Scarica Reati associativi - Antolisei parte speciale e più Dispense in PDF di Diritto Penale solo su Docsity! ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE e DI TIPO MAFIOSO [ artt. 416 -‐ 416 -‐bis ] 1. Associazione per delinquere [ art. 416 + 418 c.p. ] L'art. 416 c.p. contempla il fatto di più persone che si associano per commettere una serie indeterminata di delitti mentre l'art. 418 incrimina, come reato a sé stante, il prestare assistenza agli associati per delinquere, che comunque costituisce un accessorio del primo. 1. Associazione per delinquere (art. 416) Questo delitto si verifica quando "tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti" e, quindi, basta partecipare per essere puniti sebbene il codice poi stabilisca delle pene più gravi per le persone che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. La ratio di questa incriminazione è palese: l'esistenza di un'associazione per delinquere suscita inevitabilmente allarme nella popolazione e, quindi, a prescindere dai delitti che siano commessi, determina un perturbamento dell'ordine pubblico. Caratteristiche . A) Associazione Il termine "associazione" non equivale ad "accordo" ma affinchè sussista un'associazione occorre qualcosa di più: è necessaria l'esistenza di un minimo di organizzazione a carattere stabile senza, però, la necessità di una distribuzione gerarchica delle funzioni. La forma di organizzazione adottata è indifferente, considerando che, trattandosi di attività illecita, si rifuggono le tipiche forme associative. B) Obiettivo associazione L'obiettivo dell'associazione deve essere la commissione di più delitti (non contravvenzioni) e, in altri termini, si esige che l'associazione abbia come scopo l'attuazione di un programma di delinquenza, cioè il compimento di una serie indeterminata di delitti -‐> Associarsi per commettere un solo delitto non integra questa fattispecie. A differenza del Codice Zanardelli, inoltre, non si richiede * che gli associati abbiano di mira alcune specie di delitti piuttosto che altre
* che i delitti in programma siano della stessa specie o di specie diversa e la molteplicità dei delitti non è esclusa quando questi sono collegati dal nesso della continuazione. L'associazione per delinquere presenta qualche affinità con la compartecipazione criminosa ma ne differisce profondamente -‐-‐> o Nel concorso di persone, infatti, l'accordo fra i compartecipi è circoscritto alla realizzazione di uno o più delitti nettamente individuati, commessi i quali l'accordo si esaurisce, venendo meno ogni pericolo per la comunità; o Nell'associazione a delinquere, invece, dopo l'eventuale commissione di uno o più reati, il vincolo associativo permane per l'ulteriore attuazione del programma di delinquenza prestabilito e, quindi, persiste il pericolo per l'ordine pubblico C) Partecipanti Per la configurabilità del delitto di cui trattasi occorre la partecipazione di almeno 3 persone. Si discute se nel numero debbano essere computate le persone sfornite della capacità di intendere o di volere, cioè gli infermi di mente e i minori -‐-‐> La dottrina prevalente e la giurisprudenza negano la computazione ma, secondo l'Antolisei, l'esclusione non ha alcuna giustificazione e che sia in contrasto con l'art. 112 che ricomprende anche gli incapaci tra i concorrenti nel reato. Il codice distingue, ai fini della pena, i promotori, i costitutori, gli organizzatori e i capi dai semplici associati -‐-‐> Quindi bisogna comprendere cosa vuol dire: * promotori = promuovono l'associazione coloro che, da soli o insieme ad altri, se ne fanno iniziatrici; * costitutori = costituiscono l'associazione coloro che con le loro attività ne determinano o concorrono a determinare la nascita; * organizzatore = è chi coordina l'attività dei singoli soci, per assicurare la vita, l'efficienza e lo sviluppo dell'associazione; * capi = sono gli individui che regolano, in tutto o in parte, l'attività collettiva con posizione di superiorità. D) Consumazione Il delitto si perfeziona non appena è costituita l'associazione -‐-‐> Ai fini della sua esistenza non importa che siano commessi o meno i reati che sono in programma. I compartecipi che commettono uno o più reati che formano oggetto dell'associazione, ne rispondono individualmente in concorso col delitto di associazione stesso e la responsabilità per i detti reati si estende esclusivamente a quei soci che ne sono compartecipi ai sensi dell'art. 110. Nulla esclude che si possa pervenire ad un'associazione a delinquere partendo da una societas esistente: ciò avverrebbe qualora alle finalità originarie, i componenti aggiungessero o sostituissero quella di commettere più delitti. Si tratta di un reato tipicamente permanente e la consumazione si protrae fino alla cessazione dello stato antigiuridico, cioè fino a quando non si ha lo scioglimento dell'associazione. E) Dolo Il dolo, che chiaramente sarà specifico, consiste nella volontà di entrare a far parte di un'associazione, avendo lo scopo di commettere delitti e sapendo che in essa vi sono almeno due altre persone che si propongono lo stesso fine. F) Aggravanti Sono previste due aggravanti speciali: I. Quando gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie (brigantaggio). Per la sussistenza dell'aggravante -‐ non è necessaria l'abitualità dei fatti di scorreria, ma è sufficiente una ripetizione che produca un più grave pubblico allarme; -‐ non occorre che durante la scorreria siano commesse depredazioni, ma basta che uno o più degli associati percorrano armati le campagne e le pubbliche vie al fine di attuare il loro programma di delinquenza; -‐ non si richiede, secondo la Cassazione, che le armi siano portate palesemente e, forse, questo è eccessivo. II. Quando il numero degli associati è di 10 o più. La dottrina e la giurisprudenza sono d'accordo nel ritenere che nel numero stabilito dalla legge debbono essere computati anche i c.d. incapaci penalmente (minore età o infermità di mente). G) Alla condanna per il delitto di associazione per delinquere, in ogni sua ipotesi, segue obbligatoriamente l'applicazione di una misura di sicurezza: in particolare la libertà vigilata a meno che, per le sue qualità personali, non sia applicabile al soggetto una misura più grave o il giudice ritenga di disporre l'internamento in una colonia agricola o in una casa di lavoro. 2. Assistenza agli associati (art. 418) Questo articolo, come modificato nel 2001, prevede come delitto autonomo il fatto di "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione, a taluna delle persone che partecipano all'associazione". Caratteristiche . A) Presupposti I presupposti, che limitano l'applicazione della norma, sono tre: I. L'assistenza non deve essere tale da costituire concorso nell'associazione e, quindi, l'aiuto non deve andare a favore di tutta l'associazione, come nel caso del somministrare vettovaglie o armi perchè, altrimenti, si avrebbe l'applicazione degli artt. 110 e ss. del codice -‐-‐> E' necessario che l'aiuto sia prestato a singoli membri dell'associazione, senza che questa, nel suo complesso, se ne avvantaggi in modo rilevante. II. Non deve trattarsi di favoreggiamento, cioè di un aiuto prestato per eludere le investigazioni dell'Autorità o sottrarsi alle ricerche di questa.