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Pignoramento mobiliare presso il debitore: tipi, procedure e vincolo a porta aperta, Sbobinature di Diritto Processuale Civile

Procedura esecutivaEsecuzione forzataPignoramentoEspropriazione forzataCredito e debito

Il pignoramento mobiliare presso il debitore, una forma semplice di pignoramento eseguita dall'ufficiale giudiziario. Viene discusso come il debitore deve istanzeggiare all'ufficiale giudiziario per consentire il pignoramento, come l'ufficiale giudiziario individua beni pignorabili e come il pignoramento rende inopponibile qualsiasi atto di disposizione del bene pignorato a favore del creditore procedente e di chiunque intervenga successivamente nella procedura di espropriazione forzata. Viene anche discusso del vincolo a porta aperta e delle categorie di creditori che possono intervenire nel processo esecutivo.

Cosa imparerai

  • Che cosa è il pignoramento mobiliare presso il debitore?
  • Quali beni possono essere pignorati?
  • Quali beni non possono essere pignorati?
  • Come il pignoramento rende inopponibile agli altri creditori qualsiasi atto di disposizione del bene pignorato?
  • Quali sono i limiti di pignorazione?

Tipologia: Sbobinature

2017/2018

Caricato il 13/06/2018

albi.17
albi.17 🇮🇹

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Scarica Pignoramento mobiliare presso il debitore: tipi, procedure e vincolo a porta aperta e più Sbobinature in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! LEZIONE 11 Alessandra Totaro 24 ottobre 2016 Riprendiamo il discorso della settimana scorsa, cioè l’illustrazione delle forme e degli effetti del pignoramento. In particolar modo facciamo riferimento alla espropriazione forzata che ha come primo atto quello del pignoramento: la notificazione al precetto e al titolo esecutivo sono infatti degli atti prodromici all’espropriazione forzata e più in generale prodromici a tutte le forme di esecuzione forzata. La notifica del titolo esecutivo e del precetto sono atti che debbono necessariamente precedere l’inizio di ogni tipo di esecuzione forzata. Sono atti quindi che si pongono prima dell’inizio dell’esecuzione forzata. Il primo atto del processo di espropriazione forzata è il pignoramento che si esegue in forme diverse, a seconda che l’espropriazione forzata sia: • espropriazione forzata mobiliare • o espropriazione forzata immobiliare Occorre ulteriormente distinguere (perché diversa è la forma del pignoramento)tra: • espropriazione forzata mobiliare presso il debitore • espropriazione forzata mobiliare presso terzi Ognuno di questi tipi di espropriazione forzata (immobiliare- mobiliare presso terzi- mobiliare presso il debitore) ha atti di pignoramento caratterizzati da forme diverse e distinte tra loro. Martedì scorso ci siamo soffermati sul pignoramento mobiliare presso il debitore, che è la forma più semplice di pignoramento e abbiamo visto come il pignoramento mobiliare presso il debitore (come del resto anche gli altri tipi di pignoramento) sia un atto dell’ufficiale giudiziario (ma attenzione: mentre nel pignoramento mobiliare presso il debitore, l’atto è esclusivamente dell’ufficiale giudiziario, per quanto concerne l’espropriazione mobiliare presso terzi oppure per espropriazione immobiliare, il pignoramento, pur essendo un atto dell’ufficiale giudiziario in ultima analisi, vede però la collaborazione del creditore). Quindi riassumendo: -nel pignoramento mobiliare presso il debitore fa tutto quanto l’ufficiale giudiziario; -nel pignoramento mobiliare presso terzi e nel pignoramento immobiliare collabora il creditore nel compimento dell’atto di pignoramento. Nel pignoramento mobiliare presso il debitore c’è una semplice istanza, anche verbale (adesso in realtà col processo telematico c’è comunque un’istanza scritta) del debitore all’ufficiale giudiziario affinché proceda a pignoramento ed è una forma assai semplice: • l’ufficiale giudiziario si reca presso i luoghi in disponibilità del debitore, • individua i beni che reputa poter soddisfare il credito per cui si procede, • li descrive nel verbale che redige nel compiere il pignoramento • e intima al debitore di non sottrarli alla disponibilità del credito. Naturalmente l’ufficiale giudiziario avrà cura di individuare i beni non solo che presume possano essere venduti o assegnati (in modo tale da soddisfare il creditore procedente), ma anche che siano in concreto pignorabili, in quanto benché tutto il patrimonio sia a garanzia generica del creditore, non tutti i beni del debitore possono essere pignorati, ma alcuni di essi sono assolutamente impignorabili (cioè non possono essere pignorati affatto, ad es il letto coniugale, le scorte alimentari, gli oggetti di culto, la fede nuziale, frigorifero, lavatrice e qualche altro bene) e altri sono relativamente impignorabili, cioè non sono del tutto impignorabili, ma possono essere pignorati solo per una loro frazione (ad es stipendi e pensioni sono beni relativamente impignorabili, possono essere pignorati solo nei limiti del quinto e così anche i beni che servono per l’esercizio di un’arte/ professione/ mestiere non sono del tutto impignorabili, ma possono essere pignorati solo per una loro frazione). ARTICOLO 514 : Cose mobili assolutamente impignorabili Non si possono pignorare: 1) le cose sacre e quelle che servono all' esercizio del culto; 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; Nel corso delle operazioni di pignoramento, l’ufficiale giudiziario nomina anche un custode ai beni mobili pignorati. • Se trova denaro o altri valori, l’ufficiale giudiziario li prende con sé; • se invece il pignoramento verte su altri beni mobili, l’ufficiale giudiziario nomina un custode che, salvo consenso dell’altra parte, non può essere il creditore procedente o il debitore esecutato (questo perché il creditore procedente avrebbe la tendenza a disporre della cosa come propria e il debitore non è certamente il soggetto più indicato a custodire il bene pignorato). Queste sono regole però tendenziali perché se vi è consenso dell’altra parte, anche questi soggetti possono essere investiti della funzione di custode. È molto importante la nomina del custode e si collega al discorso dell’efficacia degli atti di disposizione. Attenzione perché noi adesso stiamo parlando di un pignoramento mobiliare. Questo non vi fa venire in mente nulla? Se il debitore esecutato vende il bene mobile pignorato ad un terzo di buona fede, questo acquista validamente la cosa a titolo originario e quindi non può essere fatta valere nei suoi confronti l’eccezione di inefficacia da parte del creditore procedente. Però se il bene è stato affidato ad un custode, un’eventualità di questo tipo non si pone in quanto dovremmo immaginare che il custode si metta a vendere a terzi di buona fede al di fuori della procedura i beni (ma se facesse una cosa di questo tipo incorrerebbe in azioni penali piuttosto severe e alla fin fine il custode viene scelto dall’ufficiale giudiziario che si speri non nomini un delinquente). E quindi è importante la nomina del custode. Tornando al filone principale del discorso, dicevamo che il pignoramento rende inopponibile al creditore procedente ogni eventuale atto di disposizione del bene pignorato del creditore procedente originario o di quelli intervenuti. Questo già vi suggerisce una riflessione : la procedura di esecuzione forzata è aperta all’intervento di altri creditori. Quindi non è una cosa esclusiva solo del creditore che ha dato impulso alla procedura notificando il titolo esecutivo , il precetto e poi sollecitando l’ufficiale giudiziario a procedere al pignoramento, ma nell’esecuzione possono intervenire (dopo che è stato pignorato il bene) anche ulteriori creditori che si giovano dell’attività compiuta dal primo creditore (quello che ha notificato il titolo esecutivo e il precetto ha proceduto al pignoramento del bene). Il vincolo del pignoramento garantisce anche i successivi creditori intervenuti. Esempio: se il creditore A ha notificato al debitore B il titolo esecutivo e il precetto e successivamente ha sollecitato l’ufficiale giudiziario a procedere a pignoramento e l’ufficiale giudiziario ha pignorato un prezioso dipinto di scuola fiamminga, il debitore a quel punto non può più vendere in pregiudizio del creditore procedente quel dipinto. Se successivamente, nella procedura esecutiva, interviene un altro creditore C, questo si giova del pignoramento che è stato ottenuto grazie al creditore A e se successivamente rispetto all’intervento, il debitore volesse vendere il dipinto, il suo atto di alienazione sarebbe inefficace non solo nei confronti di A che è stato quello grazie a cui il pignoramento è stato effettuato, ma anche nei confronti del creditore C che è intervenuto successivamente. Cioè il pignoramento si estende a beneficio non solo del creditore che lo ha chiesto in origine, ma anche di tutti i successivi creditori che intervengono nella procedura esecutiva, nel senso che il vincolo del pignoramento è un vincolo che giova a tutti i creditori che successivamente intervengano nella procedura di espropriazione forzata. Tanto è vero che si parla a tal proposito di “vincolo a porta aperta”: una volta che è stato pignorato quel bene, quel bene è pignorato a vantaggio del creditore che ha chiesto pignoramento e di tutti quelli che dopo si accodano, “sfruttando” l’attività del primo creditore. Ciò a differenza di quanto avviene nel sequestro conservativo, dove invece del vincolo di indisponibilità si giova solo il creditore sequestrante e pertanto se uno si aggiunge dopo non può giovarsi del sequestro ottenuto dalla parte diligente prima. Nell’ambito della procedura esecutiva c’è questo strano effetto presente ancor più nel passato: quando ero studente rimanevo male del fatto che il creditore procedente che avesse fatto tutta l’attività, avesse notificato titolo esecutivo e precetto, fosse andato dall’ufficiale giudiziario per far pignorare i beni, si vedesse poi arrivare un altro creditore che si giovasse di tutta l’attività fatta dall’altro. Una volta, qualsiasi soggetto che si affermasse creditore poteva validamente intervenire nel processo esecutivo e giovarsi di tutta l’attività svolta dal suo apripista; oggi è un po’ meno così perché la possibilità di intervenire una volta offerta a chiunque si affermasse creditore del debitore esecutato, si è ristretta e difatti oggi solo alcune categorie di creditori (enunciate all’art 499 c.c.) possono intervenire nel processo esecutivo promosso dal creditore procedente. Queste categorie le trovate enunciate all’art 499 c.c., articolo lunghissimo che ora sintetizziamo: “possono intervenire nelle esecuzioni i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato sul titolo esecutivo, nonché i creditori che al momento del pignoramento abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati (i creditori sequestratari che quindi sono in attesa di conseguire il titolo esecutivo)oppure avevano un diritto di prelazione soltanto da pubblici registri (cioè soggetti che non hanno né un titolo esecutivo né hanno una immediata aspettativa di conseguire un titolo esecutivo), ma che hanno un diritto reale di garanzia (un pegno o un’ipoteca) nonché siano titolari di un credito di somma di denaro risultante da scritture contabili di cui all’art 2214 c.c. (cioè siano imprenditori tenuti alle scritture contabili)”. . Quindi se io sono un creditore che non ho ottenuto sequestro a mio favore, non ho pegno né ipoteca, né il mio credito risulta da scritture contabili obbligatorie, non posso intervenire nel processo esecutivo e quindi non posso giovarmi del pignoramento che in precedenza un creditore più diligente abbia ottenuto. Perché solo queste categorie possono giovarsi del pignoramento altrui? • Per quanto riguarda i soggetti che hanno un titolo esecutivo o hanno ottenuto un sequestro perché la loro posizione è equiparabile o quasi equiparabile a quella del creditore procedente che deve avere titolo esecutivo; • Per quanto riguarda i creditori pignoratizi o ipotecari perché questo è un vantaggio che si riconnette all’aver avuto il diritto reale di garanzia; • Per quanto riguarda i creditori che risultano tali da scritture contabili, il legislatore ha voluto favorire un ceto di creditori particolari che sono quelli che esercitano attività di impresa. Alcuni hanno criticato questa previsione, ma secondo me risiede nella discrezionalità del legislatore avvantaggiare certi creditori rispetto ad altri. D’altra parte lo stesso avviene per la possibilità di ottenere il decreto ingiuntivo: se l’intervento nella procedura e quindi questa disposizione apparentemente misteriosa del motivo per cui occorre avvertire il creditore ipotecario (norma che troveremo quando affronteremo il tema dell’espropriazione forzata immobiliare perché in quel campo trova concreta necessità di avvertire il creditore ipotecario). Ha una sua spiegazione se viene messa in relazione al fatto che il creditore ipotecario può intervenire nel processo esecutivo. Per rendere concreto il suo diritto è previsto che il creditore procedente debba avvertire il creditore ipotecario: lo può fare perché nel momento in cui si va a pignorare il bene immobile bisogna produrre la documentazione ipocatastale da cui si vede se vi sono creditori ipotecari. Il creditore ipotecario deve dare avviso e viene messo in condizioni di intervenire nella procedura esecutiva, cosa che fa in tutti i casi in cui abbia un credito da far valere (il credito deve essere scaduto, cosa che non sempre avviene). Con questo direi che il discorso sull’intervento, a grandi linee, è esaurito. Passerei ad un altro argomento molto importante, cioè il pignoramento presso terzi. Vi sono due forme: - pignoramento di cose mobili presso terzi - pignoramento d crediti presso terzi Il pignoramento di cose mobili presso terzi esiste, ma non è frequentissimo. Il caso è quello del pignoramento che viene eseguito su una cosa del debitore che però non è nella disponibilità del debitore stesso. L’altra volta vi facevo l’esempio di Tizio che ha un debito nei confronti di Caio che è una società che concede fotocopiatrici in leasing, vuole pignorare le fotocopiatrici della società di leasing. Dove eseguirà il pignoramento? Presso terzi perché il debitore non ha diretta disponibilità di quei beni perché sono stati concessi in locazione a terzi, pertanto bisognerà seguire le forme di espropriazione presso terzi; viceversa se io voglio pignorare l’automobile del mio debitore e questi la ricovera nel garage, non è la casa del debitore ma comunque il bene è nella disponibilità tanto giuridica quanto materiale del debitore quindi non è espropriazione presso terzi, ma presso il debitore anche se la si fa apparentemente presso terzi, in altri luoghi, non a casa del debitore. Più frequente è l’espropriazione di crediti, cioè lo schema è molto semplice: il debitore può essere a sua volta creditore di un suo debitore. È possibile che io abbia un credito di 10.000 euro nei confronti di Tizio, il quale però magari potrebbe aver prestato 10.000 euro al suo amico. In quel caso io, creditore di Tizio, invece di pignorargli la bicicletta o la motocicletta, posso pignorare il suo credito nei confronti del suo amico, di modo tale che poi paghi direttamente me. Per quanto sembrino due fenomeni molto diversi tra loro (pignoramento di beni mobili presso terzi o il pignoramento di crediti), lo schema di espropriazione è il medesimo perché le forme sono le medesime e le forme sono più complesse di quelle sino adesso studiate perché vedono un coinvolgimento di 3 persone: 1)creditore procedente 2)debitore 3)terzo: debitore del debitore dell’espropriazione presso terzi di crediti ovvero il terzo che ha la disponibilità del bene nell’espropriazione di beni presso terzi. In entrambe le situazioni (espropriazione di crediti ed espropriazione di beni presso terzi) i soggetti coinvolti nel procedimento di espropriazione forzata sono 3 e non 2 (oltre all’ufficiale giudiziario che è il terzo oppure il quarto). Questo rende più complicato l’ atto di pignoramento perché se nell’espropriazione mobiliare semplice l’atto di pignoramento è molto semplice cioè è l’atto dell’ufficiale giudiziario sulla cosa che intima al debitore di non sottrarre a garanzia del terzo, nella espropriazione presso terzi l’atto di pignoramento consiste nella notificazione di un atto giudiziario al debitore e al terzo in cui si chiede al debitore e al terzo cose in parte diverse: -al debitore si intima di non sottrarre il bene o il credito alla garanzia del credito, cioè gli si chiede di non andarsi a riprendere la fotocopiatrice per venderla a terzi o distruggerla oppure di non cedere il suo credito ad altri (cosa che giuridicamente è possibile); -al terzo si chiede se è vero che il bene che è presso di lui è del debitore ovvero se è vero che lui terzo ha un debito nei confronti del debitore esecutato. In caso affermativo, nei suoi confronti c’è l’intimazione di non sottrarre il bene o il credito a garanzia del creditore procedente. Il terzo può rispondere in vari modi: -si è vero che il bene che è presso di me in realtà è del debitore esecutato e io lo detengo in virtù di una concessione/locazione/contratto di leasing/titolo etc; -è vero che il debitore esecutato ha un credito verso di me oppure io ho un debito verso di lui perché il debitore è un operaio della mia fabbrica ed io ogni mese gli pago lo stipendio, per cui il lavoratore è creditore nei miei confronti del corrispettivo della sua prestazione lavorativa; -oppure il creditore è soggetto che mi ha concesso mutuo e quindi ha diritto a vedersi retrocesse le somme che mi ha dato a mutuo; -o perché il debitore è mio correntista e quindi ha diritto di prelevare dal deposito bancario che ha presso di me le somme di cui è titolare; -oppure il terzo può non rispondere: in questo caso ammette di essere debitore del debitore; -oppure può rispondere in senso negativo, ad es dicendo che la fotocopiatrice sia sua perché l’ha riscattata alla fine del periodo di leasing; -oppure può negare di aver debiti nei confronti del debitore esecutato perché questo tizio non lavora più da lui da anni. Qualora vi sia una risposta negativa di questo tipo, il creditore procedente può chiedere al giudice di verificare se ciò che ha risposto il terzo sia vero o meno; se invece, diversamente da quanto è risposto dal terzo, un rapporto di debito nei confronti del debitore esecutato effettivamente esista ovvero se il bene che il terzo dice essere suo o comunque non del debitore non sia invece, per avventura, del debitore stesso. Il giudice lo accerta nelle forme sommarie contro cui è possibile far opposizione nelle forme dell’opposizione all’esecuzione, innestando così un ordinario procedimento di cognizione. Questo è lo schema della procedura, poi ovviamente bisogna approfondire una serie di dettagli che lascio fare a voi a casa. Come è fatto questo atto di pignoramento? Ha la forma dell’atto di citazione, cioè è un atto in cui si individua il bene per il quale si procede che viene notificato al debitore esecutato
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