, o quella in forma generica relativa al pagamento di tale risarcimento del danno. In entrambi i tipi di esecuzione non vi sono ulteriori fasi, è non è concepibile intervento dei creditori. OPPOSIZIONI Abbiamo detto che i titolo esecutivi sono docmenti necessari e sufficienti per inciziare un processo di esecuzione, e che questi possono essere gerarchicamente classificati in base al loro grado di certezza. Di fatti i titolo giudizali sono quelli che sirucamente offrono più certezza rispetto a quelli notarili, e questi sicuramente saranno più certi di quelli stragiudiziali. Ma se la condanna di una sentenza, o un atto notarile, o ancora un titolo privatistico, sia falso o l obbligo che in questi era disposto fosse stato già adempiuto, il giudice dell esecuzione non può appurarlo. Ragion per cui sono state introdotte le opposizioni.Dunque sarà il debitore a proporla, e in tal momento il gudice dell esecuzione svestirà tale ruolo per poter invece, attuare quello di giudice della cognizione. Dunque questa apre una parentesi di cognizione nel processo di esecuzione, e nel suo svoglimento appunto, si terranno conte delle disposizione previste per questo. Bisogna precisare però, che contro i titolo stragiudiziali, il debitore può far valere qualsiasi motivo di inesistenza del credito proponendo l opposizione all esecuzione. Mentre se si tratta di titolo giudiziali, potrà far valere soltanto i motivi sopravvenuti al giudicato, perché per quelli preesistenti avrebbe dovuto farli valere nel giudizio di cognizione, e dunque porporre impugnazione non opposizione all esecuzione, Le opposizioni possono essere DI MERITO, o FORMALE. -Le opposizioni di merito, si suddividono a loro volta in OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE, e OPPOSIZIONE DI TERZO ALL ESECUZION -Le opposizioni formali, sono quelle agli ATTI ESECUTIVI. 1)Opposizione all esecuzione:Ai sensi dell artiolo 615, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia e valore a norma dell articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte, l efficacia esecutiva del titolo.Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice provvede alla sospensione del efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione della parte contestata. Questo è il caso dell opposizione PREVENTIVA, dunque quando ancora l esecuzione non sia iniziata. Quando già è iniziata l esecuzione, tale opposizione e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell esecuzione stessa. Questo fissa con decreto l udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro il termine perentorio per la notificazione del ricorso e decreto.Questo è il caso dell opposizione SUCCESSIVA, che può essere proposta anche quando il bene sia impognarbile, configurando altresì motivo rispetto a quella preventiva. Da precisare che per entrambe vale la distinzione tra titolo giudiziali e stragiudiziali, in base alla quale può essere contestato il diritto della parte istante, per motivi sopraggiunti dopo la SOSPENSIONE ED ESTINZIONE PROCESSO ESECUTIVO IL processo esecutivo conosce esclusivamente la sospensione e l estinzione. Ai sensi dell articolo 623, salvo che la sospensione sia disposta dalla legge, o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell esecuzione. I casi in cui la legge ne dispone la sospensione sono: 1) quando bene oggetto dell espropriazione è la quota di un bene indiviso, e debba provvedersi alla divisione giudiziale perché non si è avuto un accordo delle parti, dunque divisione bonaria, o non è stata possibile separarla in natura. 2) Quando si propone appello contro la sentenza pronunciata in primo grado, la quale è provvisoriamente esecutivo e sia stata utilizzata per iniziare l esecuzione. Dunque l istante proporrà al giudice d appello la sospensione dell efficacia esecutiva, o dell esecuzione se già avviata. 3)quando si propone opposizione all esecuzione a norma dell articolo 615-619, il giudice dell esecuzione concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte il processo con cauzione o senza (articolo624). Questo si applica anche alla disp dell articolo 512,2 comma. Contro tale ordinanza che provvede sull istanza di sospensione, è ammesso reclamo ai sensi dell articolo 669-Terdecies. Su tale istanza, il giudice dell esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti. Nei casi urgenti può disporre la sospensione con decreto e fissare l udienza di comparizione delle parti nella quale provvederà con decreto. Quando il processo esecutivo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, slvo diversa disposizione del giudice dell esecuzione. Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell esecuzione, e non più tardi, in ogni caso, dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d appello che rigetta l opposizione.(627) PRECISO: Ai sensi dell articolo 624, 3 comma, Nei casi di sospensione del processo quando è proposta opposizione(vedi sopra 1 comma), se l ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto entro il termine perentoio a norma dell articolo 616, il giudice dell esecuzion con ordinanza d ufficio dichiara l estinzione del processo esecutivo, ed ordina la cancellazione della trascrizione del pignormento, provvedendo sulle spese. E reclamabile ai sensi dell articolo 630, 3 comma. (tale disposizione si applica anche all articolo 618) ESTINZIONE: ai sensi dell articolo 629, il processo si estingue , se prima dell aggiudicazione o dell assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti. Ai sensi dell articolo 630, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono, o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L estinzione opera di diritto, ed è dichiarata , anche d ufficio, con ordinanza del giudice dell esecuzione, non oltre laprima udienza successiva al verificarsi della stessa. L ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se pronunciata fuori udienza. Ai sensi dell articolo 631, se nel corso del processo esecutivo, nessuna delle parti si presenta all udienza, fatta eccezione per quella in cui si da luogo alla vendita, il giudice fisserà un udienza successiva, della quale sarà data comunicazione dal cancelliere alle parti. Se nemmeno si presentano il giudice con ordinanza dichiara l estinzione del processo esecutivo. Quanto AGLI EFFETTI: Con l ordinanza che pronuncia l estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Il giudice con queste provvede alla liquidazione delle spese, sostenute dalle parti, se richiesto alla liquidazione del compenso spettante al delegato a norma dell articolo 591bis. Se l estinzione del processo si verifica prima dell aggiudicazione, o dell assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti. Se avviene dopo queste, la somma ricavata è consegnata al debitore.
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