Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Fasi del Processo Legislativo in Italia: Iniziativa, Deliberativa, Integrativa, Schemi e mappe concettuali di Diritto Costituzionale

Diritto costituzionale italianoGoverno e amministrazione dello Stato in ItaliaProcedura legislativa in Italia

Le fasi del processo legislativo in italia: l'iniziativa, la deliberativa e l'integrativa dell'efficacia. La fase dell'iniziativa consiste nel potere di determinati soggetti di presentare progetti di legge al parlamento. La fase deliberativa è quella in cui le commissioni parlamentari operano per discutere, votare e approvare il progetto di legge. Infine, la fase integrativa dell'efficacia riguarda la produzione degli effetti normativi della legge, dalla promulgazione alla pubblicazione.

Cosa imparerai

  • Che soggetti possono esercitare l'iniziativa legislativa in Italia?
  • Quali sono i compiti della commissione parlamentare in sede legislativa?
  • Come opera una commissione parlamentare in sede referente?

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 27/05/2022

kartika25
kartika25 🇮🇹

5

(3)

10 documenti

1 / 2

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Fasi del Processo Legislativo in Italia: Iniziativa, Deliberativa, Integrativa e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! FASE DELL’INIZIATIVA La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti del potere di sottoporre progetti di legge al Parlamento. La Costituzione riconosce tale potere: - ai membri del Parlamento; sia i gruppi parlamentari che il singolo deputato o senatore possono sviluppare proposte di legge di modo da essere titolari appieno di questa funzione aderendo alle proprie idee e progetti di partito; - al Governo; il governo utilizza il suo diritto di iniziativa per sviluppare il suo programma e può essere titolare di questa sua funzione solo in sede collegiale; inoltre ogni sua proposta di legge prima di passare al Parlamento deve essere autorizzata dal Presidente della Repubblica. Il governo ha dei campi (leggi che riguardano la manovra di bilancio e leggi di conversione di decreti legge) nei quali le sue proposte sono essenziali all'attuazione del programma e, perciò, vengono con alta probabilità accettate in parlamento, dove il governo stesso può contare sui parlamentari che gli hanno dato la fiducia; - al corpo elettorale; (che può essere esercitata attraverso la presentazione alle Camere da una proposta sottoscritta da almeno 50.000 elettori) mediante iniziativa legislativa popolare, sulla base dell'art. 71 della Costituzione. - ai Consigli Regionali; - al CNEL; generalmente questo consiglio svolge una funzione consultiva, ma la Costituzione gli attribuisce la facoltà di proporre leggi. - agli organi ed enti cui sia conferito suddetto potere da legge costituzionale. FASE DELIBERATIVA La commissione parlamentare opera diversamente a seconda della "sede" in cui viene autorizzata a operare. La commissione parlamentare incaricata di esaminare il progetto di legge può operare in: - SEDE REFERENTE: si tratta della sede in cui le commissioni operano seguendo il cosiddetto "procedimento legislativo ordinario"; è sempre obbligatorio (art. 72, 4° comma Cost.) per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi; è facoltativo per tutti gli altri progetti di legge. In esso si prevede una discussione sul testo nel suo complesso seguita da una discussione del testo articolo per articolo. Alla discussione segue un voto sul progetto di legge. La commissione ha in tale sede il compito di preparare i documenti (testo del progetto di legge e relazioni) su cui lavorerà poi più accuratamente prima una e poi l'altra camera del Parlamento. - SEDE LEGISLATIVA: la commissione che opera in sede legislativa (si tratta di un procedimento speciale) si occupa della discussione, della votazione e dell'approvazione del progetto di legge estromettendo completamente il Parlamento dai lavori. È sempre ammessa durante i lavori della commissione la domanda di "rimessione in assemblea" del progetto di legge. - SEDE REDIGENTE: è la seconda procedura speciale prevista dai regolamenti di Camera e Senato; la commissione ha gli stessi compiti che aveva quando operava in sede referente con l'aggiunta che la sua votazione sui singoli articoli del progetto di legge assume carattere di definitività, e il testo che viene presentato alla Camera sarà votato nella sua interezza (senza quindi
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved