Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Riassunti di Procedura Penale seconda parte , Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

riassunti seconda parte di procedura penale- Tonini

Tipologia: Sintesi del corso

2015/2016

Caricato il 12/06/2016

LucreziadePaulis93
LucreziadePaulis93 🇮🇹

2 documenti

1 / 167

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Riassunti di Procedura Penale seconda parte e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! CAPITOLO IV-MEZZI DI PROVA (pag. 273-371 esclusi par.3 lett. G-H-I-L; par.5 lett A; par. 6 lett. E-F-G) 1.Mezzi di prova tipici e atipici. Con l’espressione “mezzo di prova” si indica lo strumento processuale che fa si di acquisire l’elemento di prova. Gli artt. 194-243 disciplinano i sette mezzi di prova tipici: testimonianza, esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, perizia con consulenza di parte e documenti. L’esperimento del singolo mezzo si ha alla luce della verifica dell’attendibilità della fonte e dell’elemento di prova. Si deve accertare i fatti. Non c’è tassatività dei mezzi di prova; ci possono essere prove atipiche: art. 189 c.p.p il giudice ammette una prova del genere solo se questa è idonea ad accertare i fatti e non pregiudichi la morale della persona; il giudice deve comunque sentire le parti prima dell’ordinanza di ammissione. Il concetto di prova atipica. Non è pacifico il concetto. Accezione più radicale: prova che mira ad ottenere un risultato diverso da quelli perseguiti dai mezzi di prova tipizzati dal codice (raro che si verifichi un riscontro nella realtà con questa descrizione perché i mezzi di prova tipici sono idonei a raggiungere tutti i risultati probatori). Oggi per atipicità si intende l’utilizzazione di componenti non tipiche all’interno del mezzo tipico. Es. cane e non persona è ricognitore; il risultato coincide comunque con la ricognizione tipica, poiché l’individuo viene comunque riconosciuto. I requisiti della prova atipica. in base all’art. 189 la prova atipica può essere ammessa se ha due requisiti: 1. Deve essere idonea ad accertare i fatti (elementi attendibili con valutazione sulla credibilità della fonte di prova). 2. Deve assicurare la libertà morale della persona-fonte di prova (autodeterminazione). Le modalità di assunzione della prova atipica non sono previste dalla legge ma sono prescritte dal giudice sentite le parti. L’ordinanza del giudice che accoglie o respinge è controllabile mediante l’impugnazione della sentenza. Il principio di legalità della prova. Il sistema appena delineato appare informato al principio della legalità della prova in base al quale questa costituisce uno strumento di conoscenza disciplinato dalla legge (il codice da l’elenco dei mezzi di prova e dei mezzi di ricerca della prova). Abbiamo visto la presenza della valvola di sicurezza del mezzo atipico, il quale è ammesso nel momento in cui non sussista un mezzo probatorio tipico idoneo a conseguire un risultato conoscitivo (parametri ex art. 189 sopra). Il giudice deve sentire le parti. Dunque la disciplina della prova è conforme al principio di legalità. La prova atipica non deve diventare uno strumento tale da poter aggirare la disciplina della prova tipica realizzando la cosiddetta “truffa delle etichette” e ignorando le regole del legislatore. In questi casi dal codice si ricava un divieto probatorio a pena di inutilizzabilità degli strumenti acquisiti ex art.191. 1 La cd. ricognizione informale in dibattimento. Discussa. Il pm in dibattimento chiede al testimone se in aula è presente l’autore del reato. Questo strumento viene ammesso a livello giurisprudenziale, con introduzione di un mezzo atipico a partire dalla testimonianza. In riferimento a queste ipotesi, la dottrina ha costituito il principio di non sostituibilità tra mezzi probatori (la disciplina di una di una determinata prova non può essere elusa con l’utilizzo di differenti modalità acquisitive, tipiche/atipiche). Es. mentre la testimonianza si ha con l’esame incrociato, la ricognizione si ha in un contesto di “calma emotiva” del ricognitore, che si accinge a indicare il soggetto individuando tra più persone simili, situazione diversa rispetto alla ricognizione informale dove il riconosciuto siede al banco degli imputati. Per questo la dottrina maggioritaria considera inutilizzabile la ricognizione informale. Atipicità e mezzi di ricerca della prova. Esistono mezzi di ricerca della prova atipici? Alcuni dicono di no perché i mezzi sono messi in essere prevalentemente nel momento delle indagini preliminari, senza previo contraddittorio con la difesa; quindi impossibile dare attuazione al 189 c.p.p. nella parte in cui si chiede al giudice di sentire le parti sulla modalità di assunzione prima di decidere con ordinanza sulla richiesta di ammissione. La dottrina maggioritaria e la Cass. S.U. però hanno ammesso i mezzi di ricerca atipici con un’interpretazione adeguatrice dell’art 189 (si potrà svolgere un contraddittorio successivo sulla utilizzabilità degli elementi acquisiti anziché avere un contraddittorio anticipato sulla ammissione durante le indagini). 2.La testimonianza a. Considerazioni preliminari. Il codice distingue tra “testimonianza” (194 e ss.) e “esame delle parti” (208 e ss.). Il testimone ha l’obbligo penalmente sanzionato di presentarsi dal giudice e dire la verità (198 c.p.p. e 372 c.p.). L’imputato quando si offre all’esame incrociato non ha obbligo di presentarsi ex art 208 e neanche di rispondere ex 209 e dire la verità. La normativa sulla incompatibilità a testimoniare conferma la distinzione: imputato non può essere testimone salve eccezioni ex 197. La deposizione di testimone e parti avviene con l’esame incrociato ex 209,1. La qualità di testimone. Approssimativamente, la qualità di testimone può essere assunta dalla persona che è a conoscenza dei fatti oggetto di prova ma che non sia incompatibile ex art 197. La persona diventa testimone nel momento in cui su richiesta di parte viene chiamata a deporre davanti al giudice nel procedimento penale. Gli obblighi del testimone. 1)Obbligo di presentarsi dal giudice ex art. 198 ( se non si presenta senza legittimo impedimento, il giudice può ordinare l’accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria o condannarlo al pagamento di una somma di denaro/ alle spese comportate dalla mancata apparizione ex 133; 2) obbligo di attenersi alle prescrizioni del 2 Il divieto di testimonianza indiretta sulle dichiarazioni dell’imputato. Il codice da un divieto di testimonianza sulle dichiarazioni “comunque rese” dall’imputato/indagato in un atto del procedimento ex art.62. la finalità della disposizione è che la prova delle dichiarazioni rese dall’imputato/indagato deve ricavarsi solo dal verbale che deve essere redatto ed utilizzato “con le forme ed entro i limiti previsti per le varie fasi del procedimento. In sede di interrogatorio e sommarie informazioni all’indagato deve essere dato avviso della facoltà di non rispondere allo scopo di tutelare la sua libertà nei confronti dell’autorità inquirente: deve essere libero di scegliere quando rendere le dichiarazioni. Queste ultime assumono rilievo soltanto per mezzo di un verbale (deve esserne stato dato avviso). La disciplina si riconduce alla tutela del diritto al silenzio che costituisce manifestazione del diritto di difesa e della presunzione di innocenza. Ambito del divieto. Ex art 62: il divieto ha natura oggettiva e dunque si riferisce a chiunque riceva le dichiarazioni, come testimone o PG. In secondo luogo il divieto ha per oggetto dichiarazioni in senso stretto, come espressioni di volontà o meri comportamenti. Altre dichiarazioni rispetto alle quali opera il divieto sono quelle rese nel “corso del procedimento” (in occasione). Infine il divieto riguarda le dichiarazioni dell’imputato che abbiano una valenza di prove e non quelle che siano rilevanti come “fatti storici di reato”, accertabili con processo penale necessariamente. La testimonianza indiretta della polizia giudiziaria: ambito del divieto di utilizzazione. Art. 195,4 “gli ufficiali e gli agenti di PG non possono deporre sul contenuto” delle sommarie informazioni avute da testimoni o imputati connessi, o dichiarazioni spontanee dell’indagato… la ratio è evitare di aggirare la regola che stabilisce che in dibattimento le precedenti deposizioni sono utilizzabili solo ai fini delle contestazioni per stabilire la credibilità del dichiarante (art. 500). La testimonianza indiretta della polizia avrebbe potuto veicolare in dibattimento rendendola inutilizzabile la deposizione resa fuori del contraddittorio. Altri casi nei quali è ammessa la dichiarazione indiretta. L’art 195,4 fuori dai divieti espressi, la testimonianza indiretta della polizia è ammessa e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1,2,3 dell’articolo. “Altri casi” ammessi per la testimonianza de relato sono quelli nei quali la polizia è chiamata a riferire su dichiarazioni ricevute fuori dall’esercizio delle funzioni o percepite dalle persone informate sui fatti nel corso di attività tipiche come identificazioni, ricognizioni informali… o atipiche come pedinamenti; non si applica divieto in questi casi. Diversi i casi in cui non vi è “sentito dire” poiché la polizia riferisce dichiarazioni prive di contenuto narrativo. Si pensi a quando la polizia percepisce un ordine o una minaccia: sono dichiarazioni solo formali. Le deposizioni hanno per oggetto fatti (dichiarazioni performative). Lo stesso avviene quando la polizia è chiamata a riferire dichiarazioni che costituiscono corpo del reato in quel determinato processo. 5 Le dichiarazioni rese alla polizia e non verbalizzate. Problema interpretativo dell’art. 195,4: la norma vieta determinate modalità di acquisizione, dunque è consentita la deposizione indiretta sulle informazioni non verbalizzate? Sent. Corte Cost. 305/2008 ha detto no: non si può interpretare estensivamente il divieto perché si va a ledere il diritto di difesa e del giusto processo. Dunque è inutilizzabile la testimonianza indiretta che riguarda ciò che la polizia ha appreso da persona informata e ha regolarmente verbalizzato, e anche quando la polizia non ha adempiuto all’obbligo di verbalizzazione. Quindi la polizia giudiziaria non può rendere testimonianza indiretta sulle sommarie informazioni ricevute dai possibili testimoni nel corso delle indagini. Dall’art 195,5 si ricava che la disposizione de relato è consentita al di fuori dei casi espressamente vietati (la polizia può deporre su dichiarazioni che abbia acquisito al di fuori delle funzioni). Nei casi in cui la testimonianza diretta è consentita si applicano regole ordinarie previste all’art. 195,1-3. d. Incompatibilità a testimoniare. Art. 196,1 : ogni persona ha la capacità di testimoniare. 197: eccezioni: si possono assumere anche il minorenne sotto i quattordici e anche l’infermo di mente, anche se il giudice dovrà valutare caso per caso anche con l’aiuto di periti per attendibilità e credibilità. L’esame della credibilità va tenuto distinto dalla valutazione sull’attendibilità della prova. Le situazioni di incompatibilità sono previste all’art. 197: quando una persona non è legittimata a svolgere la funzione di testimone in un determinato procedimento a causa della posizione nel procedimento stesso o a causa dell’attività ivi esercitata. Ratio dell’incompatibilità. Due ordini di ragioni delle incompatibilità: le prime tre ipotesi vogliono escludere che alcune persone abbiano un obbligo, penalmente sanzionato, di dire il vero; sono soggetti che non possono testimoniare ma dare contributo conoscitivo senza un obbligo penale di dire la verità, con l’esame delle parti (a, b, c). Art. 197,1,lett.d esclude che possano deporre soggetti che hanno svolto nel medesimo procedimento le funzioni di giudice, pm, ausiliario o altre funzioni incompatibili con l’ufficio di testimone. Art. 197, lettera a. Non possono essere testimoni imputati concorrenti nel medesimo reato, a prescindere che i procedimenti siano riuniti o separati e cessa per il singolo imputato con l’irrevocabilità della sentenza che lo riguarda. 197,lett.b. sono sentiti e non assunti come testimoni ai sensi del 210: 1) gli imputati in procedimenti legati da una connessione debole (es. omicidio- occultamento di cadavere); 2) gli imputati in procedimenti collegati ai sensi del 371,2,b (es. prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza ). Alle incompatibilità alla lettera b sono state poste 2 eccezioni: -i soggetti menzionati possono deporre come testimoni quando nei loro confronti è stata emessa sentenza revocabile; -ex l. 63/2001 c’è compatibilità degli imputati menzionati se nel corso dell’interrogatorio hanno reso dichiarazioni su fatti altrui e cioè concernenti la responsabilità di 6 altri imputati collegati o connessi (compatibilità parziale). L’art 64 impone che tutti gli indagati nel corso dell’interrogatorio siano avvertiti che rendendo dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità altrui, per questi dovranno deporre come testimoni (testimonianza con garanzie come per esempio l’assistenza difensiva). Lett.c. il responsabile civile ne il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non possono essere assunti come testimoni; possono rendere dichiarazioni in qualità di parti senza l’obbligo sanzionato di dire il vero. Art.197, lett.d Giudice, pm, ausiliario non possono essere testimoni nei procedimenti medesimi, poiché non sono persone terze, come anche il difensore o chi ha formato la documentazione o la relazione che percepisce le dichiarazioni scritte ai sensi del 391-ter. Il 197 comunque presentando le eccezioni a testimoniare deve essere interpretato restrittivamente (es. il difensore sarà incompatibile relativamente all’attività investigativa svolta e salvo codice deontologico forense). Allo stesso modo, coloro che hanno formato la documentazione dell’investigazione difensiva o che hanno verbalizzato sono incompatibili solo sull’attività che hanno documentato. e. Il privilegio contro l’autoincriminazione. Durante l’esame incrociato può accadere che le parti formulino domande che potrebbero indurre il testimone ad autoincolparsi (non sarebbe compatibile con la costituzione). Dunque si stabilisce che il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. Il privilegio. (198,2) “esenzione da regime ordinario”. Il teste può non rispondere alla singola domanda o a tutte le domande che concernono quei fatti dai quali emerge una sua responsabilità per un reato commesso in passato. Alla posizione soggettiva del teste non corrisponde a carico di chi lo interroga l’obbligo di informarlo che può non rispondere; non è vietato alle parti fare domande autoincriminanti al testimone, e il testimone è libero di rispondere. Il destinatario del divieto. L’art. 198,2 stabilisce un divieto probatorio che ha come destinatario il giudice. Quando il testimone rifiuta di rispondere a una domanda autoincriminante la legge vieta al giudice di costringerlo a parlare (pena inutilizzabilità). Quando il testimone oppone il privilegio per non rispondere, deve dare una giustificazione allo stesso senza chiaramente troppi dettagli. Il giudice può ritenere la giustificazione fondata o meno. Poiché l’art. 198.2 stabilisce un divieto al giudice, di fronte a una domanda autoincriminante il testimone è libero di scegliere se opporre il privilegio. Le risposte autoincriminanti. Art. 63,1 sulle dichiarazioni indizianti rese davanti all’autorità giudiziaria da persona non indagata o imputata trova applicazione per l’ampia formulazione anche in dibattimento. Se il testimone rende risposte autoincriminanti, l’autorità procedente deve interrompere l’esame e avvertire che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti ed invitare a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni sono sottoposte a una inutilizzabilità soggettivamente relativa (nemo tenetur se detegere). Dichiarazioni rese da un testimone che avrebbe dovuto essere sentito come indagato o 7 indiretta (195,7). Il segreto bancario cede di fronte all’esigenza di accertare fatti penalmente rilevanti. i. il segreto d’ufficio e di Stato; gli informatori di polizia. Vi sono testimoni che in virtù di una loro qualifica pubblica hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti in ragione del loro ufficio. Segreto d’ufficio. PA: mantenimento del segreto in ragione di notizie che concernono lo svolgimento del servizio pubblico (ex legge o regolamenti). La violazione del segreto d’ufficio integra delitto ex 326 c.p.. Questo vincola il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio . Può sorgere un conflitto tra l’obbligo di dire la verità nel procedimento penale e il vincolo al segreto. Art. 201 c.p.p.: divieto di rispondere alle domande su fatti coperti dal segreto, anche se il buon funzionamento della PA non può ammettere che vengano tenuti nascosti i reati ; l’obbligo di astenersi dal rispondere viene meno quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio hanno l’obbligo di denuncia (non si possono tenere segreti fatti che costituiscono reati). Se il testimone di questo tipo oppone il segreto d’ufficio, il giudice valuta se l’eccezione è fondata. Segreto di stato. Segreto d’ufficio speciale. Art. 39 l, 124/2007: questo copre gli atti i documenti, le notizie, le attività e ogni cosa la diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica , in relazione ad accordi internazionali , alla difesa delle istituzioni poste dalla costituzione e a suo fondamento, indipendenza dello stato dagli altri stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello stato. Dunque i dipendenti pubblici hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti fatti coperti da questo segreto. Quando viene opposta la presenza di un segreto di stato, l’autorità giudiziaria deve procedere all’interpello informando il presidente del Consiglio per avere conferma del segreto, e sospendere eventualmente ogni iniziativa per acquisire o utilizzare la notizia oggetto del segreto (202). Se entro 30 gg. Il presidente del consiglio non conferma con atto motivato (il quale comporterebbe un divieto probatorio ampio) , il dichiarante deve deporre. Quando vi è un segreto di stato e per la definizione del processo risulta essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di stato il giudice deve dichiarare di non doversi procedere per l’esistenza del segreto. Il segreto di polizia sugli informatori. Un’altra specie di segreto è quella che consente di non rivelare i nomi degli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza. Art. 203: legittimati ad opporre il segreto sono ufficiale e agenti di polizia giudiziaria, dipendenti servizi di informazioni e sicurezza militare o democratica. Non può essere acquisito o utilizzato niente se non quando l’informatore sia stato esaminato. 204: i segreti d’ufficio di stato o di polizia non possono opporsi per fatti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale nonché delitti previsti all’art. 285, 416 bis, ter, 422 c.p.. 3.L’esame delle parti. 10 a. Considerazioni generali. Esame delle parti: mezzo di prova mediante il quali le parti private possono contribuire all’accertamento dei fatti nel processo penale. Regole generali: 1)il dichiarante non ha l’obbligo penalmente sanzionato di dire la verità né di essere completo nel narrare i fatti e ha facoltà di non rispondere; 2)le dichiarazioni sono rese secondo le norme sull’esame incrociato; domande formulate dal PM e dai difensori secondo l’art. 503; 3)Le domande riguardano fatti oggetto di prova. Regimi diversi: 1)imputato 2)parti private (responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria, parte civile non testimone) 3)imputati in procedimenti connessi e collegati. b. L’esame dell’imputato. Art. 187: serve ad acquisire il contributo probatorio dell’imputato sui fatti oggetto di prova. L’esame ha luogo solo su richiesta o consenso dell’interessato. Il mancato consenso sortisce un qualche effetto, nonostante non possa essere valutato dal giudice in negativo, essendo una scelta attinente alla strategia difensiva; infatti quando la difesa afferma l’esistenza di un fatto, il rifiuto di sottoporsi all’esame opposto da quell’imputato potrebbe confermarlo. Possibilità di mentire. L’imputato, non rivestendo la qualifica di testimone, può mentire. Qualora con false dichiarazioni commetta altri reati, beneficia della causa di non punibilità stabilita dal 384,1 c.p. in favore di chi agisce per salvarsi da un grave e inevitabile pericolo nella libertà e nell’onore. In proposito si può fare l’esempio dell’imputato che accusa se stesso di un reato lieve al fine di evitare la condanna per un reato più grave. L’art. 384 c.p. è però inapplicabile in relazione ai delitti di calunnia (368) e simulazione di reato (367). Dunque l’imputato è punibile se afferma falsamente essere avvenuto un reato che nessuno ha commesso (simulazione di reato) o se incolpa di un reato un’altra persona sapendola innocente(calunnia). L’aver detto il falso, se costituisce fatto non punibile per l’imputato può provocare conseguenze dal punto di vista processuale. Se risulta che l’imputato ha mentito, può non essere più ritenuto credibile. Ecco perché il difensore generalmente consiglia all’imputato di avvalersi del diritto al silenzio. –nel corso dell’esame l’imputato può rifiutarsi di rispondere ad ina qualsiasi domanda; del suo silenzio viene fatta menzione nel verbale ex 209,2. Il silenzio può essere valutato come argomento di prova, essendo questo nel verbale; l’imputato può essere giudicato non credibile. L’imputato ha inoltre il privilegio di poter affermare di aver “sentito dire” senza essere vincolato alle condizioni di utilizzabilità ex 195 (può non indicare la fonte) da cui ha appreso l’esistenza di un fatto, con utilizzazione della sua dichiarazione per sentito dire (è importante acquisire tutto quanto sia venuto a sua conoscenza per via indiretta). Non è detto che la dichiarazione sia ritenuta attendibile poiché non è indicata al giudice la fonte. c. Le parti diverse dall’imputato. Il responsabile civile, la parte civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria sono esaminati solo se richiedono il proprio esame o vi consentono ex 208; possono non rispondere; non rispondono di falsa testimonianza (non sono 11 testimoni); se affermano di aver sentito dire vale il 195. La parte civile depone in qualità NON di parte privata, quindi assume l’obbligo penalmente sanzionato di dire la verità poiché è fondamentale nella ricerca della verità processuale. d. Il contributo probatorio dell’imputato tra diritto al silenzio e diritto a confrontarsi con l’accusatore. Due posizioni opposte nella storia: 1) sistema inquisitorio: imputato ha l’obbligo di rispondere secondo verità; sanzioni se dice il falso o tortura. 2) accusatorio: imputato non può essere costretto a testimoniare e ha diritto a rimanere in silenzio anche di fronte alla polizia e alla pubblica accusa. Si permette all’imputato di offrirsi come testimone solo davanti al giudice. Bilanciamento: imputato accusato ha il diritto di confrontarsi con l’accusatore e di ottenere che costui risponda con un obbligo di verità sanzionato penalmente in modo adeguato. 3)sistema misto: origine napoleonica. Compromesso. L’imputato diventa incompatibile con la qualifica di testimone nel proprio procedimento penale. Il diritto al silenzio è tutelato parzialmente attraverso l’incompatibilità a testimoniare. L’imputato però non è avvisato del diritto e non è assistito quando è interrogato da polizia e pm o giudice; solo l’evoluzione garantista del sistema misto da all’imputato la possibilità di essere assistito dal proprio difensore che non può porre domande né all’assistito né all’accusatore. Nel 1930 in Italia si è accolto il sistema misto, ampliando i casi di connessione. Quando si è elaborato il codice dell’88 il legislatore ha mantenuto la soluzione tipica del sistema misto per inerzia, con inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in segreto prima del dibattimento dall’imputato nei confronti di imputato connesso o collegato. Si aveva anche la mancata tutela del diritto a confrontarsi con l’accusatore quando questo era imputato a sua volta. 4) legislazione successiva al codice: tra il 92 w il 98 la corte cost e il legislatore hanno adottato soluzioni diverse. Nel 99 il parlamento ha introdotto tra i principi del giusto processo il diritto dell’imputato di confrontarsi con le persone che rendono dichiarazioni a suo carico (art. 111). Non è stata accolta la soluzione della testimonianza volontaria dell’imputato, ma un’altra soluzione ex l.63/2001: è stata conservata l’incompatibilità assoluta a testimoniare, con l’introduzione della testimonianza coatta a carico degli imputati accusati di aver commesso un reato in connessione debole o collegato, che hanno dunque l’obbligo di testimoniare se hanno reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri. e. L’esame di persone imputate in procedimenti connessi. I contributi probatori dell’imputato connesso o collegato. Può dare quattro tipi di contributi probatori in dibattimento: 1) esame degli imputati concorrenti nel medesimo reato e situazioni assimilate: (art 12,lett.a) cooperazione colposa o unico evento causato da condotte indipendenti di più persone. L’imputato concorrente è incompatibile con la qualifica di testimone fino alla sentenza irrevocabile. L’imputato concorrente ha stesse garanzie dell’imputato principale però 12 di prova. Ogni dichiarazione è frazionabile (deve essere riscontrata in tutto ciò che viene affermato) e alcune sentenze affermano che è da confermare l’attendibilità per ciascuna delle dichiarazioni accusatorie del dichiarante e per ciascuno degli accusati (riscontro individualizzante). 4.Confronti, ricognizioni ed esperimenti giudiziali. a. Considerazioni preliminari. Per quanto riguarda la fase di assunzione di alcuni mezzi di prova, esiste un potere di direzione spettante al giudice (ruolo delle parti marginale, si limitano a controllare che l’atto si svolga in modo regolare; inoltre non possono procedere all’esame incrociato). b. Il confronto. È un esame congiunto di due o più persone (testimoni o parti) che siano già state esaminate o interrogate che siano in disaccordo su fatti e circostanze importanti- 211). Quindi primo presupposto è il disaccordo, il secondo è che siano già state esaminate le persone da mettere a confronto (possono essere imputati, parti private, testimoni). Il momento nel quale è disposto il confronto si ha quando vi siano precedenti dichiarazioni discordanti (durante le indagini, raccolte le dichiarazioni, in udienza preliminare, in dibattimento…); il mezzo può essere esperito anche nell’incidente probatorio quando vi sia il pericolo di dispersione o di inquinamento della prova (392). Il confronto può essere richiesto dalle parti o disposto dal giudice. I caratteri di pertinenza e rilevanza sono strettamente legati ai presupposti di ammissibilità di cui si è detto: il confronto è non manifestamente irrilevante quando vi è disaccordo fra dichiaranti su fatti importanti (oggetto di prova ex 187). Le modalità. Ruolo del giudice (o pm nelle indagini) primario, con potere propulsivo; ridotto potere delle parti come detto sopra. Il giudice richiama loro le precedenti dichiarazioni discordanti e chiede loro se confermano; se il disaccordo persiste li invita alle reciproche contestazioni (viene tutto verbalizzato, anche il contegno dei partecipanti). L’imputato gode ancora del diritto al silenzio. c. La ricognizione. Viene richiesto di individuare tra simili il soggetto ex 213; si fa anche per riconoscimento di cose voci suoni, quanto può essere oggetto di percezione sensoriale (215- 216). Questo strumento è particolarmente disciplinato in quanto è facile alterare il riconoscimento. Accertamenti sull’attendibilità. Il giudice invita il ricognitore a descrivere la persona; poi chiede se è già stato in precedenza chiamato a eseguire un riconoscimento, se prima o dopo il fatto per cui si procede abbia visto la persona da riconoscere o se la stessa gli sia stata indicata o descritta; se sono presenti altre circostanze che possono influire sull’attendibilità del riconoscimento. Nel verbale deve essere fatta menzione degli adempimenti previsti e delle dichiarazioni rese a pena di nullità di ricognizione. La predisposizione della scena ex art 214. Il giudice dispone che siano presenti almeno due persone (distrattori) 15 somiglianti anche nell’abbigliamento a quella sottoposta a ricognizione. Quest’ultima poi sceglie il suo posto. Tentativo di riconoscimento. Introdotto il ricognitore, viene chiesto se riconosce taluno dei presenti (viene detto che l’indagato potrebbe NON essere tra i presenti). Se il ricognitore afferma di riconoscere qualcuno, il giudice deve chiedere se ne è certo e tutto il procedimento viene messo nel verbale a pena di nullità (per l’attendibilità dell’elemento di prova). Il riconoscimento può essere fatto anche da uno spioncino per non alterare l’emotività del ricognitore. Oltre al testimone, anche l’imputato può essere chiamato ad operare una ricognizione, con diritto al silenzio. La ricognizione oltre che nelle indagini nella forma dell’incidente probatorio o nella forma non garantita dell’individuazione come atto d’iniziativa del PM, può anche svolgersi in dibattimento. b. L’esperimento giudiziale. Ammesso quando si deve accertare se un fatto possa o sia avvenuto in un certo modo ex 218. Viene riprodotta per quanto possibile la situazione in cui è avvenuto o si sostiene sia avvenuto il fatto e nella ripetizione delle modalità. Il fatto storico è irripetibile, ma lo scopo è valutare la verosimiglianza della ricostruzione, tramite sperimentazioni scientifiche. Chi dirige è il giudice o un esperto da lui designato. L’esperimento giudiziale è diverso dall’ispezione che valuta la percezione statica della situazione attuale di cosa o persona. Il mezzo di prova esperimento giudiziale può essere disposto in dibattimento ma anche condotto durante le indagini preliminari tramite incidente probatorio. L’attendibilità dell’esperimento dipende dalla possibilità di riprodurre con esattezza a posteriori tutte le condizioni nelle quali si afferma essere avvenuto il fatto da ricostruire. Oggi si possono avere buone ricostruzioni tramite computer e tecnologie nuove (ammesse solo se ci sono le condizioni per l’assunzione della prova atipica). 5. La prova scientifica. b. La perizia. Mezzo di prova finalizzato ad integrare le conoscenze del giudice con quelle di un esperto. Disposta dal giudice per valutazioni per la quale sono necessarie specifiche competenze tecniche. La perizia adempie a tre diverse funzioni: 1)svolgere indagini per acquisire dati probatori; 2)acquisire gli stessi dati selezionandoli e interpretandoli; 3)valutare i dati. Il perito applica ad un fatto noto la legge scientifica (220). Altro mezzo di prova che permette di raggiungere le finalità ex 220 è la consulenza tecnica di parte dentro e fuori dei casi di perizia (233). Sia il pm sia le parti private possono avvalersi dell’opera di esperti sin dalle indagini. Il giudice, anche il più esperto non può operare da solo valutazioni che presuppongono conoscenze tecniche specifiche, ma deve utilizzare le valutazioni del consulente tecnico di parte o del perito. Le garanzie. La perizia si caratterizza per essere un mezzo di prova particolarmente garantito. Il potere decisionale e valutativo spetta al perito e le parti potranno solo cercare di dimostrare la lacunosità o erroneità della perizia al giudice (funzione para- 16 giudiziale del perito). L’esecuzione di una perizia presenta vari vantaggi: riduce i rischi di errore, economizza tempo e risorse, non vengono perseguiti interessi di parte dall’esperto nominato dal giudice ed è una scelta quasi obbligata qualora le parti private non siano in grado di operare un accertamento con i consulenti tecnici. L’ammissione della perizia. Ammessa quando occorre svolgere indagini/ acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze; può essere ammessa anche d’ufficio nell’udienza preliminare e nel dibattimento (art. 220,422, 224,508). La discutibile teoria della perizia quale “prova neutra”. La giurisprudenza ha affermato che la perizia si caratterizzerebbe come una prova del giudice, le parti non avrebbero un pieno diritto all’ammissione della stessa; la perizia sarebbe una prova neutra sottratta alle strategie di parte. Dagli articoli 224 e 508 si ricava una diversa versione: la previsione dell’ammissione d’ufficio consente al giudice di ammettere la perizia anche quando non è assolutamente necessario (deroga al 507). L’art. 224,2 non intende cancellare il diritto delle parti all’ammissione della perizia ma rafforza il ricorso a questo strumento (senza assoluta necessità, dall’inizio del dibattimento, in assenza di iniziativa di parte). Altra obiezione di carattere generale: se una prova è introdotta d’ufficio, non vuol dire che sia neutra, poiché potrebbe diventare a carico o discarico; anche per la perizia deve potersi esercitare il diritto alla prova. Si ritiene neutra la perizia poiché il perito è nominato dal giudice ex 220 con modalità diverse rispetto all’art.190 per gli altri mezzi di prova. Inoltre il giudice, con discrezionalità sterminata a causa per i criteri di occorrenza e specificità richiesti, sarebbe libero di valutare quando disporre la perizia. Il requisito della specificità. Si tratta della necessità di un sapere oltre la soglia della conoscenza comune. Bisogna però stabilire oggettivamente tale soglia. Il giudice comunque non ha un potere discrezionale e ai fini di una corretta valutazione si varrà dell’ausilio del contraddittorio tra le parti da attivare a partire dalla discussione sull’ammissione della prova. La sistematica del codice permette di soddisfare il requisito della specificità della conoscenza mediante consulenza tecnica di parte. Una delle parti però potrebbe ritenere l’esito della consulenza della controparte non idoneo al fine di motivare la sentenza ex 546 e chieda una perizia. Il giudice valuterò e il suo provvedimento potrà essere impugnato. Il requisito dell’occorrenza. Questo concetto indica la finalità che si intende raggiungere con un mezzo di prova tipico. L’occorrenza in relazione alla perizia restringe ma non esclude il criterio della “non superfluità” ex 190: la perizia deve risultare utile alla luce del panorama probatorio disponibile. La perizia è superflua quando c’è già consulenza tecnica esauriente; quando invece queste contrastano tra loro, il giudice deve ammettere la perizia richiesta; un diniego non ragionevole può essere impugnato. Il diritto alla prova scientifica. Esiste diritto alla prova scientifica con i requisiti dell’occorrenza e della specificità, con perizia rilevante non superflua. La giurisprudenza ha stravolto la finalità originaria del codice, passando dal “dovere del giudice” (ex 220, 224,508) a 17 devono essere inseriti nel fascicolo di indagini. Ulteriore distinzione sulla base della ripetibilità dell’indagine tecnica (359,360). e. La perizia che richiede atti idonei ad incidere sulla libertà personale. Es. prelievi di campioni biologici per DNA. Il codice dell’88 non prevedeva questa disciplina; il punto è fare i conti con l’art. 13 cost. (libertà personale inviolabile. Limitazioni a tale diritto sono ammesse solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria nei modi e ne casi previsti dalla legge- riserva rinforzata). Non c’era idoneità della disciplina fino alla sentenza della Corte 238/96 nella quale venne dichiarata l’illegittimità del 224 nella parte in cui consentiva al giudice di ordinare coattivamente la sottoposizione dell’indagato o di terzi allo svolgimento di attività peritali tali da limitare libertà personale. Nella stessa sentenza si era anche evidenziata l’utilità di queste attività, affermando che certamente l’accertamento non doveva violare la dignità o porre in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute dell’interessato. Dunque da questa sentenza emerse la necessità di regolamentazione per gli accertamenti coercitivi da parte del legislatore, il quale è intervenuto con la l. 85/2009, che si attenne alle linee direttrici della sentenza (art 224 bis da regolamentazione delle ipotesi in cui nella perizia si debba effettuare prelievi e accertamenti medici coattivi). Prelievi col consenso dell’interessato. Il 224 bis si applica laddove la persona sottoposta a perizia non dia il consenso ai prelievi/accertamenti. In caso di consenso, si è fuori dallo schema procedimentale tipizzato al 224 bis. Non occorre inoltre una indicazione tassativa delle tipologie di accertamenti espletabili. Resta il limite ex 5 cod. civ. (l’individuo non può consentire ad atti che comportino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o psichica o che ledano la propria dignità). I prelievi e gli accertamenti coattivi. Qualora non ci sia consenso, si applica il 224 bis che opera un bilanciamento tra esigenze di giustizia e tutela della persona. La norma precisa i tipi di reati in relazione ai quali possono essere disposti (delitto doloso o preterintenzionale nella forma consumata o tentata per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o reclusione superiore nel massimo a tre anni e altri casi espressamente previsti dalla legge). Viene poi nell’articolo previsto un requisito probatorio: la perizia deve essere assolutamente indispensabile. Vengono anche indicate le attività che è possibile compiere (prelievo capelli, di peli, mucosa, ai fini della determinazione del DNA o accertamenti medici). Questo “accertamenti medici” desta perplessità, perché non viene detto ne quali atti possono essere compiuti ne in che modalità. È generico, ma il legislatore lo ha fatto per la continua evoluzione della scienza medica nonostante sembra non rispettare la riserva di legge rinforzata ex cost.. Ma è da ritenere che gli “accertamenti medici” debbano essere espressamente previsti dalla legge per il principio di tassatività in materia. I limiti degli atti idonei a incidere sulla libertà personale sono stati invece previsti: non possono essere disposte operazioni ce contrastano con 20 espressi divieti posti dalla legge e che possano mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, provocando sofferenze di non lieve entità. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, si è scelto di lasciare libertà agli esperti. Solo alcune direttive di metodo sono state previste: le operazioni peritali sono eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto ( scegliendo sempre le tecniche meno invasive). L’ordinanza che dispone la perizia coattiva. Ordinanza motivata. Il provvedimento che dispone la perizia deve contenere a pena di nullità: generalità della persona da sottoporre a esame, indicazione del reato per ci si procede, indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effettuare o delle ragioni che lo rendono indispensabili; l’avviso della facoltà di farsi assistere da difensore o persona di fiducia e l’avviso che in mancanza di comparizione senza legittimo impedimento, potrà essere ordinato l’accompagnamento coattivo. Deve essere infine indicato giorno luogo e ora con le modalità del compimento dell’atto. Regolamentazione. Tre giorni prima viene notificata l’ordinanza. Se l’individuo si presenta ma è ostile, il giudice dispone che le operazione vengano eseguite sotto una coercizione fisica che deve durare lo stretto necessario. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere trattenuta oltre il compimento dell’atto ( in ogni caso non oltre ventiquattro ore). Nullità. In caso di mancato rispetto della disciplina, c’è nullità speciale. Il regime di nullità varia a seconda dell’individuo da sottoporre alle attività (es.non imputato- nullità di tipo intermedio, assenza del difensore-nullità assoluta; periziando estraneo al procedimento-nullità relativa). Inutilizzabilità. Fuori dalle ipotesi di nullità stabilite dal 224 bis, si prospetta l’inutilizzabilità, laddove si tenga conto degli interessi sottesi alla materia in oggetto (se non è rispettata la disciplina, siamo in presenza di atti vietati con inutilizzabilità radicale ex 191.) 6. La prova documentale. a. La definizione di documento. Documento: rappresentazione di un fatto che incorporata su di una base materiale con un metodo analogico o digitale. Il concetto di documento prevede: il fatto rappresentato (tutto ciò che può essere oggetto di prova, dichiarazione o accadimento che sia), la rappresentazione (riproduzione di un fatto), l’incorporamento ( operazione mediante la quale la rappresentazione è fissata su base materiale, in forma analogica, come scrittura o fotografia, o digitale, informatica) e la base materiale (la più varia, basta sia idonea a conservare la rappresentazione). Si hanno dunque documenti tradizionale o informatici. Il documento informatico presenta problemi: è difficile conservarlo inalterato; da qui per esigenza probatoria nasce la necessità di farne copie. La l. 48/2008 ha imposto che siano adottate cautele che assicurino la conservazione del documento informatico e che non venga alterato. b. Documento e “documentazione”. Non c’è nel codice la definizione di documento. Il requisito positivo al 234 dice che è sufficiente uno scritto o un oggetto idoneo a rappresentare 21 un fatto una persona o una cosa. Documentazione: se l’oggetto rappresentato è un fatto o atto del medesimo procedimento il codice utilizza il termine documentazione (forma di documentazione di un atto nel procedimento è, di regola, il verbale). Per “atto del procedimento” si intende l’atto che persegue le finalità di questo e che è compiuto da uno dei soggetti legittimati. Il documento: rappresenta un fatto o un atto differente dall’atto processuale nel procedimento in cui il documento è acquisito. Regolamentazione nel libro III sulle prove. Il documento come mezzo di prova è utilizzabile in dibattimento. c. Il valore probatorio del documento contenente dichiarazioni. La prima opinione dottrinale ha optato per l’inutilizzabilità di questo, essendo contrario al principio di oralità. C’è stata però una sentenza del 92, n.142 che ha precisato che il 234 non distingue tra rappresentazione di fatti e dichiarazioni, dunque un documento con una dichiarazione può costituire prova del fatto rappresentato nella medesima ed è ammissibile ai sensi del 190. Tuttavia permane, anche ex art. 111,4 cost. il diritto dell’imputato di confrontarsi con chi ha reso la dichiarazione nel documento. d. Il documento anonimo. L’autore del documento può essere chiamato a deporre per valutarne la credibilità. Ma quando l’autore è ignoto? Il giusto processo impone il confronto con l’accusatore da parte dell’imputato. C’è un’apposita disciplina per il documento anonimo. Nel caso della dichiarazione anonima, il codice prevede l’inutilizzabilità. Per documenti che contengano rappresentazioni diverse dalle dichiarazioni, il codice non si esprime. Ma le ipotesi di inutilizzabilità devono essere espressamente previste, quindi se ne conclude l’utilizzabilità (es. foto). Documenti misti: utilizzabili nella parte non dichiarativa. La verifica della provenienza. Il documento può essere sottoposto alle parti se occorre verificarne la provenienza, per accertarne l’autore è renderlo utilizzabile (239). Se c’è riconoscimento il documento non è più anonimo e inoltre l’autore può essere individuato anche tramite perizia. Il valore probatorio. Se non è stato sottoscritto il documento da parte dell’autore, si pone il problema del valore probatorio, poiché è chiaro che non ha voluto essere responsabile. A seguito dell’identificazione la dichiarazione formalmente anonima non è più tale nella sostanza, ma si poe il problema di credibilità e attendibilità. La mancata sottoscrizione rende problematico ma non impossibile attribuire alla dichiarazione un sicuro significato probatorio. Dichiarazioni anonime utilizzabili. Due eccezioni: dichiarazioni che costituiscono corpo del reato (art 235: corpo del reato deve essere sempre acquisito nel procedimento) e quelle provenienti “comunque dall’imputato, dunque sia che sia lui l’autore o che soltanto la presenti (240); è meglio dire che le dichiarazioni anonime sono utilizzabili se “prodotte” dall’imputato (può presentare una dichiarazione anonima della quale sia venuto “comunque” in 22 richiamate dall’articolo, è nullità intermedia e se non rientri tra le nullità generali è relativa. V. Limiti di deducibilità. Distinti dalle sanatorie generali- diversi istituti con diverso ambito di applicabilità, cioè nullità intermedie e relative. Il limite di deducibilità da luogo a un difetto di legittimazione della parte (ostacolo di eccepire la nullità, effetto uguale alla sanatoria). Nullità intermedie e relative: non le possono eccepire da colui che vi ha dato o ha concorso a darvi causa ne possono essere eccepite dalla parte non interessata. Quando una parte assiste all’atto, la nullità di questo deve essere eccepita prima del suo compimento o immediatamente dopo; se non assiste, valgono gli ordinari limiti temporali per eccepire e rilevare le nullità intermedie e relative (termini a pena di decadenza- 182). VI. Le sanatorie generali. sanatoria: quel fatto giuridico ulteriore e successivo rispetto all’atto viziato che affiancato a questo lo rende equivalente all’atto valido. L’atto viziato con questa da gli stessi effetti dell’atto conforme alla legge e con la sanatoria le parti non possono eccepire la nullità (il giudice non può rilevarla). Il principio ispiratore è la conservazione degli atti. Si hanno: sanatoria generale (si applica a nullità di tipo intermedio o relativo, non assoluto ex 179; la nullità ex 183 è sanata se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirla- acquiescenza tipizzata es. quando non viene avvisato il difensore di un accertamento tecnico irripetibile ma questo utilizza i risultati dell’accertamento per chiedere un provvedimento al giudice… resta fuori il caso in cui l’atto abbia raggiunto lo scopo ma non sia stato seguito l’effettivo esercizio della facoltà preordinata. Il sistema dimostra di essere irragionevolmente formalistico e di porsi in contrasto con la ragionevole durata) e speciale. CAPITOLO V- I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA (pag.382-409, esclusi par. 5 lett. F, g, h e par. 6, 7) 1 .Profili generali. I mezzi di ricerca della prova sono : sequestri, intercettazioni di comunicazioni, ispezioni e perquisizioni. La differenza con i mezzi di prova è giustificata nella Relazione al prog. Prel. : i mezzi di prova si caratterizzano per l’attitudine ad offrire al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili per la decisione, mentre i mezzi di ricerca non sono fonte di convincimento ma rendono possibile acquisire materiali. L’elemento probatorio si forma 25 attraverso l’esperimento del mezzo di prova; attraverso il mezzo di ricerca della prova l’elemento probatorio che preesiste allo svolgersi del mezzo viene inserito nel procedimento. Inoltre i mezzi di prova possono essere assunti solo davanti al giudice in incidente probatorio o in dibattimento; i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti dal pm e dal giudice e anche dalla pg. I mezzi di ricerca della prova sono basati sull’elemento sorpresa e dunque non consentono l’avviso del difensore quando vengono compiuti nelle indagini (i mezzi di prova invece sono assunti in contraddittorio per la formazione della prova). Per quanto riguarda i mezzi di ricerca della prova informatica, ci sono particolarità. Richiamando che il supporto informatico deve considerarsi autonomo rispetto al documento digitale, anche per i mezzi di ricerca della prova informatica si deve fare questa distinzione (norme del codice post l. 48/2008). È difficile conservare un documento informatico per assicurarsi che la prova sia autentica. Sono oggetti materiali dei mezzi di ricerca della prova il supporto informatico (es. dvd) o il sistema come il computer; i documenti informatici sono oggetti dematerializzati dei mezzi di ricerca. Prima della legge 48, alcuni inquirenti consideravano il sequestro di computer come mezzo atipico di ricerca della prova (lo ritenevano svincolato dal contraddittorio). Altri utilizzavano mezzo tipico del sequestro ma come se si trattasse di documento cartaceo senza alcuna cautela ulteriore. La legge ha reso mezzo tipico di ricerca la perquisizione, l’ispezione e il sequestro di sistema o supporto informatico. Garanzie per i mezzi di ricerca della prova informatica: sono cinque ex l. 48/2008: dovere di conservare inalterato il dato informatico originale, di impedire l’alterazione successiva, di formare una copia che assicuri la conformità del dato informatico acquisito rispetto a quello originale, il dovere di assicurare la non modificabilità della copia del documento informatico, garanzia dell’installazione di sigilli informatici. Va sottolineato che la legge non è stata sistematica e lacunosa. La dottrina e la giurisprudenza colmano le lacune, essendo interessati alcuni diritti fondamentali costituzionali. 2. Le ispezioni. (244) consiste nell’osservare e descrivere persone, luoghi e cose allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Disposta dall’autorità giudiziaria, la quale può disporre rilievi e operazioni tecniche. Se necessario, l’ispezione si svolge con poteri coercitivi, potendo giudice e pm disporre l’intervento della polizia giudiziaria (per il potere coercitivo, andando a toccare libertà fondamentali, sono garantite formalità per ispezione di persone e luoghi e questa deve essere disposta con decreto motivato). Ispezione personale ha ad oggetto il corpo (245). L’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia che sia idonea e reperibile (120). Si ha rispetto del pudore, della dignità; può essere compiuta da medico, e in questo caso l’autorità giudiziaria può astenersi dall’assistere alle operazioni. Ispezioni di luoghi o cose. la persona che ha la disponibilità della casa e anche l’imputato hanno diritto ad avere una copia del decreto che autorizza l’atto. 26 L’autorità dispone della forza pubblica nonché ordina che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore (246). Nelle fasi di udienza preliminare o dibattimento, l’ispezione è disposta dal giudice; durante le indagini preliminari, l’ispezione è compiuta dalla polizia di propria iniziativa in situazione di urgenza sotto la forma di accertamenti e rilievi ex 354. La pg in questi casi può disporre di sua iniziativa solo rilievi sulle persone che sono diversi dall’ispezione personale. Quando il pm procede all’ispezione personalmente o con delega alla polizia giudiziaria, il difensore deve averne avviso 24 ore prima. Se c’è urgenza, il pm può procedere anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo o senza darne avviso se c’è motivo di ritenere che le tracce possano essere alterate; il difensore può intervenire. Quando il pm omette l’avviso o procede prima del termine deve indicare i motivi a pena di nullità. 3. Le perquisizioni. (247) Ricercare una cosa da assicurare al procedimento o una persona da arrestare. Perquisizione personale disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o le cose pertinenti al reato (cose che provano il reato e l’autore). La perquisizione locale è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino, o l’imputato/evaso si trovi in “quel” posto. Quando si ritiene vi siano informazioni utili in un sistema informatico, è disposta la perquisizione informatica. La perquisizione è disposta dall’autorità giudiziaria (giudice/pm) con decreto motivato, con sufficienti indizi; può procedere direttamente l’autorità giudiziaria o ci può essere delega alla pg. La ricerca di una cosa determinata. Modalità meno invasiva. L’autorità giudiziaria può invitare a consegnare la cosa e disporre la perquisizione solo quando non è consegnata. Nel compiere una perquisizione locale o personale si devono osservare formalità legate alla tutela dei diritti (es. avvisare l’interessato che ha diritto di farsi assistere, consegna della copia del decreto, anche nel caso della perquisizione del luogo). Le cose corpo del reato o pertinenti al reato sono sottoposte a sequestro, e se si trova la persona ricercata si dà esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare/provvedimenti di fermo/arresto. In udienza preliminare e dibattimento perquisizione disposta dal giudice, mentre quando è disposta dal pm siamo nelle indagini preliminari. L’indagato presente alla costituzione è assistito da difensore di fiducia o d’ufficio. La perquisizione su iniziativa della pg si ha nelle indagini preliminari, ma solo in flagranza di reato o in caso di evasione. La polizia giudiziaria deve trasmettere il verbale senza ritardo al pm, il quale convalida la perquisizione nelle quarantotto ore successive se vi sono i presupposti. Disciplina speciale per perquisizioni, ispezioni e sequestri da svolgersi presso il difensore. 4. Il sequestro probatorio. 27 intercettazioni sono consentite allo scopo di ricercare il latitante. Requisiti probatori: perché l’intercettazione venga disposta occorre che dagli atti di indagine risultino “gravi indizi di reato” (267). Non occorre che vi sia la prova della responsabilità del reato a carico della persona, visto che individuarla è lo scopo delle intercettazioni. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica il 203 (esame degli informatori). Ancora sotto il profilo probatorio, l’intercettazione deve essere assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini (non possono essere utilizzati mezzi diversi). Termini di durata. Non più di 15 giorni, con possibilità di proroga ex giudice con decreto motivato. Intercettazioni ambientali. Tra presenti. Se avvengono nel domicilio privato, l’intercettazione è consentita se vi è fondato motivo di ritenere che nel domicilio del medesimo si stia svolgendo l’attività criminosa. Divieti di intercettazione.vi sono divieti assoluti o condizionati di procedere per certe persone, in particolar modo soggetti di rilevanza costituzionale; c’è inutilizzabilità. Vi è una norma che pone una garanzia a favore di difensori e consulenti tecnici e loro ausiliari: vietato intercettare comunicazioni tra loro e tra loro e assistiti. b 2. I requisiti delle intercettazioni nei procedimenti per reati di criminalità organizzata o ad essa equiparati. I requisiti per procedere in questi casi risultano attenuati. Reati intercettabili. Tra i gravi delitti con presupposti attenuati abbiamo i delitti di criminalità organizzata, la minaccia col mezzo telefono, il terrorismo internazionale e i delitti contro la libertà individuale. Requisiti probatori. Nei procedimenti per questi reati, i requisiti probatori sono attenuati perché l’intercettazione è ammessa quando vi sono sufficienti indizi di reato e quando l’intercettazione è necessaria (e non indispensabile) per lo svolgimento delle indagini. Termini di durata: non più di 40 gg, con eventuale proroga di 20 giorni; con urgenza, il pm provvede a proroga con provvedimento sottoposto a convalida del giudice. Intercettazioni ambientali: nei reati di criminalità organizzata o ad essa equiparata, queste nel domicilio privato sono consentite se c’è motivo di ritenere che li si svolga l’attività criminosa. c. il procedimento. - Procedimento ordinario. (267) pm chiede al gip l’autorizzazione a disporre le intercettazioni, con trasmissione di atti in base ai quali si ricavano i presupposti. Autorizzazione del giudice con decreto motivato. Procedimento d’urgenza. L’intercettazione è disposta dal pubblico ministero che deve comunicare il relativo decreto motivato al giudice non oltre ventiquattro ore decorrenti dal proprio provvedimento. Il giudice entro le quarantotto ora successive decide sulla convalida del decreto motivato; se non c’è convalida, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati non possono essere utilizzati (267). 30 Decreto esecutivo. Il giudice autorizza le intercettazioni e il pm emana un decreto (esecutivo) con cui regola modalità e durata delle operazioni. Modalità. sono determinate dal pm. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente con gli impianti della procura, a meno che non siano insufficienti e a quel punto si svolgono le operazioni con gli impianti della pg o di pubblico servizio. Durata. È indicata nel decreto motivato, non più di 15 gg salvo deroghe disposte dal giudice se permangono i presupposti del 267,1. Utenze intercettabili: ampie. Utenze riferibili agli indagati, ai testimoni…le registrazioni irrilevanti non possono essere distrutte. Nell’ufficio del pm viene tenuto il registro dove sono annotati cronologicamente i decreti che regolano le intercettazioni e i provvedimenti del giudice che le autorizzano, convalidano e prorogano. Registrazione. Le comunicazioni intercettate sono registrate ed è redatto il verbale (pg le trascrive sommariamente- 268); sono i brogliacci d’ascolto, che si usano nelle indagini per chiedere al giudice le misure cautelari. Sent. 336/2008 ha dichiarato illegittimo il 268 per quanto riguarda il fatto che dopo la notificazione o esecuzione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare personale, il difensore dell’indagato ha il diritto di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di quelle conversazioni intercettate usate per adottare il provvedimento cautelare anche se non depositate. d. l’attività successiva alla registrazione: la regola. Nell’88 è stato introdotto il contraddittorio sugli esiti delle intercettazioni. Il difensore può analizzare le registrazioni e gli atti autorizzativi e può chiedere al giudice di acquisirle. In seguito con altre leggi e intervento della corte, si è precisato che il momento preliminare al contraddittorio (ostensibilità delle intercettazioni- controllo ); infatti per quanto riguarda per esempio soggetti costituzionalmente rilevanti, il pm non deve depositare le registrazioni bensì metterle in un archivio protetto e chiederne al giudice la distruzione. Controllo preliminare del pm. Ex 268,4 le intercettazioni con verbali sommari sono trasmesse al pm, che controlla la loro ostensibilità. In seguito, se c’è esito positivo vengono depositati nella segreteria verbali e registrazioni, che il difensore può conoscere ma senza facoltà di estrarne una copia. Differimento del deposito. Art 268, 5 si ha deposito differito quando può derivare grave pregiudizio per le indagini; dunque il pm chiede al gip l’autorizzazione al differimento, che comunque può essere mantenuto on oltre la chiusura delle indagini (spesso ritardato)- nella pratica il deposito viene effettuato al momento dell’avviso di conclusione indagini. Deposito delle intercettazioni. In caso di deposito si avvertono subito i difensori che hanno facoltà di esaminare entro il termine fissato dal pm. Il c.d. stralcio ad opera del giudice. Pm e parti private hanno l’onere di chiedere al giudice l’acquisizione delle intercettazioni. Il giudice fissa la data dell’udienza (di stralcio) e fa dare avviso a pm e difensori 24 ore prima almeno; è udienza in contraddittorio in cui il giudice ha potere limitato di filtro; da un lato egli stralcia le registrazioni di cui sia vietata l’utilizzazione, 31 dall’altro dispone l’acquisizione delle registrazioni indicate dalle parti non manifestamente irrilevanti. Di fatto quasi tutte le registrazioni vengono acquisite poiché solo quelle inutilizzabili o “sicuramente irrilevanti” vengono stralciate. Registrazioni manifestamente irrilevanti vengono conservate dal pm in un archivio fino alla sentenza irrevocabile. Trascrizione delle registrazioni che il giudice ha ammesso. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni che ha ammesso con modi forme e garanzie previste per espletamento delle perizie. I difensori sono avvisati e possono partecipare alle operazioni tramite consulenti di parte; in seguito possono estrarre copia delle trascrizioni effettuate dall’esperto; le trascrizioni devono essere inserite nel fascicolo per il dibattimento. L’udienza che decide la distruzione. Verbali e registrazioni sono conservate dal pm fino a sentenza irrevocabile. Ogni interessato può chiedere al giudice che ha autorizzato/convalidato l’intercettazione la tutela alla riservatezza con la distruzione della registrazione non necessaria. Per questo vi sarà udienza in camera di consiglio ex 127 in cui il giudice deciderà la distruzione. Anche il giudice che ha dichiarato l’inutilizzabilità dell’intercettazione, in udienza in camera di consiglio d’ufficio può decidere di distruggere il materiale delle interc. inutilizzabili, in ogni stato e grado del processo. Intercettazioni inutilizzabili per vizi procedurali. (271- inutilizzabilità + sent. Corte 1/2013) vizi che attengono a comunicazioni di per se non inconoscibili e che avrebbero potuto essere legittimamente captate se fosse stata seguita la procedura corretta. La distruzione può seguire l’ordinaria procedura camerale, nel contraddittorio tra parti. Inutilizzabilità: eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge, mancata osservanza dei commi 1,3 del 268 (non sono state registrate e verbalizzate. In questi casi non si ha un divieto assoluto di captazione ; l’arti 271 non prevede le modalità procedurali per la distruzione, dunque si ritiene si debba seguire una procedura camerale con contraddittorio. L’uso di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. Non possono essere utilizzati in procedimenti diversi., salvo se risultano indispensabili per accertamento di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza (270), caso in cui verbali e registrazioni sono depositati presso l’autorità competente del diverso procedimento e si applicano disposizioni sull’udienza di stralcio e trascrizione; pm e difensori hanno facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni depositate nel procedimento a quo. È pacificamente ritenuto che i verbali sono utilizzabili come notizia di reato. Intercettazione autorizzata per imputazione poi derubricata in sentenza. La cassazione a ritenuto che se le intercettazioni prima sono state disposte per uno dei reati del 266, restano poi legittime anche quando l’addebito venga derubricato in un reato che non avrebbe consentito questo mezzo di ricerca della prova; infatti per creare l’inutilizzabilità servirebbe una disposizione specifica o un principio giuridico che crei questa conseguenza. È da ritenere errata tale interpretazione in quanto in materia di diritti fondamentali garantiti la riserva di legge si traduce in tassatività. Il 32 disposti da pm o pg; devono essere però convalidati dal giudice entro un certo tempo, sennò l’indagato torna in libertà. 8) l’impugnabilità. Ex art 111 cost, comma 7, che prevede ricorso per cassazione per violazione di legge contro i provvedimenti che comportano una limitazione della libertà personale, è prevista la possibilità di impugnare in merito (appello o riesame a seconda del soggetto che la propone). b. I tipi di misure cautelari. Ce ne sono vari tipi così da permettere che la custodia in carcere sia un extrema ratio. Prima distinzione: misure personali (limiti alla libertà personale) e reali (toccano i beni mobili e immobili, con indisponibilità); sono previsti per quest’ultima categoria il sequestro preventivo e conservativo. Misure personali. Tre categorie: coercitive, interdittive e di sicurezza applicate provvisoriamente per scopi cautelari. 1)Misure coercitive: nel codice vanno in ordine crescente di gravità e vanno dal divieto di espatrio alla custodia cautelare in carcere; misure obbligatorie: divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto o obbligo di dimora e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa; misure custodiali: arresto domiciliare e custodia in carcere o in luogo di cura. Misure obbligatorie: il divieto di espatrio(281) impone di non uscire dal territorio nazionale senza autorizzazione del giudice. Obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria(282) si prescrive all’imputato di presentarsi presso gli uffici di questa nei giorni e nelle ore indicate. Divieto di dimora (283) all’imputato è imposto di non dimorare in un determinato luogo, al contrario dell’obbligo di dimora che impone all’imputato di non allontanarsi senza l’autorizzazione del giudice. Allontanamento dalla casa familiare (282bis) l’imputato deve lasciare immediatamente la casa familiare senza possibilità di rientro senza autorizzazione. Se c’è necessità di protezione della persona offesa o dei congiunti, possono essere disposti obblighi accessori. Si adotta questa misura di solito per casi come violenza nelle relazioni familiari. Per i delitti di violenza contro la persona in ambito familiare ex 282 bis, è previsto l’allontanamento dalla casa familiare e braccialetto elettronico. La polizia giudiziaria inoltre può operare la misura pre-cautelare dell’allontanamento d’urgenza su autorizzazione del pm e convalida successiva del giudice. Con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, l’imputato su prescrizione del giudice non deve avvicinarsi a tali luoghi, oltre a quelli frequentati dai congiunti di questa; vietata anche la comunicazione con la persona offesa e con le persone a lei connessa. Misure custodiali: due conseguenze della custodia: 1) delitto di evasione possibile 2)il periodo trascorso in custodia sarà computato come esecuzione della pena detentiva nella condanna. Arresti domiciliari: (284) non allontanarsi da abitazione o altro luogo di cura o assistenza; possono essere anche aggiunti limiti per comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano; previste misure attenuate come quella che permette all’imputato di andare a lavoro. Modalità di esecuzione di un’altra misura cautelare può prevedere il braccialetto elettronico 35 (275 bis). L’indagato deve dare consenso per il braccialetto, andando a toccare l’applicazione di questo diritti importanti. Divieto di concedere l’arresto domiciliare: divieto che riguarda chi sia stato condannato per reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede (284,5bis). Prospettive di riforma: d.d.l. 1232 “modifiche al c.p.p. in materia di misure cautelari”: approvato nel 2014 in senato, il ddl amplia le ipotesi di arresto domiciliare per scongiurare la carcerazione; ha quindi attenuato i limiti del divieto, consentendo anche a chi è stato condannato per evasione nei 5 anni precedenti di poter andare agli arresti domiciliari se il giudice ritiene che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con questa misura. Custodia in carcere: (285) più grave. L’imputato dovrebbe essere tenuto separato dai detenuti che stanno scontando la pena, ma non viene mai rispettata questa norma per l’inadeguatezza delle carceri. Se l’imputato necessita di particolari cure, il giudice dispone la custodia cautelare in luogo di cura; quest’ultima altro non è che una modalità di esecuzione della custodia in carcere. Se il soggetto è socialmente pericoloso inoltre, il giudice deve applicare l’art 222 c.p. e disporre il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (infermità totale) o in una causa di cura o custodia (infermità parziale). 2) Misure interdittive. Applicazione provvisoria a scopo cautelare di determinati divieti. Misure meno gravi di quelle custodiali. Vengono compressi diritti e poteri collegati a una condizione giuridico soggettiva di uno status civile o professionale. Tre tipi: sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale; sospensione dell’esercizio di un pubblico ufficio o servizio; divieto di esercitare determinate professioni imprese o uffici direttive. Possono essere applicate le misure interdittive solo in ordine ai delitti con pena l’ergastolo o la reclusione superiore a tre anni (287). Disciplina speciale per la sospensione dell’esercizio di un pubblico ufficio o servizio. nel corso delle indagini preliminari, quando il pm presenta richiesta di sospensione dell’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice deve procedere all’interrogatorio dell’indagato prima di decidere, non dopo come per tutte le altre misure per cui è previsto l’interrogatorio di garanzia. Ddl 1232: è ampliata la sospensione dell’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, allo scopo di evitare la custodia cautelare; eventualità che il pm chieda una misura più grave ma che il giudice disponga la sospensione dell’esercizio di pubblico ufficio o servizio, in questo caso l’interrogatorio di garanzia si svolge entro dieci giorni dalla notificazione della misura. 3)Misure di sicurezza applicate provvisoriamente a scopi cautelari. (312 c.p.p.) – ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per l’imputato affetto da vizio totale di mente; -ricovero in casa di cura e custodia per l’imputato semi-infermo di mente; -libertà vigilata (228 c.p.). Requisiti: gravi indizi di commissione del fatto, pericolosità sociale, non presenti cause di 36 giustificazione, non punibilità o estinzione del reato. Il soggetto destinatario della misura è di sicurezza è incapace di intendere e di volere al momento del fatto. c. Misure cautelari personali e sistema processuale. Regolamentazione delle misure cautelari dovrebbe essere di stampo accusatorio; la prassi giudiziaria ha influssi inquisitori. Ricordiamo: misure cautelari e sistema inquisitorio; imputato trattato come colpevole prima della sentenza; unica misura cautelare è la custodia preventiva in carcere con intimidazione per la non commissione di altri reati; questa deve portare alla confessione. Non c’è previsione tassativa delle esigenze cautelari. Il giudice ha ampi poteri coercitivi per accertare la verità, dunque il provvedimento cautelare ha requisiti evanescenti nonché presupposti probatori esigui. Anche il pm poteva disporre la custodia in carcere. Misure cautelari e sistema accusatorio. Libertà personale è la regola mentre la custodia cautelare è eccezione (principi accolti a livello internaz.). Presunzione di innocenza ben radicata, esigenze cautelari tassativamente previste; l’imputato ha diritto di essere portato al più presto davanti al giudice nonché di poter presentare ricorso per la detenzione. Possibilità di uscire su cauzione. Custodia cautelare come extrema ratio dunque. Criterio del minor sacrificio. Principi appena esposti vengono espressi con questo criterio ex sent corte cost del 2005 e del 2010: compressione della libertà personale di indagato o imputato deve essere contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare esigenze cautelari del caso. Ricorso a misure più dure consentito solo quando esigenze processuali o extraprocessuali non possono essere soddisfatte altrimenti. Dunque in base al criterio, il legislatore deve strutturare il sistema cautelare con “pluralità graduata” e rispondere alle esigenze nei casi concreti. Il codice dell’88. La direttiva fu attuare i caratteri del sistema accusatorio. La materia delle misure cautelari è stata più volte modificata dopo il codice (i.p. l.332/1995). Si è creato regime differenziato per criminalità organizzata e gravi delitti rispetto alla generalità dei reati (doppio binario); si è intervenuti sul contraddittorio nei confronti della difesa. Non c’è ancora equilibrio, poiché le leggi dal 1995 hanno più che altro sanato le disfunzioni e corretto le interpretazioni giurisprudenziali lesive della libertà personale. 2. le disposizioni generali sulle misure cautelari personali. a. la riserva di legge e di giurisdizione. Le disposizioni generali sulle misure cautelari personali attuano e rafforzano i principi costituzionali della riserva di legge e giurisdizione. È permessa la restrizione della libertà personale nei casi e nei modi previsti dalla legge; dunque è un’eccezione, per questo ci vuole l’intervento della legge. Casi e modi previsti dalla legge. Art.272 sulle misure cautelari personali, sia in senso stretto sia altre misure che impongono ulteriori divieti (es, misure interdittive ex 287). Si hanno inoltre arresto e fermo che sono misure diverse da quelle cautelari, e sono tradotti nell’art 380 e ss. (precautelari). La riserva di giurisdizione. È attuata dall’art 279del codice, secondo cui di 37 all’indagato questo diritto soltanto per il confronto con l’imputato connesso o collegato; basta la richiesta di incidente probatorio. Per il testimone non è previsto; può essere chiamato in incidente probatorio solo se in fin di vita o minacciato. Dunque si aspetta ancora piena attuazione del 111 cost, alla luce della presunzione di innocenza e per l’applicazione delle misure cautelari. c. le esigenze cautelari. Elencate tassativamente al 274. La tassatività impedisce che si tenda attraverso le misure cautelari ad anticipare l’applicazione della sanzione penale. Ciò è inibito con la presunzione di innocenza. Nel presentare la richiesta al giudice, il pm deve fornire elementi di prova tali da dimostrare che vi sia punibilità in concreto, gravi indizi e una delle esigenze cautelari, le quali sono: 1) il pericolo di inquinamento della prova. Il pm deve dimostrare se vi sono in concreto situazioni di attuale pericolo per l’acquisizione della prova (pericolo di occultamento) o per l’acquisizione in modo genuino (alterazione). Le indagini sono quelle sul fatto di reato; la situazione di pericolo deve essere fondata su circostanze di fatto espressamente indicate bel provvedimento a pena di nullità (292). L.332/95 ha introdotto un’altra disposizione: dal silenzio dell’imputato o dalla mancata ammissione degli addebiti non si può ricavare il pericolo di inquinamento della prova. 2)pericolo di fuga. Si è dato alla fuga, o c’è pericolo in concreto; ci deve essere la possibilità di irrogazione di pena in concreto superiore a due anni di reclusione. Serve a fare in modo che l’imputato non si sottragga all’esecuzione della pena. 3) Pericolo che vengano commessi determinati reati. C’è rischi che l’imputato commetta: gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale; gravi delitti contro l’ordine costituzionale; delitti di criminalità organizzata; delitti della stessa specie di quello per il quale si procede. Si deve valutare la pericolosità ex precedenti penali o da comportamenti/ atti concreti, specificatamente indicati. Inoltre l’arresto domiciliare può essere disposto solo quando per tali delitti è prevista la reclusione nel massimo di cinque anni. Prospettive di riforma: ddl 1232 modifiche in materia di misure cautelari. Modifica dell’art 274; è limitata la discrezionalità del giudice nel valutare le esigenze cautelari per evitare che si applichino in ragione dell’allarme sociale. Il pericolo di fuga e di reiterazione del reato devono essere attuali e non possono essere desunti dalla gravità del reato; la reiterazione deve essere valutata in relazione alla personalità dell’imputato. Infine, è stato aggiunto all’elenco in base a cui si giudica sulla pericolosità dell’imputato il finanziamento illecito ai partiti. d. I criteri di scelta delle misure. Il giudice, accertati i gravi indizi e almeno una delle esigenze cautelari, dispone la misura con ordinanza. Ci sono limiti formali e sostanziali al suo potere. Formalmente, il giudice non può disporre una misura più grave di quella chiesta dal pm. Sostanzialmente, il giudice ha il potere-dovere di scegliere la misura cautelare coi criteri ex 275. Discrezionalità vincolata ai parametri legislativi attuativi dei principi costituzionali dunque. 40 Deve essere rispettato, per la presunzione di innocenza, il criterio del minor sacrificio necessario (restrizione della libertà personale contenuta entro limiti indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari nel caso concreto – sent. 229/2005 corte-). 275 c.p.p.: la misura da applicare deve essere adeguata alle esigenze cautelari concrete; proporzionata alla gravità del fatto e della possibile sanzione; graduata, in modo tale da applicare la custodia in carcere soltanto quando altre misure siano inadeguate. L’accertamento dei criteri predetti deve basarsi su elementi di prova ricavati dal caso concreto (non sono ammesse presunzioni o automatismi). Dell’esercizio del potere discrezionale il giudice deve dar conto nella motivazione dell’ordinanza. Individuazione delle misure. Individuazione di quelle idonee astrattamente, le meno afflittive. Ci deve essere una individualizzazione della coercizione cautelare. 1)principio di adeguatezza. Il giudice deve individuare la specifica idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari. Le misure cautelari sono ordinate in base alla “pluralità graduata”(diverso grado di incidenza sulla libertà). Ci deve essere piena corrispondenza funzionale tra la misura da adottare e il pericolo da evitare. Se la misura è la custodia in carcere, non deve essere per più di 30 gg con il limite di una doppia proroga (novanta giorni), salvo per i delitti più gravi. La l. 128/2001 riporta i parametri valutativi. 3)Il principio di proporzionalità. Art 275,2: ogni misura debba essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata. La prevedibile esecuzione della pena in uno stato non detentivo. Il legislatore ha regolato casi limite in cui, fin dalla richiesta della misura cautelare, si prevede che in caso di condanna, questa verrà scontata fuori dal carcere. Quando si prevede che verrà concessa la sospensione condizionale della pena, c’è divieto ex l. 332/95 di disporre la custodia cautelare. Beneficio della sospensione concesso quando non ci sono precedenti penali. L.117/14 ha disposto il divieto di applicare la carcerazione cautelare quando si ritiene che la pena irrogata non sarà superiore ai tre anni. Dunque la pena detentiva medesima sarà sospesa in attesa dell’applicazione di una misura alternativa. Divieto di carcerazione cautelare non opera: quando l’indagato ha trasgredito le prescrizioni di una misura cautelare; nei procedimenti per i delitti gravi o di violenza personale; quando gli arresti domiciliari non possono essere disposti a causa della non idoneità del domicilio e nessun altra misura cautelare è adeguata (284). Il giudice sulla base degli elementi di prova allegati alla richiesta presentata dal pm deve valutare in principio se vi sarà una decisione di condanna o se la pena detentiva potrà essere condizionalmente sospesa o contenuta nel limite di tre anni, salvo reati gravi o di violenza personale. Si tratta di una valutazione complessa “allo stato degli atti”; ma è nota l’esigenza dell’applicazione del principio di proporzionalità. 3)il principio di gradualità. La custodia in carcere costituisce la più intensa delle limitazioni alla libertà personale quindi da applicare solo in extrema ratio. Nella motivazione 41 dell’ordinanza, il giudice deve esporre le concrete e specifiche ragioni per le quali non si possa ricorrere ad altre misure –minore sacrificio necessario-. Il codice prevede deroghe in situazioni di segno diverso tra loro; per determinati delitti l’adeguatezza della custodia è presunta, mentre in altri casi l’adeguatezza va incontro ad attenuazioni (casi di incompatibilità con la custodia). La deroga al principio di gradualità ed i principi affermati dalla Corte Costituzionale. Nella scelta delle misure di regola non sono ammesse presunzioni. Eccezione: d.lgs. 152/91 ha introdotto una presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari ed una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti di associazione mafiosa; la presunzione è stata estesa con leggi successive anche ad altri delitti. La corte costituzionale in sentenze dal 2010 al 2013 ha valutato non ragionevole la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere limitatamente ad alcuni tra i delitti non di associazione mafiosa ed ha confermato l’esistenza di principi costituzionali non derogabili. Importanti pronunce che ripartiscono la materia in tre ipotesi in cui le presunzioni sono ammesse in forma condizionata. Le presunzioni dice la corte vanno contro il principio del minor sacrificio; sono accettabili solo se eccezionali, espressioni di massime d’esperienza generali; dunque si va a violare il principio di uguaglianza se suscettibili di essere smentite con ipotesi di accadimenti reali contrari alla presunzione. Presunzione di sussistenza di almeno un’esigenza cautelare. Prima presunzione: in presenza di gravi indizi di reati previsti all’art 275,3 si considera esistente almeno una tra le esigenze cautelari contemplate al 274. La presunzione è relativa perché ammette la prova contraria, cioè che non esista alcuna esigenza cautelare nel caso concreto. Sent. 265/2010 afferma che le presunzioni relative come quella in oggetto sono ammesse quando sono suggerite da aspetti ricorrenti di determinati reati. Quindi la presunzione si fonda sul fatto che con gravi indizi dei delitti al 275 che denotano una forte pericolosità, nella maggior parte dei casi avviene che vi è almeno un’esigenza cautelare alla quale si deve far fronte, salvo che si possa provare che non c’è esigenza cautelare. Presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere. La seconda presunzione si riferisce al tipo di misura cautelare da applicare. In presenza di gravi indizi di colpevolezza, si ritiene adeguata la custodia cautelare in carcere. La presunzione è assoluta e non può essere superata neanche nel caso in cui sia provato che le esigenze cautelari sono attenuate. Non è applicabile l’arresto domiciliare o la misura cautelare non custodiale. Si tratta di ipotesi sottoposta al sindacato di costituzionalità in relazione alla quale sono state operate distinzioni sulla base dei principi di ragionevolezza e di tutela della libertà personale e del divieto di anticipare la sanzione penale prima della condanna. a) la deroga al principio di gradualità per i delitti di “partecipazione” all’associazione mafiosa. La Corte costituzionale (sent. 256/2010) parte dai delitti di mafia in senso stretto, ovvero dai delitti di partecipazione all’associazione mafiosa (416 bis). La presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere relativa a questi (con gravi indizi di reità) è razionale, 42 sono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Se si tratta di madri o padri detenuti con le condizioni dette e ci sono esigenze cautelari eccezionali è prevista la custodia cautelare in istituti di custodia attenuata (ICAM, l. 62/2011). C’è anche possibilità di arresto domiciliare in casa famiglia protetta in caso di esigenze cautelari non eccezionali (284,1). Legislatore si occupa anche della situazione del tossicodipendente con programma terapeutico in atto, che non può essere svolto in carcere- c’è valutazione delle esigenze cautelari. 3. Applicazione delle misure cautelari personali. a. scelte fondamentali. Procedimento con cui sono applicate le misure coercitive ha subito modifiche a partire dal codice. Nell’88 si riteneva salva ogni garanzia grazie alla formazione della prova in dibattimento e si riteneva che l’aver sancito provvedimenti sulla libertà personale che dovevano esser decisi dal giudice su richiesta del pm fosse sufficiente. Ma non c’era l’effettivo controllo del giudice sulla richiesta del pm e sugli elementi presentati da questo. Non c’era diritto alla prova della difesa, ma solo la possibilità di chiedere il riesame. L.332/95: ha reso più incisivo il contraddittorio per l’applicazione della misura cautelare, con un più efficace controllo del gip. Riforma minimale, senza toccare la struttura del procedimento a causa del caos politico dandone una equilibrata. Il procedimento applicativo. Applicazione delle misure cautelari personali in due fasi: decisione del giudice su richiesta del pm- una qualche forma di contraddittorio successiva perché il gip possa interrogare l’imputato con diritto del difensore di esaminare i verbali degli atti esaminati dal giudice. Abbiamo potere di controllo del giudice limitato; l’indagato non ha diritto alla prova; il giudice decide solo su atti/documenti scritti; si finisce per concludere che il pm vada a condizionare, svolgendo un ‘indagine “segreta”, il giudice. Con la legge del 95, è stato reso più incisivo il contraddittorio a favore dell’indagato. Applicazione delle misure mediante un processo incidentale. Misure cautelari coercitive sono richieste /decise e poi impugnate nel corso del procedimento incidentale, che costituisce una diramazione collaterale del procedimento principale, che nel frattempo va avanti. È un procedimento incidentale quello che applica, revoca o modifica una misura cautelare coercitiva e quello che decide sull’impugnazione contro i relativi provvedimenti. Il procedimento incidentale ha un’autonomia formale (regole e scopo diversi) e funzionale (le vicende non influiscono di solito su quello principale) rispetto al principale. b. La richiesta del pm e la decisione del giudice. Richiesta- decisione per scritto (pm, gip). La procedura è segreta, ovvero deve svolgersi all’insaputa dell’indagato e del suo difensore. La struttura del procedimento rispetta la separazione delle funzioni: il pm infatti non ha il potere di limitare la libertà dell’indagato, essendo parte. C’è da dire che la pubblica accusa gode del 45 potere di selezionare gli atti raccolti durante le indagini preliminari; di conseguenza il giudice, non conoscendo l’intero fascicolo delle indagini, ha cognizione ridotta e decide su atti che valgono come prove (posti per decidere sulla libertà personale). L’obbligo di presentare al giudice tutti gli elementi di prova a favore dell’imputato. 332/95, correttivo introdotto: presentare al giudice elementi a favore e memorie già depositate. È un’operazione difficile per il pm. L.332/95 abolendo il comma 1bis art 291 ha sancito che il giudice ha un solo limite alla decisione , non può applicare una misura più grave di quella richiesta (può non applicare o applicarne una meno grave). Il modello legale di motivazione dei provvedimenti cautelari. Secondo correttivo introdotto dalla legge: la motivazione, prima sommaria, adesso deve essere esaustiva, con una struttura predeterminata. Devono essere specificate dal giudice specifiche esigenze cautelari e specifici indizi che giustificano in concreto la misura disposta con indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per cui sono rilevanti. Se si applica custodia in carcere, il giudice deve spiegare perché non è applicabile una misura meno grave. Deve dimostrare che gli elementi siano idonei per l’accusa. Vi deve essere anche la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato, pena nullità dell’ordinanza. Gli indizi dunque devono essere gravi, ma similmente alla sentenza dibattimentale, anche concordanti e precisi per gli elementi a favore della difesa. Modifica implicita del 273,1. Unico requisito non richiesto agli indizi è la completezza (siamo ancora nella fase di indagine). Ddl 1232: Il DDL approvato nel 2014 al senato ha rafforzato gli obblighi di motivazione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare. Esposizione delle esigenze cautelari e indizi, nonché l’autonoma valutazione devono essere contenute. Analoga previsione opera in relazione ai motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa e esposizione dei motivi per cui è disposta la custodia in carcere. L’esecuzione del provvedimento cautelare. L’ordinanza è eseguita dalla pg che da copia del provvedimento. Con carcerazione cautelare e arresto domiciliare, la polizia consegna all’indagato una comunicazione scritta insieme al provvedimento, che lo informa 1)della possibilità di nominare un difensore o di essere ammesso al patrocinio a spese dello stato; 2)diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa; 3)diritto all’interprete; 4)diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; 5) diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento; 6)diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; 7)diritto di avere medico di urgenza; 8) diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria non oltre 5 giorni dopo l’inizio dell’esecuzione in caso di custodia in carcere, 10 se c’è altra misura. 9) diritto di comparire davanti al giudice per rendere interrogatorio, di impugnare l’ordinanza che dispone la misura cautelare e chiederne sostituzione o revoca. La polizia giudiziaria informa 46 subito il difensore e redige il verbale di tutte le operazioni, che è subito trasmesso al gip e al pm. Verbale di vane ricerche: il latitante. Destinatario della misura cautelare irrintracciabile, la pg redige il verbale di vane ricerche (295) che è trasmesso al giudice che ha emanato il provvedimento. Se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara la latitanza di colui che volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, arresti domiciliari, divieto di espatrio e obbligo di dimora… (296). I colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare. il codice permette all’indagato di comunicare immediatamente col difensore, anche se sottoposto a misura cautelare. Per questo difensore di fiducia/ufficio deve essere subito informato. Durante le indagini il momento di colloquio col difensore può essere dilazionato massimo di 5 giorni con decreto motivato emanato dal giudice su richiesta del PM (104,3). Ci deve essere pericolo di pregiudizio per le indagini dal colloquio tra arrestato e difensore in caso di gravi fatti addebitati a più indagati. In caso di arresto o fermo, analogo provvedimento può essere disposto dal pm fino al momento in cui l’arrestato è a disposizione del giudice (fino a 48 ore dall’esecuzione della misura). c. L’interrogatorio di garanzia. La misura è a questo punto eseguita. Questa è la seconda fase. Interrogatorio difensivo davanti al giudice, che deve valutare se permangono le condizioni di applicabilità dell’applicazione della misura in un controllo giurisdizionale su legittimità e fondatezza della misura disposta. Se sono venute meno le esigenze c’è revoca o sostituzione con una misura meno grave. Avviso di deposito. (293,3) il gip deve depositare in cancelleria immediatamente con l’ordinanza applicativa della misura anche la richiesta del pm e elementi su cui la richiesta si fonda (291). L’avviso di deposito deve essere notificato al difensore, che può poi esaminare e estrarre copia degli atti (correttivo ex l.332/95). Il divieto posto al pm di sentire l’indagato in custodia cautelare prima che il giudice provveda all’interrogatorio di garanzia. Si tratta dell’interrogatorio investigativo. La legge del 95 ha proibito sia svolto prima, per evitare che il pm operi indebite pressioni per ottenere confessioni (art 294,6). In caso di urgenza, il pm può chiedere che l’interrogatorio di garanzia avvenga entro il termine di 48 ore dall’esecuzione della misura, e deve esserne fatta richiesta al giudice nella richiesta di custodia cautelare. Si ha inoltre una disciplina particolare in materia di flagranza e fermo. Disposte tali misure cautelari, il pm può procedere a interrogare prima che si tenga l’udienza di convalida (388). Ai sensi del 294 se il giudice ha provveduto all’interrogatorio in sede di convalida dell’arresto o del fermo, non è necessario un successivo interrogatorio di garanzia. Quando si svolge l’interrogatorio di garanzia. Durante le indagini preliminari o durante l’udienza preliminare o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. All’interrogatorio di garanzia deve provvedere il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare (corte d’assise/tribunale: all’interrogatorio procede il 47 rinnova sostituisce modifica o ripristina una misura è ammesso l’appello e il riesame invece solo quando a seguito di una revoca è stata applicata una nuova misura che sia basata su presupposti diversi. Non forma oggetto di riesame la misura cautelare disposta dal tribunale delle libertà all’esito dell’appello proposto dal pm contro il provvedimento che aveva negato l’applicazione della misura cautelare. In questo caso l’imputato può avvalersi del ricorso in cassazione. Il tribunale tiene conto degli atti conosciuti dal giudice, degli atti e dei documenti che le parti hanno successivamente presentato al tribunale stesso. Procedimento. La richiesta di riesame deve essere presentata dall’imputato o dal difensore Entro dieci giorni dall’esecuzione/notificazione per l’imputato e a partire dalla notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza per il difensore, a pena di inammissibilità. La richiesta di riesame contiene i motivi per cui secondo l’imputato il provvedimento debba essere annullato o modificato (può anche non essere motivata). La richiesta è presentata in cancelleria del tribunale e il presidente fa dare immediato avviso al pm che entro 5 giorni deve trasmettere gli atti presentati per la richiesta dell’applicazione della misura e tutti gli elementi a favore, atti che rimangono depositati fino all’udienza, con facoltà del difensore di esaminarli e estrarne copia. Si ha poi l’udienza in camera di consiglio e entro 10 giorni dalla ricezione degli atti ci deve essere il deposito del dispositivo con decisione del tribunale. I termini appena detti sono perentori. In caso di inosservanza, la misura perde efficacia. Sono termini in favore dell’imputato, ma questo non può rinunciarvi. Poteri del tribunale del riesame. Tribunale ha potere cognitivo limitato. Può decidere sugli atti scritti presentati dal pm e non su tutti gli atti di indagine. Solo dopo la l.332/95 il pm deve trasmettere anche tutti gli elementi sopravvenuti in favore dell’indagato. Ex l.397/2000 il difensore può presentare direttamente al tribunale i risultati di indagini private. L’udienza si svolge in camera di consiglio (127) con un contraddittorio facoltativo. Il pm e il difensore devono essere preavvisati e possono partecipare. Se presenti hanno il diritto di esporre oralmente le proprie conclusioni. Il tribunale decide sugli atti scritti e i documenti presentati. Non è possibile l’audizione di persone o assunzione di prove non rinviabili ne imporre al pm di svolgere indagini. Il tribunale non ha autentici poteri di accertamento. Quattro tipi di decisione: 1) può dichiarare l’inammissibilità della richiesta di riesame perché pronunciata oltre i termini o da soggetti non legittimati. 