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Sospensione ed Estinzione Processo Esecutivo: Art. 623-632 Codice Proc. Civile, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Come il processo esecutivo può essere sospeso e estinto in base ai vari articoli (da 623 a 632) del codice di procedura civile. La sospensione può avvenire per diverse ragioni, come opposizione all'esecuzione o richiesta di parte, mentre l'estinzione può essere causata da ragioni come raggiungimento del suo scopo specifico, rinuncia o inattività delle parti. In dettaglio le procedure per sospendere e estinguere un processo esecutivo, incluse le procedure per ricorso e liquidazione delle spese.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 16/01/2020

Giuliarossi10
Giuliarossi10 🇮🇹

3.5

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Scarica Sospensione ed Estinzione Processo Esecutivo: Art. 623-632 Codice Proc. Civile e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Della sospensione del processo esecutivo si occupano gli articoli da 623 a 628. Essa comporta un arresto nella sequenza degli atti che costituiscono il procedimento: secondo quanto stabilisce l'articolo 626 c.p.c., infatti, quando il processo è sospeso non può essere compiuto alcun atto esecutivo, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione. Solitamente la ragione per cui viene sospeso un processo esecutivo è rinvenuta nel fatto che è contemporaneamente in corso un giudizio di cognizione, aperto con opposizione o impugnazione, in cui si contesta l'esistenza stessa dell'azione esecutiva oppure la legittimità delle modalità con le quali l'esecuzione si sta svolgendo. Tale giudizio, infatti, potrebbe anche terminare con una pronucia di totale o parziale inesistenza dell'azione o di illegittimità dell'esecuzione. Con la conseguenza che la prosecuzione del processo potrebbe comportare il rischio che venga compromessa in maniera irreparabile la situazione di fatto che ne costituisce l'oggetto. Proprio per tale motivo, quindi, si procede, in via cautelare, all'interruzione provvisoria del processo in attesa della definizione del giudizio cognitivo. In ogni caso, l'articolo 623 del codice di rito specifica che solo un provvedimento del giudice dell'esecuzione può sospendere il processo esecutivo, salvo che l'interruzione non sia prevista per legge o dal giudice davanti al quale è stato impugnato il titolo esecutivo. Sospensione per opposizione all'esecuzione L'articolo 624 si occupa in modo specifico, invece, della sospensione disposta a seguito di opposizione all'esecuzione, proposta ai sensi degli articoli 615 e 619 del codice di rito. Tale norma, più precisamente, dispone che, in caso di opposizione all'esecuzione, il giudice sospende il processo, con o senza cauzione, su istanza di parte e se ricorrono gravi motivi. Contro l'ordinanza del giudice è ammesso reclamo. Se, tuttavia, l'ordinanza non è reclamata o è confermata in sede di reclamo e il giudizio di merito non è introdotto nel termine perentorio assegnato dal giudice, quest'ultimo dichiara l'estinzione del processo. Sospensione su istanza di parte L'articolo 624 bis del codice di procedura civile, invece, rispondendo a un'esigenza diffusa nella prassi, regola l'ipotesi particolare in cui il giudice dell'esecuzione disponga la sospensione su istanza di parte. Nel dettaglio, tale sospensione del processo esecutivo, che può durare sino a ventiquattro mesi, può essere disposta quando tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, concordemente, ne facciano richiesta. L'istanza di sospensione, tuttavia, va proposta entro termini ben definiti, stabiliti in maniera distinta per le varie ipotesi che possono verificarsi, dallo stesso codice di rito. Su di essa il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti. Nei casi più urgenti può anche provvedervi con decreto nel quale fissa anche l'udienza di comparizione delle parti, ove provvederà, poi, con ordinanza. Riassunzione Il processo esecutivo sospeso va riassunto con ricorso da presentarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non dopo che siano decorsi sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.
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