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reati associativi, Sintesi del corso di Diritto Penale

trascrizione lezione sui reati associativi

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 14/03/2013

manola
manola 🇮🇹

4.8

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Scarica reati associativi e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Penale solo su Docsity! 7 marzo 2012 - reati associativi Il sistema dei reati associativi si salda direttamente per come intuirete con quello delle misure di prevenzione. Noi abbiamo enfatizzato tra le altre cose la stretta connessione che esiste tra procedimento di prevenzione ed in particolar modo procedimento di prevenzione cosiddetta antimafia e processo penale celebrato per fatti di partecipazione ad associazione mafiosa a partire dalla frequente sovrapposizione che nella prassi processuale si effettua tra la nozione di appartenenza e di partecipazione ad associazione mafiosa. Ricordate proprio quella distinzione estremamente labile, dagli incerti confini che finisce per davvero con il determinare quell'effetto degenerato del quale abbiamo parlato ieri, vale a dire l'utilizzo delle misure di prevenzione come surrogato della prova mancante ovvero della prova impossibile e quindi in definitiva della condanna penale. Nel momento in cui si parla di reati associativi il pensiero corre subito ai reati associativi a delinquere di tipo mafioso. Voglio dire non solo per motivi di ordine concettuale ma anche perché si tratta di fattispecie che trovano nei nostri contesti geografici una frequentissima applicazione. In realtà noi dobbiamo qui anzitutto descrivere la categoria avuto riguardo alla classificazione che è possibile effettuare. Una prima distinzione noi possiamo tracciarla sulla base dell'oggetto dei reati associativi. E in questo senso noi possiamo cogliere una prima distinzione tra reati associativi di tipo essenzialmente politico e reati che invece potremmo definire di criminalità comune. Reati associativi di tipo politico sono appunto quei reati di stampo associativo finalizzati al perseguimento di finalità essenzialmente politiche. Ne troverete ampia esemplificazione scorrendo la parte speciale del codice penale. Un esempio tra i tanti potrebbe essere l'articolo 260 del nostro codice penale che per l'appunto discipline punisce la cosiddetta associazione sovversiva. Discorso analogo vale per il successivo 280 bis del codice penale, ma vedrete gli esempi sono numerosi ed in ogni caso il dato che caratterizza questo primo gruppo di fattispecie soggettive è appunto la finalità eminentemente politica dell'oggetto del programma soggettivo. Ovviamente i reati associativi che abbiamo definita adesso di stampo politico vanno distinti dai reati associativi di criminalità comune il cui esempio paradigmatico è dato dall'articolo 416 codice penale in tema di associazione a delinquere. Quindi una prima distinzione nell'ambito dei reati associativi nella volta a cogliere avuto riguardo all'oggetto del programma soggettivo, l'oggetto del programma criminoso seconda che cioè abbia una natura politico meno. In secondo luogo una distinzione ulteriore potrebbe essere tracciata in ragione della maggiore o minore ampiezza di questo stesso programma associativo nel senso che a venire in gioco quale criterio di classificazione oggi e ora non sarebbe più l'oggetto del programma associativo ma piuttosto la maggior o minor ampiezza del programma medesimo. Voglio cioè dire che esistono all'interno del nostro sistema penale anche talune fattispecie associative finalizzate alla commissione di un solo fatto di reato. Potrete in questo senso e per averne conferma dar lettura dell'articolo 305 del nostro codice penale che prevede una fattispecie associativa finalizzata alla commissione di un unico fatto di reato cioè dire di una fattispecie incriminatrice ben definita e circoscritta. Al contrario noi possiamo riscontrare e sono ovviamente la maggioranza reati associativi connotati da un programma finalistico indeterminato, reati associativi che quale ancora una volta esempio paradigmatico è l'articolo 416 codice penale finalizzati alla commissione non già di un solo fatto di reato ma di una pluralità indeterminata di fatti di reato. Da ultimo terzo criterio di classificazione fondato sulle diverse modalità di realizzazione delle condotte associative. Possiamo immaginare reati associativi diremo non descritti per note interne, ancora articolo 416 codice penale, e al contrario reati associativi rispetto ai quali il legislatore si incarica di descrivere tassativamente le diverse modalità di realizzazione delle condotte dei singoli componenti, esempio tipico in questo senso è l'articolo 416 bis del nostro codice penale nella suo secondo capoverso cioè nel suo terzo comma contiene di fatto la definizione di associazione a delinquere di tipo mafioso. Quindi in base a questo terzo ed ultimo criterio di classificazione noi distinguiamo reati associativi potremmo dire non descritti per note interne e reati associativi rispetto ai quali esiste invece una tipizzazione legislativa delle diverse modalità di realizzazione dell'offesa, vale a dire dei diversi contributi concorsuali. Una precisazione che a questo punto si rende necessaria prima di progredire nell'esposizione in tema di reati associativi quando noi parliamo di reati associativi ovviamente intendiamo alludere a delle fattispecie incriminatrici espressive di reati a concorso necessario, assolutamente neutra quanto a disvalore penale così venendosi a tradire proprio quel doppio livello di tipicità del quale vi parlavo. Se noi leggiamo l'articolo 416 che potremmo agevolmente rendere conto del fatto che tutto il disvalore di quella fattispecie ruota attorno a ciò che forma oggetto di dolo specifico il fine di commettere più delitti. Se noi espellessimo ipoteticamente l'oggetto del dolo specifico dall'articolo 416 del codice penale non solo non avremmo un fatto penalmente rilevante ma avremmo addirittura un fatto costituzionalmente garantito, addirittura l'esercizio di una libertà costituzionale. Art. 416. Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. A noi interessa evidenziare l'aspetto di cui vi parlavo nel senso che , appunto l'associazione a delinquere, il disvalore penalistico della quale si esaurisce nella previsione di un dolo specifico. Si tratta cioè di un reato, lo vedremo meglio in seguito, a consumazione anticipata e appunto a dolo specifico. Ciò che forma oggetto di dolo specifico esaurisce il disvalore penale di questa stessa fattispecie e vedremo come proprio sfruttando questa configurazione della fattispecie penale è già di per séfortemente impoverita la giurisprudenza giungono addirittura a spiritualizzare il fatto di associazione. Vedremo passando in rassegna anche l'evoluzione della giurisprudenza registrata interno di partecipazione in associazione a delinquere di tipo mafioso come il fatto associativo venga frequentemente fatto degenerare in una semplice condivisione di intenti o in un dato del tutto spiritualizzatato. Ma questo processo di degenerazione in chiave interpretativa è un processo in realtà agevolato da una simile costruzione della fattispecie che è una fattispecie sprovvista di un disvalore di evento. Voi siete abituati a ragionare allorquando vi confrontate con le diverse fattispecie incriminatrici di disvalore di condotta e di disvalore di evento. Qi abbiamo una fattispecie che si esaurisce in un semplice disvalore di condotta e che per giunta vede la propria carica di disvalore unicamente incentrata sull'oggetto del dolo specifico. Se mancasse il fine di commettere più delitti evidentemente questo fatto non solo non sarebbe penalmente rilevante ma sarebbe addirittura costituzionalmente riconosciuto ex articolo 18 comma uno della nostra costituzione. Tra le altre cose c'è da dire ancora una volta in via del tutto generale come i reati associativi, ma questa è una precisazione assolutamente scontata, rispondano per definizione ad una logica di forte anticipazione della punibilità. I reati associativi rispondono ad una idea di fortissima anticipazione della soglia di punibilità perché evidentemente il legislatore non può attendere che si verifichi la lesione del bene giuridico per intervenire penalmente. Se noi immaginiamo il caso dell'associazione sovversiva, che precedentemente evocava, noi pretendessimo l'evento per intervenire penalmente a questo punto l'intervento penale sarebbe del tutto inutile. È inevitabile quando si ragiona di reati associativi ci si confronti con una forte anticipazione della soglia di rilevanza penale tale per cui il legislatore frequentemente punisce il fatto stesso di associarsi a prescindere dalla commissione dei cosiddetti reati di scopo. Sono puniti per ciò solo: questo inciso è decisivo nel comprendere ciò di cui noi stiamo parlando. Quell'inciso per ciò solo ci lascia chiaramente intendere come qui legislatore intenda punire il fatto associativo in sé proprio perché fatto in sé pericoloso per l'interesse giuridicamente protetto che qui tra le altre cose coincide con l'ordine pubblico. Quell'inciso per ciò solo è decisivo dicevo nel consentirci di comprendere come al legislatore non interessa e si commettano dei singoli reati scopo perché possa scattare la punibilità di un fatto associativo. Il fatto associativo è in sé penalmente rilevante. Di qui la necessità alla quale alludevo poc'anzi di dotare l'associazione di requisiti davvero espressivi dell'offesa. Torniamo a quel doppio livello di tipicità di cui parlavo. Non è solo sufficiente un'associazione strutturata in chiave offensiva ma è necessario anche che su questa associazione, ed è questo il secondo livello di tipicità, si radichi una ripartizione di compiti, una struttura gerarchica tale da poter davvero consentire di orientare la norma all'offesa. Vedremo invece come purtroppo la giurisprudenza non sempre, anzi dire quasi mai, la pensi in questi termini tant'è vero che tornando a quella sistematica che vuoi trovate delineate all'interno del testo del professore i reati associativi inserite all'interno del più ampio contesto dell'impoverimento cosiddetto sinergico della fattispecie penale, si parla di impoverimento sinergico nel momento in cui l'azione del legislatore e quella del giudice se uno stesso percorso, accadere cioè che il giudice in sede di accertamento processuale porta a compimento conclude quel programma di impoverimento della fattispecie che il legislatore ha già a monte avviato, ha cioè avviato in sede di redazione della fattispecie incriminatrice. Qui abbiamo tornando alla associazione a delinquere un fatto di per se sprovvisto di una definizione legale, quindi impoverito per mano legislativa, il concetto di associazione è concetto del tutto privo di un appagante definizione normativa oltretutto di un fatto il disvalore penalistico del quale gravita e si esaurisce unicamente attorno alla previsione di un dolo specifico, per cui non è necessario che i reati scopo si realizzino perché il fatto sia punito ed un fatto infine appunto impoverito ulteriormente in sede giurisprudenziale attraverso quei processi di elaborazione, soggettivizzazione della associazione dei quali precedentemente vi parlavo. Veniamo appunto più nel dettaglio nel descrivere gli aspetti problematici delle fattispecie associative a partire anzitutto al concetto di associazione, concetto che vi dicevo essere completamente privo di una definizione legale. Concetto privo di una definizione legale e quindi inevitabilmente consegnato alla interpretazione giurisprudenziale. Questo è un epilogo assolutamente scontata a fronte di un dato che il legislatore rinuncia a definire, immancabile l'effetto costituito da una sorta di delega in bianco al giudice. Sarà il giudice a dover riempire di contenuti il concetto di associazione. Cosa succede rispetto al concetto di associazione? succede che molto frequentemente in giurisprudenza si pretende di ricostruire il concetto di associazione soltanto in chiave sintomatica. L'associazione cioè secondo questa linea interpretativa altro non sarebbe se non un semplice accordo dotato del requisito della stabilità. Un accordo stabile intervenuto tra più soggetti, un accordo dicevo stabile ed avente ad oggetto un programma delittuoso del tutto indeterminato. Ragionare in questi termini significa privare l'associazione di una ancorché soltanto minima struttura organizzativa. Se io ricostruisco l'associazione come sinonimo di accordo stabile io rinuncio a dotare questa associazione di una struttura organizzativa. Rinuncio addirittura allo stesso principio di materialità prima ancora che di offensività. Io qui aggiro problemi di prova attraverso una mutilazione della fattispecie in via interpretativa e lo faccio appunto rinunciando alla prova del dato che maggiormente dovrebbe connotare in senso offensivo questa fattispecie, cioè appunto quella struttura organizzativa della quale abbiamo detto. Quindi basterebbe secondo questa prima soluzione interpretativa un accordo stabile. Un accordo assistito cioè dal predicato della stabilità ed orienta
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