2)può annullare l’ordinanza per carenza di uno degli elementi essenziali (indicati nell’art 292 a pena di nullità) o per vizi di merito (mancanza di gravi indizi…) 3)può riformare, modificare la misura con favor rei 4) può confermare la misura coercitiva. Essendo il riesame un’impugnazione totalmente devolutiva comporta, affermato nel 309, che il tribunale può annullare o riformare il provvedimento anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’impugnazione; inoltre può confermare il provvedimento per ragioni diverse da quelle indicate nella modificazione del 50 provvedimento stesso. La giurisprudenza ha inoltre affermato che può intervenire sui difetti di motivazione dell’ordinanza. La situazione può essere così esposta: solo a questo punto l’imputato conosce i veri motivi ma non dispone più del mezzo di impugnazione per ottenere un controllo di merito sugli stessi, per sindacare la loro fondatezza in relazione agli elementi di prova che sono stati raccolti. L’imputato potrà ricorrere in cassazione per legittimità. DDL 1232/2014: Correttivi nella disciplina del riesame. L’imputato, nella richiesta del riesame, può chiedere di presenziare in udienza, avendone diritto. Viene poi limitata la possibilità del tribunale di integrare la motivazione (309,9 il tribunale annulla il procedimento impugnato se manca la motivazione o non c’è l’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi, degli elementi forniti dalla difesa). Si è intervenuti anche sui termini: termine per deposito ordinanza (30 giorni, salvo eccezioni, comunque non più di 40 giorni dalla decisione); termini a pena di inefficacia alla stessa stregua di quelli previsti per la trasmissione di atti da parte dell’autorità procedente e per la decisione del tribunale. Introdotta clausola di salvaguardia: ordinanza ormai inefficace può essere rinnovata se ci sono eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate. I magistrati che non stanno attenti ai termini sono soggetti a illecito disciplinare. Si interviene col DDL anche sul termine per lo svolgimento dell’udienza, consentendo dilazione nel caso in cui sia l’imputato a formulare la richiesta entro due giorni dalla notificazione dell’avviso con giustificati motivi attinenti al diritto di difesa e in secondo luogo può essere disposta d’ufficio dal tribunale con provvedimento motivato per la complessità del caso (dilazione min 5 max 10 giorni; per la decisione e il deposito dell’ordinanza, stessa proroga). c. l’appello. è un’impugnazione limitatamente devolutiva; permette di valutare i provvedimenti non sottoponibili a riesame (impugnazione residuale- riguarda quelle ordinanze che non applicano per la prima volta la misura coercitiva). Possono essere sottoposti dunque ad appello i provvedimenti che applicano ab initio la misura interdittiva. Il pm, che non dispone dello strumento del riesame, può presentare appello contro ordinanza emessa dal giudice che ha applicato una misura coercitiva meno grave da quella richiesta o contro ordinanza che ha concesso la revoca o la sostituzione della misura su richiesta dall’imputato. Imputato e difensore possono presentare appello contro i provvedimenti differenti da quelli che applicano per la prima volta la misura coercitiva es. provvedimento del giudice che ha respinto la richiesta di revocare la misura. Competente per l’appello è il tribunale. Appello deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 10 giorni dall’esecuzione o notificazione del provvedimento. Procedimento. Termini diversi per la decisione: 20 giorni. Termini ordinatori, non perentori (il superamento non comporta l’inefficacia della misura cautelare impugnata). Modalità simili al riesame (310). Differenza: formalità per le dichiarazioni delle parti con le quali si redige l’appello; devono precisare a pena di inammissibilità i motivi per i quali il soggetto interessato 51 ritiene che il provvedimento debba essere annullato o modificato. L’appello è limitatamente devolutivo perché il controllo si esercita su punti del provvedimento oggetto di “contestazione” nelle dichiarazioni delle parti. DDL 1232/2014: il termine del deposito della motivazione diventa identico a quello del riesame (30 giorni, salvo casi complessi). In ipotesi del genere, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo (non più di 40 giorni dalla decisione- termine ordinatorio). d. il ricorso per cassazione. Impugnazione per le decisioni del tribunale delle libertà. Motivi all’art 606: mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. Legittimati a ricorrere sono imputato e difensore cassazionista, mentre il pm presso il tribunale delle libertà. Possibile il ricorso in cassazione per saltum per le ordinanze che dispongono una misura coercitiva per la prima volta (solo per imputato e difensore) (311); i motivi sono solo riguardanti la violazione della legge. La cassazione decide in camera di consiglio entro 30 giorni dalla ricezione degli atti con forme previste al 127. Per quanto riguarda i casi di annullamento con rinvio dell’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva o la ha confermata a seguito di riesame, il DDL 1232/2014 ha disposto una disciplina di garanzia. Sono stabiliti termini finalizzati ad evitare che l’assenza di effetto sospensivo delle impugnazioni si tramuti in un eccessiva privazione della libertà. Il giudice del rinvio deve decidere entro 10 giorni quindi dalla ricezione degli atti e l’ordinanza è depositata entro 30 giorni dalla decisione (311); termini che comportano illecito disciplinare ed inefficacia della misura; eccezione: se è stata annullata con rinvio l’ordinanza con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del pm, ha disposto la misura, caso in cui l’esecuzione è sospesa. Inoltre, una volta divenuta inefficace la misura, non può essere rinnovata salvo eccezionali esigenze cautelari motivate. f. La riparazione per l’ingiusta custodia cautelare. L’imputato ha diritto a una riparazione equa ex 314. Novità introdotta nell’88 secondo le linee guida della CEDU. La domanda di riparazione deve essere presentata dopo la sentenza irrevocabile e decide la corte d’appello in camera di consiglio. Si deve aver subito un’ingiustizia sostanziale e formale della custodia cautelare; non si deve dimostrare l’atto illecito dell’autorità giudiziaria, che avrebbe comportato presupporre dolo o colpa grave e un onere della prova pesante. Sarebbe stato inoltre possibile percorrere questa strada, ma si sarebbe dovuti passare dal vaglio preventivo di ammissibilità per la legge sulla responsabilità dei magistrati (117/88). Quindi il codice parla solo di ingiustizia formale e sostanziale per ottenere la riparazione (NON risarcimento). Ingiustizia sostanziale. La riparazione spetta all’imputato assolto per motivi completamente liberatori in punto di responsabilità, dunque perché innocente. È richiesta l’assoluzione perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto 52 conseguenze del reato; 2)pericolosità in se della cosa (è infatti ammesso sequestro preventivo quando è prevista la confisca nel codice penale); 3) la cosa può agevolare la commissione di altri reati (generica indicazione. Rischio di prevenzione ante delictum e praeter delictum). Ci dovrebbe essere intervento del legislatore, dal momento che si vanno a toccare libertà di rango costituzionale come la libera iniziativa economica e il diritto al lavoro. La regolamentazione. Il sequestro preventivo può essere chiesto da pm al giudice competente a pronunciarsi nel merito (321) o il gip. La giurisprudenza, non essendovi nel codice, ha ricavato i requisiti dalla disciplina del conservativo che fa riferimento al fumus boni iuris e periculum in mora. In realtà il sequestro preventivo ha una finalità prettamente penalistica e comporta capacità coercitive che impongono vere e proprie inibitorie che stonano con l’esiguità dei requisiti civilistici. Indisponibilità: obblighi di fare-non fare. Devono valere i limiti della finalità della misura e l’inibitoria deve essere collegata ad una cosa mobile o immobile il cui uso è vietato dalla legge penale. Fumus boni iuris. Per il sequestro preventivo, la cosa deve essere pertinente al reato (321). La giurisprudenza, invece di provare che il fatto illecito fosse tale allo stato degli atti, spesso si è accontentata della mera coincidenza tra fattispecie legale e fattispecie concreta, senza proporzionalità tra gravità del fatto contestato e danno economico derivante da sequestro, pur essendo elevata l’afflittività in concreto. Periculum in mora. Consiste nell’attitudine della cosa ad essere strumentalmente e oggettivamente collegata all’aggravarsi o al protrarsi di un illecito già realizzato o alla perpetrazione di altri fatti criminosi collegati. Spesso la giurisprudenza però guarda al pericolo astratto. Procedimento. Il sequestro preventivo è disposto dal giudice su richiesta del pm. Il giudice valuta l’esistenza di presupposti senza sentire il possessore della cosa. Il sequestro preventivo in casi eccezionali, quando non si può attendere il provvedimento del gip, può essere emesso con decreto motivato dal pm. In caso di urgenza, prima interviene la pg che trasmette il verbale al pm. Il giudice poi convalida con ordinanza entro 10 giorni e dispone il decreto di sequestro. Esecuzione. Se sono beni mobili o crediti, il sequestro preventivo segue le prescrizione del codice di procedura civile per il pignoramento; per beni mobili registrati e immobili si ha la trascrizione e sui beni aziendali iscrizione nel registro delle imprese. Su azioni e quote annotazione nei libri idonei e su strumenti finanziari dematerializzati registrazione nel conto. Revoca: può essere chiesta da giudice, pm, imputato o chi abbia interesse, quando non ci sono più le esigenze ex lege. L’autorità giudiziaria ordina la restituzione con eventuali prescrizioni e imponendo una idonea cauzione a garanzia dell’esecuzione di queste nei termini. Limite massimo per mantenere il sequestro è la sentenza di primo grado ed p mantenuto se la sentenza ordina la confisca. Impugnazioni: l’imputato, il difensore, la persona che ha interesse possono presentare richiesta di riesame contro il decreto; decide il tribunale del riesame. L’ordinanza di diniego del sequestro preventivo e l’ordinanza 55 che respinge l’istanza di revoca proposta dall’imputato sono sottoponibili ad appello di fronte al tribunale del capoluogo di provincia ex 322bis. DDL 1232: ha esteso al riesame delle misure cautelari reali la disciplina sul differimento dei termini disposto su istanza dell’imputato o d’ufficio (309,9 bis e 324,7). N.B. DDL 1232/2014 sulle misure cautelari ha toccato: misure custodiali, esigenze cautelari, criteri di scelta e applicazione, sostituzione e revoca, impugnazioni (riesame, appello, cassazione) e misure cautelari reali. PARTE TERZA-IL PROCEDIMENTO ORDINARIO- CAP. I : LE INDAGINI PRELIMINARI 1.Le disposizioni generali sulle indagini. a. considerazioni preliminari. Le indagini preliminari sono la prima fase del procedimento, che parte con la notizia di reato che perviene alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero; termina con l esercizio dell'azione penale o l'archiviazione. Le indagini preliminari sono investigazioni svolte da pm (327 art) e pg. Nelle indagini preliminari ci sono atti di iniziativa della pg e atti di iniziativa del pubblico ministero; in base a questa distinzione si ha una regolamentazione differente anche per quanto riguarda l'utilizzabilità di alcuni atti in dibattimento e diversa ampiezza dei poteri coercitivi in capo all'inquirente. Gli atti di indagine sono svolti in segreto e assunti unilateralmente senza contraddittorio;per questo gli atti non sono utilizzabili per la decisione in dibattimento secondo il principio di separazione delle fasi. L'art 111.4 costit. È attuato dall'art 526 "Il giudice non può utilizzare a fine della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisiste in dibattimento". Il regime di utilizzabilità in dibattimento varia; i termini delle prove sono differenti dagli atti di indagine, pur essendo contenutisticamente simili es. "ricognizione di persona" è mezzo di prova," individuazione di persone e di cose" è atto di indagine; la diversa denominazione é stata adottata per indicare come i verbali degli atti compiuti prima del dibattimento non possono essere letti in questo. B. Le finalità delle indagini preliminari. Art 326: "il pm e la pg svolgono nelle rispettive attribuzioni le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale". Al di la di questo enunciato, si può affermare che le indagini preliminari svolgono più funzioni. 56 Gli elementi acquisiti servono al pm per ottenere dal gip i provvedimenti che possono essere disposte solo da questo; inoltre gli elementi acquisiti sono utilizzati come prove nelle prime due fasi di indagini e udienza preliminare. Altra finalità è l'utilizzazione eccezionale di elementi raccolti durante le indagini con consenso dell'imputato e per non ripetibilità oggettiva o effetto di condotta illecita sul dichiarante (andando "contro" la norma costituzionale di firmamento della prova in dibattimento). Gli elementi di prova sono valutate dal pm per esercitare l'azione penale; inoltre sono usate come prove dal gip nel momento in cui questo pronuncia i provvedimenti di sua competenze; si ha anche utilizzazione in via eccezionale e con cautela, dal giudice del dibattimento per emettere la decisione finale. Nel codice dell '88 nelle indagini non riconosceva il diritto di difesa e di prova giustificando la scelta con il fatto che le investigazione servivano solo al pubblico ministero e non venivano usate in dibattimento. Con la l.332/95 il legislatore ha introdotto, non apparendo per gli operatori plausibile altrimenti, garanzie difensive nella fase di indagine. C. Il giudice per le indagini preliminari. Svolge una funzione di controllo imparziale sui provvedimenti senza poteri di iniziativa. Ha una giurisdizione semipiena poiché le funzioni sono esercitate solo nei casi previsti dalla legge e su richiesta di parte ex 328 (es convalida dell'arresto, emissione provvedimenti cautelari...). Di fronte al gip si assumono prove non rinviabili al dibattimento, nell'incidente probatorio. Quando il giudice interviene nella formulazione dell'imputazione non ha il quadro probatorio completo e decide sulla base dei verbali presentati dalle potenziali parti. Nell'esercizio della funzione di questo organo si ha una deroga al principio nulla iurisdictio sine actione, svolgendo le sue funzioni prima dell'esercizio dell 'azione penale; la deroga é giustificata dall'esigenza di avere un organo imparziale in una fase in cui si toccano le libertà fondamentali. 2. La notizia di reato. a. Considerazioni generali. La notizia di reato è un’informazione che permette alla polizia giudiziaria e al pm di venire a conoscenza di un illecito penale. Dalla notizia di reato si hanno tre effetti: 1)passaggio da funzione di polizia di sicurezza (mira a prevenire i reati) a polizia giudiziaria; 2) la polizia giudiziaria che abbia appreso la notizia deve informare il pm; 3) il pm deve subito iscrivere la notizia nel registro delle notizie di reato (335,347). Ci sono due notizie di reato: -denuncia –referto. Sono previste condizioni di procedibilità: querela, istanza, richiesta di procedimento e autorizzazione a procedere. Sono atti contenenti l’informativa su un illecito penale, sia la manifestazione di volontà che si proceda contro il responsabile dello stesso. Sono “condizioni di procedibilità” nel senso che la loro mancanza impedisce al pm di esercitare l’azione penale. 57 esser fatta tacitamente o con atto espresso ed è irrevocabile. Remissione di querela (340) è la revoca della querela, dopo averla proposta, atto irrevocabile e incondizionato. La remissione non ha effetto se il querelato non l’ha accettata espressamente o tacitamente. Ci sono limiti a questa per determinati reati. B) Istanza (342): atto con cui la p.o. manifesta la volontà che si proceda per un determinato reato commesso all’estero e che se commesso in Italia sarebbe procedibile d’uff. ( artt. 9-10 c.p.). C) Richiesta di procedimento (342 c.p.p.): atto con cui il ministro della giustizia manifesta la volontà che si proceda per un determinato reato commesso all’estero o altri reati previsti ex 127, 313, 604 c.p.. D)L’autorizzazione a procedere. (343) atto discrezionale e irrevocabile emanato da un organo dello stato. È condizione quando viene in considerazione la qualità dell’imputato, che è rappresentante di un organo pubblico (es ministro: ci deve esser autorizzazione dell’assemblea legislativa a cui appartiene) o quando viene in considerazione la qualità della persona offesa (che è organo pubblico, quindi da proteggere per il prestigio) es. reato di vilipendio, non si può procedere senza l’autorizzazione dell’organo leso. Presentata l’istanza, la richiesta o l’autorizzazione a procedere, la pg ha l’obbligo di inviare l’informativa al pm. Se non ci sono le condizioni di procedibilità, non c’è ex pg l’obbligo di informativa; questo scatta se vengono compiute le indagini. C’è normativa particolare per l’autorizzazione a procedere. 4. il segreto investigativo e il divieto di pubblicazione. a. Considerazioni preliminari. Lo svolgersi del procedimento penale vede esigenze opposte: ricerca della verità e genuinità della prova e l'assicurare l'esercizio del diritto di difesa. Per tutelare le indagini, si copre con segreto gli atti iniziali del procedimento. Hanno diritto ad essere informati indagato e altri parti private del procedimento, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa a carico. Segreto: limiti alla conoscibilità dei fatti; c' é conoscenza esclusiva in favore di certi soggetti. Per gli atti di indagine compiuti dal pm e dalla pg è regola l'obbligo del segreto (329). L'atto di indagine non deve essere rilevato e opera in modo oggettivo (vale per tutti i soggetti, a prescindere dalla loro qualifica, che siano a conoscenza dell'atto segreto). L'atto può essere rivelato dall'inquirente a soggetti pubblici autorizzati a conoscerlo; ciò avviene nei rapporti tra diversi uffici del pm, impegnati in indagini collegate (371). Il soggetto autorizzato a conoscere l'atto è vincolato dall'obbligo del segreto. b. Gli atti conoscibili dall'indagato. La conoscenza degli atti di indagine permette all'indagato di verificare la credibilità delle fonti di porca e dei risultati, nonché da la possibilità a questo di ricercare prove a proprio favore. Il codice per bilanciare una parte gli interessi dell'indagato e dall'altra l'esigenza di proteggere la società ; alla regola della segretezza sono state poste deroghe in favore della difesa. Gli atti garantiti atti ai quali il difensore ha diritto di assistere (deve essere avvertito 24 ore prima almeno), e sono interrogatorio, ispezione, confronto. Se c'è 60 fondato motivo per cui il ritardo potrebbe causare pregiudizio per l'indagine il pm può compiere l'atto prima del termine, dandone tempestivamente avviso al difensore. Se c'è pericolo di alterazione di tracce o altri effetti materiali, nel caso dell'ispezione il pm può omettere l'avviso (il difensore comunque ha facoltà di intervenire). Nella categoria degli atti garantiti rientra l'accertamento tecnico non ripetibile disposto dal pm su persone, cose, luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (360) o la modificazione dei quali è determinata dall'accertamento stesso. La presenza del difensore é finalizzata alla tutela dell'indagato e al controllare la regolarità dell'atto che si viene a svolgere, nel cd "contraddittorio debole". Il difensore che assiste agli atti di indagine, ex 364, può solo presentare al pm richieste, osservazioni, riserve di cui è fatta menzione nel verbale. Non è un contraddittorio. Gli atti a sorpresa. Atti ai quali il difensore ha facoltà di assistere senza tuttavia avere diritto al preavviso. Sono perquisizioni e sequestri (non ripetibili). Il deposito. Il deposito del verbale presso la segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno dal compimento dell'atto é previsto per tutto gli atti garantiti o a sorpresa. Il difensore deve essere avvertito del deposito e esaminare, nel caso del sequestro, le cose sequestrate e estrarre copie di documenti. Informazione di garanzia. Quando il pm compie un atto garantito deve inviare l'informazione di garanzia a indagato e persona offesa che contiene l'invito a nominare un difensore. Se l'indagato non esercita tale facoltà, il pm designa il difensore d'ufficio. Atti garantiti e assistenza difensiva. Il pm per l'atto garantito deve dare avviso al difensore, ma se questo non si presenta l'atto è comunque valido (il difensore ha la facoltà e non l'obbligo di assistere). c. Gli atti segreti. Il segreto investigativo. Copre gli atti di indagine (329). Es. gli accertamenti tecnici ripetibili (359) individuazione di persone o di cose (361) assunzione di informazioni da possibili testimoni (362), sono coperti dal segreto investigativo fino all'avviso 415bis. L'obbligo del segreto opera in modo oggettivo e si riferisce a tutte le persone che hanno partecipato o assistito al compimento dell'atto. Violazione del segreto rientra nelle fattispecie dell'art. 326 e 379bis c.p. La rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale. 379 bis: reclusione fino a un anno per chi svela indebitamene notizie legate al procedimento segrete. La segretezza concerne svolgimento e documentazione dell'atto del procedimento; non si estende al fatto storico. Rivelazione del segreto d'ufficio. 326 c.p. Punisce il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizi che svela l'atto segreto violando i suoi doveri. Durata del segreto investigativo. Il segreto viene meno bug do il codice in due momenti : quando l'indagato può avere conoscenza dell'atto (si parla di possibilità legale che si ha anche quando il difensore non è stato presente all'atto o non si è recato in segreteria dal pm a esaminare il verbale ). Cade anche quando si ha la chiusura delle indagini preliminari (all'avviso ex 415 bis). Il potere di svolgimento di indagine conoscibili. Il codice ha previsto l'esigenza di rendere 61 segreti atti che nascono come conoscibili o lo sono diventati; il pm segreta l'atto in caso di necessità per salvaguardia delle indagini, se la conoscenza dell'atto può comprometterle. L'obbligo dell' effetto riguarda lo svolgimento dell'atto. Il potere di segretarie i fatti oggetto di indagine. 391 quinquies: altra segregazione che può operare il pm è su atti già segreti ex 329 ampliando il divieto di rivelazione. 1) il segreto non é solo sullo svolgimento ma anche ai fatti storici. 2) la segretazione riguarda solo atti di indagine che riguardano l'assunzione di dichiarazioni da parte di testimoni o indagati; 3) occorre che sussistano specifiche esigenze attinenti alle indagini. Con questi requisiti il pm può vietare alle persone sentite di rendere dichiarazioni anche sul fatto storico, il fatto oggetto di indagine, su ciò di cui hanno conoscenza, con decreto motivato e con durata non superiore ai due mesi. A questa segretazione é unito un presidio penalistico (379bis estende a questa ipotesi la sanzione prevista in caso di violazione del generale segreto investigativo). d. Divieto di pubblicazione. Si tratta di un segreto esterno. É il divieto di pubblicazione di atti del procedimento a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione. Il divieto può essere assoluto o attenuato. Atti segreti. Per gli atti di indagine c'é divieto assoluto di pubblicazione; ne il contenuto parziale ne il riassunto possono essere pubblicati. La ratio é la tutela dell'attività investigativa. Atti conoscibili. Atti che nascono fin dall'origine come conoscibili dall'indagato o di quelli successivamente conoscibili. Il segreto cessa di regola quando c'é l'avviso del 415bis o con l'archiviazione. Per gli atti conoscibili vi è un divieto attenuato di pubblicazione; non si può pubblicare l'atto ma il contenuto si (114 c.p.p.), ovvero notizie di stampa più o meno generiche senza riscontri documentali. Questo è il regime previsto fino al termine dell'udienza preliminare, quando viene emesso il decreto di rinvio a giudizio, momento in cui si ha la divisione nei due fascicoli: fascicolo per il dibattimento e fascicolo del pubblico ministero. Gli atti del primo (431 c.p.p) sono pubblicabili con riproduzione totale o parziale del loro testo; gli atti del secondo sono pubblicabili solo nel loro contenuto generico; il testo é pubblicabile dopo la sentenza d'appello, per un corretto convincimento del giudice. Demordo sentito la pubblicazione del testo di atti utilizzati per le contestazioni. Carenza di tutela. Voci sono vuoti e lacune di tutela. La pubblicazione di atti del procedimento è punita con una sanzione irrisoria (arresto fino a 30 gg o 258 euro di ammenda ex 684); una contravvenzione oblazionale ex 162 bis non risulta essere efficace per garantire i valori giuridici da tutelare (presunzione di innocenza e privacy in primis ). Divieto di divulgazione di determinati atti. Immagini e generalità di minorenni non possono in nessun caso essere divulgate. Per quanto riguarda le generalità e l'immagine della persona offesa, si ha una maggiore tutela per la fattispecie del 734bis c.p. (Violenza sessuale e simili). Chi divulga generalità o immagini di persone coinvolte nei predetti reati senza consenso é punito con arresto 62 Sommarie informazioni dal possibile testimone. Assunzione di informazioni da parte di persone diverse dall’indagato è un altro atto di iniziativa della pg ex 351. Si tratta di persone informate, che possono riferire utili elementi, “possibili testimoni”. Hanno, come i testimoni, obbligo di verità poiché hanno una posizione processuale analoga a quella del testimone, a causa del rimando al 362 nel 351, richiamando anche il 198,1, nonché il 197; per questo colui che risulta indagato non può essere sentito come persona informata. L’obbligo di verità ex 198 non ha sanzione poiché il 371bis c.p. si riferisce alle informazioni assunte dal pm non dalle sommarie rese alla pg, che agisce di sua iniziativa. C’è una diversa responsabilità penale se davanti alla pg il possibile testimone rende false dichiarazioni aiutando un’altra persona. Se questa è diversa dal complice nel medesimo reato, viene integrato il delitto di favoreggiamento personale. La regolamentazione. Artt. 197-203. La persona informata ha il privilegio contro l’autoincriminazione e può opporre segreto nei casi previsti dalla legge. Se è prossimo congiunto dell’imputato, deve essere informata che può non rendere dichiarazioni. La persona informata/persona offesa ha l’obbligo di presentarsi, rischio sanzione per inosservanza di provvedimento di pubblica autorità, se convocata. Le sommarie informazioni rese non sono utilizzabili in dibattimento (514); lo sono se ripetibili mediante contestazione nei limiti posti dal 500; se sono diventate irripetibili, sono utilizzabili alle condizioni del 512. Le sommarie informazioni rese dall’imputato in un procedimento connesso o collegato. Con le stesse modalità, si possono avere su iniziativa della pg sommarie informazioni rese dall’imputato/indagato in procedimento connesso o collegato; viene assistito da un difensore, che ha il diritto di assistere all’atto; deve essere tempestivamente avvisato. L’interrogante deve dare gli avvisi del 210 (351,1bis non richiama il 210, ma lo fa il 363 che è espressione del principio regolare del contraddittorio; si ritiene che detto richiamo sia applicabile per analogia). d. identificazione. (349) è atto non garantito. L’oggetto dell’identificazione è una persona fisica di cui però non si riconoscono le generalità. Lo scopo è dare un nome a un volto. Possono essere sottoposti a riconoscimento persona offesa, indagato e possibili testimoni. Scopo: avere generalità delle persone coinvolte. Accompagnamento coattivo per identificazione. Se una persona rifiuta di farsi identificare è possibile l’accompagnamento coattivo per l’identificazione (349,4), il che significa portarla negli uffici di polizia e trattenerla non più di dodici ore per l’identificazione; non oltre 24 se l’identificazione è complessa o occorre assistenza dell’autorità consolare o dell’interprete. La pg deve dare avviso al pm e la persona ha la facoltà di chiamare un familiare o convivente; il pm può disporre il rilascio laddove non sussistano le condizioni necessarie. Identificazione dell’indagato. La persona sottoposta a indagini deve dichiarare le proprie generalità; è reato rifiutarsi di fornirle o darle false (non vale per le generalità la facoltà di non rispondere). Per la completa identificazione all’indagato è chiesto anche: il soprannome, lo pseudonimo, le condizioni di vita individuale familiare e sociale, se sottoposto ad altri 65 processi; condanne riportate nello stato o all’estero e beni patrimoniali di cui è proprietario; cariche pubbliche rivestite. La polizia può anche procedere a riconoscimenti antropometrici o fotografici. Il prelievo di materiale biologico. Capelli o saliva possono essere prelevati su consenso dell’interessato. Se non c’è consenso, si passa al prelievo coattivo nel rispetto della dignità chiaramente, e ciò accade previa autorizzazione del pm. Questo accade anche nel momento in cui non si abbia dubbio sulla identità; l’utilità è la ricerca di precedenti o l’apertura di una nuova scheda personale negli archivi segnaletici. L’elezione di domicilio per le notificazioni. Ai sensi del 349,3 la persona sottoposta a indagini viene invitata a eleggere domicilio per le notificazioni nel procedimento. Ai sensi del 161,1 nel primo atto compiuto con l’intervento dell’indagato o dell’imputato, l’autorità procedente lo invita a dichiarare o eleggere domicilio. Questi adempimenti sono eseguiti presso gli uffici della pg: vale ciò che è stato detto sull’accompagnamento coattivo per l’identificazione. Dell’identificazione è redatto il verbale integrale (357) conservato nel fascicolo del pm. L’identificazione è atto non garantito (in ogni caso il difensore non potrebbe partecipare). e. I rilievi e gli accertamenti urgenti: il sopralluogo. Il sopralluogo è sicuramente il mezzo più veloce per identificare il colpevole. I rilievi e gli accertamenti sono atti fondamentali nell’investigazione per comprendere la dinamica del fatto nonché raccogliere elementi di prova e cercare spunti per proseguire con l’indagine. Nel corso del sopralluogo la pg osserva questi adempimenti: 1)attività di conservazione. Curare cose o tracce pertinenti al reato conservatisi nei luoghi,che non devono essere mutate prima dell’intervento del pm; la pg deve impedire che vengano asportate cose o cancellate tracce, nonché che vengano aggiunti o spostati oggetti. 2)rilievi urgenti. I rilievi consistono nell’attività di osservazione di luoghi persone e cose, nella descrizione di tracce e effetti materiali del fatto-reato. I rilievi sono atti non ripetibili che devono essere compiuti di propria iniziativa dagli ufficiali di pg solo se il pm non può intervenire tempestivamente e se c’è il rischio che lo stato dei luoghi e delle tracce vadano perdute. L’urgenza, ex l.128/2001 è stata estesa a tutte quelle situazioni nelle quali il pm non ha ancora assunto la direzione delle indagini. 3) accertamenti urgenti. Si tratta di operazioni di tipo tecnico che devono essere compiute dalla polizia in presenza di presupposti detti sopra. Può procedere un ufficiale o in casi di necessità, un agente. La pg può anche avvalersi dell’opera di esperti, che non possono rifiutarsi di collaborare (ausiliari). Gli elementi di prova raccolti dalla pg vanno conservati. Gli accertamenti tecnici non ripetibili sono riservati al pm ex 360. 4) il sopralluogo su supporti e sistemi informatici. Ove necessario, la pg deve adottare misure tecniche tali da conservare e non alterare i dati originali, provvedendo alla duplicazione per salvaguardia e immodificabilità. 5)sequestro probatorio. È la tipica attività di assicurazione delle fonti di prova (repertazione). La polizia compie un sequestro laddove il pm non può 66 intervenire prontamente o laddove non abbia ancora assunto la direzione delle indagini. Il verbale è trasmesso entro quarantotto ore successive al pm, che lo convalida nelle 48 ore successive con decreto motivato. 6)il diritto di difesa. Rilievi, accertamenti urgenti e sequestro compiuti da pg nel sopralluogo, sono atti in origine non ripetibili; sono inseriti nel fascicolo delle indagini e andranno poi in quelli del dibattimento se il giudice nell’udienza preliminare rinvierà a giudizio. Sono atti a sorpresa ai quali il difensore, senza avviso, può assistere (l’indagato se assiste è avvertito di questa facoltà). 7)l’acquisizione di reperti biologici. A volte il materiale biologico per estrarre il DNA non è necessariamente oggetto di prelievo. Le tracce possono ricavarsi anche da luoghi, cadaveri, cose (si raccoglie ai sensi del 354 e 348); sono i reperti. Questi materiali si possono trovare anche al di fuori del sopralluogo, su cose abbandonate come mozziconi, o su oggetti sequestrati. Avendo già lasciato la sfera corporale del proprietario non viene in considerazione la necessità di effettuare prelievi. 8)il prelievo di materiale biologico. Può essere prelevato dalla pg all’indagato coattivamente per il riconoscimento. Su persone diverse dall’indagato, ci vuole consenso dell’interessato. 9)accertamenti obbligatori previsti dal codice della strada. Due accertamenti a carico del conducente sono previsti: uso di apparecchi per accertare lo stato di ebbrezza; se è accertata presenza di alcool, la polizia può condurre per accertamenti il conducente negli uffici per accertamenti; il rifiuto è contravvenzione punibile con arresto da sei mesi a un anno. Altro accertamento è volto a valutare lo stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, accertabile con esame anche con apparecchi dalla polizia. Se risulta positivo, gli operatori sanitari della polizia possono prelevare muco o altri materiali biologici per accertamento e condurlo all’ufficio più vicino. Il rifiuto è punito con arresto da sei mesi a un anno. Questi due tipi di accertamenti previsti dal codice della strada sono stati ricondotti da dottrina e giurisprudenza all’attività di indagine urgente svolta dalla pg (354 c.p.p.) se avviene dopo un reato. f. altri atti di iniziativa della polizia giudiziaria. La perquisizione su iniziativa della pg. Requisiti della perquisizione su iniziativa della pg: cose o tracce pertinenti al reato o la persona dell’indagato o dell’evaso da ricercare; eseguita solo nei casi della flagranza, di evasione, di fermo di indagato o se si deve procedere all’esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o che dispone la carcerazione per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Altro requisito è il pericolo del ritardo; vi è inoltre la presenza di fondato motivo di ritenere che nel luogo o sulla persona vi siano cose o persone ricercate (fondato motivo, ovvero che la polizia ha elementi obiettivi dai quali emerga sufficiente probabilità che cose o persone si trovino nel posto dove viene effettuata la perquisizione. Si tratta dunque di un semplice indizio di probabilità. 67 Nell’informazione devono essere dati scarni elementi sull’addebito provvisorio (norme di legge violate, data e luogo..). ex art 111.3 cost l’indagato ha diritto al tempestivo avviso (anche ex CEDU); inoltre a seguito di una direttiva europea, in adempimento si ha avuto il d.lgs. 101/14 che ha imposto di inserire nell’informazione di garanzia l’avviso che l’indagato e l’offeso hanno il diritto, se ne fanno richiesta, tranne che per gravi delitti ex 407, alla comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato. L’informazione sul diritto di difesa. Da inviare all’indagato in occasione del primo atto garantito su iniziativa del pm (369bis). Nella comunicazione della nomina del difensore d’ufficio, la comunicazione contiene una serie di elementi che hanno la funzione di rendere edotto l’indagato di tutti gli obblighi e le facoltà connesse alla difesa d’ufficio, come: l’informazione dell’obbligatorietà della difesa tecnica, nominativo difensore, la possibilità comunque di nominare in un momento successivo un difensore di fiducia, l’avviso dell’obbligo di retribuire il difensore a meno che non sia ammesso al patrocinio gratuito (si procede a esecuzione forzata) e infine il diritto all’interprete e alla traduzione degli atti fondamentali. L’informazione deve essere inviata prima dell’invito a rendere interrogatorio (375), atto che non è necessariamente compiuto durante le indagini. L’informazione sul diritto di difesa deve essere comunicata quanto meno contestualmente all’avviso della conclusione delle indagini preliminari. Atti garantiti e assistenza difensiva. L’atto non può essere compiuto validamente per violazione dei diritti di intervento e assistenza se prima non ne è stato dato regolare avviso al difensore (178), che comunque, anche se avvisato, non ha l’obbligo di assistere. Atti equipollenti. Ai sensi del 375 quando il pm deve compiere un atto che richiede la presenza dell’indagato, deve inviare a quest’ultimo l’invito a presentarsi (es. a rendere interrogatorio); se nell’atto vi è l’invito a nominare un difensore di fiducia, esso equivale all’informazione di garanzia. Quando l’invito a presentarsi contiene la nomina del difensore d’ufficio e le indicazioni relative alla difesa tecnica, si ha anche l’informazione del diritto di difesa. b. gli atti compiuti personalmente o su delega. Il pm o compie gli atti personalmente o li delega alla polizia giudiziaria (370); si tratta di atti tipici e atipici, e nel caso dei tipici questi, dice il codice, devono essere specificatamente delegati; ciò per evitare una delega “generica”. Il pm può dare indirizzo generale alle indagini mentre dal canto suo la polizia seguendo questo indirizzo opererà con atti di propria iniziativa. La delega. Questa di solito è consentita; i divieti sono previsti in modo esplicito (es. divieto di compiere ispezioni, perquisizioni o sequestri negli uffici dei difensori –deve provvedere il pm con apposito decreto motivato di autorizzazione del gip), implicito (es. divieto di delegare l’interrogatorio dell’indagato arrestato e i confronti con questo) o ricavabili dalla natura dell’atto (es. divieto di delegare l’accertamento tecnico- 356.360-). N.b. il difensore partecipa all’atto di indagine non per la sua formazione come in dibattimento, bensì in funzione del controllo sulla regolarità del suo svolgimento, sul rispetto 70 della libertà morale dell’indagato e sulla correttezza formale dell’atto. Documentazione di atti di iniziativa del pm. Ci sono vari modi di documentare, a prescindere se siano atti compiuti personalmente dal pm o per delega alla pg. I verbali vengono redatti dall’ufficiale della pg o dall’ausiliario che assiste il pm. Verbale in forma integrale. Prima modalità: verbale contiene domande e risposte. La redazione del verbale integrale riguarda atti importanti (373): querele/denunce presentate oralmente, ispezioni perquisizioni e sequestri, sommarie informazioni e interrogatori degli imputati connessi, nonché degli accertamenti tecnici non ripetibili. Verbale in forma riassuntiva. È la seconda modalità di documentazione. L.332/95 (l.141 bis) a pena di inutilizzabilità, l’interrogatorio reso fuori udienza da una persona che si trovi a qualsiasi modo in stato di detenzione deve essere documentato integralmente, anche con riproduzione fonografica o audiovisiva; la trascrizione viene fatta se c’è richiesta delle parti e dell’interrogatorio viene redatto il verbale in forma riassuntiva. L’annotazione. Es. pedinamento. Riguarda atti semplici o con limitata rilevanza (373). Il fascicolo per le indagini. Contiene la notizia di reato e la documentazione delle indagini, insieme agli atti trasmessi dalla pg. Quali sono i più importanti atti di indagine di iniziativa del pm? c. l’assunzione di informazioni dal possibile testimone. (362) le informazioni possono essere assunte direttamente dal pm o dalla pg su delega di questo. Il possibile testimone è colui che può riferire circostanze utili a dini dell’indagine (persone informate)- hanno obbligo penalmente di sanzionato di dire la verità, anche nelle indagini, pur non essendo ancora testimoni. È estesa alla persona informata l’incompatibilità a testimoniare prevista per l’imputato ex 197 (es. l’indagato non può essere sentito come persona informata, o meglio, come possibile testimone). Regolamentazione. Alla persona informata sono applicabili gli artt. 197-203 del codice ex 362. La persona informata ha il privilegio contro l’autoincriminazione e può opporre esistenza di segreto; ha però medesimi doveri processuali del testimone. La persona offesa inoltre può essere sentita come possibile testimone. Le informazioni sullo svolgimento dell’intervista difensiva. Art 362,1: pm e pg hanno il divieto di chiedere alle persone già sentite dal difensore o dal sostituto informazioni sulle domande formulate o sulle risposte date nell’intervista (segretezza degli atti di investigazione). Documentazione. Le sommarie informazioni sono documentate mediante verbale (373) di regola non utilizzabili in dibattimento(514) a meno che non siano ripetibili e possano essere contestate ex 500. Se sono divenute irripetibili, sono utilizzabili con le condizioni del 512. Garanzia contro l’autoincriminazione. Il possibile testimone gode di una ulteriore garanzia. Se dalle informazioni emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità inquirente interrompe l’esame e lo avvisa che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi 71 confronti e a nominare un difensore. Le dichiarazioni rese in precedenza non possono essere usate contro di lui, al limite contro l’indagato. Altro caso: se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio come indagato, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate (ratio: garanzia difensiva). d. l’interrogatorio dell’imputato. L’invito a presentarsi. Il pubblico ministero che vuole sottoporre indagato o altri soggetti ex 364 a interrogatorio, deve far notificare l’invito a presentarsi, che deve contenere: -generalità dell’indagato; -giorno, ora e luogo della presentazione e autorità alla quale presentarsi; -indicazione che si darà luogo all’interrogatorio; -avvertimento che potrà essere disposto l’accompagnamento coattivo (che il pm disporrà eventualmente con autorizzazione del giudice) in caso di mancata presentazione senza legittimo impedimento; - la sommaria informazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. Si parla di addebito provvisorio. L’invito deve essere notificato almeno tre giorni prima per concordare la strategia difensiva. L’avviso al difensore. Il difensore deve essere preavvisato almeno 24 ore prima del compimento dell’atto. In caso di urgenza il pm può procedere all’interrogatorio, o ispezione, o confronto anche prima del termine fissato dandone comunque avviso al difensore senza ritardo. Interrogatorio dell’indagato libero. Può essere compiuto personalmente dal pm o su delega alla pg; se l’interrogatorio è svolto personalmente dal pm, l’atto può svolgersi anche senza la presenza del difensore, che tuttavia deve essere stato preavvisato. In caso di interrogatorio svolto dalla pg delegata, il difensore dell’indagato deve essere necessariamente presente. L’interrogatorio dell’indagato arrestato, fermato o in stato di custodia cautelare. Può essere condotto soltanto dal pm. Regolamentazione dell’interrogatorio: art 64, con avvisi e nel merito art. 65 con la contestazione del fatto e degli elementi di prova. Per il regime di utilizzabilità del relativo verbale in dibattimento, artt. 503 e 513. e. L’interrogatorio di una persona imputata in un procedimento connesso o collegato. Considerazioni generali. il pm nel corso delle indagini può interrogare una persona imputata in un procedimento collegato o connesso che si svolga separatamente ex 363. Se il soggetto sceglie di rendere dichiarazioni, l’atto relativo diventa determinante per le indagini. Solitamente il soggetto in questione conosce infatti particolari desumibili solo dal contatto con il 72 La riserva di incidente probatorio. L’indagato può riservarsi di promuovere prima del conferimento dell’incarico, l’incidente probatorio. Il pm dunque non deve procedere agli accertamenti salvo che questi non possano più essere utilmente compiuti. Se l’accertamento tecnico non ripetibile è differibile ed è egualmente compiuto nonostante la riserva, il relativo verbale non è utilizzabile in dibattimento ma per altri fini (es. giudizio abbreviato). Se l’accertamento non è differibile perché in un momento successivo non potrebbe essere più utilmente compiuto, il relativo verbale è utilizzabile in dibattimento (431). Il codice non impone che la riserva di incidente sia accompagnata dalla richiesta del giudice; se l’indagato non prende iniziativa, il pm se lo ritiene necessario potrà chiedere l’incidente probatorio al gip.. h. Accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. L. 85/2009 riguarda le ipotesi in cui il pm debba procedere ad accertamenti tecnici che incidono sulla libertà personale con l’assenza di consenso della persona interessata. È la stessa legge che ha disciplinato la materia della perizia coattiva. È stata introdotta la possibilità di svolgere la stessa perizia nell’incidente probatorio. Ma la procedura comporta in concreto una settimana di intervallo tra la richiesta e lo svolgimento dell’incidente, tale che questo strumento non venga utilizzato. La procedura ordinaria. Il nuovo 359bis disciplina l’ipotesi in cui l’accertamento coattivo si presenti al pm nel corso delle indagini preliminari. La norma è in larga parte costruita con la tecnica del rinvio alla disciplina predisposta in relazione alla perizia coattiva. Il prelievo su consenso mediante accertamento tecnico. Se c’è necessità di accertamenti incidenti sulla libertà personale, il pm può disporlo solo col consenso dell’interessato. Si applicherà il 359 se l’atto è ripetibile e il 360 se non è ripetibile. Ciò che è prelevato dalla persona è il campione biologico; da cosa o luogo si preleva il referto. Il prelievo coattivo mediante accertamento tecnico. Se non c’è consenso dell’interessato, il 359 bis prevede il prelievo del campione biologico per la tipizzazione del profilo genetico e accertamenti medici. La disciplina tiene conto della riserva di legge e di giurisdizione ex art 13 cost: il pm deve chiedere autorizzazione al gip, il quale se vi sono le condizioni concede l’autorizzazione con un’ordinanza (224bis). È necessario che si proceda per delitto doloso o preterintenzionale, comunque consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a tre anni; occorre che l’accertamento tecnico sia assolutamente indispensabile; non si possono compiere operazioni contra legem che provochino sofferenze di non lieve entità e danni alla salute. Si deve rispettare la dignità della persona sottoposta alla misura e deve essere scelta la tecnica meno invasiva. L’ordinanza del giudice deve essere motivata e contenere i requisiti indicati al 224bis. È stato introdotto il 359bis a disciplina degli accertamenti ripetibili. Si ha in questo caso un atto di indagine che rientra nel segreto investigativo e che è diverso dal mezzo di prova; quando esso si svolge come atto ripetibile, l’indagato ha diritto di venirne a conoscenza solo quando lui stesso è sottoposto 75 all’accertamento tecnico coattivo o a fine indagini. La procedura d’urgenza. Prescinde dal previo controllo giurisdizionale quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa provocare danno e irreparabile pregiudizio alle indagini; il pm dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato che deve contenere i requisiti del 224bis,2 relativamente all’ordinanza. L’inquirente può anche disporre accompagnamento coattivo se l’interessato non si presenta senza legittimo impedimento ed esecuzione coattiva se rifiuta di sottoporsi all’accertamento. Il pm deve trasmettere il decreto al gip entro 48 ore e il gip tempestivamente e non oltre 48 ore deve dare convalida con l’ordinanza, dandone avviso subito a pm e difensore. Nullità e inutilizzabilità. la violazione delle norme che stabiliscono limiti funzionali e di durata dell’accompagnamento coattivo, della disciplina dell’ordinanza e dei divieti relativi agli accertamenti comporta la pena di nullità e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite (359bis). Il legislatore ha voluto evitare abusi, e lo si evince anche dal richiamo al 191,2 che conferma che l’inutilizzabilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato o grado del procedimento. i. l’individuazione di persone e di cose. Altre attività d’indagine. Durante le indagini preliminari il pm può procedere alla individuazione di persone o cose personalmente o con delega alla pg. È un atto simile a quel mezzo di prova che è la ricognizione che può essere disposto dal giudice in dibattimento o in incidente probatorio. Il diverso nome indica che l’individuazione non è utilizzabile in dibattimento. Individuazione di persone o cose. Il presupposto è che si tratti sempre secondo il codice di un atto ripetibile di fronte al giudice nella forma della ricognizione (ripetibilità naturalistica) mentre secondo la nozione giuridica, è ripetibile solo quell’atto che, se compiuto successivamente, è idoneo a dare risultato utile. Regolamentazione. Il legislatore non regola l’individuazione. L’atto è ripetibile, quindi il pm non deve tenere conto delle regole a pena di nullità per l’attendibilità del risultato. Basta ai sensi del 273 un verbale in forma riassuntiva, senza osservare ciò che è indicato nell’articolo 214. Non c’è presenza del difensore ne la possibilità di conoscere il verbale poiché è un atto segreto. L’art 361 prescrive che il pm proceda alla individuazione quando necessario. Da questi elementi deriva una conseguenza di non poco conto: un’individuazione così, senza cautele, può comunque essere utilizzata dal gip per decidere su una misura cautelare. Il verbale andrà nel fascicolo del pm essendo atto ripetibile. La giurisprudenza cosa dice? Quando entrò in vigore il codice, si cercò di mantenere la coerenza dei principi. Fu enfatizzata la necessità di prosecuzione delle indagini e stabilito che l’utilizzabilità riguardasse la sola parte del verbale con contenuto dichiarativo. Questo assunto cambiò nel 92 con le sent. 254 e 255 della corte cost. e con la l.356 che portò alla inutilizzabilità della individuazione sulla base degli istituti della lettura e della contestazione probatoria. Un’altra parte della giurisprudenza è andata oltre affermando la non ripetibilità dell’atto, con l’inserimento del verbale nel fascicolo del 76 dibattimento e con piena utilizzabilità. Gli psicologi indicano la ricognizione e l’individuazione come atti non utilmente ripetibili. Il ricognitore infatti la seconda volta che procede all’atto è influenzato dalle immagini che ha visto nella precedente individuazione, dunque ha un’attendibilità probatoria minata. Altre attività di iniziativa del pm. Anche i mezzi di ricerca della prova rientrano tra gli atti del pm (libro III): perquisizione (atto delegabile alla pg con decreto; ci deve essere indicazione precisa di tutti i luoghi e le persone. Devono essere eseguite personalmente dal pm le perquisizioni e i sequestri negli studi dei difensori e nelle banche che si rifiutano di dare i documenti); sequestro probatorio (il pm quando delega alla pg indica l’oggetto da sequestrare; se non lo indica, ma lo dispone genericamente, la pg deve chiedere convalida al magistrato ex 355); ispezione personale ( l’esecuzione materiale spetta al medico; il soggetto interessato può farsi assistere da persona di fiducia; è un atto garantito –il difensore avvertito ha diritto di assistere, anche nei casi urgenti in cui non sono rispettate le tempistiche-. Ha il diritto di essere presente non il difensore dell’ispezionato – che può essere anche la persona offesa- ma il difensore dell’indagato). Le operazioni sotto copertura. Per acquisire elementi di prova per delitti molto gravi (terrorismo, pedopornografia, armi..), la l.46/2006 mod. nel 2010/136 è prevista una causa di non punibilità per corpi di polizia autorizzati dal pm che svolgono operazioni sotto copertura, indagini compiute da infiltrati in associazioni criminali. Gli infiltrati potrebbero trovarsi a commettere reati, coperti però da causa di giustificazione. Nei procedimenti per questi delitti possono essere ritardati o omessi atti processuali (es. arresto, fermo, misure cautelari…)al fine di acquisire importanti elementi probatori e individuare i responsabili; ne risponde il pm che autorizza. Se c’è urgenza il pm può disporre la misura oralmente purché emetta entro 48 ore il decreto. m. l’avviso di conclusione indagini come condizione per la richiesta di rinvio a giudizio. Avviso che deve essere notificato prima della scadenza del termine per le indagini. Contiene sommaria enunciazione del fatto per cui si procede. Indicate le norme di legge violate. Data e luogo del fatto. La persona sottoposta a indagini che non ha ricevuto informazione di garanzia viene così a conoscenza del procedimento penale a suo carico e viene avvisata, col suo difensore, della possibilità di prendere visione del fascicolo nella segreteria del pm. Entro venti giorni l’indagato può presentare memorie, documenti, documentazione dell’investigazione difensiva e chiesto di essere sentito in interrogatorio nonché chiedere al pm compimento di atti di indagine (vantaggio della discovery- l’indagato sa tutti gli elementi contro di lui, difesa autentica) (415bis,3). La richiesta dell’indagato di essere interrogato. Il pm non è vincolato ad accogliere la richiesta dell’indagato, salvo in un caso: quando vuole essere sottoposto ad 77 pervengano elementi tali da far ritenere che vi sia urgenza per il pericolo di fuga, e non si possa attendere il provvedimento del pm. Il pm non è titolare del potere di arresto in flagranza ma può disporre il fermo anche nelle ipotesi in cui vi sia flagranza, se il delitto rientra nei limiti edittali del fermo e vi siano le condizioni che lo legittimino. d. la convalida dell’arresto e del fermo. Devono essere convalidati dal giudice per esigenza costituzionale, limitando questi la libertà personale; inoltre si attua il principio in base al quale la polizia giudiziaria è sotto diretta disponibilità dell’autorità giudiziaria. Il procedimento di convalida può essere diviso in tre fasi:1) la pg pone l’arrestato a disposizione del pm 2)pm chiede convalida dell’arresto o del fermo al giudice 3)udienza di convalida di fronte al giudice. Ci sono termini precisi, perentori. Per non intralciare l’organizzazione degli uffici e del personale della pg, la legge prevede fungibilità della persona fisica che procede agli adempimenti. Prima fase del procedimento: adempimenti connessi all’esecuzione dell’arresto e del fermo. Ufficiali e agenti di pg che hanno eseguito le misure precautelari hanno doveri di informativa nei confronti di arrestato, difensore e pm. All’arrestato/fermato è consegnata una comunicazione in lingua a lui comprensibile con cui è avvisato della facoltà di nominare un difensore, diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa, diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali, diritto di non rispondere e di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo; diritto di informare le autorità consolari e i familiari; diritto a farsi assistere da medico d’urgenza, diritto di essere condotto davanti al giudice per convalida entro 96 ore dall’arresto/fermo; diritto di rendere interrogatorio davanti al giudice e di impugnare l’ordinanza di convalida in cassazione. La pg ha dovere di dare immediata notizia al pm, trasmettendo l’informativa di reato (347); se non è nominato un difensore di fiducia, il pm deve designarne uno di ufficio. Deve inoltre informare dell’arresto o del fermo il difensore (l’indagato a diritto di conferire col difensore subito dopo l’arresto o il fermo), e avvertire i familiari. La pg deve mettere a disposizione del pm l’arrestato /fermato dopo non oltre 24 ore; viene condotto nella casa circondariale del luogo o il pm può disporre gli arresti domiciliari. Inoltre gli ufficiali devono entro 24 ore e con dilazione non oltre le 48 ore successive dall’arresto trasmettere il verbale d’arresto. Seconda fase del procedimento. La pubblica accusa può formulare la richiesta di convalida e nella successiva udienza chiedere una misura cautelare. Il pm può interrogare l’interessato con la presenza del difensore che, avvisato, può assistere. All’indagato vengono indicati elementi a carico e se non c’è pregiudizio per le indagini le fonti, nonché la facoltà di non rispondere. Il pm ordina la liberazione senza chiedere convalida al giudice quando : 1) è evidente che il fermo o l’arresto è stato eseguito per errore. 2)la misura è diventata inefficace perché sono decorsi i termini per porre l’arrestato a disposizione del pm o per chiedere la convalida al giudice. Il pm 80 inoltre ordina la liberazione, con richiesta di convalida, quando ritiene di non dover chiedere l’applicazione della misura cautelare coercitiva. Terza fase del procedimento. Inizia con la richiesta di convalida al gip il quale fissa l’udienza di convalida entro le 24 ore successive dandone avviso a pm e difensore (390). L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione facoltativa del pm e necessaria del difensore(391). L’imputato può non intervenire, ma se presente deve essere interrogato dal giudice; il giudice verifica se gli sono state date tutte le comunicazioni sul diritto di difesa e nel caso provvede. L’arresto e il fermo non sono più efficaci quando l’ordinanza non è pronunciata e depositata entro i termini di 48 ore successive dal momento in cui il giudice ha ricevuto la richiesta di convalida. Le decisioni: convalida ed emissione della misura cautelare. Il giudice controlla se l’arresto o il fermo è stato eseguito legittimamente e se sono stati osservati i termini. Decide con ordinanza. Fa un giudizio ex ante degli elementi: deve essere presente pericolosità del soggetto o gravità del fatto. Il provvedimento di convalida o di diniego può essere impugnato in cassazione. Il giudice valuta anche se vi sono i presupposti per applicare la misura cautelare richiesta (impugnazione presso il tribunale delle libertà). I due provvedimenti sono indipendenti; la cognizione del giudice è limitata al fatto di reato, nel senso che deve valutare la sua esistenza in base agli elementi addotti; questo può dare una qualificazione giuridica diversa al fatto ma ciò non influisce sulle successive indagini, rileva solo ai fini della decisione. e. allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Nuova misura precautelare ex l.119/2013. Allontanamento fisico spontaneo o coartato dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La misura è regolata da norme dell’arresto e del fermo e dal relativo procedimento di convalida. Il provvedimento disposto in via d’urgenza. Questa misura può essere effettuata dalla pg rispetto a chi è stato colto in flagranza di delitti di violenza alla persona; ci devono essere fondati motivi per ritenere che la condotta si reitererà; ci vuole previa autorizzazione del pm scritta o orale (poi confermata). La pg deve indicare alla persona offesa informazione sui centri antiviolenza e metterla in contatto. Della dichiarazione orale di querela si dea atto nel verbale delle operazioni di allontanamento. Se vengono trasgredite le prescrizioni, il pm può richiedere una misura più grave e la pg se c’è flagranza effettuerà l’arresto. Prima fase del provvedimento. Ufficiali e agenti di pg avvertono l’indagato della facoltà di nominare un difensore. Entro 24 dall’allontanamento, trasmettono il verbale al pm, che contiene la nomina del difensore di fiducia, giorno, ora, luogo. Il pm può procedere all’interrogatorio dell’indagato dandone avviso al difensore. Durante l’interrogatorio il pm comunica gli elementi a carico e le fonti se non c’è pregiudizio. Seconda fase: entro 48 ore dall’allontanamento il pm chiede la convalida del giudice per le indagini preliminari competente 81 in relazione al luogo dove l’arresto/fermo è stato eseguito. Entro 48 ore, fissata udienza di convalida, dando avviso a pm e difensore. Se il pm non compare, trasmette le richieste al giudice con gli elementi su cui si fondano. Terza fase: il difensore all’udienza di convalida deve essere presente. Possono essere presenti indagato e pm (391); quest’ultimo espone la sua linea; il giudice interroga l’indagato, se è presente e sente in ogni caso il difensore. Il giudice deve decidere se convalidare la misura precautelare e se disporre o meno la misura cautelare. Se ritiene che si sia agito legittimamente, convalida con ordinanza l’allontanamento e dispone la misura coercitiva (391). Ordinanza impugnabile non appena notificata. L’allontanamento cessa di avere efficacia se non è stata pronunciata/depositata entro le 48 ore successive al momento in cui l’indagato è stato messo a disposizione del giudice. Ex nuovo comma 5, art 449, il pm può disporre giudizio direttissimo se c’è stata convalida dell’allontanamento d’urg. 8. Incidente probatorio. a. considerazioni preliminari. Partendo dall’assunto che il contraddittorio tutela il principio di immediatezza tra assunzione della prova e decisione sulla medesima (chi decide sono i giudici che hanno partecipato al dibattimento), si deve però considerare che lo stesso principio può non essere adeguatamente tutelato se siamo in presenza di situazioni in cui bisogna procedere subito all’assunzione della prova. L.delega 81/87 aveva ammesso la possibilità di assumere la prova in contraddittorio già nelle indagini preliminari, laddove questa non fosse rinviabile in dibattimento (incidente probatorio). Cos’è l’incidente probatorio? È un’udienza in camera di consiglio senza pm dove davanti al gip vengono assunte prove come in dibattimento. Inizialmente era un istituto eccezionale, previsto solo per alcuni casi nel codice, come per il testimone in fin di vita, per evitare il pregiudizio della formazione anticipata della prova. Il principio di immediatezza prevaleva sul diritto alla prova non rinviabile, che doveva intendersi garantito ex 24 cost. A causa del deficit di garanzie, inizialmente l’incidente probatorio non era utilizzato; dal 94, con la convinzione che il diritto alla prova non rinviabile deve prevalere sul principio di immediatezza, la tendenza è mutata: varie leggi hanno eliminato i requisiti tassativi in relazione alle prove assumibili in incidente probatorio; pm o indagato lo devono però chiedere. b. I casi di incidente probatorio. La richiesta di incidente probatorio, secondo i casi previsti dal codice, è valutata dal giudice ex 190 (pertinenza e rilevanza). Casi tassativi di non rinviabilità. Ex art 392; tre casi: a) testimonianza e confronto, se il dichiarante non potrà deporre in dibattimento per grave impedimento o minaccia in atto, sono ammessi; questo per evitare che non deponga o deponga il falso. 2) esperimento giudiziale e perizia urgente, ammessi se la prova riguarda una persona, cosa o luogo che è soggetto a modificazione non evitabile (392). 3) ricognizione, ammessa se particolari ragioni di urgenza non consentono di 82 esaminate. Questo potere è a completamento dell’esame incrociato. Inutilizzabilità in dibattimento. l’incidente probatorio ha la funzione di anticipare la formazione della prova con diritto di difesa previsto; la prova potrà essere utilizzata tramite lettura ex 511 in dibattimento. C’è divieto di estendere l’oggetto di prova a fatti riguardanti indagati differenti da quelli i cui difensori partecipano all’incidente; divieto di verbalizzare dichiarazioni aventi tali oggetto (401). Ai divieti si può derogare solo se si integra il contraddittorio(402). C’è inoltre ex 403 il divieto di utilizzare in dibattimento prove assunte in incidente senza la presenza del difensore dell’indagato (in dibattimento imputato). Per quanto riguarda verbali di dichiarazioni di persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all’incidente probatorio, c’è divieto di utilizzazione (riguardo a fatti penalisticamente rilevanti, non prove di comportamenti irrilevanti o riferite a persone estranee alle sorti del procedimento). Integrazione del contraddittorio. C’è divieto di estendere l’oggetto della prova, ma può essere superato, con l’integrazione nei confronti delle persone interessate. La richiesta è ex pm o dal difensore al gip; se è accolta, l’udienza è rinviata per inviare notifiche alle persone indiziate (non oltre tre giorni9; non si ha integrazione quando si rischia pregiudizio per l’assunzione della prova. 403: limiti di inutilizzabilità. Con l’estensione dell’oggetto della prova (dichiarazioni su responsabilità di persone il cui difensore non è in incidente probatorio), il divieto di inutilizzabilità riguarda il dibattimento, ma può essere utilizzato dal gip (es. misure cautelari). Si ha inutilizzabilità oggettivamente relativa (solo per dibattimento) e soggettivamente relativa (utilizzabile solo per alcuni imputati). L. 267/97 ha considerato la situazione in cui una persona non ancora indagata al momento dell’incidente, venga raggiunta da indizi di reità; si deve ripetere l’incidente per avere la prova utilizzabile contro l’interessato in dibattimento, tranne in casi di impossibilità oggettiva di ripetizione (es. morte del dichiarante). Se invece gli indizi erano emersi prima che la ripetizione fosse diventata impossibile, le prove raccolte in incidente non sono utilizzabili contro il nuovo indagato. Limiti all’efficacia nei confronti del danneggiato. La persona offesa in incidente probatorio gode di diritto debolmente garantito. Non ha diritto di chiedere al giudice l’incidente, ma solo sollecitare il pm (394); non può partecipare al contraddittorio scritto sull’ammissibilità e sull’estensione dell’incidente (396); difensore deve essere avvisato dell’udienza soltanto se è già stato nominato; nessun diritto spetta al danneggiato, quando non cumuli la qualità di persona offesa. Il codice limita l’efficacia del giudicato penale nei confronti del danneggiato dal reato sia della persona offesa quando questa cumuli la qualità di danneggiato. Il danneggiato può non essere messo in condizione di partecipare all’incidente probatorio di fatto (non è avvisato dell’udienza) e giuridicamente (non cumula la qualifica d’offeso). In questa situazione, l’Art. 404: limite al giudicato ex sentenza dibattimentale di assoluzione con formula piena ex 85 652: la sentenza pronunciata su una prova assunta in incidente probatorio non produce effetti di giudicato salvo che il danneggiato ne abbia fatto accettazione tacita. CAPITOLO 2- LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI 1.Il termine per le indagini preliminari. a. considerazioni introduttive. Una delle finalità delle indagini preliminari è quella di permettere al pm di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale ex 326. Il pm deve decidere se archiviare o esercitare l’azione penale; entrambe le ipotesi l’atto del pm è sottoposto a controllo del giudice (sul rinvio a giudizio, il controllo è in udienza preliminare mentre per l’archiviazione il controllo è senza udienza). Termini di durata con proroga del gip: su richiesta del pm in un massimo di 18 mesi e in casi eccezionali, fino a due anni per i reati più gravi o per le indagini più complesse (407- sia per indagati noti che ignoti). b. il termine nel procedimento contro l’indagato. Il termine per le indagini inizia a decorrere dal momento in cui il n ome è scirtto nel registro delle notizie di reato (405). Termine ordinario: 6 mesi; eccezione: un anno per delitti ex 407,2,a (gravi o criminalità organizzata), con possibilità di proroga. Le proroghe sono consentiti per motivi elencati nel codice; c’è invalidità dell’atto compiuto dopo la scadenza del termine se il pm non ha chiesto proroga/ proceduto a richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio. L’inosservanza del termine obbliga il procuratore generale presso la corte d’appello ad avocare (formula richiesta entro 30 gg). La proroga viene accordata con ordinanza del giudice. Prima proroga (406): motivata su generica giusta causa; successive: nei casi di particolare complessità delle indagini o di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato. Ciascuna proroga di max sei mesi, tranne che per delitti per cui la proroga non può essere concessa più di una volta (es. omicidio e lesioni colpose da circ.stradale e maltrattamenti o atti persecutori). Il termine massimo per le indagini contro un indagato. (comprensivo di proroghe) il termine generico è di 18 mesi; due anni (407,2) se le indagini preliminari riguardano delitti gravi di criminalità organizzata; se le investigazioni sono complesse per il numero di reati collegati o indagati o persone offese; se le indagini richiedono compimento di atti all’estero; se si tratta di procedimenti collegati. 2.L’azione penale. 86 a. La nozione di azione penale. È la richiesta diretta al giudice di decidere sull’imputazione. Concetto connesso al processo penale (serie cronologicamente ordinata di atti che ha come atto iniziale l’azione penale e come finale la sentenza). Art 405: atti con cui si esercita l'azione penale vengono indicati dal codice come in questo caso , ovvero il pm formula l'imputazione che nel rito ordinario é ricompresi nelle ipotesi di rinvio a giudizio mentre in quello speciale é ricompresa nell'atto che instaura il singolo procedimento . Imputazione: addebitare un fatto di reato alla persona. Elementi di imputazione: fatto storico, enunciato in forma chiara e precisa; indicazione degli articoli di legge violati (titolo di reato); generalità della persona alla quale é addebitato il reato (417). Il codice impone di precisare nell'imputazione circostanze aggravanti e che possono portare alla misura di sicurezza. Effetti dell'azione penale : esercizio dell'azione penale ha due effetti; pone al giudice l'obbligo di decidere sul fatto storico e fissa l'oggetto del processo (eccezione 423). Il codice non indica la misura di elementi probatori necessari per l'imputazione. Si ricava a contrario dai requisiti per l'archiviazione. Art 125 delle disposizioni attuative dice che si ha archiviazione quando gli elementi ottenuti nell'indagine non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Dunque per sostenere un processo é chiaro che gli elementi devono avere una notevole consistenza. Responsabilità nel formulare l'imputazione: il pm deve ritenere probabile la sentenza di condanna quando chiede rinvio a giudizio. Su di lui ricade quindi la responsabilità di insuccesso. Informazione sull'azione penale: il pm ha una serie di doveri di informazione; alcune notizie sono dirette all'autorità pubblica se l'imputato svolge funzioni in PA. Altre notizie sono dirette ad autorità che possono indiziari procedimenti civili o amministrativi rispetto ai quali il fatto di reato assume pregiudizialità. b. L'obbligatorietà dell'azione penale. L’azione penale è obbligatoria, monopolio del pm, irretrattabile e procedibile d'ufficio. Art 112 cost. : dovere /obbligo di esercitare l'azione penale. Il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale non impone che il pm accusi per forza. Egli deve controllare che la legge sia rispettata. Nel procedimento ai sensi di questa considerazione, può anche chiedere il proscioglimento.I principi di eguaglianza e di legalità : l'obbligo dell'azione penale serve ad assicurare due principi fondamentali: uguaglianza e legalità (3 e 25 cost).Controllo sul mancato esercizio dell'azione penale: bisogna rendere effettivo l'adempimento del dovere che consiste in un controllo del giudice, strumento reintrodotto nel 44 e nel vigente 409. La scelta del pm di non esercitare l'azione penale si traduce nell'archiviazione; essa si traduce nella richiesta di archiviazione, sottoposta al controllo del gip. È un controllo penetrante potendo il gip indicare al pm le indagini da eseguire e ordinare di formulare l'imputazione, senza precisarne il contenuto (si andrebbe a ledere il principio di separazione delle funzioni). 87 di questo comma dunque deriva anche dal fatto che non si può ostacolare il pm per l’esercizio dell’azione penale. b. La richiesta di archiviazione nei confronti di un indagato. Con la richiesta di archiviazione, il pm trasmette al gip il fascicolo delle indagini con notizia di reato e documentazione. Codice: pm deve instaurare con la p.o. un contraddittorio più o meno ampio. Per i reati comuni: alla p.o. che ha chiesto di essere informata, il pm notifica l’avviso che questa può prendere visione degli atti entro 10 giorni così da presentare opposizione all’archiviazione (408). Delitti commessi con violenza alla persona: Pm deve sempre notificare l’avviso; opposizione: entro 20 giorni. se la persona offesa non presenta opposizione, il gip de plano controlla e emette decreto di archiviazione oppure fissa l’udienza in camera di consiglio dove possono partecipare, avvisati, pm, p.o. , indagato e difensore. 410: si svolge udienza in camera di consiglio anche quando l’offeso si oppone e presenta richiesta di ulteriori indagini con relativi elementi di prova (410,1). Opposizione inammissibile: giudice dichiara invalidità ed opera il controllo de plano. In caso in cui viene disposta l’udienza in camera di consiglio con p.o. che non si è opposta o il giudice che de plano non accoglie la richiesta di archiviazione, si attiva il controllo del procuratore generale presso la corte d’appello che ricevendo la comunicazione dell’udienza, può avocare il procedimento. Udienza in camera di consiglio. Il gip qui ha ampi poteri di controllo (Difensori possono vedere gli atti di indagine ed estrarre copie in cancelleria): può chiedere di compiere ulteriori indagini, necessarie; disporre l’archiviazione o formulare l’imputazione. 1) Archiviazione. (408-411) L’ordinanza di archiviazione è ricorribile in cassazione solo nei casi di nullità ex 127,5 (omessi avvisi –i.p. alla p.o. – e mancata audizione delle parti). 2) Ulteriori indagini. Il gip le indica, quando le ritiene necessarie, con ordinanza al pm, che è vincolato al compimento –coatte- con termine stabilito. Il pm stabilisce le modalità di svolgimento. Compiute le indagini, può valutare diversamente risultati e formulare l’imputazione o ri-richiedere l’archiviazione. L’iscrizione coatta nel registro degli indagati. Ulteriore potere decisorio del giudice ex giurisprudenza: il giudice può richiedere che vengano iscritti nel registro ulteriori soggetti mai indagati e per i quali non c’è stata alcuna richiesta dal pm. Il giudice può disporre che il pm compia ulteriori indagini nei loro confronti. Inoltre il giudice può ordinare che venga iscritto un ulteriore reato differente da quello addebitato dal pm nei confronti della persona già indagata. 3)L’imputazione coatta. Il massimo grado di controllo si ha quando a seguito dell’udienza in camera di consiglio, il giudice dispone con ordinanza che il pm formuli l’imputazione entro 10 giorni. il giudice decide in base a atti che danno risultato diverso da quello proposto dal pm. In 90 caso di imputazione coatta, c’è il limite per la separazione delle funzioni; dunque non impone al pm di chiedere il rinvio a giudizio ne formula una determinata imputazione, MA è il pm che deve scegliere un’imputazione conforme a legge, è vincolato a formularne una. L’udienza preliminare senza richiesta di rinvio a giudizio. Entro due giorni dalla imputazione coatta il giudice deve fissare l’udienza preliminare. È una forma particolare: non ha richiesta di rinvio a giudizio. In questa sede un diverso giudice controllerà la fondatezza dell’accusa e nel caso ordinerà altre indagini. Il codice con l’imputazione coatta ha bilanciato da una parte l’obbligatorietà dell’azione penale e dall’altra la separazione delle funzioni. Il controllo del gip è più incisivo quando c’è opposizione della p.o., ma scatta anche il controllo del procuratore generale che può avocare. E perché no, anche il controllo dell’opinione pubblica a mezzo stampa. c. La richiesta di archiviazione perché il reato è stato commesso da persone ignote. La richiesta di archiviazione in questione segue la disciplina ex 415,3; c’è contraddittorio con la persona offesa della pubblica accusa. Reati comuni: stesse modalità di cui sopra. Delitti commessi con violenza alla persona: modalità e termini di cui sopra. Se l’offeso non si oppone, il giudice de plano può accogliere la richiesta; se si oppone o il gip non accoglie, c’è l’udienza in camera di consiglio, che si svolge ex 127, con avviso a p.o. e pm della data. Decisioni: il gip può o accogliere la richiesta del pm o disporre l’archiviazione con ordinanza o, se ritiene che alla persona già individuata debba essere attribuito il reato, ordina che il nome sia iscritto nel registro delle notizie di reato. Se ritiene necessarie altre indagini, le indica con ordinanza e termini al pm. Anche in questo caso il controllo del giudice è effettivo e penetrante. d. La riapertura delle indagini a seguito dell’archiviazione. Con procedimento archiviato, il pm con decreto motivato del gip ex 414 può riaprire le indagini, con termini ordinari. Questo è un atto dovuto in favore del pm; non sono necessari nuovi elementi, ma è sufficiente che il pm presenti un nuovo piano di indagine ex diversa interpretazione degli elementi già acquisiti. È un atto dovuto per il giudice, ma il diniego non è impugnabile. Il codice non tiene conto che il pm può avere urgenza di riaprire le indagini nell’attesa dell’autorizzazione. Mancata autorizzazione a riaprire le indagini e compimento di nuovi atti investigativi. gli atti di indagine compiuti senza autorizzazione sono inutilizzabili. Limiti oggettivi e soggettivi: devono essere espletati nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto oggetto di pronuncia di archiviazione e compiute dal medesimo ufficio con iscrizione nello stesso registro. L’inutilizzabilità viene da divieto probatorio ex lege implicito. Mancata autorizzazione a riaprire le indagini ed esercizio dell’azione penale. Cosa accade se senza autorizzazione a riaprire le indagini, venga formulata richiesta di rinvio a giudizio sullo stesso fatto oggetto della precedente archiviazione? Dottrina: inutilizzabilità delle eventuali indagini svolte, ma validità 91 dell’ esercizio dell’azione penale. Giurisprudenza di cassazione e corte cost: dal punto di vista oggettivo e soggettivo, precluso l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto; c’è nullità assoluta ex 178,b e 179 c.p.p. (vizio sull’iniziativa del pm nell’es. dell’az. Penale). CAP. III – L’UDIENZA PRELIMINARE. 1.Considerazioni generali. è una delle fasi del procedimento penale; fa si che il giudice controlli la legittimità e il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm. È la sede nella quale si possono svolgere procedimenti speciali (patteggiamento, messa alla prova…). Il giudice non è il gip nello stesso procedimento, pur provenendo dallo stesso ufficio; vi è una regola di incompatibilità che può essere superata solo quando il gip ha svolto funzioni non decisorie. Un magistrato può essere gip o gup, ma non nel medesimo procedimento. La richiesta di rinvio a giudizio. Nel procedimento ordinario, la richiesta fa si che si passi dalle indagini preliminari all’udienza preliminare. C’è l’inizio del processo in quanto la richiesta di rinvio a giudizio è il modo con il quale è esercitata l’az. Penale. L’udienza preliminare deriva da due esigenze: diritto di difesa e principio di immediatezza. Se l’imputato ritiene di anticipare la sua difesa rispetto al dibattimento, è necessario riconoscergli tale opportunità perché il dibattimento costituisce una pena per la persona innocente. Principio di immediatezza: la prova si forma davanti al giudice in dibattimento; non si voleva la formazione anticipata. L’udienza preliminare ha subito nel tempo cambiamenti; nel testo originario, c’era uno scarso potere del giudice che poteva pronunciare sent. Di non luogo a procedere solo con evidente innocenza. L.479/99 Carotti cambia: udienza preliminare svolge più funzioni: il gup controlla che le indagini siano complete e c’è possibilità per l’imputato di scegliere un rito alternativo. Il gup quindi è giudice della prova, ovvero ha il potere di ordinare al pm di completare le indagini e può assumere prove che portano al non luogo a procedere; è inoltre giudice “dell’azione”: verifica la tenuta dell’imputazione rispetto a elementi precostituiti e assunti in udienza. Il gup controlla che l’imputazione sia stata formulata in modo chiaro e preciso ex 417. 2. la fase introduttiva dell’udienza preliminare. a. Gli adempimenti che precedono l’udienza. La fase delle indagini finiscono con la richiesta di rinvio a giudizio che contiene l’imputazione (enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico, titolo di reato e generalità della persona) e l’indicazione delle fonti di prova acquisite. La richiesta, non motivata, è trasmessa al gup con il fascicolo, e sta a questo fissare l’udienza 92 coincidere con le ipotesi nelle quali l’imputato è irreperibile.La sospensione per l’irreperibile non può essere disposta se deve essere prosciolto (129); in questo caso la presunzione di innocenza impone di arrivare a sentenza. Durante la sospensione non vi sono attività a parte acquisizione di prove non rinviabili che il giudice deve disporre su richiesta di parte. La sospensione provoca: separazione da processi riuniti, sospensione della prescrizione, possibilità per la parte civile può iniziare/proseguire azione per il risarcimento civile (non applicabilità del 75 in questo caso). 3. Lo svolgimento ordinario dell’udienza. Udienza preliminare: camera di consiglio, presenza di pm e difensore. P.o. può presenziare, avvisata, anche tramite difensore, che può partecipare presentando richieste solo se l’offeso si è costituito parte civile. Verbale redatto in forma riassuntiva, salvo eccezioni per complessità. Udienza suddivisa in momenti: 1. Costituzione delle parti; (420) il difensore del danneggiato presenta la dichiarazione di costituzione di parte civile, con controllo del giudice della corretta costituzione di tutte. 2. Ammissione di atti e documenti; 3. Esposizione del pm; espone in breve il risultato delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. Indica fonti e elementi ricavati. 4. Dichiarazioni spontanee e eventuale interrogatorio dell’imputato; questo è difensivo, non sollecitato dal pm e condotto dal giudice, nella forma dell0esame incrociato se c’è richiesta di una delle parti. 5. Esposizione dei difensori delle parti private; pm e difensori possono replicare una sola volta. 6. Conclusioni; pm e difensori illustrano le conclusioni usando gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari e nei documenti ammessi. Questo è il termine ultimo per chiedere rito speciale (patteggiamento, messa alla prova…). 7. Decisione interlocutoria o definitiva del giudice. Definitiva: il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere o dispone il giudizio (424). Interlocutoria: dichiara di non poter decidere allo stato degli atti, indicando al pm ulteriori indagini e disponendo d’ufficio l’assunzione di prove. 95 4. Le indagini su iniziativa del giudice. Dell’ordinanza con la quale il giudice indica al pm le ulteriori indagini da svolgere con il termine per il compimento e la data della nuova udienza deve essere data comunicazione al procuratore generale presso la corte d’appello (può avocare). l’istituto completa il principio di completezza delle indagini senza nessun “favoreggiamento”. I poteri del giudice. Il giudice deve solo indicare i temi di prova o specificare i singoli atti di indagine che il pm deve compiere? Per il principio di separazione, i temi di prova, eccetto per atti necessari e utili. Una volta che il pm abbia adempiuto, nella nuova udienza si discuteranno i risultati. Al termine, il giudice deciderà allo stato degli atti il rinvio a giudizio o non luogo a procedere; oppure, può emettere una nuova ordinanza per integrare le indagini o disporre una forma di assunzione di prove (integrazione probatoria ex 422). 5.L’attività di integrazione probatoria del giudice. Potere di assumere prove in udienza. Il presupposto è l’impossibilità di decidere “allo stato degli atti”; può disporre d’ufficio l’assunzione di prove che ritiene decisive per la sentenza di non luogo a procedere. Le parti non hanno alcun diritto all’ammissione di prove (non applicabile il 190). Se il giudice valuta che non si può decidere allo stato degli atti, c’è richiesta di ammissione delle prove su iniziativa delle parti o indicazione d’ufficio di queste; assunzione; eventuale interrogatorio dell’imputato; conclusioni e decisioni. Ammissione delle prove. È finalizzata ad assumere prove a discarico. Con la l. 479/99 no ci sono più limiti alle prove che potevano essere assunte. L’art 422 precisa che laddove le prove non possano essere assunte subito, il giudice deve fissare una nuova udienza e citare testimoni, periti, consulenti tecnici e altri ex 210 ammessi a audizione o interrogatorio. Assunzione delle prove. L’audizione di testimoni, consulenti, periti… è tutto condotto dal giudice. Le parti (primo pm, poi difensori parti private) possono porre domande a mezzo del giudice. Incidente probatorio all’interno dell’udienza preliminare. Nel codice dell’88 era illegittimo l’incidente probatorio svolto in udienza preliminare, ma con una sentenza della corte del 96 si è considerato questa previsione illegittima, e questo per il rischio di perdere irrimediabilmente una prova e per il diritto delle parti alla prova che veniva ad essere leso ingiustificatamente. A seguito della sentenza, il legislatore non ha regolamentato i rapporti tra udienza preliminare e incidente probatorio, ma nella prassi accade di frequente che questo venga svolto in udienza prel. Ex 422 c’è differenza tra integrazione probatoria e incidente probatorio. L’integrazione è finalizzata ad acquisire elementi decisivi per il non luogo a procedere, se è impossibile decidere allo stato degli atti; sono prove che andranno nel fascicolo del pm e di regola non saranno utilizzate in dibattimento. L’incidente probatorio può essere svolto indistintamente se vi sono le condizioni del 392. È disposto su richiesta di parte; prove possono essere contro o pro imputato; 96 i verbali vanno nel fascicolo per il dibattimento (utilizzabili per decisione finale). L’interrogatorio. L’imputato può chiedere di esservi sottoposto in ogni caso, senza che il giudice possa sindacare; è il giudice che deve condurlo tranne quando, se una parte ne fa richiesta, si svolge con l’esame incrociato. Conclusione delle parti. Terminata l’assunzione delle prove, pm e difensori espongono le conclusioni e il giudice pronuncia la decisione di rinvio a giudizio o non luogo a procedere. 7. La sentenza di non luogo a procedere. c’è un unico tipo di sentenza di non luogo a procedere. ex 425 la sentenza è pronunciata in base a motivi di diritto o di fatto, quando vi è causa di estinzione del reato, una causa per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o perseguita, o nel caso in cui il fatto non è previsto dalla legge come reato e laddove esiste la prova che l’imputato è innocente; inoltre, anche quando la persona non è punibile. Le misure di sicurezza personali possono essere applicate solo sulla base di un provvedimento che consegue al più completo controllo svolto dal giudice del dibattimento. Il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi sono “insufficienti, contraddittori e non idonei a sostenere l’accusa in giudizio” (limiti insuperabili in dibattimento)l.479/99 ha stabilito che il giudice per la sentenza di non luogo a procedere deve tenere conto delle circostanze con bilanciamento tra aggravanti e attenuanti. La pronuncia ai sensi del 129. Cause di non punibilità. Sono pronunciabili ad ogni stato e grado del processo; il problema che si è posto è stato capire se il giudice investito di una richiesta di rinvio a giudizio possa pronunciarla senza fissare l’udienza preliminare. S.U. Cass: nella fase che va dalla ricezione della richiesta di rinvio a giudizio allo svolgimento dell’udienza preliminare, il giudice non può pronunciare de plano l’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex 129; deve fissare udienza e nel corso di questa se ci sono i presupposti può emettere sentenza di non luogo a procedere. L’accertamento della genericità o dell’indeterminatezza dell’imputazione. Le S.U. della Cass. (in presenza di una lacuna del codice) hanno ritenuto che il gup ha potere di ritenere generica e indeterminata la richiesta di rinvio a giudizio che invece dovrebbe essere chiara e precisa; questo può sollecitare l’adeguamento ex 423. Se il pm non lo fa, il giudice alla fine dell’udienza preliminare può attestare il vizio e restituire con ordinanza gli atti al pm perché riformuli l’imputazione. Così facendo, il procedimento torna alla fase delle indagini preliminari. Secondo le Sezioni Unite è un provvedimento di extrema ratio e sarebbe abnorme se il giudice restituisse gli atti senza la richiesta di modificare l’imputazione. In sintesi si è ritenuto applicabile per analogia l’art 521,2 per il dibattimento. 8.il decreto che dispone il giudizio. Il decreto che dispone il giudizio si ha quando il gup non da non luogo a procedere. 429 art: non indica il quantum di prova necessario per il decreto che 97
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved