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Riassunti cost ciclo anuale bilancio e procedimento legislativo, Sintesi del corso di Diritto Costituzionale

riassunto ciclo annuale bilancio corso di diritto costituzionale barbera fusaro

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 30/04/2013

benedict93
benedict93 🇮🇹

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Scarica Riassunti cost ciclo anuale bilancio e procedimento legislativo e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! Ciclo Annuale di Bilancio Sessione di Bilancio= periodo di un mese e mezzo circa in ciascuna camera durante il quale i lavori parlamentari sono finalizzati alla discussione e approvazione della legge di stabilità e del bilancio di previsione, di modo che questi siano approvati entro il 31 dicembre. E’ la fase conclusiva del ciclo annuale di bilancio. Il ciclo annuale di bilancio è stato riformato dalla legge n. 196/2009, e poi successivaente modificato dalla legge n. 39/2011, perché gli strumenti di programmazione economica e finanziaria si adeguassero ai sempre più stringenti comandi della Ue. F0EA In questo modo si è dato vita ad ciclo di bilancio integrato Ue-Italia. • Si parte dalla Ue, che, nell’organo della Commissione elabora a gennaio l’analisi annuale sulla crescita e formula proposte per l’economia europea, e a marzo fissa le linee guida da seguire per raggiungere i principali obiettivi di politica economica, nonché le strategie da seguire. • Ad aprile, in Italia, il governo presenta alle Camere il Def (documento di economia e finanza), che analizza l’economia e i conti pubblici con previsioni tendenziali, e contiene a proposta di aggiornamento programma di stabilità e programma nazionale di riforma. • Entro il 30 aprile, accolte le deliberazioni sul Def, il governo definisce e invia alla Commissione Ue un documento contenente la proposta di aggiornamento dei due programmi (stabilità e nazionale di riforma). In questo documento si indicano gli obiettivi programmatici per il triennio (riduzione debito pubblico, ripartizione per livelli di governo degli obiettivi, ipotesi di riforma strutturale). • A giugno il governo presenta il rendiconto generale dello stato (bilancio consuntivo dell’anno precedente), e l’eventuale disegno di legge di assestamento (per riportare i conti in linea con gli obiettivi). Entrambi non sono da considerare strumenti di programmazione. • Entro il 31 luglio si pronunciano il Consiglio Europeo e il Consiglio Ecofino sui programmi di stabilità e di riforma dei vari stati membri, suggerendo e fornendo indicazioni specifiche per ciascun paese. • Entro il 10 settembre il governo trasmette alla Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica e alle Camere le linee guide per articolazione obiettivi Def (eventuali ipotesi di ripartizione fra le amministrazioni pubbliche degli obiettivi programmatici) • Entro il 20 settembre il governo presenta alle camere la nota di aggiornamento del Def, che aggiorna le previsioni macroeconomiche e indica nuovi obiettivi su base osservazioni Ue. • Entro il 15 ottobre il governo presenta sia disegno di legge di stabilità sia disegno di legge di bilancio (bilancio preventivo per l’anno successivo). • Entro il 31 gennaio il governo presenta alle Camere i disegne di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ossia le leggi che contengono le effettive manovre volte a conseguire gli obiettivi fissati. Legge di stabilità: è quella precedentemente nota con il nome di legge finanziaria, e riporta i saldi già definiti, oltre a disporre in particolare l’eventuale aumento o riduzione dell’imposizione fiscale, a determinare i fondi destinati al rinnovo dei contratti pubblici e le misure correttive delle varie leggi di cui è necessario ridurre l’onere; contiene insomma le disposizione volte a far si che il bilancio dell’anno successivo rientri negli obiettivi programmatici. Procedimento legislativo Parlamento italiano Consta di fasi diverse: a)INIZIATIVA b)ISTRUTTORIA FASI PROPRIE DEL PARLAMENTO c)DELIBERAZIONE d)PROMULGAZIONE e)PUBBLICAZIONE Iniziativa. Del potere sono titolari: a) il governo (art 71.1 Cost.) b) ciascun consiglio regionale (art 121.2 Cost) c) il Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro (art. 99.2 Cost.) d) il popolo, tramite proposta firmata da almeno 50.000 elettori (art 71.2 Cost) e) ciascun membro del parlamento (art 71.1 Cost) I parlamentari possono presentare proposte di legge solo alla camera a cui appartengono, mentre gli altri titolari posso presentare proposte con facoltà di scelta senza alcuna limitazione. Bisogna considerare come il governo, nel presentare le sue proposte, si basi su considerazioni di natura politica, ad esempio presentando il disegno di legge nella camera dove è lecito attendersi migliore accoglienza, ecc. Istruttoria. Avviene in commissione, e non è fase che possa essere evitata (è esplicitamente richiamata dall’art 72.2 Cost.); infatti ogni progetto di legge viene affidato dal presidente alla commissione permanente la cui competenza riguarda l’argomento dell’atto (il parere di alcune commissioni è sempre richiesto; vedi parere commissione bilancio su oneri e copertura finanziaria dei progetti di legge). Il ruolo delle commissioni dipende dalla tipologia di procedimento prescelto; ve ne sono tre di questi, che non sono per forze esclusivi l’uno dell’altro, ma bensì possono avvicendarsi nell’iter legislativo. Essi sono: A. Procedimento normale o in sede referente: è quello che vede attribuito alla commissione un compito esclusivamente istruttorio, in vista del seguito in aula. Avviene qui che il presidente della commissione o un relatore da lui nominato riferiscano sul progetto, e la commissione lo discuta innanzitutto in via generale, poi articolo per articolo, per pervenire infine ad un testo che invia all’assemblea, dando mandato al relatore di riferire sulla base di una relazione (alla quale sono allegati pareri altre commissioni). B. Procedimento misto o in sede redigente: la commissione vota un testo semi- definitivo, che viene votato dalle camera come tale, senza possibilità di proporre/ votare modifiche (prendere o lasciare). C. Procedimento deliberante o in sede legislativa: è attuazione di quanto prevede l’art 72.3 Cost. Prevede che, se non vi si oppongano il governo, oppure 1/10 dei componenti della Camera o 1/5 di quella competente commissione, i progetti di legge che non riguardino questioni di speciale rilevanza generale possono essere esaminati e approvati in commissione, senza dover passare dall’assemblea. L’art
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