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Pignoramento e espropriazione: ruoli e procedure, Appunti di Diritto Processuale Civile

Le competenze dell'ufficiale giudiziario e delle parti in un procedimento di pignoramento e espropriazione. Viene descritto come avviene la perfezionamento del pignoramento, la procedura con terzi, il procedimento di espropriazione e i relativi diritti e obblighi. Il documento si riferisce anche alla possibile opposizione all'esecuzione.

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 24/06/2013

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Scarica Pignoramento e espropriazione: ruoli e procedure e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! IL PROCESSO DI ESECUZIONE In contrapposizione al processo di cognizione che è volto a fissare la regola del caso concreto, viceversa il processo esecutivo è finalizzato all’attuazione concreta in via forzata di quel diritto accertato. Il processo esecutivo non è finalizzato a giudicare, ma a realizzare il diritto riconosciuto ad una parte nel momento e solo nel caso in cui il soggetto passivo non si adegua spontaneamente all’ordinamento giuridico. esistono in realtà varie tipologie di processi esecutivi, quindi non c’è una disciplina generale e ci sono due tipologie fondamentali di processi esecutivi: l’espropriazione forzata e l’espropriazione in forma specifica, ma all’interno anche di queste due tipologie esistono dei provvedimenti diversi. Quello che è comune è che nell’espropriazione forzata ad essere garantite sono soltanto le situazioni strumentali (i diritti di credito) mentre nell’esecuzione in forma specifica sono garantiti soltanto i diritti assoluti (situazioni finali). L’esecuzione forzata è disciplinata sia nel codice civile art 2910 e ss. E dal codice proc. Civ. 474 e ss. Vi sono diversi tipi di procedimenti esecutivi in base alle varietà dei diritti sostanziale,si può parlare infatti : • Espropriazione forzata mobiliare e immobiliare • Esecuzione per consegna e rilascio • Esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE L’art 9 del cod proc civ. ha sancito la competenza del tribunale in composizione monocratica in materia di esecuzione forzata senza distinzione tra espropriazioni immobiliare e mobiliare. Con riguardo al territorio art 26 stabilisce che è competente : 1)il giudice del luogo dove si trovano le cose nell’esecuzione su cose mobili e immobili. 2)il giudice del luogo ove risiede il terzo debitore nel caso di espropriazione di crediti. 3)il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto nei casi di esecuzione di obblighi di fare e di non fare. Con riguardo al valore : 1)nelle cause di opposizione del debitore esso si determina dal credito per cui si procede. 2)nelle cause di opposizioni di terzi dal valore dei beni controversi . 3) nelle controversie sorte in sede di distribuzione dal maggiore dei crediti contestati. intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui. Il decreto e' comunicato dal cancelliere. Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volonta' , il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere da' comunicazione alla parte non comparsa. Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. IL TITOLO ESECUTIVO Art 474-479 Il titolo esecutivo ha origini antichissime, nasce dall’esigenza di fissare in un documento una determinata situazione giuridica dando la possibilità ad un soggetto di esercitare i diritti e le potestà che gli derivano dalla titolarità di tale situazione giuridica senza doverne ogni volta chiedere la verifica o l’accertamento con un apposito giudizio di cognizione. Presupposto fondamentale del processo esecutivo è il titolo esecutivo per un credito certo liquido ed esigibile(nulla executio sine titulo) . Certo: la cui esistenza sia certa nella misura ritenuta necessaria e sufficiente dalla legge Liquido:determinato nel suo ammontare Esigibile: non sottoposto né a condizione né a termine Ai sensi del secondo comma dell’art 474 sono titoli esecutivi: 1 le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; l’esecuzione forzata è caratteristica tipica delle sentenze di condanna e non di mero accertamento o costitutive . (TITOLI GIUDIZIALI) esecutive per legge sono le sentenze di 1° grado e di 2° grado,resta tuttavia la possibilità per il giudice di sospendere l’esecuzione su istanza di parte per altri provvedimenti si intendono: ordinnze verabli di coinciliazione decreti ingiuntivi licenzie e sfratti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva 2 le scritture private autenticate,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia; (TITOLI STRAGIUDIZIALI) per l’assegno bancario e la cambiale condizione necessaria è che siano regolari con il bollo sin dall’origine. 3 gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. (TITOLO STRAGIUDIZIALI) possono consistere sia in contratti che atti unilaterali,che devono essere redatti davanti un pubblico ufficiale. beni mobili e immobili. Tra i titoli esecutivi stragiudiziali vi è anche : -il lodo arbitrale -il lodo arbitrale irrituale in materia di lavoro - i verbali di conciliazione in materia di lavoro L’art 475 dispone che le sentenze e gli altri provvedimenti e gli atti ricevuti da notaio per valere come titolo esecutivo devono essere muniti della formula esecutiva , che costituisce la spedizione del titolo . Può essere rilasciata soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione e viene indicata in calce . La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti". Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si puo' loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo. Entro un anno dalla morte, la notificazione puo' farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. IL TITOLO ESECUTIVO Art 474-479 Il titolo esecutivo ha origini antichissime, nasce dall’esigenza di fissare in un documento una determinata situazione giuridica dando la possibilità ad un soggetto di esercitare i diritti e le potestà che gli derivano dalla titolarità di tale situazione giuridica senza doverne ogni volta chiedere la verifica o l’accertamento con un apposito giudizio di cognizione. Presupposto fondamentale del processo esecutivo è il titolo esecutivo per un credito certo liquido ed esigibile(nulla executio sine titulo) . Certo: la cui esistenza sia certa nella misura ritenuta necessaria e sufficiente dalla legge Liquido:determinato nel suo ammontare Esigibile: non sottoposto né a condizione né a termine Ai sensi del secondo comma dell’art 474 sono titoli esecutivi: 1 le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; l’esecuzione forzata è caratteristica tipica delle sentenze di condanna e non di mero accertamento o costitutive . (TITOLI GIUDIZIALI) esecutive per legge sono le sentenze di 1° grado e di 2° grado,resta tuttavia la possibilità per il giudice di sospendere l’esecuzione su istanza di parte per altri provvedimenti si intendono: ordinnze verabli di coinciliazione decreti ingiuntivi licenzie e sfratti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva 2 le scritture private autenticate,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia; (TITOLI STRAGIUDIZIALI) per l’assegno bancario e la cambiale condizione necessaria è che siano regolari con il il giudice di sospendere l’esecuzione su istanza di parte per altri provvedimenti si intendono: ordinnze verabli di coinciliazione decreti ingiuntivi licenzie e sfratti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva 2 le scritture private autenticate,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia; (TITOLI STRAGIUDIZIALI) per l’assegno bancario e la cambiale condizione necessaria è che siano regolari con il bollo sin dall’origine. 3 gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. (TITOLO STRAGIUDIZIALI) possono consistere sia in contratti che atti unilaterali,che devono essere redatti davanti un pubblico ufficiale. oltre ad avere ad oggetto obbligazioni di somme di denaro possono avere ad oggetto beni mobili e immobili. Tra i titoli esecutivi stragiudiziali vi è anche : -il lodo arbitrale -il lodo arbitrale irrituale in materia di lavoro - i verbali di conciliazione in materia di lavoro L’art 475 dispone che le sentenze e gli altri provvedimenti e gli atti ricevuti da notaio per valere come titolo esecutivo devono essere muniti della formula esecutiva , che costituisce la spedizione del titolo . Può essere rilasciata soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione e viene indicata in calce . La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti". Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si puo' loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo. Entro un anno dalla morte, la notificazione puo' farsi agli eredi collettivamente e Ai sensi del secondo comma dell’art 474 sono titoli esecutivi: 1 le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; l’esecuzione forzata è caratteristica tipica delle sentenze di condanna e non di mero accertamento o costitutive . (TITOLI GIUDIZIALI) esecutive per legge sono le sentenze di 1° grado e di 2° grado,resta tuttavia la possibilità per il giudice di sospendere l’esecuzione su istanza di parte per altri provvedimenti si intendono: ordinnze verabli di coinciliazione decreti ingiuntivi licenzie e sfratti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva 2 le scritture private autenticate,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia; (TITOLI STRAGIUDIZIALI) per l’assegno bancario e la cambiale condizione necessaria è che siano regolari con il bollo sin dall’origine. 3 gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. (TITOLO STRAGIUDIZIALI) possono consistere sia in contratti che atti unilaterali,che devono essere redatti davanti un pubblico ufficiale. oltre ad avere ad oggetto obbligazioni di somme di denaro possono avere ad oggetto beni mobili e immobili. Tra i titoli esecutivi stragiudiziali vi è anche : -il lodo arbitrale -il lodo arbitrale irrituale in materia di lavoro - i verbali di conciliazione in materia di lavoro L’art 475 dispone che le sentenze e gli altri provvedimenti e gli atti ricevuti da notaio per valere come titolo esecutivo devono essere muniti della formula esecutiva , che costituisce la spedizione del titolo . Può essere rilasciata soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione e viene indicata in calce . La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti". Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si puo' loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo. Entro un anno dalla morte, la notificazione puo' farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. IL PIGNORAMENTO Il pignoramento svolge due funzioni: -individuazione dei beni soggetti ad espropriazione -realizzazione dell’assoggettamento specifico di tali beni,mediante l’imposizione del vincolo sul bene pignorato,la sua indisponibilità. L’art 492 inoltre attribuisce una serie di poteri all’ufficiale giudiziario: Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalita' dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. In caso di mendace o incomplete dichiarazioni è prevista la sanzione di reclusione fino ad un anno o la multa fino a 516 euro. Se mentre l’esecutato risponda positivamente all’invito dell’uff. giudiziario si effettua la redazione del processo verbale . -Se sono indicate cose mobili ,queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure ,quando tale luogo e' compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. -Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi e' costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. -Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. Se il debitore e' un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato puo' richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonche' sulle modalita' di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; 6 i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; 7 le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; 8 le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione. Art 515: beni relativamente impignorabili: sono pignorabili solo in mancanza di altri mobili le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo. La riforma del 2006 ha reso relativamente pignorabile gli strumenti oggetti i libri indispensabili per l’esercizio della professione dell’arte o del mestiere del debitore nei limiti di un quinto,quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. Art 516 :beni pignorabili solo in particolari circostanze di tempo,sono: -I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia. -I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo. Art 517 : Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di piu' facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della meta'. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione. Art 518:contiene le norme relative alla documentazione dell’avvenuto pignoramento effettuata con la redazione del processo verbale delle attività compiute. il consenso del creditore. Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina. Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove. Il custode non puo' usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'art. 593. Quando e' depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilita'. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto puo' chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano. PIGNORAMENTO PRESSO I TERZI: (da art 543-554) Questa forma di procedimento viene adottata quando si debbono espropriare crediti o cose di proprietà del debitore detenute da un terzo. Oggetto dell’esecuzione sono crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi o cose del debitore che il terzo legittimamente possiede in virtù di un rapporto obbligatorio esistente con il debitore (es:beni in comodato o in affitto). Il creditore quindi per soddisfare le proprie ragioni deve sostituirsi al debitore nel rapporto che questi ha con il terzo. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore. L’atto deve contenere: 1)l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale (1) competente; 4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinche' questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata. (2) riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza. Art. 547. (Dichiarazione del terzo) Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. (1) Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice. Nel caso in cui il terzo non invii la raccomandata o non compaia o rifiuti di rendere la dichiarazione è necessaria una istanza di parte o del creditore o del debitore esecutato a finche il tribunale provveda all’istruzione della causa. Il giudizio di accertamento si svolge con un litis consorzio necessario dei 3 soggetti : creditore debitore e terzo. Nel corso del giudizio di primo grado il terzo ha ancora la possibilità di prestare la dichiarazione ; ove non vi provveda si applica nei suoi confronti la sanzione prevista per la mancata risposta all’interrogatorio formale e si ritiene ammessa l’esistenza delle cose in suo possesso e la sussistenza del debito. Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo precedente, il giudice, se accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo. IL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE: ( da art 555 a 598) Questo procedimento viene adottato quando l’esecuzione abbia per oggetto il diritto di proprietà o diritti reali minori alienabili ( usufrutto superficie dominio utile) su immobili. Insieme con l’immobile possono essere colpiti, con un unico processo esecutivo,i frutti pendenti, le pertinenze e in forza dell’art 556 i mobili che arredano l’immobile. Nell’esecuzione del pignoramento immobiliare si distinguono 2 momenti processuali : 1 La notifica al debitore da parte del creditore con la quale si indicano i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione e inoltre gli si ingiunge di astenersi da atti diretti a sottrarli alla garanzia del credito 2 La trascrizione dell’atto nei registri immobiliari a cura dell’ufficiale giudiziario subito Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalita' con cui il custode deve adoperarsi affinche' gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'. ART 560 FORME SPECIALI DI ESPROPRIAZIONE Sono 3: 1 PICCOLA ESPROPIRAZIONE IMMOBILIARE = È prevista nelle ipotesi in cui il valore dei beni mobili pignorati non sia superiore a 20.000 euro. Si differenzia dall’ espropriazione mobiliare presso il debitore per l’autorizzazione alla vendita e per l’intervento dei creditori . La semplificazione riguarda l’assegnazione e la vendita che sono disposte con decreto del giudice ove non vi siano creditori intervenuti tempestivamente viceversa il provvedimento assume forma di ordinanza 2 ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISIBILI =(da art 599-601) È ammesso il pignoramento dei beni indivisi ovvero dei beni di cui il debitore sia titolare in comunione con altre persone. Oggetto dell’espropriazione sarà soltanto la quota ideale appartenente al debitore . In tal caso del pignoramento e' notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e' fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice. Il giudice sentiti gli interessati ha 3 possibilità in base all’art 600: • Provvedere quando è possibile alla separazione della quota in natura spettante al debitore lasciando indiviso il bene per le altre quote. • Ordinare la vendita della quota • Disporre la divisione con lo scioglimento della comunione impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. -art 496 c.p.c. Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati e' superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, puo' disporre la riduzione del pignoramento. -art 504 c.p.c. Se la vendita e' fatta in piu' volte o in piu' lotti, deve cessare quando il prezzo gia' ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 comma primo. -art 558 c.p.c. Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione puo' applicare il disposto dell'articolo 496, oppure puo' sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati. 2 Concorso dei creditori,con egual diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. Le conseguenze provocate sono: • Attività integrative al pignoramento = art 492 • Indicazione di altri beni ai creditori intervenuti • Unione dei pignoramenti: art 523 c.p.c. può avvenire solo nell’espropriazione mobiliare,a differenza dell’unico pignoramento effettuato su istanza di più creditori che può avere luogo anche nell’espropriazione immobiliare. Si ha quando nel corso delle operazioni di ricerca delle cose da pignorare condotte da un ufficiale giudiziario,intervenga un secondo ufficiale giudiziario su istanza dia altro creditore per svolgere un analoga operazione. In questo caso L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento gia' iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale. • Pignoramento su istanza di più creditori • Pignoramenti successivi : art 525 si può verificare • nell’ espropriazione mobiliare, L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento gia' compiuto, ne da' atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono. Il processo verbale e' depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo e' compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 525 primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 525. In tal caso il cancelliere ne da' notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo. Il pignoramento successivo, se e' compiuto dopo l'udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo. • Nell’espropriazione immobiliare il conservatore dei registri immobiliari se nel trascrivere l’atto di pignoramento accerta che sui beni oggetto dell’azione esecutiva è stato eseguito un altro pignoramento ne fa menzione nella nota di trascrizione. se il pignoramento è avvenuto prima dell’udienza per l’autorizzazione alla vendita l’esecuzione si svolge in un unico processo e il creditore successivo ha gli stessi poteri del creditore precedente. laddove mentre dovesse avvenire dopo l’udienza si avranno gli stessi effetti del intervento tardivo. Per consentire il soddisfacimento del credito da parte del creditore e per non aggravare in modo ingiustificato la posizione del debitore il legislatore ha introdotto 3 strumenti: • Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario: art 494 c.p.c Il debitore puo' evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore. All'atto del versamento si puo' fare riserva di ripetere la somma versata. Puo' altresi' evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di fornita prova documentale. Questa norma è stata oggetto di numerose modifiche,tra cui la novella del 2005 che ha introdotto: -che il pagamento rateale è consentito nell’ipotesi di espropriazione immobiliare sino ad un massimo di 18 mesi. -che l’istanza di conversione può essere richiesta solo prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione. L’art 187 bis delle disp. Att. C.p.c. integra il 495 stabilendo l’improcedibilità dell’istanza di conversione nel caso il processo si estingue o si chiude;in questo caso infatti restano fermi gli effetti nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari. L’istanza di conversione può essere proposta una sola volta a pena di inammissibilità ,e deve essere accompagnata dal un versamento di una somma di denaro non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per il quale è stato eseguito il pignoramento e dei crediti degli intervenuti,indicati dai ricorsi. L’istanza può essere formulata dal debitore anche oralmente,e devono essere informati tutti i creditori;il giudice sentite le parti con ordinanza stabilisce l’importo da sostituire al bene pignorato. La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione. In seguito al pagamento dell’intera somma il giudice dell’esecuzione con ordinanza libera dal pignoramento i beni immobili assoggettati richiedendo la cancellazione al conservatore dei registri immobiliari. Stessa cosa vale per le iscrizioni ipotecarie. Il debitore che ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento di una sola delle rate va considerato decaduto dal beneficio della rateizzazione e da quello della conversione. INTERVENTO: l’oggetto dell’espropriazione coincide con l’oggetto della responsabilità patrimoniale,sul quale dei realizzarsi la par condicio credito rum ,ovvero l’uguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore. L’art 499 c.p.c dopo la riforma del 2005 ha previsto che viene riconosciuto potere d’intervento a i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo. Inoltre sono previste delle deroghe per: • i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro. sui beni pignorati • i creditori che avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617. ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA L’esecuzione forzata in forma specifica si ha nei casi in cui il diritto del creditore può essere realizzato nella sua identità specifica cioè mediante la consegna del bene o il compimento delle attività che ne costituisce lo specifico oggetto. I due tipi di esecuzione in forma specifica sono: 1)esecuzione per consegna o rilascio: sono sanciti dagli artt 605 -611. È diretta a far conseguire al creditore la disponibilità materiale di una determinata cosa mobile o immobile. Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento della somma dovuta per ogni violazione o inosservanza :si realizza in tal modo una quantificazione preventiva della somma dovuta dall’obbligo in caso di inadempimento. SOLUZIONI DELLE DIFFICOLTA INSORTE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE Se nel corso delle esecuzioni sorgono difficoltà che non ammettono dilazione ciascuna parte può chiedere al giudice i provvedimenti temporanei occorrenti . Questi provvedimenti sono adottati con decreto o sentite le parti con ordinanza . (solo per consegna o rilascio) L'ufficiale giudiziario puo' farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione ( 1) le opportune disposizioni per eliminare le difficolta' che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione (1) provvede con decreto. ( solo per obblighi di fare e di non fare) F 0 E 0 sono atti di esercizio d’ufficio da parte del giudice per controllare il corretto svolgimento delle attività esecutive. Essi si distinguono dalle opposizioni all’esecuzioni e da gli altri incidenti di cognizione nel processo esecutivo. Gli incidenti nel corso del processo di esecuzione sono: 1)accertamento dell’obbligo del terzo 2)risoluzione delle controversie 3)opposizione all’esecuzione 4)opposizione agli atti esecutivi 5)opposizione del terzo Tali incidenti sono concepiti come giudizi a cognizione piena coordinate al processo esecutivo. -la inidoneità del titolo a fondare quel tipo di esecuzione -ragione di merito ,attraverso la allegazione di fatti estintivi o impeditivi,contestando quindi,la situazione sostanziale cosi come emerge dal titolo esecutivo. La possibilità di opporsi varia a seconda che : 1 Il titolo sia giudiziale: l’opposizione può riguardare solo la loro efficacia e non la formazione degli stessi. La contestazione quindi è possibile solo per fatti posteriori alla formazione del titolo 2 Per titoli stragiudiziali : le contestazioni sono possibili anche in ordine alla formazione degli stessi;il debitore può far valere tutte le eccezioni e difese che avrebbe potuto far valere in sede di cognizione Sono legittimati a proporre opposizione: -attivamente il soggetto passivo dell’esecuzione ovvero il debitore o il terzo -passivamente il soggetto attivo dell’esecuzione ovvero il creditore procedente IL PROCEDIMENTO: l’opposizione si può proporre : 1 prima dell’inizio dell’esecuzione Oppure 2 nel corso dello svolgimento del processo esecutivo. • Per quanto riguarda il punto uno si propone con opposizione al precetto mediante citazione proposta dinanzi al giudice competente per materia o valore o per territorio. Il giudice ha il potere di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo con ordinanza . la sospensione è soggetta a reclamo in quanto provvedimento di natura cautelare . l procedimento si chiude con sentenza impugnabile con gli strumenti ordinari. • Per quanto riguarda il secondo si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione il quale fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a se e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto . Tenutasi l’udienza ed emanata l’istanza di sospensione, quest’ultima è soggetta a reclamo . Il giudice dell’esecuzione qualora sia competente per la causa l’ufficio giudiziario cui egli appartiene fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito. Altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La sentenza che definisce il giudizio è impugnabile con il rimedio dell’appello. OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI L’opposizione agli atti esecutivi consiste nella contestazione da parte del debitore perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e da', nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163- bis, o altri se previsti, ridotti della meta'. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile. (1) Sono altresi' non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma. Il rigetto dell’opposizione non produce conseguenze sul processo esecutivo in corso. Diversamente se il giudice ha adottato un provvedimento sospensivo dell’iter esecutivo sarà necessario riassumere il processo esecutivo sospeso . mentre l’accoglimento dell’opposizione di un processo che sia pervenuto alla fase distributiva o di assegnazione il giudice dovrà ritenere ferma l’assegnazione o la aggiudicazione. Viceversa se non è pervenuto in quelle fasi proseguirà regolarmente il suo corso in quanto il giudice può emettere un provvedimento in sostituzione di quello invalido. LE OPPOSIZIONI DEL TERZO Il terzo che pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sui beni pignorati puo' proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni. Con questa opposizione il terzo chiede l’accertamento della legittimità dell’esecuzione in rapporto al suo oggetto,al fine di sottrarre un bene,che assume proprio,all’azione esecutiva,si da vita quindi ad un giudizio di cognizione . Il diritto che il terzo può vantare può consistere: -nella piena proprietà del bene -in diritto reale di godimento su cosa altrui -nel diritto di pegno -In un diritto su cose incorporali -nel possesso Legittimati attivamente sono i terzi che vantano un diritto di proprietà o altri diritti reali su i beni Legittimati passivamente sono il creditore pignorante o procedente ,il debitore o il terzo assoggettato all’esecuzione L’opposizione può essere: -tempestiva se proposta prima della vendita o dell’assegnazione, cioè fino al trasferimento del bene -tardiva se proposta successivamente ; in tal caso i diritti del terzo potranno farsi valere sulla somma ricavata fino a che la somma stessa non si sia distribuita tra i creditori. IL PROCEDIMENTO L’opposizione del terzo presuppone l’avvenuto inizio dell’esecuzione. Il procedimento stabilisce che Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512,laddove sorgano controversie in materia di distribuzione del ricavato. Considerando il reclamo come rimedio avverso all’ordinanza di accoglimento o di rigetto,che pronuncia sull’istanza di sospensione,deriva che: -l’ordinanza non è ne revocabile ne modificabile tranne il caso in cui si verificano mutamenti delle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquistata conoscenza successivamente al provvedimento -l’istanza cautelare è riproponibile solo quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. • Il provvedimento di rigetto sull’istanza di sospensione:ove questa sia stata pronunciata ad opposizione già avviata ,l’opponente avrà la possibilità di proporre reclamo e optare per la non instaurazione del giudizio sul merito dell’opposizione. • Il provvedimento di accoglimento sull’istanza di sospensione: Nei casi di sospensione del processo, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618. ART 624 bis: Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puo', sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. I presupposti sono: • Pendenza di un processo espropriativo • Istanza rivolta al giudice dell’esecuzione nella forma di ricorso • L’accordo da parte di tutti i creditori,procedente e intervenuti,che siano muniti di titolo esecutivo. Per quanto concerne i termini per proporre istanza sono: 1 di qualche creditore,non estingue il processo,ma la rinunzia opera solo nei riguardi dei creditori che l’hanno fatta. • Inattività delle parti: art 630 il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza. Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza e con l’osservanza delle forme di cui all’articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza. • Mancata comparizione: art 631 Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti. Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente. EFFETTI DELL’ESTINZIONE: -Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; -se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata e' consegnata al debitore. Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che e' discusso e chiuso davanti al giudice della esecuzione.
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