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Relazione pratica forense diritto civile - atto di pignoramento presso terzi, Guide, Progetti e Ricerche di Diritto

Relazione di diritto civile nell'ambito della pratica forense di diciotto mesi

Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche

2022/2023

In vendita dal 17/04/2023

GegeM18
GegeM18 🇮🇹

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Scarica Relazione pratica forense diritto civile - atto di pignoramento presso terzi e più Guide, Progetti e Ricerche in PDF di Diritto solo su Docsity! RELAZIONE PRATICA FORENSE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON CONTESTUALE ATTO DI CITAZIONE L’Avvocato mi affidava il compito di redigere il mio primo atto di pignoramento presso terzi con contestuale atto di citazione. Ricordavo che si tratta del pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi e che la notifica deve essere effettuata sia al terzo che al debitore. Come ormai mia abitudine, prima ancora di addentrarmi nel merito della questione dedicandomi alla lettura del fascicolo che il legale mi aveva consegnato, effettuavo un attento ripasso dell’istituto in oggetto, poiché molti aspetti mi sfuggivano. Siccome presso lo Studio dove svolgo la pratica forense ho a disposizione svariati volumi, mi mettevo alla ricerca di uno concernente la procedura di esecuzione, essendo a conoscenza del fatto che il pignoramento presso terzi rientra in quelle attività. Una volta trovato, lo consultavo con cura, parallelamente al Codice di Procedura Civile, più precisamente gli artt. 543 c.p.c. e seguenti. In questo modo, potevo avere piena conoscenza di tutti gli elementi che avrei dovuto riportare nell’atto. Ciò mi era di massimo aiuto, unitamente al fac-simile che gentilmente il mio dominus mi concedeva per agevolarmi, dal momento che non avevo mai preparato tale atto in precedenza. Giungeva il momento di aprire il fascicolo al fine di comprendere gli accadimenti che avevano condotto alla necessità di eseguire un pignoramento presso terzi. Procedevo, in seguito, alla scrittura. Introducevo l’atto indicando il nome e il cognome della nostra cliente, la creditrice, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo. Dopodiché, eseguivo la cosiddetta elezione di domicilio presso lo Studio dell’Avvocato (così come previsto dall’art. 543 c.p.c.), di cui riportavo il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificato. In ultimo, davo atto della procura speciale rilasciata dal nostro assistito in favore dell’Avvocato e apposta in calce all’atto di precetto. Infatti, com’era d’obbligo che fosse, precedentemente al pignoramento presso terzi, il mio dominus aveva notificato un atto di precetto con cui intimava al debitore di pagare la somma dovuta entro dieci giorni dalla ricezione dell’atto. Essendo invano decorsi questi, era possibile avviare la procedura di pignoramento. Il punto successivo che mi accingevo a redigere era relativo al debitore, il marito da cui si era consensualmente separata la nostra cliente. Anche in questo caso, inserivo nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale. Completato questo aspetto, compilavo le premesse, col fine di ricostruire in modo analitico le vicende che avevano preceduto l’atto di pignoramento e su cui questo si fondava giuridicamente. La creditrice e la debitrice sottoscrivevano congiuntamente un accordo di separazione consensuale a seguito di negoziazione assistita (ex art. 6 comma 2 prima parte, del D.L. 132/2014, convertito con L. 162/146), munito di nullaosta da parte del Pubblico Ministero e depositato in segreteria. Questo costituiva il titolo esecutivo. Nonostante il predetto accordo di separazione, il Signor X non provvedeva al pagamento dell’assegno di mantenimento nei confronti della nostra assistita. Pertanto, come già anticipato, gli era notificato un atto di precetto del 18.01.22 con il quale si intimava di pagare l’importo complessivo di € 2.396,98, oltre spese di notifica, interessi legali e spese successive occorrende. Cionondimeno, l‘atto di precetto rimaneva totalmente privo di riscontro. Avvenuto ciò, l’Avvocato mi coinvolgeva per maturare insieme delle riflessioni circa il da farsi pignoramento presso terzi con testuale atto di citazione. Pertanto, ci saremmo dovute servire dell’ausilio dell’Ufficiale Giudiziario. In ogni caso, avrei dovuto preparare la relazione di notifica che poi sarebbe stata perfezionata da parte, appunto, dell’Ufficiale Giudiziario. Per guidarmi nella redazione, anche questa volta l’Avvocato mi metteva a disposizione un fac- simile. La relazione di notifica era scritta in prima persona nelle vesti dell’Ufficiale Giudiziario, il quale dava atto del titolo esecutivo, dell’atto di precetto, dell’Avvocato richiedente il pignoramento e intimava il debitore di pagare l’importo specificato. Dopodiché, affermava di aver pignorato tutte le somme dovute e debende a qualsiasi titolo o causa al debitore ai due terzi pignorati più su meglio specificati. A questo seguiva una lunga serie di inviti e avvertimenti al debitore, come quello di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre le somme pignorate alla garanzia del credito, aggiungendo che in difetto sarebbe incorso nelle sanzioni di legge; di effettuare la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del Circondario in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione; la possibilità chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di danaro pari all’importo dovuto alla creditrice pignorante e ai creditori intervenuti comprensivo del capitale, degli interessi, delle spese oltre che delle spese di esecuzione; l’inammissibilità dell’opposizione se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o che l’opponente dimostri di non aver potuto proporre tempestivamente per causa a lui non imputabile. Mi rendevo conto che numerosi erano gli avvertimenti rivolti al debitore e ai terzi, previsti dal legislatore in un’ottica di garanzia tanto del creditore, quanto del debitore e dei terzi pignorati. La relazione di notifica si concludeva con gli indirizzi dei soggetti a cui era notificato l’atto. Sottoponevo quanto redatto all’attenzione dell’Avvocato Marcarino, la quale approvava il mio lavoro. Pertanto, avendo portato a termine l’atto e la relazione di notifica ed avendo questi ricevuto l’approvazione del mio dominus, procedevo a stamparne quattro copie: una che avremmo conservato noi nel fascicolo, le altre tre destinate alla notifica al debitore e ai due terzi pignorati. Eseguivo anche tre copie fotostatiche di titolo esecutivo e atto di precetto. Il mio dominus mi domandava altresì di predisporre una lettera accompagnatoria che avremmo spedito all’Ufficiale Giudiziario. Con questa, gli chiedevamo di provvedere a certificare la conformità tra le riproduzioni fotostatiche del titolo esecutivo e l’originale esibito e di poter procedere alla notificazione. In ultimo, gli domandavamo di volermi restituirci a mezzo di piego in contrassegno, l’originale dell’atto di precetto e dei titoli esecutivi, cosicché potessimo sostenere i costi di notificazione e di spedizione. Anche la lettera accompagnatoria era sottoposta al vaglio dell’Avvocato Marcarino, che la modificava dal punto di vista dell’impaginazione in un modo che l’aggradava maggiormente. Successivamente, stampavo la suddetta missiva e la imbustavo, unitamente alle copie dell’atto di pignoramento presso terzi e contestuale atto di citazione, l’originale e le copie di titolo esecutivo e atto di precetto. In un secondo momento, preparavo la cartolina di ritorno e la ricevuta d’invio della raccomandata a/r mediante cui avremmo consegnato la busta all’Ufficiale Giudiziario. Quindi, prendevo appuntamento presso l’ufficio postale al fine di non attendere in coda a lungo e inviavo quanto predetto. Avendomi l’impiegato dell’ufficio postale restituitomi la ricevuta d’invio, la conservavo nel fascicolo.
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