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Articolo 474: Titoli esecutivi - Definizione e caratteristiche, Appunti di Diritto Processuale Civile

Diritto civileProcedura CivileDiritto Processuale

La definizione di titolo esecutivo secondo l'articolo 474 del codice civile italiano. Vengono discusse le scritture private autenticate come titoli esecutivi, la differenza tra titoli esecutivi giudiziari e stragiudiziali, e la spedizione del titolo in formula esecutiva. Il testo illustra anche i requisiti per la notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

Cosa imparerai

  • Che cosa contiene un precetto?
  • Quando il creditore deve notificare il titolo esecutivo e il precetto?
  • Che cos'è un titolo esecutivo secondo l'articolo 474?
  • Quali sono i titoli esecutivi stragiudiziali?
  • Come si spedisca un titolo in formula esecutiva?

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 02/12/2019

carmen97-4
carmen97-4 🇮🇹

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Scarica Articolo 474: Titoli esecutivi - Definizione e caratteristiche e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Lezione 1 Attraverso l’esecuzione in forma specifica il creditore verrà ad avere proprio quel bene che era oggetto del credito rimasto insoddisfatto. Quindi il titolo esecutivo è condizione necessaria affinchè si possa iniziare il processo esecutivo sia nella forma dell’espropriazione forzata che dell’esecuzione in forma specifica. Quand’è che c’è un titolo esecutivo? La legge ci dice in quali casi abbiamo il titolo esecutivo. L’articolo a cui bisogna far riferimento è l’art. 474 che ci dà la definzione del titolo esecutivo. Questo articolo è stato modificato dal decreto legge 2005 il numero 35 convertito poi con la legge n. 80 cui ha fatto poi seguito la legge 51 del 2006 che hanno modificato l’art. 474. Il primo comma prevede che: “l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile” Dal primo comma si ricava che per potersi iniziare il processo esecutivo occorre l’esistenza di un titolo esecutivo che abbia per oggetto un creditocerto cioò significa che il credito oggetto del titolo non è più in contestazione, liquido vuol dire che il suo ammontare è determinato ed esigibile vuol dire che il creditore già può pretendere il pagamento atteso che non c’è più il termine per la esecuzione. Il secondo comma dell’art. 474 dice: “Sono titoli esecutivi 1. le sentenze e i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Quindi il numero 1 dell’art. 474 secondo comma fa riferimento a quelli che sono i titoli esecutivi giudiziari. Le sentenze e gli altri atti emessi dal giudice ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Noi sappiamo che dopo la riforma del 90 sono già provvisoriamnete esecutive le sentenze di primo grado. Quindi la sentenza di primo grado già può essere portata ad esecuzione. È un’esecuzione provvisoria. L’abbiamo studiato con il processo di cognizione. La sentenza di condanna è provvisoriamente esecutiva e Verde si è chiesto se sono provvisoriamente esecutive anche le sentenze di accertamento e le sentenze costitutive e in quella sede abbiamo detto che qualora una di queste sentenze dovesse avere delle tranche di condanna allora può essere già provvisoriamente esecutiva. Quindi se presenta degli aspetti di condanna può essere provvisoriamente esecutiva, non bisogna attendere che passi in giudicato la sentenza. Se la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva abbiamo già detto che proposta l’impugnazione non c’è l’automatica sospensione dipende se il giudice dell’impugnazione accoglie l’istanza della parte ricorrente che chiede la sospensione della provvisoria esecutività. Quando invece la sentenza è passata in giudicato è titolo esecutivo ormai incontrovertibile. Non può essere più rimossa la funzione del titolo esecutivo a meno che non ci sia poi un rimedio straordinario che abbiamo studiato qual è la revocazione. E sono tutte cose che abbiamo visto nel processo di cognizione. Quindi dall’art. 474 n. 1 si ricava che sono titoli esecutivi in primo luogo le sentenze e abbiamo visto in particolare poi già le sentenze di primo grado. Ancora poi possono essere titoli esecutivi anche i provvedimenti diversi dalla sentenza cui la legge attribuisce l’efficacia esecutiva. E quali sono questi provvedimenti diversi dalla sentenza? L’ordinanza che abbiamo già studiato nel processo di cognizione che l’ordinanza è un provvedimento interlocutorio come normalmente è. Perché l’ordinanza potrebbe avere anche funzione decisoria. Abbiamo visto dopo la riforma del 90 l’introduzione nel codice di procedura civile l’introduzione di tre tipi diversi di ordinanza decisoria 186 bis ter e quater. E già dicemmo in quella sede che sono titoli esecutivi. Ancora è titolo esecutivo il decreto ingiuntivo che studieremo più avanti. Il decreto ingiuntivo è l’atto che viene emesso all’esito del procedimento monitorio. Quando il creditore ha un credito la cui prova è certa, ad esempio supponiamo un titolo di credito il creditore rimasto insoddisfatto perché il debitore non ha adempiuto non attiva il processo di cognizione piena, quindi non propone l’azione di condanna perché quello sarebbe un procedimento particolarmente lungo. Ma avendo un credito che risulta da una prova certa, una prova forte come quale può essere una cambiale, un assegno un titolo di credito in generale si rivolge al giudice con il procedimento monitorio, attiva il procedimento per decreto ingiuntivo. Il giudice questo lo abbiamo accennato nel primo libro in audita altera parte cioè senza ascoltare le ragioni del debitore emana il decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo viene poi notificato dal creditore al debitore il quale ha 40 giorni di tempo dalla notifica del decreto ingiuntivo per proporre eventualmente opposizione al decreto ingiuntivo. Se propone opposizione si apre un processo a cognizione piena se non propone opposizione il decreto ingiuntivo diventa titolo esecutivo. Quindi un altro provvedimento che è titolo esecutivo è il decreto ingiuntivo. L’art. 474 al numero 2) ci dice ancora che sono titoli esecutivi: le scritture private autenticate relativamente a obbligazioni di somme di danaro, cambiali e titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Quel numero 2 è stato proprio modificato dalla riforma 2005. Prima il numero 2 diceva che sono titoli esecutivi: le cambiali nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la medesima efficacia. Oggi invece possono essere considerati titoli esecutivi non solo le cambiali e gli altri titoli di credito cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva ma anche le scritture private autenticate. Queste però possono fungere da titolo esecutivo solo per quanto riguarda le somme di danaro non pagate. La scrittura privata autenticata sappiamo è quell’atto che viene redatto dalle parti e poi il notaio si limita soltanto ad autenticare le sottoscrizioni. Per cui i soggetti che appongono la propria Il titolo esecutivo lo abbiamo detto più volte è quello che ha per oggetto un credito certo, liquido ed esigibile. La certezza significa che il credito non è contestato, la liquidità significa che l’ammontare è determinato. E questo già fa capire che non può essere considerato titolo esecutivo e quindi non può essere portato ad esecuzione la sentenza di condanna generica. Siamo nell’ambito di un esempio di sentenza non definitiva di cui abbiamo parlato più volte. La sentenza di condanna generica è prevista dall’art. 278 del codice di procedura civile e dovresti già sapere che con la condanna generica il giudice si è soltanto pronunciato sull’an debeatur cioè sull’esistenza del credito ma non sul quantum debeatur perché per determinare il quantum il processo deve proseguire. Ecco perché la condanna generica è un esempio di sentenza non definitiva da porre accanto a quella prevista dall’art. 279 secondo comma numero 4 di cui abbiamo più volte parlato. E quando abbiamo parlato della condanna generica abbiamo messo in rilievo la differenza tra la sentenza di condanna e la sentenza di condanna generica dicendo appunto che la sentenza di condanna è titolo esecutivo mentre la sentenza di condanna generica non lo è perché il credito non è certo. Ancora il terzo elemento del credito contenuto nel titolo di credito è l’esigibilità perché il creditore già può pretendere il pagamento perché non è sottoposto né a condizione né a termine. Ora affinchè poi si possa attivare quello che è il processo esecutivo occorre come dice l’art. 475 la spedizione del titolo in formula esecutiva. Di questo se ne occupa l’art. 475 dove è detto che: Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La formula esecutiva non è altro che un timbro che riporta quello che è scritto nell’ultimo comma dell’art. 475 dove è detto «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti». Quindi questo significa che se Tizio ha ottenuto dal giudice una sentenza di condanna a suo favore per cui il giudice ha accolto la domanda di Tizio e ha condannato Caio quella sentenza non è di per sé idonea ad attivare il processo esecutivo è necessario che Tizio si faccia spedire dalla cancelleria il titolo giudiziale quindi la sentenza munita di formula esecutiva. Quindi deve chiedere una copia di quella sentenza a cui il cancelliere appone questo timbro comandiamo e quella è la spedizione del titolo in formula esecutiva. Se il creditore ha in possesso questa sentenza munita di formula esecutiva può notificarla al debitore e iniziare poi il processo esecutivo. Se notifica solo la sentenza senza questo timbro quindi senza la formula esecutiva non può ancora iniziare il processo esecutivo. Quindi occorre la spedizione del titolo in formula esecutiva di cui se ne occupa proprio il 475. Il secondo comma del 475 dice che: La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica italiana - In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:….. Quindi chi ha interesse ad avere la spedizione del titolo in forma esecutiva? Il creditore, perché è lui che ha ottenuto la sentenza a suo favore e quindi è lui che chiede al tribunale che gli venga spedita in forma esecutiva la sentenza ad esempio che condanni il debitore. La spedizione con formula esecutiva significa che deve essere apposto questo timbro che riprende la formula riportata dal 475. In modo che questo creditore possa notificare il titolo munito di formula esecutiva al debitore. Se manca questa spedizione del titolo in forma esecutiva pure se lo notifica non può iniziarsi il processo esecutivo. La spedizione può essere fatta non solo a chi risulta dal titolo essere il creditore ma anche ai suoi successori. Quando c’è stata una successione a titolo universale o particolare quindi a favore di quel successore del de cuius quindi del soggetto a favore del quale il provvedimento era stato pronunciato. L’art. 477 poi ci dice che il titolo esecutivo ha efficacia anche contro gli eredi. Infatti il 477 dice: Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo. Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. Dalla lettura dell’art. 477 si ricava che questa è l’ipotesi particolare in cui la notifica del titolo con formula esecutiva e la notifica del precetto non sono fatte congiuntamente. Normalmente il creditore può notificare al debitore il titolo munito di formula esecutiva e il precetto congiuntamente. Questo non sempre accade. Perché quando leggiamo il 477 ci rendiamo conto che il precetto non può essere notificato insieme al titolo esecutivo. Quando infatti il titolo esecutivo ha valore nei confronti degli eredi del de cuius allora va prima notificato il titolo e solo dopo 10 giorni dalla notifica del titolo può essere notificato il precetto. Quindi qui c’è la notificazione separata del titolo rispetto al precetto. Non si possono notificare insieme. Quindi se è stato svolto un processo tra Tizio e Caio e tu sai che si può verificare la morte di Caio dopo che la sentenza è passata in giudicato. Nulla questio. Ai sensi dell’art. 2909 la sentenza fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa. Per cui il creditore può iniziare l’azione esecutiva nei confronti dell’erede del debitore ormai morto. E a chi notifica questo titolo esecutivo, in formula esecutiva? Agli eredi. Lo può notificare insieme al precetto? No. Perché qui la legge, il 477 dice: va prima notificato il titolo e soltanto dopo 10 giorni dalla notificazione del titolo può essere notificato il precetto. Quindi i due atti notificazione del titolo e notificazione del precetto sono appunto separati. Se non è passato ancora un anno da che è morto il debitore la notifica del titolo può essere fatta dice il 477 in maniera impersonale a tutti gli eredi del de cuius press l’ultimo domicilio che aveva il soggetto prima di morire. Tu sai dallo studio del diritto privato che il luogo della morte è importante perché quello identifica il foro competente. Quindi se un soggetto muore a Napoli il tribunale competente per tutte le controversie è il tribunale di Napoli. Presso il quale c’è il registro dove vanno riportati tutti gli atti connessi a quell’eredità. E se bisogna fare una notificazione di un atto può essere fatta all’ultimo domicilio che il decuius aveva nel momento in cui è morto. Quindi viene fatta in questo caso la notifica del titolo in maniera impersonale presso l’ultimo domicilio che il decuius aveva. Si parla in questo caso di una validità ultra partes del titolo esecutivo. Però c’è differenza tra quanto prevede l’art. 475 che parla della spedizione in forma esecutiva e quindi parla dei successori in generale e il 477 che ci parla invece degli eredi. Quindi qui si pone in evidenza quella che è la differenza tra l’efficacia del titolo ex art. 475 e l’efficacia passiva del titolo ex art. 477. Infatti il 475 secondo comma dice: La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori…. Quindi questa è l’efficacia attiva del titolo. Quindi la spedizione in formula esecutiva può essere fatta sia a favore del creditore a favore del quale la sentenza è stata pronunciata oppure se dovesse verificarsi la sua morte la spedizione potrà essere fatta a favore dei suoi eredi. Si parla in questo caso di una successione in senso generale. Senza distinguere se si tratta di un erede, di un legatario. Perché ci può essere una successione a titolo universale o a titolo particolare. Quando invece l’art. 477 ci parla dell’efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi fa riferimento agli eredi perché dice: Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia anche contro gli eredi… Quindi qui si fa riferimento esclusivamente all’efficacia ultra partes del titolo esecutivo solo per quanto riguarda la successione a titolo universale. Quindi si fa riferimento alla sola efficacia passiva del titolo esecutivo. Quindi normalmente il titolo e il precetto abbiamo detto si notificano insieme. Non sempre perché ci sono casi in cui il titolo va notificato prima del precetto. Che cos’è il precetto? Il precetto è l’ultima ingiunzione che si rivolge al debitore mediante la quale il creditore invita il debitore a pagare. La notifica del titolo esecutivo abbiamo detto va sempre fatta personalmente al debitore e non più al domicilio che il soggetto aveva eletto ad esempio presso il difensore. Se venisse notificato presso lo studio dell’avvocato quella notifica del titolo non sarebbe valida. Pag. 3 appunti 1. Quindi qui c’è il precetto che viene notificato senza che sia stato preventivamente o contestualmente notificato il titolo in forma esecutiva. Quindi normalmente prima c’è la notifica del titolo in formula esecutiva che però non necessariamente precede la notifica del precetto perché titolo con formula esecutiva e precetto possono essere notificati insieme. C’è un caso quale il decreto ingiuntivo in cui va notificato direttamente il precetto senza che questo sia stato appunto preceduto dalla notifica del titolo spedita in forma esecutiva. Questo è il caso del decreto ingiuntivo che abbiamo detto diventa efficace dopo che sono passati 40 giorni e il debitore non ha fatto opposizione. In questo caso quindi il titolo non viene notificato in formula esecutiva perché viene notificato direttamente il precetto senza notificare di nuovo il decreto spedito in formula esecutiva perché la formula esecutiva già l’assume nel momento in cui sono passati 40 giorni e il debitore a cui era stato già notificato il decreto ingiuntivo non ha fatto opposizione. Un’altra ipotesi in cui non è necessario notificare prima il titolo esecutivo prima del precetto questo avviene quando c’è stata la trascrizione del titolo esecutivo prima del precetto. Se il titolo è stato trascritto prima del precetto non c’è bisogno che venga notificato prima il titolo e poi il precetto. Titolo esecutivo e precetto abbiamo detto che di regola sono notificati contestualmente. A meno che non si tratti dell’ipotesi descritta all’art. 477 che abbiamo già detto. Dove il titolo esecutivo ha efficacia contro gli eredi del defunto. In questo caso non si può notificare il precetto insieme con il titolo ma va prima notificato il titolo e dopo 10 giorni da che è stato notificato il titolo si può notificare il precetto. E in questo caso l’esecuzione deve iniziare entro 90 giorni da che è stato notificato il titolo altrimenti il precetto perde d’efficacia. Poi particolare regola riguarda la pubblica amministrazione debitrice. Quando il debitore è la pubblica amministrazione qui il creditore procedente prima notifica il titolo in formula esecutiva alla pubblica amministrazione e poi deve attendere 120 giorni da che ha notificato il titolo in formula esecutiva per notificare il precetto. Non può notificare il precetto prima di 120 giorni dalla notifica del titolo perché in quest’arco temporale la pubblica amministrazione ha il potere di pagare. Se venisse notificato il precetto prima che siano decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo, la notifica del precetto non sarebbe valida. Dopo che sono passati 120 giorni da che è stato notificato il titolo e la pubblica amministrazione continua a non pagare il creditore può notificare il precetto e poi successivamente iniziare l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Abbiamo nominato più volte il precetto, è necessario a questo punto soffermarsi sul precetto. Di questo se ne occupa l’art. 480 del codice di procedura civile. Il 480 prevede il precetto. Il primo comma dice che: Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Quindi il precetto è l’ultimo invito che il creditore fa al debitore ad adempiere. Rappresentandogli che qualora siano passati dieci giorni dalla notifica del precetto e il debitore continua ad essere inadempiente potrà essere dall’ undicesimo giorno successivo iniziato il processo esecutivo, cioè si potrà avere il pignoramento che dovrà essere fatto necessariamente entro 90 giorni da che è stato appunto notificato il precetto. Se non viene fatto il pignoramento nei 90 giorni successivi alla notifica del precetto, il precetto stesso perde d’efficacia per cui il creditore deve nuovamente rinotificare il precetto. Il secondo comma dell’art. 480 indica quali sono i requisiti formali che deve avere il precetto la cui mancanza viene sanzionata con la nullità del precetto stesso. Questi elementi essenziali sono indicati dal 480 secondo comma. Dove appunto è detto che il precetto deve contenere a pena di nullità: Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. Quindi gli elementi che necessariamente deve contenere il precetto sono le indicazioni delle parti, l’indicazione della data della notifica del titolo esecutivo quando però la legge impone che il titolo esecutivo sia notificato prima del precetto. Oppure impone la trascrizione integrale del precetto. Anche in questo caso deve esserci questa trascrizione nel precetto pena la sua nullità. In questo caso se è imposta la trascrizione integrale del titolo nell’ambito del precetto l’ufficiale giudiziario prima della relazione di notifica deve certificare di aver riscontrato che la trascrizione del titolo riportato nel precetto corrisponda all’originale. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento per il debitore che può con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. L’ultimo periodo dell’art. 480 è stato introdotto dalla riforma del 2015. Letto il paragrafo 5 a pag. 29 del libro Nota 4: Questo è il decreto di esecutorietà. Perché, lo studierai nell’ambito del decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo potrebbe avere una provvisoria esecutorietà. Nel senso che pur pendente ancora il termine di 40 giorni per fare opposizione il creditore può chiedere al giudice ricorrendone i presupposti del 642 l’emanazione di un decreto che dia provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo. Quindi se viene emesso il decreto che dia la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo il creditore può già notificare il precetto e nel precetto è necessario che venga riportata la dichiarazione di provvisoria esecutività. Non è necessario notificare il titolo in formula esecutiva perché qui basta nel precetto indicare il decreto di esecutorietà. Questi sono gli elementi essenziali richiesti a pena di nullità. Invece ci sono poi altri elementi che sono sempre richiesti per il 480 ma non sono essenziali. E quindi anche se dovessero mancare questi elementi non genereranno la nullità del precetto. Quali sono? La dichiarazione di residenza…… Nota 5: Quindi questi sono elementi non essenziali. Quindi se siamo nell’esecuzione relativa a un bene si deve fare la descrizione sommaria del bene da espropriare, se invece l’esecuzione viene fatta nei confronti del terzo proprietario in questo caso bisogna indicare quello che è il bene che si intende espropriare. Questa espropriazione presso il terzo proprietario la studierai più avanti. Questa è l’ipotesi della revocatoria. Tu hai studiato nel diritto privato che se il debitore d’accordo con il terzo compie una compravendita relativamente a un bene per frodare il creditore può proporre l’azione revocatoria o pauliano con la quale rende a sé inefficace e inopponibile gli effetti della compravendita, per cui quel bene sarà considerato di proprietà del terzo per tutti i soggetti dell’ordinamento tranne che per il creditore procedente che rende a sé inopponibile quella compravendita. Per cui se la compravendita è inopponibile lui può notificare a chi? Al terzo proprietario il precetto con cui viene a pignorare il bene che si trova nel suo patrimonio, perché quel bene è stato acquistato dal terzo con l’intenzione insieme al debitore alienante di frodare il creditore. Lo studieremo più avanti comunque lo anticipiamo. Ti ricordi dal diritto privato che una dei rimedi delle garanzie generiche patrimoniali del creditore è l’azione revocatoria o pauliana. Prevista dall’art. 2901 del codice civile. L’azione revocatoria o pauliana serve a rendere inefficace anzi inopponibili nei confronti del creditore quegli atti di compravendita che siano stati fatti dal debitore con il deliberato proposito di danneggiare le aspettative del creditore. Se io ti ho prestato 50.000 euro senza una garanzia specifica, non ho iscritto ipoteca su casa tua, la mia garanzia è costituita da casa tua. Perché l’eccezione di compensazione la doveva far valere nel processo di cognizione se non l’ha fatto valere sono problemi suoi, perché abbiamo visto che il giudicato secondo la regola della Cassazione copre il dedotto e il deducibile. E allora che si può far valere con il 615? Tutte le situazioni che si sono verificate dopo la formazione del titolo. Quando viene emessa la sentenza di condanna nulla esclude che il debitore paghi dopo la sentenza ma in ogni caso già c’è la sentenza. Per cui se il creditore è in mala fede potrebbe utilizzare quella sentenza di condanna nonostante che il debitore abbia pagato per iniziare l’esecuzione. In questo caso il giudice dell’esecuzione mica va a verificare che c’è stato l’avvenuto pagamento. Quindi il creditore inizia il processo esecutivo, il debitore come si difende? Con l’opposizione all’esecuzione contestando il diritto del creditore a procedere nei suoi confronti perché dopo che si è formato il titolo esecutivo, quindi dopo l’emanazione della sentenza di condanna, ha pagato. Pertanto quel credito oggetto del titolo ormai si è estinto. E quindi si apre nel processo di esecuzione una parentesi cognitiva con cui il giudice dell’esecuzione va a verificare se il credito oggetto del titolo è esistente oppure no. Quindi l’opposizione all’esecuzione, così come vedemmo l’opposizione agli atti esecutivi, aprono delle parentesi cognitive nel processo di esecuzione. Chiarito per sommi capi che cosa si intende per opposizione all’esecuzione va detto che quando viene notificato il precetto il debitore se vuole contestare il diritto del creditore a procedere nei suoi confronti ha a disposizione il rimedio l’opposizione all’esecuzione di cui al 615 primo comma. Però questa opposizione all’esecuzione viene fatta qui prima ancora che inizi l’esecuzione.Perché non c’è stato ancora il pignoramento. Però l’unico rimedio che ha a disposizione il debitore a cui è stato notificato il precetto e vuole contestare il diritto del creditore a procedere nei suoi confronti è quello di fare opposizione all’esecuzione. Ecco perché si diceva che il precetto ha una natura ibrida. Perché è un atto stragiudiziale in quanto è un atto sostanziale in quanto è un atto di intimazione con cui il creditore intima al debitore di pagare ma nello stesso tempo ha anche valore di atto processuale perché se il debitore vuole contestare il diritto del creditore a procedere nei suoi confronti deve usare il rimedio dell’opposizione all’esecuzione previsto dall’art. 615 primo comma che è il rimedio che viene utilizzato dal debitore per contestare il diritto del creditore quando già l’esecuzione è iniziata con il pignoramento ma qui l’opposizione al precetto viene fatto prima ancora che inizi il processo esecutivo. Ma l’unico rimedio che ha è quello del 615 primo comma, cioè dell’opposizione alla esecuzione. Quindi l’opposizione all’esecuzione qui viene fatta prima che sia iniziato il pignoramento. Qui c’è stata solo la notifica del precetto quindi il pignoramento non c’è ancora, ciò nonostante se il debitore vuole contestare il diritto del creditore a procedere nei suoi confronti può fare opposizione al precetto da qui la natura ibrida del precetto. EFFETTI PROCESSUALI PAG. 4 APPUNTI Nota 6: Quindi la notifica del precetto produce un effetto interruttivo della prescrizione. Ma non un effetto sospensivo della prescrizione. Quando abbiamo studiato la domanda abbiamo visto gli effetti sostanziali e processuali della domanda. E abbiamo in quella sede detto che se il creditore propone azione di condanna contro il debitore sul piano del diritto sostanziale si produce l’effetto interruttivo della prescrizione ma anche l’effetto sospensivo. Per cui per tutto il periodo in cui si svolgerà il processo fino alla sentenza passata in giudicato non decorre più il termine prescrizionale. Una volta che è intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato il termine prescrizionale comincia a decorrere nuovamente. È venuta meno la causa di sospensione. Per cui non è che il creditore può portare a esecuzione il titolo all’infinito. Perché correrebbe il rischio che dopo la formazione del titolo c’è il maturarsi della prescrizione. Se vuole interrompere la prescrizione che deve fare? Notificare il precetto. Quindi la notifica del precetto produce sul piano del diritto sostanziale l’interruzione della prescrizione che ha cominciato nuovamente a decorrere dopo che si è formato il titolo con la notifica del precetto si interrompe il termine prescrizionale. Ma notificato il precetto si sospende il termine prescrizionale? No, perché quello è un atto stragiudiziale perché si possa sospendere il decorso del termine prescrizionale che cosa occorre? Iniziare il processo esecutivo come? Con il pignoramento. Se non c’è stato il pignoramento ma solo il precetto si è interrotta ma non si è sospesa la prescrizione. Con il pignoramento conseguente al precetto si sospende il termine prescrizionale. Nota 7 pag. 4 appunti: A che serve questo precetto? A raccordare il diritto sostanziale a quello processuale tiene ancora 10 giorni di tempo se vuoi evitare l’esecuzione per pagare. Se il debitore paga spontaneamente dopo la notifica del precetto finisce tutto. Ma se il debitore non paga il creditore deve iniziare il processo esecutivo ma lo deve fare entro quanto tempo? Entro 90 giorni da che è stato notificato il precetto. Se non inizia la procedura esecutiva entro 90 giorni da che è stato notificato il precetto il precetto perde di efficacia. Non può rimanere una minaccia ad eterno, all’infinito. Quindi se io ti ho notificato il precetto posso iniziare il processo esecutivo il giorno stesso in cui ti hi notificato il precetto? Assolutamente no. Se io facessi un atto di pignoramento subito dopo la notifica del precetto avrei compiuto un atto illegittimo. E come ti difendi? Con opposizione agli atti esecutivi, il 617. Perché è iniziato un pignoramento prima che siano passati i 10 giorni. Quindi il pignoramento può essere iniziato solo dopo dall’undicesimo giorno susseguente alla notifica del precetto. Perché nei primi dieci giorni dalla notifica del precetto è inibito al creditore procedente il pignoramento perché in quei dieci giorni il debitore esecutato potrebbe ancora pagare. Qual è il termine ultimo che ha a disposizione il creditore per procedere al pignoramento che è il primo atto dell’esecuzione forzata è quello di 90 giorni dalla notifica del precetto. Se entro questo termine il debitore non ha pagato spontaneamente nei primi 10 giorni dall’undicesimo fino al 90esimo il creditore ha possibilità di fare pignoramento. Se non fa l’atto di pignoramento entro questo termine il precetto perde di efficacia. Contro il precetto abbiamo detto se fosse appunto viziato il debitore può fare opposizione agli atti esecutivi o opposizione al precetto. L’art. poi 494 primo comma prevede che il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese con l’incarico di consegnarle………. Pag. 5 appunti Nota 8: quando studieremo poi più avanti il pignoramento l’art. 494 prevede che dopo che sono passati 10 giorni e il debitore non ha pagato dall’undicesimo giorno in poi può essere iniziato il pignoramento. L’ufficiale giudiziario bussa alla porta. Il debitore si trova l’ufficiale giudiziario il debitore potrebbe ancora evitare il pignoramento. Come? Versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si sta procedendo all’esecuzione. Ma non basta più versare la somma. Deve versare anche le spese, perché ormai ha fatto attivare il processo esecutivo visto che c’è stato il pignoramento e deve consegnare queste somme comprese le spese della procedura esecutiva nelle mani dell’ufficiale giudiziario con l’incarico di darle al creditore così evita il pignoramento. Oppure potrebbe evitare non il pignoramento ma il pignoramento di cose. Hanno trovato gli orecchini della nonna, tu non te li vuoi far pignorare. E allora dici ti do il valore corrispondente a questo bene (perché il pignoramento a che serve? A prendere i beni e a farli vendere). Se tu gli dai i soldi corrispondenti al valore aumentato però dei due decimi in questo caso gli orecchini te li salvi perché ormai hai già dato la somma. Ma qui non eviti il pignoramento perché gli altri beni verranno pignorati impedirà solo il pignoramento di quel determinato bene.
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