Scarica Riassunti di Procedura civile 2 anno 2018 e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Parte introdu va Il processo esecu vo fa seguito alla sentenza di condanna del processo di cognizione di condanna. E ha la funzione di eseguire coa vamente il diri o sogge vo contenente nel tolo esecu vo. Il diri o sogge vo deve essere - Liquido: rappresenta l’ espressione con la quale viene inteso, il credito so oforma di denaro. - Certo: consiste in una unità di misura che l ordinamento giuridico ri ene sufficiente affinché possa avere la qualità di tolo esecu vo - Esigibile non è sufficiente che il credito esista ma è necessario che risul dal tolo esecu vo Il codice di procedura civile disciplina due pologie di processo esecu vo, uno è in forma generale, e l’ altro è in forma specifica,. Il primo è l’ espropriazione forzata e comprende l’ espropriazione mobiliare presso il debitore, espropriazione mobiliare presso terzi, espropriazione immobiliare, espropriazione contro terzo proprietario ed espropriazione contro beni indivisi. Il secondo è l’ esecuzione forzata e comprende esecuzione per consegna o rilascio ed esecuzione per obblighi di fare e non fare. In entrambe le due pologie del processo, l’ azione esecu va deve essere preceduta da un accertamento idoneo documentare il diri o sogge vo contenente al suo interno. L’ a vità esecu va a prescindere di come viene suddivisa, dal codice, prevede che al suo interno vi siano i sogge del processo. Da un lato, abbiamo le par , cioè debitore e creditore che funge da impulso al processo esecu vo. Mentre dall’ altro, abbiamo il giudice, quale organo giudiziario che opera all’ interno di un ufficio giudiziario. Quest’ ul mo, affinché il processo esplichi le sue cara eris che deve tener conto dei presuppos che fanno riferimento ai criteri di competenza per materia in quanto è esclusiva del tribunale, e del territorio, in quanto spe a, o al giudice del luogo in cui si trova la cosa, o del luogo in cui si trova la residenza del debitore qualora, le cose pignorate, fossero rimorchi autoveicoli o credi . In caso di obblighi di fare o non fare, il giudice competente sarà invece, quello del luogo in cui deve essere adempiuta l’ obbligazione. Quando parliamo di espropriazione forzata dobbiamo far riferimento all’ art 2910 cc in quanto prevede che il creditore quanto gli è dovuto può far espropriare tu i beni del debitore secondo le regole del codice procedura civile. Tale norma trova fondamento e rinvio nell’ art 2740 cc in quanto prevede la responsabilità patrimoniale del debitore. Quest’ ul mo infa risponde di tu i suoi beni presen e futuri per le obbligazioni contra e. L’ espropriazione oltre alla sua funzione deve vista anche nella siua stru ura che si ar cola in tre fasi ⦁ Pignoramento trova menzione nell’ art 491 cpp in quanto prevede che esecuzione inizia con pignoramento. Esso deve essere inteso in triplici aspe uno è la funzione in quanto vincola i beni del debitore affinché non possa compiere nessun a o di disposizione su di esse. Il secondo consiste nella sua efficacia cioè tu gli a di disposizione compiu successivamente alla data del pignoramento del bene non hanno efficacia. Infine terzo nella sua stru ura o forma , che ritroviamo nell’ art 492cpc in quanto consiste in base al 1 comma nell’ ingiunzione che l’ ufficiale giudiziario fa al debitore affinché questo non compia nessun a o di disposizione sul bene. Il legislatore qui non intende so rarre il bene ma piu osto vietare la facoltà di compiere a disposizione sul bene pignorato. 2 comma il debitore deve indicare l indirizzo di residenza o domicilio senno le rela ve comunicazioni avverranno nella cancelleria del giudice competente. 3 comma invece prevede ipotesi di conversione del pignoramento ovvero la possibilità per il debitore che vuole evitare il pignoramento sui propri beni, il pagamento di una somma di denaro più le rela ve spese processuali, da depositare in cancelleria prima dell’ istanza di vendita e assegnazione. 5 comma prevede che il debitore deve dichiarare i bene mediante processo verbale. Qualora tra i beni indica vi siano beni mobili saranno ques pignora e il debitore so oposto agli obblighi del 388.3 c.p qualora invece fossero beni presso terzi anch’ essi saranno pignora e il terzo nominato custode dal giudice con rela vi obblighi del 388.5 c.p. infine sesto comma prevede l’ intervento tempes vo cioè prima dell’ istanza di vendita e assegnazione e tardivo cioè dopo dell’ istanza di vendita e assegnazione, da parte di atri creditori oltre a quello procedente. ⦁ Istanza di vendita e assegnazione art 497 501 cpc: prevede che debba essere chiesta da parte di tu i creditori so oforma di ricorso non prima di la distribuzione di de a somma o in base al proge o amichevole secondo l’ accordo raggiunto tra i creditori, sennò dispone la distribuzione giudiziale tenendo conto del valore della quota di ciascun creditore. L’ espropriazione mobiliare presso terzi prevede che il pignoramento abbia ad ogge o un bene mobile del debitore in possesso del terzo o credi del debitore presso terzi. Con la conseguenza che si ha l’ interferenza nella sfera giuridica del terzo pur essendo estraneo ai rappor giuridici del debitore. Il pignoramento in base al 543cpc, è un a o complesso in quanto il des natario non è soltanto il debitore ma anche il terzo. L’ a o deve contenere l’ indicazioni delle par indirizzo residenza e pec, cose o somme di credito fa o valere dal creditore, tolo esecu vo, prece o, invito al debitore a comparire in udienza e invito al terzo a rendere dichiarazione mediante raccomandata delle cose di cui si trova ad essere possessore o credi verso il debitore. Qualora il terzo, non dovesse rendere dichiarazione dovrà renderla in udienza. L’ ufficiale giudiziario compiute tali operazioni provvede a consegnare senza ritardo al creditore il tolo esecu vo prece o la relazione dell’ avvenuta no fica. Il creditore entro 30 giorni dalla no fica provvede a depositare la nota iscrizione al ruolo in cancelleria. Quest’ul mo formerà il fascicolo del rela vo processo. Se il bene pignorato dovesse essere gravato da pegno il giudice ordina a chi de ene la cosa in pegno di non res tuirlo al debitore fino a suo ordine a norma del 544 cpc. - Dichiarazione del terzo a norma de 547 cpc provvede entro 10 giorni dall’ udienza di comparizione a rendere dichiarazione mediante raccomandata dei beni cui si trova ad essere possessore o credi di cui esso è debitore. Deve specificare se vi sono sta preceden sequestri. In tal caso il terzo dovrà chiamare in udienza il sequestrante. A seguito della dichiarazione resa i creditori possono non sollevare contestazioni e quindi si procederà con l’ istanza di vendita o assegnazione oppure sollevare contestazioni. In quest’ ul mo caso il giudice con procede con sommarie informazioni tra le par e il terzo. L’ ordinanza emanata fonda l istanza di vendita o assegnazione. Può invece accadere che il terzo non renda dichiarazione o non si presen in udienza, per renderla. In questo caso i beni si intendono non contesta per il procedimento in corso. Istanza di vendita o assegnazione trova disciplina nell’ art 552 e 553 cpc nel caso il terzo riconosce di essere possessore dei beni del debitore il giudice procede alla vendita o assegnazione del 529cpc. Qualora invece il terzo si riconosca debitore di somme esigibili entro 90 giorni verso l’ esecutato, procede dire amente all’ assegnazione del pagamento se in vece il termine di tale credito e maggiore di 90 giorni il giudice disporrà la vendita di cose mobili come previsto nel precedente ar colo.