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riassunti procedura civile, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

riassunti integrati con appunti delle lezioni, completamente sostitutivi

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 08/02/2022

fabrizio22
fabrizio22 🇮🇹

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21 documenti

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Scarica riassunti procedura civile e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! L’azione Domanda giudiziale è ciò che si chiede al giudice contro qualcuno. Il potere di proporre la domanda giudiziale si chiama azione (art.24 Cost. “ tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi”). L’azione può essere concepita come:  Diritto potestativo pubblico, in quanto ogni cittadino ha diritto di convenire in giudizio un altro cittadino ed ha il diritto che la causa venga ascoltata da un giudice;  Proiezione processuale di un diritto soggettivo esistente: l’azione è intesa come il mezzo di tutela processuale di quel diritto;  Pretesa che quel diritto venga accertato;  Attività, da intendere come compimento di atti. Il limite al diritto d’azione può ravvisarsi nel c.d. abuso del processo, che identifica una serie di fattispecie in cui un soggetto utilizza il processo per una finalità diversa da quella di vedere riconosciuto, sulla base di una ragionevole prognosi, un proprio diritto. I principali casi di abuso del processo, riportati all’interno della Legge Pinto, sono individuati nell’azione/resistenza in giudizio consapevole dell’infondatezza della domanda & della parte che dalla decisione finale abbia ottenuto lo stesso esito che aveva rifiutato in sede di mediazione. L’azione è tradizionalmente concepita come modo di tutela di diritti individuali: il fatto che, talora, più diritti si sommino in un solo processo non ne altera la natura.  Si parla di interessi diffusi quando non è possibile distinguere un soggetto che ne sia portatore esclusivo.  Si parla di interessi collettivi quando l’interesse è comune ad una pluralità definibile di soggetti. In entrambi i casi, il problema sta nell’individuare un ente che si faccia carico di rappresentare questi interessi e abbia la legittimazione per difenderli in giudizio. Nell’esame della domanda, il giudice deve compiere una verifica progressiva di una serie di requisiti. Solo la sussistenza di tutti i requisiti consentirà al giudice di accogliere la domanda. Nell’ordine, il giudice deve verificare l’esistenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell’azione e, infine, del diritto fatto valere. Presupposti processuali Sono i requisiti che devono sussistere affinché il giudice possa validamente decidere. La loro mancanza impedisce al giudice di decidere sulla domanda. Una decisione eventualmente presa in loro assenza darà atto dell’impossibilità per il giudice di pronunciarsi. Tali sono le decisioni di rito, che restano al di fuori dell’oggetto sostanziale della causa. I presupposti processuali vanno verificati al momento di inizio del processo, ovvero al momento in cui è compiuto un atto carente di requisiti. Si possono ulteriormente distinguere in:  Presupposti di esistenza , che riguardano la regolare instaurazione del giudizio  Presupposti di validità , che afferiscono al suo corretto svolgimento Condizioni dell’azione Sono i requisiti che devono sussistere affinché il giudice possa validamente decidere nel merito così come proposto nella domanda, esaminando la questione sul piano del diritto sostanziale. La loro mancanza impedisce al giudice di passare all’esame nel merito del caso. La loro sussistenza va verificata al momento della decisione.  Legittimazione ad agire e contraddire , ossia la corrispondenza fra la situazione del rapporto sostanziale e quella del rapporto processuale.  Interesse ad agire , inteso sia come utilità maggiore e diversa da quella che la parte potrebbe conseguire non agendo o non difendendosi, sia come affermazione del principio secondo cui la tutela giurisdizionale non è accordata a chiunque. Se tali condizioni mancano, il giudice non può occuparsi di stabilire chi ha ragione nel merito. Esistenza del diritto Se manca, il giudice (che può decidere nel merito), darà luogo sì ad un accertamento, che però risulterà negativo sotto il profilo delle aspettative e dell’interesse dell’attore. Per avere ragione l’attore deve poter contare sull’esistenza di ciascuna di queste situazioni. Al convenuto, invece, basta convincere il giudice della non esistenza anche di una sola di esse. Nel caso in cui la domanda sia respinta in rito, essa potrà essere riproposta; diversamente, nel caso in cui sia respinta nel merito, si otterrà un accertamento negativo della pretesa dell’attore. un comando concreto a carico della controparte. Se a questo comando la controparte non sarà adempiente, l’attore vittorioso potrà agire esecutivamente e ottenere che il braccio dello Stato attui la reintegrazione materiale del suo diritto. Si discute sull’ammissibilità di una domanda di condanna generica, cioè solo sull’an debeatur e non anche sul quantum: un esempio è regolato dall’art. 278.  Azioni costitutive : hanno luogo quando la lesione del diritto è sanata da una pronuncia del giudice, in cui all’accertamento consegue, senza che vi sia necessità di vincere una resistenza materiale, una modificazione della realtà giuridica. La pronuncia giudiziale è di per sé sufficiente a conseguire l’effetto della reintegrazione nel diritto leso. Si può distinguere tra giurisdizione esecutiva necessaria, dove l’effetto modificativo si attua solo per il tramite dell’intervento del giudice, e non necessaria, dove l’effetto si può produrre anche con l’accordo delle parti. Le pronunce costitutive non suppongono l’esecuzione forzata, perché non vi sono resistenze materiali da vincere. Eccezione Il convenuto può introdurre nel processo fatti nuovi che contrastano la domanda dell’attore sul piano della causa petendi. Così come l’attore deve indicare i fatti costitutivi del diritto leso, il convenuto può opporre fatti modificativi, estintivi ed impeditivi, che rendono inapplicabile la norma. In senso proprio, sono eccezioni soltanto le deduzioni di fatti nuovi, che alterano il quadro prospettato dall’attore. Si parla di eccezioni in senso stretto quando i fatti allegati dipendono, in senso giuridico, dal convenuto. Dal punto di vista di difesa attiva, si distingue fra eccezioni di rito quando il convenuto contrasta qualcuno dei requisiti che devono sussistere per la legittima decisione del giudice, ed eccezioni di merito quando affronta la tesi dell’attore direttamente sul piano dell’esistenza del diritto. Importante rilievo assume anche la differenza tra eccezioni sollevabili su istanza di parte, ed eccezioni rilevabili d’ufficio. La rilevabilità d’ufficio delle eccezioni si deve coordinare con il principio della disponibilità della materia del contendere in capo alle parti. Domanda riconvenzionale Può accadere che il convenuto scelga di contrattaccare le posizioni dell’attore, proponendo a sua volta una domanda contro di lui. Questa domanda potrebbe essere proposta autonomamente in un separato giudizio: tuttavia, è normale che il convenuto scelga di presentare al giudice l’atteggiamento antigiuridico dell’attore, alla doppia finalità di meglio difendersi contro la domanda principale e ottenere a sua volta un vantaggio. Ne segue che le due azioni, per essere trattate nello stesso processo, devono avere un legame fra loro di connessione per il titolo o per l’oggetto. In applicazione del principio di economia processuale, però, la giurisprudenza ammette che possa essere proposta al convenuto una domanda riconvenzionale non altrimenti connessa per il titolo o l’oggetto, purché ne venga rispettata la competenza per materia, valore e territorio dell’organo giudiziario adito per primo. Il principio di non contestazione Le norme positive impongono al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda. L’art. 115 prevede che il giudice debba porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal PM, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il nostro ordinamento va nella direzione di equiparare il silenzio cosciente ad una vera e propria ammissione dei fatti dedotti dalla controparte. Il principio opera a rispetto di due condizioni:  Che la parte interessata a negare un fatto sia attivamente presente nel processo  Che sia in grado di avere un’opinione sulla verità del fatto che decide di non contesatare. Giudicato Il giudicato è l’accertamento stabile e definitivo che si ha al termine del processo di cognizione.  Formale: riguarda l’incontrovertibilità di ciò che è stato deciso, con il conseguente divieto di ripetere l’accertamento e il giudizio sulla stessa causa. Si intende passata in giudicato formale la sentenza che non è più attaccabile con i mezzi di impugnazione ordinari, con l’effetto di impedire la proposizione di un processo identico (ne bis in idem)  Sostanziale: è la concretizzazione della norma generale ed astratta, ossia il comando normativo dato dal giudice per quel caso concreto. Rappresenta la disciplina stabile della controversia, quindi la certezza raggiunta dall’ordinamento, per effetto del formarsi del giudicato formale, che impedisce la riproposizione della domanda. L’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato fra le parti, i loro eredi e aventi causa. Si può affermare come il giudicato sia la legge del caso concreto. Il giudicato sostanziale, in quanto tale, prevale anche sulle variazioni legislative. Ciò che passa in giudicato non è la sentenza, ma l’accertamento in essa contenuto, in quanto accertamento di merito sul diritto. Pertanto, mentre tutte le sentenze sono idonee a passare formalmente in giudicato, non tutte danno luogo a giudicato sostanziale, perché non tute contengono un accertamento di merito (es. sentenza che si pronuncia soltanto su profili diversi dal merito, come i presupposti processuali o le condizioni dell’azione). Non si forma giudicato sostanziale dove non si ha un accertamento tendenzialmente stabile. Per tale motivo, le decisioni in materia di volontaria giurisdizione non hanno efficacia sostanziale di giudicato, per la loro natura di provvedimenti rebus sic stantibus, essendo costantemente modificabili al mutare dei presupposti. Vi sono tuttavia casi dove è possibile la caducazione del giudicato, in quanto vi sono casi in cui il mantenimento della certezza comporta un’ingiustizia così forte da risultare intollerabile: per tali situazioni si ricorre alle impugnazioni straordinarie. Il processo di esecuzione e quello cautelare non danno luogo ad un accertamento definitivo: si può quindi parlare di giurisdizione, ma non di giudicato. Il processo cautelare, in particolare, porta ad un provvedimento provvisorio. Il processo esecutivo non conduce ad un accertamento e ha effetti giuridicamente fondati, ma materiali; invece il giudicato non ha mai conseguenza materiali dirette. Limiti soggettivi del giudicato: il problema è stabilire fra chi ha efficacia il giudicato sostanziale, ossia fra quali soggetti fa stato il giudicato e a chi si rivolge il comando concreto. L’art. 2909 c.c. stabilisce che l’accertamento contenuto nella
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