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Punti fondamentali sul codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Appunti di Diritto fallimentare

Per la ripetizione dell'esame di Diritto fallimentare della prof.ssa Principe

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 08/06/2021

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Scarica Punti fondamentali sul codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e più Appunti in PDF di Diritto fallimentare solo su Docsity! 1 1 • Ambito d’applicazione cci (art. 1) e novità: “il codice disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore intendendo per quest’ultimo sia il consumatore, il professionista, o l’imprenditore, che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando come persona fisica, giuridica o altro ente collettivo, gruppo d’imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti locali”. La riforma, con l’introduzione delle misure di allerta e di composizione della crisi parte dal giusto presupposto che l’emersione tempestiva della crisi consente sia la miglior salvaguardia del patrimonio del debitore, che la miglior tutela dei creditori venuti in contatto col debitore. Dal fallimento alla liquidazione giudiziale cambia il nome ma non la finalità della procedura, dato che lo scopo è sempre quello di liquidare il patrimonio del debitore per ripartirlo in favore dei creditori. Altre novità: la procedura di allerta quindi gli strumenti di allerta (P.5) e gli indicatori della crisi (P.6), la composizione assistita della crisi (P.8) e l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o d’insolvenza (P.9) • Definizioni: CRISI (art. 2 lett. a): stato di difficoltà economico- finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (decreto correttivo e indicatore ex art. 13 cci P.6). INSOLVENZA (art. 2 lett. b): stato del debitore che si manifesta con inadempimenti, o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Concetto d’insolvenza e crisi (SENTENZA SCELTA vedi alla fine). • Altre definizioni: SOVRAINDEBITAMENTO (art. 2 lett. c): lo stato di crisi o d’insolvenza (presupposto oggettivo) del consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore NON assoggettabile alla liquid. Giud. o a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie (presupposto soggettivo). IMPRESA MINORE 2 2 (art. 2 lett. d): l’impresa che presenta congiuntamente i requisiti dimensionali di 1. Attivo patrimoniale ammontare complessivo annuo >300mila € nei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza di apertura della liquid. Giud., 2. Ricavi per un ammontare complessivo annuo non > a 200mila€ nei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza di apertura della liquid. Giud., 3. Ammontare di debiti anche non scaduti non >500mila € (sentenza piccolo imprenditore). CONSUMATORE (art. 2 lett. e): persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività commerciale, imprenditoriale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società, per i debiti estranei a quelli sociali. SOCIETA’ PUBBLICHE (art. 2 lett. f): le società a controllo pubblico (società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo), le società a partecipazione pubblica (società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico) e le società in house (formalmente delle società ma in realtà vi è l’ente pubblico che esercita controllo analogo, cioè controllo gestionale e funzionario stringente sulla società, come se stesse controllando i propri organi, ed è diverso dal controllo nelle società a controllo pubblico che non è determinante) ex art. 2 lett. m,n e o d.lgs. 175/2016 (t.u. in materia di società a partecipazione pubblica). Sentenza. • Altre definizioni, GRANDI IMPRESE (art. 2 lett. g): le imprese che, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due di tre criteri dimensionali (contenuti nella direttiva 2013/24 UE): 1. Totale stato patrimoniale 20mln€, 2. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 40mlne€, 3. Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio 250. GRUPPO D’IMPRESE (art. 2 lett. h): l’insieme delle società, imprese ed enti, escluso lo Stato, che sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, ente o persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto, es. impresa madre/capogruppo/controllante 5 5 • DOVERI DELLE PARTI (art. 4): sia del debitore che dei creditori di comportarsi secondo buona fede e correttezza. Dato l’interesse comune della continuità aziendale. In particolare, come il debitore ha il dovere di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente ai creditori, così quest’ultimi sottostanno ad un obbligo di collaborazione, non dev’esserci speculazione, e rispetto del diritto di riservatezza sulla situazione del debitore. Inoltre il debitore gestisce il patrimonio nell’interesse prioritario dei creditori. Anche le autorità preposte sottostanno all’obbligo di riservatezza (ex art. 5) • PREDEDUCIBILITA’ DEI CREDITI (art. 6): sono una categoria di crediti esclusi dal concorso, soddisfatti con precedenza assoluta rispetto agli altri, pagati prima del riparto, e si tratta di crediti della procedura, es. spese per un estimatore, e per compensi all’OCRI e altri crediti professionali. • ATTRIBUZIONE DELLA GIURISDIZIONE (art. 11): la giurisdizione italiana sussiste sulla domanda di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell’insolvenza quando il debitore ha in Italia il COMI (mentre nella l. fall rilevava la sede legale) o una dipendenza (cioè una struttura organizzativa di ordine economico e funzionale, caratterizzata da un complesso di beni decentrati avente una propria individualità, funzionalmente collegato con l’azienda centrale in quanto destinata al perseguimento di interessi e scopi imprenditoriali); avverso il provvedimento di apertura è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione applicando il procedimento dell’art. 51 ed è sempre ammesso il ricorso in cassazione. • STRUMENTI DI ALLERTA (art. 12): sono gli obblighi di segnalazione, prima agli organi amministrativi ed eventualmente all’OCRI, posti a carico degli organi di controllo societario e revisori contabili (art. 14) (che se tempestiva vi è l’esonero dalla responsabilità solidale) e di creditori pubblici qualificati (art. 15, agenzia dell’entrate, INPS), direttamente all’OCRI, (a pena d’inefficacia del titolo di prelazione 6 6 sui loro crediti) finalizzati insieme agli obblighi dell’imprenditore ex 2086.2 e art. 3 cci, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla composizione della crisi. Il debitore può accedere, sia prima dell’attivazione che all’esito dell’allerta, al procedimento di composizione assistita della crisi svolto in modo riservato e confidenziale davanti all’OCRI, durata massima 6 mesi. L’allerta non incide sui contratti pendenti. Ambito d’applicazione degli strumenti d’allerta: debitori che svolgono attività imprenditoriale ad esclusione di grandi imprese, gruppi d’imprese di rilevante dimensione, società con azioni quotate, anche le banche, le società di risparmio e d’investimento sono escluse. Altro effetto è che la pendenza di una delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza fa cessare gli obblighi di segnalazione da parte dei soggetti ex art. 14 e 15 e se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi. • Sent. IPAB, si applica in via residuale la disciplina del sovraindebitamento? Per parte della giurisprudenza e dottrina no perché manca espressa previsione; per altra parte della giurisprudenza e dottrina sì perché se il legislatore avesse voluto escluderle lo avrebbe espressamente previsto. In realtà secondo un’interpretazione teleologicamente orientata, vero che manca l’esclusione degli enti pubblici dalla disciplina del sovraindebitamento ex art. 65 ma dato l’ambito d’applicazione del cci ex art. 1 vengono espressamente esclusi gli enti pubblici e quindi anche dalla disciplina del sovraindebitamento. • INDICATORI DELLA CRISI (art. 13): sono indicatori gli squilibri (dislivello tra attivo e passivo) di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa (per una pax sociale non possono essere standardizzati), e sono rilevabili attraverso appositi indici che evidenziano la sostenibilità o meno dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso. Sono indicatori di crisi 7 7 anche i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto dalla tempestività dell’iniziativa (art. 24 cioè non è tempestiva se il debitore propone una domanda d’accesso a una delle procedure oltre 6 mesi o se istanza ex art. 19 (per la composizione assistita della crisi) 3 mesi, a decorrere da quando si verifica alternativamente o l’esistenza di debiti scaduti da almeno 60gg in relazione al totale mensile o debiti verso fornitori scaduti da almeno 120gg in relazione al totale dei debiti non scaduti). Tali indici sono elaborati ogni 3 anni dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. (vedi strumenti di allerta P.5). • OCRI (art. 16): (vedi prima nelle definizioni a P.4) opera tramite il suo referente che è il segretario generale della camera di commercio o suo delegato, che assicura la tempestività del procedimento vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti. Ricevute le segnalazioni il referente procede senza indugio a nominare un collegio di 3 esperti iscritti nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui uno designato dalla camera di commercio, uno dal presidente della sezione specializzata in materia d’impresa e uno indicato dalle associazioni di categoria. I soggetti nominati attestano la loro indipendenza (vedi professionista indipendente P.3). Quando il referente verifica che si tratta d’impresa minore convoca il debitore dinanzi all’OCC ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi. • AUDIZIONE DEL DEBITORE (art. 18): entro 15gg dalle segnalazioni o dall’istanza del debitore (art. 19) l’OCRI convoca il debitore davanti al collegio che acquisirà tutte i dati e le dovute informazioni. Se il collegio ritiene che non ci sia crisi o si tratti d’imprenditore cui non si applica la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, dispone l’archiviazione delle segnalazioni ricevute. Mentre se ritiene la sussistenza di una crisi individua col 10 10 tipologia. INIZIATIVA PER L’ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL’INSOLVENZA (art. 37): la domanda d’accesso è proposta con ricorso del debitore; per la liquid. Giud. oltre al debitore, possono proporre ricorso anche gli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo o di vigilanza sull’impresa o anche uno o più creditori, o il P.M (quest’ultimo presenta ricorso per l’apertura della liquid. Giud. in ogni caso in cui ha notizia di uno stato d’insolvenza). Alla domanda d’accesso del debitore seguono degli obblighi (art. 39), tra cui il deposito presso il tribunale delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi e i bilanci degli ultimi 3 esercizi, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco dei creditori e rispettivi crediti e cause di prelazione e l’elenco di chi vanta diritti reali e personali su beni in suo possesso. Il procedimento per l’accesso a una delle procedure si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale. Il RICORSO deve contenere: ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni, sottoscritto da difensore munito di procura, ed eventuale menzione per la richiesta di misure protettive. Il ricorso depositato in cancelleria è comunicato al registro delle imprese e successivamente iscritto. Nel procedimento di liquid. Giud. il debitore può stare in giudizio personalmente. Se il ricorso è presentato da creditori o altri soggetti legittimati questo andrà notificato anche al debitore. PER L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: il tribunale con decreto convoca le parti non oltre 45gg dal deposito del ricorso; tra la data della notifica e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non < di 15gg. Questi termini possono essere abbreviati per ragioni d’urgenza. Viene fissato anche un termine di 7gg prima dell’udienza per permettere la presentazione di memorie, mentre l’intervento del P.M. o di terzi possibile fino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione. In caso di RINUNCIA ALLA DOMANDA D’ACCESSO il procedimento si estingue e il tribunale provvede con 11 11 decreto ed eventualmente condanna la ricorrente al pagamento delle spese. ACCESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO E AL GIUDIZIO PER L’OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE: il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con cui fissa termine tra 30 e 60gg affinché il debitore depositi la proposta di concordato preventivo con il piano e gli altri obblighi derivanti dal ricorso. Nel caso di domanda d’accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale che “supervisionerà” l’operato del debitore e riferirà notizie al tribunale. Il tribunale verifica l’ammissibilità della proposta e la fattibilità economica del piano e con decreto nomina il giudice delegato, nomina o conferma il commissario giudiziale, stabilisce la data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori; segue OMOLOGAZIONE (art. 44, sia del concordato che degli accordi di ristrutturazione): se i creditori approvano il concordato (o gli accordi), il tribunale fissa l’udienza e dispone l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese e i creditori dissenzienti possono presentare memorie entro un termine prestabilito prima dell’udienza. Successivamente provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato e gli effetti si produrranno dalla data d’iscrizione nel registro delle imprese. Vengono disposti anche obblighi informativi periodici sulla gestione finanziaria dell’impresa e sull’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano. Ordina il versamento delle spese per la procedura. Se invece la proposta è ritenuta inammissibile il tribunale, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto domanda d’apertura della liquid. Giud. e il P.M. e su ricorso dei legittimati dichiara con sentenza l’apertura della liqud. Giud. (stessa conseguenza che si ha se il tribunale non omologa il concordato o gli accordi) altrimenti il decreto che dichiara inammissibile la proposta è reclamabile e se si verificano mutamenti delle circostanze è possibile riproporre la domanda. Per l’APERTURA 12 12 DELLA LIQUD. GIUD.: oltre al ricorso di uno dei legittimati è necessario accertare i presupposti ex art. 121 cioè lo stato di insolvenza del debitore, che eserciti attività d’impresa e non dimostri il possesso congiunto dei parametri dimensionali ex art. 2 lett. d (cioè dell’impresa minore P. 2 ALL’INIZIO), inoltre anche quando è decorso inutilmente il termine per presentare il concordato e il piano o quando non viene approvato o nel caso in cui il debitore non depositi le spese di procedura; con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale il tribunale nomina il giudice delegato, il curatore (e se utile uno o più esperti per l’esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore), ordina al debitore di depositare scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi e i bilanci degli ultimi 3 esercizi, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco dei creditori e rispettivi crediti e cause di prelazione e l’elenco di chi vanta diritti reali e personali su beni in suo possesso, fissa il termine per la domanda d’insinuazione al passivo, autorizza il curatore ad accedere a banche dati e acquisire altre documentazioni. La sentenza viene pubblicata e iscritta nel registro delle imprese da qui produrrà i suoi effetti. Se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è <30mila € non si ha liquidazione giudiziale. Contro il rigetto del ricorso è proponibile RECLAMO: proponibile dal ricorrente o il P.M. alla corte d’appello entro 30gg dalla comunicazione, che provvederà in camera di consiglio con decreto motivato. Se la corte d’appello rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione mentre se lo accoglie dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale (contro l’accoglimento è ammesso ricorso in cassazione). Possibile anche IMPUGNAZIONE della sentenza d’apertura della liquid. Giud. da parte di qualunque interessato. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno 10gg prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel Comune in cui ha sede la corte d’appello. La costituzione si ha depositando memorie contenenti l’esposizione 15 15 non può accedere alla procedura se è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda o ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte (per esdebitazione nella liqud. Giud. vedi P.31-32). Se proposta e piano sono ammissibili il giudice ne ordina l’iscrizione su apposita are del sito web del tribunale e del sito del Ministero della giustizia e ne viene data comunicazione ai creditori che dovranno comunicare all’Organismo di Composizione della Crisi una PEC e potranno entro 20gg dalla comunicazione presentare memorie per eventuali modifiche che saranno oggetto di valutazione del giudice e valutata l’ammissibilità economica e giuridica del piano emette sentenza di omologazione oppure apre la liquidazione controllata. Una volta omologato l’Organismo di Composizione della Crisi vigila sull’esatta esecuzione del piano e riferisce al giudice ogni 6 mesi. Una volta eseguito il giudice provvede a disporre a liquidazione del compenso all’Organismo di Composizione della Crisi. • PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE: istituto previsto per i debitori sovraindebitati esclusi quelli assoggettabili a liquid. Giud. ed escluso il consumatore, da proporre ai creditori, a contenuto libero, con lo scopo di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale ed è proponibile solo se vi è l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori e può anche essere prevista la suddivisione dei creditori in classi. Alla domanda il debitore allega documenti e dati contabili e finanziari. In mancanza la domanda è inammissibile, e lo è anche quando il debitore super i criteri dimensionali dell’impresa minore. Altrimenti il giudice procede, sentiti i creditori che approvano il concordato minore nella maggioranza dei crediti ammessi al voto, all’omologazione del concordato minore. L’Organismo di Composizione della Crisi vigila sull’esecuzione del concordato minore ma non c’è l’obbligo semestrale di comunicazione con il tribunale. • CONCORDATO PREVENTIVO: con questa procedura il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori tramite la continuità 16 16 aziendale o la liquidazione del patrimonio. La continuità può essere diretta in capo all’imprenditore se la procedura è avviata su sua istanza o indiretta se è continuata da parte di soggetto diverso dal debitore. Il piano prevede che l’attività d’impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico finanziario nell’interesse prioritario dei creditori, oltre che dell’imprenditore e dei soci. Questo è il caso di concordato in continuità aziendale dove i creditori sono soddisfatti prevalentemente dal ricavato, compresa la cessione del magazzino e a ciascun creditore dev’essere assicurata un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può essere rappresentata anche dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali col debitore o suo avente causa. Mentre è possibile si preveda un concordato liquidatorio dove l’apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il 10%, rispetto all’alternativa della liquid. Giud., il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere inferiore al 20% dell’ammontare complessivo del credito chirografario. Presupposti per l’accesso sono lo stato di crisi o d’insolvenza e il debitore qualificato come imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti dell’impresa minore. La proposta si fonda su un piano detto di concordato che può prevedere ad es. la ristrutturazione dei debiti, la continuità aziendale indiretta, la suddivisione dei creditori in classi e quindi trattamento differenziato. Il piano di concordato deve contenere la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, inoltre le cause della crisi, gli apporti di finanza nuova e una previsione dei costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività. Un professionista indipendente con una relazione attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano che il debitore depositerà in allegato. Se il professionista indipendente attesta anche che col concordato il soddisfacimento dei creditori sarà non inferiore a quello di un’eventuale liquid. Giud., il pagamento di tributi e contributi potrà essere parziale o dilazionato. Viene nominato dal 17 17 giudice il commissario giudiziale che nell’esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale, e potrà comunicare con i creditori, su loro richiesta, sulle proposte del piano, rispettando sempre gli opportuni obblighi di riservatezza e con il P.M. per fatti che potrebbero rilevare ai fini di indagini preliminari in sede penale. Da quando il debitore propone la domanda di concordato, fino all’omologazione del piano, conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale e gli atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice delegato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Per i contratti pendenti la regola è la loro prosecuzione, ma il debitore può chiederne l’autorizzazione a sospenderli o a scioglierli se la prosecuzione non è funzionale o contrasta con l’esecuzione del piano; la controparte può opporsi depositando memoria, ma se l’autorizzazione è concessa ha diritto ad un indennizzo. COMPITI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE: annota nelle scritture dei libri presentati l’apertura del concordato, poi li consegna al debitore che dovrà tenerli a sua disposizione. Verifica l’elenco dei creditori e comunica loro l’intervallo temporale per il loro voto, allegando la proposta e il decreto d’apertura. Inoltre redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione sulle cause del dissesto, precisando se si tratti di uno stato di crisi o di insolvenza, e la deposita almeno 45gg prima della data iniziale fissata per il voto dei creditori. Viene infine eventualmente aperta la liquid. Giud. se comunica al tribunale che il debitore ha commesso atti di frode o violato suoi obblighi. VOTO DEI CREDITORI: è espresso telematicamente non più tramite l’adunanza dei creditori, votando appunto le proposte del debitore raccolte dal commissario giudiziale, ed eventualmente potranno formulare osservazioni; il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nell’ipotesi in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se c’è anche 20 20 deve soddisfare i requisiti del professionista indipendente, cioè 1. Essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali, 2. Non essere soggetto a cause d’ineleggibilità e decadenza (cioè non aver ricevuto condanne, non avere rapporto di parentela col debitore, e non aver prestato lavoro presso una diretta concorrenza del debitore), 3. Non essere legato ad altre parti coinvolte nell’operazione di regolazione della crisi. Sono pubblicati nel registro nazionale presso il Ministero della giustizia i provvedimenti di nomina di curatori, commissari giudiziali e liquidatori, quale elemento di conoscibilità al pubblico. Il curatore deve entro 2 giorni far pervenire la sua accettazione presso la cancelleria del tribunale, e gli saranno consegnate le credenziali d’accesso al domicilio digitale riservato alla procedura, altrimenti sarà nominato un altro curatore. Come per il giudice delegato anche il curatore è un pubblico ufficiale per quanto attiene l’esercizio delle sue funzioni. Il curatore detiene l’amministrazione del patrimonio compreso nella liquid. Giud. e gestisce la procedura sotto controllo di legittimità e non di valutazione del giudice delegato e sotto controllo di valutazione del comitato dei creditori. Il curatore entro 30gg dall’apertura presenta al giudice delegato relazione sugli accertamenti informativi dedotti dalle cause d’insolvenza e di responsabilità del debitore. Eventualmente chiede autorizzazione al giudice delegato per l’accesso a ulteriori banche dati. E ogni 6 mesi presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte su cui il comitato dei creditori potrà svolgere osservazioni. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro massimo 10gg sul conto intestato alla procedura di liquidazione. Per atti di straordinaria amministrazione il curatore chiede autorizzazione al comitato dei creditori. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo per violazione di legge, con ricorso entro 8gg dalla conoscenza dell’atto. Sul reclamo decide il giudice delegato con 21 21 decreto cui può essere a sua volta proposto reclamo con ricorso presso il tribunale. Il tribunale può in ogni tempo revocare il curatore su proposta del giudice delegato o del comitato dei creditori o anche d’ufficio, cui è opponibile reclamo con ricorso alla corte d’appello. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere al tribunale la sostituzione del curatore. Riguardo la responsabilità del curatore, egli adempie ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, cioè non basta quella del buon padre di famiglia ma ex 1176.2 cc ma necessaria diligenza qualificata; e durante la liquid. Giud., l’azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato; la mancanza di questa autorizzazione non esclude la responsabilità del curatore perché l’autorizzazione è solo l’acquisizione del diritto a svolgere quella funzione. (vedi punto seguente). Tiene un registro informatico in cui annota giorno per giorno le operazioni svolte ed è disponibile a essere visionato da comitato dei creditori e giudice delegato. Il compenso e le spese dovuti al curatore sono liquidati su istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo. Riguardo il comitato dei creditori questo viene nominato dal giudice delegato entro 30gg dalla sentenza d’apertura, ed è composto da 3 o 5 membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti. A sua volta il comitato nomina il suo presidente; il comitato si costituisce con l’accettazione della nomina. Funzione principale è il controllo di valutazione fatto sulle attività del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri ex lege. I componenti del comitato hanno diritto ad un rimborso spese ed eventualmente a un ulteriore compenso autorizzato dal giudice delegato come ulteriore incentivo ad accettare la nomina. Il comitato si esprime all’esterno con le deliberazioni indette dal presidente e prese a maggioranza dei votanti. In caso d’inerzia, impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o 22 22 indisponibilità dei creditori, o per altre urgenze, provvede il giudice delegato. Ai componenti si applicano le disposizioni del codice civile sui sindaci membri del collegio sindacale quale organo di controllo all’interno di una società (ergo devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e rispettare l’obbligo di riservatezza) e anche le disposizioni sull’azione di responsabilità contro i sindaci, per cui l’azione avverso il comitato può essere proposta dal curatore durante la procedura col presupposto di un danno arrecato alla massa, e provvederà il giudice delegato all’eventuale sostituzione dei componenti. I tipi di azioni di responsabilità derivanti dal codice civile sono: ovviamente applicabili in quanto compatibili; 1. quella atta a contrastare l’inerzia; 2. quella a tutela di pregiudizi arrecati alla massa; 3. E quella diretta al singolo componente configurandosi una sua responsabilità e non dell’intero comitato. Inoltre dal codice della crisi è possibile proporre reclamo contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori da parte del curatore, debitore e ogni altro interessato, al giudice delegato che provvederà con decreto contro cui è ammesso reclamo con ricorso al tribunale. • RESPONSABILITA’ DEL CURATORE: (prima vedi P.21); riguardo la responsabilità per danni provocati alla massa ci sono due tesi: 1. Responsabilità in neminem laedere, cioè non c’è un vincolo contrattuale obbligatorio, per cui si tratta di una responsabilità extra contrattuale; 2. Responsabilità di tipo contrattuale che si basa o sulla disciplina del mandato o sul contatto sociale qualificato (quest’ultimo è un rapporto che si instaura tra due soggetti non in virtù di un accordo ma di un obbligo legale o dal rapporto contrattuale di altri soggetti); (altri ancora si basano sugli obblighi di diligenza). La prima tesi non regge perché ci sono obblighi preesistenti; giusto considerare ci sia un vincolo contrattuale, anche se manca un vero e proprio contratto, ma ciò non esclude la configurazione della responsabilità ex 1218 cc (rubricata “del debitore”), prendendo in considerazione la disciplina del contratto 25 25 ammesso al passivo. Eventuali clausole che fanno sciogliere il contratto all’apertura di una liquid. Giud. sono inefficaci. In caso di contratti preliminari di vendita immobiliare il curatore può sciogliersi anche quando il promissario acquirente ha proposto e trascritto prima della liquid. la domanda d’esecuzione in forma specifica (quale sentenza produce effetti del definitivo), ma ha diritto d’inserirsi nel passivo. In caso di contratti di carattere personale il curatore subentra se l’altro contraente lo consente, perché qui rilevano le qualità personali soggettive delle parti. In caso di contratti di conto corrente (contratto con cui le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da rapporti giuridici che generano un credito, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto) e commissione (contratto di mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario) questi si sciolgono. In caso di mandato (una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra) questo si scioglie in caso di liqud. Giud. nei confronti del mandatario. In caso di locazione l’apertura della liquidazione giudiziale verso il locatore non scioglie il vincolo contrattuale e il curatore subentra. Poi se alla data d’apertura della liquid. la residua durata del contratto sia inferiore a 4 anni il curatore entro un anno dall’apertura può recedere sentito il comitato dei creditori indennizzando il conduttore e sarà inserito al passivo come credito concorsuale. Se la liquid. giud. è nei confronti del conduttore il curatore, sentito il comitato dei creditori, può recedere in ogni tempo. Anche il contratto d’appalto si scioglie se il curatore non comunica all’altra parte di voler subentrare nel rapporto, sentito il comitato dei creditori, salvo la liqud. Giud. sia nei confronti dell’appaltatore ergo l’altra parte può non sottostare all’ingresso nel rapporto del curatore. • AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA: il curatore ha il potere di domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. L’azione si propone al tribunale 26 26 competente, in confronto del contraente immediato ed eventualmente dei suoi aventi causa. Si applicano le disposizioni del c.c., ex art. 2901, dove è il creditore che propone l’azione, qui invece il curatore, in quanto compatibili. Presupposti: il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore e che essendo atti a titolo oneroso, anche il terzo acquirente ne fosse a conoscenza; se quest’ultimo è in buona fede l’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati, ergo salvo non fosse stata trascritta la domanda di revocazione. Ottenuta la dichiarazione d’inefficacia il curatore può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell’atto impugnato. L’azione si prescrive in 5 anni dalla data dell’atto. SONO SOGGETTI A REVOCATORIA (sono revocati salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore ed è a tutela della massa patrimoniale del debitore e quindi dei creditori in concorso): gli atti compiuti dopo il deposito della domanda d’apertura della liquid. Giud. o nell’anno precedente, gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre 1/4 ciò che a lui è stato promesso o dato; gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o altri mezzi normali di pagamento; pegni (diritto reale di garanzia su un bene mobile con funzione di garantire la soddisfazione di un credito e si costituisce con lo spossessamento), anticresi (contratto con cui ci si assume l’obbligo di consegnare un immobile al creditore, o a titolo di garanzia, affinché ne faccia propri i frutti imputandoli al capitale, e attribuisce solo il possesso e godimento non un diritto reale sull’immobile) e ipoteche (diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene e divenire creditore privilegiato, nascente da contratto o dichiarazione unilaterale del cedente) costituite per debiti preesistenti non scaduti. Se il curatore prova che l’altra parte era a conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore sono soggetti a revocazione anche i pagamenti di debiti 27 27 liquidi ed esigibili e altri atti a titolo oneroso. NON SONO SOGGETTI A REVOCATORIA: i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso; le rimesse (pagamenti) effettuate su conto corrente bancario che non hanno ridotto l’esposizione del debitore nei confronti della banca; le vendite e i preliminari di vendita trascritti per cui non è stato ancora stipulato definitivo e se hanno ad oggetto beni immobili a uso abitativo o non abitativo ma destinate a essere sede principale dell’attività dell’acquirente; atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di risanamento (vedi P. 13) o riguardo al concordato preventivo (P.FINE 15 E 16) e accordi di ristrutturazione (P.13 VERSO LA FINE); infine pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. I patrimoni e gli atti destinati ad un unico affare sono revocabili se pregiudicano il patrimonio della società e se vi è la conoscenza dello stato d’insolvenza della società. PRESCRIZIONE: tali azioni non possono essere promosse dal curatore decorsi 3 anni dall’apertura della liquid. Giud. e comunque in 5 anni dal compimento dell’atto. Altro effetto della revoca è che colui che ha restituito, per effetto della revoca, quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo e concorrerà per l’importo pagato. • ACCERTAMENTO DEL PASSIVO (impugnazioni e domande tardive): in primis vi è l’avviso del curatore fatto senza indugio ai creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquid. giud. che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda d’accesso al passivo, indicando la data, ora e luogo fissati per l’esame dello stato passivo (tutti i debiti ergo i diritti dei creditori a rivalersi sull’attivo) e il termine entro cui vanno presentate le domande e infine il domicilio digitale assegnato alla procedura (in mancanza di tale avviso è giusta causa di revoca del curatore a 30 30 ritardo non è a lui imputabile può chiedere la sospensione della liquidazione del bene fino all’accertamento. • LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO e chiusura: l’apertura della liquid. giud. non determina la cessazione dell’attività d’impresa se il curatore è autorizzato dal tribunale a proseguire l’attività perché dall’interruzione può derivare grave danno ma non dev’esserci pregiudizio per i creditori e quando su proposta del curatore il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza la prosecuzione. Durante il periodo d’esercizio il comitato dei creditori è convocato dal curatore almeno ogni 3 mesi per essere informato sull’andamento della gestione e può proporre la cessazione dell’attività. Il curatore deposita un rendiconto ogni fine esercizio. Inoltre se non è disposta la cessazione proseguono anche i contratti pendenti. Programma di liquidazione: entro 60gg dalla redazione dell’inventario e in ogni caso entro 180gg dall’apertura, il curatore predispone il programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori e un eventuale ritardo è giusta causa di revoca del curatore. Alcuni beni possono non essere sottoposti a liquidazione se il curatore, sentito il comitato, ritiene ci sia manifesta inconvenienza (di solito passati 6 mesi senza riuscire a liquidare il bene e il giudice non dichiara di dover proseguire) e di conseguenza i creditori possono esperire azioni esecutive e cautelari su tali beni. Il programma è suddiviso in sezioni cioè criteri e modalità della liquidazione di beni immobili e in altra sezione per altri beni; modalità e tempi della riscossione dei crediti; indicazione di costi e presumibili tempi di realizzo e gli esiti di liquidazioni già compiute. Entro 12 mesi dall’apertura deve aver avuto luogo il primo esperimento di vendita di beni e l’attività di recupero crediti. La durata massima per completare la liquidazione è di 5 anni dall’apertura, prorogabile per massimo altri 2 anni. I beni acquisiti all’attivo vengono stimati da esperti nominati dal curatore, pubblicati sul portale delle vendite pubbliche cui è possibile 31 31 presentare offerta d’acquisto. RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO: il curatore comunica ai creditori le somme immediatamente trasmissibili e dispone il progetto di ripartizione dell’attivo cui è ammesso reclamo, e a seguito il giudice delegato rende esecutivo il progetto di ripartizione. È previsto ex lege l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, e cioè il pagamento dei crediti prededucibili (cioè quelli di spesa delle procedure), poi i crediti ammessi con prelazione, i creditori chirografari. Chi ha proposto domande tardive concorre se è stato ammesso al passivo sulle somme già distribuite e se prova che il ritardo non è a lui imputabile può chiedere la sospensione della liquidazione del bene fino all’accertamento. Il curatore poi provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso. Il curatore prima del riparto finale presenta al giudice delegato l’esposizione analitica delle operazioni contabili, dell’attività di gestione della procedura, delle modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito. Tale rendiconto è depositato in cancelleria. Una volta approvato e liquidato il compenso del curatore, il giudice ordina il riparto finale dove vengono ripartiti anche eventuali accantonamenti di somme fatti in caso d’impugnative. La liquidazione giudiziale si chiude, oltre che nelle previsioni del concordato preventivo (es. se il debitore non adempie i suoi obblighi o ha commesso atti di frode), se non sono state proposte domande d’insinuazione al passivo, o se le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi e sono pagati tutti i debiti e le spese, o quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo. La chiusura della procedura è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore o d’ufficio, contro cui è ammesso reclamo ed eventualmente poi ricorso in cassazione. Con la chiusura terminano gli effetti della procedura sul patrimonio del debitore e decadono gli organi della procedura e i creditori 32 32 riacquistano libero esercizio delle azioni contro il debitore, salvo la disciplina dell’esdebitazione. • ESDEBITAZIONE (se vuoi p.15): consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni. Dal codice della crisi possono accedervi tutti i debitori non soggetti a liquidazione giudiziale. Inoltre è ammesso a tale beneficio se non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o altri delitti in connessione con l’attività d’impresa; non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionando o aggravando il dissesto rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio; non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura di regolazione della crisi o insolvenza e abbia collaborato con gli organi proposti alle procedure; non abbia profittato di esdebitazione nei 5 anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione cioè entro 1 anno dalla chiusura della liquid. giud. e non abbia profittato già per 2 volte. • Concetto d’insolvenza e crisi (SENTENZA SCELTA): L’insolvenza in origine era intesa come mera cessazione dei pagamenti e che sussiste se vi è un’obbligazione, ma già con l’art. 5 l. fall. (“l’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti o con altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) il concetto si amplia per cui non si tratta di inadempimento volontario, dato che l’insolvenza non si traduce solo nell’inadempimento, ma anche ad es. in un adempimento inesatto o non puntuale che all’esterno può manifestare uno stato di insolvenza, oppure altri fattori esterni es. la chiusura dei locali commerciali, la fuga. Il primo dato rilevante è la dimensione finanziaria del debitore, che deve avere sufficiente denaro per adempiere regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza. Inoltre lo stato d’insolvenza non è istantaneo nella vita di
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