Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

riassunti procedura civile, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Diritto processuale penaleDiritto processuale civilediritto amministrativo

riassunti integrati con appunti delle lezioni, completamente sostitutivi

Cosa imparerai

  • Quali sono le condizioni per appellare una sentenza in Italia?
  • Che cosa è un ricorso per cassazione e come funziona?
  • Qual è il ruolo della Cassazione nella qualificazione di fatti?
  • Che cosa accade se una sentenza è annullata in Cassazione?
  • Quali sono le ipotesi di impugnazione in Italia?

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 08/02/2022

fabrizio22
fabrizio22 🇮🇹

3

(3)

21 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica riassunti procedura civile e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Impugnazioni Il giudizio di impugnazione può svolgersi o rinnovando e ripetendo quel processo (gravame) oppure limitandosi ad una rilettura di quegli atti, per correggere eventuali errori di giudizio, ma senza rinnovare il processo (impugnazione in senso stretto). E’inammissibile l’impugnazione proposta in violazione delle regole processuali, tali per cui essa appare non correttamente proposta. L’impugnazione inammissibile è quindi respinta, senza che il giudice debba esaminare la decisione impugnata: ne consegue che la sentenza passa formalmente in giudicato. L’impugnazione è improponibile se non potrebbe neppure essere presentata in astratto (es. appello contro una sentenza della cassazione); è irricevibile se presentata in mancanza delle condizioni procedurali (es. appello presentato dopo cinque anni dalla pubblicazione della sentenza); è inammissibile se priva dei requisiti intrinseci (es. appello privo di specifica motivazione). Si parla invece di improcedibilità quando l’impugnazione nasce correttamente, ma vi è un vizio successivo che la colpisce (es. compimento di atti d’impulso processuale): in questo caso la sentenza non viene esaminata e passa formalmente in giudicato. Condizioni dell’impugnazione:  Legittimazione ad impugnare : può impugnare chi è stato parte del processo, alla sola condizione di aver proposto domande autonome. La possibilità di impugnare presuppone una decisione e un soggetto soccombente che ha interesse da impugnare.  Interesse ad impugnare : la relativa facoltà di impugnare è attribuita a chi ne ha interesse. Per verificare se vi è stata soccombenza, occorre confrontare le conclusioni della parte con il dispositivo della sentenza. Dal punto di vista dell’attore, ogni difformità in negativo dà luogo a soccombenza; dal punto di vista del convenuto, è soccombente solo se subisce un’effettiva incisione della sua sfera giuridica. Dalla pubblicazione della sentenza decorre il termine per impugnare, che prende il nome di termine lungo (6 mesi per appello, rev. ordinaria e ricorso in cassazione). Se però una parte ha interesse ad abbreviare il tempo di incertezza, può notificare la sentenza alla controparte e dalla data di notificazione decorre il termine breve (30 giorni per appello, revocazione e opp. di terzo revocatoria.; 60 giorni per il ricorso per cassazione). Essendo la notificazione atto di parte, ciascuna può attivarsi per ottenere l’effetto di abbreviare alla controparte il tempo per predisporre l’impugnazione. La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare per tutte le parti, ivi compresa quella che ha notificato. L’impugnazione fuori termine è irricevibile. I termini sono perentori, ma ad essi si applica la rimessione in termini ex 153, comma 2. Impugnazioni incidentali Vi possono essere più soccombenti: o perché vi sono più di due parti, o perché vi è stata soccombenza parziale e reciproca. Quest’ultima ipotesi riguarda quella di un processo a due parti, in cui non siano state pienamente accolte le conclusioni di nessuna di esse: quindi, ciascuna è in parte vittoriosa e in parte sconfitta. L’ordinamento deve risolvere il problema di come contemperare l’esigenza di certezza con il diritto di ogni soccombente di instaurare un giudizio di impugnazione. La legge prevede che, se vengono proposte contemporaneamente due o più impugnazioni, i processi vengono riuniti. Se viene proposta un’impugnazione, tutte le altre impugnazioni si propongono nel medesimo processo, in via incidentale, nel senso che si inseriscono (cioè incidono) nel giudizio già avviato. La prima impugnazione anteriore nel tempo prende il nome di impugnazione principale; tutte le successive sono impugnazioni incidentali. E’ tempestiva l’impugnazione incidentale che risulta proposta entro i termini a cui l’impugnante avrebbe dovuto sottostare per la proposizione dell’impugnazione principale. E’ tardiva l’impugnazione incidentale proposta quando i termini per presentare l’impugnazione in via principale sarebbero scaduti. La ratio dell’impugnazione incidentale tardiva ex 334 è di favorire l’acquiescenza, evitando che la parte rimasta parzialmente soccombente, ma disposta ad accettare la sentenza, impugni al solo scopo di evitare la decadenza per il caso in cui sia parte avversa a richiedere la riforma della stessa sentenza. Se l’impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, cade anche l’impugnazione incidentale tardiva; non così, invece, se l’impugnazione principale, originariamente ammissibile, viene poi dichiarata improcedibile. In questa seconda ipotesi, infatti, l’impugnazione incidentale tardiva prosegue il suo iter. La prima ipotesi è quella della causa inscindibile o di cause dipendenti. Si tratta delle cause caratterizzate dal litisconsorzio necessario o che, in primo grado, sentenza, che potrà poi essere confermata o no al momento di decidere se impugnare quella definitiva. La riserva costituisce un episodio interno al processo di primo grado, nella fase in cui il giudice, emessa la pronuncia non definitiva, ne ordina la prosecuzione fissando una successiva udienza per riprendere la causa. L’appello viene quindi differito nel tempo fino all’emanazione della sentenza. Resta libera la scelta di impugnare immediatamente la sentenza non definitiva, nonostante venga comunque incoraggiata l’impugnazione unitaria. Se è stata fatta riserva, l’appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio (non potendo essere proposto autonomamente). Va comunque detto che, in seguito alla prenotazione, non è affatto obbligatorio per la parte proporre l’appello riservato. La richiesta non può più farsi quando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia proposto immediatamente appello, rimanendo privo di effetto in caso contrario. L’appello si propone con atto di citazione, che riproduce la struttura dell’atto introduttivo di primo grado. Il suo contenuto suppone, fondamentalmente, una critica nei confronti della decisione di primo grado. L’art. 342 afferma come l’atto d’appello debba essere motivato: la motivazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare e l’indicazione delle circostanze, e della loro rilevanza, da cui deriva la violazione della legge. Detti requisiti sono alternativi, non dovendo necessariamente sussistere insieme. La parte appellata può proporre appello incidentale. Il termine per la proponibilità si identifica, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta. La trattazione del giudizio di appello è:  Collegiale dinanzi la corte di appello  Monocratica quando il tribunale è giudice di appello nei confronti delle sentenze del giudice di pace Il procedimento è semplificato rispetto a quello di primo grado: si dà luogo ad una sola udienza, in cui potrebbero già essere precisate le conclusioni. Se l’appellante non si costituisce nei termini (ex 166, 10 giorni dall’ultima notificazione), l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. Al giudice è permesso rilevare questo vizio anche a prescindere dall’atteggiamento dell’appellato. In base all’art. 348 bis, il giudice dell’appello può dichiarare inammissibile l’impugnazione quando essa non ha una ragionevole probabilità di essere accolta . Il termine “inammissibilità” è da intendere in senso atecnico: il giudice è tenuto a valutare, oltre le ragioni procedurali, anche il merito dell’impugnazione. La valutazione di probabile accoglimento riguarda tutte le cause ed è discrezionale. Questa prognosi non è comunque equivalente ad un accertamento: rimane quindi esperibile il ricorso per cassazione per motivi di legittimità, da proporre non contro la valutazione prognostica del giudice, ma contro la sentenza di primo grado. Il giudice di secondo grado può sospendere l’esecuzione della sentenza di primo grado o la sua efficacia esecutiva al verificarsi di gravi e fondati motivi. Motivi da ricollegarsi, per lo più, in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, nella irreparabilità del danno oppure ad una valutazione sulla ragionevolezza e fondatezza dell’appello. Il richiamo semantico alla fondatezza dei motivi allude senza dubbio ad una specie di prognosi sul merito dell’impugnazione. La richiesta di inibitoria dà vita ad un sub procedimento interno al giudizio di appello, dove il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza; accade più spesso però, che la parte interessata richieda con ricorso che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Se non si dà luogo ad istruttoria, il giudizio di appello si svolge in modi essenziali: udienza di trattazione e udienza di precisazione delle conclusioni. Quando vi siano appelli incidentali, la valutazione di non probabile accoglimento deve riguardare tutti gli appelli: se anche per uno solo di questi non si può parlare di mancanza di ragionevole probabilità, il giudice deve procedere alla trattazione dell’interno giudizio. L’ascolto delle parti e la decisione sull’inammissibilità per non probabile accoglimento devono precedere la trattazione del merito. Nel giudizio di appello è escluso l’intervento di terzi, tranne di coloro che potrebbero proporre opposizione ex 404. Si deve inoltre avere riguardo alla competenza esclusiva per materia del tribunale in tema di querela di falso. Lo svolgimento delle difese finali in forma orale può svolgersi:  Se all’udienza prevista per la discussione sull’inibitoria, il giudice ritiene che a causa sia matura per la decisione  In ogni altro caso, come possibile modalità decisoria, quando ciò sia ritenuto opportuno L’appello si struttura come un procedimento con due soli importanti atti difensivi: l’atto di appello e la comparsa di risposta. La decisione di merito del giudice d’appello si sostituisce a quella di prima istanza (effetto sostitutivo dell’appello). Vi sono tuttavia casi (353 e 354) in cui la causa va rimessa al primo giudice, a motivo di gravi vizi che hanno privato le parti del regolare svolgimento di un grado di giurisdizione. L’art.353 riporta il caso in cui il giudice d’appello riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice: in questo caso il processo deve essere riassunto entro 3 mesi; l’art. 354 riporta il caso in cui il giudice d’appello dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva, o il caso in cui accerti che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, o il caso in cui dichiara l’inesistenza della sentenza di primo grado perché non sottoscritta dal giudice. Inoltre, il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della decisione che ha pronunciato sull’estinzione del processo. Di fronte a vizi molto gravi del procedimento, se non di radicale inesistenza, occorre rinnovare l’intera attività. La regola generale posta dall’art.354 porta a considerare i casi contemplati come tassativi. Se il giudice d’appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina la rinnovazione, trattenendo però la causa e decidendola nel merito. Cassazione Due distinte funzioni:  Impugnatoria : organo che si occupa di sindacare l’applicazione o l’interpretazione del diritto nel singolo procedimento, costituendo l’ultima e più alta istanza di impugnazione rispetto ad un dato processo.  Nomofilattica : svolgimento di una funzione di interesse generale, assicurando l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale. Sezioni semplici e sezioni unite. Riforma 2006 e art.374 I ricorsi proposti dinanzi alla Corte di cassazione sono decisi da una sezione semplice, salvo la materia dei conflitti di giurisdizione riservata alle sezioni unite. Tuttavia, il primo presidente può provvedere a rimettere le causa alle sezioni unite, quando si tratti di questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, o di questioni che presentano particolare importanza per l’orientamento che possono fornire alla giurisprudenza. Dopo la riforma del 2006, si è cercato di arginare il fenomeno dei contrasti giurisprudenziali interni alla Cassazione. Il terzo comma procedimento; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.  Errores in iudicando , vale a dire la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Per quanto riguarda il motivo n.5 (“omesso esame…”) deve trattarsi di: un elemento fattuale; sul fatto deve essersi sviluppato contraddittorio; il fatto non esaminato deve risultare decisivo ai fini della causa. In sostanza, si deve trattare di una secca omissione di considerazione del fatto. Il legislatore del 2012 ha stabilito come, ai sensi dell’art. 348 ter, quando una sentenza di appello conferma nel merito la sentenza di primo grado, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i primi quattro motivi dell’art. 360. Da questa nuova previsione, si evince come nel nostro sistema rientri il principio della doppia decisione conforme. Tuttavia, non basta che il ricorso si fondi su motivi che rientrano nell’elencazione ex 360. La riforma del 2009 ha infatti introdotto, all’art. 360 bis, due filtri di inammissibilità: quella della non conformità all’orientamento giurisprudenziale e quello della mancata censura di una violazione inerente il giusto processo. Il legislatore del 2006 è intervenuto in materia di impugnazione contro le sentenze non definitive, limitando l’utilizzazione della riserva di ricorso per cassazione. Da un lato, non sono immediatamente impugnabili le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Deve trattarsi di sentenze non definitive affermative che, sostenendo la positiva esistenza di un dato presupposto processuale, comportano la prosecuzione del giudizio. In questo caso, il ricorso per cassazione contro questa sentenza sarà proponibile, senza necessità di riserva, insieme all’impugnazione della successiva sentenza definitiva o non definitiva che però definisca, anche parzialmente, il giudizio. Rimane comunque il sistema classico dell’alternativa tra l’immediato ricorso per cassazione o la riserva di ricorso: per le sentenze non definitive, che abbiano pronunciato su una o più domande cumulate o di condanna generica, senza però definire l’interno giudizio. Ricorso per cassazione in caso di ordinanze ex 348 bis Nel caso in cui l’appello sia stato dichiarato inammissibile per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, è resa ricorribile per cassazione la sentenza di primo grado. Il ricorso può essere proposto per tutti i 5 motivi dell’art. 360; tuttavia, se l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado impugnata, il ricorso non è proponibile per il motivo n.5. Sorgono comunque dei dubbi in proposito: se sono comunque ricorribili con il ricorso straordinario ex 111 cost. tutti i provvedimenti che hanno contenuto sostanziale di sentenza, è ragionevole pensare che tra di questi faccia parte anche un’ordinanza che, come in questo caso, preclude la tutela di diritti. Queste obiezioni sono apparse idonee per le Sezioni Unite, che si sono orientate per la ricorribilità delle ordinanze emesse ex 348 ter. Procedimento Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i requisiti dettati dall’art.366, e deve essere redatto in modo tale da permettere ai giudici di comprendere i motivi di impugnazione con la mera lettura dell’atto introduttivo (principio di autosufficienza del ricorso per cassazione). Il ricorso deve essere notificato alla controparte e depositato in cancelleria nei 20 giorni successivi all’ultima notificazione, a pena di improcedibilità. La controparte, nei venti giorni successivi alla scadenza per il deposito del ricorso (40 giorni dopo aver ricevuto la notificazione), può notificare un semplice controricorso,quando vuole difendere la sentenza impugnata, o un controricorso contenente un ricorso incidentale, quando vuole attaccare a sua volta uno o più capi della sentenza impugnata. Al ricorso incidentale, che mira ad ottenere la cassazione della sentenza, seppur per ragioni diverse ed opposte a quelle del ricorso principale, si applicano tutte le regole valide per il ricorso principale. Anche in Cassazione può avere luogo l’impugnazione incidentale condizionata, dove una parte totalmente vittoriosa, si è vista rigettare alcune eccezioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito. L’interesse della parte ad attaccare la sentenza matura solo alla condizione che sussista la fondatezza del ricorso principale. Per quanto riguarda l’ordine di trattazione, si ritiene che il ricorso incidentale condizionato debba essere esaminato con priorità solo se riguarda questioni, rilevabili d’ufficio, che non siano state decise, neppure per implicito, dal giudice di merito. Se invece esso riguarda questioni che comunque siano state decise dal giudice di merito, la Cassazione lo esaminerà solo se ravvisa la fondatezza del ricorso principale. Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso (art. 372). Ci si domanda, comunque, se non sia opportuno leggere questa norma alla luce del generale principio di rimessione in termini ex 153. La regola costituzionale del giusto processo induce a ritenere che possano essere esaminati eventuali documenti rilevanti, anche al fine di una corretta applicazione delle regole sul giudizio di rinvio. Il ricorso per cassazione non ha effetto sospensivo sulla sentenza di merito oggetto di censura. Il codice, tuttavia, prendere in considerazione l’ipotesi che la parte lamenti che dall’esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile . Chi ha proposto ricorso può quindi rivolgersi allo stesso organo giudiziario che ha pronunciato la sentenza. All’organo che ha deciso l’appello si chiede di prendere atto che la suprema Corte potrebbe cassare la sentenza e che, in concreto, l’esecuzione causerebbe alla parte impugnante un pregiudizio non più rimediabile. L’esame dei ricorsi e la sezione filtro In seguito alla riforma del 2016, si è sviluppato un percorso interno a più sbocchi. E’ bene tenere a mente come la regola sia la decisione in camera di consiglio, mentre solo raramente si prevede la discussione orale in pubblica udienza. In base all’art. 376, il primo presidente della Corte, salvo che il caso debba essere deciso dalle sezioni unite, assegna i ricorsi ad una sezione apposita, la c.d. sezione filtro. Si tratta di una sezione che affronta in modo immediato tutti i ricorsi, potendo definire il giudizio sia in rito, dichiarando il ricorso inammissibile, che in merito, pronunciando la manifesta fondatezza/infondatezza del ricorso. Se la sezione ritiene il ricorso inammissibile, ovvero manifestamente fondato/infondato, pronuncia con ordinanza. Qualora invece ritenga che non si verifichi nessuna delle tre ipotesi, rimette la causa dinanzi ad una sezione semplice per la discussione in pubblica udienza. Vi è però la diversa ipotesi in cui la sezione filtro, in seguito ad un rapido esame del ricorso e quindi senza neanche adunarsi in camera di consiglio, ritenga di non ravvisare nessuna delle tre ipotesi. In questo caso il presidente rimette gli atti ad una sezione semplice, che decide sul ricorso dopo averlo esaminato nel merito, normalmente in camera di consiglio (dal 2016 non più in pubblica udienza) mediante ordinanza. Questo procedimento è governato dall’art. 380 bis.1, e presenta differenze sostanziali con l’art. 380 bis: innanzitutto nella partecipazione del PM, ed in secondo luogo nella previsione di un termine di 10 giorni per il deposito delle memorie di parte. La Cassazione giudice del merito Quando cassa la sentenza, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere sul merito, limitandosi a modificare l’errata interpretazione che è stata data alla norma. Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto: in tal caso la Cassazione si limita a correggere la motivazione. Regolamento di competenza L’ordinamento prevedere uno specifico mezzo di impugnazione ordinario, volto a governare le questioni di competenza, che si propone dinanzi alla Corte di cassazione. La Corte di cassazione è il giudice supremo della competenza. Le decisioni della Cassazione sulla competenza valgono per quella lite, anche se il processo dovesse estinguersi e poi essere ripreso: in questo caso, il giudice adito sarebbe vincolato dalla decisione della Cassazione (efficacia pan processuale) Facoltativo: per le ordinanze che pronunciano solo sulla competenza. Concorre con le altre impugnazioni ordinarie verso il provvedimento con cui il giudice si è pronunciato positivamente sulla propria competenza, unitamente con il merito. Occorre contemperare la tutela della parte che sceglie di impugnare la sentenza sulla competenza con quella della parte che, invece, ha interesse ad impugnare sul merito. Nel contempo, la decisione sulla competenza, da parte della Cassazione, è pregiudiziale rispetto a quella sul merito: se infatti quel giudice è dichiarato non competente, diventa automaticamente illegittima la decisione sul merito. Necessario: per le ordinanze che pronunciano sulla competenza e sul merito. Costituisce l’unico mezzo di impugnazione per:  Le ordinanze che pronunciano esclusivamente sulla competenza, senza decidere il merito  Ordinanze su litispendenza, continenza o connessione  Ordinanze su sospensione necessaria del processo ex 295 D’ufficio: oltre che su iniziativa di parte, l’art. 45 disciplina il caso di conflitto di competenza, dove il regolamento può essere proposto anche d’ufficio. Il regolamento si propone con ricorso che va notificato alle altre parti entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza. I processi in rapporto ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è presentata l’istanza al cancelliere o dalla pronuncia dell’ordinanza che richiedere il regolamento. Revocazione Più che un mezzo di impugnazione, è da considerarsi come un insieme di motivi che possono e devono essere inseriti all’interno dell’appello. Quando la sentenza non ancora passata in giudicato, ma non appellabile, la revocazione è un autonomo mezzo di impugnazione ordinario; quando, invece, la sentenza è già passata in giudicato è un mezzo di impugnazione straordinario. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione straordinaria, purché le circostanze che giustificano tale impugnazione siano state scoperte dopo la scadenza di tale termine. Revocazione ordinaria (numeri 4 e 5 art. 395): riguardano i c.d. vizi palesi (immediatamente riconoscibili), quando la sentenza è effetto di un errore di fatto, o quando è contraria ad altro precedente dotata di autorità di cosa giudicata fra le parti, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. Distinzione tra errore revocatorio e l’omesso esame di un fatto decisivo ex 360 n.5:il primo consiste in una falsa percezione della realtà, di cui ci si può rendere immediatamente conto; il secondo comporta la mancata considerazione di un dato fattuale, al netta della sua successiva valutazione in diritto. Revocazione straordinaria (numeri 1, 2, 3, 6 art. 395): riguarda i c.d. vizi occulti, ossia vizi che emergono da circostanze esterne al processo (es. dolo di una delle parti in danno dell’altra). Il procedimento di revocazione segue due fasi:  Fase rescindente : giudizio che stabilisce se si è effettivamente verificato un motivo di revocazione  Fase rescissoria : in caso di riscontro di un motivo di revocazione nella fase rescindente, si apre un nuovo giudizio di merito che rivede il caso L’atto di revocazione deve indicare a pena di inammissibilità il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3, 6 dell’art. 395, del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti. Il giudice della revocazione è il medesimo organo giudiziario che ha emanato la sentenza revocanda. La domanda di revocazione può essere respinta o accolta: nel primo caso si ha una sentenza di rigetto, che porta al definitivo passaggio in giudicato; nel secondo caso il giudice decide la causa nel merito. Contro la sentenza sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione, ad eccezione dell’impugnazione per revocazione. Opposizione di terzo Semplice (ex 404, comma 1): un terzo può fare opposizione contro una sentenza passata in giudicato pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. Non differisce da un’azione di accertamento negativo, volta a contestare pretesi diritti altrui. Revocatoria (ex 404, comma 2): gli aventi causa ed i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l’effetto di dolo o collusione a loro danno. Deve essere proposta entro 30 giorni, decorrenti dal momento della scoperta del dolo o della collusione. L’opposizione è proposta davanti allo stesso organo giudiziario che ha pronunciato la sentenza. La citazione deve contenere, oltre gli elementi ex 163, l’indicazione della sentenza impugnata ed eventualmente l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved