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Controllo di Gestione nelle Pubbliche Amministrazioni: Concetto e Strumenti, Appunti di Procedimento Amministrativo

Il concetto di controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni, che fa parte di una classe più ampia di contabilità gestionale o direzionale. Il controllo di gestione è obbligatorio per le amministrazioni pubbliche e si basa sulla pianificazione, programmazione e controllo delle attività in relazione agli utili da ottenere e sull'organizzazione delle mansioni per perseguire gli obiettivi. Anche le valutazioni, che sono elemento del controllo di gestione, e i principi del controllo di gestione enunciati nel decreto legislativo 150 del 2009.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 30/12/2023

Emi1234567
Emi1234567 🇮🇹

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Scarica Controllo di Gestione nelle Pubbliche Amministrazioni: Concetto e Strumenti e più Appunti in PDF di Procedimento Amministrativo solo su Docsity! PROGRAMMAZIONI E CONTROLLO NEGLI ENTI PUBBLICI: Da dove nasce questo concetto? La sua definizione? Ci sono più termini e sinonimi per poter esprimere il concetto di programmazione e controllo degli enti pubblici, uno di questi è “controllo di gestione”, che fa parte di una classe più ampia di contabilità, gestionale o direzionale. Quando nasce la contabilità? La contabilità nasce moltissimi anni fa, nello stesso periodo di Leonardo da Vinci (1452), nasce da un signore che era un frate di nome: Luca Pacioli/o, a cui in seguito venne dedicata una lira. Questo frate tra il 1400/1500 fu incaricato come consulente da parte dei mercati di trovare un modo da far capire a loro se il loro mercanteggiare era profittevole o meno. Il modo individuato da Luca Pacioli fu quello della contabilità generale attraverso il metodo della partita doppia (double-entry bookkeeping), questo metodo viene ancora tutt’ora utilizzata. Quindi perché nasce la contabilità? Nasce per registrare i fatti economici che accadono in un’organizzazione economica al fine di farne un bilancio, dopo un certo periodo, per comprendere se quell’attività economica ha determinato un profitto o una perdita e di conseguenza porta a capire se continuare il proprio lavoro in quel modo oppure se dover cambiare qualcosa. A chi serve il bilancio? Quindi cosa serve la contabilità? 1. Serve per l’imprenditore/mercante per capire la loro situazione economica; 2. Serve allo Stato per calcolare le imposte 3. Serve per le banche perché prestano soldi a vario titolo alle imprese e vogliono capire tramite il bilancio se l’impresa avrà la capacità di restituire i soldi oppure no. Perché senza i bilanci la banca non ha garanzie dall’imprenditore. In realtà, la banca non si limita a guardare solo i bilanci, ma cercherà anche di guardare le loro prospettive reddituali future di essa. La P.A. hanno queste tre bisogni? Hanno bisogno del bilancio? 1. La P.A. (es. comune) non può essere assimilata ai mercanti che devono capire quale attività è poi redditizia. Se il comune ragionasse così dovremmo decidere di non produrre certi servizi. La preoccupazione della P.A. dovrebbe essere quella di non sprecare le risorse ma non di fare un profitto, quindi a differenza del mercante non devono fare la contabilità per vedere quale attività rende di più, perché non hanno la possibilità di scegliere quale servizio togliere perché in perdita e quale erogare perché produce profitto. Questo perché il comune deve svolgere tutte le attività istituzionali che gli sono state assegnate tentando di spendere il meno possibile. Il mercante è profit oriented a differenza della P.A. perché deve capire se quell’attività che a disposizione regge il confronto oppure no, la P.A. invece non ha alternative. 2. La P.A. non è un soggetto imponibile di tassazione sul reddito, pagano solo ad esempio l’IVA se la incassano e IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) su determinate voci, questi due pagamenti non hanno bisogno del bilancio ma solo della contabilità. Quindi il bilancio, frutto della contabilità, che serve a capire qual è la base imponibile su cui pagare le tasse allo stato non serve nella P.A. perché non paga le imposte sul reddito. 3. Anche la P.A. può avere bisogno delle banche, anche se quest’ultime non chiederanno alla P.A. i bilanci perché non rischiano di fallire, perché la legge non prevede che lo Stato nelle sue emanazioni e nelle sue articolazioni possono fallire, quindi non rende necessario fare i bilanci per dimostrarne la loro situazione economica. Quindi, le banche prestano ugualmente soldi alle pubbliche amministrazioni sulla base del fatto che non potendo fallire, il rischio che troverebbero stimare guardando i bilanci non è un rischio possibile corrente con la pubblica amministrazione. Il sistema degli obiettivi: Nel momento in cui un sistema organizzativo da elementare diventa più complesso può essere necessario avere degli obiettivi e cioè la necessità di avere un target da raggiungere che assegnato in maniera coordinata a diversi soggetti permettono a loro, seguendo la mete prefissata, di riuscire a sincronizzarsi. L’obiettivo diventa un elemento di coesione. -Nelle aziende profit, che producono e vendono beni e servizi per fare un profitto e che hanno la preoccupazione della contabilità e del bilancio, l’obiettivo principale da cui derivano gli altri è il profitto. Come nascono gli obiettivi? In un'azienda profit ci si interroga sul guadagno futuro desiderato. C’è un elemento accomunante il sistema degli obiettivi che è appunto il profitto. Un’azienda si rende conto dell’utilità degli obiettivi e quindi la necessità di avere un controllo di gestione specialmente quando dovendo impostare la gestione dell’anno successivo si ipotizza un utile da raggiungere o la perdita che si vorrà tentare di contenere. I ragionamenti alla base del controllo di gestione sono l’organizzazione delle attività in relazione agli utili da ottenere e l'organizzazione delle mansioni che ciascuno deve svolgere per perseguire e raggiungere quell'obiettivo. Gli obiettivi all’interno dell’azienda derivano da una cascata dei contributi che dovrebbero dare tutti i dipendenti perchè l'obiettivo madre sia effettivamente perseguito e raggiunto. parlando di obiettivi intendiamo un sistema che individua quali sono, a cascata rispetto ad uno o più obiettivi, gli obiettivi che vengono assegnati ai vari responsabili delle aree e ai loro collaboratori. Questa frammentazione dell’obiettivo principale in tanti sub-obiettivi costituisce un sistema degli obiettivi. (In un’azienda profit è l’area commerciale ad occuparsi dei ricavi, chi lavoro in queste aree avrà un suo personale obiettivo che costituirà obiettivo madre). -La PA è un azienda no profit, non solo non ha l’obbligo di fare un profitto ma non ha proprio la possibilità di farlo per legge. -Chi stabilisce gli obiettivi? Se all’interno di un’azienda è presente una dinamica organizzativa che fa dialogare/discutere le persone è probabile che venga svolto un controllo di gestione. Queste dinamiche non fanno diventare un obiettivo top-down, dall’alto verso il basso, ma con una negoziazione, confronto e quindi con il tentativo di raggiungere un compromesso. Gli obiettivi vengono assegnati con una dinamica negoziale, al termine della quale si definisce il target da raggiungere e gli obiettivi assegnati a ciascuno. Il sistema degli obiettivi e la logica a cascata possono essere svolti in tutti i comparti dell'azienda. Il rischio degli obiettivi è che spesso possono essere: -evocativi, -suggestivi, -ma poco misurabili. Un obiettivo per essere ben articolato deve essere misurabile, altrimenti i risultati ottenuti non possono essere valutati. Se si vuole migliorare la soddisfazione degli utenti di una biblioteca deve essere possibile misurare il grado di gradimento. L’obiettivo sarà quello di migliorare la soddisfazione degli utenti misurata attraverso l’indicatore di customers satisfaction (CSI). Quindi se attraverso una misurazione individuiamo la baseline ovvero il punto di partenza e stabiliamo la meta da raggiungere. Se l’obiettivo è misurabile spesso si immedesima nel target da raggiungere che rappresenta il punto d’arrivo degli sforzi che qualcuno deve fare perché quel target rispetto al baseline sia raggiunto. Alcuni target possono essere stabiliti scientificamente, altri invece non si prestano bene al calcolo scientifico. Nel caso del grado di soddisfazione bisognerebbe pensare quali siano i fattori che oggi determinano quel livello e cercare di capire se il miglioramento di uno o più di quei fattori è in grado di essere stimato puntualmente e quale sarebbe l'impatto che avrebbe sul livello. La soddisfazione dei clienti è misurata attraverso un questionario che andrà a costituire un punteggio di gradimento. Per raggiungere l’obiettivo di miglioramento bisogna mettere in atto le azioni di modifica dei fattori che sono risultati poco soddisfacenti. Una volta attuato il miglioramento bisogna verificare se questo sforzo sta dando il risultato voluto, questo può avvenire attraverso numerose somministrazione di questionari ai clienti. -Una duplice complicazione per fare il controllo di gestione: 1) bisogna spendere delle risorse per realizzare un sistema di contabilità direzionale che permette di poter analizzare successivamente i valori raccolti, inoltre possono servire risorse da investire per le varie azioni di miglioramento. Anche il tempo è una risorsa da dover investire, il controllo di gestione è un attività time consuming. 2) occorre una figura specifica che si occupi di svolgere il controllo di gestione, una figura competente che verifichi il percorso che porta al raggiungimento degli obiettivi. Il controllo di gestione è una mansione specifica che richiede delle figure competenti. Monitoraggio: Una volta stabilito un obiettivo, abbinato almeno un indicatore e il target a cui tendere, collegato a tutte le figure competenti che diano il loro contributo al raggiungimento dell’obiettivo, nel frattempo che le nuove azioni vengano applicate si possono svolgere dei monitoraggi in itinere per capire se un po per volta le modifiche siano state funzionali al nostro obiettivo. Si svolge un monitoraggio non solo per verificare lo stato di attuazione delle azioni conseguenti l’obiettivo ma per misurare se l'indicatore di partenza, grazie alle prime attuazioni realizzate, sta effettivamente migliorando. Questa fase di controllo in itinere (monitoraggio) è un altro ingrediente del controllo di gestione che permetti, una volta stabiliti gli obiettivi, di non attendere il termine di scadenza del raggiungimento probabile di quell'obiettivo ma si effettuano infraperidionalmente dei monitoraggi. La frequenza di controllo per entrambe le verifiche non è la stessa, è probabile che si controlli più frequentemente lo sviluppo dell’attuazione delle azioni necessarie al miglioramento (una volta al mese), piuttosto che il controllo del miglioramento del baseline (ogni quattro mesi). Il monitoraggio è basato sull’attività di report, cioè svolgere un'azione sistematica/organizzata mirante a verificare se l’iniziativa necessaria per raggiungere il target di un certo indicatore è stata realizzata puntualmente e se gli effetti rispetto queste azioni sono in corso di apprezzamento. La legge Brunetta ribadisce questo concetto, afferma che per fare le valutazioni delle performance, ovvero valutazioni miste, c'è bisogno di una stretta relazione con il sistema di controllo di gestione. Questa legge induce le pubbliche amministrazioni, per essere adeguate in termini di valutazione dei dipendenti, a preoccuparsi di attivare il controllo di gestione perché senza di esso non si può attuare questa legge. Le aziende private non hanno bisogno di svolgere questa azione perché non sono soggetti regulated, possono scegliere di svolgerle in base alla utilità, nasce per cultura e consapevolezza. La PA che vive in quell’ambiente regolato è indolente, non è proattiva cioè aspetta che una legge ci sia per attivarsi, questa è la cultura diffusa della PA, le buone idee o innovazioni se non sono avallate da una legge o addirittura obbligatorie non possono essere seguite. (I dipendenti pubblici vengono chiamati in giro per il mondo servitori civili a differenza dei militari che sono servitore militare). Pubblici servizi nel mondo e in Italia: La pubblica amministrazione in Italia è regulated dove non c'è stata una deregolamentazione, in Inghilterra per esempio ciò è avvenuto e si è verificata una privatizzazione dei public service. La pubblica amministrazione serve per erogare i servizi, al di là delle modifiche normative da molti anni alcuni pubblici servizi, a fronte di una public administration, si sono affiancati degli operatori privati che hanno integrato l’offerta di servizi pubblici, un’ esempio clamoroso sono le scuole dell'infanzia. In alcune parti del mondo questo processo si è allargato al punto da eliminare alcuni public services dalle mani degli operatori pubblici (ferrovie in inghilterra) questo perché si pensava che il processo di privatizzazione avrebbe reso i servizi più efficiente. Talvolta il privato non ha convenienza a svolgere alcuni servizi quindi è necessario che ci sia ancora un ruolo pubblico così da evitare che un isolamento rispetto ad un certo tipo di servizio. L'Italia non è stata così coinvolta in questo processo, alcune norme invece di deregolamentare hanno tentato di introdurre il processo di aziendalizzazione, ovvero di innescare per percorsi di aziendalizzazione delle pubbliche amministrazioni per portare all'interno concetti e principi tipici delle aziende, presumendo che attraverso queste norme si favorisse un processo di efficientamento, razionalizzazione. Attraverso le norme si è pensato quindi di indurre un processo di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e controllo fa proprio parte di questo processo. I decreti legislativi 286 nel 1999 e il conseguente 267 del 2000 hanno cercato di innovare le pubbliche amministrazioni. Esiste una bipartizione tra p.amm. centrali e p.amm. locali. Le autonomie locali sono eredità dell'Italia dei comuni, sono parte della nostra tradizione, noi ci sentiamo di appartenere prima di tutto ad una comunità locale. Attraverso una modifica della Costituzione le autonomie locali hanno avuto il loro riconoscimento, fino al 1999 ciò che era scritto nel dlg 286 veniva adottato dalle autonomie locali in base ai loro regolamenti, nel 2000 però nasce il decreto legislativo 267 ovvero il testo unico degli enti locali che oltra è normare molti aspetti della vita delle pubbliche amministrazioni presenta una parte molto sovrapponibile al decreto legislativo 286. Quali sono le norme che disciplinano la P.A? I principali decreti legislativi di riferimento che normano la PA in tema di controllo di gestione sono: 1. il dlg 30 Luglio 1999 n.286; 2. il dlg 18 Agosto 2000 n.267 1. Il Decreto legislativo 286/99: Articolo 1 principi generali del controllo interno comma 1: “ Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: “ Questo articolo si riferisce a tutte le pubbliche amministrazioni (escl.la presid. del consiglio dei ministri), l'ambito soggettivo di applicazione non è ristretto ma ampio, l'inciso nell'ambito della rispettiva autonomia precisa il fatto che il nostro ordinamento preveda il sistema delle autonomie locali, che possiedono una relativa autonomia che lo Stato riconosce loro, in virtù della Costituzione. (Il termine strumento è tipico dell'ambito aziendale). Una trentina di anni fa partì un processo politico che proponeva di sancire che l'Italia riconosca l'importanza dei comuni, questo processo terminò con la modifica del titolo V della Costituzione disciplinando il fatto che una parte delle pubbliche amministrazioni ovvero quelle locali che rappresentano un territorio di riferimento (i comuni, le province e le regioni) riescono a disporre di una relativa autonomia cioè che lo stato su alcune materie non può decidere. Questo inciso quindi significa che ciò che leggo nella legge vale per tutti, ma per coloro che hanno l'autonomia, se questa viene esercitata, possono esserci varianti rispetto al contenuto dell'articolo. Le varianti si realizzano con una specifica disciplina che riguarda quegli enti, che nell'ambito della disciplina generale, che vale per tutti, autonomamente in maniera specifica può creare una normativa diversa, in particolare i comuni e le province non possono fare leggi, le regioni invece sì, esse per esercitare quella autonomia possono legiferare una legge del sistema dei controlli. La loro autonomia però è comunque limitata perché lo Stato può impugnare le leggi regionali se lo ritiene opportuno. I comuni e le province possono esercitare questa autonomia attraverso gli Statuti e i regolamenti, mediante i quali possono disciplinarsi autonomamente quando la legge come questa riconosce l'autonomia, esercitando la cosiddetta potestà regolamentare. Dlg 18 Agosto 2000 n.267 Il comma 1 del dlg 286 viene modificato nel 2012 con il dl 174 e introdotto l'articolo 147 bis-ter-quater-quinquies del dlgs 267, frutto di quel processo di modernizzazione, dirà che all'interno delle pubbliche amministrazioni locali si fa un controllo di regolarità amministrativa contabile seguendo tecniche di revisione aziendale. Scrivere in una legge del nostro ordinamento che si applicano i principi di revisione aziendale per fare quel controllo significa che quel processo di aziendalizzazione si è radicato. Il controllo gestione nel 1995 doveva venir svolto secondo gli articoli 39-40-41 del decreto legislativo n. 77 del 1995* “nuovo ordinamento finanziario e contabile” recepito in seguito nel dlg 267. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile nasce con la modifica del 2012 ed entro fine gennaio ciascun ente doveva modificare il proprio regolamento da far approvare al Consiglio comunale. → ”Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.” (dlgs n.174/2012) L’introduzione di un regolamento che normasse il controllo di gestione non era quindi una novità per gli enti che avrebbero dovuto svolgerlo già dal 1995. Fino al 2012 il controllo era regolato solo dall’articolo 147, esso non è stato modificato dal dl 174 e al comma 1 afferma similmente al dlg 286 comma 1: “Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.” Il termine autonomia normativa indica che siccome un comune non fa delle leggi può redige dei regolamenti nei quali scrive come disciplinare questo controllo. Invece organizzare significa creare un ufficio, assumere del personale, ecc ovvero significa attribuire la responsabilità a qualcuno di quei controlli in modo autonomo. -art.147 bis esplicita che questo tipo di controllo a due momenti effettivi, il comma 1 ci dice che al fine di far sì che il processo amministrativo nelle pubbliche amministrazioni sia corretto viene anche postulato un controllo preventivo, ovvero nel momento della costruzione dell’atto→ “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto...” Il segretario generale ha il compito di partecipare alla formazione di tutti gli atti per assicurarne una regolare correttezza dell’attività, il suo ruolo nell'ente non è quello di essere il capo degli altri ma quello di apportare le proprie conoscenze e competenze amministrative per far sì che gli atti vengono formulati correttamente. Più che un controllo si tratta di un’accuratezza fatta dal coinvolgimento nel processo di formazione dell'atto di esperti, consulenti e di capacità interne volto a far nascere l'atto correttamente successivamente passerà al vaglio secondo i principi della revisione aziendale, quindi prima del controllo c'è una partecipazione multilaterale. In questo momento il segretario svolge quel controllo antecedente utile per correggere in tempo l’atto irregolare e non fargli produrre effetti. Gli atti che sono stati redatti con la supervisione del segretario non sono soggetti al controllo successivo. Sono difficili da controllare le determine dei responsabili dei servizi, dirigenti o meno, perché essi sono autonomi e non hanno bisogno del permesso del segretario generale per redigere atti. Il comma 2 stabilisce un momento successivo del controllo di regolarità amministrative, quindi avviene quando l’atto è già stato assunto e produce effetti. → ”Il controllo di regolarità amministrativa e' inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente(regolamento), sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente”. Spesso questo controllo viene svolto mensilmente nei grandi enti, i quali fanno un'estrazione di tutti gli atti che sono stati prodotti e ne viene controllato un campione. Nei piccoli enti invece questo tipo di controllo viene svolto annualmente e questo comporta delle problematicità. Prima quando il controllo era affidato al coreco finché non venisse approvato l'atto non poteva produrre effetti, era sospeso, mentre con l'eliminazione del comitato e affidamento del controllo al segretario generale gli atti continuano a produrre effetti. Ciò comporta che tramite il controllo del comitato l’atto se ritenuto irregolare veniva annullato prima che producesse i suoi effetti, mentre con i controlli interni lo stesso atto era già efficace. Un controllo effettuato tardivamente serve solamente a capire dov’è stato fatto l’errore e imparare per il futuro, ma quel eventuale atto irregolare non può essere modificato. È importante perché le pubbliche amministrazioni possono agire secondo il principio dell'autotutela, che le porta a poter modificare gli atti che hanno assunto, tramite l’annullamento o la rettifica, sempre entro un limite temporale. -art.147 ter “Controllo strategico all’interno delle pubbliche amministrazioni locali” -art. 147 quater “Controlli sulle società partecipate non quotate” I comuni negli ultimi vent'anni sono spesso diventati una sorta di holding, questo perché al posto di gestire in economia le funzioni, i servizi, le attività istituzionali del comune, possono aver trovato conveniente costituire una società, di cui il comune diventa socio, unico o insieme ad altri, e chiedere di occuparsi di quelle tematiche. I comuni si sono chiesti se fosse più conveniente svolgere quella attività internamente oppure creare una società di cui erano soci e fargli svolgere quelle attività. A seguito di questa situazione molti comuni hanno costituito diverse società di capitali e le hanno fatto diventare dei loro bracci operativi. La società e il comune hanno proprietà diverse, hanno vincoli finanziari e normativi diversi, le società sono più flessibili. Le società create dai comuni ad un certo punto hanno raggiunto un numero pari a 10000, a seguito di ciò sono state create delle leggi per indurre gli enti a razionalizzare le società partecipate. Da un paio di anni questo tipo di società sono disciplinate dal testo unico sulle società partecipate (TUSP) decreto legislativo n.175 del 2016, perché ci si è resi conto che serviva disciplinare in maniera organica questa materia,in questo decreto si disciplina la necessità di operare annualmente una razionalizzazione delle società partecipate. Precisamente questo decreto nasce a metà degli anni 90 perché è in conseguenza del antefatto del testo unico degli enti locali (TUEL 267), si determina un processo che condusse gli enti locali a potersi societarizzare. Inizialmente la necessità di razionalizzazione veniva espressa nelle Leggi di stabilità, ad esempio stabilivano che se un comune aveva meno di 5000 abitanti doveva diminuire il numero di società, probabilmente queste venivano compattate oppure cedute ad altri comuni. Queste norme erano sparpagliate e non organiche, viene quindi creato il TUSP. L’articolo 40 che stabiliva le modalità del controllo di gestione è stato trasformato nell’articolo 197 che a sua volta ha subito un aggiornamento dall’allegato 4.3 del dlgs n.118/11 inerente l'armonizzazione contabile. La contabilità prima di quest'ultimo decreto per alcuni anni è stata normata dalla soft law (interpretazione flessibile) ovvero delle disposizioni dell'osservatorio finanza degli enti locali, questi atti erano informale perché non c'era nessuna legge che recepiva le loro decisioni. È nata quindi la necessità di creare una legge che normasse tutto l'ambito della contabilità all'interno del dlgs 118, però è rimasta la possibilità che la ragioneria generale dello Stato demandi alla Commissione Arconet, se necessario, di interpretare il decreto e rispondere alle richieste degli enti, tramite disposizioni, esse una volta emanate devono essere rispettate da tutti. L’utilizzo quindi della soft Law serve per velocizzare e rendere più flessibile le risposte alle richieste da parte degli enti di interpretare il dlgs 118, invece aspettare che la legge venisse modificata avrebbe portato a tempi lunghissimi. Decreto legislativo n.118 del 2011 Armonizzazione contabile: Questo è stato un percorso che ha portato a cambiare le regole di contabilizzazione nelle pubbliche amministrazioni per uniformarsi il più possibile all'Unione Europea, per avere dati statisticamente elaborati in maniera coerente all'interno dell'UE. L’armonizzazione contabile è spinta principio che cerca di rendere gli enti locali confrontabili all'interno di altri enti analoghi nei paesi europei. In questo decreto, in particolare nell’allegato 4/3 “principio contabile applicato concernente la contabilità economico- patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”, sono enunciati regole e principi del controllo di gestione. -art 198 “Referto del controllo di gestione” “1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori (report finale) ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.” Le conclusioni frutto del report finale del controllo successivo devono essere inviate agli amministratori (sindaco e assessore) che devono riceverli per capire lo stato finale di attuazione degli obiettivi. Sarebbe utile inviare agli amministratori anche i report in itinere così da verificare in tempo se gli obiettivi sono stati realizzati e quindi non solo successivamente quando non si può più modificare l’effetto dell’azione. Inoltre questi report finali vanno anche ai responsabili dei servizi, dirigenti o meno che siano, perché far si che “[...]abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.” Il problema è che ormai le azioni sono efficaci e il controllo dei responsabili è in ritardo. -art.198 bis “comunicazione del referto” nasce nel 2004 con la modifica del dlgs n.267 attraverso il dlgs n.174/12. “1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.” Rappresenta l’effetto della sanzione per gli enti che non adempiono al controllo di gestione, in realtà quest’articolo non presenta una sanzione ma assume indirettamente effetti sanzionatori, questo perché il referto (report finale) deve essere inviato anche alla Corte dei conti che ne effettueranno un ulteriore controllo. Invece nel caso del non adempimento del regolamento stabilito nel dlgs 174/2012 la sanzione era vera e propria. I comuni e la sfida della sostenibilità: MISURAZIONE DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA PUBBLICA, TRA EFFICIENZA, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE Questa pubblicazione è un report che contiene una serie di elaborazioni basate sul principio rating, cioè arrivare ad una valutazione di sintesi valutativa frutto di una serie di misurazioni di indicatori che vengono a determinare degli score che combinati tra loro permettono di arrivare ad un risultato che rientra in una fascia di giudizio. In questo studio il giudizio è relativo a una serie di aree riferite ai 109 capoluoghi di provincia. Le 6 aree che rappresentano la valutazione del rating hanno pesi differenti e sono: bilancio, governance, gestione del personale, servizi e rapporti con i cittadini, appalti e rapporti con i fornitori e impatto ambientale. Al termine delle osservazioni ogni indicatore produrrà uno score che formerà il giudizio finale del rating e posizionerà ogni capoluogo in una classe di giudizio assegnandogli una posizione nella classifica finale. In questo rating sono compresi anche i comuni in dissesto e quelli in riequilibrio cioè il dissesto finanziario, che era il fallimento, si è riuscito a colmare pagando il 20% del debito ai creditori. Questi comuni sono capoluoghi di provincia ma la maggior parte dei comuni in dissesto non sono capoluoghi e quindi non sono compresi in questo studio. Obiettivi e report: Il modo di ragionare che è sotto ad un'organizzazione che si occupa di ogni tipo di produzione di beni e servizi e che ha un controllo di gestione funzionante è diverso rispetto ad un'organizzazione che non ha il controllo di gestione, questo perché fin da subito dovrebbe nascere la consapevolezza che il lavoratore non svolge una semplice prestazione ma che questa è finalizzata a raggiungere degli obiettivi. Tutta l‘attenzione di un lavoratore che ha un’obbligazione di mezzi normalmente ricade sul replicare le attività secondo le procedure definite, in questo caso i dipendenti non sono coinvolti in una consapevolezza di concorrere, con la loro attività, ad un obiettivo preciso. Un’azienda in cui il controllo di gestione è presente e pervasivo, un po' tutti i lavoratori quotidianamente dovrebbero sentirsi come portatori di un pezzo dell'attività che concorrono all'obiettivo, cioè ci si sente coinvolti in obiettivi che l'amministrazione, l’organizzazione ha e che vengono polverizzati, frammentati fino a livelli più bassi. Ogni lavoratore con la propria attività contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo. Le aziende che operano secondo questo ragionamento, ovvero basandosi su obbligazioni di risultati, generano fino ai livelli più bassi una serie diffusa di report giornalieri per far rendere conto ai lavoratori l’analisi dell’andamento delle attività volte al raggiungimento di determinati obiettivi, questa tecnica permea il modo di ragionare non soltanto degli uffici più alti ma fino a quelli più bassi. E’ difficile applicare questo ragionamento ad una pubblica amministrazione, seppur è dal 1995 che le p.amm hanno diverse norme che introducono il controllo di gestione non sono sempre compatibili con le forme culturali dei dipendenti, in questo caso quelle norme saranno aggirate o meramente adempiute. Per molte norme comprese quelle del controllo di gestione non c’è stata un'adeguata formazione che permettesse ai dipendenti delle p.amm. di comprendere l’aspetto culturale di fondo e il valore di esse. Tutte le volte che in un'organizzazione si tentano di cambiare, innovare le attività organizzative in un’azienda vengono affiancate da azioni di supporto al cambiamento ovvero un insieme coordinato di iniziative che formeranno i dipendenti per comprendere meglio come affrontare il cambiamento. Questo supporto è detto change management, in qualunque organizzazione medio-grande che è culturalmente propensa a cambiare, per cogliere tutte le attività di innovazione, è molto probabile che ci siano dei gruppi di persone che si occupano di change management, questo aspetto è costoso per l’azienda. Nelle pubbliche amministrazioni il modo di operare fino alle modifiche del 2012 non era mai cambiato, la novità era stata vista sotto gli aspetti fastidiosi di “cose in più da fare". Inoltre non era prevista una sanzione, l’assenza di esse nelle p.amm. da l’idea che la norma non sia così importante, sulle norme importanti c'è sempre un termine perentorio (obbligatorio) superato il quale si innesca la possibilità di una sanzione. (Es. una forma di controllo può essere il tempo impiegato a svolgere un lavoro) In merito al controllo la legge stabiliva che lo smart working deve essere accompagnato da obiettivi settimanali. Deperire emergenziale l'organizzazione dell'attività lavorativa degli smart worker avveniva attraverso, quello che viene chiamato, il piano operativo del lavoro agile (POLA) Cioè ciascuna p.amm., scriveva come organizzare il lavoro e gli obiettivi in un proprio pola. Questo piano sta per essere superato perché il Ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta vuole creare un nuovo piano che insieme ad altri strumenti prenderà il nome di PIAO. In ogni caso le p.amm sono tenute ad iscriversi in un piano in che termini attribuiscono ai lavoratori, lasciati a casa in smartworking gli obiettivi dell'attività lavorativa. Dal 2 di novembre tutte le p.amm che Desiderano di permettere ai loro lavoratori di lavorare da casa, possono farlo ma con dei vincoli non può superare il 20% dell’attività lavorativa, in più è necessaria l’assegnazione di obiettivi. (Lo smart working permette il work-life-balance). Se però l’ente non si dota di un sistema di obiettivi non potrà nemmeno assegnarli al dipendente e quindi non gli sarà permesso di concedere lo smart working. Gli obiettivi assegnati ai telelavoratori sono definiti OKR ovvero un obiettivo frantumato/disgregato utile per poter essere assegnato ad uno smart worker. Quindi gli obiettivi di un'azienda/ente vengono frammentati in sotto obiettivi che a loro volta determinano dei key results. Anche la regione Liguria ha attuato questo sistema di obiettivi per poter permettere lo smart working. Il controllo di gestione negli enti locali (norme che lo richiamano indirettamente): Il processo di pianificazione, programmazione e controllo negli enti locali→ Gli obiettivi riguardano delle mete più o meno lontane, se queste sono molto lontane riguardano dei piani, se invece sono più vicine riguardano programmi. 1.) Negli ultimi anni si è definito in maniera precisa un modello di pianificazione e programmazione incentrato su quello che per i comuni si chiama mandato del sindaco. L’ente sincronizza le attività di pianificazione rispetto al mandato del sindaco, ciò significa che quando arrivano nuovi sindaci, essi avviano la loro esperienza di insediamento con un nuovo ciclo di pianificazione. Essendo che la durata dell'insediamento è quinquennale anche la durata della pianificazione sarà di 5 anni. La pianificazione si fonda su quanto è stato detto durante la campagna elettorale, la legge stabilisce che il primo atto sul quale si basano le attività è l'approvazione delle linee/indirizzi programmatiche/ci di mandato (LPM). Gli indirizzi programmatici di mandato sono la trasformazione del programma elettorale in un qualcosa di impegnativo per l'amministrazione. Il programma elettorale prima che il sindaco venga eletto vale per attirare voti. Le linee programmatiche rappresentano il primo atto amministrativo ufficiale prima rappresentavano solo propaganda. Esse sono obbligatoriamente presentate al Consiglio comunale dal Sindaco, art.42 dlgs n. 267/00 comma 3 “Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresi' alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori. ”All art.46 dlgs n.267/00 comma 3 viene stabilito che “entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.” Questo articolo ci dice che l'atto del presidente è autonomo, infatti l'espressione “sentita la giunta” indica solo una consultazione e non la necessità dell'approvazione di quest'ultima. Il sindaco quindi una volta consultata la giunta presenta le linee al consiglio comunale o regionale, il quale monitora che il piano che gli è stato presentato venga progressivamente raggiunto. Una delle competenze del consiglio comunale è proprio quella di partecipare alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche. Questi tre momenti fanno capire in maniera equivoca che il consiglio riceve la presentazione degli indirizzi programmatici che dovrebbero scandire l'intero quinquennio e che poi verifica periodicamente che siano attuati. Il consiglio però non solo verifica l'attuazione delle linee ma partecipa alla definizione e all'adeguamento del piano, ciò significa che il sindaco prima di presentare in Giunta le linee e prima di presentarle al consiglio lo ha coinvolto in una discussione. È come se le linee programmatiche fossero state elaborate non solo dal sindaco ma anche dal confronto col Consiglio. L’articolo 42 è ambiguo perché partecipare alla determinazione di un qualcosa potrebbe essere un mero adempimento cioè si mette all'ordine del giorno la bozza di linee programmatiche del Consiglio Comunale, i consiglieri riceveranno delle documentazioni, svilupperanno una discussione e alla fine del lavoro verranno verbalizzate proposte migliorative o eliminazione di parti del documento che il sindaco in bozza ha presentato. L'iter dovrebbe essere che il sindaco sulla base del suo programma elettorale, su cui ha ricevuto il consenso, lo sviluppa e lo fa diventare le linee programmatiche di mandato, dopo di chè le porta in consultazione alla Giunta in cui non è prevista una approvazione ma solo una discussione in cui le eventuali proposte potranno essere tenute in considerazione del sindaco, in seguito andrà in consiglio comunale, anche in questo momento l'approvazione non è prevista. Il consiglio ha la funzione di partecipare all'elaborazione delle linee e ciò significa che può elaborare delle proposte. Da come indicato negli articoli sembrerebbe che il consiglio e la giunta abbiano ruoli diversi, parrebbe che il consiglio partecipa all'elaborazione del piano mentre la giunta viene solo messa a conoscenza. In conclusione diciamo che il sindaco elabora le sue linee di programmazione sentendo la giunta e facendo partecipare il consiglio, in ogni caso non può completamente approvarlo in autonomia. Spesso lo spessore culturale dei consiglieri comunali è discutibile e ciò che approvano viene influenzato dalle proposte del sindaco, quindi la verifica periodica non viene presa troppo sul serio. Può avvenire che un sindaco chieda spontaneamente l'approvazione delle linee così da capire se il programma viene approvato del Consiglio, l'eventualità che la maggioranza non approvi le linee non è regolamentata dalla legge. -Apparentamento: nel caso in cui le elezioni del sindaco finiscano ad un ballottaggio, il grado di coerenza tra il programma elettorale e le linee non sarà così forte. Da tutti i sindaci eletti al primo mandato dovremmo aspettarci delle linee programmatiche coerenti ai programmi elettorali, al massimo leggermente sintetizzate, se ciò non accade significa che il programma era stato creato solo per propaganda. 3.) PEG→ La gestione annuale in realtà è frutto di una aggregazione anche cronologica dei documenti che conducono verso la pianificazione strategica e verso gli indirizzi programmatici di mandato, cioè i documenti elencati precedentemente (lpm, ses e seo) devono essere coordinate tra di loro. Le attività odierne e la gestione che dobbiamo controllare con il controllo di gestione è frutto di una concatenazione logica che risale alla pianificazione strategica e quindi alle linee programmatiche di mandato cioè la trasformazione in termini di fattibilità nel programma elettorale. Questa concatenazione dei documenti è un principio della programmazione, cioè ciascun documento che nell’ente viene approvato inerente alla programmazione delle attività ha bisogno di essere coerente con altri documenti che risalgono al ciclo della programmazione e pianificazione. In una SES ci sono gli obiettivi strategici, nella SEO quegli obiettivi strategici vengono declinati in obiettivi operativi e questi obiettivi operativi, in un altro documento chiamato PEG (piano esecutivo di gestione), verranno trasformati in obiettivi esecutivi che saranno in grado di trasformare in azioni quotidiane la pianificazione operativa scritta nel dup che a sua volta traduce in attività operative la pianificazione strategica inserita nel dup sezione strategica. La parte superiore possiamo trovarla nella sezione strategica di un dup mentre quella inferiore nella sezione operativa. In questo ipotetico dup l'obiettivo strategico ha un orizzonte temporale 2016-2017 in un quinquennio che non conosciamo, perché non è detto che tutti gli obiettivi strategici all'inizio del mandato siccome la sezione strategica ha una durata di 5 anni devono avere anch'essi tale durata, l'obiettivo strategico può inerire a qualunque dei 5 anni di mandato il sindaco. E’ il sindaco a decidere con quale sequenza temporale dare priorità alle azioni, per capire se questo obiettivo strategico è proprietario o meno bisognerebbe sapere l'inizio del mandato del sindaco. Se ad esempio il mandato è iniziato nel 2016 allora questo obiettivo sarà molto prioritario se invece è iniziato prima del 2016 allora avrà meno priorità. L'obiettivo strategico come abbiamo già detto dovrebbe prendere spunto dalle linee programmatiche di mandato. Una volta elaborato un obiettivo strategico (supportare le famiglie con bambini piccoli) questo dovrà essere concretizzato in un obiettivo operativo (incrementare il servizio di babysitteraggio). Il responsabile dei servizi sociali dell’ente penserà concretamente all’intervento intermedio da adottare per perseguire quell’obiettivo nato dalle linee programmatiche proposte dal sindaco, spesso avvengono dei dibattiti tra l'assessore e i dipendenti volti ad elaborare un possibile intervento. La durata dell'obiettivo operativo è la stessa, in questo caso, di quello strategico ma potrebbe anche essere minore o superiore, inoltre potrebbero anche essere presenti due obiettivi operativi, volti entrambi a supportare quello strategico, che si sviluppano in tempi diversi. Per controllare eventualmente l'operato del sindaco e valutarlo si potrebbero confrontare le linee programmatiche di mandato con gli obiettivi strategici e operativi e con il Peg per verificare l’effettiva attuazione. In coerenza, il PEG per l’anno 2016 relativamente al settore “Servizi Sociali e politiche per la famiglia” dovrebbe, quindi, individuare un obiettivo gestionale/esecutivo quale, ad esempio, la “Creazione di un Albo comunale delle babysitter” iniziando con un bando contenente i vari requisiti necessari e, in logica prosecuzione, per il 2017 si potrebbe individuare l’obiettivo “Creazione Albo dei Formatori interni delle/dei babysitter iscritte/i all’Albo comunale”. Creare un albo e formare gli iscritti è un modo per dire che una persona vale l'altra cioè ho la garanzia che tutti siano competenti. Il peg dell'anno 2016 deve contenere l'obiettivo dato al responsabile del settore che consisterà ad esempio, entro una certa data, nel pubblicare il bando sul sito del comune, in realtà le modalità di raccolta delle candidature sono lasciate a discrezione del responsabile. Non vengono assegnati solo obiettivi ma anche risorse economiche da utilizzare per svolgere le attività. Art.169 “Piano esecutivo di gestione” D.Lgs 267/00 modificato dal dlgs n.118→ Il Peg è il documento più vicino all’azione quotidiana e rappresenta una pianificazione esecutiva cioè descrive e indica concretamente come orientare l'azione quotidiana di coloro che lavorano tutti i giorni. Questo articolo risale all’art.11 del D.Lgs 77 del 1995 ed è stato riconfigurato dal D.Lgs n.118 del 2011. Il Peg nel ‘95 era annuale mentre con la modifica del 2011 l’art.169 stabilisce che il Peg sia in teoria un documento triennale, diciamo in teoria perché senza una sanzione specifica i comuni spesso adottano comunque un documento annuale. Comma 1 “1. La giunta (sindaco e assessori) delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza.[...]” (Viene usato il termine deliberare perché la decisione di un organo nel diritto amministrativo ha determinate caratteristiche tra cui quella della tipizzazione della forma decisionale. Quindi le decisioni assunte da una Giunta o da un Consiglio Comunale prendono il nome di delibere.) La contabilità della pubblica amministrazione è un po' diversa da quella delle aziende, è basata su un principio finanziario, cioè la contabilità finanziaria non è scandita come quella economica e patrimoniale delle aziende dal fatto che ci sia una competenza economica per descrivere i fatti, ma dal fatto che ci sia competenza finanziaria ovvero che si determini prima o poi una spesa o un entrata. Le entrate o le uscite determinano la rilevazione dei fatti all’interno degli enti locali, se non avviene un movimento finanziario i fatti non entrano nella contabilità finanziaria. In termini di competenza significa che devo collocare nel tempo l'effettiva possibilità di spendere delle risorse. La spesa può essere anche divisa in anni diversi quindi in termini di competenza ovvero del potere che conferisco ad un dirigente di spendere quella determinata cifra, sarà legata all’intera cifra, mentre in termini di cassa solo all'anno di riferimento. Il Peg dovrà contenere la disponibilità della risorsa da spendere per un determinato bene e anche le modalità di pagamento in termini di cassa. “[...]Con riferimento al primo esercizio il PEG e' redatto anche in termini di cassa.[...]” Ciò significa che non solo devo prevedere la possibilità di spendere ma devo anche stimare quanto effettivamente pagherò di quella spesa nel primo anno, per gli anni successivi non occorre la precisazione. Dicendo che il Peg è deliberato entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio stiamo dicendo che così come il bilancio di previsione è triennale anche il Peg avrà la stessa durata, la precisazione che ci fa capire ciò è l'affermazione che il Peg nel primo anno è sia di competenza che di cassa, gli altri due anni, essendo coordinati con il bilancio, sono soltanto in competenza e non in cassa. Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO ( Aggiornato al Decreto ministeriale del 7 luglio 2015 – gli aggiornamenti sono evidenziati in verde) L'innovazione che ha portato il dlgs n.118 è seguita anche dall’approvazione dell’allegato n.4/1 che stabilisce i principi contabili della programmazione. Quest’allegato è una soft law, seppur in caso di modifica ha bisogno dell’iter delle norme classiche, sceglie di stabilire i principi attraverso una fonte più flessibile rispetto alla rigidità di una legge. La flessibilità è un segno di evoluzione delle pubbliche amministrazioni. Prima o poi arriveremo a dire che i principi contabili non sono un l’allegato ad una legge ma sono definiti da un organismo tipo OIC (organismo italiano contabile) il quale potrebbe un giorno essere il custode sia dei principi dell'organizzazione del bilancio delle società profit che anche dei principi relativi alle pubbliche amministrazioni. La definizione dei principi contabili sono nel mezzo perché si questo è un principio contabile ma che deriva da una legge. Definizione→ “La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.” La programmazione quindi non è un documento ma è frutto di un processo. Inizialmente non vengono citati gli strumenti della programmazione come il Dup perché questo documento parla anche di altre PA come le regioni. Al di là degli strumenti utilizzati la programmazione all’interno della PA è ciò che permette di arrivare dell'astrattezza del progetto elettorale del sindaco ad una meta concreta. “Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico- finanziarie.” Si intende l'eventuale presenza di vincoli di bilancio che vengono posti dal governo o eventualmente anche dall'Unione Europea da rispettare, quindi il peg va redatto in base alle risorse possibili date dal bilancio. Fino a tre anni fa quando è stato scelto di superare questo vincolo prendeva il nome di patto di stabilità che derivava dall’UE, quindi la compatibilità economico-finanziaria dei bilanci degli enti locali per una decina d'anni consisteva prima di tutto nel rispettare il patto di stabilità. 3. I caratteri qualificanti della programmazione (principi) I caratteri qualificanti della programmazione propri dell’ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono: a) la valenza pluriennale del processo; b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione; i documenti della programmazione non hanno bisogno solo di numeri ma anche di parole che spieghino il processo c) la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione. 3.1 Valenza pluriennale del processo: Il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e la condivisione delle conseguenti responsabilità, rendono necessaria una consapevole attività di programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale. La necessità di estendere al medio periodo l’orizzonte delle decisioni da assumere e delle verifiche da compiere va al di là, quindi, del carattere “autorizzatorio” del bilancio di previsione e significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a: a) affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi, b) chiarezza degli obiettivi, c) corretto ed efficiente utilizzo delle risorse. 3.2 Lettura non solo contabile dei documenti: Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico– amministrativa, economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale. Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della comprensibilità, finalizzato a fornire un’omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). 3.3 Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio: Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione. In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica. La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l’orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione. Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione. Molto spesso però l’azione quotidiana non segue le linee programmatiche. -L’allegato contiene anche il ciclo di programmazione di altre pubbliche amministrazioni come le regioni. 4.1 Gli strumenti di programmazione delle regioni sono i seguenti: a) entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per le conseguenti deliberazioni; b) la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio; 4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali (art. relativi al dup 151-170 dlgs n. 267 e allegato 4.1 dlgs n.118) a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni; d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 20 giorni dall’approvazione del bilancio; [...] L’allegato non ripete ciò che la legge (art.151-170) stabilisce ma aiuta ad interpretarla, introducendo riflessioni e annotazioni. Alcuni enti quindi decidono di creare una strategia a prescindere dal fatto ci sia un evento o meno perchè la strategia nasce come un processo condiviso e inclusivo e quindi è di tutti anche di chi non guida quell'ente in quel momento. Il principio non ha carattere di prescrizione normativa perché è contenuto in un principio contabile e non in una legge. Possiamo capire quanto è grave disattendere un principio contabile nel momento in cui la Corte dei Conti verificherà un eventuale violazione di esso, fino a quel momento disattendere un principio è meno grave che disattendere una norma. Alcuni enti (es. aipo) quindi hanno disatteso questo principio perché fa parte della soft Law, ovvero hanno creato un principio contabile che integra meglio una legge ma non ha carattere prescrittivo-normativo. Un giorno la Corte dei Conti potrebbe in casi simili ovvero in violazione del principio contabile attraverso una deliberazione sancire il principio cioè chiarirà se considera equivalente o meno la violazione del principio alla violazione della norma. Solo in quel momento potremmo cogliere l’effettiva valenza del principio. (gli esperti di ragioneria pubblica ogni mattina leggono il massimario delle sentenze emesse dalla corte per verificare eventuali decisioni in materia, questo perché l’eventuale sentenza è la lettura applicata del principio, è legittimo quindi conformarsi ad essa). L’allegato 4/1 non vieta di adottare anche altri strumenti non previsti in esso. Arpa veneto→ piano attività Il documento è firmato da un Commissario straordinario, i commissari straordinari arrivano quando non si riesce a nominare un direttore In particolare quando: -si è in attesa di nominare un direttore ma l'attesa è lunga - si vuole integrare un determinato ambito -il direttore è decaduto per vari motivi Trasparenza dlgs n.33/2013: Quali sono gli obiettivi strategici di un comune? Quelli che sono scritti attraverso le linee programmatiche di mandato in un dup sezione strategica ma anche quelli che derivano dalla prevenzione della corruzione e trasparenza in forze dell'obbligo di legge, che dice, affinché sia credibile l'azione della prevenzione della corruzione tra gli obiettivi strategici ogni ente deve scrivere anche gli obiettivi che servono ad attuare questa lotta alla corruzione, questo obiettivo strategico coincide con il pna (principio della coerenza). Ogni PTPCT deve contenere una serie di misure di lotta alla corruzione, tra queste ce ne sono alcune dette generali perché sono stabilite dall'ANAC per tutti, la prima misura generale è la formazione. Il PNA dal 2013 stabilisce che il PTPCT deve essere un documento redatto in condivisione, che coinvolge tutti i funzionari per elaborare il nuovo piano.
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