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Riassunti libro Simone "contabilità pubblica" per concorsi cat B, C, D - anno 2023, Dispense di Contabilità Pubblica

Contabilità di Stato, Regioni, Enti Locali ed Enti pubblici non territoriali

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 27/07/2023

zerbomary
zerbomary 🇮🇹

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Scarica Riassunti libro Simone "contabilità pubblica" per concorsi cat B, C, D - anno 2023 e più Dispense in PDF di Contabilità Pubblica solo su Docsity! FONTI E SOGGETTI Il ruolo dello Stato e degli enti pubblici consiste nel reperimento delle risorse necessarie a soddisfare i bisogni collettivi e tale attività viene definita finanza pubblica. La finanza pubblica da luogo a un flusso che entra nelle casse dello Stato e che è costituito dalle entrate pubbliche e un altro flusso che esce dalle casse dello Stato ossia le spese pubbliche. La finanza pubblica, consiste nel reperimento dei mezzi economici necessari al perseguimento dei suoi scopi, nella corretta gestione dei beni e nella precisa organizzazione contabile dei suoi uffici amministrativi. Il complesso di norme che gestisce queste attività costituisce la contabilità pubblica. La contabilità pubblica può essere quindi definita come la disciplina che studia la gestione delle risorse pubbliche e la loro successiva erogazione allo scopo di realizzare il soddisfacimento dei bisogni della collettività. Per amministrazioni pubbliche si intendono a partire dal 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istat del 24/7/2010, aggiornato annualmente. Sulla base del sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Unione Europea, il SEC2010 definisce il settore delle amministrazioni pubbliche (S13) come costituito da unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinati alla vendita, la cui produzione è destinata consumi collettivi ed è unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del paese. Stabilire se un’unità controllata dalle amministrazioni può essere classificata nel settore S13 è necessario verificarne il comportamento economico attraverso l’applicazione del test market/non market (funzionale alla distinzione tra produttori di beni servizi destinati alla vendita e produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita). Il settore delle pubbliche amministrazioni che risulta così composto:  Amministrazioni centrali (istituzionali, ministeri, autorità amministrative indipendenti, ecc.)  Amministrazioni locali (regioni e province autonomi, province e città metropolitane, comuni, ecc.)  Enti nazionali di previdenza e assistenza (INAL, INPS, ecc.) Il conto della PA è ottenuto dal consolidamento, sia dall’aggregazione dei conti dei tre settori appena esaminati. Soggetto primario dell’attività dello Stato finanziaria è lo Stato. La gestione dello Stato è affidato al ministero dell’economia e delle finanze (MEF). Funzioni:  Politica economica e finanziaria;  Politiche, processi e adempimenti di bilancio;  Politiche fiscali;  Programmazione economica e finanziaria;  amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del ministero Le attività del MEF vengono raggruppate in grandi arie funzionali. Tale concetto si concretizza nell’organizzazione per dipartimenti:  Tesoro: svolge attività di supporto tecnico alle scelte di politica economica e finanziaria del governo  Finanze: svolge funzioni di indirizzo e di supervisione del sistema fiscale nazionale  Ragioneria generale dello Stato: che ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica su cui esercita il monitoraggio, i controlli e le verifiche. Il DRGS si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale; uffici centrali del bilancio; ragionerie territoriali dello Stato  Amministrazione generale, del personale e dei servizi: Svolge attività di supporto per il ministero ed ulteriori servizi. Nell’ambito del MEF operano: la scuola nazionale dell’amministrazione; il comitato permanente per il coordinamento delle attività e delle metodologie in materia di finanza pubblica; l’organismo indipendente di valutazione. Territorialmente il ministero dell’economia e delle finanze e si articola in: ufficio di supporto alla giustizia tributaria e ragionerie territoriali dello Stato. Presso il ministero dell’economia e delle finanze è stato istituito il servizio centrale per PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza), con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo. Il PNRR è un documento che ciascun Stato ha dovuto presentare per poter accedere alle risorse messe a disposizione dal Recovery Fund, un insieme di misure concepite per sostenere economicamente i paesi dell’Unione Europea attanagliati dalla merge Enza sanitaria derivante dalla pandemia di COVID. AGENZIE FISCALI Introdotte dal decreto legislativo 300/1999 e operative dal 1 gennaio 2001: 1) Agenzia delle entrate: a cui sono attribuite funzioni relative all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso delle imposte dirette, dell'Iva e di tutte le altre imposte. Ha il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali. Dal 1 dicembre 2012 ha incorporato l’agenzia del territorio per cui è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, servizi topo- cartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari 2) Agenzie delle dogane e dei Monopoli: svolge servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso di diritti doganali. Dal 1  Flessibilità: evitare un’eccessiva rigidità nelle gestioni degli stanziamenti di spesa  Congruità: verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini prestabiliti  Prudenza: il bilancio finanziario mantiene la sua valenza autorizzatoria e la contabilità economica patrimoniale si affianca a fini conoscitivi  Coerenza: presuppone l’esistenza di un nesso logico e conseguente tra il processo di programmazione, di previsione, gli atti della gestione è il processo di rendicontazione  Continuità: valutazione delle poste contabili deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali  Costanza: condizione necessaria per la comparabilità delle valutazioni del bilancio di previsione e del bilancio di rendicontazione  Comparabilità: il costante rispetto dei principi contabili e necessario e indispensabile ai fini della comparabilità spazio-temporale dei valori riportati nei documenti contabili  Verificabilità: impone che si possa ricostruire attraverso l’esame delle informazioni disponibili, il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni compatibilmente con gli obiettivi  Imparzialità: evitare di servire e favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi  Pareggio di bilancio: rispettato sia in fase di previsione che di rendicontazione  Competenza finanziaria: criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive  Competenza economica: permette di rilevare le movimentazioni contabili di natura economica-patrimoniale che affiancano, le rilevazioni della contabilità finanziaria a base giuridica  Prevalenza della sostanza sulla forma: se l’informazione contabile deve rappresentare fedelmente in modo veritiero le operazioni e i fatti avvenuti durante l’esercizio, e necessario che essi siano rilevati contabilmente in conformità alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtà che li ha generati  Annualità: i documenti di bilancio sia di previsione che di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono al periodo che gestione coincidente con l’anno solare La L. 196/2009 precisa che i criteri di integrità, universalità e unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuative dell’articolo 81 della costituzione. L’articolo 81 Cost. è stato riformulato per rispettare il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla Governance dell’unione economica e monetaria (Fiscal compact), ad opera della L.1/2012 Cost., che ha introdotto nell’ordinamento il principio generale secondo cui tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio e la sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole dell’Unione Europea. Il governo italiano, può indebitarsi solo nei limiti degli effettivi negativi sul bilancio derivanti dall’andamento del ciclo economico o dal verificarsi di eventi eccezionali quali gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calamità naturali, sempre previa autorizzazione del parlamento. Anche gli enti territoriali devono rispettare l’equilibrio del bilancio. Il comma 3 prevede l’obbligo per il governo di indicare per ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri immensi per coprire tali spese (copertura finanziaria). Il comma 4 stabilisce che l’annualità dell’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato Il comma 5 prevede la possibilità che il parlamento possa concedere l’esercizio provvisorio per un periodo massimo di quattro mesi. Il comma 6 dispone che sia emanata una legge che disciplini il contenuto della legge di bilancio, le norme e i criteri necessari ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese. A tale disposizione ha dato attuazione alla L. 243 /012 che ha stabilito l’equilibrio del pareggio del bilancio. TIPI DI BILANCIO 1. Bilancio economico: concerne l’individuazione di costi sostenuti e dei ricavi conseguiti nell’ambito di una certa attività allo scopo di individuare un utile di gestione (reddito). => va alla ricerca del reddito 2. Bilancio finanziario: sono esposte cifre che rappresentano solo movimenti di entrata e uscita di denaro i quali possono provocare aumenti, diminuzioni può lasciare invariato il patrimonio monetario aziendale. Nelle pubbliche amministrazioni la legge 94/1997 e il decreto legislativo 279/1997 hanno introdotto il sistema unico di contabilità analitica per centri di costo, in grado di evidenziare le spese e i relativi costi di gestione di un’amministrazione. La rilevazione dei costi consente alle amministrazioni di procedere alla verifica dell’azione amministrativa e adeguare il budget inizialmente formulato alle nuove esigenze che vengono a manifestarsi nel corso della gestione. Per l’espletamento di queste adempimenti le amministrazioni hanno come riferimento il piano dei conti a esso legato, che costituisce l’unità elementare di rilevazione di scambio delle informazioni tra le amministrazioni e il MEF/DRGS. 3. Bilanci preventivi: si riferiscono all’esercizio finanziario successivo a quello in cui vengono redatti. Contengono l’indicazione delle entrate che si prevede realizzare delle spese che si prevede di sostenere nell’esercizio ancora non iniziato  Bilancio a legislazione vigente: esposizione delle entrate delle spese così come previsto dalla normativa finanziaria in vigore  Bilancio programmatico: tiene conto degli interventi normativi posti in essere per correggere le tendenze nell’andamento dell’entrate delle spese e determinata dalla normativa precedente 4. Bilanci consuntivi: si riferiscono a un esercizio finanziario già concluso. È denominato rendiconto. 5. Bilancio di cassa: sono indicate le entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente pagate nel periodo considerato, indipendentemente dal fatto che il diritto di riscuotere le entrate o l’impegno effettuare una spesa siano sorti nel periodo preso in considerazione. 6. Bilancio di competenza: sono riportate le entrate che sia diritto a riscuotere e le spese che si è impiegati ad erogare nel periodo considerato, indipendentemente dalla circostanza che le entrate siano riscosse e le spese vengono erogate effettivamente. Per meglio capire la differenza fra bilancio di competenza e di cassa conviene ricordare che le entrate le spese vengono realizzate attraverso varie fasi. Le entrate: 1. Accertamento: individuazione da parte dell’amministrazione del debitore e delle ragioni del credito, dell’ammontare del credito. 2. Riscossione: introito dell’importo accertato da parte di agenti incaricati dallo Stato 3. Versamento: incasso effettivo da parte dello Stato. Le spese: 1. Impegno: la pubblica amministrazione assume l’obbligo di effettuare un certo pagamento 2. Liquidazione: individuazione del creditore e determinazione dell’ammontare preciso della somma da pagare 3. Ordinazione: emissione del titolo di spesa con cui gli uffici contabili ordinano il pagamento agli organi esecutivi 4. Pagamento: esborso materiale di denaro da parte dei cassieri dello Stato CICLO DI BILANCIO La procedura per la formazione del bilancio dello Stato richiede lo svolgimento di più fasi e si conclude con l’approvazione della legge di bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno. La L. 196/2009 stabilisce che tutte le pubbliche amministrazioni devono seguire il principio della programmazione attraverso i seguenti strumenti (escluso il rendiconto, ma rientra comunque nel ciclo di bilancio): 1. DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA (DEF – 10/4): principale documento della programmazione economico finanziaria nazionale, in quanto contiene la strategia economica e di finanza pubblica relativa ad un triennio. I costi del budget economico sono calcolati applicando il principio contabile della competenza economica (sono il valore delle risorse umane e strumentali che si prevede impiegare da parte dei centri di costo delle amministrazioni centrali per il svolgimento dei compiti istituzionali). La redazione consta di due fasi:  Viene predisposto il budget da allegare al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente che il governo presenta al parlamento entro il 20 ottobre  Viene formulata la versione del budget subito dopo l’approvazione della legge di bilancio. 4. DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO (30/6): può accadere che durante l’esercizio finanziario si verifichino nuove o maggiori entrate rispetto a quelle previste in bilancio o si mostrino necessarie nuove o maggiori spese rispetto agli stanziamenti. Al fine di consentire l’adeguamento delle previsioni iniziali si prevede il ricorso alle variazioni di bilancio. Le nuove entrate di competenza dell’esercizio in corso, sono rilevate in un nuovo capitolo Per le maggiori entrate di competenza dell’esercizio in corso, rimane impregiudicato il diritto dello Stato a riscuotere e il dovere delle amministrazioni competenti a curarne l’accertamento e la riscossione. Le variazioni di spesa si distinguono in spese nuove non previste in bilancio che richiedono l’istituzione di nuove unità elementari di spesa; spese maggiori che richiedono, un aumento delle assegnazioni già esistenti in bilancio. Tali variazioni devono essere presentate al ministero dell’economia al parlamento affinché vengano approvate entro il mese di giugno. 5. DISEGNI DI LEGGE COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 6. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DIVERSE DALLO STATO FONDI DI RISERVA I fondi di riserva sono dei capitoli di spesa la cui copertura è già stata garantita, servono appunto per rimediare ad errori di previsione. Non vengono in genere utilizzati per impegni e pagamenti, ma per incrementare le dotazioni di altri capitoli di bilancio il cui stanziamento iniziale si sia rilevato inferiore al necessario. Tra i mezzi di copertura previste dalla legislazione quello più utilizzato è costituito dalle risorse accantonate nei fondi speciali: sono accantonamenti per far fronte alle spese derivanti dai progetti di legge che si prevede possono essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. RESIDUI I residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria per cui al 31 dicembre, alcune entrate accertate non sono stati riscosse ed alcune spese impiegate non sono state pagate. E si sono riportati nella contabilità dell’esercizio successivo.  Residui attivi: entrate accertate ma non ancora riscosse nonché entrate riscosse ma non ancora versate; I residui attivi vengono mantenuti in bilancio fino a quando non vengono riconosciuti di dubbia o difficile esazione.  Residui passivi: spese già in impegnate e non ho ancora ordinate ovvero ordinate ma non ancora pagate. L’ammontare dei residui passivi è determinato con decreto ministeriale registrato la corte dei conti ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE D.LGS. 91/2011 Il D.Lgs. 91/2011 disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e gli schemi del bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni denti locali, dei loro enti e organismi strumentali e degli enti del servizio sanitario nazionale. Il provvedimento ha disposto l’introduzione:  Regole contabili uniformi  Di un comune piano dei conti integrato (previsto solo per le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria ed è stato elaborato in funzione dell’esigenza di monitoraggio della finanza pubblica. È costituito dall’elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali).  L’adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi RENDICONTO GENERALE DELLO STATO Il rendiconto è un documento contabile nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della gestione dell’anno finanziario. Evidente è la connessione esistente tra il bilancio di previsione, che costituisce un documento programmatico della gestione del prossimo esercizio finanziario e il rendiconto, che verifica a posteriori tale gestione. Il rendiconto ha natura finanziaria e patrimoniale tale cioè da comprendere la gestione del bilancio (acquisizione delle entrate e erogazione delle spese) e la gestione del patrimonio (variazioni e trasformazioni che ha subito la sostanza patrimoniale dello Stato). Il rendiconto viene presentato dal ministero dell’economia e delle finanze e entro il mese di giugno alle camere. Il documento è articolato per missioni e programmi ed è correlato da una nota preliminare generale, che illustra la gestione svolta nel corso dell’anno. Il rendiconto è allegata una nota integrativa riferita a ciascuna amministrazione. Si compone di due parti: 1. Conto consultivo di bilancio: esprime i risultati consuntivi annuali di tutta l’attività finanziaria svolta dall’azienda statale e li mette a confronto con i valori del corrispondente bilancio di previsione. Si dimostrano:  Le entrate di competenza dell’anno accertate tramite accertamento qualificato (l’iscrizione nello stato di previsione nell’entrata di bilancio dello Stato di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura per un ammontare corrispondente all’importo che lo Stato, prevede di riscuotere nel triennio di riferimento);  Le spese di competenza dell’anno impiegate, pagate e rimaste da pagare;  La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;  I versamenti in tesoreria e i pagamenti effettuati per ciascuna unità elementare di bilancio;  L’ammontare totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all’esercizio successivo. 2. Conto generale del patrimonio: fornisce la dimostrazione della consistenza del patrimonio dello Stato all’inizio dell’esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di esso. Illustra:  Le attività e le passività finanziarie e patrimoniali;  La dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale In calce sono evidenziati i conti d’ordine, ovvero quelle operazioni svolte dalle amministrazioni nei confronti di soggetti esterni, che non producono riflessi diretti sul patrimonio dello Stato FORMAZIONE Al termine dell’esercizio finanziario ciascun ministero, compila il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione. Tali conti sono trasmessi alla ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell’anno finanziario. La ragioneria generale redige i prospetti era riassuntivi del conto del bilancio ed entro il 31 maggio il ministero dell’economia, trasmette il rendiconto alla corte dei conti per la parificazione. La parificazione consiste nella verifica effettuata dalla Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato e nel confronto dei risultati con le previsioni contenute nella legge di approvazione del bilancio di previsione. Espletate le operazioni, la corte dei conti delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite. La corte dei conti CONTABILITA’ ARMONIZZATA DI REGIONI ED ENTI LOCALI La necessità di consentire la piena realizzazione del federalismo fiscale e l'uniformità dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, spinto il legislatore con la L. 42/2009 a delegare il governo ad adottare uno o più decreti volti ad armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di comuni, province, città metropolitane e regioni. Alla delega ha dato attuazione il decreto legislativo 118/2011, secondo cui regioni ed enti locali affiancano alla contabilità finanziaria (natura autorizzatoria), a fini conoscitivi, una contabilità economico patrimoniale (rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali) e tre strumenti operativi: 1. REGOLE CONTABILI UNIFORMI: Regioni ed enti locali devono conformare la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1:  Annualità: Rilancio di previsione e il rendiconto predisposti su cadenza annuale  Unità: unici e unitari sono il bilancio di previsione il rendiconto e il bilancio di esercizio  Universalità: tutte le entrate e tutte le spese devono essere rappresentati in bilancio, sono incompatibili le gestioni fuori bilancio  Integrità: tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese ad esso connesse; le spese devono essere iscritte il loro importo integrale  Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: le entrate devono essere realisticamente valutate in modo tale che corrispondono a quanto effettivamente i diversi cespiti possono produrre. Le valutazioni devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico. I documenti contabili devono rispettare le norme che ne disciplinano la redazione e la redazione del bilancio deve essere comprensibile  Significatività e rilevanza: l’informazione in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori  Flessibilità: trovare strumenti che consentano di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinari  Congruità: richiede che i mezzi disponibili siano adeguati rispetto ai fini stabiliti  Prudenza: nel bilancio di previsione devono essere iscritte solo le componenti positive che saranno disponibili devono essere limitate alle sole voci degli impegni sostenibili  Coerenza: nesso logico la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale  Continuità e costanza: la valutazione delle poste contabili venga effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività istituzionali  Comparabilità e verificabilità: gli utilizzatori delle informazioni devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni finanziarie e patrimoniali  Neutralità: la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari  Pubblicità: assicurare cittadini diversi organismi sociali conoscenza dei contenuti più significativi del bilancio del rendiconto;  Equilibrio di bilancio: introdotto con la L. Cost. 1/2012 e tale vincolo è stato esteso anche alle regioni ed enti locali con una modifica dell’articolo 119. I bilanci si considerano equilibrio quando nella fase di previsione e di rendiconto conseguono un saldo negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali  Competenza finanziaria: le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili nel momento in cui vengono perfezionate, ma vanno imputate all’esercizio in scadenza. -> ciò consente di conoscere con precisione i debiti di regioni ed enti locali; evitare l’accertamento di entrate future di impegni esistenti; avvicinare la contabilità finanziaria e quella economico patrimoniale L’attuazione di tale principio si basa sulla costituzione di un fondo pluriennale vincolato, volto a coprire gli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti. È un efficace strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche degli enti territoriali. Regioni denti locali provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi.  Competenza economica: criterio con cui sono imputati gli effetti delle diverse operazioni e attività poste in essere dall'ente nel corso dell'esercizio e che si concretizzano in unità economiche cedute (costi/oneri) o acquisite (ricavi/proventi) anche non direttamente collegata ai relativi movimenti finanziari  Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: tutte le operazioni ai fatti accaduti durante l’esercizio devono essere rilevati contabilmente in relazione alla loro sostanza effettiva Ed ai principi contabili applicati:  Bilancio consolidato;  Programmazione di bilancio: consente di organizzare le attività e le risorse necessarie a realizzare gli obiettivi sociali, tenendo conto della programmazione del governo dell’ente (vedi documenti programmazione);  Contabilità finanziaria;  Contabilità economico-finanziaria: per rilevare costi/oneri e ricavi/proventi delle transazioni dell’ente 2. PIANO DEI CONTI INTEGRATO Rende possibile il confronto tra i dati forniti dei parenti e il consolidamento il monitoraggio dei conti pubblici. È costituito dall’elenco delle articolazioni delle unità elementare di bilancio finanziario gestionale e dei conti economico patrimoniali 3. SCHEMI DI BILANCIO COMUNI Regioni ed enti locali adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali, nonché comuni schemi di bilancio consolidato (rappresenta in modo veritiero la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell’attività complessiva svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate). Successivamente sono state apportate delle modifiche al precedente decreto, dal decreto legislativo 126/2014 che ha inciso notevolmente sull’ordinamento contabile di regioni ed enti locali contribuendo a definire un nuovo regime contabile. composizione delle entrate e la capacità di riscossione, la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell’amministrazione di pagare i debiti dell’esercizio di riferimento. 6. IL DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO (ENTRO IL 30/6): attesta il permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume necessari provvedimenti di equilibrio. Viene allegata una nota integrativa in cui sono detti indicati la destinazione del risultato economico dell’esercizio precedente; la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione 7. VARIAZIONE DI BILANCIO: considera la possibilità che nel corso dell’esercizio finanziario e bilancio di previsione possa essere oggetto di variazioni. Può riguardare l’esecuzione di nuove tipologie di bilancio per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese; variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi; azioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi diversi dalle missioni; variazioni riguardanti il fondo pluriennale.. 8. IL RENDICONTO DELLA GESTIONE (approvato entro il 31/7 con legge regionale): sono dimostrati i risultati della gestione. È composto da tre documenti principali:  Conto del bilancio: dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Comprende per l’entrata le somme accertate, distinguendo la parte discosta da quella ancora da riscuotere; per la spesa impegnate, distinguendo la parte pagata, quella ancora da pagare e quelle impegnate con imputazione agli esercizi successivi  Conto economico: evidenzia i componenti positivi (ricavi) e negativi (costi) della gestione di competenza economica dell’esercizio considerato e rileva il risultato economico dell’esercizio (avanzo, disavanzo o pareggio economico di esercizio). Si basa su una struttura scalare e al pregio di consentire il raffronto fra le aggregazioni parziali omogenee e di esprimere per differenza il risultato in termini di saldo.  Stato patrimoniale: rappresenta il risultato della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso di beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza della regione, e attraverso la cui rappresentazione contabile e determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale Al rendiconto vanno allegati una serie di documenti (prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie categorie; il prospetto dei dati SIOPE; il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per visione; ecc.). Il rendiconto generale della regione e sottoposta parificazione ossia un’attività di controllo svolto dalla corte dei conti che verifica la legittimità e la regolarità della gestione e la rispondenza dei dati consuntivi alle previsioni contenute nel bilancio. Ricordiamo che nel predisporre il rendiconto le regioni devono provvedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi. BILACIO CONSOLIDATO Il decreto legislativo 118/2011 impone alla regione denti locali di redigere il bilancio consolidato che tenga conto delle attività svolte da enti ed organismi strumentali e da società controllate o partecipate. Il bilancio consolidato deve consentire di far ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fanno capo ad un’amministrazione pubblica. Deve essere approvato dal consiglio regionale entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. È costituito da:  Conto economico consolidato  Stato patrimoniale consolidato Occorre poi allegare la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e la relazione del collegio dei revisori dei conti. Si definisce ente strumentale controllato da una regione o da un ente locale l’azienda o l’ente, pubblico privato, nei cui confronti dell’ente stesso a una delle seguenti condizioni:  Possesso, diretto o indiretto della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda  Potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali  La maggioranza, diretto in diretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali  Obbligo di ripianare i disavanzi  Un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie Si definisce società controllata da un ente territoriale la società nella quale l’ente stesso a una delle seguenti condizioni:  Il possesso diretto o indiretto della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante sull’assemblea ordinaria  Il diritto di esercitare un’influenza dominante Si definisce società partecipata da un ente territoriale la società nella quale l’ente stesso dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20% (10% in caso di società quotata). VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA LEGGI REGIONALI Leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuna degli esercizi compresi nel bilancio di previsione. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale e indicano l’ammontare complessivo della spesa e la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi GESTIONE DELLE ENTRATE  Accertamento: Il funzionario competente verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che genera un'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, individua la scadenza e registra il diritto di credito imputandolo all’esercizio finanziario nel quale viene a scadenza.  Riscossione: consiste nel materiale introito, da parte del tesoriere o di altri incaricati, delle somme dovute all’ente. È disposta a mezzo di ordinativo di incasso fatto pervenire al tesoriere ed è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato. Il tesoriere deve accettare la riscossione di ogni somma, versati in favore della regione, anche senza la preventiva emissione di ordinativo di incasso. In tale caso ne dà immediata comunicazione alla regione richiedendo la regolarizzazione entro i successivi 60 giorni.  Versamento: consiste nel materiale trasferimento delle somme incassate nelle casse della regione GESTIONE DELLE SPESE  Impegno: fase della spesa in cui viene riconosciuta un’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed è determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, il vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la scadenza. In base al principio della competenza finanziaria obbligazioni passive giuridicamente perfezionate vanno imputate contabilmente all’esercizio nel quale andranno in scadenza  Spese: classificate in missioni, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall’ente; programmi, aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni Il bilancio si chiude con il quadro generale riassuntivo (previsioni complessive del bilancio) e il prospetto di verifica degli equilibri di bilancio. Per quanto riguarda la procedura di approvazione, entro il 15 novembre di ogni anno la giunta approva lo schema di bilancio da sottoporre al consiglio; entro il 31 dicembre il consiglio approva il bilancio. Qualora il consiglio non approva il bilancio si dispone che la gestione finanziaria dell’ente si svolga nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio (autorizzato con legge o con il decreto del Ministro dell’interno). Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento ed è possibile impegnare solo le spese correnti. Qualora non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, è consentita esclusivamente la gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ L’applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria determina delle sostanziali modifiche nella modalità di accertamento dell’entrate (non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario delle entrate per il quale non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario del diritto di credito. È esclusa la possibilità di accertamento attuale di entrate future) e di impegno delle spese (non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. In particolare, per l’investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza più esercizi finanziari deve essere dato atto, al momento dell’attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per la spesa complessiva). L’obbligo di definire (per la gestione degli investimenti), sin dall’attivazione del primo impegno, la copertura finanziaria per la spesa complessiva dell’investimento, determina uno sfasamento temporale fra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo impegno, sfasamento che va evidenziato attraverso l’iscrizione in bilancio di un fondo pluriennale vincolato (saldo finanziario costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata). Evidenzia il procedimento di impiego di risorse che richiedono un periodo di tempo pluriennale per il loro effettivo utilizzo. Il principio della competenza finanziaria prevede inoltre, che le entrate di dubbia e difficile esazione vengano accertate per l’intero importo del credito anche se non è certa la loro riscossione integrale. Tuttavia per evitare che spese esigibili nel corso dell’esercizio vengono coperta mediante questo tipo di entrate, si dispone che venga stanziato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare deve essere accuratamente valutato dall’ente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, tenendo conto della dimensione e della natura dei crediti di dubbia o difficile esazione che si prevede si formeranno nell’esercizio e della capacità di riscossione di tali crediti. 4. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E DELLE PERFORMANCE approvato dalla giunta entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio. Ha lo stesso orizzonte temporale del bilancio ed è redatto per competenze per cassa limitatamente al primo esercizio e solo per competenza degli esercizi successivi. È l’elemento di raccordo fra l’organo esecutivo dell’ente e il responsabile dei servizi, cui tali obiettivi risorse vengono assegnati. Diviso in entrate e spese. La predisposizione del PEG è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 5. PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO: presentato al consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto. Indica gli obiettivi che l’ente intende realizzare nel triennio di riferimento del bilancio di previsione 6. DELIBERA DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO da deliberarsi da parte del consiglio entro il 31 luglio Gli equilibri di bilancio da salvaguardare nel corso della gestione sono:  Il pareggio finanziario globale: equivalenza tra le previsioni di accertamenti di entrate e le previsioni di impegni di spesa;  L’equilibrio finanziario di parte corrente: allorché le risorse finanziarie destinate alle spese correnti e al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non superino l’ammontare delle risorse realizzabili con i primi tre titoli di entrata;  Pareggio tra le entrate e le spese dei servizi per conto di terzi: rappresentano allo stesso tempo un debito è un credito per l’ente, quindi l’equivalenza deve sussistere in qualsiasi momento della gestione;  L’equilibrio finanziario dei prestiti a breve (es. anticipazioni di cassa): deve sussistere sia tra le previsioni di entrate di spesa, sia tra gli accertamenti e gli impegni al netto degli interessi passivi corrispondenti;  L’equilibrio degli investimenti: allorché ad ogni spesa in conto capitale corrisponda uno o più stanziamenti di entrata indicati e corrispondenti fonti di finanziamento. STRUMENTI INTERVENTO PER RIPRISTINARE EQUILIBRI  Segnalazioni obbligatore: l’ufficio preposto a verificare l’adeguatezza degli stanziamenti e la sussistenza dell’equilibrio di bilancio è il servizio finanziario. Il responsabile di tale servizio attesta la copertura finanziaria degli atti di impegno ed emette i pareri sulla regolarità contabile. Nel caso in cui da questi controlli emerga una cattiva distribuzione delle risorse, il servizio finanziario avanzerà la proposta di una variazione di bilancio; quando invece, dalla gestione delle entrate e delle spese correnti si riscontri il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate e spese, il servizio finanziario segnalerà quanto rilevato al Consiglio dell'ente nella persona del suo Presidente o Segretario, nel termine di sette giorni dalla conoscenza dei fatti. L’organo consiliare, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, adotterà conseguente delibera di riequilibrio.  Verifica ordinaria degli equilibri e misure di riequilibrio: ai sensi dell’art. 193, comma 2 TUEL, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare deve provvedere con una delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o in caso di accertamento negativo adottare: a) Misure necessarie per ripristinare il pareggio di bilancio; b) Provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio; c) Iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. Per riapanare i debiti fuori bilancio o personale lo squilibrio della gestione bisogna operare con dei tagli agli stanziamenti di spesa. L’art.193, comma 3 prevede la possibilità di utilizzare tutte le entrate; i proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili; la quota libera del risultato di amministrazione. Inoltre è possibile modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. Il termine di adozione della delibera di riequilibrio è il 31 luglio di ciascun anno, il cui mancato rispetto del termine comporta lo scioglimento del Consiglio O qualora lo squilibrio non sanato sia stato causato dalla presenza di debiti fuori bilancio, comporta il divieto di Il termine ultimo per effettuare variazioni di bilancio è fissato al 30 novembre di ciascun anno. 8. RENDICONTO DELLA GESTIONE: È la dimostrazione dei risultati conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario. È deliberato dal consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. È composto da:  Conto di bilancio: dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Comprende per l’entrata le somme accertate, distinguendo la parte riscossa e quella ancora da pagare; per la spesa le somme impiegate, distinguendo la parte pagata, quella ancora da pagare, quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi (fondo pluriennale vincolato). Prima di inserire nel conto i residui attivi e passivi, l’ente locale per provvedere alle operazioni di riaccertamento degli stessi (possono essere conservati tra i residui attivi entrate accertate nell’esercizio di riferimento, ma non ancora incassate; tra i residui passivi le spese impegnate liquidabili nel corso dell’esercizio di riferimento ma non ancora pagate). -> il conto si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa ed il risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio (fondo cassa+ residui attivi- residui passivi- fondo pluriennale vincolato per spese). Nel caso in cui dalle operazioni emerga un avanzo di amministrazione sarà ripartito in quattro fondi: a) Fondi vincolati b) Fondi accantonati (es. ondo crediti di dubbia esigibilità) c) Fondi destinati agli investimenti d) Fondi liberi L’eventuale disavanzo di amministrazione direttamente applicato all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.  Conto economico: riporta i componenti positivi (ricavi/proventi) e negativi (costi/oneri) della gestione di competenza economica dell’esercizio considerato e rileva il risultato economico dell’esercizio (reddito o perdita di esercizio). Va redatto secondo una struttura scalare che hai pregio di consentire il raffronto tra aggregazioni parziali e omogenee ed esprimere per differenza il risultato in termini di saldo.  Stato patrimoniale: rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Infine, i conti d’ordine servono a dare atto di tutta una serie di accadimenti che in futuro potrebbero avere effetti sul patrimonio dell’ente, ma che per il momento, non avendo ancora determinato una variazione quantitativa del patrimonio stesso, non hanno i requisiti tali da rendere possibile una loro registrazione del sistema contabile dell’ente. 9. BILANCIO CONSOLIDATO: I comuni devono redigere il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate (ricorda definizioni fatte nel capitolo riferito alle Regioni). In tale obbligo sono esclusi gli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. È costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato, cui vanno allegati una relazione sulla gestione consolidata (comprensiva della nota integrativa) e una relazione del collegio dei conti. GESTIONE DEL BILANCIO: FASI ENTRATE/USCITE 1. GESTIONE DELLE ENTRATE:  ACCERTAMENTO (art.179 TUEL): sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di titolo giuridico. Viene individuato un debitore, quantificata la somma da incassare è fissata la relativa scadenza. L’accertamento avviene distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti, attraverso la codifica della transazione elementare. Ogni atto di gestione genera una transazione elementare e ad ogni transazione viene attribuita una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato. -> ogni transazione è contraddistinta da un codice che permette di tracciare le operazioni contabili Competente l’accertamento è il responsabile del procedimento, che deve trasmettere la documentazione al responsabile del servizio finanziario ai fini della votazione nelle scritture contabili. L'accertamento delle entrate effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui il credito scade. Per i crediti di dubbia o di difficile esenzione accertati nell’esercizio, è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.  RISCOSSIONE (art.180 TUEL): consiste nell’effettivo introito da parte del tesoriere o di altri incaricati, delle somme dovute all’ente. In alternativa i comuni possono stabilire di gestire la riscossione delle entrate mediante proprio strutture o di affidare a terzi, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate. Avviene in base a un ordinativo di incasso che deve indicare una serie di dati (debitore, ammontare da riscuotere, causale, codifica di bilancio, numero progressivo..) e in modo particolare il codice SIOPE (le amministrazioni ordinano incassi e pagamenti tramite ordinativi informatici, OPI, per il tramite delle infrastrutture della banca dati SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia). L’ordinativo è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario nei modi di tempi stabiliti dal regolamento di contabilità dell’ente. Anche in mancanza di tale documento il tesoriere tenuto a ricevere qualsiasi importo. L’ente provvede alla regolarizzazione dell’incasso entro i successivi 60 giorni.  VERSAMENTO (art.181 TUEL): effettivo trasferimento delle somme riscosse nella cassa dell’ente. In pratica gli incaricati della riscossione versano al tesoriere le somme riscosse. Il termine entro il quale gli incaricati devono versare le somme riscosse non può essere superiore a 15 giorni lavorativi 2. FASI DELLA SPESA:  IMPEGNO (art. 183 TUEL): a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata sono determinati la somma da pagare, il soggetto creditore, è indicata la ragione e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio. Solo a questo punto la semplice previsione di spesa si trasforma in un debito effettivo. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui viene scadenza. Anche gli impegni di spesa sono registrate distinguendo le spese di corrente da quelle non ricorrenti, seguendo la codifica della transazione elementare. Quando risulta impossibile assumere un regolare impegno per mancanza di elementi essenziali, lo strumento della prenotazione d’impegno, permette di “prenotare” le risorse necessarie sin dal momento in cui si da avvio alla procedura di gara. Il responsabile della spesa all’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con l’obiettivo di finanza pubblica. I provvedimenti che comportano impegni di spesa vengono trasmessi al responsabile del servizio finanziario che verifica se l’importo impegnato e sostenuto da sufficiente capienza (criterio della copertura finanziaria effettiva). In caso positivo appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. tributi locali nella misura massima consentita e la delibera non è revocabile e hai efficacia per cinque anni). GESTIONE TESORERIA L’art. 208 TUEL, dispone che il servizio di tesoreria può essere affidato:  Per i comuni capoluogo di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 D.Lgs. 385/1993 (raccolta del risparmio e concessione del credito).  Per i comuni non capoluogo di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituita con capitale sociale interamente versato non inferiore a 500.000 €;  Altri soggetti autorizzati per legge (es. Poste Italiane S.p.A.) Per la scelta, l’ente locale deve rispettare i principi della concorrenza. Il rapporto che si costituisce tra l’ente e l’affidatario del servizio viene regolato con una convenzione, deliberata dall’organo consiliare. Ciascun soggetto abilitato può assumere il servizio di tesoreria per conto di più enti locali, purché mantenga contabilità separata. Le attività svolte dal tesoriere possono essere così classificate:  Attività connesse alla riscossione delle entrate;  Attività connesse al pagamento delle spese;  Attività connesse alla custodia di titoli e valori;  Anticipazioni di tesoreria. I principali adempimenti del tesoriere previste dalla legge sono:  Trasmissione periodica alla Regione di appartenenza dei dati e della gestione di cassa e degli elementi previsionali;  Aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;  Conservazione dei verbali delle verifiche ordinarie straordinarie di cassa;  Conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa;  La resa del conto della gestione di cassa all’ente locale nel termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario. L’ente provvede poi a trasmetterlo alla competente sezione giurisdizionale della corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto. L’operato del tesoriere viene controllato attraverso verifiche di cassa che possono essere:  Verifiche ordinarie: eseguite con cadenza trimestrale dall’organo di revisione e dal modo getto anche la verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili interni;  Verifica straordinaria: a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. TESORERIA UNICA E il sistema della tesoreria unica era stato introdotto dalla L. 720/1984 ed era obbligatoria per tutti gli enti organismi pubblici elencate nelle tabelle A e B allegati alla legge. Ciascuno degli enti compresi nella tabella A, fra cui rientra la maggior parte degli enti locali, deve avvalersi di una banca per lo svolgimento del servizio di tesoreria. Tali banche hanno obbligo di accendere presso la tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia) delle contabilità speciali fruttifere (entrate proprie dell’ente) e delle contabilità speciali infruttifere (trasferimenti di Stato o mutui). A partire dalla seconda metà degli anni 90, si è sentita l’esigenza di responsabilizzare gli amministratori locali attribuendo loro una maggiore autonomia gestionale in materia finanziaria e di cassa e decidendo di sostituire gradualmente il sistema di tesoreria unica con un sistema cosiddetto misto. In base a tale sistema, le entrate proprie degli enti locali non devono essere più versate alla tesoreria provinciale ma rimangono nella giacenza di cassa detenuta presso il proprio tesoriere. Resta invece acceso il conto corrente infruttifero. La necessità dello Stato di raccogliere liquidità al fine di limitare l’emissione di titoli pubblici e di ridurre la spesa per interessi, ha spinto il legislatore a fare un’inversione di marcia. Con la L. 27/2012 ha disposto la sospensione del sistema di tesoreria misto stabilendo che gli enti locali siano nuovamente assoggettati alle disposizioni di cui alla L.720/1984. LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Per garantire che l’attività amministrativa sia svolta in conformità agli obiettivi prefissati dalla legge e per tutelare gli interessi della collettività è stato introdotto l’istituto della revisione economico finanziaria. Essa è funzionale al conseguimento di una maggiore efficienza, economicità ed efficacia della gestione dell’ente. L’art. 234 TUEL dispone che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio dei revisori composto da tre membri (il presidente, iscritto nel registro dei revisori contabili; un membro scelto tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e uno tra gli scritti nell’albo dei ragionieri). I revisori dei conti vengono scelti mediante estrazione da un apposito elenco nel quale possono essere inseriti i soggetti già iscritti, a livello provinciale, nel registro dei revisori legali o appartenenti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La nomina è di competenza del consiglio. L’art. 236 TUEL indica le cause di incompatibilità ed ineleggibilità:  Non può essere nominato membro l’interdetto, il fallito, inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici;  Non può essere esercitata dei componenti degli organi dell’ente locale ed a coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina;  Chi assume la carica di revisore non può assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti. Un revisore non può assumere contemporaneamente più di otto incarichi. La durata dell’organo di revisione è di tre anni ed i suoi membri non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale. L’incarico può cessare oltre alla scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o impossibilità a svolgere l’incarico a qualsiasi motivo essa sia imputabile. Ha speciali prerogative:  Diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente;  Possibilità di partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell’organo consiliare;  Diritto di ricevere da parte del comitato di controllo le decisioni di annullamento delle deliberazioni adottate dagli organi dell’ente;  Diritto di ricevere da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria relative agli atti di impegno;  Il diritto di avere a disposizione i mezzi necessari allo svolgimento dei propri compiti;  Il diritto dei singoli componenti ad eseguire ispezioni e controlli individuali La disciplina delle funzioni è contenuta nell’art. 239 TUEL:  Collaborazione con il consiglio secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento dell’ente;  Pareri;  Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;  Relazione sulla proposta di deliberazione del consiglio del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto nonché sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato;  Referto all’organo consiliare su eventuali gravi irregolarità di gestione  L’azione di una circostanziata relazione da allegare al provvedimento che dichiara lo stato di dissesto; I revisori devono esercitare le loro funzioni con la diligenza del mandatario, che equivale alla diligenza del buon padre di famiglia. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per fatti ed omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità della loro carica. Secondo i dettami del decreto legislativo 91/2011 gli enti pubblici non economici devono strutturare il proprio bilancio articolandolo nel seguente modo:  Le entrate devono che essere ripartite in: a) Titoli: secondo la fonte di provenienza b) Tipologie: secondo la natura delle entrate c) Categorie: secondo la natura dei cespiti  Le spese vanno articolate in: a) Missioni: definite in base allo scopo istituzionale dell'ente, individuato dalla legge dello statuto, in modo da fornire la rappresentazione delle singole funzioni politico istituzionali perseguite con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili b) Programmi: configurati come le unità di rappresentazione del bilancio che identificano in modo sintetico gli aggregati omogenei di attività realizzate dall’ente per il perseguimento delle finalità individuate nell’ambito di ciascuna missione. Inoltre sono articolati in macroaggregati, secondo la natura economica della spesa Le pese devono essere classificate modulabili e non rimodulabili, in virtù del principio di flessibilità del bilancio. Il regolamento prevede l'iscrizione nel bilancio di previsione di un fondo per le spese impreviste o per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui contare non può essere superiore al 3% e inferiore all'1% del totale delle uscite correnti; di un fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso del personale dipendente; il fondo rischi ed oneri, per spese future e per il ripristino investimenti.  Preventivo finanziario: si distingue in decisionale e gestionale ed è formulato in termini di competenza e di cassa. Si articola sia per le entrate sia per le spese, in centri di responsabilità di primo livello, determinati con riferimento ad aree omogenee di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun ente. Tali centri sono stabiliti in modo da farsi che ognuno corrisponda ad un responsabile con incarico dirigenziale o funzionario cui affidata la gestione delle entrate e delle spese Il preventivo finanziario decisionale è ripartito sia per l’entrata sia per la spesa in UPB, che costituiscono l’insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. a) Le entrate delle UPB di primo livello sono ripartite in: titoli, unità previsionale di terzo livello, categorie, capitoli. b) Le uscite di primo livello sono ripartite: funzioni-obiettivo, titoli, unità previsionale di terzo livello, categorie, capitoli  Preventivo economico: è formato dalla somma dei budget economici dei centri di responsabilità di primo livello e racchiude le misurazioni economiche dei costi e proventi che, si prevede realizzare durante la gestione nei diversi centri di responsabilità di primo livello a cui si riferiscono le valutazioni economiche programmate. Diventa operativo nel momento in cui il preventivo finanziario è stato autorizzato dagli organi di vertice  Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione: allegata al bilancio di previsione e dimostra il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima e di indicare gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.  Budget finanziario di economico dei centri di responsabilità: Il budget di primo livello coincide con il bilancio di previsione dell’ente nel caso in cui quest’ultimo abbia un’unica direzione con un’unica unità. In tutti gli altri casi, il budget è un documento autonomo redatto in conformità alle specifiche disposizioni degli organi di vertice. È composto dal budget finanziario di competenza e di cassa e dal budget economico. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Dopo l’approvazione del bilancio e la definizione degli obiettivi che l’ente intende perseguire, le risorse sono assegnate ai titolari dei centri di responsabilità. 1) Gestione delle entrate:  Accertamento: il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione, deve verificare la ragione del credito e la sussistenza di un titolo giuridico, individuare il debitore, quantificata la somma da incassare e fissare la scadenza  Riscossione: è il momento in cui la somma dovuta all’ente viene effettivamente riscosso dal tesoriere cassiere dell’ente o altri incaricati. Il mezzo con cui si concreta la discussione è l’ordinativo di incasso, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato  Versamento: le somme riscosse sono trasferite nella cassa dell’ente 2) Gestione delle uscite:  Impegno: costituisce l’autorizzazione a impiegare le risorse finanziarie assegnate, con cui a seguito di un’applicazione giuridicamente perfezionata, e determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione  Liquidazione: in base ai documenti e titoli dati a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare me limite dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto. L’atto di liquidazione, sottoscritto dal funzionario competente e trasmesso al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti  Pagamento: ordinato entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l’emissione dei mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo e contrassegnate da evidenze informatiche del capitolo. Spetta al cassiere tesoriere effettuare i pagamenti anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento (da regolarizzare entro 10 giorni). Uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate non pagate costituiscono i residui passivi. Per quanto riguarda la gestione dei residui. I residui attivi e passivi devono risultare delle scritture distintamente per l’esercizio di provenienza; sono trasferiti ai corrispondenti capitoli per l’esercizio successivo Entro il 30 luglio di ciascun anno è deliberato poi l’assestamento di bilancio con cui i titolari dei centri di responsabilità di primo livello possono disporre variazioni compensative nell’ambito della stessa unità previsionale di base. Variazioni al bilancio di previsione di competenza di cassa possono essere deliberate entro il mese di novembre. RENDICONTO Il processo gestionale degli enti pubblici istituzionali si conclude con l’illustrazione dei risultati conseguiti dall’ente stesso. Il rendiconto generale deliberato dall’organo di vertice entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario ed è trasmesso entro 10 giorni dalla data di deliberazione al ministero vigilante e al MEF. Al rendiconto vanno allegati:  La situazione amministrativa;  La relazione sulla gestione;  La relazione del collegio dei revisori dei conti;  La situazione dei residui attivi e passivi  Di piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Il rendiconto è costituito dai seguenti documenti: uscite e garantire la liquidità finanziaria alle varie articolazioni delle tesorerie; in tutti gli altri casi le operazioni vengono denominate esterne e comprendono l’emissione di titoli di Stato a breve termine, che costituiscono il debito fluttuante. Allo scopo di migliorare la conoscenza dei conti pubblici nazionali e garantire il rispetto dei criteri e dei valori di riferimento che il trattato UE è stato creato il sistema informativo delle operazioni dell’enti pubblici (SIOPE). È un sistema di rilevazione telematica attraverso il quale l’incassi pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni confluiscono in un archivio informativo che la ragioneria generale affidato in gestione alla Banca d’Italia. Il conto riassuntivo del tesoro deve essere pubblicato sul sito istituzionale MEF rappresenta la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale. Il documento è suddiviso in due sezioni che riportano una serie di tavole riguardanti la gestione del bilancio statale e quella della tesoreria. A decorrere per l’esercizio 2017, i conti per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall’ultima movimentazione saranno estinti, previa autorizzazione del MEF. 2. Operazioni finanziarie: si fondano sul credito pubblico in generale, in particolare sull’emissione di prestiti, il riscatto di obbligazioni, ecc. Il ruolo di tesoriere dello Stato è svolta dunque dalla Banca d’Italia. Oltre ad esso nel sistema di tesoreria sono centrali il MEF e soprattutto il DRGS, al quale sono affidati compiti di coordinamento e di vigilanza sul servizio di tesoreria, la gestione amministrativa delle attività attraverso il rilascio di specifiche autorizzazioni e rappresenta l’organo propulsore dell’innovazione nell’ambito dell’informatizzazione delle procedure. Nelle procedure di tesoreria si sono progressivamente abbandonati infatti i supporti cartacei a beneficio dei flussi telematici. Il processo è decollato con l’emanazione della D.P.R. 367/1994. Grazie poi SIPA (sistema informatizzato di pagamenti della pubblica amministrazione), tutte le pubbliche amministrazioni devono ordinare l’incassi pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici. Il versamento in contanti costituisce una modalità residuale e si ricorre nella maggior parte dei casi a strumenti e applicativi bancari. Infine l’art. 5 del codice dell’amministrazione digitale obbliga tutte le amministrazioni ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico. TESORERIA UNICA Sono assoggettati al sistema della tesoreria unica tutti gli enti e organismi pubblici che ricevono trasferimenti continuativi dallo Stato o da altri enti pubblici. Ciascuno di tali enti si avvale di una banca per lo svolgimento del servizio di tesoreria. Tali banche hanno l’obbligo di accendere presso la tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia) delle contabilità speciali. Entrate proprie dell’ente sono depositate su una contabilità speciale fruttifera; quelle derivanti da trasferimenti dello Stato o da mutui sono depositate su contabilità speciali infruttifere. LA GESTIONE DEI BENI DELLA PA L’amministrazione dei beni pubblici constati complesse attività che danno luogo a due categorie distinti atti: 1. Atti di conservazione e manutenzione 2. Atti di utilizzazione AMMINISTRAZIONE DI BENI PUBBLICI Gli atti di conservazione sono rivolti a realizzare gli scopi connessi al mantenimento dell’integrità fisica dei beni. I beni immobili dello Stato sono amministrati a cura del Minestro dell’economia e delle finanze, mentre la funzione della tenuta delle scritture contabili dei beni è attività al DRGS. Con la riforma dell’organizzazione del governo (D.Lgs 300/1999) all’agenzia del demanio è stata attribuita all’amministrazione dei beni immobili dello Stato, allo scopo di una loro valorizzazione (amministra direttamente ed esercita piena operatività su parte dei beni statali. Non sono amministrati dall’agenzia: i beni del demanio militare; i beni dell’amministrazioni aziende autonomi che possono amministrarli direttamente; il bagno idrico). Per quanto riguarda i beni immobili assegnati a un servizio governativo, si intendono concessi in uso gratuito al Ministero da cui il servizio dipende e sono dello stesso amministrati. Per quanto riguarda i beni mobili appartenenti allo Stato, ciascuno ministero provvede all’amministrazione dei beni immobili assegnati ad uso proprio o di servizio da essi dipendenti. Ciascun ministro deve far compilare l’inventario dei mobili e dei materiali di spettanza dello Stato. SCRITTURE CONTABILI RELATIVE AI BENI PUBBLICI – INVENTARI Quanto concerne le scritture contabili e alla gestione dei beni dello Stato bisogna distinguere tra beni mobili e beni immobili. 1. Per quanto riguarda le scritture contabili dei beni mobili, è il consegnatario la figura che deve tenere le relative scritture obbligatorie:  Inventario: consiste in quella complessa serie di operazioni mediante le quali si tende a rilevare ad una certa data la consistenza patrimoniale di un’azienda (definizione tecnico aziendale). Il consegnatario deve compilarlo per tutti i beni mobili dello Stato che non hanno carattere di beni di consumo e aventi un valore superiore a 500 € Iva compresa. L’inventario deve rilevare la consistenza dei beni a una determinata data e contenere le seguenti indicazioni: indicazione degli stabilimenti e dei locali in cui sono custoditi beni mobili; la denominazione e descrizione degli stessi; la destinazione d’uso; la qualità o il numero degli oggetti secondo le varie specie; la classificazione in nuovi, usati fuori uso; il valore. L’inventario deve essere rinnovato almeno ogni cinque anni previa effettiva ricognizione dei beni  Giornale di entrata (aumenti) e di uscita (diminuzioni): è tenuto dal consegnatario. Devono essere messi in evidenza, in ordine cronologico, per ogni esercizio finanziario, le quantità dei beni in aumento e dominazione. Le registrazioni sul giornale vanno effettuate per singolo bene. Entro il 15 febbraio va trasmesso al competente ufficio riscontrante il prospetto per categoria delle variazioni nella consistenza dei beni mobili avvenute nel corso dell’esercizio scaduto.  Prospetto delle variazioni  Buoni di carico e scarico: contengono per ciascun bene l’esercizio di gestione e di provenienza, il pertinente programma e il relativo capitolo di spesa e in caso di vendita dell’entrata.  Scheda dei beni mobili  Processo verbale Al DRGS Il decreto legislativo 123/2011 affida un ruolo fondamentale nei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenzia il suo ruolo nell’ambito dell’analisi della valutazione della spesa pubblica. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONTI PUBBLICI L’articolo 14 della L. 196 /009 in tema di monitoraggio e controllo dei conti pubblici fissa i compiti in tale ambito dei dipartimenti del MEF. Il DRGS deve:  Consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche e valutare la coerenza dell’evoluzione delle grandezze di finanza pubblica;  Misurare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica;  Verificare la regolarità della gestione amministrativo contabile delle amministrazioni pubbliche;  Monitorare i flussi di cassa delle pubbliche amministrazioni Il DRGS deve mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, pubblicare una relazione sul conto consolidato di cassa dell’amministrazione centrale. Al Dipartimento delle finanze spetta:  Monitorare l’andamento delle entrate tributarie e contributive;  Misurare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla minore di bilancio Infine il ministero dell’economia delle finanze tramite il DRGS entro il 31 maggio, il 30 settembre il 30 novembre pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche. Per rafforzare il controllo e il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, nell’ambito dei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, deve essere inserito un rappresentante del MEF. ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA Il MEF collabora con le amministrazioni centrali dello Stato per contribuire alla verifica dei risultati programmatici e degli obiettivi assegnati all'emissione di bilancio. Tale collaborazione si instaura nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa. Il MEF fornisce alle amministrazioni il supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni relativi programmi e gli obiettivi indicati nella nota integrativa al bilancio di previsione. Presso il MEF è istituita una banca dati unitaria, in cui le amministrazioni pubbliche devono inserire: il bilancio di previsione e le relative variazioni, i conti consuntivi, i conti relativi alle correzioni gestionali e tutte le informazioni necessarie per efficace controllo e monitoraggio della finanza pubblica. Concorrono all’attività di analisi e valutazione della spesa: gli uffici centrali di bilancio; le ragionerie territoriali; i servizi ispettivi di finanza pubblica. CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE: DECRETO LEGISLATIVO 123/2011 Il decreto affida al DRGS il compito di adottare i provvedimenti necessari per assicurare l’adeguatezza e la coerenza del controllo amministrativo contabile. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la legittimità contabile amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l’atto di spesa spiega i suoi effetti. Il controllo ha per oggetto gli atti che hanno riflessi finanziari sui bilanci dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli organi pubblici I soggetti titolari della funzione di controllo sono gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di competenza e sono detti uffici di controllo. 1. CONTROLLO PREVENTIVO: per tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, degli organismi e degli organi di Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile. Alcuni atti devono comunque essere assoggettati al controllo preventivo ossia:  Atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della corte dei conti;  Decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di riconoscimento di debito;  Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;  Accordi in materia di contrattazione integrativa;  Contratti passivi, convenzioni, decreti e altri provvedimenti;  Atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;  Atti provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell’entrata e della spesa e del conto del patrimonio;  Atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o base stipendiare del personale statale; a) Controllo contabile: esercitato dagli uffici di controllo, è di tipo finanziario. Gli uffici devono effettuare la registrazione contabile delle somme relative agli atti di spesa elencati in precedenza, con il conseguente effetto di rendere indisponibili ad altre fine le somme da essi riferite. Gli atti di spesa non possono essere registrati quando: pervengono oltre il 31 dicembre; la spesa ecceda lo stanziamento dell'unità elementare di bilancio ossia imputata erroneamente all'unità elementare di bilancio; siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a categorie di spesa. b) Controllo amministrativo: una volta effettuata la registrazione contabile, sono cantonate reso indisponibile le somme fino al pagamento. L'ufficio di controllo procede all'esame degli atti di spesa sotto il profilo della regolarità amministrativa e verifica che i pagamenti siano coerenti con il crono programma. c) Termini del controllo: gli atti sottoposti a controllo preventivo sono inviate l’ufficio di controllo che, entro 30 giorni dal ricevimento provvede alla posizione del visto di regolarità amministrativa e contabile. Trascorsi il termine di 30 giorni senza che l’ufficio di controllo abbia formulato osservazioni, l’atto acquista efficacia e viene restituito di Stato. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all’ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine del pagamento. Per i provvedimenti o contratti di assunzione di personale l’ufficio di controllo si pronuncia entro 60 giorni. 2. CONTROLLO SUCCESSIVO: sono sottoposti i seguenti atti:  Rendiconti amministrativi, rese dei funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale;  Rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di compatibilità speciali per la gestione delle emergenze;  Rendiconti amministrativi relativi a un’unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale;  Rendiconti di contabilità speciale concernente i pagamenti degli interventi;  Ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge;  I conti giudiziali;  Le spese fisse telematiche relative alle competenze fisse e accessorie del personale centrale periferico dello Stato I rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di controllo competente entro il 25º giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento correlato dalla documentazione giustificativa della spesa. Per le prefetture tale termine è fissato al 40º giorno. Gli Uffici di controllo esaminano i rendiconti e la relativa documentazione, entro l’esercizio finanziario successivo alla presentazione dei rendiconti, provvedono al discarico di quelli ritenuti regolari e li restituiscono al funzionario delegato munito del visto di regolarità. Nel caso in cui riscontrano irregolarità inviano al funzionario delegato una nota di osservazione alla quale i funzionari rispondono entro 30 giorni dal ricevimento. pubbliche amministrazioni di dotarsi di un organismo indipendente di valutazione delle performance (OIV).  Controllo strategico, finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. CONTROLLI INTERNI PREVISTI DAL TUEL (ART.147-147 QUINQUIES)  Controllo di gestione (art.147): deve essere esercitato al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa. Consta di tre fasi: a) Predisposizione del piano esecutivo di gestione; b) Rilevazione dei dati in ordine ai costi, proventi e risultati raggiunti; c) Valutazione degli stessi dati in rapporto agli obiettivi per verificarne lo stato di attuazione Le conclusioni del controllo sono comunicate agli amministratori, ai responsabili dei servizi e alla corte dei conti. L’introduzione del controllo di gestione ha quale presupposto lo sviluppo della contabilità analitica ossia il sistema di predeterminazione, rilevazione, imputazione, assegnazione, controllo di analisi dei costi e dei ricavi della gestione. Il primo passo e quindi individuare i cosiddetti centri di responsabilità, ovvero quelle unità organizzative preposte alla realizzazione di determinati obiettivi e che sono posti alle dipendenze di un dirigente/responsabile del servizio. Vanno quindi evidenziati i centri di costo ossia alle unità organizzative cui possono essere ricondotte le decisioni di spesa. È necessario poi elaborare degli indicatori di risultato per comprare gli obiettivi assegnati, l’attività svolta e i costi sostenuti. L’ordinamento contabile degli enti locali prevede l’obbligo di allegare al rendiconto il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. Dall’elaborazione di tali indici è possibile ricavare utili indicazioni per la fase della programmazione; per monitorare l’andamento della gestione e salvaguardare gli equilibri di bilancio; per il riscontro a fine esercizio delle previsioni iniziali e la valutazione dell’operato dei dirigenti.  Controllo di regolarità amministrativa e contabile (art.147 bis): il primo è assicurato nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica. Il controllo contabile viene effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. N.B. mentre il controllo preventivo attiene alla regolarità amministrativa e a quella contabile, il controllo successivo riguarda la sola regolarità amministrativa.  Controllo strategico (art.147 ter): avviene negli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio nei documenti previsionali. Il controllo è finalizzato alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi. Si estende anche alla valutazione della qualità dei servizi offerti e delle ripercussioni che esse hanno sulle condizioni socio economiche di coloro a cui sono rivolti, ossia i cittadini. L’unità preposta al controllo strategico, posto sotto la direzione del direttore generale o del segretario, deve elaborare e inviare rapporti periodici alla giunta e al consiglio affinché possa predisporre le opportune deliberazioni di ricognizione dei programmi.  Controlli sulle società partecipate non quotate (art.147 quater): gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti devono predisporre tale sistema di controllo. L’ente definisce preventivamente nel documento unico di programmazione, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi.  Controllo sugli equilibri finanziari (art.147 quinquies): è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e implica la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico e finanziario degli organismi gestionali esterni. IL CONTROLLO ESTERNO: LA CORTE DEI CONTI La L. 800/1862 ha costituito la Corte dei conti come organo della giustizia amministrativa con giurisdizione sulle questioni inerenti alla contabilità pubblica e su quelle indicate dalla legge. È inoltre istituzione superiore di controllo. La corte esercita le seguenti tipologie di controllo: 1. Controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo: verifica che gli atti sottoposti al suo controllo rispettino le norme del diritto oggettivo e siano quindi esente da vizi di legittimità (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge); 2. Controllo sugli enti sovvenzionati: controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. La corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche 3. Controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche: oltre a verificare la legittimità e la regolarità delle gestioni e il funzionamento dei controlli interni, la corte dei conti accerta ex post se le procedure e mezza utilizzati siano stati ottimali quanto a costi ed efficienza organizzativa 4. Controllo della corte dei conti sulle Regioni: allo scopo di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica tra i livelli di governo statale e regionale e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, la corte dei conti svolge una serie di controlli sulla gestione finanziaria delle regioni. In particolare, le sezioni regionali di controllo della corte:  Trasmettono annualmente ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali  Esaminano i bilanci preventivi e di conti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il servizio sanitario nazionale Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della corte dei conti e alla decisione di parifica e allegata una relazione in cui la corte formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone misure di correzione e interventi di riforma che ne ritiene necessari ai fini di assicurare l’equilibrio del bilancio. Il presidente della regione trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo una relazione sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni. 5. Controllo della corte dei conti sugli enti locali: le sezioni regionali della corte verificano con cadenza annuale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente. N.B. il controllo della corte degli enti locali non riguarda né la legittimità né il merito dei singoli atti, ma la legittimità e la regolarità della gestione nel suo complesso! Il sindaco, relativamente i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o il presidente della provincia, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interno adottato. Le sezioni regionali della Corte inoltre esaminano i bilanci preventivi e rendiconti consuntivi degli enti locali al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del vincolo d’indebitamento previsto dall’articolo 119 Cost. l’accertamento di squilibri economico finanziari, comporta per gli enti l’obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla pronuncia di accertamento,
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