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Esecuzione Forzata: Titolo Esecutivo, Precetto e Beni Impignorabili, Appunti di Diritto Processuale Penale

Diritto processuale civileEsecuzione forzataTitolo esecutivoPignoramento

Il processo di esecuzione forzata in base al titolo esecutivo, comprensivo della notifica al debitore, requisiti del precetto e individuazione dei beni impignorabili. Il testo illustra anche il ruolo dell'ufficiale giudiziario e la procedura per la ricerca e l'esproprio dei beni. Tratto dal codice di procedura civile.

Cosa imparerai

  • Quali sono i requisiti del documento esecutivo in Italia?
  • Quali sono i titoli esecutivi in Italia?
  • Quali sono le procedure per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo in Italia?

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 14/02/2019

emanuelesun
emanuelesun 🇮🇹

4.8

(6)

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Scarica Esecuzione Forzata: Titolo Esecutivo, Precetto e Beni Impignorabili e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! Riassunto -1°capitolo-processo di esecuzione forzata in generale 1. Nel processo esecutivo non si tratta più di decidere , ma operare in confromità di un Titolo già esecutivo. Quindi è netta la distinzione con l’azione di cognizione in quanto l’azione esecutiva da attuazione ad un comando contenuto in un atto o un provvedimento che viene individuato nel Titolo Esecutivo. Le parti nel processo esecutivo sono due : Creditore e Debitore e di conseguenza i diritti azionabili nel processo esecutivo sono i diritti di CREDITO. Il legislatore ha inserito anche all’interno del C.C riferimenti normativi all’esecuzione forzata tramite art. 2910 (Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [474 c.p.c. ss.] (1). Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito [2858, 2868] o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore [2901, 2905; 602 c.p.c.] e seguenti del cc. 2. E’ da chiedersi se per procedere all’esecuzione c’è bisogno di un giudice e di un processo giurisdizionale. Dobbiamo dire quindi che abbiamo bisogno di entrambi quando c’è da risolvere una controversia all’esito di un processo celebrato in contraddittorio tra le parti e dinanzi a un organo dello stato imparziale e terzo. Si pensò di porre a base del processo il titolo esecutivo. Anche andando a ridimensionare il ruolo del giudice, l’esecuzione resta sotto il controllo dello stato , non potrebbe essere diversamente visto che con il processo esecutivo si va a violare la libertà personale art.13 cost., che può essere limitata solo previo provvedimento del giudice . A- principio della domanda : se il creditore è in possesso del titolo esecutivo è inutile che lo stesso proponga citazione o ricorso per eventuale contraddittorio con debitore. Qui c’è da procedere ad operazioni materiali come la consegna o il rilascio che sono svolte da organo esecutivo, ossia UFFICIALE GIUDIZIARIO. Quale sarà domanda esecutiva? L’avente diritto deve proporre notifica al debitore il PRECETTO art. 480 cpc (Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata[603 2, 605] (1). Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente [479, 654 2], o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge (2). In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione [148], deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale (3). Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore (4). Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione [16 ss., 26ss.]. In mancanza le opposizioni al precetto [615, 617] si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso (5). Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti (6). ) B- principio del Contraddittorio : La costituzione con l’art 24 ce lo ricorda che la difesa sia assicurata e garantita in ogni fase e grado del processo. Quindi , non c’è ragione per escludere che sia rispettato anche nel processo esecutivo. Il contraddittorio nell’esecutivo , va inteso come espressione della esigenza della collaborazione tra le parti e giudice per fare in modo che si proceda non solo nel modo giuridicamente corretto ma anche secondo le scelte più logiche. Quindi il legislatore si preoccupa che tutte le parti siano sentite affinchè contribuiscano a fornire , al giudice gli elementi rilevanti ai fini della rappresentazione su cui dovra’ incidere il provvedimento. C- Provvedimento finale tendenzialmente stabile, es. Pagamento del creditore , consegna del bene mobile , rilascio immobile. 487cpc provvedimenti del giudice hanno forma di ordinanza , revocabile e modificabile , finché non abbia avuto esecuzione. 2. Si può procedere all’esecuzione se ci fosse stato un ordine o un comando , l’ordine o il comando si ha con la spedizione in forma esecutiva da fare solo alla parte a favore della quale è pronunciato il provvedimento o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale il titolo è spedito. Il pubblico ufficiale abilitato al rilascio deve condurre alcuni controlli preliminari : regolarità formale, controllo titolo riguardante credito esigibile, e stabilire che chi chiede il rilascio della formula esecutiva, rientra tra i soggetti legittimati. Per evitare che vengano messi in circolazione più titoli esecutivi , si è imposto il divieto di non spedire senza giustificato motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte art 476 1comma cpc, in caso di violazione il P.U viene condannato a pena pecuniaria 476 4comma. Questo non vuol dire che il P.U non può rilasciare altre copie eccezioni : smarrimento o distruzione in questi casi la parte interessante può chiedere il rilascio di ulteriori copie con ricorso al capo dell’ufficio che l’ha pronunciato e altri casi al presidente del tribunale. 3. Natura del titolo esecutivo : doppia faccia da un lato il documento che contiene il comando autoritativo , dall’altro lato l’atto il cui contenuto è vario e che influenza i rapporti sostanziali. Requisiti del documento esecutivo : legalità e tipicità. Non tutti i titoli esecutivi , sono idonei a rendere possibile qualsiasi tipo di esecuzione. Non tutti i tipi di titoli esecutivi , sono idonei a rendere possibile qualsiasi tipo di esecuzione. 4. È possibile che non vi sia coincidenza tra i soggetti indicati nel titolo esecutivo e coloro che , al momento dell’esecuzione hanno il diritto di agire esecutivamente o contro i quali tale diritto deve essere esercitato. Ciò avviene se vi è verificato un fenomeno successorio a titolo universale o a titolo particolare. Qualora il fenomeno successorio non sia dichiarato , il processo di cognizione continua tra le parti , ma gli effetti si estendono anche ai successori. 5. Il precetto. Secondo il 480 cpc il precetto deve contenere a pena di nullità : ELEMENTI ESSENZIALI -l’indicazione delle parti del futuro esecutivo, e specifichiamo che per parti deve intendersi i soggetti nei cui confronti si svolge effettivamente il processo. - indicazione della data di notifica del titolo esecutivo , se la legge lo richiede la trascrizione integrale del titolo stesso. Detta trascrizione integrale è prevista dalle leggi speciali sulla cambiale e assegno e oggi come prevede anche art474 3comma per scritture private autenticate. Opportuno segnalare art 654 cpc secondo il quale , nel caso di dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non occorre una nuova notificazione del decreto. ELEMENTI NON ESSENZIALI • dichiarazione di residenza o domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per esecuzione. Nel momento in cui tale dichiarazione è assente, l’unica conseguenza è che le notifiche alla parte istante verranno fatte in corso d’esecuzione , presso la cancelleria del giudice. • Avvertimento • Intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni, salva autorizzazione all’esecuzione immediata. • Descrizione sommaria dell’oggetto dell’esecuzione. Conclusione : il precetto quindi è un atto di natura incerta , poiche include sia una natura negoziale , sia una natura processuale. 6. VEDI DISP PAGINA 14 -3°capitolo – IL Pignoramento 1&4) Il pignoramento è il primo vero atto esecutivo della espropriazione forzata art 491 cpc. Il pignoramento , è l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario, fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi. Art 492 cpc. Elemento caratterizzante il pignoramento , è il vincolo di destinazione, e questo atto è stato individuato nell’ingiunzione, questo è l’atto con qui si conclude l’iter attraverso il quale si perviene al pignoramento. Questo iter è caratterizzato da 3 elementi : iniziativa del creditore, individuazione del bene, imposizione del vincolo di destinazione. Quindi abbiamo detto che l’iniziativa spetta alla parte e l’imposizione del vincolo spetta invece allo Stato, l’esecutato non collabora anzi cerca di sottrarre i beni all’espropriazione. D’altra parte non sempre il creditore ha conoscenza dei beni da aggredire e , oggi le leggi a tutela della privacy rende anche più difficile assumere notizie al riguardo. Abbiamo pensato che forse è sufficiente la possibilità della visura dei pubblici registri. Oggi però la vera ricchezza viene cartolarizzata e nascosta nelle forme delle partecipazioni societarie di solito intestate a fiduciari. Il legislatore riscrivendo l’art 492 per semplificarlo, l’ha reso in concreto applicabile soltanto in occasione del pignoramento mobiliare. Il legislatore ha individuato 4 tipi di beni assoggettabili all’espropriazione : mobili, crediti, immobili, autoveicoli motoveicoli e infine rimorchi. Immobili : Per l’individuazione dei beni l’interessato debba far capo ai registri immobiliari e spetta lui, se i beni siano molteplici e di notevole valore, scegliere quali espropriare , evitando gli eccessi. Il creditore, redige un atto in cui individua il bene da destinare all’espropriazione , cosi che l’ufficio esecutivo nel portarlo a conoscenza del debitore , gli ingiunge di astenersi dal compiere atti di disposizione sui beni che vincola. Modalità analoghe, valgono anche per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Per i crediti solo il creditore sa se il debitore vanti crediti nei confronti di terzi , e quindi spetta a lui indicare il credito e avvisare il 3 della vicenda e deve essere avvertito di non pagare. Nell’espropriazione mobiliare l’art 513 cpc, affida l’ufficio esecutivo la ricerca delle cose da pignorare nella casa o altri luoghi appartenenti al debitore. Se i beni da pignorare sono insufficienti o di non facile liquidazione, l’ufficiale giudiziario , invita il debitore a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili. Il debitore è tenuto a rendere la dichiarazione anche se negativa che sarà poi verbalizzata. L’omessa o insufficiente dichiarazione , è PENALMENTE sanzionabile ai sensi del 388 3 comma cpc. Art 492 5°c cpc estensione pignoramento in corso: qualora il debitore indichi ulteriori beni mobili, gli stessi sono attratti nel pignoramento in corsos tramite la loro descrizione nel verbale che
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