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Riassunti del processo esecutivo di Luiso, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Riassunto molto chiaro e dettagliato del secondo dei 4 libri da studiare per superare l’esame di diritto processuale civile all’Unipg col prof. Bove. Non è contenuta la riforma Cartabia. È possibile sostituire questo riassunto al libro.

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

In vendita dal 01/03/2023

Alessandraricci1999
Alessandraricci1999 🇮🇹

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Scarica Riassunti del processo esecutivo di Luiso e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! RIASSUNTI PROCEDURA CIVILE L'ESECUZIONE FORZATA NEL QUADRO DELL'ORDINAMENTO (Libro 2, pagina 3) Situazioni: • finali: si attuano attribuendo al titolare poteri di comportamento in relazione a un bene e facendo obbligo a terzi di non inframmettersi tra titolare e bene (es. proprietà) → comportano doveri omissivi; • strumentali: l'interesse sotteso alla situazione sostanziale è garantito dall'attività di un terzo → comportano doveri commissivi. Doveri: • primari: attuano lo svolgimento fisiologico della situazione sostanziale, l'obbligo primario è quello di tenere un comportamento attivo (es. nel mutuo sussiste l'obbligo fisiologico di restituire le cose); • secondari: nascono da un precedente illecito, da un obbligo primario a monte che è stato violato (es. art. 2043, la responsabilità extracontrattuale nasce dalla violazione di un dovere primario). Tutela esecutiva: Il processo esecutivo è utile in caso di comportamenti commissivi e omissivi e in presenza di violazione di obblighi primari e secondari, ciò che conta è che l'avente diritto riceva quell'utilità che gli deriva dall'adempimento. La struttura del processo esecutivo si deve adattare al tipo di diritto che si vuole tutelare. L'intervento dell'ufficio esecutivo è necessario quando il richiedente non può procurarsi autonomamente l'utilità sul piano sostanziale, poiché per farlo dovrebbe violare la sfera giuridica soggettiva di un terzo. Non è necessario, per esempio, nel caso del conduttore che può effettuare le opere di restauro che dovrebbe fare il locatore, salvo poi il diritto al rimborso delle spese. Il processo dichiarativo costituisce un prius del processo esecutivo quando non esiste un titolo esecutivo stragiudiziale. L'ESECUZIONE DIRETTA E L'ESECUZIONE INDIRETTA (Libro 2, pagina 9) • Esecuzione diretta: l'inerzia dell'obbligato è sostituita dall'attività dell'ufficio esecutivo, così l'avente diritto consegue l'utilità che gli spetta secondo il diritto sostanziale. Ci deve essere omogeneità tra il comportamento sostitutivo e quello sostituito, quindi l'obbligo deve essere fungibile. Un obbligo è infungibile quando è determinante l'adempimento da parte dell'obbligato: 1. a causa del contenuto personale della prestazione; 2. perché si tratta di obblighi di astensione. • Esecuzione indiretta: in caso di obblighi infungibili, si deve indurre l'obbligato ad adempiere prospettandogli, in caso contrario, conseguenze più onerose dell'adempimento. Le sanzioni possono essere: 1. civili: verificatisi i presupposti per la tutela esecutiva, l'obbligato deve pagare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento o allo Stato o alla controparte; 2. penali: l'inadempimento integra un'ipotesi di reato. Può essere inutile nel caso in cui l'obbligato sia tanto ricco o nullatenente, inoltre appesantisce la giurisdizione in caso di sanzioni penali. Cosa succede se la tutela indiretta è usata per un diritto rivelatosi inesistente? 1. Si può affermare che sussista comunque un illecito, poiché si è verificata comunque l'inottemperanza di un provvedimento; 2. si può affermare giustamente che l'illecito venga meno, perché non obbedire a un provvedimento illegittimo non costituisce illecito (così come vale per la legge) → le somme vanno restituite e le sanzioni penali cadono. I PRESUPPOSTI E IL CONTENUTO DELLE MISURE GIURISDIZIONALI ESECUTIVE (Libro 2, pagina 17) Il presupposto della tutela esecutiva è la semplice dichiarazione, da parte del creditore, che esista la situazione sostanziale che ha bisogno di quel tipo di tutela. L'unico limite è l'interesse ad agire (si deve ottenere un'utilità pratica non ottenibile in nessun altro modo). Le pronunce che si possono ottenere sono rigetto in merito (non si dà la tutela richiesta, poiché il diritto sostanziale non esiste), rigetto in rito (non esistono i presupposti processuali) e accoglimento in merito (si dà la tutela richiesta, poiché il diritto sostanziale esiste). Nel processo esecutivo, l'ufficio esecutivo può concedere o negare l'intervento. Se sussistono i presupposti, l'ufficio concede la misura, che è sempre favorevole a chi la richiede, come una sentenza di accoglimento nel merito. Non esiste, come succede nel processo di cognizione, la possibilità che la pronuncia di merito abbia contenuto negativo o positivo. Questo perché nel processo di cognizione basta che l'attore affermi l'esistenza di un diritto, mentre nel processo esecutivo l'affermazione deve essere sostenuta dall'esistenza di un titolo esecutivo. IL TITOLO ESECUTIVO (Libro 2, pagina 22) Il titolo esecutivo è la fattispecie da cui nasce la tutelabilità esecutiva del diritto sostanziale. Deve esistere dall'inizio alla fine del processo esecutivo. Art. 474 cpc “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.” 1. Certo: si riferisce a • esecuzione per consegna o rilascio: deve essere individuato il bene oggetto dell'intervento esecutivo; • esecuzione per obblighi di fare: devono essere individuato il bene oggetto dell'intervento esecutivo e il “fare” che deve essere compiuto. 2. Liquido: si riferisce a crediti relativi a somme di denaro, è l'equivalente della certezza, significa che il credito deve essere quantificato numericamente nel titolo esecutivo o quantificabile; 3. Esigibile: il diritto non deve essere sottoposto a termine o condizione al momento dell'esecuzione forzata (es. quando l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata alla prestazione di una cauzione). Esistono diversi tipi di titoli esecutivi: • Titoli giudiziali: 1. sentenze di condanna, tra cui ordinanze come quella di convalida di licenza o sfratto, o decreti, come il decreto ingiuntivo; 2. verbale di conciliazione giudiziale. • Scritture private autenticate e titoli di credito: 1. le scritture private autenticate costituiscono titolo di credito solo per obblighi relativi a somme di denaro, quindi solo in caso di espropriazione; 2. i titoli di credito sono titoli esecutivi solo se sono in regola con il bollo fin dal momento della loro emissione. • Atti pubblici: costituiscono titoli esecutivi per obblighi relativi a somme di denaro e per l'esecuzione per consegna o rilascio. Ci sono poi altri titoli esecutivi individuati da leggi speciali, come il verbale di conciliazione stragiudiziale. Il legislatore individua i titoli esecutivi quando ritiene che un diritto sia meritevole di tutela Il precetto costituisce la necessaria attualizzazione del titolo esecutivo in senso documentale, eventuali divergenze tra titolo in senso documentale e sostanziale devono essere esplicitate nel precetto. Il precetto contiene: 1. le parti: in caso di successione, non sono le stesse indicate nel titolo esecutivo; 2. l'oggetto: sarà l'adempimento dell'obbligo contenuto nel titolo esecutivo, ma può esservi un'integrazione del titolo esecutivo in senso documentale, ad esempio l'esplicitazione di operazioni volte a determinare la somma esatta dovuta; 3. i beni: • in caso di espropriazione, vengono individuati i crediti tutelati, non i beni che saranno pignorati; • in caso di esecuzione per consegna o rilascio o per obblighi di fare, i beni sono quelli identificati nel titolo esecutivo; 4. il contenuto: • data di notificazione del titolo esecutivo, se effettuata anteriormente; • dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'istante nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione; • sottoscrizione del creditore; 5. trascrizione del titolo esecutivo, nel caso di titoli esecutivi che vengono utilizzati in originale. Il precetto ha la funzione della domanda giudiziale, individua il diritto di cui si chiede la tutela e comporta la sospensione e l'interruzione della prescrizione, oltre che l'impedimento della decadenza. Però, mentre nel caso della domanda giudiziale nel ricorso o nell'atto di citazione c'è già la richiesta del provvedimento del giudice, nel precetto la richiesta di intervento avviene una volta scaduto il termine per adempiere. Se l'esecuzione non è iniziata entro 90 giorni dalla notifica, il precetto perde efficacia. In caso di opposizione a precetto, il creditore: • può aspettare l'esito del processo di opposizione; • può procedere assumendosi le responsabilità dei danni per l'esecuzione ingiusta. LA STRUTTURA GENERALE DEL PROCESSO ESECUTIVO (Libro 2, pagina 56) Lo scopo dell'esecuzione forzata è procurare la soddisfazione di diritti correlati ad obblighi non adempiuti, dando per scontata l'esistenza di tali diritti ed obblighi; non ha quindi la funzione di stabilire diritti e obblighi delle parti (funzione decisoria). L'ufficio esecutivo deve accertare, con la sua cognizione ridotta, la sussistenza dei presupposti per la sua attività, ma non può accertare l'esistenza del diritto del quale si chiede tutela (che può essere contestata solo in un processo dichiarativo). Nel processo dichiarativo si distinguono pronunce di rigetto in merito, che statuiscono che manca la situazione di cui è richiesta la tutela (impedendo all'attore di affermarsi nuovamente titolare di quel diritto), e pronunce di rigetto in rito che affermano la mancanza delle condizioni processuali per statuire sulla realtà sostanziale (che non impediscono all'attore di chiedere di nuovo la tutela dello stesso diritto sostanziale). Nel processo esecutivo, la distinzione tra rito e merito non c'è: la risposta dell'ufficio può essere solo negativa o affermativa. Manca fondamentalmente la pronuncia di rigetto in rito. Se l'interessato si lamenta perché la misura è stata illegittimamente rifiutata o concessa, la controversia deve essere decisa in un processo di cognizione incidentale, perché il processo esecutivo non è strutturato per risolvere controversie relative al modo di essere della realtà sostanziale. Questioni di “rito”: • Le condizioni per emettere una misura sono le stesse condizioni per la decisione nel merito, ovvero i presupposti processuali (giurisdizione e competenza dell'ufficio esecutivo, capacità delle parti, legittimazione e rappresentanza tecnica delle stesse...). La carenza dei presupposti è normalmente rilevabile anche d'ufficio senza limiti di tempo, tranne qualche eccezione (es. l'incompetenza può essere rilevata entro la prima udienza di fronte al giudice dell'esecuzione). Se i presupposti non vi sono, l'ufficio esecutivo deve rifiutare l'emanazione dell'atto richiesto. • La nullità dei singoli atti, invece, è di regola rilevabile solo su istanza di parte e con limiti temporali. La cognizione dell'ufficio che esamina la carenza di un presupposto processuale o la nullità dei singoli atti, non è finalizzata ad un provvedimento decisorio, ma solo a stabilire se emettere o meno la misura esecutiva. Siccome nel processo esecutivo le questioni di rito non possono essere decise, ma solo delibate, senza che ciò costituisca attività decisoria, se l'operato del processo esecutivo sia giusto o no può essere stabilito solo in un processo di cognizione (aperto con opposizione agli atti esecutivi) che ha come oggetto l'accertamento della validità dell'atto esecutivo. La delibazione dell'ufficio esecutivo sbocca in un atto che pone in essere la misura esecutiva o la rifiuta, se questo viene contestato, si apre un processo dichiarativo. Questioni di “merito”: Nel caso in cui venga contestata l'esistenza del diritto del quale si chiede tutela, si apre un processo di cognizione a seguito dell'opposizione all'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione può rilevare d'ufficio l'inesistenza del titolo esecutivo in senso sostanziale? • Se rispondessimo di sì, l'ufficio esecutivo, rilevata l'inesistenza del titolo, dovrebbe rifiutare di procedere oltre. Il creditore procedente potrebbe contestare la decisione con l'opposizione agli atti esecutivi, per cui la stessa questione sarebbe oggetto di due processi di cognizione; • se rispondessimo di no, di fronte alla richiesta del creditore l'ufficio dovrebbe comunque procedere, ma l'esecutato potrebbe proporre opposizione all'esecuzione, instaurando un processo di cognizione. Il problema non si porrebbe se, dato all'ufficio esecutivo il potere di valutare la sussistenza del titolo esecutivo in senso sostanziale, si consentisse sia al creditore che all'esecutato il potere di procedere con l'opposizione agli atti esecutivi. Invece la giurisprudenza ritiene che l'inesistenza sia rilevabile d'ufficio, così: • se il giudice ferma l'esecuzione, il creditore può proporre l'opposizione agli atti esecutivi; • se il giudice prosegue, il debitore può proporre opposizione all'esecuzione. E' assurdo che la carenza di titolo esecutivo sia contemporaneamente motivo di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi. Atti nel processo esecutivo: • Le parti possono proporre domande con ricorso da depositare in cancelleria o oralmente, nel verbale di udienza; • Il giudice decide con ordinanza che può essere modificata o revocata fino a che non ha avuto esecuzione. Competenza: • In senso verticale: è sempre competente il tribunale; • In senso orizzontale, inderogabile dalle parti e rilevabile anche d'ufficio: 1. espropriazione mobiliare e immobiliare: giudice del luogo in cui si trova il bene; 2. espropriazione su autoveicoli e motoveicoli: giudice della residenza dell'esecutato; 3. esecuzione forzata di obblighi di fare e non fare: giudice nel luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto; 4. esecuzione per consegna o rilascio: giudice del luogo in cui si trovano i beni; 5. espropriazione forzata di crediti: • se il debitore esecutato è una PA, competente è il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza o il domicilio; • altrimenti è sempre competente il giudice del luogo dove risiede il debitore esecutato. L'ufficio esecutivo è composto da uno o più giudici, ai quali vengono attribuite le mansioni di giudice dell'esecuzione. L'ESPROPRIAZIONE FORZATA (Libro 2, pagina 70) E' il processo con cui si tutelano i crediti relativi a somme di denaro. L'Art. 2740 (Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.) enuncia il principio della responsabilità patrimoniale, che è il fondamento dell'espropriazione forzata, affermando la prevalenza del credito sulla proprietà. Diritti e poteri in gioco: • lo Stato ha il potere di espropriare verso il debitore; • il creditore ha verso lo Stato il diritto di ottenere che questo eserciti il potere di espropriare; • il creditore ha verso il debitore il diritto di credito. I diritti del debitore sono soggetti al potere espropriativo dello Stato. Il processo di espropriazione consta di 3 momenti: 1. individuazione e conservazione degli elementi attivi del patrimonio del debitore, o meglio dei suoi diritti sui beni. Questa funzione è svolta dall'atto di pignoramento, il primo atto dell'espropriazione; 2. trasformazione del diritto pignorato: l'elemento attivo deve essere liquidato, tranne che nel caso in cui si tratti di una somma di denaro; 3. distribuzione del ricavato. Entrano in gioco due situazioni sostanziali, il diritto del creditore da tutelare (che si estingue) e il diritto patrimoniale del debitore (che viene trasferito). IL PIGNORAMENTO (Libro 2, pagina 73) Il pignoramento è l'atto iniziale dell'espropriazione forzata (mentre il precetto è l'atto con cui inizia il processo esecutivo). Con esso si individuano e si conservano i diritti del debitore soggetti ad espropriazione, che devono essere trasferibili sul piano sostanziale. Il pignoramento si adatta ai modi in cui i diritti circolano nel nostro ordinamento, ne esistono 3 forme: 1. pignoramento mobiliare; 2. pignoramento immobiliare; 3. pignoramento di crediti. Contenuto dell'atto di pignoramento: L'atto di pignoramento contiene: 1. L'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi; 2. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. (La ratio non è quella di rendere più facili le notificazioni, ma di verificare se il debitore ha interesse al processo esecutivo); 3. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento E' la forma più sicura di pignoramento, se il terzo debitore è solvibile. Il pignoramento si effettua notificando al debitore esecutato e al terzo debitore un atto che deve contenere: 1. l'indicazione del credito per il quale si procede; 2. titolo esecutivo; 3. precetto; 4. indicazione, anche generica, di somme o cose dovute dal terzo al debitore esecutato. 5. La fissazione di un'udienza dinanzi al tribunale nel luogo dove ha la residenza o il domicilio il debitore esecutato. L'esecutato deve comparire, il terzo debitore deve dichiarare via PEC o per raccomandata di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso. Con la notifica di questo atto di pignoramento, che contiene anche l'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario di non disporre del bene, si producono provvisoriamente tutti gli effetti del pignoramento (il pignoramento dei crediti è una fattispecie a formazione progressiva). Il terzo debitore diviene custode dalla notificazione, il suo eventuale adempimento è inopponibile al creditore procedente. Però c'è un limite, infatti il credito dell'esecutato può essere pignorato per l'entità massima del 150% della somma oggetto del pignoramento, quindi per la parte eccedente il terzo non è soggetto agli obblighi di custodia. Cosa succede in udienza? • Se risulta che, via raccomandata o PEC, il terzo debitore ha effettuato una dichiarazione conforme a quella del creditore procedente, il pignoramento si perfeziona. • Se il creditore non riceve risposta dal terzo debitore, lo dichiara in udienza e il giudice ne fissa un'altra con ordinanza. Se il terzo non si presenta nemmeno la seconda volta, oppure rifiuta di effettuare la dichiarazione, il credito si considera non contestato se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo. 1. Il terzo potrà contestare con un processo dichiarativo di non essere debitore; 2. Il terzo potrà proporre opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione, quando dimostri di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore. • Se il terzo rende una dichiarazione non conforme o se non è possibile l'identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice provvede con ordinanza di assegnazione con contenuto positivo o negativo, questa non è in grado di decidere dell'effettiva esistenza dell'obbligo del terzo: 1. ordinanza di assegnazione del credito avente contenuto positivo (contestabile con opposizione da parte del terzo) se, compiuti i necessari accertamenti, ritiene che il creditore abbia dichiarato il vero. Questo provvedimento non ha nessuna efficacia preclusiva, non si può considerare come una sentenza emessa al termine di un ordinario processo di cognizione; 2. ordinanza di assegnazione avente contenuto negativo impugnabile con opposizione agli atti esecutivi da parte del creditore nel caso in cui ritenga affidabile la dichiarazione del terzo debitore. La fattispecie a formazione progressiva non si perfeziona e gli effetti del pignoramento sono eliminati retroattivamente. GLI EFFETTI CONSERVATIVI DEL PIGNORAMENTO (Libro 2, pagina 94) Dal momento che trascorre un intervallo di tempo tra pignoramento e vendita forzata, possono verificarsi eventi capaci di pregiudicare la tutela esecutiva richiesta: • modificazioni della realtà materiale, alle quali si fa fronte con la custodia (es. danneggiamento); • modificazioni attinenti alla titolarità del diritto pignorato attraverso atti di disposizione finalizzati a sottrarre il bene alla garanzia del credito. Frutti: Il pignoramento comprende le pertinenze, i frutti maturati successivamente rispetto al pignoramento e gli accessori del bene pignorato. Il custode (che talvolta può essere anche il debitore esecutato) amministra il bene nell'interesse dell'esecuzione, percepisce i frutti come conseguenza della situazione possessoria (detenzione nell'interesse di terzi). Il debitore esecutato perde il possesso del bene (che passa al custode) col pignoramento, ma in certi casi può mantenerne la disponibilità materiale a titolo di custodia. Il possesso civilistico sul bene si congela, nessuno lo acquisisce fino alla consegna all'aggiudicatario. Il possesso acquisito dal creditore procedente ha natura processuale, non sostanziale. La custodia: • dei beni immobili: 1. viene affidata al debitore esecutato, che diviene custode e percepisce i frutti e li conserva nell'interesse dell'esecuzione; 2. viene affidata ai terzi possessori in caso di beni dei quali il debitore non aveva la materiale disponibilità. Il terzo possessore continua ad acquisire i frutti. • dei beni mobili: il debitore deve per forza avere la materiale disponibilità del bene, può mantenerne la disponibilità materiale a titolo di custodia o il bene viene affidato ad un custode (più probabile per scongiurare l'acquisto ex Art. 1153). Inopponibilità degli atti di disposizione: Gli atti di alienazione dei beni pignorati non hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente e di quelli intervenuti, fatta eccezione per il possesso in buona fede per i beni mobili. Art. 1153 “Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.” Questo articolo sana non solo il difetto di titolarità, ma anche un difetto di potere dispositivo. • Beni mobili: poiché il terzo acquirente in buona fede acquista un diritto che è opponibile al creditore, e che travolge gli effetti del pignoramento, è prevista una particolare attenzione alla custodia del bene, visto che solo il custode ha la materiale disponibilità del bene ed è l'unico che potrebbe consegnarlo all'acquirente, permettendogli di acquisire un diritto a titolo originario sullo stesso. • Beni immobili: il trasferimento avviene sempre a titolo derivativo, ma qual è la soluzione? 1. Nullità dell'atto di alienazione del bene: è un meccanismo esagerato, poiché ha un effetto dirompente erga omnes; 2. inefficacia relativa sul piano sostanziale dell'atto di alienazione: l'atto trasferisce la proprietà sia fra le parti che nei confronti di terzi, ma non nei confronti del creditore procedente. Anche questa soluzione è eccessiva; 3. inefficacia relativa sul piano processuale dell'atto di alienazione: l'atto di alienazione trasferisce efficacemente la proprietà sul piano sostanziale erga omnes, ma questo trasferimento non è in grado di fondare opposizione di terzo. L'inefficacia è estesa anche ai creditori che intervengono (principio del minimo mezzo, si sceglie l'effetto che ha le conseguenze minori). Anche in caso di alienazione, oggetto dell'espropriazione rimane il diritto del debitore e contro costui di forma il titolo d'acquisto dell'aggiudicatario. Conflitto fra creditore procedente e avente causa del debitore esecutato: • Se è prioritario l'atto di pignoramento, l'atto di alienazione è inefficace; • se è prioritario l'atto di alienazione, l'acquirente prevale sul creditore. Criteri di risoluzione del conflitto tra creditore procedente (equiparato ad un avente causa del debitore) e terzo acquirente: 1. beni immobili: prevale chi ha trascritto per primo l'atto di acquisto o di pignoramento; 2. crediti: il conflitto fra creditore pignorante e cessionario si risolve sulla base della priorità tra pignoramento e notificazione della cessione al debitore ceduto o l'accettazione della cessione da parte di costui con atto di data certa; 3. università di mobili: prevale chi fra i due aventi causa ha l'atto certo di data anteriore; 4. beni mobili: • se una delle parti ha acquisito il possesso in buona fede, prevale sull'altra; • se nessuna delle due parti è in buona fede, vale il criterio generale dell'atto certo di data anteriore. Vincolo di indisponibilità: Il problema sorge quando un soggetto acquista un diritto sul quale grava un vincolo di indisponibilità. • Beni immobili: 1. se il vincolo è trascritto prima dell'atto di acquisto, prevale il primo; 2. se l'atto di acquisto è trascritto dopo il vincolo, prevale il primo. • Beni mobili: è rilevante l'atto certo di data anteriore. Domanda giudiziale ed effetti processuali del pignoramento: La trascrizione della domanda giudiziale determina la litispendenza nei confronti dei terzi. • Se viene trascritta prima la domanda e poi l'atto di acquisto del terzo contro il convenuto, la sentenza è efficace nei confronti dell'avente causa ex Art. 111. Il conflitto tra un attore in rivendicazione e un creditore pignorante si risolve con il criterio della priorità delle rispettive trascrizioni. Se la domanda è trascritta prima, la sentenza è vincolante nei confronti del creditore pignorante e dell'aggiudicatario. Se è trascritto prima il pignoramento, rende immuni il creditore e l'aggiudicatario dagli effetti della sentenza. Il terzo, dopo il pignoramento, può far valere il proprio diritto solo con opposizione di terzo, ma l'effetto sostanziale sarà che, se il creditore ha ottenuto una posizione sostanziale prevalente rispetto a quella del terzo, l'opposizione verrà rigettata. Effetti sostanziali del pignoramento: 1. Il pignoramento congela le ragioni di prelazione dei creditori, poiché quelle sorte dopo il pignoramento non sono opponibili agli altri creditori in sede di distribuzione; 2. il pignoramento non effettua il blocco dei crediti, che possono essere fatti valere nel corso del processo di espropriazione anche se sorti dopo il pignoramento. Se il credito è privilegiato, però, la ragione di prelazione non ha efficacia e il creditore può intervenire solo come chirografario. Pignoramento dei crediti: Dal pignoramento del credito discende l'inopponibilità dei suoi atti di disposizione al creditore procedente e quelli intervenuti. Il terzo debitore diventa custode e non deve adempiere nei confronti del debitore esecutato, perché il pagamento non è opponibile al creditore procedente. Ove invece i fatti estintivi del credito: • si siano prodotti anteriormente al pignoramento; • non dipendano da comportamenti volontari del terzo debitore; • non dipendano da atti di disposizione dell'esecutato; sono opponibili al creditore. LE VICENDE ANOMALE RELATIVE AL PIGNORAMENTO (Libro 2, pagina 113) Pignoramento congiunto: Ci può essere un'unica istanza di pignoramento e un solo atto di pignoramento a tutela di più creditori. Le eventuali nullità inerenti alla fase del pignoramento si verificano per tutti, non vale lo stesso per le vicende relative ai rispettivi titoli esecutivi e crediti. Unione di pignoramenti: Più ufficiali giudiziari, separatamente richiesti, si trovano ad effettuare un pignoramento mobiliare. Si verifica un unico pignoramento. Pignoramento successivo: • Intervento (meno costoso): Tizio può intervenire nel processo in corso cui ha dato origine • hanno un credito risultante dalle scritture contabili di cui all'Art. 2214 cc. Per intervenire, il creditore deve depositare in cancelleria un ricorso contenente: 1. l'indicazione del credito; 2. il titolo del credito; 3. la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma; 4. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; 5. una copia autentica delle scritture contabili, se l'intervento si fonda su queste (il creditore, in questo caso, deve anche notificare al debitore l'atto di intervento e copia autentica delle scritture contabili). Verificazione dei crediti: Quando i creditori non hanno titolo esecutivo, si istituisce un procedimento di verificazione del credito. Il giudice fissa un'udienza: • se il debitore non compare o riconosce l'esistenza dei crediti, questi acquisiscono il diritto di essere soddisfatti; • se i crediti sono contestati, il creditore deve proporre entro 30 giorni una domanda idonea a munirlo di titolo esecutivo ed ha diritto all'accantonamento delle somme. Conseguenze dell'intervento: • Creditori non muniti di titolo esecutivo: prendono parte alla distribuzione del ricavato se il loro credito viene riconosciuto, ma non possono compiere atti processuali di impulso. • Creditori muniti di titolo esecutivo: prendono parte alla distribuzione del ricavato e partecipano attivamente al processo esecutivo. Solo questi possono provocare i singoli atti dell'espropriazione, tra cui l'istanza di vendita (se non viene proposta, il processo si estingue). Se i creditori con titolo non compaiono a due udienze successive, esclusa quella di vendita, il processo esecutivo si estingue. In caso di rinuncia prima della vendita, questa deve essere accettata solo dai creditori muniti di titolo esecutivo, dopo la vendita deve essere accettata anche da quelli senza titolo esecutivo. La irrilevanza del titolo esecutivo successivamente alla vendita ha fatto sostenere a parte della dottrina che l'espropriazione sarebbe divisa in due fasi: una fase di aggressione del patrimonio si caratterizzata dalla sussistenza del titolo esecutivo debitore, una fase di distribuzione del ricavato che avrebbe invece caratteristiche di diritto sostanziale. Vi è tuttavia una norma contraria a tale divisione i in sede a processo esecutivo: è l'art. 632 c.p.c., secondo il quale, se l’estinzione del processo esecutivo avviene prima della vendita, la somma ricavata è consegnata al debitore. Se l’estinzione avviene prima della vendita, il debitore ritorna nella piena disponibilità dei beni pignorati. Creditori privilegiati: I creditori privilegiati le cui ragioni di prelazione risultino da pubblici registri devono essere avvertiti della pendenza del processo esecutivo, cioè dell'avvenuto pignoramento del bene sul quale hanno diritto di prelazione. Questo perché la vendita forzata comporta l'estinzione dei diritti di prelazione che gravano sul bene. Se ciò non avviene, è previsto il risarcimento dei danni. Il creditore procedente deve notificare a coloro che hanno diritti reali di garanzia che risultano iscritti nei pubblici registri un avviso contenente: • indicazione del creditore pignorante; • credito per cui si procede; • titolo. In mancanza di tale notificazione, il giudice non può emettere l'ordinanza di vendita. Non vengono avvertiti: • i creditori muniti di privilegio, poiché questo non ha diritto di sequela e quindi l'effetto che deriva dalla vendita forzata è lo stesso che deriva dalla vendita di diritto comune; • i creditori che hanno ragioni di prelazione che non risultino da pubblici registri, perché sarebbe difficile per il creditore pignorante individuarli. Queste ragioni, però, sono pur sempre diritti reali di garanzia, hanno sequela, ma si estinguono con la vendita forzata. Cosa succede, quindi, in caso di pegno? Affinché questo sia costituito, è necessario che il bene si trovi nel possesso del creditore o di un terzo. 1. Se il bene si trova in possesso del creditore pignoratizio, l'esecuzione va instaurata nei suoi confronti ex Art. 543 cpc (pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi), per cui viene a conoscenza del pignoramento; 2. se il bene si trova in possesso di un terzo (il custode), anche qui si procede ex Art. 543, e il custode deve necessariamente avvertire il creditore della pendenza del processo esecutivo. Creditori tempestivi e tardivi: Prima di tutto vengono soddisfatti i creditori privilegiati, ma poi bisogna fare delle distinzioni con riferimento ai creditori chirografari. • Creditori chirografari tempestivi: sono soddisfatti prima di quelli tardivi in ragione percentuale del loro credito. Quando i creditori sono tempestivi: 1. quando intervengono prima dell'udienza per stabilire le modalità di assegnazione o di vendita; 2. nella piccola espropriazione mobiliare, quando intervengono prima dell'istanza con cui si chiede la fissazione dell'udienza per l'individuazione delle modalità di liquidazione; 3. nell'espropriazione dei crediti, quando intervengano prima dell'udienza di comparizione delle parti. L'intervento tardivo è possibile solo in caso di dichiarazione non conforme, altrimenti il processo si chiude con l'assegnazione del credito in caso di dichiarazione conforme. Solo i creditori chirografari tempestivi possono procedere all'estensione (che si può fare solo prima della vendita) del pignoramento sui beni indicati dal creditore pignorante. In caso di incapienza, si ha una soddisfazione proporzionale, ma se i creditori chirografari tempestivi non procedono con l'estensione del pignoramento, ove questa sia possibile, divengono postergati al creditore procedente al momento della distribuzione. • creditori chirografari tardivi: sono soddisfatti dopo di quelli tempestivi, sul residuo che eventualmente avanza. Così i piani di riparto non sono alterati più di tanto. LA VENDITA E L'ASSEGNAZIONE IN GENERALE (Libro 2, pagina 141) Non serve se il bene pignorato è una somma di denaro (es. in seguito a conversione). L'istanza di vendita (o di distribuzione del denaro) viene proposta non prima di 10 giorni dalla notificazione del pignoramento, e non oltre 45 giorni dalla notificazione. Il termine dilatorio serve a consentire al debitore di reagire al pignoramento e ai creditori di intervenire. Il termine non si applica alle cose deteriorabili, per le quali la liquidazione può essere immediata. Come si procede alla liquidazione? Mediante vendita o assegnazione (subordinate all'istanza di vendita, basata su titolo esecutivo). Gli effetti sostanziali sono gli stessi, poiché si trasferisce il diritto pignorato ad un altro. Gli effetti processuali sono diversi, poiché assegnatario può essere solo un creditore, acquirente chiunque tranne il debitore. Assegnazione: l'assegnatario può essere solo un creditore. • assegnazione satisfattiva: il creditore si rende assegnatario e si soddisfa, anche solo in parte, del proprio credito attraverso l'attribuzione del diritto pignorato. Si producono: 1. l'effetto traslativo del diritto pignorato; 2. l'effetto estintivo del credito dell'assegnatario. • assegnazione-vendita: il creditore, per rendersi assegnatario, deve pagare una somma di denaro, che sarà poi oggetto di distribuzione come se il bene fosse stato venduto. Quando viene disposta la vendita e quando l'assegnazione? 1. Alcuni beni vanno assegnati senza previo tentativo di vendita (es. crediti scaduti). Assegnazione coattiva; 2. altri vanno assegnati dopo un tentativo di vendita (es. oggetti in oro). Assegnazione coattiva; 3. alcuni possono essere assegnati su richiesta senza previo tentativo di vendita (es. beni il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato). Assegnazione volontaria; 4. tutti gli altri possono essere assegnati dopo un previo tentativo di vendita in cui non si sia raggiunto il prezzo di stima del bene. Assegnazione volontaria. Il valore dell'assegnazione è il maggior valore tra il valore di stima del bene e la somma delle spese di esecuzione e dei crediti che hanno prelazione e sono collocati anteriormente al creditore offerente. Istanza di vendita: Consegue la fissazione di un'udienza per l'audizione delle parti, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le opposizioni agli atti esecutivi. Successivamente possono essere fatte valere solo le nullità originarie degli atti successivamente compiuti. Si realizza la pregiudizialità tra rito e merito, poiché nell'ordinario processo di cognizione solo la sentenza ha effetti extraprocessuali, invece nel processo esecutivo li ha anche la vendita, nonostante sia un atto intermedio (insieme alla distribuzione del ricavato, che è l'atto finale). In caso di opposizione, solo dopo la pronuncia della sentenza si possono pronunciare l'ordinanza di vendita o assegnazione. In caso di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, è necessario attendere il giudicato prima di procedere. Ordinanza: Il giudice dispone con ordinanza la vendita o l'assegnazione per il valore stabilito da uno stimatore. LE SINGOLE FORME DI VENDITA FORZATA (Libro 2, pagina 151) Espropriazione mobiliare: • Vendita a mezzo commissionario: un soggetto (normalmente l'istituto vendite giudiziarie, se sono beni particolari un commerciante specializzato nel settore) vende in trattativa privata (cioè con un atto negoziale di compravendita) un bene stimato da un esperto per un prezzo stabilito dal giudice. Trattiene un compenso e versa la somma ricavata nelle casse dell'esecuzione. • Vendita all'incanto: è affidata a cancelliere, ufficiale giudiziario o istituto vendite giudiziarie. Vengono fissati un prezzo minimo per l'incanto e la data. I beni devono essere esposti, per cui l'incaricato ritira i beni presso il custode. Il maggior offerente paga il prezzo e si porta via il bene, l'incaricato versa il ricavato nelle casse dell'esecuzione dopo aver trattenuto il compenso. Il trasferimento avviene al momento del pagamento del prezzo. In caso di vendita fallita, beni come oggetti d'oro vengono assegnati per il loro valore estrinseco, mentre gli altri: 1. vengono assegnati al creditore che lo richieda per il loro valore intrinseco; 2. viene effettuata una seconda vendita all'incanto con prezzo ridotto del 20%. Espropriazione dei crediti: La liquidazione del credito avviene mediante il trasferimento (come una cessione forzata) del credito dal debitore esecutato ad un soggetto diverso. L'assegnatario diviene cessionario e il terzo debitore diviene debitore dell'assegnatario. Se la cessione è preceduta da una dichiarazione del debitore, che riconosce l'esistenza del credito, per cui le eccezioni proposte dal terzo debitore all'assegnatario non possono contrastare con tale dichiarazione (es. il terzo non può far valere nei confronti dell'assegnatario un controcredito che aveva verso l'esecutato, avrebbe dovuto farlo valere al momento del pignoramento). • Crediti scaduti (o che scadono entro 90 giorni): l'assegnazione è coattiva e avviene pro solvendo, per cui al momento dell'assegnazione non abbiamo l'estinzione del diritto del creditore assegnatario verso il debitore esecutato, ma i due crediti coesistono. L'estinzione Dall'acquisto a titolo originario nasce una situazione di incompatibilità che si risolve con l'estinzione del diritto del terzo proprietario. “Non sono opponibili all'acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante [...]” Non sono opponibili all'acquirente in vendita forzata i diritti dei terzi non opponibili al creditore, quindi costui acquista il diritto così com'era al momento del pignoramento, e non della vendita. “[…] e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.” Ci sono alcuni diritti che, anche se opponibili al creditore procedente, non sono opponibili a un creditore intervenuto (ipotecario), quindi nemmeno all'acquirente in vendita forzata. Questi sono diritti non opponibili dai terzi che acquisiscano un certo diritto su una cosa già ipotecata. 1. Diritti reali maggiori: in caso di terzo titolare di superficie, enfiteusi, nuda o piena proprietà, si applicano le norme relative ai terzi acquirenti, per cui il creditore ipotecario può espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente. Il creditore deve agire esecutivamente contro il terzo acquirente di tali diritti, quindi deve notificargli titolo esecutivo e precetto e deve effettuare il pignoramento contro di lui, che diviene esecutato; 2. diritti reali minori: in caso di terzi titolari di servitù, uso, usufrutto e abitazione, tali diritti non sono opponibili al creditore ipotecario, che può far vendere la cosa come libera. I diritti di questi terzi vengono ignorati perché non sono trasferibili sul piano del diritto sostanziale. Il loro diritto, con la vendita forzata, si estingue per incompatibilità e si trasforma in una somma di denaro. I titolari di tali diritti divengono creditori privilegiati iscritti • privilegiati poiché hanno preferenza sui creditori ipotecari posteriori e sui creditori chirografari; • iscritti perché il loro credito deriva dalla trasformazione di un diritto che trae origine da un atto trascritto; quindi devono essere avvertiti della pendenza del processo esecutivo. Conflitti tra terzo proprietario e aggiudicatario: • Beni mobili: nel caso in cui il terzo non sia intervenuto, può soddisfarsi sulla somma ricavata dalla vendita finché non sia stata distribuita (quella che si trova nelle casse dell'esecuzione). Non è possibile per il terzo ripetere le somme distribuite ai singoli creditori. Ma 1. se il terzo ritiene di poter dimostrare la mala fede dell'acquirente in vendita forzata, può esercitare l'azione di rivendicazione. L'acquisto a titolo originario si trasforma così in acquisto a titolo derivativo, e il terzo può ottenere la restituzione del bene, poiché l'acquirente in vendita forzata acquisisce solo i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subìto l'espropriazione; 2. se il terzo pensa di poter provare la mala fede del creditore procedente, può chiedergli il risarcimento del danno. Il comportamento del creditore è lecito sul piano processuale, ma illecito sul piano sostanziale; 3. il terzo può esperire l'azione di arricchimento senza causa nei confronti del debitore esecutato, che ha pagato debiti suoi con beni di altri. Anche l'assegnazione satisfattiva (quella vendita no perché in questo caso la somma corrispondente al valore del bene si trova nelle casse dell'esecuzione) costituisce titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, ma entro 60 giorni i terzi ex proprietari del bene mobile possono farsi dare dall'assegnatario la somma che si è trattenuto a soddisfazione del credito. L'assegnatario torna ad essere creditore. • Acquisto a titolo derivativo: l'aggiudicatario perde il bene, ma ha il diritto di farsi consegnare il ricavato della vendita e, se è stato distribuito, di andare a ripetere da ciascun debitore la somma ricevuta. Divergenze tra vendita e vendita di diritto comune: • Nella vendita forzata non c'è garanzia per i vizi della cosa; • la vendita forzata non può essere impugnata per causa di lesione, che presuppone lo stato di bisogno di una parte del quale l'altra ha approfittato; • la vendita di diritto comune non estingue i diritti reali di garanzia. Nullità del processo esecutivo: • In caso di nullità del processo, i creditori non sono tenuti a restituire quanto hanno ricevuto. L'esecutato può chiedere la ripetizione dell'indebito non basandosi su ragioni processuali, ma su ragioni sostanziali (l'inesistenza del credito). • Per quanto riguarda l'aggiudicatario: 1. le nullità verificatesi prima della vendita forzata non sono opponibili all'acquirente o all'assegnatario, che non è stato parte degli atti anteriori al procedimento di vendita. Se nell'udienza in cui si determinano le modalità di vendita non sono state fatte valere tutte le nullità degli atti esecutivi, quelle formali sono sanate, mentre quelle extraformali (rilevabili in ogni stato e grado del processo) provocano la nullità degli atti compiuti successivamente; 2. le nullità verificatesi nel subprocedimento di vendita sono opponibili all'aggiudicatario con l'opposizione agli atti esecutivi. • In caso di collusione tra acquirente (che ha approfittato della nullità per rendersi acquirente) e creditore procedente, se l'esecutato viene a conoscenza della collusione dopo la chiusura del processo esecutivo può proporre un'impugnazione straordinaria. LA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO (Libro 2, pagina 182) La somma da distribuire è ciò che proviene a titolo di: • prezzo di cose pignorate; • conguaglio di cose pignorate; • rendita di cose pignorate; • provento di cose pignorate; • multa/risarcimento danni dell'aggiudicatario. Ordine dei crediti da soddisfare: 1. Spese della procedura (pignoramento, custodia, vendita del bene...); 2. creditori con diritto di prelazione nell'ordine stabilito dal cc; 3. creditori chirografari tempestivi con ripartizione proporzionale. • prima quelli che hanno seguito l'invito del creditore procedente ad estendere il pignoramento; • gli altri sono postergati rispetto al creditore procedente; 4. creditori chirografari tardivi; 5. esecutato in caso di residuo. I creditori intervenuti senza titolo e contestati vengono inseriti nel piano di riparto e hanno diritto all'accantonamento delle somme per 3 anni (poi la somma è assegnata al creditore successivo). Piano di riparto: E' necessario quando ci sono più creditori. • Espropriazione mobiliare: i creditori possono presentare un piano di riparto concordato tra loro e sottoscritto da tutti. 1. Se non c'è opposizione, l'accordo è vincolante, se c'è opposizione si procede ex Art. 512 e il giudice decide sulla controversia con ordinanza impugnabile; 2. se non c'è un piano concordato, il giudice stila un piano e se c'è opposizione si procede sempre ex Art. 512; • Espropriazione immobiliare: il giudice prepara un piano e lo deposita in cancelleria, le parti hanno 10 giorni per consultarlo e poi devono comparire in udienza. Se in udienza: 1. non si presentano o non si oppongono, il piano è approvato; 2. presentano un piano concordato, è approvato dal giudice; 3. contestano il piano, si procede ex Art. 512. Approvato il piano, il cancelliere emette i mandati di pagamento. Il creditore di un creditore può chiedere di essere a lui sostituito nella distribuzione facendo domanda nelle forme della domanda di intervento. Se sorgono controversie, intanto si procede alla liquidazione delle somme degli altri creditori le cui somme non siano state contestate. Il provvedimento con cui il giudice dispone la distribuzione del ricavato è opponibile con opposizione agli atti esecutivi. Problemi dopo la distribuzione: • La distribuzione del ricavato non può avere un'efficacia stabilizzante della distribuzione, il debitore può sempre agire in ripetizione dell'indebito, perché il fatto che abbia accettato tacitamente il piano di riparto non può essere inteso come una manifestazione tacita della volontà di riconoscere l'esistenza del diritto. Altrimenti non avrebbe senso nemmeno consentire la ripetizione dell'indebito in caso di adempimento spontaneo. • Un creditore non può contestare l'ordine nel quale è stata effettuata la distribuzione del ricavato? No, perché sul piano sostanziale non ci sono rapporti tra i vari creditori. Il creditore può solo sostituirsi al debitore in caso di inerzia, per esempio in ripetizione dell'indebito. Invece, tra debitore e creditore c'è un rapporto anche sul piano sostanziale, per cui il debitore può agire in ripetizione dell'indebito. Controversie in sede di distribuzione: Fino al 2006, in caso di controversie su sussistenza o ammontare di crediti o diritti di prelazione in fase di ripartizione, queste venivano decise in un processo incidentale di cognizione (prima era antecedente e necessario, ora posteriore ed eventuale). La sentenza stabilizzava il risultato della distribuzione e non era più possibile agire in ripetizione dell'indebito. Ora, in caso di controversia si procede ex Art. 512, il giudice dell'esecuzione decide con ordinanza contro la quale è proponibile l'opposizione agli atti esecutivi. L'ordinanza non accerta l'esistenza del credito, ma mira a distribuire il ricavato, quindi non ha effetti dichiarativi, non produce accertamenti al di fuori del processo esecutivo. Ciò significa che le reazioni avverso la distribuzione siano le stesse, che sorgano controversie o no. I creditori sono pregiudicati, perché non hanno strumenti per far valere il rango dei rispettivi crediti. Si applica la regola generale dell'interesse ad agire del contestante. • Contestazioni del debitore: può contestare esistenza e ammontare di tutti i crediti, perché ha interesse ad estinguere solo quelli effettivamente esistenti (anche se non ha un'utilità pratica, ovvero non gli residuano somme). Non può contestare l'esistenza delle ragioni di prelazione, che regolano i rapporti dei creditori tra loro. • Contestazioni del creditore: se sussiste l'interesse ad agire, e quindi il creditore può avere un vantaggio concreto, questi può contestare l'esistenza e l'ammontare dei crediti e le ragioni di prelazione di creditori collocati anteriormente o al suo stesso livello. Onere della prova nella contestazione: Il creditore contestato deve provare i fatti costitutivi del suo diritto, l'opponente (il debitore o un creditore concorrente) deve dimostrare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi. Ma il creditore ha già una prova dell'esistenza del suo diritto (titolo di credito o riconoscimento ex Art. 499), per cui sarà l'opponente a dover dimostrare che la prova non è attendibile o sono avvenuti fatti modificativi, impeditivi ed estintivi. Procedimento: Le parti che devono essere sentite sono tutte quelle che, se viene accolta la contestazione, si trovano modificato il piano di riparto. Il processo esecutivo deve essere: • totalmente sospeso se la contestazione riguarda tutta quanta la distruzione; • parzialmente sospeso se la contestazione riguarda parte della somma. proprietario. L'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA (Libro 2, pagina 220) C'è un solo diritto in gioco, quello del quale si chiede la tutela. Invece, nell'esecuzione per espropriazione abbiamo un diritto di credito, che si estingue, e il diritto patrimoniale del debitore, che viene trasferito. Il tipo di tutela necessaria viene individuato in base all'obbligo che rimane inadempiuto, che deve essere sostituito. Diritti tutelabili: • Parte della dottrina ritiene che siano surrogabili solo gli obblighi correlati a diritti assoluti (situazioni finali), mentre le obbligazioni sono escluse, poiché i diritti relativi (situazioni strumentali), avendo natura obbligatoria, danno luogo, in caso di inadempimento, al risarcimento del danno. Si pone il problema per quei diritti aventi natura obbligatoria relativi ad un bene determinato (es. locazione, comodato...). Ciò che differenzia diritti assoluti e relativi, in questo caso, non è la struttura, ma le loro vicende costitutive ed estintive e la loro opponibilità a terzi. I diritti relativi che hanno ad oggetto beni individuati devono essere qualificati come situazioni finali, avendo la stessa struttura dei diritti assoluti. Tutti gli obblighi aventi per oggetto una cosa determinata sono suscettibili di tutela in forma specifica. • Sono suscettibili di esecuzione in forma specifica gli obblighi che hanno ad oggetto un genus? 1. Se oggetto del contratto è una quantità di cose individuate, il trasferimento della proprietà avviene col consenso → è possibile la tutela in forma specifica (condanna alla consegna), poiché serve per trasferire solo la materiale disponibilità e non la proprietà del bene; 2. Se oggetto del trasferimento sono cose determinate solo nel genere, il trasferimento della proprietà avviene con la specificazione → con l'esecuzione in forma specifica si ottiene il trasferimento della proprietà del bene, quindi non è possibile, perché ciò contrasta con il principio della par condicio creditorum, poiché sarebbe come consentire al creditore di una somma di procedere ad esecuzione in forma specifica sul contante esistente nel patrimonio del debitore, escludendo il concorso degli altri creditori. • La tutela in forma specifica è sempre necessaria per la soddisfazione del diritto? No, lo è solo quando il titolare del diritto non può autonomamente procurarsi, attraverso l'esercizio di poteri sostanziali, quell'utilità, perché l'esercizio di tali poteri urta contro la sfera giuridica protetta dell'obbligato, che può essere superata solo dall'ufficio esecutivo. (es. un bene dato in locazione necessita di riparazioni che spettano al locatore. Il conduttore ha la materiale disponibilità del bene, per cui, se il locatore non adempie all'obbligo contenuto nella sentenza di condanna, può procedere alla riparazione e chiedere la restituzione delle somme. Nel caso in cui le riparazioni spettino al conduttore, che resta inerte, il locatore non può fare nulla, perché il bene è nella disponibilità materiale del conduttore). • L'obbligo di pati è l'obbligo di sopportare che l'avente diritto compia un'attività nella sfera giuridica dell'obbligato. Se nell'obbligo di non fare l'invasione della sfera altrui è patologica, nell'obbligo di pati è fisiologica. 1. Se l'obbligo di pati è correlato ad un diritto il cui interesse sta nel risultato dell'attività da compiere (es. diritto di Caio a riparare un acquedotto che si trova sul fondo di Tizio), la tutela esecutiva può operare, perché ottenuto il risultato non c'è più bisogno che l'obbligato collabori. L'attività deve essere esercitata dall'avente diritto, mentre l'ufficio esecutivo gli consenti di entrare nella provvisoria disponibilità del bene, quindi la tutela ha luogo nelle forme dell'esecuzione per consegna o rilascio; 2. Se l'obbligo di pati è correlato ad un interesse allo svolgimento dell'attività stessa (es. diritto di cacciare sul fondo altrui), non si può chiedere tutela esecutiva. L'ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO (Libro 2, pagina 233) Lo scopo è trasferire il potere di fatto sul bene, la detenzione corpore del bene viene trasferita da colui che ha lo ius possessionis a colui che, secondo il titolo, ha lo ius possidendi. La situazione sostanziale rimane invariata. Lo scopo è adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. La situazione possessoria che sorge in capo all'avente diritto si differenzia in base al diritto a tutela del quale si è avuta l'esecuzione. • Esiste un diritto reale → viene acquisito il possesso; • Esiste un diritto personale di godimento → viene acquisita la detenzione. Titolo esecutivo: • Sentenze; • atti pubblici; • verbale di conciliazione giudiziale; • mediazione; • negoziazione assistita. Mentre nell'espropriazione il creditore procedente individua l'esecutato nei confronti del quale vuole che si verifichino gli effetti, nell'esecuzione in forma specifica gli effetti si producono secondo la situazione realmente esistente, ovvero nel detentore corpore del bene. L'esecutato è colui verso il quale si produrranno effettivamente gli effetti. Procedimento: Il precetto contiene la descrizione dei beni (già contenuta nel titolo esecutivo). • Beni mobili: scaduto il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario deve cercare il bene ed ha il potere di aprire porte, vincere la resistenza dell'esecutato o di terzi... poi lo consegna al creditore procedente. L'esecuzione forzata inizia con l'accesso dell'ufficiale giudiziario nel luogo in cui si trova il bene; • beni immobili: all'esecutato deve essere dato, almeno 10 giorni prima, il preavviso del giorno e dell'ora in cui avverrà l'immissione in possesso (simbolica per i luoghi aperti). L'esecuzione forzata inizia con la notificazione di questo atto, cd preavviso di rilascio. Nel caso in cui la detenzione corpore del bene non sia dell'esecutato, ma di detentori che esercitano il potere di fatto in nome dell'esecutato, se il creditore non vuole la detenzione corpore del bene, ma solo il possesso formale, l'ufficiale giudiziario ingiunge ai detentori di riconoscere il nuovo possessore. Nel caso in cui all'interno di un bene immobile ci siano dei beni mobili: 1. se sono oggetto di consegna, non c'è problema; 2. se appartengono all'esecutato e costui non li asporta, gli viene intimato di ritirare i beni, se non lo fa • se i beni hanno un valore superiore al costo dell'asporto, la custodia e la vendita, il custode li vende e col ricavato paga le spese, il residuo va all'avente diritto sui beni; • se i beni hanno scarso valore, sono smaltiti o distrutti. Le parti possono interpellare il giudice affinché stabilisca ciò che l'ufficiale giudiziario deve fare per proseguire l'esecuzione forzata. Le spese sono a carico dell'esecutato, ma vengono anticipate dall'istante. L'ESECUZIONE PER OBBLIGHI DI FARE (Libro 2, pagina 241) Sono sempre obblighi di fare • o perché non è adempiuto un obbligo di fare (quindi l'obbligo è generalmente la costruzione di un'opera); • o perché non è adempiuto un obbligo di disfare ciò che non si doveva fare (quindi l'obbligo è generalmente la distruzione di un'opera). Non ci sono modifiche sulle situazioni sostanziali, titolarità e contenuto dei diritti rimangono invariati. Titolo esecutivo: • sentenze; • verbali di conciliazione giudiziale; • titoli esecutivi in caso di esplicita previsione di norme speciali. Titolo esecutivo e precetto vanno notificati a chi esercita il potere di fatto sul bene, quindi l'esecutato viene individuato nel soggetto nella sfera giuridica del quale si produrranno gli effetti. Procedimento: Passati 10 giorni dalla notifica del precetto, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, convoca l'esecutato e • stabilisce con ordinanza (contro la quale è proponibile opposizione) le modalità dell'esecuzione; • nomina l'ufficiale giudiziario che deve sovrintendere; • individua chi deve materialmente compiere l'opera. Se per realizzare un obbligo di fare è necessaria una concessione o un'autorizzazione da parte della PA, l'ufficio esecutivo può richiederla. Le spese sono a carico dell'esecutato, ma vengono anticipate dall'istante. ESECUZIONE INDIRETTA (Libro 2, pagina 245) Art. 614-bis: “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa [...]”. Si applica a tutti gli obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, di solito obblighi infungibili o difficilmente coercibili. E' una tutela esclusa per: • pagamento di somme di denaro; • controversie in materia di lavoro subordinato e parasubordinato; • in tutti quei casi in cui si esclude la determinazione della misura esecutiva ove ciò sia manifestamente iniquo. L'attività sostitutiva dell'ufficio deve essere omogenea al comportamento dovuto, se questo è infungibile si fa ricorso all'esecuzione indiretta (misura che mira ad ottenere l'adempimento dietro la minaccia di sanzioni civili o anche penali). L'infungibilità può verificarsi in caso di: • obblighi assunti intuitu personae; • obbligato che si trovi in una situazione di monopolio. • Obblighi di astensione. Titolo esecutivo: Non è possibile richiedere l'esecuzione in diretta sulla base di titoli diversi dai provvedimenti di condanna. Non sono compresi né il verbale di conciliazione giudiziale, né il lodo arbitrale (perché non ha funzione esecutiva). Solo il provvedimento cautelare è idoneo, poiché può anticipare gli effetti esecutivi della futura pronuncia di merito (sottoponibile a reclamo e revoca/modifica). • nell'espropriazione è colui al quale è notificato il precetto; • nell'esecuzione in forma specifica è colui nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti dell'esecuzione. In caso di inerzia è legittimato il creditore dell'esecutato. Legittimazione passiva: La controparte è il creditore procedente e sono litisconsorti necessari tutti i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, poiché: • tutti devono accettare l'eventuale rinuncia del creditore procedente; • l'accoglimento dell'opposizione nei confronti del solo procedente non impedirebbe agli altri di compiere atti di impulso; • hanno il diritto di difendersi, visto che l'accoglimento dell'opposizione li pregiudica chiudendo il processo espropriativo. I creditori senza titolo possono partecipare all'opposizione con intervento ad adiuvandum, ma non sono litisconsorti necessari, poiché ricevono un pregiudizio che avrebbero potuto subire anche a seguito di un atto di volontà del debitore. Inversione dell'iniziativa processuale e onere della prova: Nel processo di cognizione, l'attore afferma l'esistenza del suo diritto. Invece nell'opposizione attore diviene colui che nega l'esistenza del diritto. L'onere della prova è applicato in base alla posizione sostanziale delle parti e non in base all'iniziativa processuale. Il creditore deve dimostrare i fatti costitutivi, il debitore quelli impeditivi, modificativi e estintivi. Se il creditore si difende proponendo domanda riconvenzionale, se vengono accettate sia questa che l'opposizione, il processo esecutivo non è salvo, al massimo se ne può aprire un altro. Sentenza: • L'accoglimento dell'opposizione equivale equivale al rigetto della domanda, impedisce la prosecuzione del processo esecutivo e caduca gli effetti degli atti già compiuti 1. se viene accolta prima della vendita, tutti gli atti compiuti perdono effetti; 2. se viene accolta dopo la vendita, resta efficace ed il ricavato è consegnato all'esecutato vittorioso. • Il rigetto dell'opposizione equivale all'accoglimento della domanda. QUESTIONE ACCOGLIMENTO RIGETTO Pignorabilità Il bene viene liberato dal pignoramento, ma si possono espropriare altri beni Impedisce di risollevare la medesima questione Efficacia del titolo esecutivo L'esecuzione è caducata, ma il creditore potrà instaurare un nuovo processo esecutivo Impedisce di risollevare la medesima questione Esistenza della situazione sostanziale La sentenza ha l'efficacia preclusiva di una normale pronuncia di merito La sentenza ha l'efficacia preclusiva di una normale pronuncia di merito OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (Libro 2, pagina 276) Serve a risolvere questioni sorte in merito alla conformità degli atti del processo esecutivo alle prescrizioni normative, quindi di rito. Non si contesta l’esecuzione in sé, ma il quomodo (→ ne consegue una pronuncia di rito), perché alcuni atti sono nulli. • L’an è una condizione esterna all’esecuzione, e se il processo esecutivo era ingiusto gli effetti possono essere rimossi con strumenti esterni al processo esecutivo (es. azione in ripetizione dell’indebito); • i vizi relativi al quomodo possono essere fatti valere solo nel processo esecutivo (l’unica eccezione è l’Art. 2929 cc, in caso di collusione tra creditore procedente e aggiudicatario). Con l’opposizione agli atti esecutivi si apre un processo di cognizione che ha un oggetto processuale e non sostanziale, nasce una questione di rito. Esistono due tipi di nullità: • Nullità formali: riguardano i singoli atti del processo. 1. la loro nullità si ripercuote sugli atti successivi dipendenti; 2. vizio rilevabile, di regola, solo dalla parte interessata, d'ufficio solo se previsto dalla legge; 3. l'opposizione va proposta entro 20 giorni da quando la parte ha avuto conoscenza dell’atto viziato; 4. se il vizio non è rilevato, è sanato e si salvano tutti gli atti successivi dipendenti. • Nullità extraformali (riguardano i presupposti processuali): 1. rilevabili d’ufficio; 2. viziano tutti gli atti autonomamente e non per ripercussione, quindi non c’è possibilità sanatoria. Legittimazione: In caso di rilevabilità d’ufficio: • se l’ufficio rileva una nullità non emette l’atto; • se non la rileva, la parte può proporre esecuzione agli atti esecutivi, o fare istanza al giudice per revoca o modifica del provvedimento prima che abbia avuto esecuzione. Tutte le parti possono proporre opposizione agli atti esecutivi, tranne 1. colui che ha compiuto l’atto (quindi vi ha dato causa); 2. colui che vi ha rinunciato; 3. colui la cui posizione giuridica non sia lesa in concreto (cioè non abbia interesse ad agire). Proposizione: Prima dell’inizio dell’esecuzione: • citazione o ricorso: 1. competenza per materia (verticale): giudice dell’esecuzione; 2. competenza per territorio: dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, sennò notificazione del precetto. Dopo l’inizio dell’esecuzione, valgono le stesse regole dell'opposizione all'esecuzione, ma: • ricorso e possibile sospensione: 1. in caso di nullità formale sanabile: il giudice può anticipare i risultati del processo e disporre che l’atto sia rinnovato o la nullità sanata (dilazione); 2. in caso di nullità extraformale sanabile: il giudice può disporre la sanatoria del vizio (dilazione); 3. in caso di vizio insanabile e opposizione fondata, il giudice disporrà una sospensione anziché la semplice dilazione. Decisione: Il giudice fissa un termine per l’introduzione (NON RIASSUNZIONE!) del giudizio di merito (→ iscrizione della causa a ruolo → presidente del tribunale nomina un giudice istruttore, non lo stesso dell'esecuzione). La sentenza è impugnabile dinanzi alla Cassazione, ma non è appellabile. Effetti della sentenza: • La sentenza di rigetto accerta la validità dell’atto e ne produce la stabilità. 1. Se la nullità è extraformale, la sentenza forma giudicato sul motivo posto a fondamento della nullità (es. se viene proposta opposizione per difetto di rappresentanza tecnica, se viene respinta emerge che il creditore è regolarmente difeso da un rappresentante tecnico). • La sentenza di accoglimento dichiara l’invalidità dell’atto opposto e accerta la sussistenza del motivo dell’invalidità. 1. se il vizio riguarda anche tutti gli atti successivi, si chiude il processo; 2. se il vizio riguarda solo quell’atto, vengono caducati anche quelli dipendenti, ma l'atto viene rinnovato e il giudizio prosegue. OPPOSIZIONE DI TERZO (Libro 2, pagina 287) Si usa per far valere una discrasia tra una situazione a rilevanza processuale (l'appartenenza) e la realtà sostanziale (titolarità del diritto pignorato). Colui che subisce l'esecuzione, non ha diritti alienabili su quel bene, anche se il bene è legittimamente acquisito al processo. 1. Il diritto deve derivare da un titolo d'acquisto originario; 2. o da un titolo d'acquisto derivato da un soggetto diverso dal debitore; 3. o dal debitore, ma deve essere opponibile al creditore procedente (es. trascrizione dell'acquisto prima della trascrizione del pignoramento). Se il diritto è stato trasferito dal debitore con un atto di disposizione inopponibile al creditore procedente, l'opposizione di terzo è infondata, e dopo la vendita forzata l'aggiudicatario godrà dello stesso regime di inopponibilità. Cosa succede in caso di conflitto tra la trascrizione di una domanda giudiziale e di un pignoramento? 1. Se è trascritta prima la domanda, il creditore pignorante diviene successore ex. Art. 111 cpc, può intervenire nel processo e la sentenza sarà per lui vincolante; 2. se è trascritto prima il pignoramento, creditore pignorante e aggiudicatario non sono vincolati agli effetti della sentenza e l'attore è costretto ad instaurare un nuovo processo contro l'acquirente in vendita forzata. Se l'attore vuole vedere riconosciuto il suo diritto nei confronti non solo del debitore, ma anche del creditore, deve proporre opposizione di terzo. Secondo l'Art. 619, il terzo deve fondare la propria opposizione sulla proprietà o un altro diritto reale. Che succede in caso di diritti di restituzione? • Contratti fisiologicamente restitutori: il godimento del bene è destinato a cessare, es. locazione; • contratti patologicamente restitutori: il titolo di per sé non era restitutorio, es. contratto di vendita dichiarato nullo. Venuto meno fisiologicamente o patologicamente il titolo che ha fondato l'attribuzione del bene, non è necessario che l'attore dimostri di esserne proprietario. Le azioni di restituzione sono pertanto personali, possono essere fatte valere solo contro colui che è legato al vincolo contrattuale. Se però il bene passa nelle mani di un terzo, l'attore dovrà dimostrare di essere proprietario e ricorrere alla domanda di rivendicazione. Se l'obbligato alla restituzione è il debitore pignorato, che succede? E' vero che perde il possesso del bene pignorato nel corso dell'esecuzione, ma il possesso acquisito dal creditore procedente non è rilevante sul piano del diritto sostanziale. L'esecuzione conserva il possesso del bene così come si trovava in capo all'esecutato, quindi il terzo può esperire l'azione di restituzione anche nei confronti dell'esecutato e del creditore procedente, ma non dell'aggiudicatario (→ rivendicazione). Quindi l'opposizione si può fondare sulla proprietà, su un altro diritto reale e sui diritti di restituzione. Il terzo ha interesse a proporre opposizione solo quando il suo diritto è incompatibile con quello oggetto dell'esecuzione. Cosa succede quando il diritto può essere sia compatibile che incompatibile (es. terzo titolare di un diritto di servitù sul bene pignorato)? L'incompatibilità tra il diritto del terzo e quello pignorato è presupposto necessario per l'opposizione di terzo. 1. Se il pignoramento è stato effettuato specificando che sul bene grava un diritto di servitù, il diritto del terzo non è incompatibile;
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