Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Prova documentale nel processo civile, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Sintesi completa e più che sufficiente ai fini dell'esame circa la prova documentale nel processo civile. Il testo è un'integrazione degli appunti delle lezioni della prof. Baccaglini e delle lezioni sul manuale Consolo (ultima edizione).

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

In vendita dal 08/04/2020

f.unitn
f.unitn 🇮🇹

4.4

(20)

22 documenti

1 / 4

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Prova documentale nel processo civile e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! PROVA DOCUMENTALE La prova documentale è una prova precostituita, la quale di forma fuori dal processo e fa il suo ingresso mediante la sua produzione ad opera delle parti, nel rispetto delle preclusioni. Definizione tradizionale di Carnelutti: la prova documentale è un ‘mezzo obiettivo di rappresentazione’. Particolare rilievo come prove documentali assumono l’atto pubblico e la scrittura privata, ma documenti possono essere anche fotografie, filmati, nastri magnetici, idonei a fornire la rappresentazione di un fatto a chi li osserva. ATTO PUBBLICO Art 2699CC - L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. Non è sufficiente che il soggetto che redige l’atto sia un pubblico ufficiale, ma deve essere dotato anche di funzione certificante; qualora egli non rispetti l’ambito territoriale della sua funzione o le norme che regolano la forma dell’atto, questo non può valere come atto pubblico, ma se è sottoscritto dalle parti ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata. Art. 2700 - Efficacia dell'atto pubblico L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. L’atto pubblico ha efficacia di prova legale: □ Della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto □ Delle dichiarazioni delle parti □ Degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Questa efficacia di prova legale si produce fino a querela di falso  fin tanto che una parte non contesti formalmente l’autenticità del documento sotto uno dei profili indicati proponendo apposita domanda – la querela di falso – che ha la particolarità di avere ad oggetto un fatto. La falsità può essere:  Materiale: l’atto pubblico è stato alterato  Ideologica: le dichiarazioni contenute nell’atto non sono quelle che sono state rese dinanzi al pubblico ufficiale che lo ha redatto. QUERELA DI FALSO La querela di falso può essere proposta in via principale e in via incidentale durante il processo in corso. La competenza esclusiva è del tribunale; la querela deve contenere a pena di nullità: l’indicazione degli elementi e delle prove di falsità, deve essere proposta con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi ai verbali d’udienza. Se la domanda è proposta in via incidentale:  Durante l’appello: se il giudice d’appello ritiene il documento contestato rilevante per la decisione e la querela ammissibile, il giudizio verrà necessariamente sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza sul falso, con assegnazione di un termine perentorio per la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale.  Durante il giudizio dinanzi al giudice di pace: idem come sopra  Durante il giudizio dinanzi al tribunale: il giudice istruttore, o il giudice unico, deve INTERPELLARE la parte che ha prodotto il documento se intenda comunque avvalersene in giudizio. - Se la risposta è negativa  il documento non potrà più essere usato nel processo e non potrà avere più alcuna efficacia probatoria (salva la possibilità di avvalersene in altri giudizi e salva la possibilità proporre querela di falso in via principale) - Se la risposta è positiva  il giudice che ritenga rilevante il documento e ammissibile la querela procederà all’istruzione della causa avente ad oggetto la falsità del documento stesso, sospendendo fino al passaggio in giudicato della sentenza sul giudizio incidentale di falso, la trattazione delle domande la cui decisione dipenda dall’esito di quest’ultimo. EFFICACIA PROBATORIA DELL’ATTO PUBBLICO: su cosa fa fede, fino a querela di falso, l’atto pubblico? Per comprendere l’efficacia probatoria piena dell’atto pubblico bisogna fare qualche precisazione. Quando viene prodotto in giudizio un atto pubblico, il fatto che quell’atto sia stato redatto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, insieme al luogo, alla data e all’ora in cui si è formato è incontestabile. Il giudice lo deve ritenere come vero, non può procedere ad una diversa e libera valutazione del documento.  fino a che non venga proposta la querela di falso. L’atto pubblico fa piena prova anche di quanto è avvenuto davanti al pubblico ufficiale che lo ha redatto, in particolare delle dichiarazioni che le parti hanno reso davanti a lui. Per negare efficacemente di aver reso le dichiarazioni  querela di falso. Nel documento bisogna considerare separatamente l’estrinseco, ossia l’autenticità dell’atto ovvero la provenienza di questo dal pubblico ufficiale che lo ha formato, dall’intrinseco, consistente nella verità delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Qualora non si voglia negare di aver reso le dichiarazioni riportate nell’atto, ma si voglia negarne la veridicità, non c’è bisogno di proporre querela di falso: la prova della falsità del contenuto delle dichiarazioni può essere fornita con qualunque mezzo istruttorio. o In altre parole, l’atto pubblico offre piena prova del fatto che le dichiarazioni in esso contenute sono state rese dai soggetti indicati, mentre non ha questo tipo di efficacia probatoria in ordine alla verità di queste o alla loro corrispondenza con l’effettiva volontà delle parti. Es: Tizio e Caio si recano dal notaio il 25 maggio 2017 alle 10.30 dal notaio Sempronio. Davanti al notaio Tizio dichiara di vendere la propria casa situata a Milano in via XXXX 1, e fornisce tutte le indicazioni per il rogito. Caio a sua volta dichiara di voler acquistare l’immobile e di aver già pagato a Tizio il prezzo di 1milione di euro. Non ha questa stessa efficacia rispetto alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni. Può darsi che Tizio e Caio abbiano posto in essere un contratto simulato; la simulazione potrà essere dimostrata con ogni mezzo di prova – fatti salvi i limiti alla prova testimoniale – senza ricorrere alla querela di falso. L’atto pubblico non fa piena prova sulla volontà delle parti. SCRITTURA PRIVATA Il codice non fornisce una definizione di scrittura privata, limitandosi a disciplinarne gli effetti probatori. Si ritiene essere scrittura privata, tuttavia, un documento scritto recante una sottoscrizione che consente di attribuire la paternità del documento ad un soggetto determinato, cioè a colui che lo ha sottoscritto. o Il problema si pone dunque dal dato della genuinità della sottoscrizione.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved