Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

PROVA DELLA PROVA DI DIRITTO PENALE 2, Prove d'esame di Diritto Penale

CONCORSO DI PERSONE, VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO, RESPONSABILITà MEDICA, OMICIDIO COLPOSO SENTENZA SSUU MAROTTI

Tipologia: Prove d'esame

2020/2021

Caricato il 15/12/2021

annie-federica-nocerino
annie-federica-nocerino 🇮🇹

4.5

(14)

21 documenti

1 / 3

Toggle sidebar

Spesso scaricati insieme


Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica PROVA DELLA PROVA DI DIRITTO PENALE 2 e più Prove d'esame in PDF di Diritto Penale solo su Docsity! PROVA DELLA PROVA PROVA N. 1 In cerca di persone da rapinare, Alex, George e Pete scorgono in una strada buia una ragazza sola. Alex e Pete la immobilizzano mentre George la minaccia con un coltello e si fa consegnare il bancomat con il relativo PIN. Mentre Alex va a prelevare, Pete e George violentano a turno la ragazza. Dopo essere tornato con il denaro, Alex aiuta gli altri a far sparire le tracce della violenza. I tre vengono arrestati il giorno dopo e Alex è accusato di concorso in rapina (110 e 628 cp) e di concorso in violenza sessuale di gruppo (110 e 609octies cp). Il candidato si soffermi solo sulla seconda imputazione e esprima le sue considerazioni. RISOLUZIONE. Nel caso in esame possiamo osservare che vengono di fatto commessi due reati, quello di rapina e quello di violenza sessuale di gruppo. La questione si pone in merito all’imputabilità di Alex ai sensi degli artt 110 c.p. e 609octies c.p., ossia concorso in violenza sessuale di gruppo. Analizzando l’art 609 octies c.p. si evince che il reato è plurisoggettivo, ossia è necessaria la partecipazione di almeno due persone riunite ad atti di violenza sessuale di cui all'art 609bis c.p. Per riunite si intende la partecipazione non necessariamente simultanea al compimento dell’atto, ma la partecipazione simultanea ed effettiva nel luogo e nel momento della consumazione del reato, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale consistente anche nel semplice rafforzamento della volontà. Essendo la fattispecie a concorso necessario, l'ammissibilità dell’art 110 c.p. resta possibile solo nella sua configurazione di concorso morale, cioè di tipo determinatore, inteso colui che fa sorgere il proposito criminoso in capo all’agente, che poi commette il delitto almeno nella forma del tentativo, salvo i casi previsti dalla legge in cui è sufficiente il semplice accordo; o istigatore, cioè colui che rafforza la volontà criminosa dell’agente. Di conseguenza, evidente è la posizione di Pete e George che a turno commettono atti di violenza sessuale ai danni della vittima: essi sono riuniti nel luogo e nel momento del delitto ed entrambi compiono atti di violenza sessuale, per cui in capo ai suddetti l’art 609octies è senza dubbio configurabile. Problematica è la posizione di Alex. Dal tenore letterale si evince che Alex si trovava in un altro luogo al momento del delitto e giunge sul posto solo una volta che lo stesso si sia consumato. Egli non fa altro che coprire le tracce del delitto, non ricoprendo il ruolo né di determinatore del reato, né di istigatore dello stesso. Da quanto scritto possiamo affermare che Alex non partecipa al reato di violenza sessuale di gruppo non essendo presente sul posto al momento della commissione del reato, per cui in capo allo stesso non è applicabile la norma di cui all’art 609 octies c.p. Per quanto concerne l’art 110 c.p., possiamo ben vedere che Alex non ricopre il ruolo né di determinatore del proposito criminoso, né di istigatore che fa rafforzare lo stesso in capo ai correi: Alex giunge solo successivamente, cioè solo una volta che il delitto si è consumato e concluso, sul luogo del delitto e si limita a coprire le tracce del delitto non prendendo parte allo stesso. A parere di chi scrive, Alex non è imputabile per concorso in violenza sessuale di gruppo ex artt 110 e 609 octies c.p. PROVA N.2 Il dott. Tersilli è imputato per omicidio colposo per aver lasciato una garza nel corpo di un suo paziente. È accertato che la morte si è verificata a causa della violazione della regola cautelare che prescrive di contare le garze prima e dopo l'intervento. La difesa chiede l'applicazione dell'art. 590-sexies c.p., perché il dott. Tersilli avrebbe compiuto un mero errore di esecuzione nell'applicare le linee-guida adeguate al caso concreto. Il candidato assuma le vesti del giudice e si pronunci sull'imputazione. RISOLUZIONE Il dotto Tersilli è imputato per omicidio colposo per aver lasciato una garza nel corpo del paziente. Per quanto riguarda l’ambito sanitario, sappiamo che se l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste nelle linee-guida definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico- assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto. Le SSUU nel 2018 si sono pronunciate ritenendo che l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico- chirurgica: a) se l’evento si è verificato per imprudenza e negligenza, per colpa anche lieve; b) se si è verificato per colpa, anche lieve, da imperizia quando non vi siano raccomandazione delle linee-guida applicabili al caso concreto; C) se si è verificato per colpa, anche lieve, da imperizia nell’individuazione delle raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali, tenendo conto del caso specifico da gestire; D) se si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del rischio da gestire.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved