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reati associativi penale due, Dispense di Diritto Penale Avanzato

sono appunti delle lezioni sul tema dei reati associativi.

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 27/09/2021

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Scarica reati associativi penale due e più Dispense in PDF di Diritto Penale Avanzato solo su Docsity! REATI ASSOCIATIVI Lezione 19-11-2019 Come vi ho anticipato ieri, oggi inauguriamo queste tre lezioni sui reati associativi che chiuderanno il corso. Iniziamo con l'esame del concetto di ordine pubblico. | reati associativi di cui ci occupiamo, appunto, sono reati contro l'ordine pubblico, per cui il primo nodo da affrontare è quello di delimitare l'ambito di operatività. Che vuol dire ordine pubblico? La questione è particolarmente delicata perché il concetto di ordine pubblico è un concetto vago, non ben definibile ed identificabile. Tanto è vero che famosa è una definizione che veniva data dal Binding come ripostiglio di concetti perché di fatto, andando ad analizzare il Titolo dedicato ai reati contro l'ordine pubblico, ritroviamo delle fattispecie eterogenee ed è il segnale che il legislatore ha fatto riferimento all'ordine pubblico ogni qual volta non era chiaro il bene giuridico tutelato dalla fattispecie. Ecco perché ripostiglio di concetti: ci mettiamo tutto ciò che dobbiamo conservare. Per la prima volta il concetto di ordine pubblico compare nel Codice Zanardelli perché i codici preunitari parlavano invece di reati contro la pubblica tranquillità. Quando il Codice Zanardelli si occupò di questa definizione, lo fece per sforzarsi di costruire un concetto più giuridico della pubblica tranquillità. In realtà però non per tutti questo risultato fu raggiunto perché mentre alcuni parlavano di un concetto sicuramente più innovativo rispetto alla pubblica tranquillità, altri sottolineavano come si trattasse sostanzialmente della stessa cosa. Tanto è vero che nella Relazione ministeriale di accompagnamento al codice penale ritroviamo menzionata nuovamente la pubblica tranquillità, perché la Relazione definisce reato contro l'ordine pubblico ogni fatto che per la varietà delle offese o per la diffusione di cui è suscettivo attacca il buon assetto o perturba il regolare andamento del vivere civile: qui corrispondono nella collettività l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza. Quindi questo senso della tranquillità ritorna menzionato proprio per definire l'ordine pubblico. Oppure altro rilievo critico che veniva mosso è che sostanzialmente l'ordine pubblico finiva per essere confuso con la sicurezza dello Stato che è invece tutelata in un'altra parte del codice. Ci si occupò nuovamente di questi temi a distanza di anni, in particolare intorno agli anni '60 perché si discuteva della legittimità costituzionale di alcune fattispecie previste in questo ambito e si cerco di costruire il concetto di ordine pubblico in maniera unitaria, cioè cercando un filo conduttore tra tutte le fattispecie che erano ricomprese in questo settore. Negli anni '60, in particolare, in questo sforzo di arrivare al concetto unitario di ordine pubblico si individuano e vengono costruiti due concetti diversi di ordine pubblico: un concetto c.d. ideale e un altro c.d. materiale. Ordine pubblico ideale o normativo che vuol dire? È un concetto che corrisponde ad una visione etica dello Stato e della tutela penale perché evoca un'entità ideale: è reato contro l'ordine pubblico ogni fatto che si oppone all'ordinamento giuridico, che va contro l'ordinamento giuridico, va contro il sistema normativo in quanto tale. In particolare contro due concetti specifici: 0 contro i principi generali dell'ordinamento, quei principi ciò che si ricavano dalle norme imperative e che sono necessari per l'esistenza stessa del sistema normativo, dell'ordinamento giuridico; o ancora contro quelle norme che sono necessarie per il funzionamento dell'ordinamento giuridico. Quindi che sono necessarie, ripeto, per la sua sopravvivenza ma anche per il suo funzionamento. Un sotto orientamento nell'ambito dell'ordine pubblico ideale è quello dell'ordine pubblico costituzionale perché sempre nel tentativo di cercare di aggrapparsi a qualcosa di più facilmente identificabile, questo orientamento fa leva solo sui principi che ritroviamo nella Costituzione, non quindi in tutto l'ordinamento giuridico, in qualunque sistema normativo ma un aggancio più specifico ai principi contenuti nella Costituzione. Cosa però non andava di questo modo di concepire REATI ASSOCIATIVI l'ordine pubblico? Il fatto che in realtà questo concetto non è selettivo, non ci consente di distinguere un reato contro l'ordine pubblico da altri reati che pur offendono il sistema normativo, che vanno contro queste regole che abbiamo visto previste all'interno dell'ordinamento giuridico indispensabili per la sua esistenza, per il suo funzionamento oppure contenute nella Costituzione ma che ritroviamo in altri rami del codice penale. Per esempio, un reato come quello dell'omicidio è chiaro che va contro questi stessi concetti che abbiamo richiamato, ma anche tantissimi altri reati. Per cui perde di valore come criterio perché non riesce ad essere selettivo, a farci capire perché questi reati li troviamo qui e altri che sostanzialmente producono lo stesso effetto li ritroviamo sotto altri Titoli del codice penale. Quindi concetto che rimane ancora vago e inafferrabile. Terza critica: si presta anche ad un abuso da parte del giurista perché sostanzialmente anche la semplice manifestazione di un'idea può risultare contrario al concetto di ordine pubblico inteso in senso ideale. Perciò gli Stati autoritari, per esempio, hanno fatto abuso di tale concetto per punire anche la manifestazione del pensiero. Quindi c'è il pericolo sostanzialmente che seguendo questo modo di costruire l'ordine pubblico anche il semplice dissenso politico possa finire per essere punito, c'è il pericolo di una deviazione della democrazia parlamentare verso dinamiche autoritarie. E anche il sotto orientamento legato all'ordine pubblico costituzionale, di fatto, si presta a delle manipolazioni. Non è afferrabile dell'ordine pubblico ideale agganciato ai principi generali dell'ordinamento perché i principi e i valori che ritroviamo nella Costituzione restano valori e come tali interpretabili e quindi anche qui l'aggancio c'è ma può sempre essere manipolato dal legislatore e dal giurista. Al concetto di ordine pubblico ideale si è affiancato il concetto di ordine pubblico materiale per cui è reato contro l'ordine pubblico in questo caso ogni fatto che va contro il complesso delle condizioni necessarie per conservare la pubblica tranquillità e la sicurezza collettiva. Torna la pubblica tranquillità dei codici preunitari, cioè tutto ciò che è contrario alla pacifica pace sociale. In particolare ritroviamo due requisiti nel concetto di ordine pubblico materiale: un requisito oggettivo che è dato dalla situazione oggettiva, proprio esteriore di pace sociale e un requisito soggettivo che è dato dal sentimento collettivo di sicurezza, il senso di sicurezza, ciò che percepisce la collettività. E un altro concetto che abbiamo richiamato nelle primissime lezioni e che viene di solito affiancato a quello dell'ordine pubblico è proprio il bene della sicurezza, nella duplice veste di sicurezza oggettiva e di Sicurezza oggettiva come senso di sicurezza. Bene però che è ancora più criticabile rispetto all'ordine pubblico, non è neanche certo che possa essere considerato bene giuridico essendo piuttosto la ratio che può essere posta alla base di alcune norme penali ma che ha una caratteristica fondamentale che è quella di prestarsi ad un'applicazione infinita: tutto può essere reinterpretato nell'ottica della sicurezza — sicurezza sul lavoro, sicurezza urbana, ecc. - tutto ciò che va contro il decoro pubblico, il decoro estetico può diventare ostacolo alla sicurezza. Quindi una facile, anche qui, manipolazione di questi concetti da parte del legislatore. Ora il concetto di ordine pubblico materiale è sicuramente preferibile rispetto a quello ideale perché ha un minimo di aggancio oggettivo che il primo non ha, ma anche in questo caso siamo difronte ad un bene che è scarsamente selettivo perché al solito anche altri reati che troviamo in altri Titoli del codice penale turbano la pubblica tranquillità, per cui ancora una volta non si capisce perché qui dovrebbero starci alcuni reati e altri invece si ritrovano in altri settori. Ecco perché oggi sostanzialmente non si cerca più un concetto unitario di ordine pubblico, cioè questo sforzo di arrivare ad un concetto unitario è stato abbandonato perché se vogliamo comprendere in maniera razionale il perché della confluenza in questo settore di una serie eterogenea di fattispecie dobbiamo per forza di cose adattarle ad un concetto elastico di ordine pubblico che perde REATI ASSOCIATIVI proprio la finalità. Siamo di fronte a quella categoria di reati a dolo specifico con condotta neutra. (Sapete la differenza tra reati a dolo specifico con base illecita 0 con condotta neutra? Il dolo specifico serve solitamente a restringere l'ambito di punibilità di un reato che senza quella finalità potrebbe già essere punito: questa è la funzione tipica, ma presuppone che, appunto, il comportamento di base abbia già un disvalore che può