Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Riassunti Diritto processuale Civile - Luiso - Volume 3: Il processo esecutivo, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Riassunti del testo "Diritto processuale civile" di Francesco P. Luiso - Volume 3: Il processo civile - settima edizione (2013) - Giuffrè

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015
In offerta
30 Punti
Discount

Offerta a tempo limitato


Caricato il 15/06/2015

Pepita.Turchese
Pepita.Turchese 🇮🇹

4.5

(56)

3 documenti

1 / 134

Toggle sidebar
Discount

In offerta

Spesso scaricati insieme


Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Riassunti Diritto processuale Civile - Luiso - Volume 3: Il processo esecutivo e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! 1.L’esecuzione forzata nel quadro dell’ordinamento. L’esecuzione forzata viene disciplinata nel III libro del c.p.c. Situazione sostanziale protetta. L’ordinamento prevede norme che definiscono comportamenti come leciti o doverosi; al di fuori del settore penalistico , il legislatore prevede che il comportamento doveroso sia funzionale alla realizzazione di interessi altrui (situazione sostanziale protetta = garantisce il bene della vita ad un soggetto). ES. 1. BENE DELLA VITA DATORE DI LAVORO prestazione lavorativa del dipendente; 2. BENE DELLA VITA DEL DIPENDENTE retribuzione, ferie, tredicesima ecc. Due situazioni: 1. Situazioni finali si attuano fornendo al titolare poteri di comportamento in relazione ad un determinato bene e obbligando gli altri soggetti di non inframmettersi tra il titolare del diritto e il bene garantito (astensione). ES. il proprietario non ha bisogno della cooperazione di altri ma solo che non gli sia impedito di utilizzare il suo potere. 2. Situazioni strumentali l’interesse della situazione sostanziale protetta è garantito da un comportamento attivo di un altro soggetto per il suo soddisfacimento. ES. il datore di lavoro vuole che la prestazione sia prestata in concreto; il dipendente vuole che il datore gli paghi lo stipendio ecc. Doveri di comportamento primari e secondari. 1. Primari attuano lo svolgimento fisiologico della situazione sostanziale è un obbligo primario tenere un certo comportamento attivo. ES. il mutuatario ha l’obbligo fisiologico di restituire le cose avute in mutuo (è nella fisiologia dello svolgimento del rapporto l’adempimento). 2. Secondari nascono da un precedente illecito, dal fatto che vi è altro dovere a monte (non rispettato) nasce un dovere a contenuto diverso (secondario con funzione ripristinatoria). ES. l’art 2043 c.c. stabilisce il dovere di non ledere i diritti altrui, se viene violato nasce un obbligo risarcitorio. Problema. Cosa succede se il soggetto, che dovrebbe tenere il comportamento sastisfattivo, non lo tiene realizzando un illecito? Ai fini della tutela esecutiva è sufficiente che sul piano del diritto sostanziale non sia stato tenuto il comportamento necessario per l’utilità garantita. Quando ci troviamo di fronte alla violazione di un dovere di comportamento non serve una tutela in via dichiarativa occorre che l’avente diritto riceva quell’utilità datagli dall’adempimento dell’obbligato. Quando si stabilisce che Tizio ha sottratto il bene a Caio (deve restituirlo), niente esclude che l’inadempimento permanga anche dopo la pronuncia della tutela dichiarativa. Poteri sostanziali dell’avente diritto. 1. Talvolta il titolare della situazione protetta, in seguito all’inattività dell’obbligato può procurarsi autonomamente quell’utilità (sia prima che dopo l’eventuale processo di cognizione). ES. tizio appalta a Caio la costruzione di un edificio e Caio rimane inadempiente Tizio può procurarsi l’utilità facendo costruire l’edificio a Sempronio (sia prima del processo di cognizione in cui si accerta l’obbligo di Caio di costruire che dopo). Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 1 2. Laddove non è possibile un’attività sostitutiva occorre uno strumento che possa fornire all’avente diritto quell’utilità ESECUZIONE FORZATA. es.Tizio deve avere 1.000.00 € da Caio e questi non paga non può far niente sul piano del diritto sostanziale. Rapporti con la tutela dichiarativa. La tutela dichiarativa non è un prius logico e cronologico alla tutela esecutiva. In sede esecutiva non si attua quanto previsto in sede dichiarativa; l’oggetto dell’esecuzione non è l’atto di accertamento (sentenza, lodo). L’atto di accertamento non è presupposto indispensabile per avere accesso alla tutela esecutiva. Non è così per l’esecuzione forzata civile: anche gli atti che non impartiscono tutela dichiarativa possono assurgere tale funzione (atti di notaio, titoli di credito). Mentre, nel processo amministrativo e tributario l’esecuzione forzata (OTTEMPERANZA) presupposto un atto che impartisca tutela dichiarativa (provvedimento giurisdizionale o ottemperanza amministrativa o lodo dell’arbitro). QUINDI il previo ricorso alla tutela dichiarativa da parte del titolare del diritto insoddisfatto dall’inadempimento dell’obbligato è necessario solo ove non esista un titolo esecutivo stragiudiziale, e quindi il titolare del diritto debba procurarsi un titolo esecutivo giudiziale con il processo di cognizione. Altrimenti, il titolare del diritto insoddisfatto può immediatamente ottenere ciò che gli interessa: tutela esecutiva. ES. Tizio e Caio stipulano un contratto di mutuo: il primo da al secondo 1.000€ (Obbligo di restituzione entro l’anno: inadempimento). 1. Contratto stipulato per scrittura privata non autenticata (non è titolo esecutivo) Tizio si deve procurare il titolo esecutivo con il processo di cognizione; 2. Se il contratto è stato stipulato per scrittura privata autenticata Tizio ottiene immediatamente la tutela esecutiva senza passare a quella dichiarativa. 2. L’esecuzione diretta e l’esecuzione indiretta. Garanzia costituzionale. Art 24 cost. diritto di azione e di difesa comprende anche la tutela esecutiva. Garantisce il diritto ad una tutela giurisdizionale efficace: a. Processo di cognizione laddove è necessario stabilire i comportamento che le parti debbono tenere (si statuisce sui diritti ed obblighi delle parti); b. Processo cautelare la situazione sostanziale protetta può essere pregiudicata col tempo e quindi occorre farla valere in via ordinaria; se ci si trova di fronte ad obblighi di comportamento disattesi nella forma dell’esecuzione forzata. Art 6 CEDU il diritto all’equo processo comprende anche la tutela esecutiva. Corte cost 2013 illegittime alcune norme cost che impedivano la tutela esecutiva. Esecuzione diretta ed indiretta. All’adempimento dell’obbligato si può reagire, in sede giurisdizionale con: 1. Esecuzione diretta l’ufficio esecutivo si attiva in luogo dell’inadempiente: compie quello che lui avrebbe dovuto fare; l’ufficio esercita i poteri e le facoltà che ha l’obbligato. Il titolare non otterrà né di più e né di meno di quello che avrebbe ottenuto in virtù dell’adempimento spontaneo dell’altro (attività omogenea: altrimenti otterrebbe un’utilità diversa rispetto a quella che gli spetterebbe secondo il diritto sostanziale). ES. l’ufficio esecutivo invece di prendere il bene e consegnarlo a chi ha diritto, lo vende e gli da il ricavo. ▲ Garantisce maggiormente il raggiungimento del risultato voluto. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 2 Una volta superato positivamente l’esame delle condizioni: - sentenza di merito di accoglimento della domanda (accertamento dell’esistenza del diritto); - sentenza di merito di rigetto (inesistenza del diritto): Es. dico di essere proprietario del Colosseo in maniera in fondata l’esito sarà negativo nel merito il giudice dovrà esaminare la domanda, accertare che l’attore non è il proprietario ed emettere la sentenza di merito con cui dirà che il diritto vantato non esiste. - Tutela esecutiva non basta che il creditore procedente si affermi titolare di un diritto. Nel processo esecutivo, l’ufficio esecutivo può o rifiutare la misura giurisdizionale richiesta o concederla. Laddove da la misura giurisdizionale richiesta sarà sempre favorevole a chi la richiede (costituisce sempre l’equivalente di quella che è, nel processo di cognizione, una sentenza di accoglimento nel merito). ES. Cario sostiene che il rapporto di locazione con Tizio è cessato e chiede al giudice di cognizione la condanna per la restituzione del bene locato. Il contenuto della sentenza può essere: - o di accertamento che il rapporto di locazione è cessato condanna del conduttore a restituire il bene; - oppure di accertamento che il contratto si è tacitamente rinnovato e quindi il diritto alla restituzione non è attuale. se la sentenza è favorevole, per il perdurante inadempimento del conduttore si può passare a chiedere la tutela esecutiva si rivolge all’ufficio esecutivo perché si sostituisca al conduttore nel riconsegnare il bene. Esso può non dare la misura giurisdizionale richiesta perche manca la competenza, la giurisdizione o altra condizione. Se la da materialmente favorevole al richiedente. QUINDI: 1. Nel processo esecutivo non è rilevante accertare se esista o meno il diritto si presuppone che esista e che abbia bisogno di tutela esecutiva. 2. La misura giurisdizionale esecutiva sempre favorevole all’istante; non stabilisce i comportamenti leciti e doverosi delle parti, con riferimento ad una situazione sostanziale protetta, ma tutela il diritto con l’attività di un altro soggetto. 3. La sentenza di merito può dare torto a chi l’ha richiesta. nel processo di cognizione la pronuncia afferma l’esistenza o meno del diritto. 4.Il titolo esecutivo. Art 474 c.p.c. L’esecuzione forzata ha luogo con un titolo esecutivo fattispecie da cui nasce la pretesa alla tutela esecutiva nei confronti dello stato con l’azione esecutiva . Mi rivolgo all’ufficio esecutivo con un titolo esecutivo. Inoltre, il diritto è soddisfatto quando l’obbligato tiene un certo comportamento. L’ordinamento non fornisce tutela esecutiva a tutti i diritti per il solo fatto che si trovino nella condizione di essere soddisfatti con l’adempimento di un altro soggetto. La fattispecie da cui nasce il diritto alla tutela esecutiva è diversa a quella da cui nasce il diritto da tutelare in sede esecutiva. ES. il locatore se ha il titolo esecutivo ha diritto alla restituzione del bene. Diritto alla tutela esecutiva e diritto da tutelare. 1. DIRITTO OGGETTO DI ESECUZIONE è il diritto sostanziale La pretesa da eseguire è il diritto sostanziale di cui si chiede la tutela. 2. DIRITTO ALLA TUTELA ESECUTIVA è il diritto processuale a che l’ufficio esecutiva si metta in moto e ponga in essere le misure giurisdizionali previste. la pretesa ad eseguire è il diritto processuale in presenza del quale l’ufficio esecutivo è obbligato a fornire la sua opera a tutela del diritto sostanziale. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 5 ES. (la sentenza di condanna è il titolo esecutivo) il locatore ha consegnato il bene al conduttore in attuazione di un rapporto di locazione; tale rapporto è cessato. Quand’è che il locatore ha la fondata pretesa a che l’ufficio esecutivo si attivi, sostituendosi all’inerzia del conduttore? Non è sufficiente la sola nascita, sul piano del diritto sostanziale, della situazione protetta. Occorre un titolo esecutivo (provvedimento di condanna del conduttore al rilascio del bene). Il titolo esecutivo deve esistere per tutto il processo esecutivo. (non è sufficiente che sopravvenga e non deve venir meno nel corso della causa). ES. il creditore procedente chiede la tutela esecutiva prima che una pronuncia giurisdizionale sia titolo esecutivo (devono ancora decorrere determinati termini) l’ufficio deve rifiutare il suo intervento. ES. l’esecuzione ha inizio sulla base di un atto che acquista efficacia esecutiva nel corso del processo esecutivo, l’esecutato può opporsi. Art 474 1° comma c.p.c. “L’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. ■ Diritto certo si riferisce all’esecuzione per consegna/rilascio o all’esecuzione per obblighi di fare certezza: individuazione del bene oggetto dell’intervento esecutivo e del fare che deve essere compiuto. - Per la consegna/rilascio non è necessario individuare ciò che deve essere compiuto (già tipizzata dal legislatore), è sempre il trasferimento della materiale disponibilità di un bene mobile o immobile. - L’esecuzione per obblighi di fare non è tipizzata e quindi il titolo esecutivo deve individuare non solo il bene su cui si deve operare, ma anche il tipo di intervento necessario. ■ Diritto liquido si riferisce ai crediti relativi a somme di denaro (quantità di cose fungibili): - il credito deve essere quantificato numericamente, direttamente nel titolo esecutivo; - il credito è quantificabile con operazioni matematiche sulla base di elementi contenuti nel titolo. ES. la sentenza condanna Tizio a pagare Caio la somma di 1.000.00€, più gli interessi legali della domanda al saldo non vengono quantificati gli interessi ma possono essere determinati moltiplicando il saggio degli interessi legali per il tempo tra la domanda giudiziale al pagamento. - disciplina della rivalutazione la condanna alla rivalutazione si calcola moltiplicando il tasso d’inflazione per il capitale (il primo, di solito, non risulta dal titolo esecutivo). ES. laddove non sia indicato il tasso di svalutazione si ritiene che sussista liquidità, perché è un dato pubblico che può essere ricavato dalle pubblicazioni ufficiali che mese per mese accertano quale sia. - Cass. 2012 eccezione per il titolo esecutivo giudiziale estende la stessa regola prevista in materia di efficacia dichiarativa della sentenza: si può far riferimento a elementi non desumibili dal titolo, ma risultanti dagli atti del processo. ■ Diritto esigibile non sottoposto a termine o condizione al momento dell’esecuzione forzata. ES. la cambiale (titolo esecutivo) non ha efficacia finché non è scaduta nel momento in cui scade si ha diritto alla tutela esecutiva (processuale). Art 478 c.p.c. prevede un’ipotesi di non esigibilità in taluni casi il giudice può emettere un provvedimento che ha efficacia esecutiva, subordinando l’esecutività dello stesso al fatto che il creditore presti una cauzione (quando viene prestata si può iniziare l’esecuzione forzata). Art 474 2° comma c.p.c. Elenca i titoli esecutivi: ■ Titoli esecutivi giudiziali : a. sentenze di condanna quelle con le quali si condanna l’obbligato a tenere una certa prestazione, non quelle di mero accertamento hanno efficacia esecutiva(accertano il diritto di una delle parti in relazione alla situazione sostanziale dedotta in giudizio). Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 6 ES. sentenza di mero accertamento si accerta che la retribuzione spettante al dipendente è di 2.000; ES. sentenza di condanna e quindi titolo esecutivo condanna il datore di lavoro a pagare 2.000€. b. ordinanze es. ordinanza di convalida di licenza o sfratto. c. decreti es. decreto ingiuntivo o quello previsto dall’art 28 statuto lavoratori; d. Formula introdotta nel 2006:“e gli altri atti” alla quale la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva quando le parti chiudono il processo con una conciliazione giudiziale (si mettono d’accordo). Quest’ultimo viene recepito nel verbale della causa, che viene sottoscritto in udienza dalle parti e dal giudice, e costituisce titolo esecutivo (pur non essendo un provvedimento viene equiparato nel 2006 ad un titolo esecutivo giudiziale). Sarebbe uno spreco processuale andare avanti finché vi sia sentenza con titolo esecutivo. ■ Scritture private autenticate e titoli di credito: a. scritture private costituiscono titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute (non tutti gli obblighi che contiene danno luogo ad esecuzione forzata). sono titoli esecutivi solo per l’espropriazione, e non per le altre forme di esecuzione forzata. Tipi di scrittura privata: - Il contratto di compravendita, stipulato dinnanzi al notaio in forma di scrittura privata (no atto pubblico, è titolo esecutivo per l’obbligo del compratore di pagare il prezzo, e non lo è per l’obbligo del venditore di consegnare il bene; - atti unilaterali es. promesse di pagamento; ricognizione di debito Titoli di credito: la legge sulla cambiale e sull’assegno prevedono che siano titoli esecutivi solo se in regola con il bollo fin dal momento della loro emissione (altrimenti, valgono come titoli di credito ma non hanno efficacia esecutiva). ■ Atti pubblici: atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. E’ titolo esecutivo anche in relazione all’esecuzione per consegna e rilascio. Il contratto di compravendita stipulato dinnanzi al notaio per atto pubblico è titolo esecutivo sia a favore del venditore, sia a favore dell’acquirente. ■ Altri titoli esecutivi : il legislatore lo prevede espressamente in molte leggi speciali (non è possibile applicazione analogica). 1. Conciliazione stragiudiziale procedimento che favorisce una soluzione negoziale della controversia l’accordo ha efficacia esecutiva il verbale di conciliazione munito dell’exequatur del tribunale è titolo esecutivo per: - espropriazione forzata; - esecuzione in forma specifica; - iscrizione di ipoteca giudiziale. Art 12 d.lgs 2010 n.28 mediazione civile e commerciale; Art 411 c.p.c. verbale di conciliazione delle controversie del lavoro; Art 12 d.lgs 2004 se il personale delle direzioni provinciale del lavoro, in occasione dello svolgimento della loro attività di vigilanza, verifichi l’inosservanza, da parte del datore di lavoro, di disposizioni da cui scaturisce la sussistenza di crediti a favore del lavoratore, diffida lo stesso datore a corrispondere quanto dovuto se decorrono 30 giorni dalla diffida senza accordo, la diffida diventa titolo esecutivo per il lavoratore. L’atto amministrativo della P.A. è titolo esecutivo a favore di un terzo (il datore potrà far valere tutte le sue difese di merito). Fondamento del titolo esecutivo. - Opinione prevalente in dottrina Il legislatore qualifica certi atti come titoli esecutivo, rispetto ad altri, laddove danno certezza dell’esistenza del diritto sostanziale da tutelare. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 7 Oppure, se l’esecuzione forzata fosse già stata compiuta l’appello può condannare l’esecutante a restituire quanto ricevuto effetto estintivo del titolo esecutivo in senso sostanziale. B.Titolo esecutivo in senso documentale. E’ una rappresentazione parziale della fattispecie del titolo esecutivo in senso sostanziale: • può essere carente di un fatto costitutivo: ES. manca nel titolo esecutivo in senso documentale l’eventuale decorso del termine, che è fatto costituivo del diritto a procedere ad esecuzione forzata. ES. Il pagherò cambiario ha efficacia esecutiva dal momento della scadenza del termine previsto la avvenuta scadenza non risulta dall’atto ma va calcolata (non è documentato nel titolo esecutivo, perché nasce in un momento successivo). • Può essere carente di un fatto estintivo o modificativo: ES. nella sentenza di primo grado sono documentati solo i fatti costitutivi del diritto di procedere ad esecuzione. Ma il titolo esecutivo in senso documentale non può riportare l’eventuale sospensione dell’esecuzione da parte del giudice di appello; oppure la riforma della sentenza di primo grado in sede di appello ecc. Sono elementi successivi alla formazione del documento e quindi non possono essere ivi rappresentati. Sono, però, rilevanti al diritto di procedere ad esecuzione forzata. Art 474 I c.p.c. “sentenze, provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva” si riferisce a titolo esecutivo in senso sostanziale fattispecie del diritto di procedere ad esecuzione forzata, completa di tutti gli elementi. Art 475 c.p.c. il legislatore prescrive che il documento debba essere redatto secondo certe modalità e avere certi contenuti, si riferisce al pezzo di carta rappresentativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata si riferisce al titolo esecutivo in senso documentale. Funzione del titolo esecutivo in senso documentale. A. l’ufficio esecutivo percepisce l’esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata; B. il soggetto che chiede tutela è onerato a fornire la prova documentale dell’esistenza dei fatti costitutivi del diritto alla tutela (salvo il decorso del termine, come già detto). C. in caso di divergenze tra titolo esecutivo in senso sostanziale e quello documentale? L’ufficio fa valere l’inesistenza del diritto di procedere. QUINDI L’ufficio constata l’esistenza del titolo esecutivo documentale e procedere, salva opposizione della controparte che porti a una cognizione piena del titolo esecutivo in senso sostanziale. Art 474 II c.p.c. Scritture private autenticate e titoli di credito il titolo esecutivo in senso documentale è rappresentato dall’originale del titolo esecutivo. Essendo originale, non c’è il rischio di una circolazione di più titoli esecutivi. Art 474 III c.p.c. provvedimenti giudiziali e atti pubblici il titolo esecutivo in senso documentale non è costituito dall’originale dell’atto (copia di esso) perché resta custodito dal pubblico ufficiale che lo ha formato. Essendo una copia, c’ è il rischio di una circolazione di più titoli esecutivi in senso documentale. pericolo fronteggiato dal meccanismo ex art 475 c.p.c. (spedizione in forma esecutiva). Meccanismo che consente di identificare la copia dell’atto (pubblico o privato depositato dal notaio), che costituisce titolo esecutivo in senso documentale con l’apposizione della formula esecutiva (si differenzia così dalle altre eventuali copie). La formula esecutiva veniva utilizzata prima della codificazione napoleonica (l’esecuzione forzata era attività amministrativa, non giurisdizionale) la ricezione avveniva con quel “comandiamo”, con cui il Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 10 funzionario amministrativo comandava agli altri funzionari (in nome e per conto del re) di dare attuazione al titolo. Poi è diventata attività giurisdizionale la formula è rimasta: “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari ecc” l’ordine è del cancelliere e del notaio (non più del funzionario amministrativo) la funzione è quella di contrassegnare l’unica copia dell’atto esecutivo che può fungere da titolo esecutivo in senso documentale. L’art 475 c.p.c. rappresenta un’eccessiva cautela l’ordinamento si preoccupa che non vi siano in circolazione più titoli esecutivi documentali dello stesso titolo esecutivo in senso sostanziale; ma non si preoccupa di far risultare, dall’originale dell’atto, le vicende successive attinenti all’efficacia esecutiva dello stesso. ES. la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, o la caducazione della stessa efficacia esecutiva per la riforma della sentenza non sono annotate sull’originale. Niente impedisce alla parte vittoriosa in primo grado, ma soccombente in appello, di farsi rilasciare dal cancelliere del giudice di primo grado una copia esecutiva di un titolo sfornito di efficacia esecutiva. Effetti della spedizione in forma esecutiva. La spedizione in forma esecutiva non incide sul diritto di procedere ad esecuzione forzata. Se un atto ha efficacia esecutiva, la mantiene anche se il titolo in senso documentale è privo della formula esecutiva (sarà fondata un’opposizione agli atti esecutivi). Se, viceversa, ad un atto che non è titolo esecutivo viene opposta la formula esecutiva sarà fondata un’opposizione all’esecuzione. 6. L’efficacia del titolo esecutivo verso i terzi. Premessa. Il titolo esecutivo segue un sistema d’imputazione dei suoi effetti diversi da quello di un atto normativo. La norma giuridica è astratta e non individua i soggetti a cui si riferisce nominativamente. Naturalmente, non è un requisito ontologico ci sono norme che individuano i loro destinatari nominativamente. ES. norma che autorizza le FF.SS. a contrarre un prestito obbligazionario. Gli atti giurisdizionali sono atti concreti, producono i loro effetti verso i soggetti in essi nominativamente individuati. Anche il titolo esecutivo ha il carattere della concretezza. “Il sig. Bianchi è condannato a pagare il sig. Rossi di 1.000.00€”. Si può avere un processo esecutivo da e contro soggetti diversi da quelli individuati nominativamente nel titolo esecutivo? Provvedimenti con “effetti” verso terzi. A. Art 2909 c.c. la sentenza passata in giudicato ha effetti fra le parti, gli eredi e gli aventi causa; B. Art 111 c.p.c. la sentenza emessa fra le parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti del successori nel diritto controverso; C. Art 1595 c.c. la sentenza emessa nei confronti del conduttore ha effetto anche verso il sub conduttore. Sono norme, insieme alle altre simili, inidonee a risolvere il problema prevedono l’effetto verso terzi ma non prevedono il fatto che siano titolo esecutivo verso questi terzi. Alcuni sostengono che ai terzi è estesa solo l’efficacia dichiarativa della sentenza e non anche l’efficacia esecutiva della stessa. ES. Tizio – proprietario – agisce in rivendicazione verso il possesso Caio, che nel corso del processo cede il possesso del bene a Sempronio. La sentenza che accoglie la domanda di Tizio fa stato nei confronti di Sempronio. Si è sostenuto che Tizio deve procurarsi un titolo autonomo nei confronti di Sempronio, instaurando un Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 11 nuovo processo di rivendicazione nei suoi confronti (perché il titolo esecutivo si riferiva solo a Caio). All’interno di questo nuovo processo farà stato la sentenza nei confronti di Caio la proprietà di Tizio è accertata con efficacia preclusiva anche nei confronti di Sempronio. L’efficacia preclusiva (o di accertamento) è differente da quella esecutiva l’efficacia propria della sentenza è quella dichiarativa (quella esecutiva è disomogenea da quella di mero accertamento). QUINDI non si può fondare l’efficacia del titolo esecutivo verso i terzi sulle norme che prevedono genericamente l’efficacia dell’atto verso i terzi, ma bisogna ricorrere alle norme che prevedono specificatamente l’efficacia del titolo esecutivo nei confronti di determinati terzi. Da queste norme bisogna vedere se sia possibile trarre un principio generale da applicare ai casi in cui non è prevista espressamente tale efficacia esecutiva, casi che presentano la stessa ratio. Constatare che l’atto abbia efficacia verso terzi non vuol dire che sia utilizzabile come titolo esecutivo da e contro questi terzi. A. EFFICACIA A FAVORE DEI SUCCESSORI . : L’ art 475 c.p.c., prevede che la spedizione del titolo in forma esecutiva sia possibile anche a favore di soggetti, non individuati nel titolo stesso come creditori, che siano “successori” dell’avente diritto. Non è espressamente previsto nella norma ma è presupposta perché dispone che il successore può farsi rilasciare il titolo esecutivo in senso documentale: a. il titolo esecutivo in senso documentale, rappresenta con il documento quello sostanziale; b. non ha senso che il successore si possa far rilasciare un titolo esecutivo in senso documentale senza poterlo usare. ES. sentenza che condanna Caio a pagare 1.000.00 € nei confronti di Tizio gli eredi succedono nel credito di Tizio possono farsi rilasciare dal cancelliere una copia esecutiva della sentenza e utilizzare, contro Caio, il titolo esecutivo che individua Tizio come creditore. Successione nel diritto: A. fa nascere nei confronti dell’avente causa un diritto diverso (oggettivamente e soggettivamente) da quello del dante causa sono connessi per pregiudizialità-dipendenza. DIRITTO PREGIUDIZIALE quello del dante causa. DIRITTO DIPENDENTE quello dell’avente causa la situazione sostanziale dipendente ha le caratteristiche di quella pregiudiziale. Si ha la successione del diritto sostanziale e processuale (tutela esecutiva del dante causa la situazione del successore, oggettivamente diversa, acquista la tutelabilità esecutiva che aveva la situazione pregiudiziale. B. La successione è avvenuta dopo la formazione dell’atto-titolo esecutivo l’atto ha nei confronti del successore gli stessi effetti preclusivi del dante causa. Il diritto pregiudiziale è accertato dall’atto con identica efficacia del dante causa/successore le stesse difese ed eccezioni ha l’uno contro l’atto, le ha anche l’altro. ES. all’erede del creditore cambiario possono essere opposte le stesse eccezioni che potevano essere opposte al de cuius. ES. Al cessionario del credito portato nell’atto pubblico possono essere opposte le stesse eccezioni che potevano essere opposte al cedente. L’efficacia preclusiva, riguarda il solo diritto pregiudiziale (non il dipendente). Quindi dall’art 475 c.p.c. si ricava: - Il titolo esecutivo esistente a favore di Tizio per il diritto X è utilizzabile dal successore per il diritto Y (diverso), quando vi è un rapporto di pregiudizialità dipendenza tra X e Y. - l’esistenza del diritto X è accertata dall’atto-titolo esecutivo, nei confronti del successore, con efficacia Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 12 7. La notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Precetto. Art 479 c.p.c. il titolo esecutivo in senso documentale deve essere notificato all’esecutato prima dell’inizio dell’esecuzione forzata. Contestualmente o successivamente anche il precetto (art 480 c.p.c.). PRECETTO intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo in un termine non inferiore a 10 giorni, salvo che ai sensi dell’art 482 c.p.c. sia autorizzato l’inizio immediato dell’esecuzione, con esonero dal rispetto di tale termine. QUINDI in mancanza di adempimento si procede all’esecuzione forzata. Elementi essenziali del precetto: * il precetto attualizza il titolo esecutivo: non è una mera ripetizione* • Parti del processo esecutivo: - soggetti che risultato dal titolo esecutivo; - quando si verificano le situazioni artt. 475 477 c.p.c. soggetti diversi. se il titolo esecutivo è usato da o contro un terzo indicazione delle parti nei cui confronti si svolgerà il processo esecutivo. (es. non è possibile intimare un processo ad un morto: indicherò gli eredi). eventuali divergenze fra il titolo esecutivo documentale e quello sostanziale devono essere esplicate nel precetto. • Oggetto: Il precetto intima circa obblighi risultanti dal titolo esecutivo. può succedere che il titolo esecutivo in senso documentale debba essere integrato da elementi estranei ad esso. ES. c’ è stato un adempimento parziale del diritto di cui al titolo esecutivo, il precetto deve essere fatto per la differenza. ES. nel titolo esecutivo non devono essere effettuate (necessariamente) le operazioni che portano alla determinazione della somma dovuta possono essere sviluppate nel precetto. • Beni: - al precetto segue un’esecuzione per consegna/rilascio/obblighi di fare indico i beni oggetto dell’esecuzione (già individuati nel titolo esecutivo, salva l’eventuale attualizzazione del contenuto) - al precetto segue un’espropriazione indico il credito tutelato, ma non i beni che saranno pignorati. • Contenuto: - data di notificazione del titolo esecutivo (sempre che sia notificato separatamente); - residenza; - domicilio parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione; - sottoscrizione del precetto (non è ancora necessaria quella del procuratore non c’ è ancora obbligo di difesa tecnica, scatta con l’inizio dell’esecuzione forzata) *Per i titoli di credito e scritture private autenticate (non depositate presso PU) sono titoli esecutivi documentali che vengono utilizzati in originale, e non in copia non è possibile notificare il titolo esecutivo originale e quindi la notificazione avviene mediante la trascrizione del titolo esecutivo nel precetto)*. Processo esecutivo. Il precetto è un atto del processo esecutivo, anche se anteriore all’inizio dell’esecuzione forzata. Quindi, l’inizio del processo esecutivo non coincide con quello dell’esecuzione forzata inizia prima di essa. Il P. ha la funzione della “domanda giudiziale”: individua il diritto di cui si chiede la tutela esecutiva: *produce gli effetti sostanziali della domanda:* - impedisce le decadenze; Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 15 - interruzione e sospensione della prescrizione; - e così via (Art 2943 c.c.). ha la stessa funzione della citazione/ricorso del processo di cognizione. Si differenzia dalla citazione e dal ricorso sotto due aspetti: - C/R insieme all’indicazione del diritto di cui si chiede la tutela è presente la richiesta del provvedimento del giudice; - P 1. Si indica il diritto; 2. Si notifica il precetto; 3. Scaduto il termine per adempiere ci si rivolge all’ufficiale esecutivo per un suo intervento (successivamente alla domanda.). Perenzione. Art 481 c.p.c. Il precetto diventa inefficace, se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione forzata. L’opposizione contro il precetto non sospende il processo esecutivo il creditore procedente, quando è presentata opposizione non è obbligato a dar corso all’esecuzione forzata: - procede ugualmente assumendosi la resp dei danni per esecuzione ingiusta ex art 96 c.p.c.; - può aspettare l’esito del processo di opposizione il precetto non perde efficacia e se viene rigettata l’opposizione può iniziare l’esecuzione forzata senza bisogno di notificare un altro precetto. Cass. il termine di perenzione del precetto (termine di decadenza e non di prescrizione) è fatto salvo da un pignoramento tempestivo (altri pignoramenti, successivi al primo, possono essere effettuati anche se il termine di 90 giorni sia già decorso). 8. La struttura generale del processo esecutivo. Funzione esecuzione forzata. - L’esecuzione forzata non stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti (compito del processo di cognizione). - Non stabilisce i comportamenti leciti e doversi. - Soddisfa diritti correlati a obblighi non adempiuti, dando per scontata l’esistenza di tali diritti e obblighi. - Le misure giurisdizionali esecutivi non producono effetti di giudicato ex art 2909 c.c. perché non si statuisce circa diritti e obblighi delle parti. - i risultati dell’esecuzione trovano la loro stabilità solo se sorretti dalla preclusione propria dell’atto utilizzato come titolo esecutivo. - non è compito dell’esecuzione forzata accertare che l’adempimento coattivo sia dovuto sul piano del diritto sostanziale. Cognizione dell’ufficio esecutivo. - l’ufficio esecutivo accerta se vi sono i presupposti per la propria attività sulla base di una “cognizione” (da intendersi come ricognizione della situazione esistente per vedere se e come debbono agire) Prima di emettere una misura esecutiva, fa la ricognizione della sussistenza dei presupposti per emetterla: non emette una statuizione circa il modo di essere dei presupposti, in particolare della realtà sostanziale sulla quale la misura esecutiva va ad incidere). - è escluso dalla ricognizione l’ effettiva esistenza del diritto da tutelare (è dato come esistente) se qualcuno afferma che l’esecuzione non deve aver luogo perché non esiste il diritto da tutelare? APRE UN PROCESSO DICHIARATIVO E PORTA TALE CONTROVERSIA IN SEDE PROPRIA DELL’ACCERTAMENTO DEL MODO DI ESSERE DI TALE DIRITTO. le contestazioni relative all’esistenza del diritto rimangono fuori dal P.E. perché riguardando un dato presupposto. - risponderà alla domanda di tutela esecutiva in modo positivo o negativo : A. Nel processo dichiarativo il giudice può: *Il processo di cognizione ha funzione dichiarativa e struttura decisoria* Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 16 ■ rifiutare la tutela perché mancano le condizioni processuali per statuire sulla realtà sostanziale non forma giudicato ex art 2909 c.c. e non impedisce al soccombente di riproporre la domanda per chiedere la tutela dello stesso diritto sostanziale; ■ rifiutare perché manca la situazione di cui si è richiesta tutela ha efficacia di merito e forma giudicato. ▲ Questioni di rito e di merito trattate nel medesimo processo, non esistono istituto processuali ad hoc (questioni di rito decise con gli stessi strumenti previsti per il merito). es. il convenuto solleva l’eccezione circa la giurisdizione del giudice adito (questione di rito) e varie questioni di merito (nullità del contratto) una volta introdotta nel processo la questione, se c’ è bisogno di accertare l’esistenza dei fatti per decidere si procede all’istruttoria (salvo per la competenza). Decide sempre con sentenza (sia per il merito che per il rito). impugnabile nello stesso modo (salvo la decisione sulla competenza). B.Nel processo esecutivo non accerta il modo di essere della realtà sostanziale e non è idoneo a decidere le risposte dell’ufficio sono sempre due (emissione o rifiuto misura richiesta); quella negativa non si sotto distingue in rifiuto per ragioni di mertio/rito Manca la funzione di accertamento e quindi il rifiuto ha sempre gli stessi effetti (qualunque siano le ragioni). EMISSIONE ci sono le condizioni per l’accoglimento della domanda; RIFIUTO manca una condizione Inoltre, se nel processo dichiarativo la forma del provvedimento è sempre la sentenza (indipendentemente dal suo contenuto), nel processo esecutivo la forma è diversa: - risposta positiva l’ufficio emette la misura esecutiva con la forma prevista dalla legge (pignoramento, ordinanza di vendita ecc); - risposta negativa rifiuta di compiere l’atto richiesta (non provvedimento, che può avere forma diversa dal provvedimento). Questioni di rito Non vengono decise nel processo esecutivo laddove l’interessato si lamenta del comportamento dell’ufficio, sostenendo che la misura esecutiva è stata illegittimamente rifiutata o concessa si apre il processo di cognizione incidentale (in quella sede si valuta il rispetto della legge processuale). Il P.E. non è strutturato per risolvere controversie relative al modo di essere della realtà sostanziale e quindi non lo è nemmeno per decidere circa le questioni processuali che possono sorgere al suo interno. Questo non vuol dire che non vi sia “cognizione” dell’organo esecutivo prima di emanare la misura giurisdizionale valuta se ci sono i presupposti previsti dalle norme (cognizione strumentale ad un provvedimento che non ha funzione decisoria). Inoltre, l’ambito della cognizione degli organi del P.E (giudice dell’esecuzione, ufficiale giudiziario ecc) ha la stessa portato si trovano tutti nella stessa situazione. Presupposti processuali. In mancanza dei quali la misura giurisdizionale esecutiva richiesta è contra ius. L’ufficio esecutivo deve avere giurisdizione e competenza. Le parti devono essere capaci, legittime e rappresentate tecnicamente ecc. Si segue la regola generale prevista per il processo dichiarativo, in mancanza di diversa disposizione normativa: - i vizi dei presupposti processuali sono rilevabili d’ufficio, senza preclusione; ECCEZIONI: - talvolta il legislatore prevede la prima udienza come termine ultimo per la rilevazione dei vizi di certi presupposti processuali es. l’incompetenza può essere rilevata di ufficio al massimo entro la prima udienza (di fronte al giudice dell’esecuzione): a. nell’espropriazione forzata udienza in cui si decide per la vendita/assegnazione del bene; b. esecuzione per obblighi di fare/non fare udienza fissata a seguito della presentazione del ricorso; c. esecuzione per consegna/rilascio non ci sono udienza, le preclusioni riferite alla prima udienza non hanno Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 17 possono interloquire su qualcosa che è irrilevante per l’emanazione della misura esecutiva (l’esistenza del diritto sostanziale di cui si chiede la tutela). Audizione delle parti. Art 485-487 c.p.c. regolano le domande e le istanze che si propongono al giudice dell’esecuzione e i provvedimenti del giudice. In virtù di tali art., l’ordinamento prevede che l’ufficio esecutivo debba sentire le parti prima di emettere la misura. SENTIRE LE PARTI instaurare il contraddittorio circa le modalità con cui il P.E. deve andare avanti. Ciascuna parte può convincere il giudice ad emettere, oppure a non farlo, una misura esecutiva, o a darle un determinato contenuto rispetto ad un altro. Come avviene l’audizione delle parti? Il giudice fissa l’udienza, disponendo la comparizione delle parti, ed il provvedimento è comunicato alle parti interessate. Se il giudice accerta che una delle parti non è potuta comparire all’udienza deve fissarne un’altra (comunicandoglielo). sussistono i requisiti per il rispetto del principio del contraddittorio all’udienza ciascuna delle parti fornisce al giudice gli elementi necessari per il suo convincimento. Domande delle parti. Art 486 c.p.c. Le domande delle parti si propongono con il ricorso da depositare in cancelleria o oralmente, nel verbale di udienza. Il creditore ha posizione preminente rispetto all’esecutato? - Qualcuno lo ha errando ritenuto : L’esecuzione tutela il solo creditore (nel processo dichiarativo la pronuncia può, diversamente, essere a favore o dell’attore o del convenuto). - Doppiamo ritenere che: La pronuncia è, nel processo dichiarativo, a favore o dell’attore o del convenuto caratteristica propria e non assoluta. Non si deve concludere che non c’ è contraddittorio, nel P.E., perché le parti non sono sul piede di parità. Anche se il processo esecutivo produce effetti a favore di una sola delle parti, è anche vero che se escludiamo dal suo ambito ciò che è irrilevante (esistenza del diritto da tutelare), per quanto riguarda gli elementi rilevanti per il suo svolgimento creditore e debitore hanno gli stessi poteri (posizione di equilibrio). Quando si tratta di convincere l’ufficio esecutivo a compiere o non compiere una certa attività, la parola del creditore non è più attendibile di quella del debitore. Provvedimenti del giudice. Art 487 c.p.c. I provvedimenti del giudice dell’esecuzione hanno la forma di ordinanza il giudice può modificarla/ revocarla finché non ha avuto esecuzione (oltre il quale non può più farlo). ES. con l’ordinanza dispone la vendita del bene con certe modalità; finché la vendita non è avvenuta, il giudice può modificare l’ordinanza; quando la vendita è avvenuta, non è più modificabile. Competenza. Art 9 e 26 c.p.c. gli uffici competenti sono: 1. In senso verticale: A. per l’esecuzione forzata è sempre competente il tribunale; 2. In senso orizzontale (territorialmente): A. per l’espropriazione immobiliare e mobiliare giudice del luogo dove si trova il bene; Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 20 B. per l’espropriazione presso terzi giudice del luogo dove risiede il terzo debitore; C. per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto; D. per l’esecuzione forzata per consegna e rilascio giudice del luogo dove si trovano i beni. Art 28 c.p.c. la competenza territoriale è inderogabile dalla volontà delle parti (non possono accordarsi per far svolgere l’esecuzione da un giudice diverso da quello indicato dagli artt. 16 e 26 c.p.c.). L’incompetenza è rilevabile anche di ufficio (dal giudice o dall’ufficiale giudiziario). ATTENZIONE la competenza per le causa di cognizione incidentali all’esecuzione (veri processi di cognizione) è disciplinata dagli artt 17 (competenza per valore) e 27 (competenza territoriale) c.p.c. riforma 1990 tutti i processi incidentali all’esecuzione forzata sono decisi dal giudice monocratico. Composizione dell’ufficio esecutivo. Non è composto dal tribunale nel suo complesso ma da: - uno o più giudice mansione di giudice dell’esecuzione; mansioni variabili a seconda del procedimento; - cancelliere; - ufficiale giudiziario. mansioni variabili a seconda del procedimento. 9. L’espropriazione forzata. Tutela esecutiva per i crediti pecuniari. L’espropriazione forzata è il processo con cui si tutelano esecutivamente i crediti relativi a somme di denaro. Responsabilità patrimoniale. Artt. 2740 c.c. e ss. “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni, con tutti i suoi beni presenti e futuri.” La responsabilità patrimoniale è il fondamento di ogni forma di espropriazione forzata. Il principio della responsabilità patrimoniale va concepito affermando la prevalenza del credito sulla proprietà i beni del debitore sono assoggettati al potere del creditore. (evoluzione secolare i sistemi più antichi concepivano la possibilità che il creditore si soddisfasse sulla persona del debitore). Art 2910 c.c.. Il creditore può “far espropriare” i beni del debitore. Non ha un diritto sostanziale sui beni del debitore, ma un diritto processuale verso lo Stato lui esercita il potere espropriativo nei confronti del debitore: a. Lo stato ha verso il debitore il potere di espropriare esercitato allorché lo richieda un creditore che ne ha diritto. b. Il creditore h a verso lo Stato il diritto di ottenere che questo eserciti il potere di espropriare; c. Il creditore ha verso il debitore il diritto (sostanziale) di credito. Fasi dell’espropriazione. 1. Individuazione e conservazione dell’elemento attivo del patrimonio del debitore (attraverso il pignoramento): L’art 2740 c.c. stabilisce che il debitore risponde con tutti i suoi beni non è il bene nella sua materialità ad essere oggetto della espropriazione forzata, ma il diritto che il debitore ha su quel bene. Dalla garanzia generica si passa a quella specifica non è più un generico diritto su tutti quanti gli elementi attivi, ma uno specifico e concreto diritto processuale del creditore su singoli ed individuati elementi attivi del patrimonio del debitore. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 21 2. Trasformazione del diritto pignorato: l’elemento attivo individuato e conservato, deve essere trasformato in una somma di denaro (liquidato); ciò non è necessario se l’elemento attivo è già liquido. 3. Distribuzione del ricavato: con la somma liquidata si paga il creditore; però, se la fase di liquidazione non da un risultato utile (es., non si trova nessuno che acquista il bene pignorato), tale fase non ha luogo. Nell’espropriazione entrano in gioco due situazioni sostanziali: - il diritto del creditore da tutelare tutelato laddove tutto va bene (se va bene si estingue il diritto di credito). - il diritto del debitore individuato, conservato e liquidato. l’elemento attivo entra nella titolarità di un terzo. L’espropriazione si differenzia dall’esecuzione in forma specifica. Se l’espropriazione opera su due situazioni sostanziali, l’esecuzione in forma specifica opera solo sul diritto che deve essere tutelato. Forme dell’espropriazione. Gli elementi attivi circolano in modo diverso sul piano del diritto sostanziale, quindi l’esecuzione si adatta a questo diverso modo: *diversa circolazione per: diritti su beni mobili/immobili e su crediti* • Espropriazione forzata per i beni mobili; • Espropriazione forzata per i beni immobili; • Espropriazione forzata per i crediti Due forme speciali di espropriazione: • Espropriazione di beni indivisi oggetto dell’esecuzione è la con titolarità di un bene; • Espropriazione contro il terzo proprietario responsabilità senza debito un terzo risponde con beni propri di un debito altrui (esecutato ma non debitore). 10. Il pignoramento. Art 491 c.p.c. Il pignoramento è l’atto iniziale dell’espropriazione forzata. Il PE inizia con la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. L’espropriazione col pignoramento atto con cui si individuano e conservano i diritti del debitore sottoposti ad espropriazione. Il diritto deve essere trasferibile sul piano sostanziale per essere pignorabile (limiti che si estendono anche all’espropriazione forzata) un diritto non trasferibile non è pignorabile, perché non può essere venduto né volontariamente e né coattivamente ES. i diritti di uso e di abitazione non sono trasferibili e non sono pignorabili. ES. il diritto di servitù si trasferisce con il fondo dominante, quindi non può essere autonomamente pignorato. Il pignoramento si adatta ai diversi modi con cui i diritti circolano nel nostro ordinamento: 1. Pignoramento mobiliare; 2. Pignoramento immobiliare; 3. Pignoramento di credito. corrispondono ai 3 diversi modi di circolazione dei diritti che conosce il nostro ordinamento. Art 492 c.p.c. (norma generale). *Riformato nel 2006* Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 22 Individuazione dei beni. Il pignoramento mobiliare si svolge con la ricerca (ufficiale giudiziario) dei beni mobili, nei luoghi previsti e nei limiti stabiliti. Se il debitore afferma che non sono suoi l’ufficiale procede ugualmente; tranne che il creditore, presente al pignoramento, non decida di rinunciare. Il debitore non è legittimato a far valere diritti altrui; spetta a chi si afferma proprietario dei beni pignorati tutelare il suo diritto con l’opposizione di terzo ex art 619 c.p.c. Scelta dei beni. Art 517 c.p.c. L’ufficiale giudiziario deve preferire i beni di maggior valore e di più sicura realizzazione (denaro, oggetti preziosi, titoli di credito). Al di fuori di tali beni, deve scegliere le cosse che si possono liquidare facilmente. La quantità di beni pignorati deve corrispondere ad un presumibile valore di realizzo pari all’entità del credito indicato nel precetto, aumentato della metà. Descrizione e custodia. Man mano che individua i beni li descrive, con rappresentazione fotografica o altro strumento (assistito da uno stimatore). 1. L’ufficiale giudiziario effettua prima un pignoramento provvisorio . 2. poi, interviene lo stimatore, che ha la possibilità di accedere al luogo in cui si trovano i beni pignorati. 3. Una volta effettuata la stima, l’ufficiale provvede al pignoramento definitivo . 4. L’ufficiale giudiziario trasmette copia del verbale di pignoramento al creditore/debitore che lo richiedono. 5. Il creditore può chiedere al giudice un riesame delle valutazioni dell’ufficiale giudiziario (si procede al completamento del pignoramento, laddove sia richiesto entro il termine per il deposito dell’istanza di vendita e il giudice ritenga errato il valore determinato in sede di pignoramento). 6. Qualora, all’esito della vendita, la somma ricava non è sufficiente su istanza di uno dei creditori, il giudice ordina l’integrazione del pignoramento (non è necessario presentare un’altra istanza di vendita). 7. Al pignoramento può partecipare il creditore, a sue spese. 8. Dopo aver redatto il verbale di pignoramento l’ufficiale giudiziario asporta i beni e li colloca in un deposito (evitando che il bene sia sottratto all’esecuzione). Il creditore o il suo coniuge non può essere nominato custode, senza il consenso del debitore. Nemmeno, il debitore/familiare con lui conviventi, senza il consenso del creditore. 9. Il bene custodito da persona fidata perché i diritti sui beni mobili possono essere acquistati a titolo originario e quindi, colui che ha la materiale disponibilità del bene, potrebbe, consegnarlo all’acquirente di buona fede ad un titolo astrattamente idoneo (acquista un diritto prevalente su quello del debitore). 2.PIGNORAMENTO IMMOBILIARE. Art 555 ss. c.p.c. Oggetto dell’esecuzione forzata è il diritto che il debitore esecutato ha sull’immobile; il diritto deve essere suscettibile di trasferimento: proprietà, usufrutto, nuda proprietà, diritto di superficie ed enfiteusi. NO: diritto di uso, abitazione, e servitù. Appartenenza e individuazione. L’appartenenza si determina dall’affermazione del creditore procedente, che il debitore ha un diritto trasferibile sul bene immobile. La situazione di titolarità del diritto sul bene immobile è di più facile accertamento rispetto ai beni mobili perché vi sono pubblici registri immobiliari, e l’usucapione è percepibile dall’esterno. L’atto di pignoramento di un bene immobile deve essere sottoscritto dal creditore pignorante che si assume la responsabilità della sua affermazione. Il creditore effettua, nel suo interesse, gli opportuni accertamenti. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 25 La descrizione del bene è effettuata dal creditore con gli estremi richiesti per l’individuazione dell’immobile ipotecato: a. tipologia del bene; b. comune in cui si trova; c. gli estremi catastali. Atto di pignoramento. Il creditore chiede all’ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento del bene immobile, individuato e descritto dallo stesso in un atto ch assume la forma scritta, ed è da lui sottoscritto. L’ufficiale vi aggiunge la sua ingiunzione e notifica l’atto al debitore. L’atto di pignoramento viene trascritto nel registro immobiliare da quel momento decorrono gli effetti del pignoramento: - effetti verso il debitore decorrono dalla notifica; - opponibilià a terzi dalla trascrizione. Custodia. Disciplina sulla custodia del bene immobile innovata nel 2006. E’ possibile effettuare il pignoramento anche di beni di cui magari il debitore è proprietario ma che non possiede. a. Dalla notificazione del provvedimento l’esecutato diviene ipso iure custode del bene; b. Il giudice dell’esecuzione sostituisce l’esecutato nella custodia del bene (se non è da lui occupato); c. Sostituzione situazione in cui un terzo ha la materiale disponibilità del bene, in virtù di un qualunque titolo o senza titolo la gestione del bene non occupato dall’esecutato deve essere tenuta da un estraneo perché da maggiori garanzie. ES. riscossione canoni; ES. liberazione del bene. d. L’esecutato ha la custodia del bene da lui occupato ciò cessa al momento in cui viene disposta la vendita (custode: soggetto incaricato alla vendita o l’istituto vendite giudiziarie). ECCEZIONE la sostituzione è inutile per la particolare natura dei beni. Quando è inutile? occorre individuare la Ratio della sostituzione. Se la ragione è l’opportunità che i rapporti con l’occupante siano tenuti da un terzo , la ragione sta nella necessità che i soggetti (interessati all’acquisto) possano esaminare il bene e un custode estraneo è maggiormente affidabile (rispetto all’esecutato). Se questa è la ragione, le ipotesi in cui è inutile sono: l’esame dei beni, da parte dei potenziali acquirenti, può avvenire anche senza la collaborazione del custode. ES. terreno non recintato confinante con una strada pubblica. e. Ordinanza impugnabile, immodificabile e irrevocabile stabilisce i provvedimenti di nomina e sostituzione del custode (possibile opposizione agli atti esecutivi per controllare il provv.). f. Il custode del bene immobile pignorato è una sorta di mini-curatore (l’esecutato non perde legittimazione processuale) il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione all’amministrazione e gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. g. Il giudice dell’esecuzione, nel disporre la vendita del bene, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminano i beni in vendita. in questa fase l’esecutato non è più “normalmente” custode. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 26 h. Il provv. di aggiudicazione o assegnazione è motivo di revoca dell’autorizzazione ad abitare l’immobile l’ordinanza è il titolo esecutivo nei confronti dell’esecutato (il custode può ottenere la disponibilità del bene). i. L’acquirente ha l’onere di ottenere dall’esecutato la disponibilità del bene salvo, accordi fra acquirente ed esecutato che conferiscano a quest’ultimo un titolo di detenzione del bene. ES. la stipulazione di un contratto di locazione. 3.PIGNORAMENTO DEI CREDITI. *Modifica 2012* Se il terzo debitore è solvibile, il pignoramento dei crediti è la forma più sicura e meno dispendiosa. Vi sono però limiti alla pignorabilità dei crediti. Atto di pignoramento. 1. Il pignoramento si effettua notificando al debitore esecutato e al terzo debitore un atto contenente: a. indicazione del credito; b. indicazione titolo esecutivo; c. indicazione del precetto; d. indicazione, almeno generica, delle somme o cose dovute dal terzo debitore al debitore esecutato; e. data di udienza dinanzi al tribunale del luogo di residenza del terzo debitore; f. PEC creditore procedente (del suo difensore). elementi comuni a tutti gli atti di pignoramento di crediti. 2. Se il terzo è il datore di lavoro: il terzo debitore deve essere citato a comparire all’udienza fissata per rendere la dichiarazione. 3. Se il terzo è altro soggetto: il terzo debitore è invitato a rendere tale la dichiarazione con lettera raccomandata o pec, da inviare al creditore nel termine di 10 giorni dal pignoramento. 4. Notifica: si producono gli effetti del pignoramento. l’atto contiene l’ingiunzione del debitore di non disporre del bene. Il terzo debitore, dal momento in cui gli viene notificato il pignoramento è custode. Non deve adempiere nei confronti del debitore esecutato (altrimenti, adempimento inopponibile al creditore procedente). Il credito dell’esecutato è pignorato per l’entità massima del 150% della somma oggetto del pignoramento. La parte eccedente non obbliga il terzo agli obblighi di custodia (può tranquillamente adempiere). 5. Se il credito pignorato è un credito di lavoro subordinato. In udienza il terzo debitore deve confermare se è veramente creditore di quella somma. Se così avviene si consolidano gli effetti della dichiarazione fatta dal creditore nell’atto di pignoramento. Se il terzo non si presenta o tace, oppure nega di essere debitore, o fa una dichiarazione che non corrisponde a quanto affermato dal creditore nell’atto di pignoramento la disciplina si unifica a quella dei crediti non di lavoro. 6. Se il credito pignorato è un credito non di lavoro subordinato. L’udienza di comparizione viene ugualmente fissata, anche se il terzo è stato invitato a rendere dichiarazione mediante raccomandata o pec, e quindi non ha necessità di essere presente. Il debitore deve essere comunque invitato a presenziare. 7. Se il creditore riceve risposta dal terzo: Se riceve dal terzo la lettera o la pec, nella quale rende una dichiarazione conforme a quanto contenuto Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 27 procedente? Mentre, nel processo di assegnazione vi è la possibilità di aprire un processo di cognizione in cui decidere se il terzo è debitore, in caso di mancata assegnazione viene meno ogni possibilità di controversia esterna al processo esecutivo sullo stesso oggetto. 11. Gli effetti conservativi del pignoramento. Funzione conservativa del pignoramento. C’ è un certo intervallo tra il pignoramento e la vendita forzata, in cui si possono verificare eventi capaci di pregiudicare la tutela esecutiva richiesta: 1. modificazioni della realtà materiale che riguarda il bene su cui cade il diritto pignorato (si fa fronte con la custodia). ES. la sottrazione del bene mobile, il danneggiamento del bene pignorato, la mancata amministrazione e custodia del bene immobile pregiudicano il diritto del credito. Con l’affidamento del bene alla cura di un curatore si garantisce la sicurezza del bene. 2. Se vi sono modificazioni attinenti alla titolarità del diritto pignorato, con atti disposizione idonei a sottrarre il bene alla garanzia del credito. ES. se la vendita del bene pignorato fosse idonea a produrre i suoi effetti tipici, il bene, venduto dal debitore esecutato, non figurerebbe più nel suo patrimonio come elemento attivo e il creditore sarebbe costretto a rinunciare alla esecuzione forzata e ad agire su un altro elemento attivo. L’ordinamento vi fa fronte modificando la disciplina ordinaria degli atti di disposizione e prevedendo una disciplina speciale per quegli atti compiuti dal debitore esecutato dopo i pignoramento. Si segue il principio del minimo mezzo l’alterazione delle regole ordinarie deve essere contenuta nei limiti indispensabili al raggiungimento dello scopo. Di fronte alle varie alterazioni possibili della disciplina sostanziale ordinaria, occorre scegliere quella più sufficiente per raggiungere lo scopo di tutelare il creditore e che sia meno alterante della disciplina di diritto comune. Art 2912 c.c. Il pignoramento ha lo scopo di impedire che la circolazione del diritto pignorato pregiudichi il creditore che effettua il pignoramento. EX art 2912 c.c. il pignoramento comprende le pertinenze, gli accessori e i frutti del bene pignorato. Percezione dei frutti i frutti che maturano dopo il pignoramento vengono acquisiti all’esecuzione, sia quelli civili che quelli naturali. Dal momento del pignoramento, il bene è affidato alla custodia di un soggetto che ha obbligo d’amministrarlo nell’interesse dell’esecuzione, percependone all’uopo i relativi frutti. Al termini dell’espropriazione dovrà rendere il conto. Col pignoramento il debitore pignorato perde il possesso del bene; se il custode è il debitore stesso egli lo detiene nell’interesse di terzi. Egli è obbligato al rendiconto. Se il pignoramento di beni mobili fa presupporre il possesso; quello di beni immobili no non è detto che l’esecutato abbia il possesso l’esecutato non perde il possesso del bene semplicemente perché non lo aveva in precedenza, e quindi l’art 2912 c.c. non opera e gli eventuali frutti continuano ad essere percepiti dall’effettivo possessore del bene in questione. Se ne avesse avuto il possesso si applicano le norme sulla custodia ed il debitore diviene custode del bene con i relativi obblighi ex art 2912. I frutti maturati dopo il pignoramento sono percepiti solo materialmente dall’esecutato, che non può più farli proprio ma deve conservarli nell’interesse dell’esecuzione. Se il bene è posseduto da terzi il debitore non diviene custode perché non ne ha possesso originario (come il debitore esecutato fino al pignoramento non percepiva i frutti del bene, che erano percepiti dal terzo Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 30 possessore; così, dopo il pignoramento il debitore non può percepirli perché i frutti continuano ad essere percepiti dal possessore del bene stesso. Possesso del bene pignorato. Il debitore esecutato, possessore al momento del pignoramento, perde il possesso divenendone custode. Nessuno acquisterà l’effetto civilistico sul bene (si congela né l’esecutato e né altri). Il creditore procedente acquista un diritto non di natura sostanziale ma processuale. Questo finché il bene non sarà consegnato all’aggiudicatario che acquisterà di nuovo il possesso corrispondente al diritto sostanziale (vendita forzata). Inopponibilità degli atti di disposizione. Art 2913 c.c. Possesso di buona fede per i beni mobili non iscritti in pubblici registri è un’eccezione al fatto che gli atti di alienazione dei beni pignorati non hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente e degli eventuali creditori che intervengono nell’esecuzione. Chi ha la disponibilità materiale del bene può far nascere a favore di un terzo (titolo originario) un diritto sul bene pignorato sulla base della regola ex art 1153 c.c. (acquisto in buona fede di beni mobili). SANA NON SOLO UN DIFETTO DI TITOLARITA’ MA ANCHE UN DIFETTO DI POTERE DISPOSITIVO. Se il terzo acquirente del bene mobile pignorato riceve il possesso in buona fede, travolgendo gli effetti del pignoramento, acquista un diritto che è opponibile anche al creditore procedente. Il c ustode dei beni mobili ha la possibilità di sottrarre il bene all’esecuzione, consegnandolo ad un terzo in buona fede. Artt. 520-521 c.p.c. limiti il custode, avendo la materiale disponibilità del bene, è l’unico che può consegnarlo all’acquirente, facendo scattare il meccanismo ex art 1153 c.c. e sottraendolo all’esecuzione. L’atto di alienazione non ha effetti in pregiudizio del creditore pignorante. Nullità. Gli strumenti astrattamente a disposizione dell’ordinamento per evitare pregiudizi sono svariati: 1. Nullità dell’atto di alienazione pignorato l’acquirente del bene pignorato non ne diviene proprietario effetto esagerato (erga omnes): l’atto non produrre effetti nemmeno fra le parti e la nullità investirebbe anche i terzi, non interessati all’esecuzione. 2. Inefficacia relativa sul piano sostanziale dell’atto di alienazione (soluzione maggioritaria) l’atto di alienazione del bene pignorato trasferisce la proprietà sia fra le parti del negozio giuridico (debitore esecutato-acquirente del bene pignorato), sia nei confronti dei terzi, ma non nei confronti del creditore procedente, per il quale la proprietà rimane del debitore esecutato. ES. Caio pignora a Tizio un’ auto. Tizio vende l’auto pignorata a Sempronio. L’auto produce un danno a Caio. Se per Cario, sul piano sostanziale, Tizio è ancora il proprietario dell’auto dovrebbe richiedere a Tizio il risarcimento ASSURDO. Anche questa soluzione è eccesiva l’atto di disposizione deve avere effetti (diritto sostanziale) anche nei confronti del creditore. L’importante è che non abbia effetti sul piano del diritto processuale, nel proceso esecutivo e di opposizione. Occorre impedire che Sempronio possa fondare la sua opposizione di terzo sull’acquisto del bene pignorato. 3. Inefficacia relativa processuale è la regola da seguire. l’atto di alienazione del bene pignorato trasferisce la proprietà sul piano sostanziale erga omnes (anche nei confronti del creditore procedente) tale trasferimento non è idoneo a fare opposizione ex art 619 c.p.c. Se l’acquirente del bene pignorato fonda la sua opposizione su un atto di disposizione, inefficace ex art 2913 rispetto al creditore, l’opposizione deve essere rigettata. L’art 2913 c.c. estende l’inopponibilità degli atti di disposizione del bene pignorato anche ai creditori che Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 31 intervengono nell’esecuzione. ES. il 10-12 Caio pignora il bene a Tizio; il 14-12 Tizio vende il bene pignorato a Sempronio. il 18-12 interviene nell’esecuzione il creditore Mevio. Nei confronti di Caio (creditore procedente) l’atto di alienazione non ha efficacia (intervento successivo all’atto di alienazione del bene pignorato da Tizio e Sempronio). Caio prevale su Sempronio perché questi ha acquistato dopo il pignoramento. Invece, nei confronti di Mevio, la posizione di Sempronio dovrebbe essere prevalente, perché Sempronio prima che Mevio intervenisse nell’esecuzione ha acquistato. QUINDI l’art 2913 c.c. stabilisce che gli effetti del pignoramento vanno a vantaggio di tutti i creditori che intervengono nel processo esecutivo, anche se dopo l’alienazione del bene. Il creditore intervenuto può giovare degli effetti utili che il pignoramento produce a favore dell’intera massa dei creditori. Res litigiosa e res pignorata. C’ è una differenza tra la disciplina dell’art 111 e quella dell’art 2913 c.c.; in ambo i caso vige il principio del minimo mezzo di solito si istituisce il parallelismo fra la res litigiosa e quella pignorata parallelismo non perfetto. 1. Successione ex art 111 c.p.c. gli effetti della domanda si verificano solo a favore di colui che la propone e non di altri soggetti che intervengono nel processo (proponendo altre domande) che non sono protetti dalla domanda originaria. 2. Creditori che intervengono nell’esecuzione sono protetti dal pignoramento originario. ES. Tizio rivendica un bene immobile nei confronti di Caio e trascrive la domanda. Caio vende il bene a Sempronio, che trascrive l’acquisto dopo la trascrizione della domanda. Successivamente interviene in via principale Mevio e la sentenza, che accoglie la sua domanda, non ha effetti nei confronti di Sempronio domanda proposta/trascritta da lui con l’atto di intervento dopo la trascrizione dell’atto di vendita da Caio e Sempronio. PERCHE’? - L’oggetto del processo di espropriazione è dato dal “diritto sul” bene pignorato il creditore che interviene non amplia l’oggetto del processo, beneficiando degli effetti prodotti in relazione all’unico oggetto del processo; - Chi interviene in via innovativa (domanda) nel processo di cognizione amplia l’oggetto del processo gli effetti sostanziali si producono in relazione ad un oggetto del processo non si producono ad un diverso oggetto, individuato con la domanda di intervento. Oggetto dell’esecuzione dopo l’atto di disposizione. L’alienazione del bene pignorato cambia l’oggetto di espropriazione? ES. Caio pignora il diritto sul bene X contro Tizio (debitore esecutato). Tizio vende a Sempronio il diritto X vendita non opponibile nell’esecuzione. Il bene X è oggetto di vendita forzata, ed i acquistato da Mevio. Art 2919 c.c. stabilisce che l’acquirente in vendita forzata (Mevio) acquista i diritti che colui che ha subito l’espropriazione aveva sul bene. Chi è che ha subito l’espropriazione, Tizio o Sempronio? Mevio di chi è avente causa? - Se è avente causa di Tizio sempronio fa salvi i titoli di acquisto diversi da quello proveniente da Tizio (è proprietario del bene a titolo diverso dall’acquisto effettuato da Tizio); - Se è avente causa di Sempronio acquista il diritto che Sempronio ha derivato da Tizio (diritto pignorato), più i diritti che Sempronio ha sul bene a titolo diverso dall’acquisto effettuato da Tizio acquista più diritti di Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 32 instaurerà di nuovo un rapporto possessorio che, in base all’art 1155 c.c., gli da un titolo prevalente su Sempronio (rimane prevalente grazie all’atto con data certa anteriore al pignoramento, fino alla vendita forzata). Se il creditore procedente col pignoramento acquisisse il possesso del bene, l’art 2914 n. 4 c.c. non direbbe “salvo che risulti da atto avente data certa”. Il possesso del bene non viene acquisito dal creditore e continua a rimanere prevalente, fino alla vendita forzata, la posizione dell’acquirente del bene mobile che ha un titolo di data certa anteriore al pignoramento, ancorché non abbia conseguito il possesso. Vincolo di indisponibilità. Art 2915 I c.c. - Disciplina identica a quella che si ha quando un soggetto acquista un diritto sul quale grava un vincolo di indisponibilità (es. costituzione fondo patrimoniale). a) Se il vincolo è trascritto prima della trascrizione dell’atto di acquisto, il vincolo prevale sull’atto di acquisto (beni immobili o mobili registrati). b) Se è trascritto prima l’atto di acquisto e poi il vincolo di indisponibilità, allora prevale il primo sul secondo. c) nel caso di beni mobili/universalità di mobili rileva l’atto di data certa anteriore. Domande giudiziali. Art 2915 II c.c. Gli artt. 2652 e 2653 c.c. prevedono una serie di domande giudiziali che sono soggette a trascrizione per essere opponibili a terzi. La trascrizione della domanda: duplice effetto: a) di natura processuali rispetto ai terzi la litispendenza si determina con riguardo al momento della trascrizione della domanda: • trascrizione della domanda dell’attore contro il convenuto anteriore alla trascrizione dell’acquisto del terzo contro il convenuto la posizione dell’avente causa del convenuto è disciplinata dall’art 111 c.p.c. e, quindi, la sentenza emessa al termine di quel processo è efficace e vincolante anche verso l’avente causa del convenuto (non la può contestare). es. Tizio agisce in rivendicazione contro Caio che vende il bene immobile a Sempronio (che trascrive il proprio atto di acquisto dopo la trascrizione della domanda). Art 2653 c.c. la sentenza che dichiara Tizio proprietario del bene immobile è vincolante verso Caio e il suo avente causa Sempronio non potrà, nella successiva lite con Tizio, dire di essere proprietario del bene perché acquistato da Caio. • Trascrizione della domanda dell’attore contro il convenuto posteriore alla trascrizione dell’acquisto del terzo contro il convenuto Se si ha, invece, prima la trascrizione dell’atto di acquisto di Sempronio verso Caio e dopo la trascrizione della domanda, la sentenza non produce effetti verso l’avente causa Sempronio avente causa ante litem e, quindi, può sostenere nel successivo processo che lo oppone a Tizio che Caio (suo dante causa) era proprietario del bene quando glielo ha venduto. Il vantaggio di Sempronio è solo processuale, non sostanziale. La trascrizione del suo atto di acquisto non gli da più diritti di quelli trasmessi il suo dante causa (se non era proprietario del bene non acquista la proprietà nemmeno lui). L’attore Tizio è vittorioso di una sentenza che non può spendere verso Sempronio (avente causa del convenuto); potrà convenire in giudizio (ex novo) S. e dimostrare di essere il proprietario del bene e ottenere tutela anche nei confronti di lui (senza che S. ci guadagni nulla, sul piano del diritto sostanziale, dal fatto che ha trascritto il suo titolo di acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale). Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 35 • Domanda trascritta anteriormente al pignoramento ES. Conflitto tra Tizio (attore in rivendicazione verso Caio) e Mevio (pignorante dello stesso bene contro Caio) priorità delle rispettive trascrizioni: - domanda di Tizio trascritta anteriormente al pignoramento di Mevio la sentenza che accerta la proprietà di Tizio è efficace e vincolante verso Caio e Mevio (suo avente causa) è equiparato ad un successore nel diritto controverso; se nel processo esecutivo ha luogo la vendita forzata, la sentenza è efficace anche nei confronti dell’aggiudicatario. - il pignoramento di Mevio trascritto prima alla domanda di Tizio la sentenza non è vincolante verso Mevio (equiparato ad un avente causa ante lite di Caio); se nel PE ha luogo la vendita forzata, la sentenza non è efficace verso l’aggiudicatario. • Pignoramento trascritto anteriormente alla domanda problema connesso al proc. esecutivo: quando tizio vuole ottenere una sentenza efficace contro Mevio (avente causa ante lite di Caio), deve instaurare il contraddittorio nei confronti di Mevio. Tizio chiama Mevio nel processo con il litisconsorzio facoltativo passivo – chiamata in causa. Ma se l’avente causa è un creditore procedente, non è possibile proporre la domanda nei modi ordinari l’esecuzione forzata non ha una struttura che prevede un rappresentate (come accade nel fallimento con il curatore). Non potendo l’attore instaurare un ordinario processo di cognizione contro l’esecuzione forzata, propone la domanda nel proc. esecutivo con l’opposizione di terzo ex art 619 c.p.c. (instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’esecuzione). Domanda identica a quella che l’attore avrebbe proposto in un ordinario processo di cognizione, se l’avente causa fosse stato un acquirente, anziché creditore pignorante. ES. Tizio agisce in rivendicazione contro Caio ed in mero accertamento contro Sempronio (creditore cui Caio ha concesso ipoteca). La sua domanda ha ad oggetto la proprietà che egli fa valere contro entrambi. Se vuole agire in rivendicazione contro Caio e contro Sempronio con l’opposizione ex art 619 c.p.c. propone la stessa domanda verso entrambi. ES. Tizio agisce per far dichiarare la nullità del contratto di vendita contro Caio (acquirente) e contro Sempronio (creditore ipotecario). domanda nullità del contratto che egli fa valere verso entrambi. Tizio vuol far dichiarare la nullità contro Caio e contro Sempronio e con l’opposizione propone la stessa domanda con cui la fa valere verso entrambi. b) di natura sostanziale: 1) Art 2652 c.c. • Priorità della trascrizione della domanda dell’attore contro il convenuto, rispetto alla trascrizione dell’atto di acquisto dell’avente causa del convenuto la sentenza è efficace e vincolante verso l’avente causa del convenuto (non può contestare il contenuto); • La priorità della trascrizione dell’atto di acquisto dell’avente causa rispetto alla trascrizione della domanda (da sola o insieme agli elementi ex art 2652 c.c. = buona fede, titolo oneroso, decorso del tempo) determina: - inefficacia processuale della pronuncia; - titolo di preferenza sul piano sostanziale dell’avente causa verso l’attore. ES. Tizio vende a Caio che vende a Sempronio. Sempronio trascrive il titolo di acquisto prima che Tizio trascrivi la domanda di risoluzione del contratto contro Caio. DIRITTO SOSTANZIALE priorità della trascrizione del titolo di Sempronio contro Caio, rispetto alla trascrizione della domanda di risoluzione di Tizio contro Caio Tizio anche se ottiene la risoluzione del Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 36 contratto deve accontentarsi della tutela risarcitoria nei confronti di Caio e non può riottenere il bene da Sempronio. 2) Art 2915 II c.c. - abbiamo già visto che L’attore che trova trascritto il pignoramento prima della trascrizione della sua domanda di rivendicazione pregiudicato solo perché deve far valere il suo diritto di proprietà nel processo esecutivo; ma non incontra limiti sul piano sostanziale perché può utilizzare l’opposizione ex art 619 c.p.c. - Altrettanto non accade quando il creditore pignorante (equiparato all’ avente causa del debitore esecutato) abbia acquistato una situazione sostanziale prevalente su quella dell’attore (grazie alla trascrizione del pignoramento ed eventualmente in presenza degli elementi ex art 2652 c.c.): l’avente causa del convenuto ha trascritto il suo titolo prima della trascrizione della domanda acquista, sul piano sostanziale, una situazione che l’attore non può più attaccare (non ha la possibilità di vincere l’opposizione ex art 619 c.p.c.). ES. il 17.12 è trascritta la domanda di rivendicazione di Tizio contro Caio; il 18.12 il pignoramento di Sempronio contro Caio la sentenza che otterrà Tizio contro Caio avrà efficacia anche contro Sempronio (aggiudicatario). ES. il 17.12 è trascritto il pignoramento di Sempronio contro Caio; il 18.12 la domanda di rivendicazione di Tizio contro Caio. La sentenza che accerta che Tizio è proprietario non sarà efficace nei confronti di Sempronio (nemmeno dell’aggiudicatario). Può proporre la domanda di rivendicazione nelle forme dell’opposizione ex art 619 c.p.c. dimostrando di essere proprietario (sentenza efficace anche verso sempronio/aggiudicatario). ES. il 17.12 è trascritta la domanda di risoluzione del contratto, proposta da Tizio contro Caio. Il 18.12 Sempronio trascrive il pignoramento contro Caio. La sentenza tra Tizio e Caio sarà efficace anche verso Sempronio/aggiudicatario. Il bene tornerà a Tizio e Sempronio non potrà proseguire l’esecuzione contro Caio, perché il bene non appartiene al patrimonio di Caio. Se il bene è stato trasferito all’aggiudicatario (dovrà restituirlo all’attore. ES. il 17.12 è trascritto il pignoramento di Sempronio contro Caio; il 18.12 la domanda di risoluzione del contratto con cui Tizio ha venduto a Caio il bene pignorato da Sempronio. diritto sostanziale LA POSIZIONE DI SEMPRONIO/AGGIUDICATARIO è intangibile da parte dell’attore che ha diritto al solo risarcimento dei danni. Il creditore pignorante ha la stessa posizione intangibile dell’avente causa del debitore esecutato. Se anche l’attore propone domanda di risoluzione del contratto nelle forme dell’opposizione ex art 619 c.p.c. tale opposizione è rigettata (il creditore pignorante ha trascritto il pignoramento prima della domanda di risoluzione). • Qualora per la salvezza del diritto del sub acquirente sia necessaria la presenza degli elementi ex art 2652 c.c. (oltre all’anteriorità della trascrizione del suo titolo rispetto alla trascrizione della domanda): sussistenza di tali elementi valutata con riferimento al creditore pignorante. ES. il titolo oneroso, con riferimento al creditore, sussiste se il credito è sorto da un rapporto di prestazioni corrispettive. 3)Art 2916 c.c. Due principi: • il pignoramento congela le ragioni di prelazione dei vari creditori nella distribuzione del ricavato si tiene conto solo delle ragioni di prelazione esistenti alla data del pignoramento (quelle sorte dopo non sono opponibili alla massa dei creditori); • il pignoramento non effettua il blocco dei crediti possono essere fatti valere all’interno del processo di espropriazione anche se sorti dopo il pignoramento. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 37 ■ Punto di vista processuale il creditore Sempronio non riceve pregiudizi e può proseguire l’esecuzione sul suo pignoramento; ■ Punto di vista sostanziale non è protetto dagli atti di disposizione che possono essere intercorsi tra il 13.01 e 31.01 (con la caducazione del primo pignoramento acquistano effetti pieni verso tutti). E’ protetto nei confronti degli atti successivi al 31.01 (da quel momento il pignoramento produce effetti conservativi). …quindi…. 1. Se si fida del pignoramento di Caio e dei suoi effetti e crede che le eventuali opposizioni di Tizio non saranno accolte Sempronio può semplicemente intervenire; 2. Se non si fida compie un secondo pignoramento. il secondo pignoramento non apre un altro processo esecutivo, ma viene unito a quello già in corso e vale come intervento (vale come intervento nell’esecuzione in corso). …quanto detto per cosa vale?... 1. Nei casi in cui l’atto di pignoramento è caducato per un vizio proprio o per la carenza originaria di titolo esecutivo; 2. Ipotesi, nelle quali il titolo esecutivo (su cui è stato fatto il pignoramento) viene meno successivamente con efficacia ex tunc; ES. 13.01 pignoramento di Tizio contro Caio sulla base di una sentenza di condanna di 1° grado; 31.01 intervento di Sempronio. 28.02 riforma in appello della sentenza caducazione del titolo esecutivo (l’esecuzione non va avanti perché il titolo esecutivo di Tizio è come se non fosse mai esistito). 3. DUBBIO accoglimento opposizione all’esecuzione proposta da Caio contro Tizio a causa dell’inesistenza del diritto sostanziale di Tizio. Il dubbio deriva dal fatto che il processo esecutivo è INGIUSTO (non viziato): Sempronio non deve farsi carico di verificare se il credito di Tizio verso Caio sia esistente; deve solo verificare se il titolo esecutivo e il pignoramento siano esistenti/validi. PERò si potrebbe obiettare che Sempronio usufruisce del pignoramento a suo rischio e pericolo. Litispendenza esclusiva. Non possono aver luogo processi esecutivi diversi per lo stesso bene pignorato nei confronti dello stesso debitore (processo esecutivo unico con effetti autonomi dei singoli pignoramenti). perché? Non si possono avere più vendite sullo stesso bene il diritto pignorato viene trasferito ad un terzo che paga (il denaro viene poi diviso). QUINDI: 1. Si più processi esecutivi contro lo stesso soggetto per lo stesso credito su beni diversi; 2. Si più creditori intorno allo stesso bene all’interno di un unico processo esecutivo; 3. No più processi esecutivi per lo stesso bene nei confronti dello steso esecutato perché non si possono avere più trasferimento dello stesso bene. Se vengono portati avanti più PE, per errore, nei confronti dello stesso esecutato (stesso bene): A. beni mobili prevale la vendita effettuata per prima (la consegna del bene all’aggiudicatario impedisce vendite successive); B. beni immobili/universalità di mobili/crediti prevale il trasferimento effettuato nel processo esecutivo che ha il pignoramento di data anteriore, anche se il trasferimento è successivo a quelli posti in essere negli altri processi esecutivi Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 40 Pignoramento di beni incompatibili con ad oggetto lo stesso bene (nei confronti di debitori diversi). I diritti oggetto del pignoramento sono differenti: - diritto del debitore esecutato Tizio sul bene X; - diritto del debitore esecutato Caio sullo stesso bene X. incompatibilità e solo un diritto può esistere. ES. il creditore Caio istaura un processo di espropriazione nei confronti di Tizio pignora bene X. il creditore Sempronio, in un processo di espropriazione contro il debitore Mevio pignora stesso bene X. Diritti diversi e i due processi possono andare avanti vi saranno due acquirenti in vendita forzata, solo uno acquista il diritto (occorre stabilire chi prevale). Art 2919 c.c. “la vendita forzata trasferisce i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’esprorpiazione”. 1. Primo processo si trasferisce il diritto di tizio; 2. Secondo processo diritto di Mevio. …come risolvere il contrasto…. ■ Pignoramento immobili/universalità di mobili/crediti. A. per stabilire chi degli aggiudicatari ha effettivamente acquistato il diritto, occorre stabilire se il diritto spettava a Tizio o a mevio con ordinario processo di cognizione. Non rileva la priorità della trascrizione perché i soggetti sono diversi. B. in via preventiva opposizione di terzo ex art 619 c.p.c.: il creditore pignorante Caio può proporla nel processo esecutivo instaurato da Sempronio e, viceversa (Sempronio in quello di Caio). ciascuno affermando che il diritto da lui pignorato è prevalente sul diritto pignorato dall’altro. ■ Pignoramento mobile i processi esecutivi debbano essere riuniti, anche se i debitori sono diversi perché la vendita forzata mobilitare ha natura di acquisto a titolo originario (prevalente sulla vendita effettuata per prima, a prescindere dal fatto che l’esecutato sia o meno il proprietario). Riuniti i processi, e venduto il bene mobile, in sede di distribuzione si accerterà quale dei due debitori era proprietario del bene e il ricavato sarà distribuito ai creditori di quel debitore. Es. Caio pignora contro Tizio il bene mobile X; Sempronio contro Mevio il bene mobile X. I due processi esecutivi devono essere riuniti, e si procede alla vendita. In sede di distribuzione si stabilisce preliminarmente se del bene mobile era proprietario Tizio o Mevio. proprietario Tizio ricavano al creditore Caio; proprietario Mevio ricavano al creditore Sempronio. Principio del “ne bis in idem” nel PE non è possibile che lo stesso diritto possa essere oggetto di più atti di trasferimento. Cumulo dei mezzi di espropriazione. ■ Pluralità di crediti tutelati con lo stesso processo esecutivo; ■ Più processi esecutivi diversi a tutela dello stesso credito. Il cumulo incontra il limite dell’art 2911 c.c. il creditore che ha ipoteca, pegno o privilegio speciale sui beni del debitore non può pignorare altri beni dello stesso debitore se non sottopone ad esecuzione anche i beni gravati da prelazione a suo favore. Ratio evitare che il creditore, che ha una garanzia su un bene, pignori un altro bene per soddisfarsi su quest’ultimo continuando a mantenere la sua prelazione sull’altro. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 41 A parte tale eccezione il cumulo dei mezzi di espropriazione (o anche più espropriazioni dello stesso tipo su beni diversi) sono ammissibili. Laddove il cumulo fosse eccessivo ed il valore dei beni sottoposti a pignoramento ecceda il credito per cui si procede, su opposizione del debitore il giudice può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice determina. (gli altri processi esecutivi si chiudono e i beni in essi pignorati sono liberati). Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario. Art 494 c.p.c. 1) Il debitore esecutato può adempiere nelle mani dell’ufficiale giudiziario e l’esecuzione forzata non ha luogo perché il credito si estingue (evitando il pignoramento). L’art 1188 c.c. afferma che il pagamento debba essere fatto al creditore o a un suo rappresentate (nei confronti di altri soggetti non è liberatorio). L’art 494 1° comma lo rende liberatorio anche nei confronti dell’ufficiale giudiziario. 2) Il secondo comma art 494 è un rafforzativo alle regole sostanziali: “all’atto di versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata”. Anche se non è fatta riserva non viene meno di agire in ripetizione dell’indebito Colui che ha pagato un debito inesistente può ripetere il pagamento da colui che lo ha ricevuto (art 2033 c.c.). Qui, eccezionalmente, il pagamento e l’estinzione del credito sono rilevanti anche sul piano processuale (rende legittima l’omissione del pignoramento). *solitamente l’esistenza del credito è irrilevante nel processo esecutivo*. 3) “Può evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse (come oggetto di pignoramento) una somma di denaro uguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi”. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 42 Art 2740 c.c. il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Art 2741 c.c. i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione: privilegi, pegno ed ipoteca.; a) privilegi sono previsti dalla legge in ragione della natura del credito ed hanno effetto finché resta nel patrimonio del debitore (non seguono il bene se esce dal patrimonio). b) pegno ed ipotea nascono in virtù di un atto/provvedimento specifico vi sono forme di ipoteca legale (anch’esse iscritte in pubblici registri). Non ci sono ipoteche generali o occulte (devono risultare da pubblici registri). Sono diritti reali di garanzia che seguono il bene ed il creditore può perseguire il bene anche quando è di proprietà di soggetti diversi dal debitore (espropriazione contro il terzo proprietario). Par condicio. Le cause di prelazione sono l’unico meccanismo che incide sul principio della par condicio. Esse nascono dal diritto sostanziale e non dal processo (il processo deve rispettare cause di prelazione che esistono sulla base del diritto sostanziale e di regola non crea ragioni di prelazione che non siano privilegi, pegno o ipoteca). Occorre rispettare la condizione che i creditori hanno sul terreno del diritto sostanziale. Sul piano sostanziale il legislatore è libero di fare quello che vuole, purché rispetto l’art 3 cost la par condicio non è da intendersi che tutti i creditori debbano essere chirografari. E’ sul piano della tutela giurisdizionale che non vi debbono essere (salvo eccezioni) prelazioni che non trovino una radice nel diritto sostanziale. Art 2740+2741 c.c. il debitore risponde nei confronti di tutti i suoi creditori, secondo le regole del diritto sostanziale, dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; la tutela esecutiva dei diritti di credito deve essere strutturata in modo da dare attuazione alle prescrizioni del diritto sostanziale, e da non alterare le scelte del legislatore. Fino alla riforma del 2006. tutti i creditori avevano la possibilità di intervenire nell’esecuzione aperta da uno di essi, per chiedere la soddisfazione del proprio diritto sulla base delle regole di diritto sostanziale. Nuova disciplina. *presenta profili di incostituzionalità* Art 499 c.p.c. ▲ Limita l’intervento a chi ha: a) titolo esecutivo (anche successivo al pignoramento); b) credito garantito da pegno; da prelazione iscritta; da sequestro (al momento del pignoramento); c) credito risultate da scritture contabili (al momento del pignoramento). ▲ Per intervenire il creditore deve: a) depositare in cancelleria un ricorso contenente - l’indicazione del credito; - del titolo di esso; - domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata; - allegare scritture contabili all’atto di intervento se si fonda sulle stesse; Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 45 ▲ Intervento tardivo possibile: sembrerebbe escluso perché si prevede che l’intervento abbia luogo prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o assegnazione in realtà sono rimasti gli artt. 528 e 565 c.p.c. che lo rendono possibile. ▲ Il creditore privo di titolo esecutivo: ha il potere di intervenire se appartiene ad una delle categorie previste al primo comma deve notificare al debitore l’atto di intervento e copia autentica delle scritture contabili (se l’intervento ha luogo per esse). ▲ Verificazione dei crediti: viene istituita un procedimento di verificazione del credito per i creditori che sono legittimati ad intervenire, ma non hanno un titolo esecutivo. Il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza dinanzi a sé per la comparizione del debitore e dei creditori non muniti di titolo. L’ordinanza viene notificata (a cura di una delle parti) ai creditori ed al debitore (quest’ultimo avrà notificazione in cancelleria se irreperibile o se non ha effettuato dichiarazione di residenza, elezione di domicilio). Se il debitore non compare o compare riconoscendo l’esistenza dei crediti vanno soddisfatti. Altrimenti, se sono contestati, il creditore ha l’onere di proporre (nei 30 gg successivi) una domanda per munirsi di titolo esecutivo ha diritto all’accantonamento delle somme. Se il processo per ottenere il titolo esecutivo è già pendente (es. creditori sequestratari), nessun onere ha il creditore (altrimenti il sequestro sarebbe inefficace). Critiche. 1) è necessario instaurare un processo di cognizione per ottenere la soddisfazione del proprio credito in un’espropriazione già in corso; b) I creditori che non rientrano in una di queste categorie non hanno possibilità di soddisfarsi (almeno che non ricorrano alla tutela di urgenza ex art 700 per pregiudizio imminente ed irreparabile): - soli creditori muniti di titolo esecutivo; - creditori garantiti da pegno, prelazione iscritta, sequestro, risultante da scritture contabili. c) La riforma viola la par condizio il processo deve essere strumento di attuazione, e non di distorsione del diritto sostanziale. Se il legislatore sostanziale, stabilisce che i crediti per le retribuzioni ai prestatori di lavoro subordinato debbano essere soddisfatti prima di altri, non può il legislatore processuale costruire un sistema di tutela esecutiva che favorisce quelli degli imprenditori commerciali. ES. Tizio lavoratore subordinato di Caio, vanta un credito non soddisfatto per ferie non godute. Sempronio è creditore per fornitura elettrica ha titolo per intervenire ed interviene. Mevio per un mutuo scaduto ha un titolo esecutivo e pignora l’unico bene di valore di Caio. Tizio non può intervenire e propone domanda per condannare Caio. Nel mentre il bene viene venduto e i creditori chirografari (Sempronio e Mevio) sono soddisfatti. Quando Tizio ottiene un titolo esecutivo non ha più beni per soddisfarsi. Com’ è evidente nell’es.: - il legislatore sostanziale dispone che il credito di Tizio debba essere soddisfatto prima di quelli di Sempronio e Mevio; - il legislatore processuale fa rimanere disattesa la scelta del legislatore sostanziale perché consente l’intervento a Mevio e non a Tizio. Il legislatore della riforma elimina la possibilità di intervenire liberamente nell’esecuzione; scelta ingiustificata e incostituzionale perché viola il rapporto tra diritto sostanziale e processo. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 46 Inoltre, se il debitore è sottoposto ad una procedura concorsuale – la situazione cambia radicalmente - il lavoratore subordinato sarà soddisfatto con precedenza rispetto al creditore per forniture ed al creditore mutuante. Niente impedisce al legislatore di restringere l’intervento nell’espropriazione a talune categorie di creditori (es. muniti di titolo esecutivo) a condizione che consenta, a chi non appartiene ad una delle categorie, di munirsi di un titolo di legittimazione a partecipare alla distribuzione del ricavato, ottenendo l’accantonamento delle somme a lui potenzialmente spettanti. Oppure, prevedendo un processo concorsuale generalizzato non solo per i debitori indicati nell’art 1 l.fall., ma per tutti i debitori con patrimonio insufficiente a soddisfare i creditori. In mancanza dell’uno e dell’altro sistema, la restrizione operata nel 2006, viola i principi cost. Effetti dell’intervento. ▲ Art 500 c.p.c. le conseguenze dell’intervento sono: - il diritto di prendere parte alla distribuzione del ricavato; - diritto di partecipare attivamente al processo esecutivo. ■ Creditori con titolo esecutivo conseguenze assicurate in modo incondizionato può scegliere se intervenire o compiere pignoramento successivo. Se opta per l’intervento può provocare i singoli atti dell’esprorpiazione e sostituirsi al creditore procedente nel compiere gli atti necessari alla prosecuzione del processo. ■ Creditori senza titolo esecutivo può pretendere parte alla distribuzione del ricavato solo se si verificano le condizioni previste all’art 499 VI c.p.c.,e, pur partecipando all’espropriazione non ha il potere di compiere gli atti per procedere alla liquidazione. ▲ Art 526 c.p.c. e Art 564 c.p.c. i creditori intervenuti partecipano all’espropriazione e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti. Creditore munito di titolo esecutivo. Art 500-526-564 c.p.c. si ricava che: - il creditore intervenuto ha diritto di partecipare all’espropriazione e diventa parte del processo esecutivo a tutti gli effetti. - se è munito di titolo esecutivo, può provocare i singoli atti dell’espropriazione. Come,l’ istanza di vendita in un termine non inferiore a 10 gg e non superiore a 90 dal pignoramento (altrimenti il processo si estingue). Fino alla vendita è necessaria la presenza alle udienza del processo di un creditore munito di titolo esecutivo (il creditore procedente può essere sostituito da un creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo). Pure il creditore munito di titolo esecutivo può depositare l’eventuale documentazione per la vendita ecc. Dal pignoramento alla vendita gli atti di impulso possono essere compiuti sia dal ceditore procedente/ intervenuto (munito di titolo esecutivo). Se non coordinano preventivamente la loro attività si rischia che ci siano più istanze di vendita, più depositi della documentazione necessaria (etc) una delle attività è utile e le altre sono superflue. Art 631 c.p.c. La posizione dei creditore muniti di titolo esecutivo è confermata dall’interpretazione di tale art. la mancata comparizione a due udienze consecutive porta all’estinzione del processo. Secondo la giurisprudenza per evitare tale conseguenza, all’udienza deve essere presente almeno un creditore munito di titolo esecutivo. Tale art., non si applica all’udienza di vendita (avviene anche se i creditori non sono presenti). …fin quando vale la distinzione creditori con/senza titolo esecutivo…. Vale finché non sia effettuata la vendita; dal momento in cui il bene è diventato denaro, si perde la Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 47 Abbiamo tre categorie di creditori: A. CREDITORI CON PRELAZIONE possono intervenire in qualunque momento del processo esecutivo e sono soddisfatti secondo l’ordine di prelazione (fino alla distribuzione del ricavato); B. CREDITORI CHIROGRAFARI TEMPESTIVI sono soddisfatti (dopo i creditori con prelazione) in ragione del loro credito; C. CREDITORI CHIROGRAFARI TARDIVI soddisfatti sul residuo che avanza (eventualmente) dopo che sono soddisfatti i precedenti. TEMPESTIVITA’ prima udienza fissata per stabilire le modalità di assegnazione o di vendita, cioè l’udienza che apre la fase di liquidazione. Se all’udienza fissata, per qualsiasi ragione, viene effettuato un rinvio ad udienza successiva, rilevante è la prima udienza e non quella in via viene autorizzata la vendita. 525 III c.p.c. “piccola espropriazione immobiliare” il valore dei beni pignorati non supera i 20.000.00€ la tempestività dell’intervento è misurata sull’istanza con cui il creditore pignorante chiede che sia fissata l’udienza per determinare le modalità di liquidazione. La fase di liquidazione si apre con ricorso di un creditore munito di titolo esecutivo che chiede al giudice la vendita o assegnazione del bene. A seguito del ricorso il giudice fissa l’udienza per stabilire le modalità di vendita o assegnazione. QUINDI la tardività è anticipata rispetto all’espropriazione ordinaria. Espropriazione dei crediti. Rilevante è l’udienza di comparizione delle parti, fissata dal creditore pignorante con il ricorso. Qualora il terzo renda o abbia reso una dichiarazione conforme in udienza, ha luogo l’assegnazione del credito ed il processo esecutivo si chiude. Un intervento tardivo nell’espropriazione dei crediti è possibile solo se la dichiarazione è omessa o contestata (il creditore potrà intervenire anche tardivamente). Se, il pignoramento si perfezione con la conforme dichiarazione del terzo pignorato il termine per l’intervento coincide con il momento in cui si chiude il processo esecutivo. Perché si distingue il creditore tempestivo dal tardivo? L’ordinamento consente al creditore di muoversi liberamente nella scelta delle varie forme di espropriazione e nell’individuazione dei beni da espropriare; tuttavia, se il creditore esagera in questa attività è possibile ricondurre il valore dei beni pignorati all’entità del credito. Come meccanismo inverso abbiamo, l’estensione del pignoramento (provocata dall’intervento dei creditori). Sono meccanismi che funzionano nella fase anteriore alla vendita forzata il processo esecutivo, altrimenti, non arriverebbe mai alla fine se l’entità dei beni pignorati venisse di continuo ad ampliarsi o ridurre. L’intervento di un creditore, in un momento successivo al passaggio alla fase di liquidazione, sconvolgerebbe i calcoli che sono stati fatti, con il rischio che i beni di cui è stata disposta la liquidazione, risultino insufficienti per soddisfare i creditori. QUINDI da un certo momento in poi, l’intervento del creditore chirografario è tardivo (soddisfatto dopo i creditori tempestivi e dopo il creditore procedente) I creditori privilegiati: in ogni caso hanno diritto alla soddisfazione prima dei chirografari anche tempestivi. Estensione del pignoramento. Secondo l’art 499 IV c.p.c., ai creditori tempestivi, il creditore pignorante ha la facoltà di indicare (all’udienza o con atto notificato) l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili. Il creditore procedente ha pignorato certi beni con riferimento al valore del suo credito. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 50 Oggetto del pignoramento è una quantità di beni di valore pari o poco superiore al credito. Tali beni diventano insufficienti se intervengono altri creditori: ▲ Se i beni pignorati sono tutto quanto c’ è di attivo del patrimonio del debitore situazione di in capienza del patrimonio del debitore si fa una lista di creditori da soddisfare (mettendo prima i creditori con prelazione, poi chirografari in proporzione ai crediti); ▲ Se la quantità dei beni pignorati deriva da una doverosa scelta del creditore procedente e vi sono altri beni nel suo patrimonio gli altri creditori sono intervenuti o per scelta o perché non hanno titolo esecutivo. A. Il creditore procedente indica agli intervenuti l’esistenza di altri beni: - se hanno titolo esecutivo gli invita ad estendere il pignoramento; - se non hanno il titolo ad anticipare a lui le spese, per effettuare l’estensione col proprio titolo. B. I creditori intervenuti: - se non rispondono all’invito ad estendere il pignoramento diventano postergati al creditore procedente al momento della distribuzione; - se omette di anticipargli le spese necessarie all’estensione del pignoramento (l’art 499 omette in riguardo) ragionevolmente le conseguenze sono analoghe ed il creditore pignorante acquista una prelazione processuale in sede di distribuzione. 14. La vendita e l’assegnazione in generale. Liquidazione. E’ la seconda fase del processo di espropriazione in cui il diritto pignorato viene trasformato in una somma di denaro per soddisfare il creditore procedente e quelli successivamente intervenuti. La liquidazione non è necessaria quando: - il bene pignorato è già una somma di denaro; - il debitore consegna una somma di denaro come oggetto del pignoramento; - conversione del pignoramento. Termine dilatorio. Art 501 c.p.c. Prevede un termine minimo di 10 giorni dal pignoramento alla domanda di assegnazione o vendita. Dato che il pignoramento perde effetti decorsi 90 giorni dal giorno in cui è compiuto senza che sia chiesta l’assegnazione o la vendita effettuato il pignoramento ci sono 80 giorni utili per proporre l’istanza di vendita. Tale termine: - consente al debitore di reagire al pignoramento es. con una richiesta di conversione; - da agli altri creditori un minimo di tempo per poter tempestivamente intervenire nell’esecuzione. Con riferimento ai crediti il termine dilatorio è quello che va dalla notificazione dell’atto di pignoramento all’udienza fissata nello stesso atto. Cose deteriorabili non si applica il termine dilatorio e la liquidazione è immediata. Istanza di vendita. Art 529 c.p.c. decorso il termine dilatorio, il creditore procedente ed i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, possono chiedere la distribuzione del denaro e la vendita di tutti gli altri beni. Art 552 – 567 c.p.c. * espropriazione dei crediti e immobiliare* Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 51 Ricaviamo che per proporre istanza di vendita, occorre essere muniti di titolo esecutivo e l’istanza può essere proposta dal creditore procedente o da qualsiasi altro creditore. Mancando l’istanza, il pignoramento perde efficacia. I creditori privi di titolo esecutivo aspetteranno di avere un titolo esecutivo o altro pignoramento (intervenendo nella successiva espropriazione). Modi per procedere alla liquidazione: A. VENDITA il soggetto (diventa titolare del diritto pignorato al posto dell’esecutato) può essere qualunque soggetto (anche i creditori), tranne il debitore esecutato. B. ASSEGNAZIONE. il diritto viene trasferito a uno dei creditori (procedente o intervenuto). È affare fatto tra i soggetti già parte del processo esecutivo. Per questo esistono delle condizioni e limiti alla stessa, garantendo che non abbia luogo per una somma non corrispondente al valore effettivo del bene. Dal punto di vista sostanziale non c’ è differenza (in ogni caso il diritto pignorato si trasferisce ad un altro soggetto). La differenza è processuale. Assegnazione satisfattiva. Il creditore si rende assegnatario, soddisfacendosi (in tutto o in parte) del proprio credito con l’attribuzione del diritto pignorato. Con un unico atto si producono due effetti: - effetto traslativo del diritto pignorato dal debitore al creditore; - effetto estintivo, totale o parziale, del credito dell’assegnatario verso il debitore. (nelle altre ipotesi ha solo effetto traslativo). Non si ha la fase di distribuzione che si ha nell’assegnazione-vendita, il procedimento si chiude con il provvedimento di assegnazione. ES. il creditore procedente ha un credito di 10.000.00€ 3 il bene pignorato vale 8.000.00€; il creditore si rende assegnatario e diventa proprietario del bene. Il credito si riduce a 2.000.00€ (estinguendosi parzialmente). La distribuzione non ci sarà perché il processo si chiude con il provvedimento di assegnazione (non c’ è niente da distribuire) Assegnazione-vendita. Il creditore assegnatario paga una somma di denaro, non soddisfacendosi del suo credito. il corrispettivo del trasferimento del diritto non viene da lui trattenuto ad estinzione del suo credito ma viene versato e poi sarà distribuito (come se il bene pignorato fosse stato venduto). I vantaggi del creditore sono molti. ES. dopo una vendita fallita non vuole che il bene vada svenduto a un prezzo inferiore al suo valore e preferisce rendersi assegnatario per il suo valore effettivo. Rapporti tra vendita e assegnazione. *meccanismi che garantiscono che l’assegnazione non pregiudichi il debitore o gli altri creditori * • Vi sono beni che debbono essere assegnati senza un previo tentativo di vendita: - crediti pignorati scaduti; - crediti pignorati che scadono entro 90 giorni. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 52 Pregiudizialità fra rito e merito. Non si può andare avanti con la vendita/assegnazione, se non dopo aver risolto le relative questioni sulla nullità degli atti del processo esecutivo (Caratteristica peculiare rispetto al processo di cognizione). ▲ Modalità con cui sono trattate le questioni relative alla nullità degli atti . Il processo esecutivo non è idoneo a risolvere controversie e quindi le questioni relative al rito non sono decide insieme a quelle del merito. Il PE non avendo struttura decisoria ha bisogno dell’opposizione agli atti esecutivi. ▲ Prima si decidono le controversie relative alla nullità degli atti del PE, e poi si procede alla vendita : 1. Nel processo di cognizione vi sono due fasi: - fase preparatoria non produce effetti extraprocessuali; - fase decisoria pronuncia della sentenza. Può accadere che una parte sollevi un’eccezione di nullità circa un atto del processo e il giudice può accantonare la questione e dar luogo, ugualmente, all’istruzione della causa. L’accantona, senza dimenticarla l’esaminerà per pronunciarsi nel merito: a) questione attinente ad un presupposto processuale questione infondata: si pronuncia nel merito (altrimenti non può emettere la sentenza di merito); b) nullità formale fondata: non tiene conto dell’atto nullo quando decide. 2. Nel processo esecutivo. Gli atti non sono tutti preparatori di un atto finale (unico che produrrà effetti extraprocessuali). Al contrario, vi sono due atti con effetti extraprocessuali di merito: - vendita forzata; - distribuzione del ricavato. Non è possibile l’accantonamento delle questioni di rito, in attesa del provvedimento finale nel PE, anche un atto intermedio ha effetti extraprocessuali (vendita forzata) – non solo l’atto finale (distribuzione del ricavato). Se è stata eccepita la nullità di un atto del PE, aprendosi un processo di cognizione incidentale, qualora non vi sia stato raccordo fra i due processi, niente impedisce al giudice di procedere alla vendita; se al processo di cognizione risultasse che il pignoramento era nullo e che il processo esecutivo doveva strutturarsi diversamente, gli effetti sostanziali prodotti della vendita e della distribuzione del ricavato sono travolti ex poste. Capiamo che difficilmente si troverebbe un acquirente disposto a pagare l’effettivo valore del bene. Artt. 530 569 c.p.c. prima di emettere la misura di merito (vendita) occorre decidere (con l’opposizione degli atti esecutivi) la questione di rito. Tali norme, stabiliscono che si decide dell’opposizione agli atti esecutivi con sentenza. Solo successivamente si ha pronuncia dell’ordinanza di vendita/assegnazione (solo se la sentenza con cui si decide l’opposizione agli atti esecutivi accerta che l’atto esecutivo è valido). Tali norme non dicono niente circa l’opposizione della sentenza che decide sull’opposizione, perché nel 1942 la sentenza che decideva ciò era impugnabile. In virtù dell’art 111 II cost., la sentenza che decide l’opposizione agli atti esecutivi può essere impugnata in cassazione. Impugnazione della sentenza. Pronunciata la sentenza che rigetta l’opposizione agli atti (aprendo la strada alla vendita forzata): • O si aspetta il giudicato che la sentenza non sia impugnata oppure, qualora sia impugnata, che sia emessa la decisione della cassazione; Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 55 • Ci si attiene agli artt. 530 – 569 c.p.c. sufficiente la sentenza di primo ed unico grado ed irrilevante la sua impugnazione. SOLUZIONE CORRETTA la prima perché?: 1) il silenzio del legislatore non ha alcun significato la sentenza era impugnabile e quindi non aveva senso intervenire; 2) la pregiudizialità fra rito e merito deve essere mantenuta finché la parte ha diritto di far controllare l’impugnazione della sentenza che decide l’opposizione. Non occorre ritenere sufficiente la sentenza di primo grado (negheremmo la ratio degli artt. 530 569 c.p.c.). 3) occorre prima decidere il rito, evitando una vendita quando è ancora incerta la validità del processo esecutivo. Se si ritiene che la vendita forzata può essere compiuta in pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza che rigetta l’opposizione agli atti esecutivi, gli effetti della sua decisione travolgerebbero la vendita forzata compiuta. Quindi, solo una volta formatosi il giudicato si va avanti nei modi previsti ex art 530 569 c.p.c. Stima del bene. Il giudice dispone la vendita forzata (o l’assegnazione) con ordinanza: - quando non c’ è l’opposizione agli atti; - quando si è raggiunto l’accordo; - c’ è sentenza passata in giudicato che le rigetta. disporre la vendita significa attribuire un valore al bene pignorato. fino a questo momento si è avuta solo una determinazione provvisoria del suo valore da parte dell’ufficiale giudiziario, quando ha sottoposto a pignoramento una serie di beni. Occorre una valutazione del bene ad opera di un soggetto stimatore. 15. Le singole forme di vendita forzata. Vendita mobiliare. L’art 522 c.p.c., rinvia agli artt. 529 e ss c.p.c . I modi di liquidazione del bene mobile sono: 1. Vendita a mezzo di commissario Art 532 – 533 c.p.c. consiste nell’affidare la vendita del bene mobile, previamente stimato da un esperto, per un prezzo minimo stabilito dal giudice, ad un soggetto il quale lo vende a trattativa privata (con contratto tra lui e l’acquirente). L’incarico è conferito: - all’istituto di vendite giudiziario; - soggetto diverso se si tratta di beni con caratteristiche particolari che consigliano di rivolgersi ad un commerciante specializzato. La liquidazione avviene con un atto con caratteristiche/effetti di un atto di compravendita di un bene mobile. L’atto traslativo non avviene nel processo ma è delegato ad un terzo. Poi, il PE recepirà i suoi effetti. Il giudice stabilisce il compenso del commissionario: deve documentare la vendita, versando la somma ricevuta nelle casse dell’esecuzione. ES. viene pignorato un quadro ed è opportuno che sia venduto da una gallerista (viene consegnato al commissario che lo vende, versa il ricavato e trattiene il compenso). Deve rispettare il prezzo minimo di vendita, e il termine massimo per procedere alla vendita. L’acquirente non si accorge che sta acquistando un bene pignorato. 2. Vendita all’incanto artt. 534 e 537 c.p.c. deve essere affidata: - al cancelliere; - all’ufficiale giudiziario; - o ad un istituto all’uopo autorizzato. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 56 Di solito, viene affidata agli istituti di vendite giudiziarie (società che procedono alla vendita forzata dei beni mobili). Viene stabilito un prezzo minimo per l’incanto, viene fissata la data dell’incanto e nei giorni precedenti l’incaricato si reca a ritirare i beni mobili dal custode, perché la vendita avviene con il bene. L’aggiudicazione è fatta al maggior offerente. L’acquirente paga il prezzo e si porta via il bene. L’incaricato versa all’esecuzione il ricavato, trattenendosi il suo compenso. Il trasferimento della proprietà avviene col pagamento del prezzo (non si applica il principio consensualistico della vendita comune). Vendita fallita. Può succedere che la vendita non sia effettuata per mancanza di offerenti: ■ Art 538 c.p.c. - assegnazione del bene, su richiesta di uno o più creditori, per il valore di stima che il giudice ha determinato prima di procedere alla vendita; - se nessuno chiede l’assegnazione, l’incaricato effettua una seconda vendita all’incanto ad un prezzo inferiore al 20% del precedente. (gli oggetti d’oro e d’argento, se invenduti, debbono essere coattivamente assegnati per il loro valore intrinseco). ■ Art 534 bis e ter: per i beni mobili registrati (autoveicoli, navi ecc) il giudice può delegare le operazioni di vendita, con incanto o senza, all’istituto vendite giudiziarie/professionista (notaio, avvocato, commercialista) iscritto nell’apposito elenco. Liquidazione dei crediti. Perfezionato il pignoramento se ne procede alla sua liquidazione trasferendo il credito dal debitore esecutato (titolare) ad un soggetto diverso. Nell’espropriazione singolare l’ufficio esecutivo non cura la riscossione del credito. L’unico modo per liquidarlo è trasferirlo ad un altro soggetto, il quale compirà l’attività per la riscossione. E’ – dal punto di vista sostanziale – una cessione del credito. Il terzo debitore diventa debitore dell’assegnatario, e il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni. Al contrario della cessione di diritto comune (che può aver luogo anche senza alcun accertamento di esistenza del credito), qui possiamo avere una dichiarazione di natura latu sensu confessoria del terzo debitore. Le eccezioni opponibili dal terzo debitore all’assegnatario non possono contrastarvi. ES. il terzo debitore può opporre in compensazione all’assegnatario un controcredito. La compensazione non poteva essere fatta valere al momento della compensazione, perché non c’era ancora stato il trasferimento del credito. Se il ceduto è a sua volta creditore del cessionario per un altro titolo, è chiaro che l’eccezione può essere fatta valere, perché la coesistenza dei due crediti si realizza al momento dell’assegnazione (dopo la dichiarazione). ES. il terzo debitore non può opporre in compensazione all’assegnatario un controcredito che vanta nei confronti del debitore esecutato (precedente creditore); se tale controcredito è divenuto esigibile dopo il pignoramento, non ha effetti nei confronti del creditore pignorante. Se, al contrario, era esigibile al momento del pignoramento, il terzo debitore doveva far valere la compensazione nella dichiarazione in un udienza o nella raccomanda o nel pec inviato al creditore. Inoltre, il terzo debitore non può opporre all’assegnatario o all’acquirente del credito le eccezioni che non può opporre al creditore procedente. ES. Tizio (debitore di Caio) paga Caio dopo aver ricevuto notifica del pignoramento da parte di Sempronio Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 57 aveva versato l’acquirente viene incamerata nelle casse dell’esecuzione; - se, nella rivendita, il bene supera un prezzo minore, per la differenza tra il prezzo offerto e pagato e il prezzo minore ottenuto nella rivendita, resta obbligato il soggetto offerente/inadempiente. b) secondo decreto: - se l’acquirente versa la somma con le modalità e nei termini previsti dal primo decreto, il giudice emette un secondo decreto il decreto di trasferimento: atto terminale del procedimento di liquidazione, e che ha l’effetto di trasferire all’acquirente il diritto pignorato al debitore. B. VENDITA ALL’INCANTO . • Bando inizia col bando che stabilisce il giorno e l’ora in cui, nell’udienza pubblica, in presenza del giudice, si procederà alla vendita. I soggetti che possono partecipare sono gli stessi della vendita senza incanto ed anche qui vi è la possibilità di offerte per persona da nominare da parte di un procuratore legale; gli offerenti debbono prestare la stessa cauzione. • Udienza il giudice procede alla vendita all’incanto ciascun soggetto fa oralmente la sua offerta e trascorsi 3 min dall’ultima offerta senza offerte maggiori, il bene viene aggiudicato all’ultimo offerente. • Art 584 c.p.c. entro 10 gg dall’incanto, possono essere fatte delle offerte in aumento di almeno 1/5 del prezzo raggiungo nell’aggiudicazione. Si innesta nella vendita all’incanto, una sorta di “vendita senza incanto”, passando alla vendita con le offerte in cancelleria. Uno o più offerenti depositano la loro offerta e il giudice gli convoca facendo una gara (il giudice procederà nel modo visto). Decreto di trasferimento . L’offerente all’incanto/vincitore alla gara deve versare il prezzo nel modo stabilito nel bando di vendita. a) se non versa il prezzo nel termine stabilito il giudice provvede ad una rivendita all’incanto del bene e la cauzione che aveva versato l’acquirente viene incrementata nelle casse dell’esecuzione; b) se il versamento viene effettuato il giudice pronuncia il decreto di trasferimento ex art 586 c.p.c.. Questa norma gli consente, se ritiene che il prezzo di aggiudicazione sia notevolmente inferiore al valore effettivo del bene, di non farlo. QUANDO AVVIENE IL TRASFERIMENTO : Parte della dottrina ritiene che il trasferimento del bene avviene al momento dell’aggiudicazione, ma l’art 586 sembra suggerire diversamente: - stabilisce che il decreto trasferisce il bene all’aggiudicatario; - dichiara il decreto di trasferimento titolo per la trascrizione; - la possibilità per il giudice di non pronunciare il decreto non è compatibile con il già avvenuto trasferimento della proprietà. QUINDI il trasferimento avviene con decreto, e non con l’aggiudicazione. La conclusione a cui si è giunti non viene contraddetta dall’art 187-bis c.p.c. “in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del PE, avvenuta dopo l’aggiudicazione (anche provvisoria) o assegnazione, restano fermi gli effetti di tali atti, nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari (in forza dell’art 632 c.p.c.)” E’ una disp. introdotta nel 2006 a maggior tutela dell’affidamento dell’acquirente applica la regola prevista nell’art 632 c.p.c., anche alle aggiudicazioni o assegnazioni provvisorie però, il trasferimento del diritto non avviene con tali atti; si dice che, quando il processo esecutivo si chiude senza che sia completato il sub procedimento che porta al trasferimento del diritto, il processo esecutivo prosegue limitatamente a tale sub procedimento, nel quale si provvede al compimento degli atti che portano al definitivo trasferimento del diritto. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 60 Il decreto di trasferimento dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni ipotecarie. L’effetto purgativo della vendita forzata non è previsto dal c.c., ma lo si ricava dall’ art 586 I c.p.c. La disposizione è poco opportuna, l’estinzione dell’ipoteca a garanzia di un credito a lungo termine costringe il creditore ipotecario a partecipare all’espropriazione del bene ed a riprendersi la somma che gli spetta anche prima del termine che aveva pattuito. ES. viene concesso un mutuo di 20 anni e la banca iscrive ipoteca; dopo 3 mesi il bene è pignorato da altro creditore; la banca è costretta a partecipare al processo esecutivo per soddisfarsi immediatamente. Sarebbe più opportuno che fosse concessa al creditore ipotecario la possibilità di scegliere di soddisfarsi sul ricavato, con l’estinzione dell’ipoteca, oppure mantenerla con effetto nei confronti dell’aggiudicatario (ciò è possibile solo se c’ è accordo tra creditore ipotecario e aggiudicatario). Nel 2006 si è previsto l’ “acquisto mediante mutuo ipotecario” mutuante e mutuatario stabilisco (garanzia per il mutuante) che le somme siano versate all’esecuzione contestualmente all’iscrizione dell’ipoteca. Se questo accade, la trascrizione del “decreto di trasferimento” deve essere contestuale all’iscrizione ipotecaria. Titolo per il rilascio. Art 586 c.p.c. Il decreto di trasferimento è il titolo esecutivo per il rilascio (consente di ottenere la consegna del bene acquistato). Il decreto deve contenere l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto. Il pignoramento immobiliare è effettuato dall’ufficiale giudiziario sulla base delle indicazioni del creditore procedente (ne sarà responsabile). Il possesso del bene immobile da parte dell’esecutato non costituisce requisito di validità del pignoramento. Il bene pignorato può essere/non essere nel possesso di chi subisce l’espropriazione. Con la notifica del pignoramento immobiliare l’esecutato vede trasformarsi il suo possesso in custodia (può essere assoggettato alla custodia di un terzo). Se il bene è nella materiale disponibilità del custode , il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per il rilascio nei confronti del custode (parlare di titolo esecutivo è eccessivo la consegna del bene all’aggiudicatario da parte del custode è l’adempimento di un dovere di natura processuale, non sostanziale). Si può immaginare un’ esecuzione per il rilascio nei confronti del custode, ma non è un’esecuzione per rilascio in senso proprio Il custode, nell’adempimento dei suoi doveri processuali, non ha una situazione protetta (non si trova nella stessa situazione di un soggetto che deve adempiere, sulla base del diritto sostanziale, all’obbligo di rilascio del bene immobile). Se il bene acquistato con vendita forzata è nel possesso di un terzo estraneo (non del debitore esecutato) nei confronti del terzo il decreto di trasferimento non ha efficacia traslativa della proprietà, non ha nemmeno efficacia di titolo esecutivo per il rilascio. L’aggiudicatario del bene dovrà agire con i normali strumenti di diritto sostanziale e processuale (rivendicazione o restituzione). Se il terzo possessore è avente causa del debitore esecutato? Il decreto di trasferimento è efficace come titolo traslativo di proprietà e come titolo esecutivo per il rilascio. …quindi…. a) Il decreto di trasferimento è titolo esecutivo in senso proprio per il rilascio nei confronti del custode del bene (chiunque sia); b) nei confronti dei terzi normalmente non è titolo esecutivo per il rilascio (tranne che il terzo non sia avente causa, con titolo in opponibile al creditore procedente). Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 61 Vendita fallita. Art 588 c.p.c. “Ogni creditore, nel termine di 10 giorni prima della data dell’incanto, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita all’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte” Ciascun creditore può chiedere: l’assegnazione del bene immobile:per la somma maggiore fra il valore del bene secondo stima; essa non può aver luogo per una somma inferiore alle spese di giustizia più i crediti aventi prelazione anteriore all’offerente. Amministrazione giudiziaria o nuova vendita all’incanto. Se non si provvede all’assegnazione (nessuno propone l’istanza/il giudice non l’accoglie), il giudice può provvedere in due modi: - dispone l’amministrazione giudiziaria è utile quando: a) il bene produce dei frutti tali da soddisfare i creditori il bene viene affidato al custode che lo gestisce, ne prende i frutti, che possono essere distribuiti nel corso dell’amministrazione ai creditori. Se con i frutti si soddisfano tutti i creditori l’amministrazione cessa ed il bene viene restituito al debitore. se, ciò non accade, entro 3 anni occorre procedere ad ulteriore vendita del bene. b) dipende dal mercato se è un momento in cui le offerte di acquisto sono scarse, il giudice può decidere di aspettare che il mercato immobiliare si “risvegli”. - dispone una nuova vendita all’incanto il giudice fissa nuove condizioni di vendita, oppure fissa un prezzo inferiore del 25% al precedente. In questa casi prima si ha una vendita senza incanto e poi eventualmente una con incanto. Delega al professionista. Per la vendita dei beni immobili o mobili registrati, alcune attività del processo esecutivo possono essere delegate a professionisti. Le attività a lui delegate non si svolgono più presso l’ufficio esecutivo ma nel suo studio (altro luogo indicato). La vendita non ha luogo in udienza e non è necessaria la presenza di un creditore munito di titolo esecutivo. Il professionista determina il prezzo della vendita, fa pubblicità alla stessa, effettua la vendita senza incanto (eventualmente la successiva con incanto), aggiudica il bene, riceve il pagamento del prezzo ecc. Inoltre, predispone anche il decreto di trasferimento (rimane atto del giudice dell’esecuzione). Se nel corso delle operazioni affidate al professionista sorgono difficoltà? Si rivolge al giudice dell’esecuzione che provvede con decreto. Le parti possono proporre reclamo al giudice dell’esecuzione avverso: - tale decreto; - gli atti del professionista. reclamo deciso con ordinanza (possibilità di “opposizione agli atti esecutivi”). 16. Gli effetti sostanziali della vendita e dell’assegnazione. Natura della vendita forzata. Se ne è discusso in dottrina: - natura privatistica? - natura pubblicistica? - chi univa profili processuali a quelli di diritto sostanziale (es. qualificando processuale l’attività dell’ufficio e sostanziale quella dell’offerente). Si ritiene prevalentemente che essa sia fenomeno processuale gli atti che compie l’acquirente e il provvedimento di trasferimento sono atti del processo esecutivo. La vendita è un procedimento giurisdizionale con effetti di diritto sostanziale (il processo si muove sempre in vista del diritto sostanziale). Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 62 dal terzo proprietario e non dal debitore. E’ logico ciò, sul piano del diritto sostanziale la proprietà del bene è passata da colui ch ha concesso l’ipoteca a un terzo e quindi il creditore agisce contro di lui e contro di questi si crea il titolo di trasferimento a favore dell’aggiudicatario (ultimo avente causa di tutta la catena dei trasferimenti). ES. Caio iscrive ipoteca contro Tizio, che vende a Sempronio, poi a Mevio la tutela di Caio è data dalla possibilità di aggredire esecutivamente Mevio (subirà l’espropriazione Caio ha un titolo di trasferimento contro l’ultimo ed effettivo proprietario). …diritti reali minori…. ES. - 1-3 A iscrive ipoteca sul bene di B; - 28-3 viene trascritto l’atto con cui B concede una servitù a C; - 15-4 D (altro creditore) iscrive ipoteca di secondo grado sul bene di B; - 30-4 B concede usufrutto sul bene ad E; - 15-5 F (terzo creditore) effettua il pignoramento contro B; - 30-05 B aliena il bene pignorato a G; - 15-6 trascrizione del decreto di trasferimento nella vendita forzata a favore dell’aggiudicatario H. QUINDI: - il diritto acquistato da G non è opponibile ad H perché non è opponibile ad F; - H acquista il bene con l’usufrutto e/o con la servitù? Immaginiamo che colui che a effettuato il pignoramento sia il creditore A al creditore ipotecario non sono opponibili i diritti di servitù, usufrutto, uso e abitazione (il cui titolo è stato trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca). Il creditore ipotecario può far vendere il bene come libero. A compie il pignoramento contro B, e non contro gli aventi causa C ed E (come invece avverrebbe se fossero titolari di diritti reali maggiori). Però, il bene viene venduto libero dai diritti di servitù e usufrutto, che non sono opponibili ad A (sorti da atto trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca). QUINDI se il creditore pignorante è lo stesso creditore ipotecario A, l’aggiudicatario H acquista il bene “Pulito” come era nel momento dell’iscrizione dell’ipoteca. Gli effetti della vendita forzata non solo retroagiscono al momento del pignoramento, ma retroagiscono al momento dell’iscrizione dell’ipoteca. Se il creditore pignorante è F (creditore diverso dall’ipotecario A) A viene avvertito e può intervenire portandosi dietro la sua situazione di inopponibilità di tutti i diritti minori, il cui titolo sia stato trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca. Il creditore ipotecario conserva il diritto di far valere il bene come libero tanto quando assume il ruolo di procedente, quanto quando interviene nel PE iniziato da altri. In ogni caso, vuoi che sia procedente vuoi che sia intervenuto, ha diritto di soddisfarsi sul bene facendolo valere come libero, senza i diritti dei terzi sopra. Se A interviene il diritto di servitù di C e il diritto di usufrutto di E non sono opponibili all’aggiudicatario; Se A non interviene la servitù di C e l’usufrutto di E sono opponibili al creditore pignorante F (il loro atto costitutivo è stato trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento) e all’acquirente in vendita forzata. I creditori ipotecari (A e D) sono avvertiti ma interviene solo D. cosa acquista l’aggiudicatario H? il bene senza usufrutto ma con la servitù. RICAPITOLANDO: - non interviene nessuno H acquista il bene con l’usufrutto e la servitù; Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 65 - interviene A acquista il bene libero; - interviene D acquista il bene senza l’usufrutto ma con la servitù. Diritti intrasferibili. DOMANDA: Perché il legislatore prevede che: - per i diritti reali maggiori l’espropriazione si fa contro i titolari dei medesimi; - per i diritti reali minori l’espropriazione si fa ignorando i titolari dei medesimi. Nostra ripartizione: A)Usufrutto, uso, abitazione e servitù; B)Enfiteusi, superficie, nuda/Piena proprietà. L’art 2812 c.c. ha derivazione dal c.c. francese. la ripartizione era diversa: A) Usufrutto (noi lo comprendiamo nei diritti reali minori, loro nei maggiori) , superficie, enfiteusi, nuda/ piena proprietà; B) Uso, abitazione e servitù. Ragione di questa ipostazione: l’ espropriazione contro il titolare dei dritti di uso, abitazione e servitù non è possibile; mentre è possibile procedere contro il titolare dei diritti di usufrutto, enfiteusi, superficie, nuda/ piena proprietà perché i diritti di uso, abitazione e servitù non sono trasferibili sul piano del diritto sostanziale. Quindi, non si può formare il titolo di trasferimento tra l’acquirente in vendita forzata e il titolare di questi diritti minori. ES. far subire l’espropriazione al titolare del diritto di abitazione non ha senso tale diritto non è trasferibile sul piano del diritto sostanziale e l’aggiudicatario non può acquistarlo. QUINDI sono assoggettati ad esecuzione soltanto i titolari di diritti trasferibili, perché solo contro di loro può ottenersi un trasferimento forzato. Nell’originale versione della norma la distinzione aveva senso esecutato era il titolare di un diritto suscettibile di essere trasferito e non diveniva parte esecutata il titolare del diritto insuscettibile di essere trasferito. Il diritto intrasferibile può solo estinguersi. Il legislatore italiano recepisce la regola: il pasticcio nasce quando il legislatore inserisce l’usufrutto (diritto trasferibile) nella categoria dei diritti intrasferibili. Se ci si limita a guardare all’art 2812 c.c., non percepiamo la ratio della distinzione. I titolari indicati dall’art 2812 I c.c., non divengono esecutati perché – tranne l’usufruttuario – non sono titolari di un diritto trasferibile; il loro diritto con la vendita forzata si estingue per incompatibilità (si trasforma in una somma di denaro equivalente). Tale credito può essere fatto valere nell’espropriazione con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte dopo la data di trascrizione dell’atto costitutivo del diritto (anche rispetto al creditore pignorante che non sia ipotecario). Posizione del titolare del diritto reale minore estinto. I titolari dei diritti che si estinguono con l’espropriazione sono creditori privilegiati iscritti: hanno preferenza sui creditori privilegiati iscritti: a) privilegiati hanno preferenza sui creditori ipotecari posteriori e sui creditori chirografari; b) iscritti il loro credito deriva dalla trasformazione di un diritto che trae origina da un atto trascritto. quindi ex art 498 c.p.c. devono essere avvertiti della pendenza del processo esecutivo (credito avente ragione di prelazione, risultante da pubblici registri). Possono intervenire nel processo come creditori potenziali per effetto della vendita (fanno valere le loro ragioni sul ricavato). Oppure fanno valere le loro ragioni con l’opposizione di terzo ex art 649 c.p.c., qualora ritengono di non Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 66 dover subire l’effetto estintivo (es. ipoteca nulla). Se l’ipoteca è valida ed efficace, il loro diritto si trasforma in un credito avente ad oggetto una somma di denaro. ES. ricavato della vendita forzata 500. - credito ipotecario di A 100 a lui spettano 100; - servitù di B 10 si soddisfa con 10; - credito ipotecario di C 50 spettano 50; - usufrutto di D 30 si soddisfa e quello che resta va ad E. - credito chirografario di E 500; SE IL RICAVATO DELLA VENDITA FORZATA è 150 100 ad A, 10 a B; ne restano 40 che spettano al secondo creditore ipotecario C (si soddisfa in parte); non si può soddisfare nessun’altro. Acquisto a titolo originario. Art 2919 c.c. “Effetto traslativo della vendita forzata”. “la vendita forzata trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede”. Anche l’art 2913 c.c., disciplinando gli effetti conservativi del pignoramento, stabilisce che gli atti di disposizione del diritto pignorato non hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente e dei creditori intervenuti, salvi gli effetti del possesso in buona fede dei beni mobili non iscritti in pubblici registri. QUINDI atto di disposizione compiuto dal debitore esecutato o dal custode del bene mobile pignorato che crea un titolo astrattamente idoneo a trasferire il diritto e consegnando il bene all’acquirente in buona fede, fa realizzare un acquisto a titolo originario (prevalente rispetto a quello del creditore procedente, idoneo a sottrarre il bene dall’espropriazione). BUONA FEDE non sa che il bene è pignorato. L’art 1153 c.c., sana un difetto di potere dispositivo e supera il vincolo di indisponibilità CREATO dal pignoramento. L’art 2919 c.c. l’aggiudicatario fonda il suo acquisto ex art 1153 c.c. sul titolo astrattamente idoneo costituito dalla vendita o assegnazione forzata, sulla consegna del bene mobile e sulla buona fede (mancata conoscenza che il bene non appartiene a colui che ha subito l’espropriazione). BUONA FEDE L’acquirente in vendita forzata non sa che il bene non appartiene a colui che ha subito l’espropriazione. QUINDI l’acquirente non è il terzo al quale il custode aliena il bene mobile pignorato, sulla base di un diritto sostanziale, con la sola peculiarità che egli acquista, ignaro, un bene pignorato anziché libero) è l’aggiudicatario. Conflitto fra aggiudicatario e terzo proprietario. Nel momento in cui nasce il diritto acquistato a titolo originario dall’acquirente in vendita forzata, si crea una situazione di incompatibilità con quella del terzo proprietario del bene. Ciò estingue il diritto del terzo proprietario. ES. avviene la vendita forzata due pretese: - TIZIO “sono io proprietario del bene sottoposto ad esecuzione”; - CAIO (aggiudicatario) “Ho acquistato il bene nell’esecuzione forzata contro Sempronio”. A) Quando la vendita forzata ha natura di acquisto a titolo derivativo, il conflitto si risolve a favore di Tizio, proprio perché Caio non ha acquistato niente, in quanto Sempronio non era proprietario del bene. B) La vendita forzata ha natura di acquisto a titolo originario, l’aggiudicatario acquista il bene anche se l’esecutato non era proprietario il conflitto tra Tizio e Caio si risolve a favore dell’aggiudicatario Caio, e rimane soccombente il terzo proprietario Tizio. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 67 l’esecutato non può agire in ripetizione dei creditori intervenuti allegando la nullità del PE (indifferente nei rapporti esecutato/creditori intervenuti). Deve fondare la ripetizione sull’inesistenza del credito, su ragioni sostanziali. Posizione dell’aggiudicatario. 1. La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto nei confronti dell’aggiudicatario. Le nullità del PE anteriori al procedimento di vendita (quelle fino all’ordinanza di vendita) non sono opponibili all’acquirente/assegnatario (posizione svincolata dalla validità di quegli atti di cui non è stato parte). Nel processo esecutivo non residuano gli atti nulli anteriori alla vendita; nell’udienza fissata per determinare le modalità di vendita/assegnazione, occorre che siano fatte valere le nullità degli atti esecutivi fino a quel momento verificatesi, perché, altrimenti il giudice, non dispone la vendita fino alla risoluzione della controversia. fase anteriore ripulita dalle nullità formali. Le nullità extraformali, rilevabili in ogni stato e grado, inficiano ogni atto del processo e quindi possono rendere nulli gli atti posteriori all’udienza di vendita. 2. Le nullità (formali/extraformali) del procedimento di vendita (aggiudicatario/assegnatario parti del procedimento) debbono essere fatte valere all’interno del processo esecutivo con l’ opposizione agli atti esecutivi. Le nullità del sub procedimento devono essere fatte valere con tale strumento interno al processo esecutivo. ES. l’aggiudicatario versa il prezzo al di là del termine perentorio stabilito senza che tale violazione sia rilevata dal giudice né da altri soggetti la nullità non costituisce un motivo idoneo perché il debitore esecutato (a processo concluso) chieda all’aggiudicatario la restituzione del bene. La nullità doveva essere fatta valere nel processo con l’opposizione agli atti esecutivi (onere dell’impugnazione). Collusione con il creditore procedente. E’ possibile un’impugnazione straordinaria della vendita forzata, oltre la chiusura del processo esecutivo, laddove l’acquirente abbia colluso col creditore procedente (approfittando della nullità per rendersi acquirente). L’esecutato deve averne avuto conoscenza dopo il PE, perché altrimenti vi sarebbe stata l’opposizione agli atti esecutivi. Irrilevanza del diritto di procedere a esecuzione forzata. Art 2929 c.c. Nullità del processo esecutivo. “La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente/assegnatario, salvo caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell’esecuzione.” Art 530 569 c.p.c. Il giudice può procedere alla vendita forzata solo dopo aver risolto le questione delle nullità degli atti esecutivi pregiudizialità tra rito e merito (il processo di cognizione la assicura in maniera automatica, imponendo al giudice di decidere prima nel rito e poi nel merito). Mentre, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata (opposizione all’esecuzione) da luogo ad una sospensione facoltativa del PE. Non esiste un momento di raccordo che impone al giudice di decidere prima le questioni sulla sussistenza del diritto a procedere all’esecuzione, prima della vendita. Ed è giusto così perché non vi è pregiudizialità fra il diritto di procedere ad esecuzione forzata ed i risultati dell’esecuzione stessa. Se il processo di espropriazione è immune da vizi, il diritto sul bene si trasforma in una somma di denaro (l’equivalenza del diritto trasferito con l’aggiudicazione). La distribuzione del ricavato non impedisce al debitore di contestare, dopo la chiusura del PE, la sussistenza dei crediti soddisfatti (ripetizione dell’indebito) e quindi non ha alcun motivo di chiedere la restituzione del Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 70 bene perché può farsi consegnare l’esatto equivalente del valore del bene. Insomma, l’art 2929 c.c. non fa riferimento alla carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata: perché la sussistenza di tale diritto non è presupposto per il corretto operare del PE. La trasformazione magari è ingiusta ma attendibile operata da un processo valido. La nullità del PE, invece, fanno si che la trasformazione sia inattendibile, non vi è corrispondenza fra il bene ed il ricavato (il PE era viziato). 17.La distribuzione del ricavato. Fase distributiva. E’ il terzo momento dell’espropriazione forzata. Non ha luogo quando non sia stato possibile procedere alla realizzazione del diritto pignorato o quando questo è stato assegnato a un creditore senza che abbia versato un conguaglio. La distribuzione del ricavato avviene (all’incirca) in modo uguale per l’espropriazione mobiliare e immobiliare. Art 509 c.p.c. “Composizione della somma ricavata” “La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario” - cose pignorate il pignoramento fa si che i frutti prodotti dal bene pignorato siano acquisiti dall’esecuzione; - multa,risarcimento di danno ipotesi di inadempimento dell’aggiudicatario nel pagamento del prezzo. Ordine della distribuzione. 1) spese della procedura senza possibilità di deroga, anche in presenza di diritti di prelazione, hanno la precedenza perché sono il corrispondente di ciò che è stato necessario fare per poter ottenere la somma da distribuire. Le spese che vanno prededotte sono: - quelle del pignoramento; - della vendita; - della custodia del bene; - spese delle opposizioni infondatamente proposte dal debitore esecutato. 2)creditori con diritto di prelazione l’art 2777 c.c. ne indica l’ordine. Se due creditori hanno lo stesso grado di prelazione? Concorrono proporzionalmente tra loro. Ciascun creditori ha la prelazione sul ricavato del bene. ES. Tizio ha prelazione sul bene X (privilegiato sul suo ricavato); Caio sul bene Y. Entrambi chirografari del ricavato sul bene Z. 3)creditori chirografari tempestivi se la somma non basta per tutti, si opera una ripartizione proporzionale. Art 499 IV c.p.c. prevede un’ulteriore distinzione tra i chirografari se l’intervenuto non segue l’invito del creditore procedente, quest’ultimo viene soddisfatto sul ricavato con preferenza rispetto al creditore intervenuto. Se si è verificata la fattispecie dell’art 499 IV c.p.c., tra i creditori chirografari tempestivi si crea una prelazione interna al processo e per primo sarà soddisfatto il creditore pignorante e sono a lui postergati i creditori che, pur intervenuti tempestivamente, non hanno fatto quanto l’art 527 c.p.c. dice. 4) creditori chirografari tardivi sono intervenuti dopo l’udienza in cui si determinano le modalità di vendita/assegnazione (per la piccola espropriazione mobiliare, dopo il deposito dell’istanza con cui il Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 71 creditore procedente chiede la fissazione dell’udienza per determinare le modalità di vendita/assegnazione). Anche qui può esserci ripartizione proporzionale. 5)esecutato eventuale residuo. QUINDI vi è possibilità di una ripartizione proporzionale del ricavato si sommano tutti i crediti che concorrono nella ripartizione e, fatto 100 il totale, si ricava la percentuale di ciascun credito rispetto al totale. La percentuale è quella che spetta a ciascun credito nella ripartizione. Inoltre, se vi è un creditore da soddisfare, il giudice convoca le parti e dispone il pagamento a suo fare per quanto gli è dovuto. Se vi sono più creditori, occorre procedere alla formazione di un piano di riparto. Formazione del piano di riparto. Vi sono alcune differenze fra l’espropriazione mobiliare e quella immobiliare. 1. Espropriazione mobiliare : A) i creditori possono presentare al giudice un piano di riparto concordato tra loro, già predisposto e sottoscritto da tutti i creditori. a) se non c’ è opposizione del debitore Il giudice dell’esecuzione provvede in conformità e l’accordo lo vincola (anche se l’art 542 c.p.c. prevede una possibile mancata approvazione, la disposizione non sembra trovare applicazione perché tutti sono d’accordo). b) se c’ è opposizione si procede ex art 512 c.p.c. B) Se manca un piano di riparto concordato: ogni creditore intervenuto (anche se non munito di titolo esecutivo, anche se il suo credito è stato contestato dal debitore deve aver proposto tempestivamente la domanda per ottenere un titolo esecutivo) può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata: il giudice realizza un piano che può essere approvato o meno dalle parti. Se non lo approvano si procede ex art 512 c.p.c. per risolvere le contestazioni. 2. Espropriazione immobiliare: il giudice procede d’ufficio, senza bisogno dell’istanza di parte o di un piano concordato. Prepara un piano di distribuzione, lo deposita in cancelleria e fissa l’udienza. Il cancelliere avvisa i creditori intervenuti e il debitore e le parti hanno 10 giorni per consultare il piano di riparto. Se all’udienza non compaiono, o non si oppongono, il piano di riparto è approvato. Oppure, è possibile che in udienza si accordino e quindi il giudice non può che prenderne atto. Se, invece, il piano viene contestato e non si raggiunge un accordo? Procede ai sensi dell’art 512 c.p.c. Posizione del creditore. 