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processuale penale riassunto corso Procedura Penale, Dispense di Diritto Processuale

dispensa completa

Tipologia: Dispense

2015/2016

Caricato il 20/05/2016

dandigrc
dandigrc 🇮🇹

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Scarica processuale penale riassunto corso Procedura Penale e più Dispense in PDF di Diritto Processuale solo su Docsity! CAPITOLO 1 IL CODICE DI PROCEDURA PENALE • Nuovo codice 1988 Vassalli primo corpus juris della repubblica , attua i principi costituzionali e principi e criteri direttivi prefissati dal legislatore delegante ex art. 2 l. 81/1987 Nuovo codice ha innovato sia i riti delle aule giudiziarie sia la fase degli indagini preliminari della polizia giudiziaria Nuovi ed inediti schemi operativi per il P.M. Diverso e assai più responsabilizzato il ruolo del difensore, chiamato a scelte decisionali in tema di riti alternativi, attraverso i quali è possibile definire anche anticipatamente la contesa giudiziaria. Carattere tendenzialmente accusatorio del processo Vassalli e centralità della fase dibattimentale, come momento in cui si svolge l’acquisizione e la valutazione della prova. Le parti sono poste tutte su un piano di potenziale parità dialettica. • nella fase pre-processuale, la figura predominante è il P.M. egli è il dominus dell’azione penale ma quando si devono compiere atti che toccano l’individuo, la sua preminenza scompare a seguito dell’intervento del G.I.P. CARATTERI GENERALI DEL PROCESSO • Strumentalità funzione subordinata del diritto processuale rispetto al corrispondente diritto sostanziale • Formalità riguarda il modo d’essere, la ritualità, le formule attraverso cui le attività si manifestano • Giurisdizionalità si riferisce alla presenza nel processo di un organo obiettivo ed imparziale con poteri di decidere e giudicare. STRUMENTALITA’ • nulla poena sine Judicio Caso illecito civile l’autore può sottrarsi al giudizio civile pagando o restituendo la somma dovuta Nel procedimento penale, alle parti non è dato accordarsi sulla sussistenza dell’illecito penale e sulla sanzione consequenziale Lo strumento del processo può non pervenire mai al giudizio di merito e quindi all’applicazione della norma penale se : 1. vi sono ragioni di indole processuale (come ad es. difetto di condizioni di procedibilità, anche a norma del novellato art. 131-bis del c.p. per particolare tenuità del fatto, così come previsto dal d.lgs n. 28/2015) 2. vi sono eventi di natura sostanziali (come ad es. cause estintive del reato) FORMALITA’ DEL PROCESSO PENALE Il processo penale in passato era molto rigoroso nelle forme. Oggi tale rigidità è svanita eccezion fatta per l’esigenza del rispetto di alcune formalità processuali quali : • Nullità • Inutilizzabilità • Decadenza • Inammissibilità ESEMPIO ex art. 568 co. 5, l’esercizio del diritto di impugnazione è ammissibile, indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l’ha formulata e dalla competenza o meno del giudice innanzi cui è proposta: 1 • è caratterizzato dalla combinazione dei caratteri dell’accusatorio e di quelli dell’inquisitorio, nello sforzo di conciliare, le esigenze di repressione dei reati (inquisitorio), con quelle di libertà dell’accusato ATTUALE codice => è di natura prevalentemente accusatoria, tenuto conto : • della tendenziale parità tra le parti processuali (PM – IMPUTATO) • della centralità e del ruolo del dibattimento e la sua oralità • l’assoluta terzietà del giudice, a cui sono sottratti i poteri di indagine e a cui sono conferiti esclusivamente poteri decisionali super partes IL SISTEMA PROCESSUALE VIGENTE E LE NOVELLE LEGISLATIVE. + + + i caratteri accusatori del nuovo rito, nei primi anni ’90 sono stati attenuati + + + • d.l. 306 del 92 , convertito poi in legge , aveva previsto l’utilizzabilità come prova in dibattimento delle dichiarazioni rese da testi o dall’indagato, al PM o alla PG nel corso delle indagini preliminari • si era ampliato la possibilità della lettura di atti in dibattimento, svilendo così il principio dell’oralità Tali provvedimenti normativi hanno segnato la c.d. epoca di emergenza caratterizzata dall’esigenza di una più incisiva lotta alla criminalità organizzata. Si tornò successivamente alla normalità con le emanazione di leggi successive, nonché con la modifica dell’art. 111 della Costituzione che ha introdotto nel nostro sistema i principi del c.d. giusto processo. L’esigenza del giusto processo, è presente nella Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo. • le norme della costituzione , al fine di attuare il giusto processo, prevedono : • la garanzia del diritto di difesa per tutti i cittadini, anche i non abbienti • la soggezione del giudice soltanto alla legge • imparzialità del giudice • garanzia del contraddittorio su un piano di parità • ragionevole durata del processo Notevole rilevanza ha la legge 46/2006, che ha introdotto limiti all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento. Invece, la L. 119/2013, tra le altre questioni, ha innovato e ampliato la tutela in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere. CAPITOLO 2 : IL SISTEMA ACCUSATORIO VIGENTE • La scelta del sistema accusatorio è espressamente proclamata dall’art. 2 della legge di delega al governo per l’emanazione del nuovo codice (l. 81/1987) L’esposizione dei principi e criteri direttivi si snoda in 105 punti del citato art. 2, successivamente recepiti e sviluppati nei 746 articoli del codice. ORALITA’ • la prova si deve formare necessariamente nel dibattimento, oralmente e in contraddittorio • nel fascicolo in cui sono raccolti gli atti del dibattimento, non sono contenuti gli atti compiuti nel corso delle indagini, e che invece sono conservati dal PM. • Solo eccezionalmente, nel fascicolo dibattimentale , rifluiscono atti compiuti nelle indagini, come ad es. gli atti dell’incidente probatorio • Affluiscono pure, alcuni atti precostituiti raccolti dal PM o dalla PG . (es. atti non ripetibili ) • Perfino le dichiarazioni rese dall’imputato al PM o al GIP prima del dibattimento sono suscettibili di lettura e acquisizione a determinate condizioni 1 • comunque , tutte le dichiarazioni raccolte e verbalizzate dal PM o dalla PG, possono essere utilizzate in dibattimento per le contestazioni. PUBBLICITA’ • durante le indagini preliminari (espletate da PG e PM)è sempre esclusa la presenza del pubblico • assistenza del difensore limitata allo svolgimento di taluni atti garantiti quali: • incidente probatorio • perquisizione • ispezioni e sequestri Udienza preliminare assenza di pubblico L’assenza di pubblicità si ripercuote, inoltre, nel divieto di pubblicazione di atti, fino alla pronuncia di primo grado. Secondo grado per gli atti del fascicolo del PM. • la pubblicità assume un ruolo fondamentale solo nell’udienza dibattimentale, la quale è pubblica a pena di nullità. POTERE DI ACCUSA • il codice Vassalli, affida al pubblico ministero, l’esercizio dell’azione penale e la funzione investigativa. • Il giudice non ha poteri di ricerca. Tuttavia , ci sono delle eccezioni: 1. Circa l’iniziativa penale, in caso di richiesta di archiviazione , il giudice, se dissente, dopo avere fissata un’apposita udienza, dispone che il pm formuli l’imputazione. 2. In sede di udienza preliminare , allorché è investito dal PM con la richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato, il giudice , ai fini della discussione, può ingerirsi nell’attività di ricerca delle prove, ordinando al PM lo svolgimento di ulteriori indagini oppure può disporre di un’attività di integrazione probatoria • la l. 89/2001, prevede che la violazione del principio della ragionevole durata del processo da diritto ad ottenere un’equa riparazione per eventuali danni patiti. • Nell’accertare la violazione, il giudice deve valutare la complessità del caso, il comportamento delle parti, del giudice e di ogni altra autorità intervenuta. • Il risarcimento è determinato ex art. 2056 c.c. (danno emergente / lucro cessante). E’ dovuta anche la riparazione per il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. • Il danno va quantificato con esclusivo riferimento al periodo di tempo eccedente quello della ragionevole durata del processo. La domanda di equa riparazione va proposta con ricorso che deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. • l’istanza va avanzata contro il Ministro di giustizia, innanzi alla CDA ove è sito il giudice competente. • A pena di decadenza, l’istanza va proposta nel corso del processo ovvero entro sei mesi dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva. CAPITOLO 3: IL GIUDICE • giudice : soggetto processuale – super partes • è il titolare del potere decisionale INDIPENDENZA • attiene al profilo esterno della giurisdizione perché riguarda la posizione istituzionale del giudice in relazione agli altri poteri dello Stato - art. 104 la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere. - il giudice è soggetto soltanto alla legge , così come previsto ex art. 101 COST. • la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari 102 cost, ma anche art. 1 c.p.p. 1 • Ipotesi eccezionali di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia (Corti di Assise) - a rafforzare l’indipendenza del giudice, l’art. 107 Cost., prevede la garanzia di inamovibilità IMPARZIALITA’ • attiene al profilo interno della giurisdizione perché il giudice non deve propendere né per la difesa né per l’accusa - assenza di pre-giudizio prima della formazione delle prove in dibattimento • il diritto di difesa (24 Cost) e la precostituzione del giudice (25 Cost) mirano ad evitare parzialità nella formazione e valutazione delle prove, ma anche nella scelta del giudice a tutela dell’imparzialità, vi sono anche gli istituti della: rimessione (45) incompatibilità (34-35) astensione (36) ricusazione (37) RIMESSIONE • Consiste nell’attribuzione di competenza ad un giudice diverso da quello territorialmente competente secondo le regole ordinarie. Secondo dottrina e giurisprudenza, la rimessione non viola il principio di predeterminazione del giudice ex art. 25 Cost., in quanto costituisce anch’esso un criterio attributivo di competenza. • disciplina rimessione, artt. 45 e ss., è stata riformata dalla Legge Cirami nel 2002 La rimessione si può attivare in ogni stato e grado del processo di merito quando: Gravi situazioni locali sono tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili: 1. pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo 2. pregiudicano la sicurezza o l’incolumità pubblica delle persone che partecipano al processo 2.a. situazioni di coartazione fisica e psichica reali e non ipotetiche, tali da avere conseguenze negative sul processo 1. Legittimo sospetto cioè quelle situazioni di dubbio sull’imparzialità e serenità del giudice, ancorata non a fatti concreti, ma a seri dubbi di ostilità ambientale. Sul *legittimo sospetto* le SS.UU. della Cassazione , hanno precisato che: • l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, quindi necessita di interpretazione restrittiva. • Per grave situazione locale, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza tale da generare un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice. La richiesta della rimessione è depositata con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata , a cura del richiedente, entro 7 giorni alle altre parti. • può essere avanzata in ogni stato e grado del processo di merito • dal PM • dall’imputato • dal procuratore generale presso la CDA. *** non sono legittimati il difensore dell’imputato nonché le altre parti private. Effetti della richiesta di rimessione (art. 47) (ricorda, 45 casi di rimessione, 46 richiesta, 47 effetti) + sia il giudice di merito , che la Corte di Cassazione possono disporre la sospensione del processo in attesa della decisione 1 Norma generica, potrebbero sorgere questioni pretestuose. CHI DECIDE SULLA DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE? Se si astiene il giudice decide il presidente del tribunale o della corte d’appello Se si astiene il presidente del tribunale decide il presidente della corte d’appello Se si astiene il presidente della corte d’appello decide il presidente della corte di cassazione. • Il giudice che si è astenuto , è sostituito da un altro magistrato • Gli atti da lui compiuti, perdono o conservano efficacia secondo quanto stabilito dal provvedimento di accoglimento dell’astensione ( e anche per la ricusazione) RICUSAZIONE • art. 37 e ss. cpp. • Sostituzione del giudice ricusato • ex art. 42 se la dichiarazione di astensione o ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento • preclusione temporanea a pronunciare sentenza, fino a quando non si sia provveduto sulla decisione di ricusazione. • Dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta, quando il giudice si astiene. I motivi di ricusazione investono : 1. casi di incompatibilità determinati da atti compiuti nello stesso procedimento o da legami familiari tra giudici 2. la presenza di un interesse proprio 3. rapporti debitori o creditori con le parti 4. talune qualità personali che legano il giudice alle parti 5. una anticipazione di giudizio 6. inimicizia grave con le parti 7. taluni legami familiari con le parti o i soggetti processuali. • nel caso in cui l’istanza di ricusazione sia fondata sugli stessi motivi di altra già respinta, è consentito al giudice pronunciare sentenza • il giudice può essere ricusato dalle parti • ricusazione non può riguardare il PM, perché è parte e non dotato di terzietà Proposizione dichiarazione di ricusazione : • la dichiarazione di ricusazione può essere proposta: • nell’udienza preliminare, fino a che non si siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. • Nel giudizio , fino a che non sia scaduto il termine previsto dal 491 comma 1 . • Se , la causa di ricusazione è divenuta nota dopo la scadenza dei termini, deve essere proposta entro 3 giorni. TIPOLOGIA DEI GIUDICI. I giudici possono essere divisi secondo una molteplicità di criteri: Composizione dell’organo giudici monocratici (GIP – GUP – MAG. SORV) e giudici collegiali Rapporto di impiego giudici togati – giudici onorari ( corte d’assise 6 + 2 togati) Natura delle funzioni giudici di merito – giudici di legittimità 1 TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI – DELIBERAZIONI – POTERI GIUDICE Provvedimenti del giudice : 1. sentenza 2. ordinanza 3. decreto Sentenza è la decisione che esaurisce il rapporto processuale o una sua fase. • S. può avere un contenuto : • processuale (incompetenza ecc.) • di merito se si pronuncia sulla fondatezza o meno della pretesa punitiva • la sentenza deve essere motivata a pena di nullità • è sempre ricorribile per cassazione (111 co.7 Cost.) +++ l’appello talvolta può essere escluso, caso 593 c.3, ammenda +++ Nella sentenza , pronunciata in nome del popolo italiano bisogna distinguere : a. l’intestazione in cui sono indicate le generalità delle parti e il giudice b. la motivazione in cui il giudice espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione c. il dispositivo la sintesi del contenuto della decisione (P.Q.M.) Ordinanza è il provvedimento con cui il giudice risolve singole questioni, senza attitudine di definire il processo. • sono sempre motivate a piena di nullità • sono revocabili Decreto è motivato solo se prescritto dalla legge (es. decreti di condanna, archiviazione e intercettazione). • Emblematico l’art. 358, che attribuisce al PM la funzione di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della stessa persona sottoposta alle indagini. La funzione del PM è pubblica ed obiettiva. Mentre l’azione civile è facoltativa. FUNZIONI DEL PM. • Funzione inquirente nelle indagini preliminari • Attività di indagini svolta personalmente dal PM che può delegare la PG • Gli atti di indagine, comprendono innanzitutto quelli acquisitivi della notizia di reato sia di iniziativa, sia a seguito di denuncia, querela, richiesta,istanza , refererto • Seguono gli atti investigativi per la ricostruzione del fatto di reato e per individuare il colpevole accertamenti tecnici, perquisizioni , ispezioni , sequestri, intercettazioni telefoniche… • Funzione di incriminazione: • Potere di promuovere l’azione penale ai sensi del 405 cp • Richiesta di archiviazione • Funzione di parte processuale (requirente) -le requisitorie del pm concernono sia profili processuali che di merito: es. richiesta citazioni di testi, periti o consulenti tecnici richiesta di pena concordata richiesta di sentenza di condanna AVOCAZIONE. • in caso di contrasti negativi o positivi tra diversi uffici del PM, spetta al procuratore generale determinare quale ufficio deve procedere. • La L. 479/1999, ha introdotto il potere per le parti private di contestare la competenza delle indagini del PM e determinare una decisione di merito. 1 Il potere di avocazione, consente all’ufficio del procuratore generale di svolgere le indagini ed ogni altri funzione, in sostituzione della Procura della Repubblica. Il potere di avocazione può essere esercitato nei seguenti casi : • se a seguito di astensione o incompatibilità di un magistrato dell’ufficio del PM, non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione (avocazione obbligatoria) • se le indagini collegate a gravi delitti, non sono state coordinate da PM competenti (Avocazione obbligatoria) • se non viene chiesta l’archiviazione od il rinvio a giudizio entro il termine del compimento delle indagini preliminari (avocazione obbligatoria) • se il GIP non accoglie la richiesta di archiviazione • se il GUP, rilevando carenze investigative, trasmette gli atti al PM, indicando ulteriori indagini da svolgere entro un termine. • il procuratore nazionale antimafia può avocare a se le indagini relativi ai delitti c.d. mafiosi. CAPITOLO 5: LA POLIZIA GIUDIZIARIA (55 cpp e ss) La polizia giudiziaria (art. 55 cpp) ha il compito di : • prendere notizie dei reati – anche di propria iniziativa – ed impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori • Ricercarne gli autori • Compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova • Raccogliere quanto altro possa servire per l’applicazione della legge penale • Svolgere ogni indagine (55 co. 2) e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. +++ Organi della PG +++ Generici organi PG • tenuti per legge ad espletare le indagini Ispettori del lavoro – vigili urbani – guardie delle province Servizi di P.G. • adibiti in via esclusiva e con carattere di continuità , a compiti investigativi, ma nell’ambito delle istituzioni di provienenza Squadre mobili presso le questure – Nuclei operativi CC – Nuclei P.T. GDF Sezioni di P.G. • Sono adibiti in via esclusiva e con carattere di continuità ad attività di P.G. sono istituiti presso le procure della Repubblica in sede di Tribunale Differenza tra servizi e sezioni : 1. diversità di ubicazione 2. profilo della subordinazione 2.a.Le sezioni di P.G. dipendono dai rispettivi procuratori della Rep., presso il Trib. TUTTI I COMPONENTI DELLE SEZIONI NON POSSONO ESSERE DISTOLTI DALL’ATTIVITA’ DI P.G. 2.b. per i servizi di P.G., non sussiste né la diretta dipendenza, né una funzione di autorizzazione del magistrato in ordine alla destinazione ad altre attività UFFICIALI ED AGENTI DI P.G. LEGITTIMAZIONE AD ATTI. • L’art. 57 cpp, attribuisce la qualifica di ufficiale di PG, anche ai sottufficiali di CC, GDF… Ha rilevanza la diversa qualifica di ufficiale o agente di PG. • è affidata agli ufficiali una funzione di controllo di legalità su alcuni atti compiuti dagli agenti di P.G. per alcuni atti, sono legittimati solo gli ufficiali, di propria iniziativa • sequestro preventivo di cose pertinenti al reato 1 • La qualità di imputato si può riacquistare nel caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere o di attivazione della procedura di revisione del processo. IDENTIFICAZIONE (IMPUTATO). • non è possibile la formulazione di imputazione a carico di ignoti • la qualità di imputato può essere acquistata SOLO attraverso gli atti tipici ex art. 60 cpp • ciascuno di tali atti richiede la individuazione dell’accusato . in difetto, il processo non nasce. Se manca l’imputato, il PM deve chiedere l’archiviazione (e non sentenza di non luogo a procedere, perché una sentenza richiede l’inizio del processo, che in realtà manca.) • identificazione del colpevole è uno dei compiti della PG , ma anche il PM può procedere. • Le indagini preliminari possono sussistere in mancanza di identificazione. Riguardo all’identificazione , occorre segnalare che, ci si riferisce all’identità fisica della persona (anche medianti i rilievi c.d. dattiloscopici) a prescindere dalla individuazione anagrafica, la quale potrebbe essere contraffatta. ESISTENZA IN VITA. • la morte dell’imputato comporta l’estinzione del reato • e l’immediata declaratoria, con sentenza di non luogo a procedere. • nelle indagini preliminari, la morte dell’inquisito , comporta l’archiviazione del procedimento. • se l’archiviazione o la sentenza di non luogo a procedere, si fondano sull’erroneo presupposto della morte del inquisito o imputato, la fase delle indagini preliminari o il processo riprendono il loro corso non appena si accerta che il soggetto è ancora in vita. CAPACITA’ PROCESSUALE. • L’indagato e l’imputato, sin dalla fase pre-processuale, devono avere la capacità di intendere e di volere • Tale capacità è necessaria per avvalersi consapevolmente delle garanzie ed esercitare i diritti di difesa . La capacità di intendere e di volere è la capacità di ogni persona, anche minore, di rendersi conto di ciò che avviene intorno a sé e di autodeterminarsi. La legge presuppone che tale seconda forma di capacità, detta anche capacità naturale di una persona, possa riguardare e connotare anche un minorenne Capacità giuridica . - La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. Capacità di agire. - La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa." Disciplina artt. 70 e 71 cpp • se l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice dispone, anche d’ufficio una perizia • durante la perizia, il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell’imputato • se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta a richiesta di parte con le forme previste per l’incidente probatorio • se a seguito degli accertamenti, risulti che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al processo, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso. • Contro tale ordinanza, possono ricorrere per cassazione il PM, l’imputato , il suo difensore e anche il curatore speciale nominato all’imputato. I DIRITTI DELL’IMPUTATO E L’INTERROGATORIO. 1 Durante il compimento del primo atto, l’art. 369 bis, impone al PM a pena di nullità di informare l’indagato del diritto alla difesa tecnica cioè diritto alla nomina di un difensore di ufficio o di fiducia – ammissione al gratuito patrocinio . • l’indagato inoltre, deve essere informato delle facoltà e dei diritti che gli sono attribuiti per legge L’imputato è titolare di una serie di diritti: a. diritto di scegliersi difensore di fiducia b. se in custodia cautelare, di conferire con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della misura c. diritto di rivolgersi direttamente al giudice d. diritto incidente probatorio e. diritto a scegliere rito alternativo f. diritto alle impugnazioni g. diritto di non rispondere in sede di interrogatorio ecc.. Interrogatorio può essere svolto : • dal giudice • dal pm • o dalla PG su delega del PM se l’interrogatorio è svolto in sede dibattimentale, è denominato “esame della parte”. A tutela delle garanzie e dignità dell’imputato, il suo interrogatorio è sottoposto a determinate formalità previste ex art. 64 e 65 cpp: a. l’imputato deve presentarsi libero nella persona innanzi all’interrogante b. non possono essere utilizzati metodi che influenzino la capacità di autodeterminarsi o ricordare i fatti 2 modi per costituirsi : 1) per atto di costituzione (di parte civile) ex art. 78 2) per atto di trasferimento in sede penale dell’azione civile (75 comma 1) Entrambi gli atti sono sottoscritti non dal danneggiato, ma dal suo difensore. • per regola generale, tutte le parti private, ad eccezione dell’imputato, stanno in giudizio solo tramite difensore La dichiarazione di costituzione può essere presentata : • in udienza • depositata nella cancelleria del giudice investito del processo. La costituzione di parte civile presuppone la pendenza dell’azione penale. Quindi la costituzione di parte civile può avvenire non prima dell’udienza preliminare. Può essere effettuata però, fino alla fase degli atti introduttivi al dibattimento, allorché il giudice verifica la instaurazione del contrattaddittorio tra le parti. APERTO IL DIBATTIMENTO , LA PARTE CIVILE NON Può Più ESERCITARE L’AZIONE. • La costituzione di parte civile può essere revocata dalla parte stessa • La revoca non preclude il successivo esercizio dell’azione nella sua naturale sede civile Revoca della costituzione può essere espressa o tacita: 1 (+) è espressa, con dichiarazione fatta personalmente dalla parte (comunicata alle altre parti ovvero con atto notificato se fatta fuori udienza) (+) tacita allorché la parte civile non presenta le sue conclusioni scritte nel dibattimento di primo grado, al momento della discussione finale, o se propone poi, l’azione stessa innanzi al giudice civile. • L’esclusione della parte civile può essere chiesta dalle controparti, sempre non prima dell’udienza preliminare ed entro la fase introduttiva al dibattimento. • Può essere disposta anche d’ufficio. Il trasferimento dell’azione civile,già proposta in sede civile, nel processo penale (c.d. trasmigrazione) comporta l’estinzione del processo civile, tranne che il giudice civile abbia pronunciato sentenza. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel processo civile. CAPITOLO 8: IL RESPONSABILE CIVILE ED IL CIVILMENTE OBB. PER LA PENA PECUNIARIA RESPONSABILE CIVILE • Soggetto e parte eventuale del processo • La giurisprudenza ha precisato che la legittimazione passiva del responsabile civile sussiste solo se nel processo penale è presente un imputato del cui operato debba rispondere per legge (Es. compagnia assicuratrice) • La sua posizione è consequenziale alla parte civile: non può esistere se questa non si è costituita. • La partecipazione del responsabile civile al processo, sia se spontanea , sia se provocata (citazione), si attua mediante costituzione. • il responsabile civile può essere citato su richiesta di parte civile • ma la Corte Cost. ha precisato che quando la responsabilità civile è coperta da assicurazione obbligatorio, la citazione del responsabile civile può avvenire anche dall’imputato. CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA • Soggetto civilmente obbligato a pagare una somma pari all’ammontare o dell’ammenda o della multa inflitta al colpevole • Concerne • le persone rivestite di autorità o incaricate della direzione o vigilanza del colpevole • le persone giuridiche per fatti commessi da propri rappresentanti, amministratori e dipendenti, in violazioni degli obblighi inerenti a tali qualità. L’interesse a chiamare il civilmente obbligato è del PM e dell’imputato. Termini costituzione soliti : INIZIO AZIONE PENALE, APERTURA DEL DIBATTIMENTO. CAPITOLO 9. PERSONA OFFESA DAL REATO E GLI ENTI ESPONENZIALI. PERSONA OFFESA: • persona offesa non coincide sempre con il danneggiato o la parte civile. • Correlato alla persona offesa è l’interesse alla punizione del colpevole • È legittimata ad una sorta di attività ad adjuvandum del PM. • Non è parte del processo. Può : • presentare memorie ed indicare elementi di prova • ha diritto di ricevere informazione di garanzia • nominare un difensore • proporre querela • chiedere al procuratore generale di avocare le indagini ENTI ESPONENZIALI: • enti legittimati in relazione ad interessi collettivi o diffusi lesi dal reato. 1 Il difensore d’ufficio : a. cessa delle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia b. non può rifiutare l’incarico c. può avvalersi di un sostituto Difensore incompatibile il difensore non può assistere due imputati quando uno degli imputati ha interesse nel sostenere una tesi difensiva sfavorevole all’altro. Abbandono o rifiuto della difesa comportano la violazione di una norma deontologica: - sarà attivato un procedimento disciplinare presso il consiglio dell’Ordine, che potrà irrogare sanzioni L’essenzialità della difesa tecnica, in ossequio al principio dettato dall’art. 24 COST., comporta • che ai non abbienti, sia italiani che stranieri, sia garantito il diritto di difesa attraverso il gratuito patrocinio. Gratuito patrocinio : • disciplinato dal Testo Unico in materia di spese di giustizia • può essere scelto un difensore tra gli avvocati inseriti nell’albo speciale dei difensori d’ufficio ed iscritti da almeno 2 anni nell’Albo degli Avvocati • le spese per consulenti tecnici, investigatori privati, notai ed UFF. giudi. Sono a carico dello stato • Reddito annuo IRPEF 10.766,33 €, adeguato ogni 2 anni • Si valutano anche i redditi di origine illecita e anche quelli dei conviventi anche se more uxorio Procedura gratuito patrocinio a. istanza interessato al giudice b. corredata di documentazione ed autocertificazione c. il giudice decide sull’ammissione entro 10 giorni. d. Contro il provvedimento di rigetto ricorso presidente tribunale o CDA. E poi in Cassazione per violazione di legge. CAPITOLO 11 : LE NOTIFICHE DEGLI ATTI. Notificazione : • è lo strumento previsto dalla legge mediante il quale si rende noto al destinatario, un atto o un’attività del procedimento • avviene mediante la consegna di una copia dell’atto o dell’avviso • è effettuata da un ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni le formalità prescritte dalla legge, sono finalizzate ad assicurare l’effettiva conoscibilità dell’atto da parte dell’interessato. una volta che esse sono state adempiute, scatta la presunzione legale di avvenuta conoscenza. La violazione delle disposizioni in materia, comporta la nullità della notifica. Relata di notifica : • è la relazione che l’ufficiale giudiziario scrive in calce all’originale e alla copia notificata • sono indicate l’autorità o la parte privata richiedente e le modalità attraverso le quali si è proceduto alla notificazione (per posta o a consegna a mano) La relazione di notifica, è pertanto il verbale di un’attività compiuta. Dal momento della notificazione, l’atto si presume conosciuto dal destinatario. Diversa dalla notificazione è la comunicazione 1 attraverso la quale, il giudice, senza intervento dell’ufficiale giudiziario, rende noto al PM, propri atti attraverso la consegna della copia a cura della cancelleria. Nel corso delle indagini preliminari, i soggetti incaricati per le notifiche sono l’ufficiale giudiziario e la PG, quest’ultima però limitatamente agli atti che ella stessa deve compiere. Sono sostitutivi di notificazioni di provvedimenti o avvisi emessi dal giudice o dal PM, la lettura di essi fatta alle parti interessate in loro presenza (ma deve esserne fatta menzione nel verbale). Per gli atti del giudice (Giudice dibattimentale e GIP) l’organo deputato alle notifiche è l’ufficiale giudiziario. (-) caso imputati detenuti anche la polizia penitenziaria Per le parti private, i loro atti possono essere spediti dal loro difensore al destinatario mediante raccomandata R.R. Il codice di rito prevede che , l’autorità può disporre che le notificazioni e gli avvisi ai difensori , siano eseguiti con mezzi idonei (FAX). NOTIFICHE ALL’IMPUTATO. • Nei suoi riguardi (imputato) Non sono ammissibili modalità meno formali di notifica. La prima notifica è essenziale per instaurare un rapporto di conoscenza del processo. Se l’imputato è detenuto : (*) egli va ricercato nell’istituto e gli va consegnata in mani proprie la copia dell’atto. *** sono eseguite con la modalità prevista per l’imputato non detenuto.*** Notificazioni alla parte civile costituita, responsabile civile, civil.obb. ai loro difensori. NULLITA’.: IL codice prevede una serie di nullità speciali ex art. 171. CAPITOLI 12 e 13 : GLI ATTI e PATOLOGIE NEL PROCEDIMENTO PENALE. ATTO nel procedimento penale: • è quell’atto compiuto da uno dei soggetti (giudice , pm, PG, parti private ecc..) • finalizzato alla pronuncia di un provvedimento penale (es. sentenza, ordinanza, decreto) Verbale: • è l’atto con il quale l’ausiliario del giudice, descrive quanto è avvenuto in sua presenza Un atto è invalido, solo nei casi in cui la legge prevede espressamente tale vizio. DIFFERENZA TRA ATTO INVALIDO ED ATTO IRREGOLARE. ?? Cos’è un atto invalido ? ?? - È l’atto che non è conforme al modello legale. - È invalido, quando la singola difformità rientra in uno dei 4 casi di invalidità previsti come causa di decadenza, inammissibilità, nullità o inutilizzabilità. 1 ?? Cos’è un atto irregolare ? ?? L’atto è irregolare se non rientra in una delle cause di invalidità previste dalla legge. È quindi, qualsiasi vizio formale, che il giudice deve provvedere ad eliminare. E’ previsto l’obbligo per il giudice, pena responsabilità disciplinari. ATTO INVALIDO. Le cause di invalidità dell’atto sono 4: c.1.inammissibilità impedisce al giudice di esaminare nel merito una richiesta presentata da una parte, quando la richiesta stessa non ha i requisiti di legge c.2.decadenza comporta l’invalidità dell’atto che sia stato compiuto dopo che è scaduto un termine perentorio c.3.nullità è un vizio che colpisce l’atto del procedimento, che sia stato compiuto senza l’osservanza di determinate disposizioni stabilite dalla legge a pena di nullità (art. 177). c.4.Inutilizzabilità è un’invalidità che colpisce direttamente il valore probatorio di un atto: il giudice non può basarsi su di esso per emettere una decisione. (1) INAMMISSIBILITA’. • È il vizio che colpisce un atto di parte (di regola una richiesta) • Impedisce al giudice di valutarla nel merito. Un atto è inammissibile quando : • è privo dei requisiti previsti dalla legge a pena di inammissibilità Può trattarsi di : a. requisiti soggettivi soggetti legittimati b. requisiti oggettivi elementi necessari o rispetto dei termini perentori • l’inammissibilità per mancato rispetto di un termine perentorio, è strettamente collegata alla decadenza. • L’inammissibilità è rilevata dal giudice d’ufficio o su eccezione di parte • La dichiara con ordinanza o sentenza e non decide sul merito della stessa (2) DECADENZA. • E’ la perdita del potere di compiere un atto a seguito della scadenza di un termine perentorio. • Alla scadenza del termine, il soggetto decade dal potere di compiere l’atto. • Se egli compie ugualmente l’atto, dopo la scadenza del termine, l’atto è inammissibile. ** Termini perentori: ** Sono perentori, quelli che: prescrivono il compimento di un atto entro e non oltre un determinato periodo di tempo. + se tale periodo è superato il soggetto decade dal potere compierlo validamente + • il legislatore ha sancito che si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto quei termini previsti dalla legge • questo perché le conseguenze sono gravi. • i termini perentori non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti. ** Termini ordinatori : ** Sono ordinatori, quelli che : fissano il periodo di tempo entro il quale un determinato atto deve essere compiuto. + se tale periodo è superato però, non deriva alcuna conseguenza di tipo processuale + 1 3. nullità relative NULLITA’ ASSOLUTA (+) sono colpite da nullità assoluta, le inosservanze più gravi previste dall’art. 179 cpp (+) riguardano i soggetti necessari del procedimento penale. (+) le nullità assolute sono rilevabili, anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento penale. (-) sono sanate solo dalla irrevocabilità della sentenza • l’art. 179, indica quali fra le nullità di ordine generale, previste dal 178, sono nullità assolute. 1. le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario 2. la violazione delle disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero (rinvio a giudizio sottoscritta dal segretario) 3. omessa citazione dell’imputato 4. assenza del difensore dell’imputato quando è obbligatoria la presenza. 5. Le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge. NULLITA’ INTERMEDIE (+) sono colpite da nullità intermedia, le inosservanze di media gravità previste dall’art. 180 cpp. (+) riguardano una sfera più ampia di soggetti (+) nullità intermedie sono rilevabili anche d’ufficio, ma entro determinati limiti di tempo (-) sono sanabili (ex. Art. 183) • le nullità intermedie sono quelle previste dall’art. 178 , con esclusione di quelle assolute previste dal 179 cpp • sono rilevate anche d’ufficio •ma non possono essere dedotte né rilevate dopo la sentenza di primo grado NULLITA’ RELATIVE (+) sono quelle nullità speciali che non rientrano né in quelle assolute né in quelle intermedie (181) (+) sono dichiarate su eccezione di parte ed entro brevi limiti di tempo (-) sono sanabili. • rientrano quelle nullità che non sono previste tra quelle assolute e quelle intermedie • es. di nullità relativa i prossimi congiunti dell’imputato sono avvisati della facoltà di astenersi dal deporre come testimoni. • regime nullità indicato art. 181 cpp • sono dichiarabili dal giudice su eccezione di parte (solo alla parte interessata) • al giudice è precluso, di regola, il potere di rilevare d’ufficio le nullità relative. • nullità concernenti : • atti indagini preliminari • incidente probatorio • atti udienza preliminari devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento ex art. 424 del GUP. 1 Dopo la discussione e prima della sentenza di rinvio a giudizio o di non • se manca l’udienza preliminare, entro il termine previsto dal 491 comma 1. • Le nullità verificatesi nel giudizio, devono essere eccepite con l’impugnazione della relativa sentenza. Le nullità relative al decreto che dispone il giudizio o degli atti preliminari al dibattimento, entro il 491 comma 1. Regola comune ai 3 tipi di nullità, è quello degli effetti: ** la nullità di un atto,una volta dichiarata, rende invalidi quelli consecutivi che ne dipendono** La declaratoria di nullità , comporta la rinnovazione dell’atto nullo, se necessaria e possibile, ad opera dello stesso giudice che l’ha dichiarata. Altrimenti si verifica la regressione del procedimento nella precedente fase, nel caso in cui il compimento di quell’atto da rinnovare rientra nel potere esclusivo del giudice di quella fase. LIMITE DI DEDUCIBILITA’ DELLE NULLITA’: Le nullità medie e relative non possono essere eccepite : a. da colui che vi ha dato o ha concorso a darvi causa b. da colui che non ha interesse all’osservanza della disposizione violata. SANATORIA: • La Sanatoria è quel fatto giuridico ulteriore e successivo rispetto all’atto viziato che determina la validità di tale atto - - la sanatoria non è possibile per le nullità assolute Si verifica allorquando : la parte interessata accetta gli effetti dell’atto viziato la parte interessata si avvale dell’atto viziato, esercitando le facoltà che ne discendono DENUNCIA. • è come l’informativa della PG, una segnalazione di reato. • Può provenire da privati o pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La denuncia può essere presentata al PM o ad un ufficiale di PG. Per i privati, la presentazione della denuncia ha natura facoltativa (anche orale). Per i soggetti qualificati, la presentazione della denuncia è sempre obbligatoria e deve essere fatta per iscritto. REFERTO. • è la segnalazione di reato proveniente dagli esercenti una professione sanitaria • che hanno prestato la loro assistenza od opera • in casi che possono configurare un delitto perseguibile d’ufficio. • forma scritta • indicate : generalità - domicilio – circostanze intervento professionale • presentato al PM o un ufficiale PG nel luogo più vicino. • È consentito presentare un referto cumulativo. Scritti anonimi e delazioni confidenziali , PM e PG possono avvalersi ai fini delle indagini, ma non possono essere utilizzate dai giudici. CAPITOLO 15. LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA’. • L’azione penale è obbligatoria Tuttavia, in alcune ipotesi , il corso dell’azione penale è condizionato da 1 manifestazioni di volontà di soggetti diversi dal PM. Si parla di condizioni di procedibilità , in relazioni agli istituti di: 1. querela 2. istanza di procedimento. 3. richiesta di procedimento. 4. autorizzazione a procedere. QUERELA (336 e ss). • è una manifestazione di volontà diretta ad ottenere la punizione del colpevole. • costituisce notitia criminis e condizione di procedibilità • assume rilievo nei soli reati procedibili a querela • per iscritto o anche oralmente • va proposta entro 3 mesi dalla notizia di reato • spese del procedimento a carico del querelato, salvo diversamente convenuto. ISTANZA DI PROCEDIMENTO. • Istanza di procedibilità analoga alla querela • Stesse forme della querela • IRREVOCABILE Consiste nella domanda con la quale il privato, persona offesa, chiede che si proceda contro i responsabili di taluni delitti commessi all’estero da stranieri o da cittadini. RICHIESTA DI PROCEDIMENTO. • Proviene da una pubblica autorità • Sempre in forma scritta e consegnata direttamente al PM e non alla PG • Irrevocabile • es. richiesta del ministro della giustizia per i delitti in danno del presidente della repubblica. AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE. • Dichiarazione di volontà di una pubblica autorità, diretta a consentire l’esercizio dell’azione penale • Autorità preposte : Camere, Coste costituzionale , ministro della giustizia In mancanza di condizione di procedibilità possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova. quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste per l’incidente probatorio. CAPITOLO 16. LA COMPETENZA. Il termine competenza : • indica l’insieme delle regole che consentono di distribuire i procedimenti all’interno della giurisdizione ordinaria. Essa è individuata : a. dalla materia (il titolo del reato) b. dal territorio (il luogo in cui si è compiuto il reato) c. dalla funzione che deve essere svolta in una determinata fase o grado del procedimento d. della eventuale connessione con altri procedimenti. Tutti i criteri in questione concorrono alla determinazione di quel giudice naturale precostituito per legge, dotato di una competenza fissata previamente, voluto dalla Costituzione. 1 • Se l’udienza preliminare non ha luogo : l’incompetenza per territorio deve essere eccepita o rilevata nel corso delle questioni preliminari in dibattimento. L’eccezione respinta in udienza preliminare può essere ripresentata nelle questioni preliminari. • Se è respinta in tale sede, deve costituire oggetto di uno specifico motivo di impugnazione; altrimenti è la questione è preclusa. COMPETENZA FUNZIONALE. • Non espressamente prevista dal codice • Consiste nella distribuzione delle attribuzioni giurisdizionali inerenti alle diversi fasi di un medesimo procedimento o al compimento di specifici atti. Esempio atti che devono essere compiuti nella fase delle indagini preliminari sono attribuiti alla competenza funzionale del GIP. COMPETENZA PER CONNESSIONE. • C’è connessione : quando tra una pluralità di imputazioni c’è un vincolo, in relazione agli autori o ai fatti commessi. • L’indicazione dei casi di connessione è tassativa (1) pluralità di imputati (connessione soggettiva) (2) pluralità di reati addebitati alla stessa persona (c.ogget.) Il giudice competente in caso di connessione viene individuato in base ai seguenti criteri: Fra i giudici competenti per materia, la corte d’assise prevale sul tribunale. • Applicata questa regola, se più giudici sono egualmente competenti per materia, ed hanno quindi, una diversa competenza per territorio prevale il giudice competente per il reato più grave. • In caso di pari gravità, prevale il giudice competente per il reato commesso per primo. • Se esiste un legame di connessione tra tribunale in composizione collegiale e monocratico la cognizione è del tribunale collegiale. La connessione non opera fra procedimenti relativi ad imputati minori degli anni 18. RIUNIONE E SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI. RIUNIONE: Se i procedimenti sono connessi possono essere riuniti. È necessario che : 1) i procedimenti siano pendenti nella stessa fase e nello stesso grado 2) i procedimento siano di competenza del medesimo giudice 3) la riunione non determini un ritardo 4) i procedimenti siano connessi o ci sia un collegamento probatorio. SEPARAZIONE OBBLIGATORIA: •.1. se nel corso dell’udienza preliminare è possibile decidere subito la posizione di un imputato •.2. se per un imputato si deve sospendere il procedimento •.3. quando uno degli imputati non è comparso nel dibattimento ed occorre rinnovare la citazione nei suoi confronti 1 •.4. quando uno o più difensori non sono comparsi nel dibattimento per legittimo impedimento •.5. quando istruzione dibattimentale per un imputato si è conclusa e per gli altri tempi + lunghi. SEPARAZIONE FACOLTATIVA: in accordo con le parti. CAPITOLO 17: INCOMPETENZA, CONFLITTI DI COMPETENZA E DI GIURISDIZIONE, CARENZA DI ATTRIBUZIONE. INCOMPETENZA. • Legittimazione Qualsiasi tipo di incompetenza è rilevabile dal giudice ed eccepibile dalle parti. Termini di decadenza : a. Incompetenza per materia può essere rilevata ed eccepita in ogni stato e grado del processo solo la formazione del giudicato sana il difetto. Eccezione se a decidere è un giudice superiore, rispetto alla competenza di un giudice sottordinato, si deve eccepire entro la costituzione delle parti in dibattimento in primo grado ex art. 491 comma 1. b. incompetenza per territorio e connessione termini brevi, udienza preliminare . In mancanza. 491 comma 1 CONSEGUENZE. • uno dei PM può chiedere la trasmissione degli atti se si rifiuta decide il procuratore generale. Se il contrasto è in materia di criminalità organizzata, deve essere sentito il Procuratore nazionale antimafia , nel caso in cui a decidere sia il procuratore generale presso la Cassazione. • se a decidere è il procuratore generale presso la corte d’appello, il P.N.A. deve solo essere informato. CAPITOLO 18. LE INDAGINI PRELIMINARI. Le indagini preliminari sono strumentali all’esercizio dell’azione penale. • Sull’esito delle indagini, viene formulata la incriminazione (405 cpp). • Nelle indagini preliminari si acquisiscono solo le fonti di prova, cioè capaci di divenire prova in dibattimento. • gli atti delle indagini preliminari (es. sommarie informazioni rese da persone informate dei fatti – interrogatorio imputato) • non sono utilizzabili nel dibattimento (salvo alcune eccezioni). Gli atti delle indagini sono pienamente utilizzabili in fasi precedenti al dibattimento od in taluni riti speciali. • utilizzabili e valutabili dal GIP in tema di misure cautelari, personali o reali • intercettazioni di comunicazioni telefoniche • decreto di archiviazione • dal gip per ammettere il giudizio immediato, da celebrarsi poi innanzi al giudice dibattimentale. 1 In sede di udienza preliminare: • il GUP fonda le sue valutazioni sull’intero fascicolo del PM per : • la sentenza di non luogo a procedere ovvero • il decreto che dispone il giudizio dibattimentale Nel patteggiamento – giudizio abbreviato – condanna per decreto il giudice fonda la sua decisione dagli atti dell’indagine. hanno valenza probatoria anche in dibattimento: 1. atti di P.G. irripetibili o che sono divenuti irripetibili 2. dichiarazioni rese dai testi o dalle parti alla pg e al pm dopo le contestazioni dibattimentali Il procedimento ordinario è fondato sulla scansione di : indagini preliminari - udienza preliminare - udienza dibattimentale art. 405 cpp Il procedimento, se non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione, si converte in processo giacchè il PM esercita l’azione penale formulando l’imputazione nei confronti dell’indagato, che diventa così imputato ed investendo del processo un giudice • Il PM da dominus dell’azione penale, diventa parte processuale. IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI. • Nei casi previsti dalla legge, DECIDE sulle richieste del PM, delle parti private e della persona offesa • organo monocratico Funzioni gip: a. funzione di controllo del termine di svolgimento delle indagini b. funzione di controllo sull’esercizio dell’azione penale Se il PM avanza richiesta di archiviazione se il PM esercita l’azione penale del procedimento c. funzione di garanzia dei diritti dell’indagato (è il gip che autorizza applicazione mis cautelari) d. funzione di giudizio quando si svolge dinnanzi a lui patteggiamento o giudizio abbreviato. Nei processi di criminalità organizzata, funzioni GIP e GUP sono espletate da un magistrato del tribunale del Capoluogo del distretto di CDA. LE ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA. • un D.P.R. del 1988, ha previsto che un ufficiale di PG, possa impersonare l’accusa nell’udienza dibattimentale innanzi al tribunale monocratico. (Non deve aver preso parte alle indagini preliminari) il codice di rito prevede l’obbligo di comunicazione , senza ritardo, della notizia di reato al P.M. • prima di detta comunicazione, la P.G. provvede in via autonoma all’assicurazione delle fonti di prova • dopo l’intervento del P.M., la P.G. potrà procedere come attività delegata o ancora di propria iniziativa. alla polizia giudiziaria è affidato il compimento degli atti necessari per assicurare le fonti di prova, avvalendosi o : • dei mezzi di ricerca disciplinati espressamente dal codice • o di altri atipici, innominati. 1 • quando la finalità è il rintraccio dell’evaso o dell’imputato, in caso positivo si da esecuzione alla misura coercitiva o limitativa della libertà personale. Previsto l’obbligo di immediata trasmissione al PM del verbale delle operazioni compiute Affinché questo decida sulla convalida. Perquisizione e sequestro, sono considerati atti non ripetibili : andranno nel fascicolo del dibattimento Il sequestro probatorio, pur dopo convalida del P.M. è assoggettato al controllo del giudice. • avverso il provvedimento di riesame, è possibile ricorso per cassazione per sola violazione di legge. RESTITUZIONE E DISTRUZIONE. • Apposizione di sigilli alle cose sequestrate per garantire integrità • I beni possono essere alienati o distrutti , quando possono alterarsi Come disposizione di garanzia è previsto che avvenga il prelievo di campioni alla presenza del difensore. I difensori possono opporsi alla distruzione. Se la richiesta non viene accolta dei difensori la parte interessata ha 2 possibilità : 1. proporre avverso il procedimento di distruzione , opposizione al GIP in camera di consiglio nelle forme della camera di consiglio ex 127 cpp 2. proporre incidente di esecuzione con le forme dell’art. 666, in quanto concernente la fase esecutiva del sequestro. presso il tribunale, S e INDAGINI PRELIMINARI DEL P.M.. • In quanto parte imparziale, le indagini del P.M. devono essere finalizzate anche all’acquisizione di elementi probatori favorevoli all’indagato. Di seguito atti più rilevanti che il P.M. può compiere: • consulenze tecniche se tale attività è ripetibile, non è un atto garantito • accertamenti tecnici non ripetibili sono atti garantiti . IL PM deve dare avviso all’indagato, difensore e persona offesa per l’espletamento dell’atto e della possibilità di nominare propri consulenti • individuazione di persona si ha quando il Pm chiama una persona per riconoscere un’altra persona, una cosa od un suono. Atto non garantito . Atto spesso delegato alla P.G. • assunzione di informazioni Atto ripetibile in dibattimento • Interrogatorio indagato atto partecipato, si deve svolgere previo avviso del difensore ma senza la sua necessaria presenza. • Confronti quando si necessita sentire più persone su dichiarazioni divergenti • Ispezioni – sequestri – intercettazioni PROCURATORE GENERALE. • Figura inserita col D.LGS. 12/1991 • Non ha competenza in ordine alle indagini preliminari o all’esercizio azione penale • Decide sulle dichiarazioni di astensione del PM • Risolve contrasti negativi tra uffici PM DIRITTO DI DIFESA NELLE INDAGINI PRELIMINARI. • Gli atti di indagine, compiuti dal PM e dalla P.G. sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza • Informazione di garanzia consente all’indagato di avere conoscenza del procedimento e nominare un difensore 1 •Gli atti compiuti dal pM o dalla P.G. , a cui i difensori avevano il diritto di assistere, devono essere depositati nella segreteria del P.M. con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarre copia . •Le acquisizioni delle fonti di prova nelle indagini, non è monopolio del PM e della PG. • le parti possono svolgere investigazioni difensive. INVESTIGAZIONI DIFENSIVE. • mirate a garantire una parità tra accusa e difesa ex art. 111 Cost. • fin dal momento dell’incarico, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare elementi di prova. Il difensore può svolgere : • accedere luoghi e visionare cose • accedere a luoghi private previa autorizzazione di chi ne ha accesso, e in difetto,con l’autorizzazione del giudice • compiere accertamenti tecnici non ripetibili, previo avviso al PM • colloqui non si redige alcuna documentazione • dichiarazione atto scritto autenticato dal difensore contenente informazioni da chi le rende • assunzione di informazioni colloquio documentato in cui il soggetto risponde alle domande del difensore • se la persona è detenuta, l’accesso al luogo di custodia deve essere autorizzato dal giudice. • Se la persona è indagata o imputata nello stesso procedimento è necessaria la presenza del suo difensore che deve essere avvisato almeno 24 ore prima Se il soggetto si avvale della facoltà di non rispondere il difensore può chiedere che l’audizione sia disposta dal PM o può richiedere un incidente probatorio. Gli atti costituenti l’attività investigativa del difensore, confluiscono nel fascicolo del difensore. Alla conclusione delle Indagini il Al giudice, indipendentemente se debba o meno prendere una decisione, ma affinché ne tenga conto nell’eventualità al PM, per hé ne tenga conto delle sue determi zioni. GIP o GUP, prima che adotti na cisione • costituzione prevede il ricorso per cassazione (111 comma 7), per violazione di legge per tutti i provvedimenti che comportano una limitazione della libertà personale TIPI DI MISURE CAUTELARI. • varie categorie di misure c. misure cautelari personali misure cautelari reali Misure cautelari personali si dividono in: 1. misure coercitive 2. misure interdittive 3. applicazione provvisoria misure di sicurezza Misure cautelari reali si dividono in : 1. sequestro conservativo posto a tutela del pagamento delle somme dovute o per danni cagionati dal reato 2. sequestro preventivo posto al fine di evitare l’aggravamento delle conseguenze del reato. 1 (1) Le misure coercitive possono essere: • misure obbligatorie • misure custodiali Arresti domiciliari – (braccialetto elettronico) – Custodia in carcere – custodia in luogo di cura per infermi di mente Arresti domiciliari : • impongono all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo • possono essere aggiunti altri limiti alla facoltà dell’imputato di comunicare con estranei • possibile attenuazione della misura far andare a lavorare l’imputato • Il codice vieta di concedere arresti domiciliari a chi è stato condannato per il reato di evasione nei 5 anni precedenti al fatto per il quale si procede. Braccialetto elettronico: • modalità di esecuzione degli arresti domiciliari • col consenso dell’imputato, è possibile controllarlo in tutti i suoi spostamenti Custodia in carcere: • è la più grave delle misure coercitive • con il relativo provvedimento, il giudice dispone che l’imputato venga immediatamente condotto in un istituto di custodia a disposizione dell’autorità giudiziario • l’imputato dovrebbe essere tenuto separato dai detenuti che stanno scontando una pena definitiva Misure interdittive : 1. sospensione dall’esercizio potestà dei genitori 2. sospensione di un pubblico ufficio o servizio 3. divieto di esercitare determinate professioni Applicazione temporanea misura di sicurezza ospedale psichiatrico o casa di cura o custodia. Presupposti per applicazione misure cautelari: (3 condizioni) (1) Condizioni generali di applicabilità: • gravi indizi di colpevolezza cioè presenza di elementi di prova idonei a condurre in futuro processo, una probabile condanna. • punibilità in concreto • la pena del delitto deve essere superiore nel massimo a 3 anni • non inferiore a 5 anni nel massimo, se si deve applicare custodia in carcere Ai sensi del del decreto-legge 1 luglio 2013 n°78 convertito – con modificazioni – dalla legge 9 agosto 2013 n°94 la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per i delitti – consumati o tentati – per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni (precedentemente erano 4) e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti. Inoltre, la Cassazione (Cass. pen. Sez. V, 10/06/2014, n. 31839) ha sancito che la norma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della l. 94/13. (2) Esigenze cautelari: • Pericolo di inquinamento della prova • Pericolo di fuga • Pericolo che l’imputato commetta determinati delitti. (3) Criteri di scelta delle misure cautelari: • principio di adeguatezza misura idonea 1 Le misure precautelari si distinguono in : a. arresto in flagranza b. fermo di indiziato di delitto di pertinenza della P.G. e c. Fermo di pertinenza del PM La flagranza del reato è l’aver sorpreso il reo nell’atto di commettere il reato, ovvero nell’inseguimento ad opera della P.G. Il fermo dell’indiziato, consiste nella privazione della libertà. Attribuisce al pm e alla pg un potere discrezionale svincolato dal requisiti della flagranza del reato. Requisiti : • gravi indizi di colpevolezza • pericolo di fuga DOVERI DELLA PG: • immediata notizia dell’operazione al PM presso il tribunale in cui la misura è stata eseguita. • Avvertimento al soggetto in vinculis , della facoltà di nominare un difensore di fiducia • Richiesta al PM di provvedere alla nomina del difensore d’ufficio • Immediata informativa al difensore dello stato di restrizione. • Messa a disposizione del PM, dell’arrestato, mediante traduzione presso la locale casa circondariale • Ai sensi del d.lgs 4 marzo 2014, n. 32, l'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore • Invio entro 24 ore del verbale di arresto al pm • Avviso arresto a familiari , se c’è consenso dell’interessato. CAPITOLO 24 : REVOCA , MODIFICA , SOSTITUZIONE O ESTINZIONE DELLE MISURE COERCITIVE ED INTERDITTIVE. • Le cause che determinano la vita e la morte delle misure cautelari sono : • quelle che attengono alla sussistenza e persistenza dei gravi indizi di colpevolezza • quelle che attengono alle esigenze cautelari • l’idoneità e la proporzionalità delle misure • la limitatezza della loro durata • la sentenza che definisce il procedimento. Gli effetti delle misure decorrono: per la custodia cautelare dal giorno della cattura / arresto / fermo per le altre misure dal giorno della notificazione dell’ordinanza che le dispone. Nelle figure di concorso formale , di reato continuato e di reati commessi per eseguirne altri: • i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave Criterio di compatibilità : • nel caso in cui l’imputato sia detenuto o internato, gli effetti della custodia cautelare successivamente disposta opereranno solo dalla cessazione dello stato di detenzione • si produrranno invece, immediatamente , gli effetti di una misura diversa dalla custodia che non risultano impediti dallo stato di detenzione (es. sospensione esercizio potestà di genitore • in caso contrario, questi effetti si produrranno dal momento in cui cessa la detenzione o l’internamento. Sui rapporti misura cautelare e detenzione ad altro titolo: • l’esecuzione della misura cautelare si sospende quando deve essere eseguito un ordine di carcerazione. A meno che la misura sia incompatibile. 1 • Non si sospende la misura cautelare nel caso in cui la pena venga espiata in regime di misure alternative alla detenzione. • il periodo di custodia cautelare decorso contemporaneamente all’esecuzione della pena non potrà avere rilevanza ai fini della detrazione della pena. Regola del congelamento i giorni impiegati per le udienze e per la deliberazione delle sentenze, vengono computati esclusivamente ai fini della durata complessiva della misura coercitiva: • termini complessivi che possono comunque essere superati – sempre nei limiti massimi del 304 co. 6 cpp – nel caso in cui sia avvenuto un provvedimento di sospensione per la complessità del dibattimento o giudizio abbreviato. REVOCA E SOSTITUZIONE MISURA. Il giudice, per l’applicazione e il mantenimento della misura cautelare deve valutare non solo l’esistenza ex ante, ma anche la persistenza ex post dei presupposti di legittimazione del potere cautelare La misura cautelare può essere modificata in 3 ipotesi : revoca – sostituzione melius o peius. 1. Revoca Su richiesta del PM o imputato se risultano mancanti condizioni generali di applicabilità (fumus commissi delicti, periculum libertatis) o quando si accerti che sono venute meno le esigenze cautelari (pericolo inquinamento prove , fuga) 2. sostituzione in melius , o la sua applicazione con modalità meno gravose. Su richiesta PM o imputato deve essere disposta quando : • le esigenze cautelari, pur non essendo venute meno, risultano attenuate; • quando la misura non appare più proporzionata all’entità del fatto La decisione deve intervenire entro 10 giorni dal giorno di ricezione degli atti trasmessi dal giudice che ha emesso la misura. • Se la decisione non interviene entro il decimo giorno, la misura cautelare perde efficacia • La misura , perde inoltre efficacia se, l’autorità giudiziaria procedente, non fa pervenire gli atti al Tribunale del riesame entro 5 giorni dalla richiesta. (o) Omessa reiterazione della misura , dopo la declaratoria di incompetenza del giudice La misura cautelare adottata dal giudice incompetente perde efficacia se entro 20 giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non adotta nuovamente la misura. (o) Estinzione della custodia cautelare per scadenza dei termini di durata massima. • Il decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare, attua la garanzia costituzionale delle ragioni di libertà dell’imputato. Gli artt. 303 cpp e seguenti, definiscono un articolato e complesso sistema di termini, sospensioni e proroghe. I termini sono fissati in modo autonomo per ogni stato e grado del procedimento e con riferimento alla gravità del reato. Si possono distinguere, termini intermedi, termini complessivi, termini finali. TERMINI INTERMEDI. • Sono previsti in collegamento con la fase delle indagini preliminari, col giudizio di primo grado e dei gradi successivi. • Per ogni passaggio di fase o di grado, comincia a decorrere il nuovo termine in maniera assolutamente indipendente da quello fissato per la fase o per il grado precedente 1 Con riferimento alle indagini preliminari (303 a): del titolo di custodia è stabilito se, entro i termini stabiliti dal 303 lettera a) comma 1, non sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero ordinanza con cui il giudice dispone giudizio abbreviato ovvero sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti Con riferimento al giudizio di primo grado (303 b): la caducazione è disposta se entro i termini previsti dal 303 lettera b comma 1, non sia stata pronunciata sentenza di condanna Con riferimento al giudizio abbreviato (303 b-bis): la caducazione è disposta se entro i termini previsti dal 303 lettera b-bis comma 1, non sia stata pronunciata sentenza di condanna Con riferimento al giudizio d’appello (303 c) caducazione è disposta se entro i termini previsti dal 303 lettera c comma 1, non sia stata pronunciata sentenza di condanna in appello Tutti i termini intermedi, prima della scadenza, possono essere prorogati. • proroga è disposta per ordine del giudice, su richiesta del PM, sentito il difensore, in due casi: d.1. Quando è disposta la perizia sulle condizioni di mente dell’imputato d.2. Quando , nel corso delle indagini preliminari , sussistono gravi esigenze cautelari, che rendono indispensabili la custodia. in questa ipotesi la proroga può essere rinnovata solo per una volta e i termini ordinari non possono essere superati oltre la metà TERMINI COMPLESSIVI. I Termini complessivi, sono fissati dal 4° comma dell’art. 303 cpp. - la somma totale dei periodi di custodia non può superare : 2 anni se si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di reclusione nel massimo a 6 anni. 4 anni se si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di reclusione nel massimo a 20 anni 6 anni ergastolo. Vengono calcolati nel computo dei termini complessivi : • proroghe concesse ex art. 305 (es. perizia) • udienze e deliberazioni di sentenze di primo grado e impugnazioni. Tempi che vengono calcolati nei termini intermedi Non vengono calcolati nel computo dei termini complessivi in cui opera la sospensione (es impedimento imputato o difensore..) TERMINI FINALI. A porre dei termini finali, come sbarramento invalicabile, provvedono i commi 6 e 7 del 303 cpp. Ex. 303 comma 6 il legislatore ha commisurato i termini nel doppio di quelli intermedi. Ex. 303 comma 7 non si tiene conto, nel computo dei termini, il tempo in cui il dibattimento rimane sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, allontanamento o mancata partecipazione di uno dei difensori. LIBERAZIONE IMPUTATO. Con la scadenza dei termini massimi di custodia cautelare l’imputato riacquista automaticamente il diritto alla remissione in libertà, disposta dal giudice. 1 (c) di conferma o riforma se appare opportuno , mantenere, modificare, o revocare la Misura, valutati i risultati probatori acquisiti. Se il tribunale non decide entro 10 giorni, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. (solo per il riesame, non appello e cassazione). RICORSO PER CASSAZIONE. • impugnate ordinanze tribunale delle libertà in sede di riesame o appello • vizi di legittimità – vizi di motivazione • ammesso ricorso per saltum Deciso con la procedura camera di consiglio Intervento facoltativo delle parti interessate. Decisione entro 30 giorni , ma non ci sono conseguenze. • inammissibilità • rigetto • accoglimento giudicato cautelare : se l’ordinanza, viene confermata nei successivi gradi di giudizio, non può più essere revocata dal giudice , a meno che non sopraggiungano fatti nuovi e diversi da quelli valutati in sede di impugnazione. APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA. • ipotesi in cui l’indagato sia infermo di mente / ubriaco abituale o dedito a sostanze stupefacenti. necessario disporre il ricovero in ospedale psichiatrico o casa di cura e di custodia. il giudice prima di disporre la misura deve procedere all’interrogatorio della persona. • se non è possibile, entro 5 giorni dall’inizio dell’esecuzione il giudice deve procedere ad accertamenti nei termini stabiliti. RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE. L’Ingiusta detenzione può risultare da situazione di carattere sostanziale o formale. (o)ingiustizia di carattere sostanziale: chi ha sofferto della custodia è stato prosciolto con decisione irrevocabile perché : • il fatto non sussiste • per non aver commesso il fatto • perché il fatto non costituisce reato • non è previsto dalla legge come reato Sempre che l’imputato non vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave. (o)ingiustizia di carattere formale : si fa riferimento alla sola illegittimità del provvedimento di custodia, prescindendo dal risultato finale di proscioglimento o di condanna dell’imputato. Risarcimento spetta anche a quelle persone nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o provvedimento archiviazione. • termine massimo per la domanda, previsto a pena di inammissibilità , è di 2 anni , dal giorno in cui la sentenza è diventata irrevocabile. • Misura di riparazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice con un limite di 516 mila euro. 1 MISURE CAUTELARI REALI. • Presupposti per la loro applicazione sono: il fumus del reato, il periculum in mora • sono dirette ad imporre limitazioni a quelle libertà individuali che si realizzano nella disponibilità del proprio patrimonio. Sequestro conservativo e Sequestro preventivo. (o) Sequestro conservativo. Previsto allo scopo di non disperdere le garanzie per il pagamento di somme dovute. Può essere richiesto : dal pm a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e/o spese procedimento dalla parte civile a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato (si può estendere ai beni del responsabile civile) • il sequestro disposto dal PM, giova anche alla parte civile . • Emesso inaudita altera parte Richiesta può essere proposta in ogni stato e grado del processo di merito (Esclusione giudizio per cassazione). • Il giudice se ritiene fondati i motivi per ritenere che manchino o si disperdano le garanzie del credito, dispone con ordinanza il sequestro. L’imputato e il responsabile civile, possono sottrarsi agli effetti della misura cautelare prestando una cauzione. Se le somme ricavate dall’esecuzione non sono sufficienti a soddisfare tutti i crediti: • è possibile esercitare l’azione civile nelle forme ordinarie per ottenere il pagamento delle somme ancora dovute. (o) Sequestro preventivo. • alla punibilità , • alla determinazione della pena, • all’applicazione delle misure di sicurezza, • alla responsabilità civile • all’applicazione delle norme processuali. Sarà compito del giudice, non ammettere prove richieste dalle parti che esulano dal suddetto oggetto. 188 cpp: • libertà morale non possono essere utilizzati metodi o tecniche idonee ad influire sulla libertà di autodeterminazione della persona 189 cpp: • principio di non tassatività dei mezzi di prova sono ammissibili anche mezzi di prova non previsti dalla legge purchè siano idonei ad assicurare l’accertamento dei fatti (es. nastro registrato dalla vittima di richieste estorsive) 190 cpp: • diritto alla prova ribadisce la facoltà delle parti di richiedere l’ammissione delle prove nel processo (+) la violazione di tale diritto è motivo di ricorso per cassazione (606 c.1 lett. d) 191 cpp: • inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita 192 c.1 cpp: • principio del libero convincimento del giudice e obbligo della motivazione nella valutazione della prova il vizio di motivazione costituisce motivo di impugnazione e di ricorso per cassazione (606 c.1 lett. e) 1 192 c. 2,3,4 cpp: • indica alcuni criteri a cui deve attenersi il giudice nella valutazione delle prove. Quando la prova è costituita da indizi per la loro utilizzabilità, è necessario che essi siano plurimi, gravi, precisi e concordanti. 193 cpp: • non si applicano i limiti di prova previsti nel processo civile, salvo che non riguardino lo stato di famiglia e la cittadinanza. CHIAMATA IN CORREITA’. Dichiarazioni rese da un imputato contro altri coimputati o da imputati di reati connessi o collegati a quello per cui si procede. Queste dichiarazioni, devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità. La chiamata del còrreo deve essere corroborata da riscontri obiettivi, cioè esterni. Ratio persona penalmente coinvolta nei fatti. LA TESTIMONIANZA. È un mezzo di prova che garantisce sia l’oralità, sia il diritto al contraddittorio attraverso il c.d. esame incrociato (cross examination). La testimonianza trova la sua naturale assunzione : • nell’istruzione dibattimentale • nell’incidente probatorio. Non c’è testimonianza in sede di indagini preliminari. La testimonianza ha ad oggetto la formazione della prova in ordine ai fatti che il giudice può utilizzare ai fini della sua deliberazione. Oggetto della testimonianza solo fatti determinati e specifici. • non apprezzamenti personali, voci correnti o moralità dell’imputato Solo per valutare la credibilità del testimone, è possibile estendere l’esame testimoniale a temi diversi da quelli dei fatti racchiusi nell’atto di incolpazione. Testimonianza della persona offesa non si applicano le regole dettate per la chiamata del còrreo (192). Non si richiedono pertanto riscontri esterni per l’attendibilità. TESTIMONIANZA INDIRETTA. Il testimone deve essere detentore di scienza diretta dei fatti da lui affermati. Se egli trae da terzi, la conoscenza dei fatti, i testi di riferimento devono essere chiamati a deporre, anche su impulso del giudice. La testimonianza indiretta serve come mezzo per individuare nuove fonti di prova e per acquisire queste ultime. Se le persone a cui il teste fa riferimento non sono chiamate a deporre, nonostante l’istanza di parte, la testimonianza de relato, è inutilizzabile • salvo che l’esame risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità del teste. È fatto divieto alla P.G. di deporre sulle dichiarazioni ricevute dai testimoni. 1 La disciplina dell’esame è contenuta nell’art. 503 cpp, e prevede anche, come per i testi, la possibilità di contestazioni di difformi dichiarazioni rese in precedenza dalla parte.. Diverso l’esame della parte, rispetto a quello della testimonianza: infatti l’esame della parte non comporta l’impegno di dire la verità CONFRONTI. Il confronto è un atto a partecipazione necessariamente plurima: • più parti • più testimoni • una parte e un testimone. Il confronto consiste nell’esame di tali soggetti, eseguito congiuntamente e nel loro contraddittorio se tra di essi vi è disaccordo su fatti e circostanze già riferite in precedenza. • può avere luogo solo davanti al giudice in sede dibattimentale o in incidente probatorio. • Nella fase delle indagini preliminari il confronto è utile solo ai fini delle investigazioni e non già per la formazione delle prove, salva l’utilizzabilità per le contestazioni. RICOGNIZIONI. • solo in dibattimento o incidente probatorio. Mira all’individuazione di persone, cose ed altre realtà sensoriali, ad opera di un soggetto chiamato in sede processuale. La corrispondente attività nella fase preprocessuale , è chiamata individuazione di cose e persone dinnanzi al PM. La ricognizione personale deve essere eseguita con un campione almeno di altre 2 persone ad essa somiglianti. La ricognizione di cose si procede in maniera analoga. La ricognizione concernenti fenomeni privi di materialità fisica (odori , suoni , voci) è rimessa al giudice la regolamentazione del modus procedendi, dovendo egli procurarsi similari realtà fenomeniche. ESPERIMENTI GIUDIZIALI. Esperimento giudiziale è un mezzo di prova volto a dimostrare la veridicità o almeno la verosimiglianza di un accadimento. Per conseguire questa prova, si sperimenta la ripetizione dell’accadimento in questione, riproducendo , per quanto possibile , la situazione originaria e le stesse modalità di svolgimento del fatto in contestazione. Nella fase preprocessuale PM può farlo con accertamenti tecnici. PERIZIA E CONSULENZA TECNICA . PERIZIA: • disposta in dibattimento o in sede di incidente probatorio • può essere disposta anche d’ufficio dal giudice. Una volta nominato il perito, deve presentarsi innanzi al giudice, nel contraddittorio delle parti, per ricevere il conferimento dell’incarico, con la formulazione dei quesiti cui è chiamato a rispondere. 1 • perito è pubblico ufficiale nell’esercizio della sua attività • le parti possono ricusare il perito che versa in situazione di non imparzialità Le parti possono controllare l’operato del perito : • sia intervenendo nella originaria formulazione dei quesiti in modo da concorrere a tracciare il tema di indagine o il modo della sua effettuazione • sia inserendo nella ricerca peritale, attività di propri consulenti tecnici. Consulenti tecnici: possono essere nominati dalle parti private e dal PM , in numero non superiore ai periti di ufficio. possono partecipare alle operazioni compiute dal perito e presentare al giudice o al perito, richieste – osservazioni – riserve, nonché procedere direttamente all’esame della persona, della cosa o del luogo , oggetto di perizia. I DOCUMENTI. Per documenti si intendono : • scritti, fotografie, pellicole cinematografiche, fonografiche o altri mezzi, rappresentativi di una realtà di fatto, di persone o di cose. Deve trattarsi di documenti che si sono formati fuori dal processo e che in questo entrano con finalità probatoria. Per essere un mezzo di prova, il documento deve avere i requisiti di certezza in ordine alla paternità o alla provenienza. E’ vietata l’acquisizione di documenti anonimi,, salvo che provengano dall’imputato o se il documento contiene il corpo del reato.
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