portare all'applicazione di una pena, per esempio: il furto - “chiunque si impossessa di una cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto” — in questo caso già il comportamento di base, il fatto ciò di sottrarre a qualcuno il possesso di qualcosa potrebbe essere punito perché ha già un suo disvalore, ma il legislatore ha deciso di punire questa condotta solo se finalizzata a trarne profitto; per ciò se il fine è diverso, non viene punito come furto. Quindi qui, già il comportamento di base potrebbe essere illecito, il fine restringe l'ambito di punibilità perché finisce per punire quella condotta solo se indirizzata a quell’obiettivo. Ci sono però casi in cui il dolo specifico svolge un'altra funzione che è quella di rendere illecito ciò che non lo sarebbe perché il comportamento di base è un comportamento neutro, come appunto, nel 416 perché il comportamento di base — l'associazione — non è di per sé illecita, anzi è un valore costituzionale garantito dalla Costituzione; ciò che la rende illecita è la finalità. Quindi qui siamo di fronte ad una situazione particolare perché è proprio solo il fine a rendere illecito un reato). E vi dicevo qui saremo di fronte ad un reato di pericolo astratto perché si ritiene che ci sia il pericolo di futuri reati e allora è bene anticipare l'intervento punitivo sin da subito, prima che questi reati possano effettivamente essere commessi. In questo modo però, la pena perde la sua funzione tipica perché applicare la pena in questo caso significa non assolvere alla funzione repressiva, cioè non sto punendo qualcosa che ha già provocato un danno nel nostro ordinamento verso un bene giuridico ma ha una funzione preventiva che serve a soddisfare esigenze di sicurezza, per cui alcuni autori - tra cui De Vero e Palazzo — sottolineano che in questo modo si finisce per punire un'attività preparatoria, sì da scongiurare che i reati vengano poi effettivamente commessi. E allora qui ricostruzione dell'ordine pubblico, intesa in quella chiave, che vi dicevo, preventiva perché si vuole evitare l'offesa di beni giuridici finali che sarebbero poi lesi effettivamente dai delitti scopo. Quindi impostazione del 416 come reato di pericolo astratto: punisco per prevenire la commissione di effettivi delitti che poi effettivamente pregiudicheranno beni giuridici finali, ma intervengo prima perché ritengo in maniera presuntiva che l'associazione finalizzata alla commissione di delitti è già solitamente pericolosa e quindi io la punisco a prescindere dall'effettivo pericolo. È chiaro però che questo modo di ricostruire il 416 che era sicuramente il modo in cui l'aveva inteso il legislatore nel '30 è un modo che contrasta con il principio di offensività, a maggior ragione in questo caso perché abbiamo visto che ciò che rende illecito il fatto è la finalità, quindi un qualcosa di soggettivo mentre il nostro è un diritto penale del fatto, qui invece tutto il disvalore è concentrato sull’elemento finalistico. E allora per evitare questi problemi sono sorte altre interpretazioni del 416: una addirittura lo costruisce come reato di danno e, per arrivare a questa conclusione si utilizza la teoria di Santi Romano sulla istituzione. Santi Romano definisce l'istituzione l'ente dotato di una propria individualità e che è capace di darsi delle regole interne per la sua sopravvivenza. Ora prendendo a modello questa idea di istituzione si dice che anche l'istituzione per delinquere possa essere considerata una istituzione, un'istituzione anti-giuridica però che va contro l'esclusività dell'istituzione statale. Perché istituzione? Perché anche qui siamo di fronte ad un ente che è dotato di individualità e che è dotato di regole interne, solo che persegue obiettivi opposti a quelli che persegue l'istituzione statale, per cui l'esistenza di un'associazione per delinquere va contro l'istituzione statale, danneggia l'istituzione REATI ASSOCIATIVI statale e, per questo è reato di danno. Anche questo modo di interpretare l'associazione per delinquere si presta a delle obiezioni. Sicuramente apprezzabile lo sforzo di recuperare l’offensività della fattispecie, perché questo è l'obiettivo che anima chi sposa questa tesi però ritenere che ogni associazione per delinquere sia tale da danneggiare l'esclusività dell'istituzione statale è eccessivo, è una forzatura in quanto questo può valere per le macro-associazioni mentre è più difficile che avvenga quando l'associazione è formata da pochi elementi, finalizzata a determinati delitti e che comunque si presta ad essere ricondotta al 416. Per cui è preferibile una terza impostazione che costruisce l'associazione per delinquere come reato di pericolo concreto. E qui torniamo all'ultima tendenza che, vi dicevo, è legata ai reati contro l'ordine pubblico, vale a dire quella di ricostruire e reinterpretare fattispecie formalmente a pericolo astratto nella specie del pericolo concreto. Come si fa in questo caso? Vi ho fatto già notare che in questo caso, tutto il disvalore è concentrato sulla finalità e questo non può essere tollerato in diritto penale del fatto, per cui occorre aggiungere alla fattispecie qualcosa di oggettivo che non compare menzionato nella fattispecie ma che a livello interpretativo è necessario aggiungere proprio per evitare il contrasto con il principio di offensività e quindi con la Costituzione. Questo quid pluris che si aggiunge è: l'organizzazione. Non sta che io, Tizio e Caio ci associamo e pensiamo di commettere una serie indeterminata di rapine se poi siamo tre sprovveduti che non abbiamo i mezzi per poter realizzare quello che vogliamo, occorre appunto un'organizzazione che diventa l'elemento più importante nell’ambito della fattispecie, di fronte al quale gli altri elementi assumono un minor valore per cui il dato finalistico non è decisivo se poi manca questo requisito dell’organizzazione. Uno stabile apparato organizzativo che - significa che già nell'associazione ci deve essere stata una distribuzione dei ruoli, significa dotarsi di mezzi per poter realizzare l'obiettivo preso di mira — rende l'associazione per delinquere un reato potenzialmente permanente, per cui l'associazione dura fino a quando dura l'organizzazione. Ma basta richiede l'organizzazione per ritenere soddisfatto anche il requisito dell’offensività? Nella giurisprudenza, vi dico, si ritrovano orientamenti diversi. Ancora oggi troviamo sentenze che prescindono del tutto dalla necessità del riscontro dell’organizzazione, altre sentenze che richiedono che questa organizzazione ci sia ma che si accontentano anche di un'organizzazione rudimentale per potere applicare il 416 e altre sentenze che invece richiedono un'organizzazione idonea al perseguimento degli obiettivi presi di mira — più in linea con il principio di offensività che pretende un accertamento più rigoroso dell'organizzazione. La dottrina propende per quest'ultima soluzione: quella di richiedere cioè l'idoneità dei mezzi e dell’organizzazione in generale al raggiungimento degli obiettivi. Ma non solo organizzazione idonea per quegli obiettivi; in realtà si va a guardare anche all'esistenza stessa dell'associazione, al suo rafforzamento a prescindere dagli obiettivi raggiunti. Prima ancora quindi che idonea rispetto al programma criminoso, l'idoneità può essere valutata in relazione alla permanenza dell'associazione stessa, al mantenimento in vita dell'associazione. All'interno dell’associazione poi sono possibili diversi ruoli. Vediamo cosa prevede la norma: “/...] coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione dai tre ai sette anni. | Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.” Quindi diversi ruoli. Vediamo i primi previsti dal primo comma: promuove, costituisce, organizza, quindi promotori, costitutori, organizzatori. Il terzo comma poi equipara a questi soggetti i capi. Poi abbiamo chi partecipa all'associazione e per ciò solo è punito. Quindi prime condotte: promotori, organizzatori, costitutori. | promotori sono gli iniziatori dell'associazione, chi propone ad altri di creare un'associazione ma anche chi stabilisce il REATI ASSOCIATIVI programma dell'associazione o chi lo alimenti continuamente. Sono costitutori, i fondatori dell'ente, cioè coloro che fanno nascere l'associazione, che stipulano l'accordo associativo. Sono organizzatori, coloro che ordinano l'associazione, che la coordinano, che già prima predispongono una struttura che poi sarà necessaria per il funzionamento dell'ente. | capi, che vi dicevo sono equiparati per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio anche ai primi, sono coloro che dirigono all'associazione e che hanno quindi una posizione di supremazia all'interno dell'associazione, supremazia che conferisce al capo un'autorità repressiva e correzionale dei comportamenti degli altri membri. Infine abbiamo il partecipe che vediamo poi come va individuato. Ora, in che rapporto di pongono questi soggetti che svolgono questi diversi ruoli? Sono, in realtà, autonomi titoli di reato rispetto alla partecipazione per cui, per esempio, la mancata partecipazione per la commissione di un delitto non esime dall'imputazione di uno di questi ruoli, così come possono esserci soggetti che si limitano a questi ruoli senza poi partecipare all'associazione; per esempio, il fondatore può anche solo intervenire in questa fase costitutiva dell'associazione e poi non aderire più all'associazione stessa. Invece ci sono alcune funzioni, come quella di capo e di organizzatore, che presuppongono inevitabilmente la partecipazione: sono ipotesi di partecipazione qualificata. Quindi abbiamo, da un lato, soggetti come i promotori e i costitutori che possono anche non partecipare all'associazione e invece, capi e organizzatori che inevitabilmente sono anche partecipi dell'associazione, solo che sono hanno una partecipazione qualificata svolgendo quel tipo di attività. Ma vi ripeto, sono tutti autonomi titoli di reato. E se poi compiono il singolo delitto, questa responsabilità si somma a quella che nasce già dall'essere membro dell'associazione. Chi è il partecipe? È forse la figura più difficile da definire, perché non compie nessuna delle attività che abbiamo descritto, salvo nel caso di partecipazione qualificata. Dobbiamo invece ricostruire il partecipe che risponde di ciò solo e che quindi inevitabilmente non svolge nessuna dell’altre attività che abbiamo visto. C'è chi rinuncia ad una definizione di partecipe costruendolo proprio in negativo, come colui che non svolge nessuna delle altre funzioni menzionate dal 416. In realtà, però, si ritiene che anche in positivo il partecipe debba essere identificabile e qui si sono costruiti, al solito diversi modelli. Un primo modello è quello organizzatorio — è partecipe colui che assume un ruolo all'interno dell'associazione, quindi è necessario. un inserimento organico nell’associazione. (State attenti perché poi questo concetto ci servirà anche per costruire il concorrente esterno che va differenziato proprio dal partecipe). Quindi, da un lato abbiamo visto un soggetto che deve essere inserito organicamente nell'associazione, che assume un ruolo; solo che, secondo alcuni, per l'assunzione di questo ruolo è sufficiente un requisito soggettivo, cioè che questo soggetto sia animato dalla c.d. affectio societatis, cioè dalla volontà di far parte del sodalizio. In particolare, si dice, che se l'associazione non è ancora costituita questo soggetto deve manifestare la volontà di essere membro e di fare propri gli obiettivi e le finalità dell'associazione; se invece, l'associazione è già costituita deve manifestare la volontà di aderire alle regole che quell’associazione si è data. Ma in ogni caso è un requisito soggettivo: aderisco, voglio aderire, voglio far parte perché sposo le regole e gli obiettivi che quell'associazione si dà. Alcuni autori, in particolare Spagnolo e Ingroia che hanno scritto alcune monografie proprio sui reati associativi, ritengono che sia necessaria anche l'accettazione da parte degli associati, quindi potremmo dire che questo soggetto assume un ruolo solo se, è vero che ha manifestato questa volontà ma è stato anche accettato dagli altri membri. Quindi si aggiunge qualcosa in più, però questo modo di interpretare il partecipe resta un modo legato ad un requisito soggettivo: l'adesione, la volontà di far parte nei termini che REATI ASSOCIATIVI iniziato ad eseguire il programma criminoso, quei delitti scopo finali, quegli obiettivi che troviamo menzionati nel 416 bis devono essere già iniziati. Quindi si sposta in avanti il momento consumativo della fattispecie e si richiede quindi qualcosa in più della mera esistenza dell'associazione: occorre cioè che l'associazione abbia esercitato il metodo mafioso. Quali sono i requisiti che devono esistere per poter parlare di associazione di tipo mafioso? Leggiamo il terzo comma: “L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti [...]" — intanto che cosa dice? “Si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo” che produce poi come conseguenza l'assoggettamento e l'omertà. Abbiamo questi tre requisiti fondamentali: il primo requisito è dato dalla forza di intimidazione del vincolo associativo. È connotazione tipica dell'associazione di tipo mafioso. Perché al legislatore non poteva bastargli il 416 in questo caso? Perché il 416 non risolveva tutte le ipotesi possibili e quindi non bastava per inquadrare questo tipo di fenomeno? Perché il 416, abbiamo visto, è rivolto alla commissione di delitti. Ora l'associazione di tipo mafioso non per forza persegue delitti, a volte — lo vedremo ora quando esamineremo il programma criminoso — può perseguire obiettivi che non sono dei delitti, ma ciò che la rende illecita è il metodo che persegue per realizzare quegli obiettivi: vincere appalti, conquistare spazi economici, politici e così via. Quindi ciò che la rende illecita è il metodo mafioso e il metodo mafioso è legato alla forza di intimidazione del vincolo associativo. C'è chi ha ritenuto che questa intimidazione possa essere rivolta non per forza all'esterno ma possa essere anche quella che i capi esercitano nei confronti dei sottoposti o ancora che prescinde dalla prova della forza di intimidazione se si dimostra che c'è già un’organizzazione. Ora in realtà la forza di intimidazione a cui si allude in questo caso è necessariamente rivolta all'esterno: ciò che lega i membri dell’associazione di tipo mafioso non per forza è una succubanza timorosa nei confronti del capo, ma possono ben essere legati soltanto da una comune volontà di accaparramento di spazi di potere che quindi non per forza presuppone questa autorità di timore che possa esternare il capo. È vero invece che l'associazione di tipo mafioso deve riflettere questa carica intimidatoria all'esterno. La conseguenza di questo, abbiamo detto, è l’assoggettamento e l'omertà. L’assoggettamento è, cioè, la sottomissione che altri hanno nei confronti dell’associazione e che poi porta, il più delle volte, all'omertà e cioè a non collaborare con le forze dell'ordine in presenza di quanto accade con l'attività dell'associazione mafiosa. E inevitabilmente questi aspetti richiamano un elemento implicito che è il territorio, cioè per potere dimostrare l'esistenza dell'associazione di tipo mafioso, noi dobbiamo riscontrare questa forza di intimidazione, l'assoggettamento e l'omertà nella prospettiva del 416 bis classica in relazione ad un territorio determinato dove riscontriamo questi elementi. Il secondo requisito è dato dall'utilizzo del metodo mafioso perché la norma dice “si avvale della forza di intimidazione” e quel “si avvale” ha creato i maggiori problemi di carattere interpretativo perché secondo alcuni “avvalersi” significa che sono necessari concreti atti di intimidazione e chi sposa la tesi del reato associativo a struttura mista sposa questa idea: devono essere necessariamente compiuti concreti atti di intimidazione, occorre un’attualità dell'esercizio del metodo mafioso. Lo dice il termine stesso “si avvale” all'indicativo, significa che questi atti occorrono. Secondo invece un'altra impostazione quel “si avvale” indica un'intenzione, per cui quella forza di intimidazione può essere solo oggetto del dolo degli associati, cioè l'associazione esiste quando ci si associa con l'intenzione di esercitare atti intimidatori. In questo modo l'associazione di tipo mafioso troverebbe un maggiore ambito di applicazione perché si prescinde dall'accertamento di concreti atti REATI ASSOCIATIVI intimidatori. Chi sposa questa tesi, lo fa apportando una serie di argomentazioni a sostegno della tesi estensiva perché intanto, si dice, il legislatore voleva poter costruire una fattispecie di più facile applicazione rispetto al 416 e invece sposando la tesi del reato a struttura mista si costringe il 416 bis in uno spazio più angusto. Poi si dice che — altra obiezione — in questo modo richiedendo concreti atti intimidatori ci sarebbe l'inconveniente di non poter applicare il 416 bis proprio nelle ipotesi in cui l'associazione non ha più bisogno di manifestare atti intimidatori, ma basta per esempio la sua presenza a portare a delle conseguenze: per esempio, non si partecipa ad una gara perché si sa che sta partecipando l'associazione x in odore di mafia e allora senza che questo fatto si traduca all'esterno con atti oggettivi, visibili di intimidazione ha comunque comportato i suoi effetti. Ma se noi chiediamo la prova concreta di atti di intimidazione non potremmo applicare il 416 bis, il che è un dato sicuramente interessante e un problema reale. Senonché c'è una terza via per poter risolvere questi casi, terza via che ritroveremo soprattutto quando ci soffermeremo sulle nuove mafie: cioè, se l'associazione ha già raggiunto questa carica di intimidazione anche senza atti concreti è perché evidentemente, nel passato, questi atti li ha tenuti per cui l'associazione se già gode di una capacità intimidatoria, è già nota, ha una sua notorietà allora questi atti di intimidazione concreti possono non essere più necessari. Basta la capacità di incutere timore che va però accertata. Quindi questa terza via consente di provare la capacità di incutere timore senza richiedere atti oggettivi di intimidazione, ma solo quando l'associazione ha già raggiunto una sua notorietà da poterli considerare non necessari. Questo vi fa capire che quando invece l'associazione è di nuova costituzione questo discorso non può andare bene e vedremo che peso ha nei processi legati alle nuove mafie. Ultima cosa. Programma criminoso, vi ho già detto prima che c'è una differenza con l'associazione per delinquere che richiede la finalità di commettere delitti, nel 416 bis invece non solo questo è il fine: è uno dei fini possibili — infatti tra i primi punti del programma criminoso trovare “allo scopo di commettere delitti". Leggiamo gli altri scopi “[...] per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici" — quindi secondo obiettivo — per conquistarsi degli spazi di potere negli spazi dell'economia pubblica o privata, quindi appalti, ecc. - “[...] 0 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri” — fine molto elastico — “[...] ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali" — finalità che è stata aggiunta del '92 dopo le stragi di Capaci e di Via d'Amelio che lega l'associazione mafiosa agli obiettivi politici; vedremo pure con l'aggiunta del 416 ter. E allora queste varie finalità vi fanno capire che l'associazione può muoversi in diversi settori e quello che al solito la rende illecita è proprio il metodo mafioso. Il richiamo alla finalità politica, quando è stato introdotto, aveva fatto ritenere ad alcuni che si trattava di un fine non necessariamente utile perché il richiamo ai profitti ingiusti poteva ricomprendere anche queste finalità. In realtà però c'erano diverse sentenze che proprio per la mancata esplicita indicazione della finalità legata al sistema del voto non applica il 416 bis in questi casi, per cui bene ha fatto il legislatore a tagliare la testa al toro e a chiarire che tra quelle finalità può esserci anche questa. L'ultimo comma del 416 bis estende la disciplina anche ai casi non di mafia classica, legata alla Sicilia di cui partiamo, ma anche ad altre associazione diversamente denominate: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle associazioni comunque localmente denominate, anche straniere, - questo inciso “anche straniere” si è aggiunto negli ultimi anni e lo ritroviamo anche nel titolo del 416 bis - che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle REATI ASSOCIATIVI associazioni di tipo mafioso”. Norma che ha consentito l'espansione della portata applicativa del 416 bis anche ad associazioni che poi possono avere caratteristiche non del tutto simili a quelle dell'associazione classica e che, proprio per questo, a qualcuno ha sollevato qualche difficoltà. Ultimo aspetto: è possibile la confisca per tutti i condannati ed è questo l'aspetto centrale e innovativo della disciplina prevista dalla Legge Rogni-La Torre che, oltre alla repressione con la reclusione, ha previsto anche questa misura che diventa poi quella più forte e più efficace nei confronti dell'associazione. 20/11/2019 CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA Come si costruisce questa fattispecie? Sappiamo che tra le forme di manifestazione del reato abbiamo la possibilità di applicare il concorso di persone affiancando alla fattispecie la regola generale prevista nell'art 110. Ebbene affiancando l’art 110 al 416 o 416 bis possiamo estendere la rilevanza penale a tutte quelle condotte che pur non tipizzate e non direttamente riconducibili nella fattispecie incriminatrice (quindi nel 416 o 416 bis) assumono rilevanza penale perché contribuiscono in maniera atipica a formare, ad identificare la fattispecie incriminatrice, danno un contributo al fatto associativo in maniera atipica. Questo modo di procedere nell’identificazione della rilevanza penale di alcuni comportamenti è stato utilizzato dai giudici ben prima di questi ultimi anni (con attenzione ai reati associativi di tipo mafioso); già negli anni 70 i magistrati lo utilizzarono in relazione alle fattispecie di terrorismo, potendo in questo modo arrivare ad incriminare anche contribuiti atipici all'associazione finalizzata al terrorismo. L'ammissibilità del concorso estero nel reato associativo non è da tutti condivisa nel nostro ordinamento giuridico perché, quali sono le motivazioni che solitamente vengono addotte per contrastare l'ammissibilità del concorso esterno? Intanto si è detto che se è possibile affiancare il 110 a diverse fattispecie incriminatrici, non è opportuno invece affiancarlo a reati plurisoggettivi e in particolare ai reati associativi (che sono una categoria dei reati plurisoggettivi) perché sono reati di per se particolarmente indeterminati; per cui se dilatiamo ulteriormente la rilevanza penale di condotte che già sembrano scarsamente tipizzate nella fattispecie ci allontaneremmo dal principio di offensività, dal principio di determinatezza e dal principio di legalità. In realtà ci sono dei reati plurisoggettivi per i quali la dottrina non ha mai messo in dubbio l'ammissibilità del concorso esterno; per esempio nel delitto di rissa, il reato di rissa che è definito proprio in questi termini, è tautologico per definizione, “chiunque commette una rissa è punito” eppure nessuno ha mia dubitato dell’ammissibilità di un concorso esterno in rissa, pensiamo per esempio a chi porta sul luogo in cui accadrà lo scontro una persona; anche questo tipo di contributo viene considerato penalmente rilevante ai sensi dell’art 110. Altre osservazioni critiche che si muovono: intanto sul piano della causalità si dice che ogni contributo al reato associativo che assume rilevanza penale possa essere ricondotto direttamente nell’ambito del 416 bis come forma di partecipazione. Quindi quando do un REATI ASSOCIATIVI Sentenze successive di nuovo rimettono in discussione l’esistenza. Nuovo intervento : a parte la Sentenza Villecco che aveva negato l'ammissibilità del concorso esterno ma con delle motivazioni particolarmente controverse, si arriva alla sentenza Carnevale 2002 (Carnevale era un magistrato cassazionista accusato di aver aggiustato diversi processi di mafia). Cosa accade a questo punto ? Nuovamente confermata l'ammissibilità del concorso esterno ma viene costruito in modo diverso rispetto alla sentenza Demitry. Intanto la sentenza Carnevale precisa che il contributo può assumere rilevanza penale in qualunque momento della vita dell’associazione mafiosa, non per forza nei momenti di fibrillazione (magari in quella fase potrà essere più facile individuare quel tipo di effetto ma non è detto che questo contributo possa risultare idoneo a rafforzare l'associazione mafiosa) ma anche in altri momenti. Quindi dobbiamo sganciarci dalla fibrillazione. Non è necessario. Contributo in astratto concepibile in qualunque momento. Quindi per questo verso amplia la portata applicativa del concorso esterno. Dall'altro lato però cerca di restringerne l'ammissibilità. Come? Intanto sul piano dell'elemento soggettivo perché la sentenza Carnevale ritiene che non basta il dolo di agevolazione, non basta essere consapevoli di arrecare un contributo che agevola |’ associazione mafiosa pur non volendo far parte dell’ associazione ma occorre quantomeno perseguire un interesse che in parte corrisponde a quelli perseguiti dall’associazione mafiosa; un dolo diretto in questo caso. Altro aspetto: il contributo, dice la sentenza Carnevale, non per forza deve essere occasionale ma può essere anche continuativo (quindi smontato anche questo aspetto). A questo punto ci si chiede se questo contributo deve essere valutato con un'efficacia ex post o con un'efficacia ex ante. Cioè se questo contributo causale debba essere valutato con un accertamento legato alla sua idoneità a rafforzare, prognosi postuma (parte generale, nel tentativo vediamo come funziona la prognosi postuma, io vedo se ex ante era idoneo a rafforzare) o se invece occorre una causalità ex post per cui devo effettivamente riscontrato il rafforzamento. Cambia completamente il possibile esito perseguendo una via piuttosto che un’altra perché - nel primo caso anche se ex ante era idoneo e dopo di fatto non lo è stato, comunque sarà contributo rilevante nel concorso esterno; - nel secondo caso invece dobbiamo valutare se effettivamente ha rafforzato l'associazione. Quindi è un problema enorme quello di capire che prognosi seguire. La sentenza carnevale su questo punto non è molto chiara. Sembrerebbe distinguere a seconda che il contributo sia isolato o è un contributo continuativo: - seisolato occorre accertare effettivamente il rafforzamento (quindi ex post sembrerebbe dire) - maseil contributo è continuativo , come nel caso di specie (perché si era messo tante volte ad aggiustare i processi) allora in questo caso si dice che basta il fatto di aver ripetuto più volte il comportamento per poterlo considerare causale. REATI ASSOCIATIVI Quindi in questo caso sembrerebbe che nell’ipotesi di continuità sia sufficiente l'idoneità. Si arriva alla sentenza Mannino 2015 che conferma l'ammissibilità del concorso esterno e che però è particolarmente importante proprio per quanto riguarda la causalità del contributo. Il problema di fondo era sempre quello: possiamo accontentarci dell'idoneità o dobbiamo vedere se questo contributo ha effettivamente rafforzato l'associazione? E in questo caso che tipo di parametro dobbiamo valutare? L'aumento del rischio o la quasi certezza di rafforzamento? Quindi cambia pure a secondo della base che utilizziamo per accertare la causalità. Allora la sentenza Mannino ha sposato la sentenza Franzese sul piano del concorso esterno; per cui cosa ha detto la sentenza Franzese tra causalità debole e causalità forte? - Causalità debole significa che ci accontentiamo dell'aumento del rischio, si considererà causale il contributo che ha aumentato il rischio di produzione dell’evento, è quindi più facile arrivare a riconoscere il rapporto causale. - La causalità forte invece pretende che questo si dimostri con una probabilità vicina alla certezza. Allora la sentenza Mannino chiarisce che la causalità debole non è idonea a poter identificare contributi rilevanti ai sensi del concorso esterno. Non basta questo tipo di valutazione ma occorre un accertamento che tiene conto delle massime di esperienza ma che, con una probabilità prossima alla certezza, ci può dire che effettivamente questo contributo ha rafforzato l'associazione. Si restringe quindi il campo della rilevanza. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo si è sposato quanto già aveva detto la sentenza Carnevale per cui : dolo diretto, non basta essere consapevoli del proprio contributo ma occorre perseguire un interesse che in parte coincida con quello dell’associazione. Quindi sotto questo profilo si riduce la differenza col partecipe perché in parte coincidono questi aspetti. La sentenza Mannino ha chiarito inoltre che anche un accordo, quindi non un contributo materiale, ma contributo morale può essere penalmente rilevante ai sensi del concorso esterno esempio il politico che si accorda con i membri dell’associazione mafiosa per tutta una serie di cose da poter fare. È penalmente rilevante quando è l’accordo in se che già produce quell’effetto, indipendentemente dall’esecuzione dello stesso. Ma se questo accordo (per la persona con cui si stringe l'accordo stesso) ha questo impatto allora c'è spazio per il concorso esterno anche per il contributo morale e non solo materiale come i più avevano detto. Il partecipe invece, dice la sentenza Mannino, è colui che fa parte e questo far parte, più che come status (modo di essere), va inteso in maniera dinamica. Dopo la sentenza Mannino ancora il caos a riguardo non si è concluso perché ci sono tante sentenze che continuano a valutare l'idoneità del contributo e quindi a eliminare i paletti più rigorosi che aveva imposto la sentenza Mannino pretendendo la quasi certezza e quindi tutto questo ragionamento di una valutazione ex post ; invece in molte sentenze ci si accontenta della idoneità oppure non ci si sofferma su questo tipo di ragionamento e si REATI ASSOCIATIVI valuta direttamente il contributo come rilevante, una sorta di presunzione di idoneità a rafforza l'associazione medesima. C'è poi un altro aspetto che viene fortemente contestato in dottrina che è il modo di costruire l'elemento soggettivo del concorrente esterno; perché questo modo di legare il concorrente esterno al dolo diretto che coincide in qualche modo con i fini dell’associazione, sul piano criminologico, è difficile da riscontrare. Il concorrente esterno di solito se ne frega dei fini che persegue l'associazione mafiosa, agisce in combutta con l'associazione per realizzare interessi personali e basta questo, solitamente, a caratterizzare il suo animo soggettivo perché è comunque consapevole che l'associazione nel suo insieme beneficerà del suo contributo ma non per forza deve sposarne metodi e finalità. Quindi su questo piano molti sottolineano che basterebbe questo a caratterizzare l'elemento soggettivo del concorrente esterno. Per cui sempre più spesso si insiste su una possibile riforma che chiarisca la rilevanza penale di questo tipo di contributo già a livello legislativo. A questo punto quali strade potrebbero essere perseguibili? C'è chi ritiene che non si dovrebbe poter applicare il 110 al 416 bis ma occorrerebbe prevedere ipotesi specifiche di contiguità, che vengano tipizzate dal legislatore. Ne abbiamo menzionate alcune prima ma ce ne sono altre per esempio l’art 416 ter , scambio elettorale politico-mafioso, descrive una condotta che potrebbe essere riconducibile al 110 cioè al concorso esterno in associazione mafiosa: il politico che si accorda con i membri dell’associazione pagando o promettendo denaro in cambio di voti o anche promettendo altre utilità (es ti farò vincere una gara d'appalto). È chiaro che in questo modo il politico ottiene i voti ma da in cambio qualcosa di importante finendo per rafforzare l'associazione mafiosa. Il legislatore ha tipizzato questa ipotesi e così è penalmente rilevante a prescindere da quell’accertamento che impone il concorso esterno; cioè quale? Se non ci fosse stato il 416 ter nella condotta appena descritta (del politico che paga in cambio di voti o promette di trattare in maniera benevola tutte le gare che dovrà avviare), se volessi applicare il concorso esterno a questa ipotesi cosa dovrei dimostrare? Sul piano soggettivo che condivide; sul piano oggettivo devo dimostrare che in quel modo ho effettivamente rafforzato , consolidato l'associazione mafiosa. Avendo invece tipizzato l'accordo e lo scambio basta controllare che quello c'è stato per poter applicare la pena. Quindi se io legislatore consento e sviluppo una serie di ipotesi di questo tipo potrei risolvere il problema. Mentre tutto ciò che non è tipizzato non può essere penalmente rilevante. Altre forme di contiguità possono integrare altre fattispecie, la corruzione o altro ma non il concorso esterno in associazione mafiosa, non sarebbe più ammissibile. Quindi prima soluzione tipizzare varie forme di contiguità e consentire la rilevanza penale solo di quelle. Questa strada che il legislatore ha perseguito però lascia inevitabilmente spazi vuoti; non tutte le forme posso essere tipizzazione, qua è il politico ma ci possono essere tutta un’altra serie di ipotesi di contiguità che se non previste dal legislatore non dovrebbero REATI ASSOCIATIVI previsto la punibilità espressa anche per i membri dell’associazione. Poi ha fatto un’altra cosa, ha corretto un altro nodo che i più avevano sottolineato cioè il fatto che oggetto dell’accordo non è solo l'erogazione del denaro o la sua promessa (tutti e due possono essere penalmente rilevanti) ma soprattutto ha allargato l'applicazione del 416 ter ai casi in cui io prometto altre utilità che sono i casi più frequenti nella pratica. La nuova fattispecie del 2014 era migliore della precedente. Poi la riforma ha previsto anche che la pena per le parti non fosse esattamente quella del 416 bis ma fosse una pena lievemente inferiore. E perché lo ha fatto? Anche questo è un modo ragionevole di procedere perché questo stesso tipo di comportamento lo potremmo inquadrare come concorso esterno. La situazione tipizzata dal 416 ter potrebbe essere un'ipotesi di concorso esterno ma potrebbe essere pure un'ipotesi di partecipazione all'associazione mafiosa quando quel contributo descritto al 416 ter è tale, nel concorso esterno, da rafforzare l'associazione oppure viene da un soggetto che per il modo di fare ha assunto un vero e proprio ruolo nell’associazione mafiosa (il polito potrebbe ormai far parte dell’associazione mafiosa). Però l'ipotesi del 426 ter è tipizzata indipendentemente da queste altre valutazioni. Queste valutazioni se vengono riscontrate nella realtà dovranno portare il giudice ad applicare direttamente il 416 bis o come concorso esterno o come diretta partecipazione. Il 416 ter invece prescinde dal reale rafforzamento dell’associazione mafiosa, punisce la condotta in quel modo anche senza quelle caratteristiche, per cui non presuppone il rafforzamento , se questo viene dimostrato applichiamo le altre situazioni ; allora potendo non aver rafforzato nulla, ma essendosi esaurita la condotta con quelle caratteristiche allora in quel caso applichiamo il 416 ter ; per cui è più logico che la pena del 416 ter sia lievemente diversa da quella del concorrente esterno o del partecipe. Questa pena però consentiva della agevolazioni per cui era facile che si finisse in una bolla di sapone. Quindi critiche anche sotto questo aspetto. Altro nodo della questione fu dovuto al fatto che nel 416 ter nuovo veniva espressamente menzionato il metodo mafioso. Promette in cambio dei voti con il metodo mafioso. Che voleva dire questo richiamo a metodo mafioso? Che occorreva che i membri dovessero chiedere il voto e procurarselo attraverso l’impiego del metodo mafioso? Dubbio e applicazioni ancora diverse. Primo caso famoso fu il caso Antinoro nel quale i giudici arrivano a dire che abbiamo un richiamo esplicito al metodo mafioso, per cui se è vero che alcuni già facevano richiesta del metodo mafioso per il rinvio che c’era al 416 bis, stavolta si dice è chiaro che questo riferimento c'è, per cui anche se c’è una continuità temporale tra le due fattispecie, per poter punire un fatto che era accaduto sotto la vigenza della vecchia fattispecie con la nuova norma, dovevamo per forza verificare che nel fatto, durante l'accordo ci fosse stato un richiamo al metodo mafioso. Quindi metodo mafioso non significa che l'associazione deve aver procurato i voti con metodo mafioso, è sempre un reato, resta tale anche dopo la modifica del 416 ter. Se i voti li ha procurati applicheremo altre fattispecie in aggiunta al REATI ASSOCIATIVI 416 ter ma appunto il 416 ter prescinde da questa fase esecutiva. Siamo nell’accordo. E allora ripeto non dobbiamo fare quella verifica ma dice la cassazione dobbiamo verificare che al momento dell'accordo ci fosse stato un richiamo al metodo. lo avrei dovuto dire ai membri dell’associazione “procuratemi i voti con metodo mafioso, come sapete fare solo voi” altrimenti non potevamo applicare il nuovo 416 ter. Per cui per quei casi avvenuti prima ma che dovevano concludersi dopo la sentenza Antinoro fa rinvio alla Corte d'Appello, chiede alla stessa di verificare se il richiamo c'è stato. Sentenza Polizzi (successiva) dice che non c'è bisogno di questo richiamo all'accordo perché nel momento stesso in cui il politico si rivolge all'associazione mafiosa è implicito che questa poi utilizzerà quel metodo; basta il fatto di rivolgersi a loro per poter considerare il riferimento al metodo già inserito. Questo consente di poter applicare il 416 ter in maniera più ampia. Terzo orientamento fa una distinzione, intanto ritiene che interlocutore del politico non debba essere per forza membri dell’associazione mafiosa perché la norma fa riferimento a chi promette voti con il metodo mafioso, e il metodo potrebbe essere utilizzato anche da chi non fa parte dell’associazione e potremmo comunque applicare il 416 ter. Fatto ciò questo orientamento distingue tre possibilità: - Prima possibilità: Il politico si rivolge all'associazione, in questi casi si può prescindere da un accertamento al richiamo del metodo mafioso, vale quello che ha detto la sentenza Polizzi, è implicito nel modo di fare dell’associazione - Seconda possibilità : mi rivolgo ad un singolo facente parte dell’associazione che agisce uti singuli non come portavoce dell’associazione - Terza possibilità : mi rivolgo ad un esterno, un soggetto che non fa parte dell’associazione ma per applicare il 416 ter in questi ultimi due casi dovrò dimostrare che nell'accordo c’era un richiamo esplicito al metodo mafioso perché qui posso applicare l’art solo se c'è questo aspetto. Nuova riforma 2019 entrata in vigore a giugno. La norma ha avuto diversi cambiamenti. [ATTENZIONE: la prof fa rinvio all’articolo 416 ter da cercare sul sito penale contemporaneo ] Modifiche non tutte giudicate in maniera positiva, inutili, già previste in precedenza. Per quanto riguarda il soggetto attivo oltre che promissario e promittente può intervenire anche un intermediario. In quel caso bastava applicare il 110 e il 416 bis per dare applicazione a queste situazioni. Quanto al procacciatore si specifica che può essere anche un intraneus al sodalizio e allora si è posto il problema di capire quando poterlo considerare tale. Ci si è chiesti: deve essere condannato? Questa condanna deve essere definitiva o basta la condanna di primo grado? O basta anche che questo sia sottoposto a misura cautelare, di prevenzione? Dubbi che REATI ASSOCIATIVI probabilmente si ripercuoteranno in giurisprudenza. Altra cosa: si prevede un’altra modalità circa la condotta del promissario perché oltre a erogare denaro, promettere altra utilità ecc, può riguardare anche la mera disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa in cambio di voti. Allora c'è chi ha ritenuto questa messa a disposizione meno grave rispetto alle altre ipotesi tipizzate (cioè chi da utilità o da denaro) e quindi critica la ragionevolezza di aver trattato nello stesso modo questo tipo di condotta. Poi ha modificato la pena base perché è tornato a prevedere la pena del 416 bis quindi stessa pena del partecipe o del concorrente esterno ma non un’aggravante rigida, se poi la persona, il politico, che si è rivolta all'associazione venga effettivamente eletto. Questo fatto è criticato perché intanto la circostanza dell’effettiva elezione non per forza è frutto di quell’accordo; l'aggravante però è fissa e può portare alla pena fino a 22 anni quindi più grave della partecipazione per la quale la pena è massima di 18 anni quindi c'è una irragionevolezza di trattamento. Questo profilo probabilmente è destinato a sollevare una irragionevolezza di trattamento sanzionatorio. Penale 21 11 Astone: Buongiorno a tutti, la carissima collega Maria Teresa Collica mi ha invitato a questa conclusione del Corso, che avrà come ospite la dott.ssa Casabona e a me fa molto piacere visto che la lezione di oggi ha come tema le nuove mafie. Tema allo stesso tempo conosciuto e poco conosciuto. lo debbo dire che ho letto, in vista di questa lezione, le risultanze della commissione di inchiesta antimafia del 2018 che mi sono parse per alcuni versi convincenti, per altri un po' meno. Come sapete la mafia ha la capacità di mutare. Cioè se si è passati da una situazione di assoluta, forse relativa, ma comunque almeno tendenziale staticità ad una mobilità del fenomeno mafioso sia pure articolato in più organizzazioni. Segnalo che fino alla sentenza del maxi processo, si dubitava dell'esistenza del fenomeno mafioso pur essendo ben presente nella storia, per esempio, della Sicilia . Da quel momento in poi si è cominciato a dare un nome e a censire in modo più professionale, direi, le organizzazioni mafiose. Quelle più conosciute sono presenti in Italia ma operano anche a livello internazionale: cosa nostra, 'ndrangheta , camorra e sacra corona unita (in Puglia, un po' meno conosciuta probabilmente). In realtà c'è stato un momento in cui la mafia o comunque le organizzazioni mafiose hanno compreso che per sopravvivere dovevano, in qualche modo, diversificare la loro attività. Radicarsi proprio fisicamente anche a livello internazionale . Molti episodi ormai conosciuti si sono verificati sicuramente in Belgio e in altri paesi che hanno dimostrato per esempio come la 'ndrangheta sia ramificata ovunque. L'aspetto che più mi interessa (io sono un amministrativista, quindi consentitemi di dire una parola nel mio settore scientifico-disciplinare) è che anche il diritto amministrativo si è occupato del fenomeno mafioso; dapprima attraverso l'utilizzo pubblicistico dei poteri prefettizi, che sono stati disciplinati nel codice REATI ASSOCIATIVI Cosa nostra è la mafia per eccellenza, quella per cui è stato inserito il 416 bis; poi abbiamo anche la ‘ndrangheta che in questo momento e da anni è l'organizzazione criminale in assoluta più pericolosa. È un'organizzazione criminale che a differenza di cosa nostra non si pone in contrasto né con la pubblica amministrazione né con il livello politico; la ndrangheta ha adottato una strategia di avvicinamento e di inglobamento; come dice nella relazione il procuratore Gratteri che è stato procuratore aggiunto a Reggio Calabria per molti anni e adesso è procuratore di Catanzaro: anni fa erano i mafiosi che andavano col cappello in mano di politici, adesso il contrario: sono i politici che vengono dai mafiosi per avere voti, per essere sostenuti, per poter avere un contesto favorevole alla loro affermazione politica. La 'ndrangheta è molto pericolosa non solo perché aggressiva e diffusa ma anche perché è stata in grado di raggiungere territori completamente diversi da quelli originari; non solo al nord ma anche all'estero . La strategia seguita dalla ndrangheta è la cosiddetta strategia dei fortini; cioè la collocazione all'interno di piccole comunità per creare un'infiltrazione, per creare una cellula attiva e diffondere il metodo mafioso sostanzialmente. Abbiamo avuto segnali importanti della presenza della 'ndrangheta anche all'estero con la famosa strage di Duisburg del 15 agosto 2007, manifestazione della guerra in atto tra 2 famiglie, 2 ndrine. In particolare, alcuni rappresentanti di Nirta-Strangio hanno ucciso alcuni rappresentanti di Pelle-Vottari . Sono 2 ndrine diverse ma all'interno di un contesto unitario, riconosciuto così anche dalla giurisprudenza. Una volta si pensava che la 'ndrangheta non fosse un elemento unitario ma fosse costituita da tante autonome associazioni : le singole ndrine corrispondenti alle singole famiglie; in realtà si è capito che pur avendo queste ndrine delle analogie, un'autonomia anche territoriale, familiare e quant'altro... c'era un livello di vertice a cui le famiglie potevano fare riferimento e in particolare si è accertato alla fine degli anni '60, è stata costituita una sorta di cupola simile a quella di cosa nostra detta la Santa, all'interno della quale non potevano entrare tutti gli ndraghetisti ma soltanto quelli più importanti che avessero contatti anche con la massoneria. Quindi stiamo parlando di un livello veramente molto pericoloso. Di quali settori di occupa? Prima di tutto del traffico internazionale di stupefacenti; cioè le più grandi indagini a livello internazionale di droga riguardano la ndrangheta, che ha stretto amicizia comunanza e società sostanzialmente, con i Narcos del centro America. Ci sono delle indagini "comuni" diciamo, che riguardano l'autorità' magistratura italiana e la cia per esempio, o l' fbi; siamo a dei livelli di criminalità altissima. Ma la ndrangheta si inserisce anche nei settori tradizionali; è stata riscontrata la presenza nei settori delle costruzioni, in particolar modo nel nord Italia; gioco e scommessa; import export di prodotti alimentari, ristorazione, trasporti e quant'altro. È un vero business criminale. Un'altra mafia storica è la Camorra. È localizzata in Campania ed ha caratteristiche completamente diverse. Non c'è un organizzazione verticistica ma ci sono tante famiglie, tanti clan, addirittura 180 solo a Napoli e provincia, e per questo motivo si fanno guerra tra di loro. Ciò comporta una percentuale elevatissima di omicidi. Si contano 45 omicidi di stampo camorristico nel 2015 nella provincia di Napoli, 65 nel 2016 . Napoli ha il triste primato di omicidi ogni 100.000 abitanti. Ci sono delle differenze naturalmente tra la mafia che troviamo a Napoli e quella che troviamo in altre parti della Campania. Quella di Napoli è caratterizzata per la presenza di giovanissimi che si inseriscono nella rete criminale per acquisire potenza. Nel casertano invece i clan sono più solidi e radicati e hanno relazioni molto forti con la parte amministrativa e il ceto politico. Anche qui collegamenti con spaccio ,gioco d'azzardo, l'imposizione del pizzo che comunque non viene mai meno e quant'altro. Quello che emerge è la presenza di una rete affaristica, quindi infiltrazione all'interno REATI ASSOCIATIVI dell'economia Che significa anche acquisizione delle attività lecite attraverso l'azienda, l'impresa illecita gestita dalla camorra. Ci sono anche le mafie pugliesi; che sono la sacra Corona unita considerata una mafia tradizionale che però ha caratteristiche molto diverse rispetto a quelle descritte in precedenza perché sono delle associazioni slegate e molto radicate sul territorio. Particolarmente feroce e pericolosa è quella del foggiano che è legata al settore produttivo e quindi allo sfruttamento dei lavoratori, al caporalato, allo sfruttamento degli immigrati nei campi delle coltivazioni locali, anche dedita a intimidazioni e quant'altro. Queste sono le mafie tradizionali descritte e conosciute anche dal punto di vista giudiziario dalla giurisprudenza . Ma quello che è interessante è che all'interno della relazione troviamo già dei riferimenti molto precisi a nuove forme di mafie. Partiamo da quella a cui dedicherò un po' più di tempo nel corso della relazione che è stata denominata mafia capitale; cioè la formazione, l'organizzazione criminale poi vedremo se mafiosa o meno ( la Cassazione sul punto è intervenuta in maniera definitiva dunque dobbiamo solo prendere atto di quello che ci ha detto). Mafia capitale è particolarmente emblematica e viene considerata organizzazione mafiosa proprio perché si è manifestata con modalità assolutamente particolari, cioè un gruppo criminale tradizionale facente riferimento all'estrema destra, al suo rappresentante Massimo Carminati, si è sostanzialmente fuso, secondo una parte della giurisprudenza che ha affrontato la questione, con la criminalità dei colletti bianchi. La fusione di queste due associazioni ha comportato il riconoscimento da parte di alcuni tribunali e della corte d'Appello di Roma della presenza di un associazione di tipo mafioso, proprio perché l'unione della forza di queste due associazioni ha fatto sì che si individuasse il carattere principale dell'associazione mafiosa, vale a dire la forza di intimidazione. Questa è un'inchiesta nata nel 2010 che ha portato ad arresti famosi nel dicembre 2014 e ha dimostrato che all'interno della pubblica amministrazione, del ceto politico romano c'era la totale invasione della criminalità organizzata ritenuta da una parte mafiosa. Tuttavia non c'è solo mafia capitale; nel Lazio abbiamo le mafie della provincia: abbiamo gli spada, i Fogliani, i Casamonica...tutte organizzazioni criminali che si sono collocate nel territorio al di fuori dei territori storici mafiosi cioè Puglia, Calabria, Sicilia e la Cassazione ha affermato che queste sono organizzazioni mafiose e su questo non c'è dubbio; mentre purtroppo (io sostengo la tesi della corte d'Appello di Roma perché ho trovato la sentenza molto convincente quindi per me l'associazione mafiosa c'era anche per mafia capitale) è stato più difficile ritengo per la Cassazione riconoscere l'esistenza della forza intimidatoria con riferimento a mafia capitale poiché in questo caso abbiamo il livello politico e il livello diciamo dei colletti bianchi. Oltre alle mafie laziali e a quelle autoctone ci sono le organizzazioni straniere ed ha fatto scuola per esempio una sentenza del tribunale della corte d'Appello di Firenze in materia di mafia cinese. Cinesi che sono collocati a Prato e si occupavano all'inizio solo di contraffazione di vestiario o comunque di beni contraffatti ma poi sono passati anche alla prostituzione, alla falsificazione di documenti e altre attività differenziando così il loro intervento. Abbiamo anche la mafia rumena per esempio nel Veneto e la mafia nigeriana a Torino con la prostituzione. Mafia straniera che in alcuni casi si è alleata e compenetrata con gruppi locali; in altri casi ha raggiunto una propria autonomia ma questo non ha impedito comunque di riconoscerne il carattere mafioso. Questo dal punto di vista sociologico e criminologico. Passando ora al livello tecnico, devo partire naturalmente dalla dizione del 416 bis. REATI ASSOCIATIVI Il 416 bis è stato introdotto dalla legge Rognoni-La Torre nel 1992 ed è stata una presa d'atto del legislatore del fatto che ci fossero gruppi criminali in grado di compiere tutta una serie di reati e che ci fosse un regia dietro tale da poter ottenere risultati soltanto per il fatto di esistere e per il fatto di comunicare con una forza di intimidazione indiscutibile. Il nucleo del reato è il comma 3 del 416 bi associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti[. È questo l'elemento principale. Vale a dire il metodo mafioso. La questione che si è posta sia in dottrina che in giurisprudenza è quando ricorra tale metodo mafioso. Diciamo che la dottrina e la giurisprudenza si sono suddivisi nel tempo e prima di tutto quello che è emerso soprattutto in dottrina (che è più cauta normalmente della giurisprudenza perché ha la possibilità di affrontare forse meglio tutte le questioni tecniche ) è l'elaborazione della cosiddetta teoria della struttura mista. Che cosa vuol dire questo? Naturalmente il 416 bis viene dopo il 416 che è il reato di associazione per delinquere che richiede per la sua consistenza l'esistenza di più persone in programma criminoso. Ora, il 416 bis richiede qualcosa di più ovvero la forza di intimidazione. Allora, si una manifestazione verso l'esterno? Deve poter essere acquisita attraverso le indagini, attraverso una prova per la sua sussistenza? detto, questa forza di intimidazione deve o meno avere una esteriorizzazione? Cioè deve avere Una parte di dottrina e anche di giurisprudenza ha detto si. Ci deve essere la prova della esteriorizzazione perché l'associazione non è solo un'associazione per delinquere ma è l'associazione che delinque cioè che commette tutta una serie di reati. Cosa significa forza intimidatrice? La forza intimidatrice può avere vari significati. Può essere la fama criminale di un gruppo mafioso; ad esempio se vado a Palermo e dico mi manda Brusca non c'è bisogno che spieghi che Brusca ha fatto sciogliere nell'acido un bambino perché la capacità intimidatoria della parola va da sè ; ha tutto un significato che si porta dietro tutto un contesto criminale che è un contesto sociologico e criminologico su cui si basa anche l'interpretazione della norma. A questa forza intimidatrice seguono l'assoggettamento di una comunità e l'omertà. La forza intimidatrice deve essere tale da creare l'assoggettamento e tale da creare la mancanza di reazione. Omertà cosa significa? Che le persone destinatarie delle condotte criminali non hanno neanche il coraggio di rivolgersi alla polizia, ai carabinieri, all'autorità giudiziaria per chiedere di essere difese. Accettano supinamente il comportamento del gruppo mafioso. Ma è necessario che sia provata l'esistenza di questa forza di intimidazione? La Cassazione, la giurisprudenza è arrivata a dire che quando stiamo parlando di mafie tradizionali e quindi camorra, ndrangheta e quant'altro soprattutto nel territorio di provenienza, di costituzione, non è necessario provare che ci sia stata un' esteriorizzazione perché è presunta, è implicita sostanzialmente ( sulla base del discorso che ho fatto in precedenza). Questa è la famosa teoria della cosiddetta mafia silente che sarà ripresa anche in relazione alla delocalizzazione delle mafie tradizionali. REATI ASSOCIATIVI Ecco qui che ritorna il discorso della mafia silente. La Cassazione, ora, è arrivata a dire che se si dimostra la presenza del collegamento, questo è sufficiente per dire che siamo di fronte ad un'associazione mafiosa; se invece non si dimostra questo collegamento, l'onere probatorio diventa più elevato in quanto bisogna provare il metodo mafioso. C'è quindi questa bipartizione da tenere presente nell'analisi delle varie organizzazioni criminali. Veniamo ora alle mafie straniere. L'ultimo comma del 416 bis, introdotto nel 2008 afferma : "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso." Questa modifica ha preso atto dell'esistenza di gruppi criminali assimilabili alla mafia tradizionale. Con riferimento alla ndrangheta e alla camorra c'è stato solo l'inserimento nominativo perché anche prima, non c'erano dubbi sul fatto di riconoscere il carattere mafioso a queste organizzazioni. Molto utile è stato, invece, il riferimento alle mafie straniere perché è stato lungo il percorso per riconoscere il carattere della mafiosità. In alcuni casi sono collegate alla mafia tradizionale e allora li è chiaro che avvalendosi della forza intimidatrice della mafia tradizionale, di conseguenza, ne mutuano la forza; in altri casi, invece, sono autonome. Bisogna capire se questa autonomia consente di ravvisare la sussistenza o meno del metodo mafioso. Questo settore è stato oggetto di un laboratorio di interpretazione da parte della Suprema Corte che ha consentito, alla fine, il riconoscimento della mafiosità anche in relazione ai cinesi a Prato, ai rumeni e ai nigeriani a Torino, ai moldavi in Veneto. L'applicazione del 416 bis a queste realtà è avvenuta sotto un duplice profilo. Da una parte il potere, la forza di intimidazione che può avere diverse modalità. Noi nell'interpretazione tradizionale abbiamo ravvisato l'esistenza del metodo mafioso nelle estorsioni, nei reati di violenza e di minaccia, nei furti, nelle rapine, negli omicidi e quant'altro. Queste organizzazioni si sono caratterizzate anche per la presenza di atti che non erano così violenti. Ma dobbiamo considerare che queste organizzazioni avevano a che fare con dei soggetti molti deboli... più deboli dei nostri concittadini regolarmente presenti sul territorio nazionale, in quanto spesso erano degli stranieri irregolari . Pensiamo, ad esempio, alla mafia cinese a Prato; pensiamo a tutte le imprese presenti sul territorio dove queste persone erano tenute in stato di schiavitù perché lavoravano in capannoni enormi, uno dietro l'altro e poi magari avevano un bugigattolo dove andare a dormire adiacente al luogo di lavoro. Non avevano nessuna possibilità di affrancarsi da questa situazione perché se andavano dai carabinieri a chiedere aiuto , i carabinieri li rimandavano nel territorio di appartenenza. La stessa cosa, per esempio, si può dire in riferimento ai nigeriani ed in particolare nei confronti delle prostitute nigeriane. Settore molto vivo nella zona del torinese. Donne irregolari, prostitute, tenute in condizione di schiavitù anche con riti voodoo, riti magici che venivano fatti in Nigeria, prima della partenza; quindi con tutta una modalità considerata sacra da parte dei destinatari. Si tratta di soggetti deboli anche dal punto di vista culturale e della preparazione. È chiaro che rispetto a questi soggetti è più facile il lavoro delle organizzazioni criminali che non fanno neppure ricorso all'uso di minacce. Dunque le modalità di estrinsecazione del metodo mafioso sono completamente diverse. REATI ASSOCIATIVI Inoltre anche il profilo di assoggettamento va a riguardare una comunità più piccola e ristretta rispetto alla comunità generale che è stata riconosciuta come destinataria dell'azione mafiosa delle mafie tradizionali. Veniamo ora all'ultimo riferimento che è quello di mafia capitale. È un caso che dal 2014 in avanti ha prodotto fiumi e fiumi di carta sia giudiziaria che giornalistica. Solo per farvi un esempio la sentenza della corte di appello di Roma è di 650 pagine circa; la sentenza del tribunale di Roma è di 1300. Processo che è durato molti anni e che si è concluso con la decisione definitiva della Cassazione che ha escluso l'estensione del 416 bis a mafia capitale. Non vi posso parlare delle motivazioni, in quanto non menzionate ma vi posso parlare di ciò che è successo prima. In particolare, nella fase cautelare la stessa Cassazione decidendo sul ricorso contro l'applicazione delle misure cautelari in sede di riesame ( quindi contro le sentenze del tribunale del riesame di Roma) aveva affermato che il metodo mafioso e dunque l'associazione mafiosa fosse presente. Invece, alla fine del dibattimento, al termine della fase del merito, ha escluso la sussistenza del 416 bis. Questo procedimento dal punto di vista del riconoscimento o meno della mafia capitale è molto importante perché è stata riconosciuta l'esistenza del metodo mafioso sulla base di una ricostruzione assolutamente inedita; cioè in buona sostanza noi avevamo all'interno di questo procedimento due nuclei : uno facente riferimento a Massimo Carminati, appartenente alla banda della Magliana, esponente della estrema destra romana, collegato ad ambienti criminali di feccia (cosiddetto "mondo di sotto") e uno facente riferimento a Buzzi, personaggio molto importante perché rappresentava il detenuto modello che dopo avere scontato la sua pena si era riabilitato. Dopo aver ucciso un uomo, era stato condannato, durante il periodo di detenzione si era laureato ed era uscito prima in forza di una grazia. Dopodiché aveva aperto delle cooperative per il recupero dei detenuti, e quindi rappresentava il detenuto che era riuscito a depurarsi del passato. Aveva iniziato ad entrare nella pubblica amministrazione e in tutti gli appalti che riguardavano i servizi romani facendo lavorare tantissimi detenuti, entrando in contatto col modo criminale, già a lui conosciuto. Questo cammino è stato progressivo e durante il quale ha cominciato ad avere sempre più potere con la corruzione; attraverso tangenti che pagava constantemente e sistematicamente ( corruzione sistemica). In tal modo Buzzi è riuscito ad avere un potere immenso che però non bastava, in quanto con la corruzione riusciva ad accaparrarsi tutti gli appalti e a impedire ad altri di prenderli ma, a volte, qualche imprenditore più coraggioso poteva anche ostacolarlo. Per tale motivo, avendo bisogno del braccio armato, si è fuso con Carminati che era colui che faceva le estorsioni, il recupero credito forzoso e che aveva a che fare con lo spaccio dei stupefacenti. Era il braccio armato di Buzzi. Buzzi e Carminati dunque cominciano a collaborare insieme. E allora anche l'imprenditore che prima si presentava ugualmente, sapendo che c'era Carminati, faceva un passo indietro. Nel corso del dibattimento di primo e secondo grado queste realtà sono state accertate. Così come è stato accertato che anche il livello politico era assolutamente subordinato a questa organizzazione criminale. Cioè Buzzi e Carminati decidevano le nomine politiche a Roma a vari livelli con la conseguenza che molti esponenti, anche importanti, sono stati raggiunti da questa indagine ( lo stesso Alemanno per esempio). È emerso inoltre chiaramente che ci fossero delle tangenti sistematiche per poter avere l'asservimento delle funzioni. REATI ASSOCIATIVI Dunque, il tribunale di Roma di primo grado, di fronte a questa realtà ha detto che non si poteva applicare il 416 bis perché non è provata la fusione tra le 2 associazioni, in quanto sono iniziate in modo diverso e perché avevano delle cautele diverse per opporsi all'intervento della magistratura e alle indagini. In realtà, la corte d'appello ha affermato che non era necessario che i membri di un'associazione si conoscano tutti; è sufficiente che si conoscano quelli di vertice e che collaborino. Collaborazione che tra Buzzi e Carminati è emersa senza dubbio , così come è emerso senza dubbio che dal punto di vista temporale c'era una coincidenza dell'attività criminosa. Si tratta quindi di una super associazione criminale suddivisibile in 2 parti, l'una in reati tradizionali l'altra in reati di colletti bianchi. Graficamente c'è il mondo di sotto ovvero Carminati, il mondo di sopra ovvero Buzzi, e il mondo di mezzo che era il luogo in cui questi due figure entravano in contatto. Mondo di mezzo che era il nome originario dell'indagine, trasformata, successivamente, dai giornalisti in mafia capitale che rappresenta un'espressione molto evocativa. Cosa ha di particolare questa super associazione ? Da un lato l'accumulazione della forza tra Buzzi e Carminati. Era una struttura in grado di dirigere gli appalti e la gestione pubblica con la corruzione (Buzzi) e la forza di intimidazione ( Carminati). Dall'altro la direzione della forza con riferimento agli imprenditori; cioè la corte d'appello richiamando la Cassazione in sede cautelare (che aveva già detto tutte queste cose) e richiamando la giurisprudenza formatasi (che diceva che il metodo mafioso si può dirigere anche nei confronti di categorie particolari e non necessariamente verso la generalità delle persone) ha affermato che i destinatari dell'intimidazione fossero gli imprenditori che, sapendo che della presenza di Buzzi decidevano di non partecipare, tirandosi indietro. Altra cosa importante è che la corte d'appello di Roma prende atto dell'evoluzione giurisprudenziale che afferma che alla fine della sussistenza del reato di associazione mafiosa non è necessario che ci sia la prova della commissione di reati violenti, particolarmente truculenti. Possono anche essere commessi reati minimi (la minaccia silente ad esempio) oppure anche in assenza di reati; cioè la semplice presenza appunto di Buzzi che richiamava Carminati faceva fare un passo indietro agli imprenditori. Per altro è stata dimostrata la totale presenza dell'omertà, cioè una delle conseguenze primarie del metodo mafioso: nessuno ha denunciato, né un imprenditore né una persona offesa colpita da Carminati. lo condivido questa sentenza, la Cassazione invece ha annullato con rinvio tutta una serie di condanne che derivano da questa sentenza e ha riconosciuto la sussistenza di 2 associazioni criminali come ha fatto il tribunale di Roma. Vedremo le motivazioni e se saranno convincenti. Purtroppo, credo, si è persa l'occasione per fare un passo in più. Cioè per fare quello che la Cassazione aveva già fatto nella fase cautelare di questo procedimento, vale a dire considerare presente il metodo mafioso nelle associazioni che si occupano di colletti bianchi, di reati di pubblica amministrazione, di infiltrazione nelle procedure della pubblica amministrazione. Collica: Chiudiamo con una riflessione: se il 416 bis debba essere riscritto, se il metodo aldilà dell' intimidazione, che può avere questi effetti, possa riguardare anche una corruzione sistemica che talmente forte per le parti che stringono questo tipo di accordo, tale da potersi considerare autonomo rispetto alla corruzione semplice. Allora in questo modo è possibile, in maniera più facile estendere il 416 bis che può essere applicato, comunque, anche in questi casi; così come il fenomeno della contiguità mafiosa, oggi diventa
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