1) Creditore con titolo esecutivo o creditore non contestato dal debitore partecipano immediatamente alla distribuzione del ricavato; 2) Creditore con credito contestato (ex art 499 VI c.p.c.) e senza titolo esecutivo: A) se non ha tempestivamente instaurato il processo di cognizione volto ad ottenere un TE il loro intervento ha perso effetti. B) se ha tempestivamente proposto domanda per ottenere il TE il giudice dell’esecuzione dispone l’accantonamento delle somme ad essi eventualmente spettanti. Il piano di riparto viene predisposto tenendo conto anche di questi creditori, dopo di che le somme che (in base al piano), ad essi spetterebbero, sono accantonate per il tempo necessario affinché possa munirsi di Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 72 Tutte le varie forme di distribuzioni presuppongono il silenzio dell’esecutato: il piano può essere contestato dal debitore. Qualcuno ha visto, nel silenzio serbato dal debitore, la formazione di accordo sul piano sostanziale (manifestazione di volontà idonea ad integrare un effetto preclusivo sul piano del diritto sostanziale). Si potrebbe replicare che, anche il pagamento spontaneamente effettuato su richiesta del creditore, potrebbe essere inteso come il raggiungimento di un accordo di natura negoziale con il creditore, ostativo alla ripetizione dell’indebito. QUINDI la distribuzione del ricavato non può avere efficacia stabilizzante della distribuzione stessa, perché tale efficacia costituirebbe un effetto eccedente rispetto alla sua funzione. L’inattività del debitore non è un accettazione tacita del piano di riparto, perché l’adempimento spontaneo non ha effetto preclusivo della ripetizione dell’indebito; se tale effetto non consegue ad un comportamento attivo (adempimento spontaneo), tanto meno può conseguire ad un comportamento omissivo (mancata contestazione del piano). Risultato messo in discussione. a) ESECUTATO terminata la distribuzione può mettere in discussione il risultato, dimostrando che l’effetto prodotto dal PE non è conforme al diritto sostanziale. b) CREDITORE non può contestare, al di fuori del PE, l’ordine nel quale è stata effettuata la distribuzione del ricavato. Questo non perché la distribuzione del ricavato abbia avuto un effetto stabilizzante. La ragione si fonda sul diritto sostanziale che da rilevanza ai rapporti fra creditore e debitore anche dopo l’adempimento. Al contrario, fra creditori dello stesso bene, sul piano sostanziale, non vi è relazione diretta giuridicamente rilevante. Il rango dei rispettivi crediti diviene rilevante solo al momento della distribuzione del ricavato. Dopo, non vi è possibilità che un altro creditore possa rivolgersi al creditore soddisfatto per far valere la preferenza, che l’ordinamento accorda alla sua posizione. Art 2901 c.c. non può ottenersi la revoca di un debito esistente (possibilità che si ha solo nelle procedure concorsuali). L’unica possibilità che un creditore ha di agire contro un altro creditore in via surrogatoria, per far valere le ragioni che il comune debitore ha e che trascura di utilizzare. ES. agisce lui in ripetizione dell’indebito perché non lo fa il debitore. Conclusione. Il motivo che impedisce ad un creditore, al di fuori del PE, di contestare la propria collocazione nel riparto (nei confronti di un altro creditore), sta nel diritto sostanziale. Non centra la pretesa efficacia stabilizzante della distribuzione del ricavato. Tant’è che non vi è differenza, sotto questo profilo, tra adempimento spontaneo e coattivo: la soddisfazione di un credito effettivamente esistente non può essere contestata da altro creditore (in entrambi i casi). Controversie in sede di distribuzione. In merito ci sono state modifiche nel 2006. 1. In precedenza se sorgeva una controversia circa la sussistenza di ragioni di prelazione (tra creditori, tra creditori e debitori o terzo assoggettato all’espropriazione) veniva risolta con ordinario processo di cognizione, incidentale al processo esecutivo. La sentenza che decideva la controversia formava giudicato ad ogni effetto in ordine all’esistenza ed ammontare del credito. L’accertamento dell’esistenza del credito aveva l’effetto di stabilizzare il risultato della distribuzione (ostativo alla ripetizione dell’indebito); era un elemento extraesecutivo (talvolta, una ripetizione dell’indebito può essere ostacolo non dalla distribuzione del ricavato, ma dall’accertamento Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 75 dell’esistenza del credito soddisfatto). ES. Con sentenza si riconosce che Tizio è creditore di 1000, viene soddisfatto per 200. Il motivo che impedisce Caio di agire in ripetizione non è la distribuzione del ricavato ma la sentenza (ha effetti preclusivi anche per il residuo 800). Se la soddisfazione era solo parziale, l’accertamento si formava anche in relazione al credito residuo non soddisfatto. 2. Meccanismo mutato nuovo art 512 c.p.c. sorta l’esecuzione il giudice, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi. Le controversie in sede di distribuzione sono istruite e risolte in sede di processo esecutivo (non danno luogo ad un processo di cognizione incidentale). L’attività che svolge il giudice dell’esecuzione non è finalizzata ad accertare se esiste o meno il credito, ma solo a distribuire il ricavato. L’ordinanza del giudice dell’esecuzione non accerta l’esistenza del credito limitatamente alla parte soddisfatta. Ma, diversamente, l’espressione ex art 512 c.p.c. “effetti limitati al processo esecutivo”, significa che gli effetti della risoluzione della controversia distributiva sono quelli propri dell’esecuzione forzata (produrre la soddisfazione del diritto, e non anche accertare che tale soddisfazione è secundum ius). • Non si pone più il dilemma del concorso fra l’opposizione all’esecuzione (il debitore contesta l’esistenza del diritto sostanziale che il creditore procedente vuole vedere soddisfatto) e la controversia in sede di reparto (proposta dal debitore per contestare l’esistenza del credito del creditore procedente) i due strumenti hanno effetti diversi: - sentenza che decide l’opposizione giudicato pieno a tutti gli effetti; - ordinanza del giudice che risolve la controversia distributiva effetti interni al PE. il debitore può scegliere di utilizzare l’uno o l’altro, a seconda del tipo di tutela valuta. • Le reazioni alla distribuzione esperibili a processo esecutivo concluso sono identiche sia che la distribuzione avvenga senza che sorgano contestazioni, vuoi che, tali contestazioni si siano avute ed il giudice le abbia risolve con l’ordinanza ex art 512 c.p.c. perché l’ordinanza con la quale il giudice risolve la controversia, non ha effetti dichiarativi (non produce effetto di accertamento al di fuori del PE). • Il debitore esecutato può agire in ripetizione dell’indebito sia che abbia o meno sollevato contestazioni avverso il piano di riparto prima il debitore poteva scegliere se tacere (facendo soddisfare il creditore, ed agire poi in ripetizione) oppure cercare di impedire la soddisfazione del creditore (con processo dichiarativo). Se la sua contestazione era rigettata, si formava il giudicato sull’esistenza del credito, e ciò gli impediva di agire in ripetizione dell’indebito. ORA, la contestazione in sede distributiva impedisce la soddisfazione del creditore e l’accoglimento della contestazione produce come unico risultato quello di non far avere il denaro al creditore (in caso di rigetto, quello di vedere il creditore soddisfatto.) QUINDI, quando ci si pone all’esterno del PE, non fa differenza che il creditore sia stato soddisfatto perché il debitore non ha contestato il piano di distribuzione, o perché la sua contestazione è stata respinta. Quelle appena viste sono le conseguenze che, nei rapporti debitore-creditore, produce l’aver confinato in sede esecutiva le controversie distributive. Nei confronti dei creditori la riforma produce una de-giuridicizzazione dei loro rapporti. Al di fuori del PE il diritto sostanziale non dà rilevanza all’ordine di soddisfazione dei creditori il creditore insoddisfatto, avente prelazione poziore, non può pretendere niente da altro creditore soddisfatto (con prelazione inferiore). Il rango dei rispettivi crediti può essere oggetto di una controversia solo al momento della distribuzione; Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 76 quando il PE si conclude un creditore non può contestare il risultato della distribuzione. Nel sistema previgente, la controversia era risolta col processo dichiarativo. Ora non è più possibile, non vi è alcuna sede in cui una controversia fra creditori relativa al rango dei rispettivi crediti possa divenire oggetto di un processo di cognizione. Contestazioni del debitore. Molti principi applicati nel processo di cognizione, trovano applicazione anche in sede esecutiva. Applicando la regola dell’interessa ad agire, ricaviamo che il debitore può contestare i crediti (compreso quello del creditore procedente), ma ha diritto a non pagare debiti che non esistono o che non esistono per quel certo ammontare, ma ha anche l’interesse a che il ricavato vada ad estinguere solo i crediti esistenti effettivamente. Il debitore ha ugualmente interesse a porre in essere la contestazione: a) quando il ricavato non è sufficiente per soddisfare tutti i crediti; b) l’eventuale accoglimento della contestazione del debitore circa l’esistenza/ammontare del credito non gli porti alcune utilità pratica (la somma che non va a soddisfare il credito contestato, viene poi assegnata ad altro creditore; l’accoglimento della contestazione del debitore non porta alla formazione di un residuo, che debba essergli consegnato). ES. il ricavato è 1000: - creditore ipotecario Tizio per 400; - creditore privilegiato Caio per 700; - creditore chirografario Sempronio per 800. se le parti non contestano il piano di riparto del giudice, il ricavato va a TIZIO (credito estinto) ed a CAIO (credito parzialmente estinto). Sempronio non ha niente. ALLA FINE DELL’ESECUZIONE il debitore esecutato ha un debito di 800 verso Sempronio e un debito residuo di 100 verso Caio. il debitore esecutato ha interessa a contestare l’esistenza del credito sia di Tizio che di Caio, nonostante che l’eventuale accoglimento della sua contestazione comporti (es. nei confronti di Tizio) comporti, nella distribuzione del ricavato, che quello che non va più a Tizio sarà diviso fra Caio e Sempronio. Il debitore ha: - Ad estinguere debiti esistenti Non quelli inesistenti. - Ha interesse ad agire anche se dall’accoglimento della sua contestazione non venga fuori un residuo da consegnare a lui. - Non è necessario che raggiunga un’utilità monetaria concreta. - Il debitore non può contestare l’esistenza delle ragioni di prelazione. ES. riprendendo l’esempio precedente: a. il debitore non contesta che esistono sia il credito di Tizio che di Caio; b. afferma che l’ipoteca di Tizio è scaduta o che il privilegio di Caio non esiste; c. il debitore non ha interessa a proporre una contestazione di tale genere quand’anche il credito non fosse garantito da prelazione, esso andrebbe soddisfatto; d. se togliamo Tizio dalla categoria dei creditori ipotecari e lo mettiamo insieme a Sempronio, fra i creditori chirografari ha diritto ad essere soddisfatto (nel caso concreto in misura minore); e. Se Tizio passa tra i creditori chirografari: 700 a Caio (creditore privilegiato), 300 divisi tra Tizio e Sempronio (in proporzione ai rispettivi crediti, quindi 1/3 a Tizio e 2/3 a Sempronio). Ragioni per la quale il debitore non può contestare le ragioni di prelazione: • Il debitore non riceverebbe alcun beneficio dall’accoglimento della contestazione (lo abbiamo appena visto); Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 77 Litisconsorzio. Ai sensi dell’art 512 c.p.c., debbono essere sentite dal giudice dell’esecuzione: • Chi riceve pregiudizio dall’accoglimento della contestazione deve partecipare al processo; se la contestazione è accolta, vedono modificato nei loro confronti il piano di riparto. • Non debbono essere sentiti colo dei quali comunque sia decisa la controversia, non viene toccata la collocazione. Sospensione della distribuzione. Art 512 II c.p.c. In pendenza del sub procedimento per la risoluzione delle contestazioni, il PE può essere totalmente o parzialmente sospeso. • SOSPENSIONE TOTALE se la contestazione riguarda tutta quanta la distribuzione (se l’accoglimento della contestazione porta alla modificazione del piano di riparto in relazione a tutti quanti i creditori); • SOSPENSIONE PARZIALE vi è una somma non controversa, quando una parte del ricavato può essere distribuita (in relazione ad essa non ci sono contestazioni). E’ una sospensione di che tipo? 1) obbligatoria verificatosi quei presupposti, il giudice deve sospendere; 2) non automatica il PE si sospende non quando sono proposte le contestazione, ma quando il giudice emette il provvedimento di sospensione. (possibilità di reclamo verso tale ordinanza). Modifiche al piano di riparto. Il giudice dell’esecuzione apporta al piano di distribuzione le modifiche conseguenti a quanto stabilito con ordinanza (che ha risolto la contestazione). Se il credito è dichiarato inesistente, esso viene cancellato dal piano e la somma libera ridistribuita agli altri creditori. Se è riconosciuta una prelazione, sono disposte le necessarie modiche ecc. 18.L’espropriazione dei beni indivisi. Tra gli elementi attivi del patrimonio esiste la con titolarità di un diritto reale espropriabile: proprietà, nuda proprietà, enfiteusi, superficie, usufrutto. A.ESPROPRIAZIONE CONGIUNTA. Unico processo esecutivo: a. Se esiste un titolo esecutivo contro tutti i contitolari il processo di espropriazione si svolge nei modi ordinari (con più soggetti esecutati). ES. nei confronti di Tizio esiste un titolo esecutivo per il pignoramento della somma di 1000. Tizio muore e lascia quattro soggetti eredi in parti uguali. Ciascuno è debitore di 250. Cade in loro proprietà un bene immobile/mobile. Diventano contitolari per la loro quota e il titolo esecutivo per l’espropriazione dei beni indivisi non pone problemi può notificarlo a tutti e procedere in modo unitario contro loro (debitori esecutati). b.Titoli esecutivi diversi determinanti l’assoggettabilità all’espropriazione di tutti i contitolari del diritto sul bene, magari a favore di creditori diversi. (N.B. oggetto dell’espropriazione è il diritto pignorato). Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 80 Art 599 I c.p.c. Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. alla lettera sembrerebbe dire “ se tutti sono debitori, ma il titolo esecutivo esiste nei confronti di uno solo, si può procedere all’espropriazione dell’intero bene” Invece, bisogna intendere anche quando non tutti i comproprietari sono sottoponibili ad esecuzione forzata. Ciò che conta è che tutti i contitolari possano essere esecutivamente aggrediti. B.ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA. Il problema nasce quando i contitolari non sono tutti assoggettabili ad espropriazione: - non tutti sono debitori; - sono debitori ma manca un titolo esecutivo contro alcuno di essi la quota del soggetto nei cui confronti sussiste titolo esecutivo può essere sottoposta ad espropriazione (garantendo i creditori). al tempo stesso bisogna tenere conto del fatto che ci sono anche gli altri contitolari non assoggettabili ad espropriazione e quindi si deve adattare il processo alla particolarità che oggetto del pignoramento è la con titolarità di un diritto sul bene stesso). titolo esecutivo e precetto saranno notificati al solo debitore contitolare (il creditore pignorate deve dare avviso, agli altri contitolari, dell’avvenuto pignoramento che avverrà nelle forme ordinarie nei confronti del debitore esecutato). Avviso di pignoramento avverte gli altri contitolari del fatto che è stata pignorata la quota del loro contitolare, ed ha effetto di far diventare i contitolari parti del PE. Saranno parti non esecutate in quanto titolari di poteri e doveri processuali, e possono compiere atti all’interno del PE. Con tale avviso diventano custodi, se possessori e non possono consentire che il contitolare esecutato si porti via la sua parte e non possono procedere alla divisione del bene in modo efficace nei confronti di lui. Separazione. I contitolari, divenuti parti del PE, sono convocati dal giudice insieme al creditore e debitore. Il giudice provvede alla separazione in natura della quota, spettante al debitore (quando è possibile e quando lo richiedono i creditori/contitolari). A.Beni fungibili. La separazione costituisce una forma di divisione, che ha luogo quando oggetto della contitolarità sono beni fungibili (determinati a numero, peso e misura e ciascuna unità ha valore equivalente alle altre). ES. somma di denaro. Si opera la separazione, in base all’unità di misurazione dei rispettivi beni, secondo la quota che spetta ai singoli soggetti. E’ quindi possibile la divisione del bene fungibile con operazione materiali, che vengono compiute all’interno del processo esecutivo. Dopo la separazione, ciascuno si prende la propria parte e quella dell’esecutato viene liquidata. B.Beni infungibili. Se la separazione non è possibile perché riguarda tali beni o perché nessuno la chiede il giudice sceglie se (sceglie l’ipotesi più fruttuosa): - disporre la vendita se la ritiene più fruttuosa l’aggiudicatario subentra al posto dell’esecutato nella con titolarità del diritto. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 81 - disporre che si proceda alla divisione giudiziale del bene competente lo stesso giudice dell’esecuzione si opera con un processo di cognizione in cui tutti i condividenti e il creditore pignorante sono litisconsorti necessari. Il processo di divisione può essere sostituito da accordo negoziale (anche il creditore pignorante vi partecipa). E’ divisibile quel bene che, se separato in quote reali, non perde la funzione alla quale è destinato. ES. non lo è un cavallo. La divisione si opera (preferibilmente) in natura: ciascuno dei contitolari ha diritto ad averne una parte in proprietà esclusiva. Ciò presuppone che il bene sia divisibile. Separazione e divisione in natura. 1) SEPARAZIONE IN NATURA tipica dei beni fungibili la divisione avviene con operazioni di misurazione e di separazione materiale del bene in tante parti corrispondenti alle quote. ES. tre soggetti sono comproprietari, in parti uguali, di una botte di vino che vogliono dividere. La separazione in natura si effettua attribuendo a ciascuno la propria quota. 2)DIVISIONE IN NATURA la divisione avviene con operazioni non mentali, ma giuridiche: individuazione e stima dei beni, formazione dei lotti che debbono essere omogenei. ES. tre soggetti sono comproprietari, in parti uguali, di uno stabile composto da tre appartamenti. Se in seguito alla stima, non hanno ugual valore, chi ha avuto l’appartamento di maggior valore deve pagare un conguaglio a chi ha avuto un appartamento di minor valore. Se il bene è indivisibile, e un condividente ne chiede l’assegnazione, il bene è assegnato a chi l’ha richiesto. Se più ne chiedono l’assegnazione? Estrazione a sorte. In ogni caso, l’assegnatario paga agli altri il controvalore delle loro quote. Se nessuno ne chiede l’assegnazione, il bene viene venduto all’asta ed il ricavato diviso secondo le quote. La divisione è sciolta, la quota pignorata viene trasformata in proprietà esclusiva di una parte del bene, se questo è divisibile (il PE prosegue con la liquidazione della parte di bene assegnata al debitore). Altrimenti, in una somma di denaro corrispondente alla quota (non vi è necessità di liquidazione, e si passa direttamente alla distribuzione della somma). Sospensione del processo esecutivo. Mentre si sta svolgendo il processo di divisione del bene, il processo esecutivo è sospeso automaticamente dal momento in cui viene proposta la domanda fino al momento in cui non sia intervenuto un accordo o sia emessa sentenza di primo grado passata in giudicato/d’appello. Comunione legale fra i coniugi. Non si applicano gli artt. 599 e ss. E’ una comunione senza quote e quindi i coniugi sono solidamente titolari di tutti gli elementi attivi della stessa. Nessun estraneo è ammesso a parteciparvi. • Viene espropriata l’intera proprietà di ciascun bene se del credito rispondono i beni della comunione (laddove il credito rientra tra quelli dell’art 186 c.c.); • Se il credito è personale i beni della comunione rispondono sussidiariamente fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato il creditore potrà espropriare ugualmente la piena proprietà di ciascun bene; l’altro coniuge assume la qualità di esecutato, tranne che si tratti di espropriazione di beni mobili, perché di questi ciascun coniuge può disporre solitariamente. L’altro coniuge potrà opporre che il valore del bene pignorato supera la metà del valore della comunione (il ricavato della vendita eccedente del valore della comunione legale sarà consegnato all’altro coniuge). Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 82 acquirente, nonostante che costui non sia debitore. (non si parla di rientro del bene nel patrimonio del debitore alienante). Il legislatore da quindi un potere di espropriazione nei confronti del terzo non debitore; gli fornisce il potere di aggredire esecutivamente il terzo (realizzando la stessa situazione dell’alienazione del bene ipotecato). A) il terzo acquirente in base all’atto revocato continua ad essere proprietario del bene nei confronti di tutti, anche del creditore non è debitore perché non deve niente (sul piano sostanziale) al creditore: deve solo sopportare l’espropriazione. B) E’ assoggettato al potere espropriativo del creditore l’espropriazione crea (tramite la vendita) un titolo di acquisto tra acquirente in vendita forzata e il soggetto che ha acquistato il bene con un atto revocato. ES. Il debitore Tizio vende il bene a Caio (sempronio ottiene la dichiarazione di inefficacia dell’alienazione e procede ad espropriazione VS Caio). Vi è una vendita forzata a favore di Mevio (aggiudicatario) nei suoi confronti si forma un titolo efficace nei confronti di Caio che ha subito l’espropriazione. Il bene va da Tizio a Caio, e da Caio a Mevio. La sentenza di revoca costituisce soltanto il titolo che legittima Sempronio all’espropriazione contro Caio (creazione di un titolo di acquisto a favore di Mevio nei confronti di Caio, acquirente in base all’atto revocato ai sensi dell’art 2901 c.c.). Strumenti per evitare l’espropriazione. Art 603 c.p.c. titolo esecutivo e precetto debbono essere notificati al terzo (non è debitore e quindi non è fatto precetto di pagare). Il precetto va fatto a colui che è il solo debitore sul piano del diritto sostanziale, e va notificato, per conoscenza, anche al terzo proprietario, il quale ha diversi strumenti per evitare l’espropriazione. Art 2858 c.c. Il terzo acquirente dei beni ipotecati che ha trascritto il titolo di acquisto e che non è personalmente obbligato: - paga i creditori iscritti adempie l’obbligo altrui ed estingue il debito e il potere di espropriazione del creditore. Si ha una surrogazione legale nel diritto del creditore procedente. Il terzo si sostituisce nei diritti del creditore e può recuperare la somma nei confronti del debitore (il cui debito è estinto). - rilascia i beni agli stessi abbandona il bene ai creditori e l’espropriazione ha luogo nei confronti di un curatore speciale che nomina il tribunale. Ciò evita al terzo proprietario di comparire come esecutato. - chiede la liberazione dei beni dalle ipoteche (poco utilizzato). in mancanza, l’espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal c.p.c Posizione processuale del terzo. Se non fa niente di quanto detto, il terzo proprietario diventa esecutato. Si applicano tutte le disposizioni relative al debitore e si verifica un litisconsorzio necessario nell’espropriazione (debitore non esecutato + esecutato non debitore). Entrambi hanno stessi poteri e doveri sono convocati tutte le volte che deve essere convocato l’esecutato, possono utilizzare tutti gli strumenti a tutela del debitore esecutato. Il divieto di rendersi acquirente in vendita forzata non vale per il terzo proprietario (può riacquistare il suo bene). Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 85 Gli conviene quando il credito garantito eccede il valore del bene (acquista il bene nella vendita forzata perché con la vendita del bene si estingue l’ipoteca e riacquista il bene libero.). ES. Se il bene vale 1000 e il credito garantito è di 2000, al proprietario non conviene pagare il debito. Gli conviene l’espropriazione e il riacquisto bel bene, liberandolo da ipoteca. Se il bene vale 2000 e il credito garantito è di 1000, gli conviene pagare il debito e surrogarsi nelle ragioni del creditore verso il debitore. Distribuzione del ricavato. L’ordine di distribuzione è diverso rispetto a quello ordinario. I creditori che possono intervenire nell’espropriazione contro il terzo proprietario sono i creditori del terzo proprietario, non quelli del debitore.. CREDITORI DEL DEBITORE per loro il bene è uscito dal patrimonio del debitore CREDITORI DEL TERZO il bene è nel patrimonio del terzo. Ordine in sede di riparto. a. creditore ipotecario o creditore che ha ottenuto la revoca dell’atto; b. creditori del terzo distinti in privilegiati, chirografari tempestivi e tardivi; c. se vi è residuo TERZO (non al debitore). IL BENE E’ A TUTTI GLI EFFETTI UN BENE DEL TERZO. Difese del terzo. Il terzo proprietario, con l’opposizione all’esecuzione, può contestare il diritto del creditore istante di procedere all’esecuzione forzata. Essendo equiparato al debitore esecutato, processualmente ha gli stessi strumenti di difesa. Quand’è che è lecita l’aggressione esecutiva del terzo? ■ Titolo esecutivo contro il debitore il creditore deve poter procedere all’espropriazione forzata VS il debitore; ■ Sussistenza dei presupposti che consentono l’espropriazione del bene: a. attuale sussistenza dell’ipoteca o del pegno (quindi, la valida costituzione degli stessi, la loro eventuale rinnovazione ecc). b. sentenza che accoglie l’azione revocatoria ( o altre domande che portano all’esprop. VS il terzo prop). A.DIFESE EX CAUSA PROPRIA. Il terzo può contestare che sussistono i presupposti particolari (contesta qualsiasi profilo della sua assoggettabilità all’espropriazione per un debito altrui). ES. sostenere che l’ipoteca non è stata rinnovata tempestivamente. ES. nullità dell’atto con cui l’ipoteca è stata iscritta. B.DIFESE EX CAUSA DEBITORIS. Il terzo è legittimamente espropriato se esiste il credito che l’ipoteca vuole garantire (altrimenti non vi sarebbe il potere di procedere all’esecuzione forzata). Quindi, può contestare la sussistenza dell’obbligo garantito. Art 2859 c.c. “Eccezioni opponibili dal terzo acquirente” Fa una distinzione: ▲ DOMANDA CON CUI SI CHIEDE LA CONDANNA DEL DEBITORE ANTERIORE ALLA TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI ACQUISTO DEL TERZO PROPRIETARIO: Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 86 il terzo proprietario può opporre al creditore (in sede di opposizione all’esecuzione) solo le difese che ancora spettano al debitore dopo la condanna; ▲ TRASCIZIONE DELL’ATTO DI ACQUISTO DEL TERZO ANTERIORE ALLA PROPORIZIONE DELLA DOMANDA DI CONDANNA DEL DEBITORE: il terzo non è vincolato al contenuto della pronuncia e può fondare la sua opposizione all’esecuzione anche su difese che la sentenza preclude al debitore. N.B L’anteriorità o posteriorità della domanda valutate in relazione alla proposizione della stessa (non trascrizione). Perché? Le domande dirette alla condanna al pagamento di una somma di denaro non sono soggette a trascrizione. ES. 1) 10.02 trascrizione atto di trasferimento del bene ipotecato dal debitore Tizio al terzo Caio; 2) 10.03 proposta la domanda di condanna da parte del creditore Sempronio contro il debitore Tizio; 3) 10.04 udienza di precisazione delle conclusioni del processo Sempronio VS Tizio; 4) Viene emessa la sentenza di condanna di Tizio, che viene usata come titolo esecutivo VS Sempronio; 5) Tizio, in seguito alla sentenza, non può giovarsi di difese, fondate su fatti che siano venuti ad esistenza prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni momento che segna il discrimine fra i fatti anteriori, assorbiti dalla efficacia preclusiva della sentenza, ed i fati posteriori, spendibili nei confronti dell’accertamento contenuto nella sentenza. PRINCIPIO DEL DEDOTTO E DEDUCIBILI i fatti anteriori al 10.04 non possono essere utilizzati; i fatti successivi possono essere utilizzati, perché l’accertamento si riferisce a quella data e non riguarda gli eventi successivi. La norma pone il terzo acquirente in una posizione diversa da quella del debitore condannato. Quest’ultimo può far valere le eccezioni non opposte non può contestare l’accertamento contenuto nella sentenza facendo valere difese precluse dalla regola sui limiti temporali di efficacia della sentenza. Viceversa, la sentenza non forma giudicato nei confronti del terzo acquirente. Il provvedimento giurisdizionale non è vincolante per chi non è stato parte del processo (non si è difeso). L’art., consente al terzo acquirente di spendere tutte le difese fondate sui fatti successivi al 10.04 spettano al debitore condannato, perché non precluse dall’efficacia della sentenza (ed ovviamente spettano anche al terzo acquirente). ES. in data successiva al 10.04 il debitore condannato ha adempiuto (fatto estintivo non precluso dall’efficacia della sentenza e può essere utilizzato – anche – dal terzo proprietario per fondarvi una vittoriosa opposizione all’esecuzione). ■ Se il terzo trascrive il suo titolo di acquisto prima della proposizione della domanda di condanna del debitore (da parte del creditore) la pronuncia è utilizzabile come titolo esecutivo contro il terzo proprietario, ma la sentenza non è per lui vincolante. ■ Se il terzo proprietario si oppone all’esecuzione il creditore non può avvalersi dell’efficacia preclusiva della sentenza emessa contro il debitore. Il creditore, se il terzo proprietario contesta l’esistenza del credito, deve dimostrare ex novo la sussistenza del credito garantito e non può richiamarsi alla sentenza che ha accertato l’esistenza del credito per vincolarvi il terzo proprietario. Domanda verso il terzo acquirente. Per evitare tale inconveniente, il creditore, nel processo in cui chiede la condanna del debitore, può proporre domanda nei confronti del terzo proprietario e chiede l’accertamento della sua soggezione all’azione esecutiva. Il terzo deve spendere in quella sede tutte le sue difese (personali, relative all’esistenza del vincolo Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 87 - prima del pignoramento Caio è creditore per 1000 di Tizio (proprietario del bene X); - dopo l’espropriazione si estingue il credito di Caio e si estingue il diritto di proprietà di Tizio (appartiene a Sempronio in seguito alla vendita forzata). modificazione di due situazioni sostanziali ▲ Esecuzione in forma specifica il diritto in gioco è solamente quello individuato nel titolo esecutivo, di cui si chiede la tutela giurisdizionale esecutiva. ES. - titolo esecutivo che obbliga Tizio (possessore del bene X) a restituirlo a Caio (proprietario); - si procede ad esecuzione per consegna/rilascio il diritto di Caio si soddisfa (il possesso di Tizio sparisce e viene trasferito a Caio). l’esecuzione opera su un’unica situazione sostanziale: il diritto di proprietà di Caio. Diritti tutelabili. Quali sono i diritti sostanziali tutelabili con l’esecuzione in forma specifica? ▲ Secondo una parte della dottrina. - Solo gli obblighi correlati a diritti assoluti; - non gli obblighi correlati a diritti assoluti. il debitore che non esegue la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento è stato determinato da un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile Tale dottrina opera una contrapposizione: - situazioni finali è il diritto, il cui titolare è soddisfatto con l’esercizio dei poteri che l’ordinamento gli attribuisce. La collettività deve astenersi dal tenere attività di turbativa nei suoi confronti. Quando si estingue (tale situazione finale) viene meno l’utilità che l’ordinamento garantisce. ES. il diritto di proprietà è una situazione finale (il titolare ha determinati poteri; la collettività ha obblighi di astensione). - situazioni strumentali è il diritto, il cui titolare è soddisfatto quando gli obblighi correlati a tale situazione vengono adempiuti dal soggetto obbligato. E’ utile l’adempimento dell’obbligato (estingue la situazione strumentale). ES. il credito è una situazione strumentale (il debitore ha l’obbligo di adempiere e con l’adempimento estingue il diritto di credito). Il problema si pone quando il diritto non ha ad oggetto una somma di denaro (l’unica forma di tutela è l’espropriazione), ma in relazione ai diritti, relativi a un bene determinato, che non hanno natura reale ma obbligatoria (locazione comodato ecc). ▲ Ciò che è determinante per stabilire il tipo di tutela esecutiva: - la struttura dell’obbligo che rimane inadempiuto; - non la struttura del diritto a tale obbligo contrapposto. l’ufficio esecutivo si sostituisce all’inattività dell’obbligato e quindi è il contenuto dell’obbligo (pagare, consegnare un bene ecc) determina il diverso tipo di tutela esecutiva (non il contenuto del diritto ad esso correlato). UNA DIFFERENZIAZIONE SUL TIPO DI DIRITTO E’ IRRILEVANTE, sotto questo profilo. Per sostenere che solo i diritti finali hanno l’accesso alla tutela esecutiva in forma specifica, bisognerebbe che l’art 1218 c.c., risolvesse tutti gli inadempimenti delle obbligazioni (correlati alle situazioni strumentali) nel diritto al risarcimento del danno (escludendo la tutela in forma specifica per tutte le situazioni con natura obbligatoria). Ma non è cos’. Il creditore ha comunque diritto all’adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto un bene diverso dal denaro. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 90 Tutelabilità dei diritti relativi. Ciò che distingue i diritti relativi da quelli assoluti non è la struttura degli stessi, ma: - le vicende costitutive ed estintive di tali diritti; - la loro opponibilità a terzi. ES. la servitù negativa è opponibile nei confronti dell’attuale proprietario del fondo servente e verso anche i successivi proprietari. ES. l’obbligo di non fare non è opponibile ai successivi proprietari del bene è identica la struttura, con diverse condizioni di esistenza e di persistenza dei diritti assoluti/relativi; finché il diritto esiste non vi è differenza di struttura fra le due situazioni sostanziali che consenta una distinzione. Anche i diritti relativi con oggetto beni individuati debbono essere qualificati come situazioni finali, avendo la stessa struttura dei diritti assoluti. l’art 1218 c.c., nel prevedere il risarcimento del danno per inadempimento, non stabilisce che la tutela delle situazioni strumentali sia solo risarcitoria. TUTTI GLI OBBLIGHI AVENTI AD OGGETTO UNA COSA DETERMINATA SONO SUSCETTIBILI DI TUTELA ESECUTIVA IN FORMA SPECIFICA qualunque sia la situazione sostanziale di cui tali obblighi fanno parte. La differenza fra le situazioni sostanziali reali ed obbligatorie, può essere rilevante per stabilire l’esistenza del diritto. Una volta accertato che esiste, non ne può essere esclusa una tutela in forma specifica per ragioni strutturali. ES. A. Tizio (proprietario del fondo X) concede a Caio (proprietario del fondo Y) una servitù di passaggio; B. Tizio concede a Caio il diritto personale di passaggio, per tot anni, sul fondo X. - Tizio chiude con un muro la strada; - L’inadempimento è sempre lo stesso, ancorché nel primo caso produca la violazione di un diritto reale e nel secondo caso di un diritto personale. - Caio ha sempre diritto alla tutela in forma specifica l’inadempimento non estingue il diritto reale/ personale e può ottenere una sentenza per la rimozione del muro (tutela in forma specifica). - il processo esecutivo si svolge nella stessa maniera, perché identico è il comportamento che l’ufficio esecutivo deve tenere, pur essendo diversi i diritti ad esso correlati. ES. A. Tizio vende il proprio fondo a Sempronio, prima che sia scaduto il contratto con cui ha concesso il diritto personale di passaggio: - il diritto di Caio permane anche verso Sempronio, se è un diritto reale; - il diritto di Caio si estingue, se è un diritto personale sorge il diritto di Caio verso Tizio al risarcimento per inadempimento l’esecuzione in forma specifica non è possibile per ragioni sostanziali (perché si estingue il diritto e non potrà ottenere una sentenza di condanna per eliminare il muro). Diritti su quantità di cose indeterminate. Una quantità di cose può diventare oggetto di un contratto in due modi diversi: ■ Oggetto del contratto è una quantità di cose fungibili individuate Art 1377 c.c. non rileva che queste cose debbano essere misurate (es. il prezzo dipende dalla loro misurazione data da un tot per ogni unità di misura). Il trasferimento della proprietà avviene al momento del consenso. ES. contratto con cui si acquista tutto il petrolio caricato su una petroliera. Allo scambio del consenso l’acquirente diviene proprietario del petrolio e all’inadempimento del Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 91 venditore può ottenere una sentenza di condanna alla consegna di un bene che è determinato. L’esecuzione in forma specifica è giuridicamente possibile in relazione all’obbligo di consegna che nasce da un contratto inquadrabile nella previsione ex art 1377 c.c. I BENI DI CUI L’ACQUIRENTE OTTIENE LA CONSEGNA SONO GIA’ DI SUA PROPRIETà E L’OBBLIGATO NE HA SOLO LA DETENZIONE MATERIALE con la consegna non subisce alcun depauperamento del suo patrimonio. La tutela esecutiva serve per sottrargli la disponibilità del bene e non per ottenere la proprietà del bene (l’ha già persa al momento del consenso). ■ Oggetto del contratto è il trasferimento di cose determinate solo nel genere Art 1378 c.c. il bene non è identificato, il trasferimento della proprietà avviene non al momento del consenso ma con la specificazione (quando si separa dalla massa del genus la parte oggetto del contratto). con l’esecuzione in forma specifica si ottiene il trasferimento della proprietà del bene perché solo in quel momento, si ha l’individuazione del bene. ES. Tizio si obbliga per la consegna di 1000 litri di petrolio al mese (si rende inadempiente). Caio ottiene la condanna del fornitore alla consegna (Non ha ancora la proprietà perché il bene non è stato ancora specificato). L’ufficiale giudiziario separa dalla massa i 1000 litri e da quel momento la proprietà passa a Caio (in virtù dell’attività esecutiva). Art 2741 c.c. “Par condicio credito rum” Impedisce l’esecuzione in forma specifica relativa agli obblighi di genere. Il diritto fatto valere è concorrente con il diritto di tutti gli altri creditori, e il bene, su cui Caio si soddisfa, fa parte del patrimonio di Tizio. Con i 1000 L di petrolio, che si prelevano dal patrimonio di Tizio, si soddisfa per intero Caio, ma si pregiudicano gli altri. Tale art., impedisce a un creditore di soddisfarsi in natura, per intero, senza tener conto che il bene fa parte della garanzia patrimoniale che spetta a tutti i creditori. Se tale soddisfazione in natura fosse possibile, anche il creditore di una somma potrebbe procedere ad esecuzione del debitore, escludendo il concorso di tutti gli altri creditori (i quali hanno diritto di soddisfare i loro crediti su tutto il patrimonio, ivi compreso il contante). Necessità della tutela esecutiva. Un altro problema riguardante la tutela in forma specifica, è la necessità di ricorrere alla tutela esecutiva per soddisfare il diritto. L’obbligo inadempiuto, che fonda l’esecuzione in forma specifica, può essere correlato al diritto (di cui si chiede la tutela con l’esecuzione) in due modi diversi: ▲ L’avete diritto può sostituire all’attività dell’obbligato inadempiente, quella di altro soggetto perché la sostituzione avviene con l’esercizio di poteri di natura sostanziale, di cui è titolare l’avente diritto; ES. un bene dato in locazione necessita di riparazioni (che spettano al locatore). Il conduttore ottiene la condanna che impone al locatore le riparazioni ma rimane inerte; allora il conduttore non ha bisogno dell’intervento dell’ufficio esecutivo perché può effettuare lui stesso le riparazioni (il bene è nella sua disponibilità materiali). Nasce un credito per la restituzione delle somme. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 92 sul bene. Situazione sostanziale dopo l’esecuzione Caio è proprietario del bene e tizio non ha più il potere di fatto sul bene perché è stato trasferito in capo a Caio dall’esecuzione forzata. La situazione possessore che acquisisce l’avente diritto non dipende dalle modalità esecutivo ma dal titolo. L’avente diritto acquista il possesso se sul bene gli è stata riconosciuta l’esistenza di un diritto reale; acquista la detenzione, se gli è stata riconosciuta l’esistenza di un diritto personale di godimento. Il possesso sarà uti dominus (se riconosciuta è la proprietà) o uti usufructus (se riconosciuto l’usufrutto). Anche la situazione possessoria che si viene a creare in capo all’avente diritto, che riceve il bene, si differenzia in base al tipo di diritto a tutela del quale si è avuta l’esecuzione, e non con riferimento alla modalità di esecuzione. Qualunque sia il titolo esecutivo, la situazione possessoria, il diritto riconosciuto l’obbligo di consegna o rilascio segue le forme degli artt. 605 e ss. c.p.c. Titolo esecutivo. Art 474 c.p.c. 1) Non sono titoli esecutivi idonei ad un’esecuzione per consegna e rilascio: ▲ Scritture private autenticate; ▲ Titoli di credito con ad oggetto beni individuati (titoli rappresentativi). 2)Lo sono invece: ▲ Il verbale di conciliazione giudiziale; ▲ Verbale di conciliazione stragiudiziale. Terzi. Per quanto riguarda la posizione dei terzi, il titolo esecutivo è utilizzabile da o contro un soggetto diverso da colui, che nel titolo stesso è nominativamente individuato come creditore o debitore. In giurisprudenza, per lungo tempo, si è parlato di efficacia erga omnes dell’ordine di lascio il titolo esecutivo avrebbe efficacia contro chiunque che nel momento in cui l’esecuzione si svolge, si trovi ad esercitare il potere di fatto sul bene. Evitando l’obbligato possa frustrare la tutela esecutiva, facendo trovare sul posto un terzo compiacete. Quest’ultimo eccependo la sua estraneità al titolo esecutivo potrebbe opporsi e costringere il creditore a procurarsi un altro titolo nei suoi confronti. Tutte le volte in cui l’ufficiale giudiziario trova il bene nella materiale disponibilità di un soggetto diverso da colui che è obbligato alla consegna/rilascio secondo il titolo, l’esecuzione ha luogo. Nell’esecuzione per consegna o rilascio si verifica un diverso fenomeno ipotizziamo che l’esecuzione sia compiuta, e la detenzione corpore del bene sia trasferita dall’ufficio esecutivo al procedente. Se il bene era nella materiale disponibilità di un terzo: - il terzo perde la disponibilità del bene; - l’esecutato, che non aveva la materiale disponibilità del bene, non riceve alcun effetto dall’esecuzione (non può perdere ciò che non aveva). ES. Tizio creditore, Caio debitore esecutato. Sempronio effettivo proprietario del bene immobile pignorato. Mevio aggiudicatario. Sempronio non subisce gli effetti dell’espropriazione, perché il titolo di acquisto di Mevo si forma contro Caio (per scelta di Tizio ha assunto il ruolo di esecutato). ES. Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 95 Tizio creditore; Caio esecutato; Sempronio possessore effettivo del bene. Se il bene viene consegnato a Tizio, chi ne perde il possesso non è Caio, che tale possesso non aveva, ma Sempronio. Imputazione degli effetti. Fra espropriazione ed esecuzione vi è una differenza fondamentale: ▲ Direzione effetti espropriazione soggettiva dipende dall’individuazione dell’esecutato da parte del procedente (dalla domanda giudiziale esecutiva), e gli effetti si verificano solo nella sfera del soggetto che il creditore procedente individua come esecutato. Il creditore individua come esecutato il soggetto, verso cui egli vuole che si producono gli effetti dell’esecuzione è garantito il rispetto del diritto di difesa dei terzi, perché gli effetti non si possono produrre nella sfera giuridica di soggetti diversi da quello prescelto dal creditore come esecutato. ▲ Direzione effetti esecuzione oggettiva gli effetti si producono non secondo la scelta del creditore ma secondo l’effettiva situazione esistente: nei confronti del detentore corpore del bene, nell’esecuzione per consegna o rilascio; nei confronti di questi e del proprietario, nell’esecuzione per obblighi di fare. Nell’esecuzione in forma specifica gli effetti si producono oggettivamente e quindi il creditore deve individuare come parte esecutata il soggetto verso cui effettivamente si producono gli effetti dell’esecuzione. Quando il creditore intima precetto per la consegna/rilascio lo deve fare nei confronti di colui che ha la detenzione corpore del bene. - esecuzione processualmente lecita chi ha il potere di fatto sul bene è esecutatile; - opposizione all’esecuzione se colui, verso cui l’esecuzione produrrà i suoi effetti, non è soggetto all’efficacia del tiolo esecutivo (in conseguenza dell’accoglimento dell’opposizione, occorrerà che il creditore si procuri un titolo esecutivo contro tale soggetto). ...sia nel processo di cognizione che nell’espropriazione…. chi assume la qualità di parte (assunta in seguito alla domanda proposta) diviene destinatario degli effetti della misura giurisdizionale. Un soggetto deve assumere la qualità di parte per poter essere destinatario degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. …nell’esecuzione in forma specifica… occorre stabilire chi subirà in concreto gli effetti dell’esecuzione, e poi lo si fa diventare parte esecutiva. L’essere destinatari degli effetti delle misure giurisdizionali è un prius rispetto all’assunzione della qualità di parte (non un posterius). un soggetto deve assumere la qualità di parte, in conseguenza dell’essere destinatario degli effetti delle misure giurisdizionali esecutive. Procedimento. Art 605 c.p.c. Il precetto deve contenere la descrizione dei beni (contenuta necessariamente nel titolo esecutivo). Indicazione superflua perché basta fare riferimento al titolo esecutivo. L’ufficiale giudiziario è l’unico soggetto che necessariamente deve essere presente all’esecuzione per consegna o rilascio. Il giudice dell’esecuzione resta inattivo finché non è chiamato ad intervenire. Se l’esecuzione si svolge fisiologicamente, il giudice non ne viene a sapere niente. Consegna. Art 606 c.p.c. Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 96 reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’art 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata. L’art 513 c.p.c., fa riferimento alla casa del debitore e agli altri luoghi a lui appartenuti. Ma, questo non significa, che siano solo questi i luoghi ove l’ufficiale giudiziario può ricercare il bene (lo farà dove si trova.). La norma conferisce all’ufficiale giudiziario il potere di aprire le porte, vincere la resistenza dell’esecutato o dei terzi. Non circoscrive i luoghi. Rilascio. Art 608 c.p.c. 1) L’esecuzione inizia così Almeno 10 giorni prima, deve essere dato all’esecutato il preavviso del giorno e dell’ora in cui avverrà l’immissione in possesso. E’ sufficiente la notificazione del preavviso di rilascio per impedire la perenzione del precetto, dato che, dopo la notificazione dello stesso, l’istante ha un termine di 90 giorni per iniziare l’esecuzione. 2) L’immissione nel possesso può essere simbolica per i luoghi aperti, o reale per quelli chiusi (es. consegna delle chiavi). L’ufficiale giudiziario ingiunge all’esecutato di astenersi dall’esercitare il potere di fatto e immettere l’avente diritto nel possesso del bene. Se l’esecutato non è presente occorre notificargli l’atto di ingiunzione. 2) “si reca nel luogo dell’esecuzione e immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore”. si presuppone che: - la detenzione corpore del bene non sia attualmente dell’esecutato, ma di detentori che esercitano il potere di fatto in nome dell’esecutato. - il creditore procedente non voglia la detenzione corpore del bene, incompatibile con quella dei detentori” ES. Controversa la proprietà di uno stabile tra Tizio e Caio; Tizio lo ha dato in locazione a terzi e poi si stabilisce che è dir proprietà di Caio. Tizio esercita il possesso formalmente, con detentori. Perché Caio possa subentrare nel possesso non è necessario procedere all’esecuzione per consegna o rilascio, perché non si vuole la detenzione corpore ma il trasferimento del solo possesso formale si rende noto ai detentori che il nuovo possessore formale dello stabile è Caio (non perdano la detenzione corpore). Non si applica l’art 608 c.p.c., se l’avente diritto vuole anche la detenzione corpore del bene (situazione incompatibile con quella dei terzi conduttori). L’art., si applica quando il bene è in parte nella detenzione corpore dell’esecutato e in parte nella detenzione di terzi. L’esecuzione ha luogo: - contro l’obbligato per la parte del bene di cui egli ha la detenzione corpore; - contro il terzo debitore con l’ingiunzione di riconoscere il nuovo possessore nei suoi confronti. Quindi: 1) esecuzione per rilascio per la parte del bene sulla quale l’obbligato ha il potere di fatto; 2) ingiunzione per la parte di cui l’obbligato ha solo possesso formale. Difficoltà. Art 610 c.p.c. “Provvedimenti temporanei se nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti. “ Procedura Civile II Riassunti libro III - IV 97
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved