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Riassunti dei vari argomenti, Appunti di Diritto Costituzionale

Riassunti dei diversi argomenti trattati nelle videolezioni, utili per il ripasso dell'esame

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 10/06/2024

tonia-cutrino
tonia-cutrino 🇮🇹

2 documenti

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Scarica Riassunti dei vari argomenti e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! 1 Definizione di Diritto Costituzionale Il D.C. è un ramo del diritto pubblico che si occupa dell'evoluzione e dell'organizzazione dello Stato e dei rapporti tra autorità pubblica e individuo inteso sia come soggetto privato che come gruppo. Esso si articola in quattro argomenti: 1) le fonti del diritto, ossia i meccanismi con cui si producono le norme giuridiche nell'ordinamento italiano; 2) l'organizzazione costituzionale dello Stato, ossia i rapporti tra gli organi costituzionali (il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica) i rapporti tra l'apparato dello Stato e il popolo, 3) le libertà e i diritti costituzionali, 4) la giustizia costituzionale. (PS: Sono organi costituzionali il corpo elettorale, il parlamento, come tale ed in ciascuna delle due Camere che lo compongono, il Presidente della Repubblica, il Governo, come tale e come Consiglio dei ministri formato dal Presidente del Consiglio stesso e dai ministri, la Corte Costituzionale). La Costituzione La Costituzione testualmente significa - "qualcosa di stabilito. E’ la legge suprema, la legge fondamentale al vertice dell’ordinamento giuridico e che contiene i principi per l’ordinamento giuridico e per il sistema politico. Nella trattazione scientifica del termine Costituzione, si possono ricavare 3 significati: Storico – Sociologico: usato in senso descrittivo dai sociologi e dai politologi. La costituzione è lo scheletro ovvero il DNA di un sistema politico – (un mero dato di fatto più che un insieme di norme – Montesquieu) – (stretto rapporto tra Costituzione e costumi sociali – Tocqueville); Quale Manifesto Politico: significato utilizzato nella modernità – storici e i filosofi – interessati alla genesi di un documento così significativo per la storia ed il pensiero politico – (durante la Rivoluzione Francese il popolo rivendica l’esigenza di un testo scritto la costituzione diventava frutto di un Movimento Filosofico e Politico – una società ha una Costituzione quando 1) riconosce i diritti dell'uomo e 2) attua la divisione dei poteri. Quale Testo Normativo: la costituzione è la più importante delle fonti del diritto – studiato dai giuristi. Tutto l’ordinamento deve articolarsi in armonia con i principi della Costituzione. 2 Tipologie: Scritta (fine ‘700 inizio ‘800) testo scritto - C. Americana Preambolo, programma più che precetti– la C. Italiana no Preambolo ma art. 1 "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro" – no norma giuridica ma programma di enucleazione di valori politici Non scritta no testo scritto – ordin.to costituito da un nucleo di norme e regole fondamentali reggono società e sistema politico (C. Gran Bretagna - continuità della sua storia politica) scritte le modifiche alla Costituzione es. accordi sull’Unione con la Scozia – leggi sullo status dei parlamentari – leggi sulla legge elettorale – legge che dà attuazione alla Carta Europea sui diritti dell’uomo 1995) Flessibile modificata semplice intervento legislativo ordinario; Rigida modifica procedimento gravoso - procedimento di revisione c.d. aggravato. Il suo “predecessore” fu lo Statuto Albertino del 1848 una Costituzione scritta e flessibile (modificabile con legge ordinaria), concessa dal Re che stipulò un patto con il Parlamento, rinunciando ad una parte dei suoi poteri. Per arrivare alla nostra Costituzione Repubblicana vi fu un passaggio intermedio costituito dal Periodo fascista lo statuto albertino rappresento il “quadro legittimo” per il suo agire. Il Parlamento fu sostituito dal Partito dei Fasci e delle Corporazioni organo di nomina governativa e partitica caratterizzato dal rifiuto del pluralismo politico (categorie sociali ed economiche partecipano a funzione legislativa). Con la caduta del fascismo nel 1943 si ebbe l’esigenza di trasformare lo Stato: 1) nuova Carta costituzionale da elaborare con una assemblea ad hoc – 2) adozione di nuove regole per il funzionamento dello Stato da affidare agli organi previsti dallo Statuto (Camera dei Deputati). Il cosiddetto Compromesso Istituzionale si ebbe quando Re Vittorio Emanuele III rinunciò all’esercizio dei suoi poteri a favore di Umberto I che divenne Luogotenente generale del Regno. Fu così che nel 1944 fu emanata la 1^ Costituzione provvisoria (Decreto legge n. 151), elezione a suffragio universale e diretto di un’Assemblea costituente che avrebbe dovuto elaborare nuova Costituzione dello Stato nonché la scelta fra monarchia e repubblica e due anni dopo nel 1946 si ebbe la 2° Costituzione provvisoria (Decreto legislativo n. 98) furono 5 In Europa sino al 1800 i Parlamenti rappresentavano solo una parte limitatissima della società sino a quando inizi 900’ nacque il Partito di Massa con il suffragio universale, prima esteso solo agli uomini e di poi anche alle donne. Come si è arrivati al ns Parlamento Italiano Il 1^ Parlamento italiano fu quello dello Statuto Albertino, struttura Bicamerale: la Camera dei Deputati eletta dal popolo - con un suffragio particolarmente ristretto - e la Camera di nomina Regia - Senatori nominati dal re e a vita. Si trattava di un Bicameralismo differenziato – i due rami del P. avevano funzioni diverse e si erano formati in modo diverso - e paritario o tendenzialmente, infatti i senatori godevano di alcune prerogative (godevano dell’immunità penale – salvo flagranza di reato) rispetto ai deputati. Le due Camere condividevano la funzione legislativa, la camera metteva in stato d’accusa i ministri il senato li giudicava. Durante il Periodo Fascista il P. fu sostituito dal Partito dei Fasci e delle Corporazioni organo di nomina governativa e partitica caratterizzato dal rifiuto del pluralismo politico (categorie sociali ed economiche partecipano a funzione legislativa). Dopo 43’, abolite le istituzioni fasciste, ci si pose la questione riorganizzare il Nuovo Parlamento Repubblicano, nacquero così 2 correnti – P. Bicamerale, redistribuzione territoriale con una camera sede della rappresentanza delle nuove autonomie territoriali – P. Monocamerale, una camera sede rappresentanza sovranità del popolo. Compromesso: 2 camere entrambi espressione sovranità del popolo e con identiche funzioni – B. Paritario, Indifferenziato, Perfetto unica differenza – durata (5 C. 6 S.) e rappresentatività (S. votata da 25 anni). Tipi di bicameralismo e perché c'è. Si è in presenza di bicameralismo (Principio Bicamerale) quando la funzione legislativa di uno Stato è attribuita a due organi collegiali distinti. Occorre distinguere i regimi a bicameralismo perfetto (Italia) entrambe le camere svolgono in pari grado le stesse funzioni, anche se separatamente, da quello imperfetto (o limitato) (Gran Bretagna, Francia etc) una delle due camere finisce col prevalere in caso di dissenso. 6 L’adozione o meno del bicameralismo può essere riferita o ad una scelta strutturale necessaria – si ha la necessità di avere una rappresentanza della popolazione in generale e una rappresentanza delle unità territoriali, questo è per esempio il caso degli stati di tipo federalistico - o di opportunità politica - si attua per rendere l’attività legislativa maggiormente accurata, come nel caso dell’Italia. Parlamento Italiano Oggi - Due Camere (artt. 55-57) In Italia il potere legislativo è attribuito al Parlamento un organo complesso formato da due organi collegiali: la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (art. 55 Cost) e disciplinato dal diritto parlamentare che racchiude il complesso di fonti costituzionali, regolamenti parlamentari, consuetudini e prassi che regolano l’organizzazione ed il funzionamento delle Camere. La sua struttura si basa sui tre principi fondamentali che la informano: il principio bicamerale - due Camere legislative poste sullo stesso piano, il principio di continuità - si concreta in riunioni di diritto (non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni; il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre) ed in via straordinaria (indette dal PdC o PdR o 1/3 componenti Assemblea - quando una Camera si riunisce in via straordinaria, è convocata di diritto anche l’altra, per consentire il contemporaneo svolgimento dei lavori delle due Camere) ed il principio di autonomia – dispongono di un’ampia autonomia normativa ed organizzatoria contabile e amministrativa (ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti, elegge fra i loro componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza ed inoltre, ogni Camera giudica “dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte d’ineleggibilità (non può essere eletto il cittadino in ragione della carica o dell’ufficio che ricopre) e d’incompatibilità” (legge vieta di detenere contemporaneamente due cariche) ed il giudizio sulla regolarità delle operazioni elettorali (cosiddetta “verifica dei poteri”), inoltre particolare prerogativa dei due rami del Parlamento è quella di risolvere, attraverso un organismo giurisdizionale interno, le controversie insorte con i propri dipendenti – cosiddetta Autodichia. 7 Camera Deputati 630 componenti (12 deputati Circ. Estero – votati tra i cittadini che risiedono e votano all’estero) + elettorato attivo da 18 anni + elettorato passivo 25 anni, Senato 315 componenti (6 nella Circ. Estero) – 5 (in totale) nominati dal Presidente x altissimi meriti in campo sociale scientifico letterario etc. ed ex Presidenti della R. salvo rinuncia + elettorato attivo 25 anni + elettorato passivo 40 anni. Con la riforma costituzionale del 2020, la consistenza della Camera è stata modificata da 630 a 400 membri di cui 8 eletti nelle Circoscrizioni Estero, il Senato da 315 a 200, di cui 4 eletti nella Circoscrizione Estero. la modifica è entrata in vigore in occasione della consultazione elettorale del 25 settembre 2022 (XIX legislatura). Il mandato elettorale delle due camere coincide con la legislatura e dura pertanto 5 anni “principio del periodico rinnovo delle cariche”, scioglimento anticipato delle Camere da parte del Presidente della Repubblica (art. 88), sentita l'opinione dei loro presidenti e possono essere oggetto di Proroga, cioè lo spostamento in avanti di un termine con legge, la durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra (art. 60 C.) e di Prorogatio istituto secondo il quale l’organo scaduto non cessa di esercitare le proprie funzioni sino a quando non si provveda al suo rinnovo – solo attività di ordinaria amministrazione – termina con la prima riunione delle nuove camere; Procedimento elettorale Parlamento La Costituzione proclama che deputati e senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, la Camera dei Deputati su base circoscrizionale (8 seggi per le Circoscrizioni Estere) ed il Senato su base regionale (4 seggi per le Circoscrizioni Estere). Il procedimento elettorale per le due Camere si apre con il decreto di convocazione dei comizi del Presidente della Repubblica, emanato su deliberazione del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per entrambe le Camere l’iter si suddivide nella fase di designazione dei candidati e preparazione delle candidature, nella fase di presentazione del gruppo dei candidati e nella fase della votazione e fase dello scrutinio. 10 relazione illustrativa corredata da firme autenticate dal notaio o cancelliere del Tribunale e presentata al Presidente di una delle due camere (proposte di legge). Fase Istruttoria non può essere evitata in quanto prevista dalla Costituzione – il Progetto di Legge presentato ad una camera viene, secondo le norme del suo regolamento, assegnato dal Presidente ad una Commissione per competenza in materia che lo esamina, esaminato anche dalla camera stessa si sceglie il procedimento (una serie giuridicamente preordinata di atti e di attività dovuti a soggetti diversi, al termine della quale si produce in determinato atto perfetto ed efficace). Fase Deliberativa - fase decisoria, troviamo 3 procedimenti diversi: Procedimento ordinario o in fase referente in questa fase la commissione ha compito esclusivamente istruttorio. Il progetto di legge viene esaminato dalla commissione attraverso una discussione e votazione prima generale e poi articolo per articolo. A fine esame la commissione redige una relazione che sarà votata e poi presentata da un relatore quando il progetto di legge passerà all’esame della camera, la quale procederà anch’essa con la discussione generale e con la votazione articolo per articolo (in questa fase si possono presentare emendamenti soppressivi, aggiuntivi o modificativi), per poi passare alla votazione del testo definitivo di ogni singolo articolo e, infine, alla votazione dell’intero testo di legge finale (3 letture). A questo punto il testo di legge viene trasmesso al Presidente dell’altro ramo del parlamento che può approvare il testo, qualsiasi modifica implica il ritorno del testo di legge nell’altra Camera che esaminerà solo le modifiche apportate senza rimettere in discussione il resto (questo passaggio si chiama “Navette”). L’iter in sede referente è sempre obbligatorio nei casi di progetti di legge riguardanti le approvazioni di bilancio, le leggi costituzionali e di revisione, ratifica di trattati internazionali, deleghe legislative, materie coperte da riserva di legge, approvazione di bilanci e consuntivi, leggi elettorali. Procedimento misto o in sede redigente, non è previsto dalla Costituzione e trova il suo fondamento nei regolamenti delle camere. Segue lo stesso procedimento della commissione convocata in sede referente, la differenza è nel carattere di “definitività” del testo che dovrà 11 essere votato in Parlamento solo per l’approvazione finale senza la possibilità di apporvi modifiche. Procedimento in sede legislativa o deliberante, utilizzato per progetti di legge che non riguardano questioni di speciale rilevanza o che rivestono particolare urgenza. In questa sede la Commissione sostituisce il Parlamento in tutte le fasi (discussione, votazione art. per art., emendamenti, votazione finale) tuttavia in ogni momento è possibile rimettere il progetto di legge all’esame del Parlamento qualora lo richiedano 1/10 dei componenti della Camera, 1/5 dei membri della commissione competente, il progetto di legge dovrà, quindi, seguire l’iter in sede referente. Fase della Promulgazione e Pubblicazione: il testo approvato da entrambe le camere deve essere trasmesso con il messaggio attestante la conformità del procedimento al Presidente della Repubblica per la Promulgazione che deve avvenire entro 30 gg dall’approvazione. Il PdR può, comunque, rinviare – solo una volta – il testo della legge (Veto Sospensivo) con messaggio motivato alle Camere per chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Dopo la Promulgazione il testo di legge deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione (vacatio legis), la legge entra in vigore e può dispiegare i suoi effetti giuridici erga omnes. Per talune leggi la vacatio legis può essere soppressa o ridotta (es. decreti legge). Funzione di Controllo e di Informazione (Interrogazioni – Interpellanze – Commissioni d’inchiesta) La Camere esplicano la loro funzione di controllo sull’operato del Governo, attraverso le Interrogazioni, consistono in semplici domande rivolte per iscritto al Governo con cui i parlamentari possono ottenere informazioni o conferma se un dato fatto sia vero, se il Governo abbia informazioni in merito o se intenda intervenire. Il governo risponde per iscritto o oralmente, l’interrogante si deve limitare a dire se è soddisfatto o meno – non si apre alcun dibattito, interrogazioni a risposta immediata (question time). 12 Le Interpellanze, domande rivolte al governo per iscritto per sapere perché si è comportato in un certo modo e cosa intende fare in ordine a questo o a quell’aspetto della sua politica. L’interpellante può replicare e presentando una mozione può innescare un vero e proprio dibattito. Le Commissioni d’Inchiesta (previsti dalla Costituzione) è la possibilità per ciascuna Camera di istituire vere e proprie inchieste su materie di interesse pubblico anche avvalendosi dell’autorità giudiziaria. Funzione di Indirizzo Politico (Risoluzione – Mozione) Una delle funzioni del Parlamento è quella indirizzare l’azione politica del Governo affinché sia quella per quale gli è stata concessa la fiducia iniziale. Gli istituti utilizzati in tal senso dal Parlamento sono: la Risoluzione, consiste in un atto che conclude un dibattito su uno specifico argomento o quelli aperti per la discussione di una mozione, può essere presentata da un singolo parlamentare o da un gruppo parlamentare. Non ha valore formale infatti in caso di voto contrario il Governo non è tenuto a dimettersi e la Mozione, strumento votato per provocare una deliberazione su questioni che incidono sull’attività del governo e può essere presentata da 10 deputati o 8 senatori o 1 presidente di un gruppo parlamentare. Differenza tra Mozione di Fiducia - Sfiducia e Questione di Fiducia Fondamentale affinchè il Governo possa svolgere la sua funzione di indirizzo politico è avere la fiducia delle due Camere (espressione del sistema bicamerale). L’istituto della mozione di fiducia, viene votata dal Parlamento entro 10 gg dal giuramento del nuovo Governo davanti al Presidente della Repubblica. La votazione viene motivata e avviene per appello nominale. In caso non si raggiunga la maggioranza semplice (50+1 voti dei presenti) il Governo è costretto alle dimissioni . Il Parlamento, però, può revocare la fiducia al Governo attraverso l’istituto della mozione di sfiducia, che deve essere firmata da almeno un 1/10 dei componenti di una Camera o di entrambe le Camere e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La votazione deve essere motivata e votata a maggioranza semplice per appello nominale. Nel caso di approvazione il Governo è obbligato a dimettersi. 15 nuova deliberazione; la nomina dei 5 senatori a vita; la nomina dei 5 membri della corte costituzionale; la nomina dei membri del CNEL, la concessione della grazia; In questi atti la controfirma ministeriale avviene per prassi e non per precise disposizioni costituzionali di assunzione di responsabilità. 2) Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi, sono atti emanati dal Presidente la cui potestà ricade, però, sostanzialmente sul governo: promulgazione delle leggi del parlamento, emanazione dei decreti legislativi, dei decreti legge, dei regolamenti adottati dal governo, decreto di indizione del referendum abrogativo, di ratifica dei trattati internazionali, su tali atti è necessaria la controfirma ministeriale del ministro competente; 3) Atti presidenziali personali, sono gli atti che il PDR compie come soggetto singolo e non come titolare della carica di PDR: dimissioni, messaggi informali, regolamenti per l’organizzazione della presidenza oppure quelli in cui il PDR agisce come componente di altri organi collegiali (come la presidenza del CSM o il CSD). Questi atti sono esenti dalla controfirma. 4) Atti complessi eguali: sono atti che vedono alla base un accordo tra il PDR e il PDC. In questi atti infatti la controfirma richiesta è quella del PDC. Rientrano in questa fattispecie l’atto di scioglimento delle camere (non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura – cosiddetto “semestre bianco”; la nomina del presidente del consiglio e, su proposta di questo, i ministri; l’accettazione delle dimissioni del governo uscente. Controfirma ministeriale (presidenziale) La controfirma dei ministri svolge due funzioni: quella di attestare la provenienza dell’atto e quella di impegnare i contraenti a darvi seguito/esecuzione. Il PdC o i ministri tramite l’istituto della controfirma si assumono la responsabilità dell’atto approvato. Tramite essa si esclude in via di principio che il Presidente della Repubblica sia responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni e che egli sia titolare di un ruolo politico essenziale. 16 Composizione del Governo artt. 92-96 Cost Il Governo è un organo costituzionale, complesso e collegiale ineguale, al vertice degli organi, centrali e periferici di cui è composto il potere. La Costituzione si limita a dettare le linee generali delle caratteristiche e delle prerogative dei principali organi di governo costituzionalmente previsti lasciando alle leggi (legge n. 400/88) e ai regolamenti la normazione delle procedure più specifiche. Art. 92 Cost. stabilisce la composizione e la nomina del Governo della Repubblica, esso è composto del Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. Il presidente del Consiglio è il capo del governo. E’ l’organo che deve mantenere l’unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività dei ministri ed è responsabile delle attività del governo. Controfirma gli atti del Consiglio dei Ministri; ha l’alta direzione dei servizi di sicurezza; nomina i più alti funzionari pubblici, rappresenta il governo nelle relazioni con gli enti del sistema delle autonomie, nonché nelle relazioni esterne con l’UE; si avvale per le sue funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri– Palazzo Chigi. Insieme ai ministri costituiscono il Consiglio dei Ministri – organo collegiale - che ha la funzione di attuare l’indirizzo politico sulla base del quale il Governo ha ottenuto la fiducia del parlamento. I ministri, membri del governo a capo dei Ministeri o dicasteri, responsabili dell’attuazione dell’indirizzo politico del governo negli ambiti di loro competenza, le cui funzioni sono definite dalla legge (attualmente i Ministeri in funzione sono 15 (ma nel corso del tempo sono variate nel numero a partire dalla riforma Bassanini che prevedeva la legge di riduzione del numero dei Ministeri in 12 ma mai entrata in vigore sino alle modifiche del governo Draghi che ne prevede appunto 15). I membri del Governo devono prestare giuramento (Art. 93) prima di assumere le funzioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Il governo deve ottenere la fiducia parlamentare (art. 94) che può essere sia di investitura ma anche di revoca. La legge stabilisce che la 17 composizione del Governo deve essere coerente con il principio espresso della Costituzione che sancisce “le pari opportunità tra uomo e donna”. Art. 95 Cost. parla della funzione di direzione della politica generale del Presidente del Consiglio dei Ministri e della responsabilità sia collegiale che individuale dei Ministri. Inoltre nel co. 3 rinvia alla legge (400/88) di provvedere all’ordinamento della Presidenza del Consiglio stabilendo il numero, l’organizzazione e le attribuzioni dei Ministeri; Art.96 Cost che prevede la responsabilità giuridica dei membri del governo che sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati”. Forma di governo italiana La forma di governo della Repubblica italiana è un sistema politico improntato a una democrazia rappresentativa nella forma di Repubblica parlamentare, organizzato secondo il principio di separazione dei poteri, infatti il potere legislativo è attribuito al Parlamento, al Governo il potere esecutivo ed il potere giudiziario è esercitato dalla Magistratura, un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il PdR è la massima carica dello Stato e ne rappresenta l'unità. Il Governo deve necessariamente godere della fiducia del Parlamento. Governo e Capo dello Stato possono sciogliere le Camere in maniera anticipata e il Parlamento può sfiduciare il Governo con la mozione di sfiducia. In Italia la forma di governo parlamentare è a debole razionalizzazione in quanto la Costituzione si limita a dettare le linee generali delle caratteristiche e delle prerogative dei principali organi costituzionalmente previsti lasciando alle leggi (legge n. 400/88) e ai regolamenti la normazione delle procedure più specifiche. Descrivere procedimento di formazione del Governo (artt. 92 – 96 Cost.) La Carta costituzionale disciplina la formazione del Governo e si limita a disporre che “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri” (art. 92, comma II). Dopo le elezioni il Presidente della Repubblica da inizio alle c.d. consultazioni previste da un mero “galateo” costituzionale - durante le quali incontra i Presidenti delle due Camere, gli ex Presidenti della Repubblica e i Presidenti dei Gruppi Parlamentari. Al termine delle consultazioni conferisce un incarico informale, orale, al 20 - Vicepresidente del Consiglio (sostituisce il Presidente del Consiglio in sua assenza ma non ne assimila le responsabilità) - Viceministri (coadiuvano i Ministri nelle funzioni ad essi delegate, partecipano al Consiglio dei Ministri ma non hanno diritto di voto) - Sottosegretari di Stato (coadiuvano i Ministri nelle funzioni loro delegate con Decreto del PdR, ma non possono partecipare al Consiglio dei Ministri) - Alti commissari (vengono nominati con decreto del PDR. e posti a capo di importanti apparati amministrativi di settore) - Ministri senza portafoglio (sono ministri del governo che non sovraintendono ad alcun ministero o dicastero ma svolgono solo funzioni loro delegate dal PdC sentito il CdeiM e risiedono presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) - Comitati interministeriali (organi collegiali composti da ministri + esperti con l’obiettivo di agevolare/decongestionare l’attività dei ministri. Il più importante è il CIPE- Comitato Interministeriale per la programmazione economica) - Commissari straordinari del governo (ufficiali di governo nominati per far fronte a incarichi urgenti o straordinari - tramite una deroga di poteri - per un periodo determinato – es. pandemia). Funzioni del Governo è titolare del potere esecutivo. Le funzioni svolte dal Governo sono molteplici e si possono dividere in tre ambiti: Funzione di Indirizzo Politico, il Governo deve determinare il programma politico su cui chiede la fiducia al Parlamento nonché chiedere la questione di fiducia su questioni che ritiene essenziali per la continuazione dell’azione di governo. Funzione di Normazione. Il Governo ha la possibilità di adottare decreti legislativi, i decreti legge – che sono atti aventi forza di legge che devono essere approvati dal Parlamento – ed i regolamenti governativi che devono ottenere il parere positivo dal Consiglio di Stato ed il visto dalla Corte dei Conti per poi essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Funzione Amministrativa o esecutiva, il Governo mantiene l’unità di indirizzo politico- amministrativo, dirigendo e coordinando l’attività dei Ministri, nomina i dirigenti o funzionari degli enti pubblici o di alcuni organi ausiliari dello Stato, quali il Consiglio di Stato o la Corte dei conti. 21 Decreti Legge Il Decreto Legge è disciplinato dall’art. 77 della Costituzione, in cui è previsto che il Governo, in caso di necessità e urgenza, ha il potere di emanare atti aventi forza di legge. Necessità ed urgenza devono ricorrere, infatti, in ugual misura, non essendo sufficiente una necessità che non sia urgente o una urgenza che non sia parimenti necessaria. Il decreto legge dovrà poi essere emanato con decreto del Presidente della Repubblica e presentato alle Camere per ottenere la conversione il giorno stesso dell’emanazione. I decreti-legge non convertiti in leggi ordinarie nel perentorio termine di sessanta giorni devono considerarsi decaduti dall’inizio (il legislatore regola i rapporti già posti in essere con legge sanatoria). La legge 400/88 prevede che gli atti aventi forza di legge siano deliberati dal Consiglio dei Ministri su iniziativa di un componente del Consiglio. Ogni atto deve, inoltre, essere corredato da un parere tecnico del Ministro dell’Economia per verificare la copertura finanziaria. Una volta deliberato è trasmesso al Presidente della Repubblica che eserciterà la sua funzione di controllo ed eventualmente potrà rinviare l’atto al Consiglio dei Ministri per un suo riesame; - decreto presidenziale di emanazione; - pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ed entrata in vigore lo stesso giorno o il giorno dopo. I decreti leggi si distinguevano in due categorie: quella dei decreti catenaccio, utilizzati per elevare all’improvviso tributi oppure prezzi controllati; e quella dei decreti di emergenza, in occasione delle pubbliche calamità. Successivamente si sono aggiunte altre categorie: quella dei decreti di proroga, usati per dilazionare la scadenza delle discipline; e quella ancor più rilevante dei decreti di riforma, usati per modificare certe strutture portanti del nostro ordinamento. Decreto Legislativo (art. 76): Il Dlg è un atto avente forza di legge adottato dal Governo su esplicita richiesta del Parlamento attraverso una legge delega - che ne stabilisce il Tempo limitato (entro un dato periodo di tempo che ad inizia nel giorno dell’entrata in vigore della legge delegante); - Oggetto definito (è una competenza circoscritta ai solo settori espressamente indicati in ciascuna legge di delegazione); -- Principi e criteri 22 direttivi (dettati dalla legge di delegazione).materia, tempi di emanazione e limiti della potestà legislativa del Governo, per fare fronte a situazioni che richiedono un intervento legislativo tempestivo. La proposta è avanzata da uno o più Ministri competenti per materia - ogni atto deve essere corredato da un parere tecnico del Ministro dell’Economia per verificare la copertura finanziaria, dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri e l’invio al Presidente della Repubblica almeno 20 gg prima del termine previsto dalla legge di delega in modo da lasciare a questi il tempo per esercitare la sua funzione di controllo ed eventualmente rinviare l’atto al Consiglio dei Ministri per un suo riesame, il decreto legislativo viene emanato con decreto dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entra in vigore dopo 15 gg (vacatio legis). Differenza tra decreto legge e decreto legislativo La differenza principale tra Decreto Legge e Decreto Legislativo sta nel fatto che il percorso nell’emanazione della legge è inverso: mentre nel primo caso il Governo ha totale autonomia e solo successivamente l’atto è sottoposto al voto del Parlamento, il Decreto Legislativo parte dalla legge delega, emanata dal Parlamento nel rispetto del principio costituzionale della separazione dei poteri. Atti governativi con forza di legge: le leggi delegate Il principio di separazione dei poteri postula l’esclusiva spettanza del potere legislativo al parlamento. La delega della funzione legislativa a favore del potere esecutivo prevede un’eccezione costituzionalmente prevista che non comporta un trasferimento né della titolarità né dell’esercizio dell’ordinaria potestà legislativa, piuttosto si risolve in una legislazione di rango minore. Legge Delega è la legge con cui il Parlamento delega al governo l’esercizio della funzione legislativa. La Costituzione stabilisce che questa Legge deve essere prodotta, emanata e promulgata secondo il procedimento ordinario. La Legge di delega deve avere dei contenuti necessari: - Tempo limitato (entro un dato periodo di tempo che ad inizia nel giorno dell’entrata in vigore della legge delegante); - Oggetto definito (è una competenza 25 • Principio di legalità : non è previsto dalla Costituzione ma si ricava dal principio generale della divisione dei poteri e da alcune disposizioni costituzionali. La P.A. può fare solo ciò che è previsto dalla legge, secondo la legge (per l’organizzazione degli uffici l’art. 97 Cost. pone una riserva di legge relativa fissando pochi principi di organizzazione e lasciando ai regolamenti le scelte più consone al fine di assicurare le flessibilità delle strutture);  Principio di imparzialità della p.a.: è previsto esplicitamente in Costituzione (art. 97) e vieta di effettuare discriminazioni tra soggetti (attuazione sul piano amministrativo del principio di uguaglianza); • Principio del buon andamento: (art 97) l’attività amministrativa deve rispondere ai criteri di efficacia (grado di corrispondenza tra gli obiettivi prefissati ed i risultati conseguiti), efficienza (rapporto tra il risultato ottenuto e la quantità di risorse necessarie per ottenere quel risultato), economicità (quando viene ottenuto il risultato con il minimo impiego possibile delle risorse). In attuazione del predetto principio è stata approvata un importante riforma avente come finalità lo “snellimento” e la “semplificazione” dell’attività amministrativa (legge 241/90). • Principio di fedeltà: (art. 54) ogni cittadino deve essere fedele alla Repubblica, questo nella p.a. comporta il dovere di adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge; • Principio del concorso pubblico: (art. 97 3 co.) agli impieghi della p.a. si accede mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge; • Principio della separazione tra politica e amministrazione : gli organi politici dettano le linee guida e gli obiettivi della p.a. mentre i dirigenti li attuano con l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi; • Principio di responsabilità delle P.A. e dei funzionari : secondo l’art. 28 Cost. i funzionari ed i dipendenti delle p.a. e dello Stato sono direttamente responsabile, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tal caso la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti Pubblici. 26 • Principio dell’autonomia e del decentramento: prevede l’attuazione del decentramento amministrativo nei confronti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. (l’art. 118 Costi). Le p.a. producono nel loro agire meri atti amministrativi senza rilevanza esterna (es. certificati) e provvedimenti che sono atti amministrativi che producono effetti esterni e che devono essere motivati. Gli atti amministrativi sono nulli (inesistenti) se mancano di uno o più elementi essenziali o se emanati da un soggetto privo di legittimazione, sono illegittimi (annullabili) se violano norme e principi dell’ordinamento o adottati da un organo non competente o frutto di un atto compiuto per eccesso di potere (viziato nella ragione o nella valutazione attraverso la quale si è fondata la volontà dell’organo amministrativo). Contro gli atti amministrativi è sempre ammessa tutela giurisdizionale ordinaria – art. 113 Cost. (per violazione di un diritto soggettivo) la competenza è del giudice ordinario che può disapplicare l’atto e procedere al risarcimento del danno (per violazione di un interesse legittimo) la competenza è del giudice amministrativo che può annullare e/o sospendere in via cautelare l’atto. Il Procedimento Amministrativo Il Procedimento amministrativo si apre con l’istanza del soggetto interessato o per iniziativa della stessa amministrazione (in questo caso si parla di procedimento aperto d'ufficio), l’Amministrazione procedente raccoglie tutti i dati e le informazioni necessarie in vista dell’adozione dell’atto finale, anche attraverso pareri da organi consultivi e di esperti e tecnici specializzati, si passa quindi all’adozione del provvedimento finale, secondo le modalità e le procedure previste dalla legge, perché l’atto finale (che dunque è “perfetto”, ma ancora “inefficace”), produca effetti giuridici lo stesso deve essere conosciuto, attraverso la pubblicità o la notificazione agli interessati. Il procedimento deve necessariamente concludersi in tempi certi l’Amministrazione procedente ha l’obbligo di stabilire il termine per l’emanazione del provvedimento; se il termine non è stabilito, si applica il termine di legge di 90 giorni e ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. 27 Gli atti amministrativi sono nulli (inesistenti) se mancano di uno o più elementi essenziali o se emanato da un soggetto privo di legittimazione, sono illegittimi (annullabili) se violano norme e principi dell’ordinamento o adottati da un organo non competente o frutto di un atto compiuto per eccesso di potere (viziato nella ragione o nella valutazione attraverso la quale si è fondata la volontà dell’organo amministrativo). Contro gli atti amministrativi è sempre ammessa tutela giurisdizionale ordinaria – organo terzo (per violazione di un diritto soggettivo - Il giudice ordinario non può annullare l’atto amministrativo impugnato, ma può solo disapplicarlo e procedere al risarcimento del danno) tutela amministrativa (per violazione di un interesse legittimo il giudice amministrativo può annullare e/o sospendere in via cautelare l’atto) oppure il Ricorso Amministrativo: tutela paragiurisidizionale, istanza del privato depositata presso l'amministrazione che ha emanato l’atto, ricorso gerarchico, ricorso in opposizione alla stessa amministrazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel caso siano scaduti i termini per il ricorso in opposizione. Le Forme di Stato Con l’espressione forma di Stato si intende il rapporto che corre tra il potere politico e i cittadini, vale a dire i rapporti fra “governanti e governati”, nonché l’insieme dei valori, principi e finalità principali dello stato. Il concetto di Stato comparve per la prima volta nel saggio di Machiavelli “Il Principe”. Affinché vi sia uno “Stato” è necessario che coesistano tre determinati elementi: • Popolo: un insieme di persone legate dal fatto di condividere tutte la stessa cittadinanza e un’uguaglianza di diritti e doveri di fronte al governo sovrano cui si assoggettano; • Territorio: luogo dove vive il popolo e dove lo Stato esercita la sua sovranità e che delimita i confini con gli altri Stati; • Sovranità: esternamente riguarda l'indipendenza di uno Stato rispetto agli altri e internamente consiste nel supremo potere di comando. Nel caso dello Stato Italiano la Costituzione recita nell’art. 1 che “L'Italia è una Repubblica democratica …... la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. 30 Nella Monarchia Costituzionale troviamo una netta separazione dei poteri tra il Re - potere esecutivo ed il Parlamento - potere legislativo. La monarchia costituzionale si è gradualmente trasformata verso un Governo Parlamentare allorché tra Re e Parlamento si è inserito un terzo organo, cioè il Governo o Gabinetto, legato da un rapporto di fiducia con il Parlamento, il quale poteva costringerlo alle dimissioni votando la sfiducia. Emerge dunque la figura del Primo Ministro che diviene il titolare effettivo del cruciale potere di sciogliere la Camera dei Comuni e di indire nuove elezioni. La Forma di Governo Parlamentare si è poi evoluta nella forma “Pluralista”, che è la più diffusa in Europa. Il Capo dello Stato ha funzioni limitate (spesso prevalentemente cerimoniali e rappresentative) è nominato dal Parlamento – potere legislativo - che a sua volta è nominato dal corpo elettorale. L’esecutivo è collegiale – il Consiglio dei Ministri. In America partendo dal modello inglese, invece della figura del Re si ideò l’elezione di un Presidente Governo Presidenziale, il Presidente è Capo dello Stato e titolare del potere esecutivo, mente il Parlamento o Congresso detiene il potere legislativo ed entrambe eletti direttamente dal popolo. Tra il Presidente ed il Congresso vige il regime della separazione dei poteri. Il Parlamento non può sfiduciare il Presidente a meno che non vi sia un “impeachment” ed il Presidente non può sciogliere le assemblee, può eventualmente porre un veto sospensivo sulle leggi. Una variante del Governo Presidenziale è quella Governo Semipresidenziale, tipico del governo francese. Il Presidente ed il Parlamento sono eletti direttamente dal popolo. Il Presidente è a capo dello Stato ed è dotato di funzioni giuridiche rilevanti anche di indirizzo politico, non dipende dal Parlamento non dovendone ottenere la fiducia, tuttavia per esercitare le sue prerogative deve avvalersi comunque di un Primo Ministro che goda della fiducia del Parlamento. Un'altra forma di governo da citare è quella Direttoriale (Svizzera) il Capo dello Stato è collegiale (Consiglio Federale - potere esecutivo), è nominato dall’Assemblea Federale (potere legislativo). Non vi è rapporto fiduciario tra i due poteri. Tra i membri del Consiglio Federale non vi è nessuna gerarchia. 31 Il principio dell’unicità della giurisdizione L’art. 104 Cost. stabilisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere – principio dell’unicità della giurisdizione Lo Stato attraverso la funzione giurisdizionale garantisce l’osservanza e la conservazione delle norme costitutive del proprio ordinamento giuridico, assicurando la certezza del diritto e la reintegrazione dell’ordine giuridico violato. Le giurisdizioni sono 3, quella civile, quella penale, quella amministrativa, si occupano, rispettivamente di regolare le controversie – aventi per oggetto un diritto soggettivo – sorte fra privati o fra privati e la pubblica amministrazione; di garantire determinati valori o istituti, irrogando una pena a chi abbia commesso un reato in violazione di tali valori e istituti; di tutelare gli interessi legittimi dei cittadini lesi da un atto della pubblica amm.ne. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari e indipendenti istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. La magistratura è sottoposta esclusivamente al controllo del Consiglio Superiore della magistratura cui spetta, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, procedere alle assunzioni, alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle promozioni ed ai provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Rispetto al principio dell’unicità della giurisdizione, la stessa Costituzione dispone delle deroghe al principio prevedendo, nell’art. 103, che la funzione giurisdizionale possa essere esercitata dal Consiglio di Stato, dal Tar, dalla Corte dei Conti, dai Tribunali Militari, dalla Corte costituzionale e, infine, da ciascuna Camera (in sede di giudizio di contestazioni delle elezioni e quando, in seduta comune, debbano essere valutare le accuse mosse nei confronti del Presidente della Repubblica), considerati giurisdizioni speciali. Ricordiamo anche il Tribunale ecclesiastico, le cui sentenze di nullità del matrimonio correttamente celebrato ma non consumato sono dichiarate efficaci nell’ordinamento italiano con sentenza della Corte di appello competente per territorio, le giurisdizioni internazionali - Corte internazionale di Giustizia, organo dell’ONU –sede all’Aja - Corte di giustizia delle Comunità europee con sede a Lussemburgo - a cui può ricorrere lo Stato 32 quale membro della Comunità internazionale e la Corte europea dei diritti umani a cui possono ricorrere i cittadini. Principi fondamentali (artt. 1-12 Cost) La disciplina dei diritti e delle libertà è una delle componenti essenziali delle Costituzioni moderne ed influenza in modo determinato i rapporti tra Stato e società civile. Il primo organico riconoscimento delle libertà fondamentali è la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789”, testo giuridico elaborato durante la Rivoluzione francese, che conteneva la proclamazione dei “diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo”. Si tratta quindi di Situazioni Giuridiche Positive diritti e libertà - interessi legittimi Diritti privilegiano l’aspetto positivo, di pretesa, riferiti prevalentemente alle rivendicazioni sociali della popolazione; Libertà negative sottolineano l’aspetto negativo, di non costrizione, rivolte a respingere lo Stato fuori dalle scelte individuali; Libertà positive sono da intendere come il risultato di diversi interventi dei pubblici poteri volti ad attuare il principio dell’uguaglianza sostanziale. Interessi legittimi consistono in un vantaggio riconosciuto al singolo solo in considerazione di tutela di un interesse della collettività, e generalmente conferiscono la pretesa che la Pubblica Amministrazione agisca secondo la legge. E di Situazioni giuridiche passive e di svantaggio doveri e obblighi - soggezioni Doveri comportamenti dovuti indipendentemente dall’esistenza di un corrispettivo diritto altrui, doveri costituzionali (Doveri Giuridici Positivi) previsti a tutela di un interesse collettivo. In realtà per la maggior parte dei cittadini il dovere si risolve rispettando la legge e la Costituzione è più concreto per alcuni che assumono cariche pubbliche. Obblighi comportamenti che un soggetto deve tenere per rispettare un diritto altrui (es. diritto di credito, l’obbligazione del conduttore di versare al locatore il canone di locazione) Soggezioni è la situazione di chi è soggetto ad un potere (es. posizione di un imputato in un processo sottoposto ad una serie di vincoli). 35 sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”), l’uguaglianza nei risultati. Questo obiettivo impone un compito spettante alla Repubblica, il Legislatore, infatti, attraverso la legislazione positiva deve rimuovere le situazioni di disuguaglianza che limitano l’attuazione del principio di libertà e di uguaglianza e un fine che consiste nel pieno sviluppo della personalità di ogni cittadino e nella sua partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese Questi due principi si limitano e completano a vicenda: l’eguaglianza sostanziale stempera la dura lex che non ammette eccezioni in nome della giustizia L’eguaglianza formale impedisce alle azioni positive di dare vita a casi di discriminazione al contrario. Punto di equilibrio – eguaglianza come doverosa ragionevolezza della legge. Art. 6 della Costituzione e la Legge 482/99 sulla tutela delle minoranze linguistiche “La Repubblica Italiana tutela con apposite norme le minoranze linguistiche” (art. 6) presenti nel territorio italiano. La prima forma di differenziazione, in senso positivo, fu prevista con il riconoscimento degli statuti speciali per le tre regioni di confine quali il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta, ma solo nel 1999, con la legge 489 “Norme per la protezione delle minoranze linguistiche storiche” è stata data piena attuazione a quanto disposto dal predetto art. 6 della Cost. riconoscendo alle dodici comunità linguistiche storiche parlanti idiomi diversi dall’italiano (popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo), una serie di norme finalizzate alla tutela della loro lingua e cultura: diritto all’insegnamento nella lingua minoritaria; l’utilizzo della lingua minoritaria negli uffici pubblici; l’utilizzo della propria lingua nei mezzi di comunicazione di massa. La legge sancisce, comunque, il carattere ufficiale della lingua italiana quale lingua della Repubblica; resta ben inteso che le lingue minoritarie non vengono equiparate alla lingua italiana, anzi la legge quadro sancisce esplicitamente che la lingua ufficiale della Repubblica italiana è l’italiano. 36 Condizione Giuridica dello Straniero Nel territorio dello Stato Italiano allo straniero si riconoscono tutti i diritti fondamentali attinenti alla persona umana, il diritto di partecipare alla vita pubblica, la piena tutela giurisdizionale, l’accesso ai pubblici servizi. Per il suo ingresso in Italia sono previste particolari procedure, e la violazione degli obblighi di ingresso, nonché di soggiorno, comporta l’espulsione, disposta dal Prefetto, con atto motivato ricorribile all’autorità giudiziaria. Non è ammessa l’espulsione nei casi in cui allo straniero deriverebbero persecuzioni per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali o nel caso di minori o donne in stato di gravidanza o puerperio. L’ingresso degli stranieri extra- comunitari nel territorio dello Stato non forma oggetto di situazioni costituzionalmente rilevanti, fatta eccezione per il diritto d’asilo. Sia gli stranieri, che gli apolidi, individui privi di qualsiasi cittadinanza, possono acquistare la cittadinanza italiana in vari modi: per diritto di nascita, a seguito di matrimonio con un cittadino italiano se risiede legalmente in Italia da almeno sei mesi; oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio; quando i genitori o gli ascendenti in linea retta di secondo grado siano cittadini per nascita; oppure per naturalizzazione concessa dal Presidente della Repubblica. Diritti Civili (I^ generazione dei diritti - libertà dallo Stato – artt. 13-16) Diritti civili si affermano nello stato liberale sulla scia del costituzionalismo liberale. Si tratta di libertà negative, in quanto respingono lo Stato fuori dalle scelte individuali e fondate sulla rivendicazione dell’individuo di una sfera propria. Si distinguono in Diritti nella sfera privata: art. 13 libertà personale; art. 14 libertà di domicilio: Il domicilio corrisponde all’abitazione e Costituzionalmente il domicilio è inclusivo di ogni ambito di cui si disponga “a titolo privato”, compresi i luoghi di lavoro. Riserva assoluta di legge, riserva di giurisdizione; art. 15 libertà di corrispondenza e comunicazione - La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria; art. 16 libertà di circolazione, consiste nella libertà del cittadino di fissare la propria residenza o il domicilio o soltanto di 37 dimorare e nella libera circolazione nel territorio nazionale. In tema di circolazione e i cittadini sono sempre in grado di spostarsi, di sostare, di fissare il proprio domicilio, di svolgere attività lavorative in qualunque parte dell’Italia – unico limite è l’ordine pubblico, inoltre, “Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”, quanto agli stranieri, l’ingresso degli stranieri extra-comunitari nel territorio dello Stato non forma oggetto di situazioni costituzionalmente rilevanti, fatta eccezione per il diritto d’asilo. ************** Diritti nella sfera pubblica artt. 17-21 Cost. (Libertà Negative), vanno a tutelare la dimensione sociale dell’individuo: art. 17 libertà di riunirsi, “i cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi” nel medesimo luogo in vista di uno scopo comune. Nel diritto di riunione va fatto rientrare il “diritto di riunirsi in assemblea” dei lavoratori. Le riunioni possono essere private, aperte al pubblico e pubbliche (i cui promotori hanno l’obbligo di darne preavviso, almeno tre giorni prima, al questore). art. 18 libertà di associarsi, invece si intende la libertà di ciascun individuo di associarsi – senza autorizzazione - per perseguire determinati fini e/o interessi comuni, purché non siano in contrasto con la legge penale. Le sole formazioni volontarie precluse a priori sono le “associazioni segrete” e le associazioni che “perseguano, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare” e la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma del “disciolto partito fascista”. art. 19 libertà religiosa - diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblica il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”; Art. 13 La libertà personale (I^ generazione dei diritti - libertà dallo Stato) La libertà personale è uno dei diritti civili rientranti nella sfera privata degli individui, tutelato dall’art.13 della Costituzione Italiana che sancisce che “La libertà personale è inviolabile”. Il divieto sancito riguarda la fondamentale libertà fisica, intesa come disponibilità della propria 40 Diritto alla salute art. 32 Cost. (3^ generazione dei diritti - libertà mediante lo Stato) E’ un diritto sociale soggettivo assoluto. “la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e nell’interesse della collettività” e garantisce cure gratuite agli indigenti. Il carattere di gratuità è stato attuato dal legislatore in maniera universale con l’istituzione del Servizio sanitario nazionale (1978). Il diritto alla salute, quindi, è volto a preservare l’integrità fisica e psichica dell’individuo nei confronti di tutti comprende l’interesse alle cure in caso di malattia, la sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori se previsti dalla legge e nel rispetto della persona umana in quanto ognuno può rifiutare di essere sottoposto ad un trattamento sanitario, prevale la libertà personale anche in casi di trattamenti indispensabili per la propria sopravvivenza – fatta eccezione per il diritto/dovere dei genitori di mantenere ed educare i figli (es. caso testimoni di Geova trasfusione – la cassazione ha dichiarato illegittimo il rifiuto alla cura indispensabile per la sopravvivenza del figlio basato da parte dei genitori su una determinata convinzione religiosa i genitori condannati x omicidio colposo – es. caso in cui il paziente non può dare il suo consenso al proseguimento o meno del trattamento sanitario - Eliana Englaro ragazza da 15 anni in stato vegetativo – , il padre aveva chiesto al giudice l’interruzione del trattamento sanitario artificiale – non si tratta di eutanasia provocata da interventi medici che causano la morte - ma di portare a termine in maniera naturale la sua malattia. La Cassazione ha dato l’autorizzazione al tutore solo a due condizioni: che si trattasse di una malattia ormai considerata non curabile e la volontà presunta della paziente cioè che in base ai suoi convincimenti etici, politici, religiosi, non avrebbe dato il consenso al proseguimento del trattamento sanitario). Diritto alla salute nel periodo della pandemia L’emergenza sanitaria provocata dalla Pandemia da virus Covid-19 scoppiata in Italia dal 2020, ha comportato diversi interventi che hanno portato a drastiche limitazioni di alcuni diritti fondamentali costituzionalmente protetti (Libertà individuale – quarantene, Libertà di 41 circolazione e di soggiorno, Libertà di riunione, Regolazione emergenziale della giustizia - sospensione e rinvio dell‘attività giurisdizionale civile e penale - rinvio delle elezioni etc. Al centro di questi interventi di limitazione di diritti fondamentali vi è il diritto alla salute sancito dall’art. 32 Cost. “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cura agli indigenti”. La Costituzione, quindi, con “interesse della collettività” allarga la sfera di tutela anche a chi non sia malato e debba essere tutelato anche da una Pandemia. La locuzione “fondamentale” del diritto alla salute non rende tale diritto più importante degli altri, infatti, il carattere assoluto di ogni diritto è sempre previsto assieme al suo limite e può legittimamente essere sottoposto a restrizioni nel caso in cui lo imponga la preminente necessità di tutelare altri diritti e interessi costituzionali a rischio (bilanciamento dei diritti). Inoltre, la maggior parte dei diritti sottoposti a limitazione sono tutelati da riserva di legge, pertanto, ci si è posti il quesito se i provvedimenti utilizzati dal Governo per affrontare l’emergenza epidemiologica (DPCM – Ordinanza – Decreti legge) possano essere ricompresi con tale istituto previsto dalla Costituzione. La Corte Costituzionale, che non ha potuto far riferimento ad una previsione costituzionale sullo stato di emergenza, (art. 78 casi di guerra e Art. 77, 2° comma Cost. “casi straordinari di necessità e d’urgenza”), tantomeno a leggi costituzionali di emergenza (in quanto mancherebbe l’immediatezza necessaria in un periodo di emergenza a causa del troppo tempo utile per la procedura di adozione) ha, quindi, giustificato una legislazione derogatoria dei diritti, soprattutto attraverso l’emanazione di Decreti Legge che sono alla base dei DPCM del Governo, in quanto considerati una fonte normativa dalla Costituzione nel rispetto, comunque, della riserva di legge e attraverso il bilanciamento dei diritti e sulla base dei principi di ragionevolezza ad affrontare una grave crisi politica interna, di temporaneità dell’emergenza come situazione anomala e grave e di proporzionalità senza ritenere di individuare una disposizione esplicita della Costituzione a cui far riferimento.(sentenza Caso Ilva da Taranto). 42 Diritti Economici Insieme di norme comprese nel titolo III della parte I^ della Costituzione che disciplinano i rapporti economici dei cittadini, es la proprietà privata art. 42 Cost. La legge determina i limiti della proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Il canone interpretativo della funzione sociale della proprietà vincola il legislatore a legittimare le limitazioni della stessa solo se esiste una necessità sociale. La proprietà privata può infatti essere espropriata per motivi di interesse pubblico, il diritto soggettivo proprietà degrada in puro interesse legittimo ed al proprietario rimane solo il diritto ad un’indennità. L’indennizzo – che dovrà essere quantificato in modo serio, congruo ed adeguato. Diritti Politici art. 48-51 Cost. Si affermano contemporaneamente con l’evoluzione dello Stato in Stato liberaldemocratico (Stato pluriclasse) nella seconda metà dell’800 quando le classi sociali più deboli, sino a quel momento ancora emarginate dallo Stato, iniziano a rivendicare i diritti civili riconosciuti solo alla borghesia. Il diritto di voto art. 48 Cost. e la libertà di associazione in partiti e sindacati art. 49 Cost. è la massima espressione delle libertà nello Stato. I diritti politici sono riconosciuti ai cittadini per poter partecipare alla vita politica e alla formazione delle decisioni pubbliche, attraverso di essi si realizza il principio della sovranità popolare art. 1 Cost. La Costituzione riserva questi diritti ai soli cittadini, seguendo il principio che lega la titolarità dei diritti politici allo status di membro della collettività. Il temperamento di detto principio attraverso l’apertura del nostro ordinamento a quello comunitario ha portato all’estensione dell’elettorato attivo e passivo anche ai cittadini comunitari a livello comunale ed europeo e dell’elettorato passivo ai cittadini extracomunitari residenti in Italia alle elezioni amministrative. I diritti politici si possono perdere a seguito della perdita della capacità di agire per infermità mentale o di una condanna per gravi reati (es. interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea). La sospensione è invece prevista per i falliti ed i sottoposti a misure di prevenzione, a libertà vigilata etc. 45 Nessun giudice può essere rimosso o sospeso dall’ufficio; fanno eccezione le sole ipotesi di “sopravvenuta incapacità fisica o civile” e di “gravi mancanze” nell’esercizio delle funzioni i giudici in questione “non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni; ai giudici in carica compete l’immunità” già previste dall’art.68 Cost.; ed è la Corte che può, in tali casi, deliberare le necessarie autorizzazioni a procedere agli arresti. Art. 138 – Leggi di revisione costituzionale (Riforma della Costituzione) Avendo la nostra Costituzione un carattere rigido ne deriva che le leggi – approvate con i procedimenti delle leggi ordinarie – non possono modificare la Carta costituzionale. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna camera con un procedimento aggravato. Facciamo, quindi, riferimento all’art. 138 Cost., inserito nel Titolo VI della Costituzione dedicato alle Garanzie della Costituzione e che prevede per l’adozione di una legge cost. o di revisione della Costituzione un meccanismo meramente parlamentare ed in parte il ricorso ad un voto popolare. Le leggi costituzionali (non modificano la Cost. servono a conferire rango costituzionale alla disciplina ivi contenuta) le leggi di revisione costituzionale, invece, modificano la Costituzione (aggiungono, modificano o sostituiscono articoli) ma, è bene ricordare che non tutta la Costituzione può essere modificata. La Costituzione stessa indica dei limiti espliciti – art. 139 Cost. “la forma Repubblicana non può essere modificata in alcun modo” e limiti impliciti – Diritti fondamentali dell’uomo (es. art. 2) – principio della democrazia repubblicana (art. 1), la libertà di associazione, la libertà di manifestare le proprie opinioni, il diritto al voto, il pluralismo dei partiti, i Principi supremi. Composta in gran parte con articoli di natura programmatica, ovvero molte delle affermazioni contenute nella Costituzione erano affermazioni che non trovavano una corrispondenza nella realtà del 1948, cioè tante delle parti scritte nella Costituzione del 1948 erano in programma per il futuro (obiettivi da raggiungere). 46 Si tende, quindi, a collocare la prima fase di attuazione della Costituzione con le prime riforme che sono intervenute negli anni 50 (entrata in vigore della Corte Cost.le – istituzione del CNEL e del CSM). Un’accelerazione a questo processo di attuazione si è poi avuta negli anni 70 con l’istituzione delle Regioni a statuto ordinario, con l’attuazione della normativa sull’istituto del referendum, con l’adozione di nuovi regolamenti parlamentari, con l’adozione dello statuto dei lavoratori e ancora nella fine degli anni 80 con la legge n. 400 del 1988 - che disciplina tutte le attività di governo negli anni 90 soprattutto con l’attuazione dell’art. 6 della Cost. attraverso la legge ordinaria n. 482/99 (principio della tutela delle minoranze). La considerazione di una parte della dottrina che il procedimento aggravato previsto dall’art. 138 della Cost. sia utile per modifiche puntuali della Costituzione ma non anche per riforme più estese ed organiche e l’esigenza di dare sempre più stabilità all’esecutivo ha portato all’adozione di altre importanti riforme – la più ampia fra tutte – la Riforma del Titolo V del 2001. Numerose sono le proposte di riforma in deroga all’art. 138 Cost. tra cui ricordiamo le Commissioni parlamentari bicamerali (es. comm. Bozzi; Lotti/de Mita e D’Alema) e 2 referendum costituzionali 2006 e 2016 con esito negativo, la Bozza Violante e la Commissione dei saggi. La Costituzione è stata modificata poche volte dalla sua entrata in vigore – solo 17 volte – (riforma sul numero dei parlamentari e durata del senato – riforma sulla durata dei giudici costituzionali – la riforma per l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e autonomia statutaria – la riforma sul voto degli italiani all’estero – la riforma sulle pari opportunità, riforma per l’introduzione del principio del pareggio di bilancio etc). Diversi progetti di legge di modifica costituzionale e di riforma sono ancora in corso di esame parlamentare. La Costituzione, quindi, vive e si sviluppa. Essa è stata, inoltre, riempita di significato normativo nuovo anche attraverso l’Interpretazione e l’applicazione della Costituzione stessa da parte dei giudici - la dottrina parla, infatti, di Costituzione vivente . Procedimento aggravato Avendo la nostra Costituzione un carattere rigido ne deriva che le leggi – approvate con i procedimenti delle leggi ordinarie – non possono modificare la Carta costituzionale Il procedimento di riforma o di modifica della Costituzione è un procedimento aggravato che 47 però non pone particolari ostacoli. Dobbiamo fare riferimento all’art. 138 Cost., inserito nel Titolo VI della Costituzione dedicato alle Garanzie della Costituzione e che prevede per l’adozione di una legge cost. o di revisione della Costituzione un meccanismo meramente parlamentare ed uno in parte parlamentare ed in parte il ricorso ad un voto popolare . Come per le leggi ordinarie l’iniziativa legislativa può essere intrapresa dal Governo; da ciascuno parlamentare; da un consiglio regionale; da 50.000 elettori; dal Cnel. Il procedimento aggravato consiste in una doppia deliberazione in entrambe le camere (solo nella prima deliberazione possono essere apportati emendamenti), ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione. Nel caso in cui la legge dovesse ottenere nella seconda deliberazione solo una maggioranza assoluta, la stessa potrà essere sottoposta a referendum costituzionale approvativo (resta allo stato di progetto: essa è soggetta ad una pubblicazione “anomala” anticipata nella Gazzetta ufficiale allo scopo di far conoscerne il testo a chi voglia proporre il referendum) quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda 1/5 dei membri di una camera o 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Se si andrà al referendum, il corpo elettorale sarà chiamato a pronunciarsi attraverso il voto e solo se ci sarà una maggioranza di voti validamente espressi a favore della riforma, la legge potrà essere promulgata (firmata dal Capo dello Stato), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e a quel punto il procedimento sarà completato. Funzioni della Corte Costituzionale / Conflitti di attribuzione di potere (art. 134 Cost.) Il Compito essenziale della Corte costituzionale è quello di sindacare l’operato del legislatore, “controllo di legittimità” al fine di verificare la conformità delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni alla Costituzione e di ogni atto alle fonti superiori (sono esclusi dalla cognizione della Corte le “fonti extra ordinem” - fonti fatto -ivi compresi gli atti normativi dell’UE), e l’“eccesso di potere” ovvero l’uso di un certo potere per il conseguimento di un fine diverso da quello indicato nelle norme attributive ed esteso anche alle leggi per colpire gli eventuali arbitri nei quali il legislatore fosse incorso. 50 dall’ordinamento dispiegando la sua efficacia erga omnes sul giudizio in corso, su quelli futuri ma anche su quelli passati ancora pendenti. Sentenze di rigetto, quando la Corte “dichiara infondata la questione” vizi nell’interpretazione della norma: errore del giudice nell’interpretare la legge o della disposizione costituzionale -non considerazione di qualche altro aspetto della questione; vizi di motivazione: motivazione contradditoria - motivazione non convincente. Le sentenze di rigetto non hanno efficacia erga omnes ma inter partes, vale soltanto, nel procedimento in via incidentale. La norma interessata non è incompatibile con la Costituzione dunque resta vigente e il giudice può procedere con il processo sospeso. Sentenza di inammissibilità, quando la Corte non entra nel merito della questione ma si ferma ad accertare l’insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per una pronuncia sulla fondatezza della questione. La questione può essere sollevata da un altro giudice o dallo stesso giudice in un altro stato o grado anche della stessa causa solo nel caso in cui sia mutato il thema decidendum cioè uno dei suoi elementi essenziali (oggetto, motivazione o il parametro di valutazione utilizzato). Le sentenze interpretative di accoglimento la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, nella parte in cui se ne deduca una determinata interpretazione normativa che è ritenuta dalla Corte non conforme alla Costituzione e che è espressamente indicata anche nel dispositivo della sentenza, sentenze interpretative di rigetto, la Corte dichiara la non fondatezza della questione in quanto dalla disposizione impugnata si deduca un’interpretazione normativa diversa da quella desunta dal giudice a quo, e comunque un’interpretazione che la Corte ritiene conforme alla Costituzione, e che è indicata nella motivazione della stessa sentenza (concretizzando la cosiddetta “Costituzione Vivente”). Oggi, la Corte adegua le proprie sentenze interpretative al cosiddetto “diritto vivente” cioè alle interpretazioni giurisprudenziali prevalenti e consolidate. Le sentenze manipolative che si dividono in additive e riduttive (la Corte aggiunge, sostituisce o elimina parole o frasi al disposto normativo modificandolo parzialmente e/o integrandolo per renderlo conforme ai dettami costituzionali). 51 Sistema Unitario e Stato Composto Stato Unitario (Centralizzato) è caratterizzato da un governo del centro che irradia il suo governo in periferia tramite strutture amministrative che restano emanazione del governo centrale. Anche l’Italia nasce come Stato centralizzato sul modello Napoleonico ma, già nella Costituzione del 1948 troviamo la prima previsione delle Regioni, create però sotto il profilo giuridico e non già come entità sociali o economiche. Il primo passo per la costituzione di uno Stato Federale è la nascita di una Confederazione di Stati indipendenti e sovrani che hanno interessi internazionali convergenti e che si fonda su un trattato di diritto internazionale e non su una Costituzione. Gli Stati membri condividono un'attività unitaria svolta da organi confederali e esercitano competenze che gli sono conferite dagli organi confederali, espressamente enumerate. Lo Stato Federale (Composto) è una forma di organizzazione di diritto pubblico, si stabilisce con una Costituzione scritta e rigida. E’ caratterizzato dall’esistenza di un ordinamento statale federale, un vero e proprio Stato con un proprio territorio e un proprio governo. La Costituzione federale prevede la ripartizione di competenze tra Stato centrale e Stati membri attraverso la tecnica dell’enumerazione ma il trasferimento dei poteri avviene dal basso verso l’alto, pertanto, tutte le funzioni che non vengono trasferite rimangono in capo agli Stati membri (esempio: diritto penale). L’organo politico è rappresentato dal Parlamento bicamerale, in cui esiste una Camera rappresentativa degli Stati membri. Stato Regionale Lo Stato regionale descrive un tipo di Stato intermedio fra lo Stato unitario e lo Stato federale, in quanto, pur mantenendo l’unità e indivisibilità dello Stato, riconosce al suo interno alcuni enti locali (Regioni, Comuni, Italia), dotati di un certo grado di autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria mentre la funzione giurisdizionale rimane di competenza esclusiva dello Stato. 52 Cosa dice la costituzione sulle regioni (art. 114 Cost.) Federalismo La Costituzione Italiana non contiene alcuna autoqualificazione, enuncia solo nell’art. 1 che “l’Italia è una Repubblica democratica…”Nel Titolo V della II parte della Costituzione troviamo una serie di elementi che contribuiscono all’individualizzazione dello Stato italiano con un Sistema Regionalista, l’art. 114 enuncia che “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” inoltre, uno dei elementi di innovazione propri della Costituzione del ’48 fu l’istituzione delle Regioni a Statuto Speciale. La regione può considerarsi un ente pubblico a rilevanza costituzionale costituito da una comunità stanziata su un determinato territorio e che possiede un proprio apparato autoritario - un proprio «governo», e di un ordinamento autonomo nei limiti prefissati dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali. Le regioni italiane sono in tutto 20 di cui 5 Regioni a statuto speciale: Sicilia, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, istituite già nel 1948 (la Regione Sicilia addirittura nel 1946), ad eccezione del Friuli Venezia Giulia, che venne istituita appena nel 1963 una volta risolta la questione di Trieste. Il riconoscimento a queste Regioni di una speciale autonomia deriva da ragioni storiche e geopolitiche. L’autonomia differenziata, più ampia di quella delle altre regioni, e definita nei suoi contenuti dallo statuto di ciascuno di queste regioni, approvato con legge costituzionale. Condizioni di particolare autonomia sono state riconosciute anche alle Province autonome di Trento e Bolzano tra cui la potestà legislativa. La disciplina delle Regioni Ordinarie (istituite solo nel 1970) è in gran parte dettata direttamente dalla Costituzione e in parte agli Statuti adottati dai Consigli regionali. Sono dotate di Autonomia Politica (art. 114 Cost.), capacità di darsi un proprio indirizzo politico, anche diverso da quello dello Stato purché non contrastante con i princìpi dell’ordinamento costituzionale; Autonomia legislativa “potestà”(art. 117 Cost.) di emanare norme costitutive dello stesso ordinamento giuridico statale » (Giannini) e Autonomia Amministrativa in quanto dotate di un proprio apparato amministrativo; Autonomia Finanziaria, il reperimento dei mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività 55 limiti. Le regioni, infatti, avevano la potestà legislativa cosiddetta “concorrente” solo in un elenco tassativo di materie enumerate nell’art. 117 co. 1 Cost. e potevano legiferare all’interno dello spazio lasciato dalla legge di principio dello Stato “leggi quadro o cornice”, salvo che per il Principio dell'Interesse Nazionale lo Stato in qualsiasi momento avocasse a sé il compito di legiferare. Ancora le leggi regionali erano sottoposte al visto preventivo del governo – per eccesso di competenza o contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni - il governo poteva rinviare una legge al Consiglio regionale e impugnarla davanti alla Corte Cost. se il Consiglio regionale la rinviava con una deliberazione della maggioranza assoluta. In tutte le altre materie la potestà era esclusiva dello Stato. Dopo la riforma del titolo V del 2001, l'articolo 117 (legge “La Loggia” di adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla riforma), disciplina non soltanto la potestà legislativa delle Regioni ma anche quella dello Stato con una inversione dell’ordine delle competenze legislative, a differenza del vecchio testo è lo Stato ad essere titolare di competenze enumerate ( Materie di Legislazione esclusiva dello Stato: politica estera e rapporti con UE, diritto di asilo, immigrazione, difesa, sistema tributario e contabile dello Stato, giurisdizione, etc) mentre le Regioni sono l’Ente territoriale a competenza residuali e perciò generali (Materie di legislazione residuale regionale: tutte le materie non ricomprese nei commi 2 e 3 – formazione, turismo, trasporti regionali etc); Il testo riformato ha indicato, inoltre, le materie in cui la legislazione statale e regionale sono concorrenti ( Materie di Legislazione Concorrente : rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; ricerca scientifica e tecnologica, tutela della salute; protezione civile; governo del territorio; ordinamento della comunicazione; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario). Ciò che è rimasto è la questione in materia di legislazione concorrente dell’assetto tra legislazione di principio e di dettaglio. In tale ambito è spesso intervenuta e continua ad intervenire la Corte Cost. alla quale spetta di volta in volta di individuare il punto di equilibrio fra normativa statale 56 e regionale. Dopo la riforma del titolo V, le leggi regionali non sono più sottoposte al visto preventivo del governo. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Sul Piano Amministrativo il nuovo titolo V ha portato a sostituire il criterio del parallelismo delle funzioni con il principio di sussidiarietà verticale e leale collaborazione. Sentenza n. 303/2003 competenze residuali delle Regioni La clausola residuale contenuta nell’art. 117 co 4 Cost. per cui “… in tutte le materie non ricomprese nei commi 2 e 3 spetta alle Regioni la potestà legislativa” non opera in automatico. Pertanto, spesso è intervenuta e continua ad intervenire la Corte Cost. che è chiamata a stabilire in capo a chi ricada tale competenza attraverso il criterio di prevalenza. Emblematico, in tal senso, è il caso della materia dei “lavori pubblici” la quale non è espressamente prevista in alcun elenco dell’art. 117 Cost. ed è, tra l’altro, una materia trasversale che si intreccia sia con materie esclusive statali (organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile) sia con materie concorrenti regionali (tutela del lavoro, governo del territorio). Con la sentenza n. 300/2003 la Corte Cost. si è pronunciata a favore dello Stato, richiamando “un elemento di flessibilità” presente nell’articolo 118, laddove prevede che le funzioni amministrative generalmente attribuite ai Comuni, possano essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base di principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza che non operano solo come criteri ai fini della attribuzione (legislativa) di competenze amministrative, ma al contrario valgono ad “attrarre” allo Stato tutte quelle funzioni (sia amministrative, sia legislative) che – per loro natura - esigono un esercizio unitario. Possiamo, quindi, ritenere che vi sia la formazione di un “diritto regionale vivente” in quanto le disposizioni costituzionali hanno bisogno di una interpretazione di cui si è fatto carico la Corte Cost., interpretazione che non sempre coincide con gli schemi indicati nel titolo V. 57 Fonti Normative dell’Unione Europea (Natura Giuridica dell’U.E.) Continua ad essere discussa la natura giuridica dell’Unione europea. Non può essere considerata un’organizzazione internazionale in quanto non svolge solo attività intergovernative. Si fonda su trattati, ma gli Stati membri e tutte le persone fisiche e giuridiche sono diretti destinatari del diritto comunitario che determina nei confronti di esse situazioni giuridiche di vantaggio (cittadinanza europea, tutela dei diritti) e di svantaggio. Non può essere considerata neanche uno Stato in quanto ha un territorio, ma non si può parlare dell’esistenza di un popolo europeo; gli stessi trattati fanno riferimento a popoli europei, al plurale, sia ai cittadini dell’Unione. Alcuni studiosi rilevano nei Trattati dell’Unione europea (il trattato di Maastricht, di Nizza, di Amsterdam e di Lisbona) una Costituzione in quanto contengono tutti gli elementi che sono contenuti nelle Costituzioni moderne ma, non ha ancora le caratteristiche della politicità, sfuggendo ad essa la cura degli interessi generali del popolo europeo (la difesa, ad esempio). In dottrina alcuni autori considerano l’U.E.: Comunità sovranazionale una nuova dimensione del diritto pubblico, il diritto comunitario (Ordinamento multilivello - Ordinamento pre- federativo non ancora federale, ma in procinto di diventarlo - Federazione di Stati nazione) Le istituzioni della Comunità Europea sono cinque: 1. il Parlamento europeo, composto da 736 membri è eletto a suffragio universale diretto con durata di cinque anni. Ad esso compete la funzione legislativa e di bilancio e la nomina del Presidente della Commissione europea; 2. il Consiglio europeo, costituito dai capi di Stato e di governo degli Stati membri, nonché dal Presidente della Commissione. E’ un organo politico definisce essenzialmente gli orientamenti e le priorità politiche generali dell’Unione; 3. il Consiglio dei ministri, composto da un ministro per ogni Stato membro, esercita congiuntamente al Parlamento europeo la funzione legislativa e di bilancio; 4. la Commissione europea, vero organo di governo dell’Unione, ha la rappresentanza esterna dell’Unione.. E’ responsabile collegialmente di fronte al Parlamento europeo che può 60 Forma di Governo e Pandemia Con questa espressione si intendono i modi in cui il potere è distribuito tra gli organi costituzionali di uno Stato e l’insieme di rapporti che intercorrono tra essi al fine di raggiungere la finalità politica di uno Stato, riguarda cioè l’indirizzo politico. La forma di governo non è pero un sistema statico esso, infatti, può essere condizionato anche da fattori esterni all’ambito costituzionale, come nel caso della Pandemia scoppiata in Italia nel 2020 che ha avuto un importante impatto sulla forma parlamentare prevista dalla Costituzione Italiana e anche sui rapporti tra gli organi costituzionali. La Pandemia ha, di fatto, modificato gli equilibri della forma di governo parlamentare. Alcuni processi di normazione e di decisione hanno preso una forma diversa da quella che si applica ai processi legislativi durante la normalità e secondo le procedure regolari. Il dibattito dei costituzionalisti si è portato sul ruolo marginale del Parlamento nella gestione della crisi ed il mancato equilibrio tra gli organi della forma di governo, in quanto si è attenuata la importante funzione di legittimazione e di controllo che svolge il Parlamento. La particolarità del periodo pandemico, sta quindi, nel fatto che non sia stata la legge parlamentare al centro della normazione ma sia stata creata una catena normativa con provvedimenti del governo, soprattutto del Presidente del Consiglio i DPCM (che per la loro natura di provvedimenti amministrativi esulano dal controllo del Parlamento, del Capo dello Stato e della Corte Costituzionale) e del Ministro della Salute con le Ordinanze in più basati su diversi decreti legge. In particolare il decreto legge n. 6 del 2020 convertito in legge dal Parlamento reca che su iniziativa del Ministro della Salute e del PdC gli stessi possono adottare propri decreti per “ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”. La predetta legge, quindi, viene considerata la base di legittimazione per tutta una serie di DPCM e Ordinanze del Ministro della Salute che si sono susseguiti nel periodo pandemico e che hanno evidenziato la mancata collaborazione tra Parlamento e Governo. La mancanza di una clausola di emergenza nella Costituzione ha portato l’attenzione dei costituzionalisti sugli art. 77 e 78 della Cost. In particolare, l’art. 77 della Cost. che prevede che “il Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza possa adottare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di 61 legge che deve il giorno stesso presentare per la conversione alle Camere” e l’art. 78 che contiene i principi che devono reggere il sistema, esso infatti prevede che anche in caso di “guerra” sia sempre il Parlamento ad autorizzare il Governo ad una attività normativa, cosa che non è accaduta in Italia, soprattutto, nella prima fase della pandemia. Il Parlamento ha, comunque, ad un certo punto ripreso coscienza della centralità nell’ordinamento con la “conversione in legge del decreto n. 19 del 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”. È stata, quindi, inserita una nuova procedura anche per i DPCM che prevede un passaggio in Parlamento – cosiddetta Parlamentarizzazione dei DPCM - e quindi un controllo preventivo degli stessi da parte del Parlamento in quanto richiede che il Pdc dei Ministri o un suo Ministro delegato debba illustrare, preventivamente, alla Camere il contenuto del DPCM. Il quesito che resta aperto è come saranno i rapporti tra gli organi costituzionali dopo il periodo di emergenza, se per la posizione preponderante assunta dal Governo nei confronti del Parlamento si dovrà parlare di una nuova normalità nei rapporti tra i due organi oppure se si tratta solo di un periodo transitorio che finirà con la Pandemia o se l’esperienza del Covid-19 potrà costituire un nuovo Diritto Costituzionale dell’emergenza. Assorbimento dall’ordinamento nazionale degli altri ordinamenti internazionali. Principio di esclusività Il “principio di esclusività”, che è espressione della sovranità dello Stato attribuisce a questo il potere esclusivo di riconoscere le proprie fonti, cioè indicare i “fatti” e gli “atti” che possono produrre norme nell’ordinamento. Le norme degli altri ordinamenti possono valere all’interno dell’ordinamento dello Stato soltanto se le disposizioni di questo lo consentono. Ciò vale per qualsiasi altro ordinamento: quindi, sia per l’ordinamento degli altri Stati; sia per gli ordinamenti “tra gli stati” a carattere generale, cioè il diritto internazionale, o particolare, come la Comunità europea; sia, infine, per gli ordinamenti non statuali, sociali, “interni” allo Stato. Per consentire alle norme prodotte da fonti di altri ordinamenti di operare all’interno dell’ordinamento statale si opera attraverso la tecnica del rinvio. Si distinguono di solito due tecniche di rinvio, il rinvio “fisso o recettizio” 62 attraverso il quale disposizioni normative interne si appropriano delle norme dettate da fonti straniere già in vigore e il rinvio “mobile o formale” con cui si rendono applicabili da parte dei giudici, tutte le norme prodotte da fonti di ordinamenti esterni. Tipologie di referendum Il referendum è uno strumento di esercizio della sovranità popolare, sancita all'art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana, attraverso il quale popolo esercita una funzione di controllo politico sulle scelte del legislatore, esprimendo un sì o un no su una determinata questione. Il Referendum abrogativo (art. 75 Cost) può essere richiesto da 500.000 cittadini o da 5 Consigli Regionali, entro il 30 settembre di ciascun anno. Dopo dei controlli preventivi effettuati dall’Ufficio Centrale presso la Corte di Cassazione sulla conformità delle richieste alla legge, vi è il giudizio di ammissibilità della Corte Cost. che deve pronunciarsi, sulla legittimità costituzionale delle richieste ritenute legittime dall’Ufficio Centrale, entro il 10 febbraio successivo. Ai fini dell’approvazione della richiesta occorre la maggioranza dei voti validamente espressi. Se il risultato è contrario alla richiesta di abrogazione, le legge prescrive che la “notizia” sia dichiarata sulla Gazzetta ufficiale, con la conseguenza che non potrà proporsi nuova domanda per sottoporre a referendum abrogativo lo stesso testo prima che siano trascorsi 5 anni. Se invece il risultato è favorevole, “l’avvenuta abrogazione” deve essere dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicare nella Gazzetta e da inserire nella Raccolta ufficiale. La Costituzione all’art. 75 ammette il referendum abrogativo per tutte le leggi e gli atti aventi forza di legge, eccezion fatta per quelle tributarie e di bilancio, di amnistia, di indulto e di ratifica ai trattati internazionali. Altri tipi di Referendum sono il Referendum confermativo o approvativo indetto per l’approvazione delle leggi di revisioni della Costituzione e delle altre leggi costituzionali, il Referendum consultivo che riguarda la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove, anche in ordine alle Province o ai Comuni. 65 giuridico stesso (meccanismi con cui si produce diritto nuovo). Le fonti possono essere di cognizione (atti ufficiali o non ufficiali attraverso i quali si ha conoscenza delle norme prodotte e vigenti - es: La Gazzetta ufficiale è la più importante – tutti gli atti normativi dello stato devo essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale ed inseriti nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica Italiana, altre fonti Bollettini ufficiali delle Regioni, Gazzetta ufficiale della Comunità Europea – la predetta pubblicazione comporta la loro “entrata in vigore” – pubblicità legale) o di produzione (atti che producono norme giuridiche) Le fonti di produzione si distinguono a loro volta in fonti-atto (fonti scritte -diritto scritto) e fonti- fatto (diritto non scritto). Le fonti atto consistono in atti normativi prodotti da un soggetto istituzionale e legittimato dall’ordinamento portatore di una precisa volontà alla loro produzione, Costituzione, leggi costituzionali o di revisione costituzionale, le leggi, gli atti aventi forza di legge Alcuni autori collegano al quadro delle fonti atto anche il referendum abrogativo e le sentenze della Corte Costituzionale con effetti caducatori della norma, i regolamenti, le leggi regionali, i contratti collettivi di lavoro e gli accordi sindacali nel pubblico impiego fonti extra ordinem (fonti la cui idoneità a produrre norme non è stabilita da norme superiori. Le fonti fatto consistono in comportamenti oggettivi come le consuetudini e gli usi (comportamenti sociali ripetuti nel tempo, tanto che matura tra i soggetti la convinzione della loro obbligatorietà giuridica), e atti normativi prodotte da fonti di produzione giuridica di ordinamenti esterni al nostro ma da questi ammesse (esempio: norme di ordinamento comunitario – norme di diritto internazionale) attraverso la tecnica del rinvio. Criteri delle Fonti La varietà e complessità delle fonti, l’affermazione di svariate fonti extra-ordinem e l’eccesso della produzione legislativa ha posto il problema della delegificazione (legge (legge Lavagna n. 400/88), pertanto, una materia regolamentata da una legge è disciplinata da un regolamento) (“decongestionare il Parlamento da attività superflue”), ossia sostituire una disciplina legislativa con una disciplina regolamentare, pertanto, una 66 materia regolamentata da una legge è disciplinata da un regolamento. Altro problema è il sorgere di antinomie per il superamento delle quali si sono individuati dei criteri da osservare nel dare la prevalenza a questa o a quella norma astrattamente applicabile al caso: Criterio gerarchico, nel caso si registri un’antinomia tra fonti di diverso grado gerarchico, la fonte prevalente è la fonte di grado superiore in quanto dotata di maggior forza. Criterio cronologico, si fonda sul principio che fra più fonti e/o norme pariordinate prevale, in caso di contrasto, quella più recente; Criterio della competenza, interviene quando le fonti sono ordinate dalla costituzione secondo la competenza riguardante o l’ambito territoriale in cui la norme devono operare o la materia o lo specifico oggetto regolato. Oltre a questi criteri, bisogna anche considerare se in una determinata materia l’ordinamento abbia posto una riserva di legge. Divisione delle Fonti (criterio gerarchico) I^ Livello – Fonti Costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale); II^ Livello – Fonti legislative o Fonti primarie (leggi, decreti legge, decreti legislativi, leggi regionali – regolamenti comunitari - regolamenti interni degli organi costituzionali - regolamenti della Corte Costituzionale); III^ Livello – Fonti Regolamentari o Fonti secondarie (regolamenti del governo, regolamenti degli enti locali - regolamenti ministeriali ed interministeriali – usi e consuetudini. L’Ordinamento Giuridico è l’insieme ordinato e coerente delle norme giuridiche (regole istituzionali ed organizzative - il diritto positivo) che regolano la vita di una comunità e necessarie ad assicurare l’esistenza del gruppo sociale, in quanto il fenomeno associativo è la fonte del diritto e, dunque del fenomeno giuridico. Gli elementi indispensabili dell’ordinamento giuridico sono: la pluralità dei soggetti, sistema di norme e l’organizzazione. 67 La dottrina ha elaborato diverse definizioni di ordinamento giuridico in base alla teoria accolta: - secondo la “ teoria istituzionale ” del Santi Romano, l’ordinamento giuridico non è composto solamente dall’insieme di norme, ma nasce là dove c’è un gruppo sociale che si organizza, cioè un istituzione. Ad ogni ordinamento giuridico corrisponde un’istituzione e viceversa, Santi ha giuridizzato il concetto di istituzione sostituendolo a quello di comunità. Vi è una società nella misura in cui si manifesta il fenomeno giuridico (ubi societas ibi ius); - secondo la “ teoria normativa ” Kelseniana, il diritto è concepito come norma pura non contaminata dai fatti sociali, essa doveva “liberare la scienza del diritto da tutti gli elementi estranei”. L’’ordinamento giuridico è strutturato secondo un ordine gerarchico in cui la norma inferiore (o regolata) trae la sua validità dalla norma superiore (o regolante). Inoltre, essendo le tesi statualistiche ancora diffuse nei primi decenni del secolo attuale, tanto che nello Stato si tendeva a ravvisare il Dio diritto, ossia la derivazione suprema della legge; Kelsen postulava l'identità fra Stato e ordinamento giuridico, pertanto, l'ordinamento giuridico quale ordinamento sociale doveva garantire la sicurezza della collettività anche avvalendosi, se necessario, dell'uso della forza Pluralità degli Ordinamenti Giuridici Gli ordinamenti giuridici sono tanti quanti sono le istituzioni e, talvolta, essi presentano una sorta di indipendenza da quello dello Stato (es. all’ordinamento giuridico sportivo). Bisogna però distinguere gli originari (quando la sua sovranità non deriva da nessun altro ordinamento – es. lo Stato, la Chiesa, la Comunità internazionale), da quelli derivati non sono altro che parti dello Stato in quanto “istituzione” e la cui sovranità è un riflesso della sovranità di un altro ordinamento. La nostra Costituzione riconosce e garantisce alcuni ordinamenti giuridici diversi da quelli dello Stato (es confessioni religiose diverse da quella cattolica, università con diritto di darsi un proprio ordinamento) e a gruppi sociali stanziati su parte del territorio dotati di una certa autonomia (ad esempio, nel nostro sistema, Comuni, Province, Regioni sono enti territoriali diversi dallo Stato ai quali è stata attribuita, in diverso grado, la funzione di predisposizione normativa).
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